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Sentenza 2 dicembre 2024
Sentenza 2 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 02/12/2024, n. 269 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 269 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
Settore Famiglia e Persone
Il Tribunale di Pistoia, riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti
Magistrati:
Stefano Billet Presidente
Giulia Gargiulo Giudice
Nicola Latour Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta a ruolo n. r.g. 1879/2024 avente ad oggetto
Cessazione degli effettivi civili del matrimonio, su ricorso depositato in data
30.10.2024, congiuntamente dai coniugi:
nato a [...] il [...] e residente in [...], Controparte_1
Località Chiesina Montalese, alla Via di Cafaggio n. 61;
E
nata a [...] il [...] e residente in [...]
(PT), alla Via Padre Giovanni Antonelli n. 98;
entrambi rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'avv. Gabriele
Grieco, presso lo studio del quale eleggono domicilio in Pistoia alla Via San
Pietro n. 20;
E
PM in sede;
Interventore necessario
1 RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE
1. Con ricorso congiunto depositato in data 30.10.2024, e Controparte_1
premettevano di aver contratto matrimonio in data Controparte_2
23.9.2012 in Pistoia e precisavano che dall'unione nasceva la figlia PE
(nata il [...]).
Premettevano, altresì, che, con sentenza n. 265/2024 del 11.2.2024, il
Tribunale di Pistoia (r.g. n. 8/2024) omologava la separazione personale dei coniugi alle condizioni concordate dalle parti.
I coniugi premettevano, inoltre, che l'affectio coniugalis veniva a cessare a causa di insanabili diversità caratteriali.
Pertanto, non essendo ripresa la convivenza né essendoci stata riconciliazione, dato il decorso dei termini di legge, i coniugi domandavano la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle condizioni di cui alla separazione.
In particolare, l'accordo raggiunto prevede :
“1) i coniugi vivranno separati portandosi reciproco rispetto;
2) risiederà presso l'abitazione nella sua disponibilità, sita Controparte_1
in Pistoia, Località Chiesina Montalese, Via di Cafaggio n.61, mentre continuerà a risiedere presso la casa familiare, sita in Controparte_2
Pistoia Via Padre Giovanni Antonelli n.98, insieme con la figlia minore che manterrà ivi la propria residenza. Persona_2
3) Per ciò che concerne la figlia minore quest'ultima resta Persona_2
in affidamento condiviso ad entrambi i genitori che, di comune accordo e nell'esercizio della responsabilità genitoriale spettante ad entrambi, ne cureranno la crescita, l'educazione e l'istruzione, nel rispetto delle sue capacità, della sua inclinazione naturale e delle sue aspirazioni. La suddivisione dei tempi di permanenza dei genitori presso la figlia sarà stabilita di comune accordo con congruo anticipo, come pure le vacanze estive e/o invernali. In mancanza di preventivo accordo tra i genitori da stabilirsi di settimana in settimana a seconda dei turni di lavoro di entrambi, i tempi dei genitori con la figlia minore saranno così regolamentati:
2
Quanto alle festività riconosciute dal calendario nazionale, la figlia le trascorrerà – secondo il metodo dell'alternanza (a cominciare dalla madre) – con ciascuno dei genitori, i quali dovranno concordare entro il 30 giugno di ogni anno i turni delle vacanze estive e/o invernali.
6) , in quanto genitore collocatario contribuirà al Controparte_2
mantenimento della figlia in via diretta, mentre , verserà Controparte_1
alla sig.ra un assegno di mantenimento per le esigenze della CP_2 minore che viene computato nella somma di €. 170,00 mensili da rivalutarsi annualmente sulla base dell'indice ISTAT.
7) Stante quanto stabilito in ordine all'affidamento e al mantenimento della figlia , il Sig. farà richiesta e avrà diritto a percepire PE CP_1
l'assegno unico per la minore.
8) Le spese straordinarie saranno a carico dei genitori nella misura del 50% ciascuno e dovranno essere preventivamente concordate. Per evitare dubbi e/o problemi tra i genitori in merito alla qualificazione delle spese ordinarie e straordinarie ed alla concertazione delle stesse, in mancanza di diverso accordo si farà riferimento alle pagine nn. 5-6-7 del "Protocollo di intesa per i giudizi di separazione e divorzio" sottoscritto in data 1/10/2018 tra il
Tribunale di Pistoia e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Pistoia.
