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Sentenza 28 agosto 2025
Sentenza 28 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 28/08/2025, n. 1216 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 1216 |
| Data del deposito : | 28 agosto 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano il Tribunale di Bergamo, Quarta
Sezione Civile, in persona del Giudice Dottoressa Francesca
Bresciani, pronuncia la presente sentenza nel procedimento contraddistinto dal numero 2307 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per le cause ordinarie dell'anno 2022, vertente tra (codice fiscale , Parte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avvocato Giovanni Valtulini del foro di Bergamo in forza di mandato in atti, attrice, contro
[...]
(codice fiscale , rappresentata e CP_1 P.IVA_2 difesa dall'Avvocato Professor Roberto Carleo e dall'Avvocato
Valerio Mauro Boccanelli del foro di Roma nonché dall'Avvocato
Ettore Tacchini del foro di Bergamo in forza di mandato in atti, convenuta, a altresì contro (codice fiscale CP_2
), con sede a Palosco, alla via Fermi civico numero P.IVA_3
26/A, contumace.
Motivi della decisione
Trattasi di affare contenzioso civile introdotto dall'attrice nei confronti delle convenute con atto di citazione ritualmente notificato, che, costituitasi ritualmente la NTroparte_1 contumace l'altra convenuta, è stata trattenuta a sentenza, sulle conclusioni di seguito esposte, all'udienza del 12 marzo
2025.
Ciò posto, occorre evidenziare quanto segue. NT Ha assunto l'attrice di aver stipulato con la convenuta un contratto d'appalto in data 21 dicembre 2017. NT Ha assunto poi grave inadempimento di relazionabile agli obblighi nascenti dal contratto di appalto de quo.
In particolare, ha affermato di aver dovuto eseguire pagamenti NT a terzi di spettanza di e di aver dovuto assumere obblighi,
1 NT sempre, di titolarità di , per l'importo di 42.744,56 euro (o della diversa somma accertata all'esito del decidere). NT Ha agito dunque in regresso nei confronti di chiedendo la condanna della medesima al pagamento in suo favore di tale somma di denaro. NT Ha affermato poi che ha emesso nei suoi confronti svariate fatture di importo superiore a 42.744,56 euro.
Ha chiesto dunque, per l'effetto della condanna sopra indicata, dichiararsi la compensazione di tale credito di titolarità di NT
sino alla concorrenza di 42.744,56 euro (o della diversa somma accertata all'esito del decidere).
Ha chiesto dichiararsi inesigibile ogni ulteriore ragione di NT credito vantata da nei suoi confronti, stante NT l'inadempimento di relazionabile agli obblighi contrattuali NT assunti da medesima nei confronti dei dipendenti e degli enti assistenziali e/o previdenziali ovvero in considerazione all'inadempimento relazionabile all'obbligo contrattualmente assunto di produrre gli attestati di pagamento degli emolumenti assicurativi e contributivi.
Ha chiesto dichiararsi l'opponibilità delle sunnominate domande ed eccezioni di regresso, compensazione, inesigibilità e NT inadempimento nei confronti dei cessionari dei crediti di
(tra i quali ha assunto vi fosse la convenuta ). NTroparte_1
NT Ha affermato, a causa dell'inadempimento di di aver legittimamente esercitato il diritto potestativo di recesso dal contratto stipulato inter partes ovvero ha affermato che, sempre a causa del sunnominato inadempimento, il contratto medesimo si
è risolto (dovendosi accertare tale avvenuta risoluzione). NT Ha chiesto per l'effetto la condanna di al risarcimento dei danni patiti.
Con vittoria di spese, anche nei confronti della NTroparte_1 in caso di sua resistenza.
2 La ha chiesto dichiararsi preliminarmente la NTroparte_1 nullità della citazione attorea per indeterminatezza delle domande spiegate nei suoi confronti.
Sempre in via pregiudiziale ha chiesto dichiararsi l'improponibilità e/o l'inammissibilità delle domande medesime, nonché il suo difetto di legittimazione passiva
Nel merito, ha chiesto il rigetto delle domande attoree.
Ha poi proposto domanda riconvenzionale sia nei confronti NT dell'attrice sia nei confronti di , chiedendo la condanna delle medesime al pagamento della somma di 31.966,14 euro.
