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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 31/10/2025, n. 999 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 999 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI FROSINONE
Sezione Lavoro
SENTENZA
GIUDICE: Dott. Massimo Lisi
UDIENZA DEL 30.10.2025, svolta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
Causa iscritta al n. 592/2025 R.A.L., promossa da nata a Parte_1
CA (FR), il 26/11/1969, C.F. elett.te domiciliata C.F._1 in Via Cavalier D'Arpino 39 Frosinone, presso lo studio dell'Avv. GE CE, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti.
ricorrente contro
Controparte_1
(Avv. Maria Antonietta Tuminelli)
resistente OGGETTO: prestazioni assistenziali per invalidità civile. CONCLUSIONI: come da rispettivo atto costitutivo, da intendersi qui interamente riportate SVOLGIMENTO DL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ritualmente notificato, parte ricorrente, premesso che aveva presentato domanda per il riconoscimento del suo diritto all'assegno d'invalidità ex art. 13 L. 118/71 ovvero in subordine per il riconoscimento dello status di invalido in misura pari al 67% ai fini dell'esenzione ticket;
• era stata sottoposta a visita medica dinanzi alla Commissione Periferica di Frosinone, con esito negativo, per difetto del requisito sanitario;
• si trovava invece nelle condizioni sanitarie e socio-economiche previste dalla legge per l'attribuzione del trattamento previdenziale domandato;
• aveva proposto procedimento di A.T.P. ex art.445 bis c.p.c., conclusosi senza un decreto di omologa positivo, nel quale aveva tempestivamente contestato le conclusioni del nominato C.T.U.;
• contestava specificamente le conclusioni rese dal perito nella precedente fase di A.T.P.; tutto ciò premesso, chiedeva al Giudice di dichiarare il suo diritto alle prestazioni previdenziali richieste e, per l'effetto, condannare l' a CP_1
1 corrisponderle i relativi ratei maturati e maturandi, oltre interessi legali dal 120° giorno dalla domanda amministrativa sui ratei arretrati, dalle singole scadenze al saldo, con vittoria delle spese di lite da distrarsi in favore del proprio procuratore, dichiaratosi antistatario.
Ritualmente notificati il ricorso ed il decreto di fissazione dell'udienza, si costituiva l' eccependo in via pregiudiziale l'inammissibilità del ricorso CP_1
e affermando, nel merito, l'infondatezza della domanda.
Disposta ed espletata C.T.U. medico-legale, all'odierna udienza la causa è stata trattata ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c..
2. In ordine all'eccezione di inammissibilità del ricorso, sollevata da parte convenuta, va osservato che – contrariamente a quanto sostenuto dall' CP_1
– parte ricorrente ha specificamente contestato le risultanze peritali relative al precedente giudizio di A.T.P..
3. Nel merito il consulente d'ufficio ha concluso la propria indagine accertando che, tenuto conto dei nuovi criteri tabellari di valutazione stabiliti dal Ministro della Sanità, parte ricorrente risulta affetta dalle specifiche patologie indicate nell'elaborato peritale, che devono intendersi integralmente riportate nella presente sentenza, ma è carente dei requisiti sanitari richiesti per ottenere i benefici previdenziali oggetto della domanda. Le rilevate infermità, comportano, sulla persona sottoposta a perizia un grado d'invalidità inferiore al 74% (che ex art. 9 D. Lgs. 509/88 è la percentuale della riduzione di capacità lavorativa, prima del 12.3.92 fissata in misura superiore ai due terzi dall'art. 13, 1° comma della L. 118/71) e cioè del 67%, a far data dalla visita eseguita dal CTU nella fase di ATP (dicembre 2024).
Vista l'analiticità dell'enunciazione delle malattie riscontrate, l'esaustività della spiegazione della loro incidenza funzionale sullo stato di salute del soggetto sottoposto a perizia, la correttezza dei criteri medico-legali applicati, si ritengono condivisibili le conclusioni diagnostiche cui il C.T.U. è pervenuto dopo accurata anamnesi e visita del paziente.
Non sussistono validi motivi per discostarsi da tale valutazione, basata su seri e completi accertamenti clinici, immune da vizi logici e sorretta da convincenti argomentazioni medico-legali, né risultano dagli atti di causa elementi che giustifichino diverse conclusioni.
La domanda, quindi, può essere accolta nei soli limiti precisati in dispositivo.
Considerata la data di decorrenza del requisito sanitario - successiva alla data della domanda amministrativa, ma antecedente alla data del deposito del ricorso giudiziario -, nonché l'accoglimento della sola domanda subordinata posta da parte ricorrente, le spese di lite possono essere compensate nei limiti di 1/2 e sono liquidate nell'importo indicato in dispositivo col beneficio della distrazione ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
Le spese di C.T.U. sono poste integralmente a carico dell' e sono CP_1
2 liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza o eccezione disattesa, così provvede:
1) accerta e dichiara che , nata a [...] il Parte_1
26/11/1969, C.F. rappresentata e difesa dall'Avv. C.F._1
GE CE, è invalida con riduzione permanente della capacità lavorativa in misura pari al 67% ai fini del beneficio della esenzione dalla quota di partecipazione alla spesa sanitaria ex art. 5 co. 3 L. 407/90 e art. 6 D.M.
1.2.1991 e agli altri benefici spettanti per legge, con decorrenza da dicembre 2024;
2) rigetta per il resto il ricorso;
3) compensa le spese di lite nella misura di 1/2, ponendo a carico del soccombente il residuo, liquidato in €.1.345,00, oltre I.V.A. e C.P.A., CP_1 con distrazione in favore del relativo procuratore che ne abbia fatto istanza.
5) pone definitivamente a carico dell' le spese di C.T.U., come CP_1 liquidate con separato decreto.
Frosinone, 30/10/2025 IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott. Massimo Lisi
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