9) Nell'esclusivo interesse della minore, i coniugi stabiliscono che, durante il periodo di loro permanenza con la figlia, nessuna persona oltre a loro potrà pernottare nella casa familiare e nella casa di residenza del padre in assenza di espresso e preventivo assenso di entrambi.
3 10) I coniugi dichiarano che non vi è la necessità per il versamento di un assegno di mantenimento nei confronti di nessuno dei medesimi ricorrenti e, per quanto occorrer possa, producono visure dei beni intestati ai ricorrenti, certificazioni uniche lavoro dipendente e estratti conto bancari (doc.ti nn.7-8-
9.10).
11) I coniugi si concedono, ove necessario, il reciproco permesso all'espatrio, al rilascio ed al rinnovo del passaporto o di altro documento equipollente.
12) I ricorrenti dichiarano di rinunciare ad ogni ulteriore pretesa l'uno nei confronti dell'altro e non avranno reciprocamente null'altro a pretendere per qualsivoglia titolo o ragione”.
Lette le note scritte in sostituzione dell'udienza depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in data 6.11.2024 ed acquisito il parere del PM in data
4.11.2024, la causa è stata riservata al Collegio per la decisione.
2. La domanda è fondata e merita accoglimento.
Sussistono i presupposti di cui all'art. 473 bis 51 c.p.c. e all'art. 3, n. 2, lett. b,
l. 898/70.
La frattura determinatasi tra i coniugi appare irreversibile alla luce delle ragioni addotte e tenuto conto della decisa e ferma volontà di far cessare definitivamente il vincolo matrimoniale manifestata dalle parti nel ricorso introduttivo e nelle note scritte in sostituzione dell'udienza depositate dalle parti.
3. Nulla deve disporsi in punto di spese avendo le parti proposto domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia, Settore Famiglia e Persone, pronunciando definitivamente, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede :
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in
Pistoia (PT) in data 23.9.2012 tra i coniugi nato a [...]_1
(PT) il 6.3.1981 e nata a [...] il [...], alle Controparte_2
condizioni da essi concordate;
2) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Pistoia per
4 l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (Atto n. 111, P. 2 serie A, anno 2012);
3) nulla sulle spese.
Così deciso in Pistoia nella Camera di Consiglio del 26.11.2024.
Il Giudice rel. Il Presidente
Nicola Latour Stefano Billet
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
Settore Famiglia e Persone
Il Tribunale di Pistoia, riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti
Magistrati:
Stefano Billet Presidente
Giulia Gargiulo Giudice
Nicola Latour Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta a ruolo n. r.g. 1879/2024 avente ad oggetto
Cessazione degli effettivi civili del matrimonio, su ricorso depositato in data
30.10.2024, congiuntamente dai coniugi:
nato a [...] il [...] e residente in [...], Controparte_1
Località Chiesina Montalese, alla Via di Cafaggio n. 61;
E
nata a [...] il [...] e residente in [...]
(PT), alla Via Padre Giovanni Antonelli n. 98;
entrambi rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'avv. Gabriele
Grieco, presso lo studio del quale eleggono domicilio in Pistoia alla Via San
Pietro n. 20;
E
PM in sede;
Interventore necessario
1 RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE
1. Con ricorso congiunto depositato in data 30.10.2024, e Controparte_1
premettevano di aver contratto matrimonio in data Controparte_2
23.9.2012 in Pistoia e precisavano che dall'unione nasceva la figlia PE
(nata il [...]).
Premettevano, altresì, che, con sentenza n. 265/2024 del 11.2.2024, il
Tribunale di Pistoia (r.g. n. 8/2024) omologava la separazione personale dei coniugi alle condizioni concordate dalle parti.
I coniugi premettevano, inoltre, che l'affectio coniugalis veniva a cessare a causa di insanabili diversità caratteriali.
Pertanto, non essendo ripresa la convivenza né essendoci stata riconciliazione, dato il decorso dei termini di legge, i coniugi domandavano la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle condizioni di cui alla separazione.