Con gli accessori del credito e con vittoria di spese.
In relazione alla domanda riconvenzionale ha evidenziato di essere cessionaria del credito (dell'importo sopra indicato) portato da una fattura, contraddistinta dal numero 96 del 30 NT settembre 2021, emessa da nei confronti dell'attrice e ha aggiunto di non aver mai percepito il relativo importo né dal NT debitore ceduto (l'attrice) né dal cedente ( .
A fronte delle domande ed eccezioni sollevate dalla convenuta l'attrice, nella memoria formulata ai sensi NTroparte_1 del disposto dell'articolo 183 sesto comma numero 1 del codice di procedura civile, ha chiesto dichiararsi l'opponibilità delle sue domande ed eccezioni (di regresso, di inesigibilità e di inadempimento) nei confronti della cessionaria NTroparte_1 con riferimento alla sunnominata fattura, chiedendo per l'effetto dichiararsi che nulla è dovuto alla NTroparte_1 medesima e dunque rigettandosi la sua domanda riconvenzionale.
Ha insistito dunque per la condanna in punto spese anche nei confronti della . NTroparte_1
La convenuta contumace nulla ha chiesto e non ha concluso, non avanzando alcuna argomentazione atta a contrastare le domande formulate nei suoi confronti dalle altre parti.
Ciò posto, osserva il giudicante quanto segue. NT Gli svariati inadempimenti della convenuta relazionabili al contratto stipulato con l'attrice trovano evidenza probatoria
3 nelle dichiarazioni dei testi escussi e Testimone_1 Tes_2
, che hanno confermato in toto i capitoli 3 e 4 formulati
[...] dall'attrice, affermando l'avvenuto pagamento, da parte dell'attrice medesima, delle somme di 10.905,00 euro e di
13.018,15 euro (per un totale di 23.923,25 euro), corrisposte ai NT dipendenti di in relazione alle spettanze dovute per le prestazioni rese nelle mensilità di ottobre e novembre dell'anno
2021.
Trattasi di prestazioni che dovevano ovviamente essere erogate NT da ai propri dipendenti, che non sono state erogate e che, in forza dell'articolo 29 del Decreto Legislativo numero 276 del
2003 e della (da tale articolo prevista) responsabilità solidale, in caso di appalto di opere o di servizi, del committente imprenditore con l'appaltatore, sono state legittimamente corrisposte da quest'ultimo (l'attrice) ai lavoratori medesimi.
In forza del sunnominato articolo 29, poi, pienamente fondata appare l'azione di regresso esperita dall'attrice nei confronti della convenuta contumace, con pieno titolo di chiederne la condanna avendo eseguito pagamenti di spettanza della convenuta contumace medesima.
L'attrice chiede estendersi tale condanna anche all'ulteriore somma di 18.821,41 euro, affermando di essere coobbligata con diritto di regresso anche con riferimento a quanto dovuto ai NT dipendenti di per ferie, festività ed emolumenti accessori NT non corrisposti da medesima.
Trattasi di domanda non accoglibile in considerazione del fatto, pacifico (e comunque desumibile dagli scritti difensivi di parte attrice: si esamini il primo paragrafo dell'ottava pagina della comparsa conclusionale), che in relazione a tali importi non è stato eseguito alcun pagamento, come invece espressamente richiesto dall'articolo 29 sunnominato.
Dunque la misura della condanna della convenuta contumace a favore dell'attrice dovrà essere contenuta in 23.923,25 euro e
4 in tale misura dovrà essere accolta l'eccezione di compensazione NT con i maggiori importi fatturati da nei confronti dell'attrice medesima, come desumibili dal documento 17 di produzione attorea e indicati nelle fatture numero 88, 96, 109,
114 e 121 del 2021 per gli importi, rispettivamente, di 23.684,12 euro, 31.966,44 euro, 31.674,56 euro, 36.908,36 euro e 13.154,96 euro.
Esaurita tale questione devesi transitare alla disamina di quella inerente l'assunta inesigibilità delle ragioni di credito NT tutte vantate da nei confronti di parte attrice.