In particolare, l'accordo raggiunto prevede :
“1) i coniugi vivranno separati portandosi reciproco rispetto;
2) risiederà presso l'abitazione nella sua disponibilità, sita Controparte_1
in Pistoia, Località Chiesina Montalese, Via di Cafaggio n.61, mentre continuerà a risiedere presso la casa familiare, sita in Controparte_2
Pistoia Via Padre Giovanni Antonelli n.98, insieme con la figlia minore che manterrà ivi la propria residenza. Persona_2
3) Per ciò che concerne la figlia minore quest'ultima resta Persona_2
in affidamento condiviso ad entrambi i genitori che, di comune accordo e nell'esercizio della responsabilità genitoriale spettante ad entrambi, ne cureranno la crescita, l'educazione e l'istruzione, nel rispetto delle sue capacità, della sua inclinazione naturale e delle sue aspirazioni. La suddivisione dei tempi di permanenza dei genitori presso la figlia sarà stabilita di comune accordo con congruo anticipo, come pure le vacanze estive e/o invernali. In mancanza di preventivo accordo tra i genitori da stabilirsi di settimana in settimana a seconda dei turni di lavoro di entrambi, i tempi dei genitori con la figlia minore saranno così regolamentati:
2
Quanto alle festività riconosciute dal calendario nazionale, la figlia le trascorrerà – secondo il metodo dell'alternanza (a cominciare dalla madre) – con ciascuno dei genitori, i quali dovranno concordare entro il 30 giugno di ogni anno i turni delle vacanze estive e/o invernali.
6) , in quanto genitore collocatario contribuirà al Controparte_2
mantenimento della figlia in via diretta, mentre , verserà Controparte_1
alla sig.ra un assegno di mantenimento per le esigenze della CP_2 minore che viene computato nella somma di €. 170,00 mensili da rivalutarsi annualmente sulla base dell'indice ISTAT.
7) Stante quanto stabilito in ordine all'affidamento e al mantenimento della figlia , il Sig. farà richiesta e avrà diritto a percepire PE CP_1
l'assegno unico per la minore.
8) Le spese straordinarie saranno a carico dei genitori nella misura del 50% ciascuno e dovranno essere preventivamente concordate. Per evitare dubbi e/o problemi tra i genitori in merito alla qualificazione delle spese ordinarie e straordinarie ed alla concertazione delle stesse, in mancanza di diverso accordo si farà riferimento alle pagine nn. 5-6-7 del "Protocollo di intesa per i giudizi di separazione e divorzio" sottoscritto in data 1/10/2018 tra il
Tribunale di Pistoia e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Pistoia.
9) Nell'esclusivo interesse della minore, i coniugi stabiliscono che, durante il periodo di loro permanenza con la figlia, nessuna persona oltre a loro potrà pernottare nella casa familiare e nella casa di residenza del padre in assenza di espresso e preventivo assenso di entrambi.
3 10) I coniugi dichiarano che non vi è la necessità per il versamento di un assegno di mantenimento nei confronti di nessuno dei medesimi ricorrenti e, per quanto occorrer possa, producono visure dei beni intestati ai ricorrenti, certificazioni uniche lavoro dipendente e estratti conto bancari (doc.ti nn.7-8-
9.10).
11) I coniugi si concedono, ove necessario, il reciproco permesso all'espatrio, al rilascio ed al rinnovo del passaporto o di altro documento equipollente.
12) I ricorrenti dichiarano di rinunciare ad ogni ulteriore pretesa l'uno nei confronti dell'altro e non avranno reciprocamente null'altro a pretendere per qualsivoglia titolo o ragione”.
Lette le note scritte in sostituzione dell'udienza depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in data 6.11.2024 ed acquisito il parere del PM in data
4.11.2024, la causa è stata riservata al Collegio per la decisione.
2. La domanda è fondata e merita accoglimento.
Sussistono i presupposti di cui all'art. 473 bis 51 c.p.c. e all'art. 3, n. 2, lett. b,
l. 898/70.
La frattura determinatasi tra i coniugi appare irreversibile alla luce delle ragioni addotte e tenuto conto della decisa e ferma volontà di far cessare definitivamente il vincolo matrimoniale manifestata dalle parti nel ricorso introduttivo e nelle note scritte in sostituzione dell'udienza depositate dalle parti.
3. Nulla deve disporsi in punto di spese avendo le parti proposto domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia, Settore Famiglia e Persone, pronunciando definitivamente, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede :
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in
Pistoia (PT) in data 23.9.2012 tra i coniugi nato a [...]_1
(PT) il 6.3.1981 e nata a [...] il [...], alle Controparte_2
condizioni da essi concordate;
2) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Pistoia per
4 l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (Atto n. 111, P. 2 serie A, anno 2012);
3) nulla sulle spese.
Così deciso in Pistoia nella Camera di Consiglio del 26.11.2024.
Il Giudice rel. Il Presidente
Nicola Latour Stefano Billet
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