La detta inesigibilità è accampata in forza dell'articolo 11.9 del contratto stipulato inter partes, che istituisce il diritto potestativo della committente (l'attrice) di sospendere il pagamento del corrispettivo dovuto in forza del contratto medesimo nel caso di contestazione da parte dei lavoratori impegnati nell'appalto e/o degli enti assicurativi e previdenziali del mancato rispetto degli obblighi legali contrattuali in materia di retribuzione, contribuzione, assicurazione obbligatoria e salute e sicurezza sul lavoro.
In base a quanto sopra evidenziato (e in particolare in base alle testimonianze sopra richiamate) evidente appare l'applicabilità della sunnominata clausola, che canonizza l'eccezione di inadempimento prevista dall'articolo 1460 del codice civile, in conformità al noto brocardo latino inadimplenti non est adimplendum.
Dunque conseguirà l'indefettibile declaratoria richiesta dall'attrice nei confronti della convenuta contumace.
L'attrice, poi, ha affermato che, a causa dell'inadempimento di NT
, è stata costretta a esercitare il diritto potestativo di recesso dal contratto stipulato inter partes.
Ha chiesto in origine provvedersi alla relativa declaratoria.
Sempre in origine, ha proposto domanda alternativa di declaratoria dell'intervenuta risoluzione del contratto per colpa di controparte.
5 In forza di tali due domande alternative ha chiesto la condanna della convenuta contumace al risarcimento dei danni asseritamente patiti a seguito dell'illecito civile di controparte.
In seguito, in sede di precisazione delle conclusioni, non ha più insistito in merito alla declaratoria relativa al diritto potestativo di recesso.
Ha reiterato invece la domanda alternativa di declaratoria dell'avvenuta risoluzione del contratto per colpa di controparte, che ovviamente dovrà essere accolta, per quanto tutto specificato in precedenza.
Trattasi di domanda che ovviamente legittima in thesi la domanda di risarcimento danni.
Quest'ultima, peraltro, non è fondata.
Non solo infatti parte attrice nulla ha provato in punto.
L'attrice non ha nemmeno offerto di provare alcunché.
Non può dunque che provvedersi alla conseguente reiezione.
Esaurita la disamina delle domande formulate da parte attrice nei confronti della convenuta contumace deve transitarsi all'esame di quelle proposte contro la convenuta costituita.
Come già accennato, la convenuta costituita ha proposto verso l'attrice domanda riconvenzionale, evidenziando di essere cessionaria del credito, portato da una fattura contraddistinta NT dal numero 96 del 30 settembre 2021, emessa da nei confronti dell'attrice; ha aggiunto di non aver mai percepito il relativo NT importo né dal debitore ceduto (l'attrice) né dal cedente ( .
L'attrice, in precedenza, aveva chiesto dichiararsi l'opponibilità delle domande ed eccezioni avanzate nei confronti della convenuta contumace (di regresso, compensazione, inesigibilità e inadempimento) nei confronti dei cessionari dei NT crediti di , annoverando tra questi la convenuta costituita.
Indi, a seguito della proposizione dell'altrui domanda riconvenzionale, nella memoria formulata ai sensi del disposto dell'articolo 183 sesto comma numero 1 del codice di procedura
6 civile, ha chiesto dichiararsi l'opponibilità delle domande ed eccezioni di regresso, inesigibilità e inadempimento nei confronti della cessionaria con riferimento NTroparte_1 alla sunnominata fattura, chiedendo per l'effetto dichiararsi che nulla è dovuto alla medesima e dunque NTroparte_1 insistendo per il rigetto della sua domanda riconvenzionale.
Devesi a questo punto premettere che il credito portato dalla fattura, datata 30 settembre 2021, è divenuto oggetto di cessione accettata dall'attrice in data 12 ottobre 2021.
Ciò doverosamente premesso, devesi evidenziare che è principio del tutto consolidato, in base all'insegnamento della Suprema
Corte (si esamini, ex pluribus, la pronuncia numero 575 del 2001) che il debitore ceduto possa opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente, comprese quelle attinenti alla validità del titolo costitutivo del credito.
Il filone giurisprudenziale in esame si inquadra nell'ambito della fattispecie normativa prevista dall'articolo 1409 del codice civile, che prevede che il contraente ceduto può opporre al cessionario tutte le eccezioni derivanti dal contratto, dovendo il cessionario subentrare esattamente nella stessa posizione del cedente, non dovendo il rapporto originario subire alcun mutamento obiettivo.
Da ciò deriva la possibilità, per il contraente ceduto, di opporre al cessionario tutti i mezzi di difesa e le eccezioni che avrebbe potuto opporre al cedente, purché derivanti dal contratto originario.
Trattasi di quanto accaduto nel caso di specie.
Non può negarsi che le eccezioni di regresso, di inadempimento e di inesigibilità sono legate da palese nesso di derivazione relazionabile a precise clausole contrattuali: derivazione diretta con riferimento alle eccezioni di inadempimento e di inesigibilità e derivazione indiretta con riferimento all'eccezione di regresso, perché fondata sull'inadempimento NT della cedente .
7 Si noti vieppiù, ciò emergendo dalla disamina del documento 19 di produzione attorea, che emerge chiaramente come la fattura de qua sia stata dichiarata esigibile dal contraente ceduto
(l'attrice) alle condizioni contrattuali.
Dunque, la domanda spiegata da parte attrice nei confronti della convenuta costituita non potrà che essere accolta e dovrà essere dichiarata l'opponibilità delle eccezioni (di avvenuto regresso, di inesigibilità e di inadempimento) formulate nei confronti della cessionaria con riferimento alla fattura NTroparte_1 più volte nominata.
Per l'effetto dovrà essere rigettata la domanda riconvenzionale della convenuta costituita.
Dovrà poi, sempre per l'effetto, essere accolta la domanda riconvenzionale formulata dalla convenuta costituita nei confronti della convenuta contumace, nella misura di 31.966,14 euro, oltre interessi legali su tale somma dalla domanda
(riconvenzionale formulata) al saldo.
Le spese seguiranno le rispettive soccombenze.
Per questi motivi
il Tribunale di Bergamo, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, dichiara l'avvenuta risoluzione del contratto stipulato tra parte attrice e parte convenuta contumace.
Per colpa di quest'ultima.
Condanna la convenuta contumace al pagamento, a favore di parte attrice, della somma di 23.923,25 euro.
Per il titolo indicato in motivazione.
Compensa il sunnominato credito di parte attrice con i crediti
(indicati in motivazione) vantati dalla convenuta contumace nei confronti dell'attrice medesima, sino alla concorrenza del credito stesso pari a 23.923,25 euro.
Dichiara l'inesigibilità di ogni ulteriore ragione di credito vantata dalla convenuta contumace nei confronti dell'attrice.
8 Rigetta la domanda di risarcimento danni formulata dall'attrice nei confronti della convenuta contumace.
Dichiara l'opponibilità delle eccezioni (di avvenuto regresso, di inesigibilità e di inadempimento) formulate dall'attrice nei confronti della convenuta contumace anche nei confronti della convenuta costituita cessionaria con riferimento alla fattura meglio indicata in motivazione.
Per l'effetto rigetta la domanda riconvenzionale formulata dalla convenuta costituita nei confronti dell'attrice.
In accoglimento della domanda riconvenzionale avanzata dalla convenuta costituita nei confronti della convenuta contumace, condanna la convenuta contumace al pagamento, a favore della convenuta costituita della somma di 31.966,14 euro, maggiorata degli accessori del credito indicati in motivazione.
Condanna le convenute in solido alla rifusione, a favore di parte attrice, delle spese di lite, che liquida in 786,00 euro per spese esenti ed euro 7.616,00 per compenso professionale, oltre al rimborso forfetario pari al 15 % del compenso quivi liquidato e agli oneri fiscali e previdenziali di legge.
Condanna la convenuta contumace alla rifusione, a favore della convenuta costituita, delle spese di lite, che liquida in 545,00 euro per spese esenti e 7.616,00 euro per compenso professionale, oltre al rimborso forfetario pari al 15 % del compenso quivi liquidato e agli oneri fiscali e previdenziali di legge.
Così deciso a Bergamo il 28 agosto 2025.
Il Giudice
Dottoressa Francesca Bresciani
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