TRIB
Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 11/12/2025, n. 4985 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4985 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 15259/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona della dott.ssa Raffaella Paesano ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 10.12.2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 15259/2024 R.G. LAVORO
TRA
(C.F. ), nato ad [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Luca Palma, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
– in persona del suo Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù di procura generale alle liti, dall'Avv. Antonio Brancaccio
RESISTENTE
OGGETTO: pagamento ratei di indennità di accompagnamento
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 3/12/2024, il ricorrente indicato in epigrafe esponeva di aver proposto ricorso per accertamento tecnico preventivo ai sensi dell'art. 445/bis, comma 1, c.p.c. iscritto a ruolo in data 28.12.2022 con n. R.G. 16601/2022 e che, stante il mancato riconoscimento del requisito sanitario nell'ambito della suddetta procedura di A.T.P., aveva proposto ricorso in opposizione iscritto a ruolo il 23.08.2023 con n. R.G. 10453/23 ed assegnato al G.L. dott.ssa Paesano;
che il suddetto giudizio di merito veniva definito con l'emissione della Sentenza n. 2638/24 in data 24.05.2024 con cui veniva accertata la sussistenza del requisito sanitario idoneo al conseguimento dell'indennità di accompagnamento con decorrenza dal mese di agosto 2023; che la Sentenza veniva notificata alla competente sede in data 30.07.2024 a mezzo PEC, con allegata la relazione CTU nonché il CP_1 modello AP-70 attestante la sussistenza del requisito socio-economico, necessario ai fini del riconoscimento e della conseguente liquidazione della prestazione;
che l' nel termine di 120 CP_1 giorni dalla notifica del provvedimento aveva provveduto solo alla liquidazione dei ratei mensili a partire dal mese di luglio 2024, mentre nulla a titolo di ratei arretrati dal mese di agosto 2023 (data di decorrenza indicata nella Sentenza) fino al mese di giugno 2024 (totale 11 mensilità).
Tanto premesso, dedotto il possesso dei requisiti previsti per l'erogazione della prestazione chiedeva
“A) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a percepire l'indennità di accompagnamento a decorrere dal mese di agosto 2023 (data di decorrenza indicata nella Sentenza) fino al mese di giugno
2024 e/o da quella diversa data fissata dal Giudicante, con tutte le conseguenze di legge;
B) per l'effetto, condannare l' alla corresponsione in favore del ricorrente delle relative provvidenze CP_1 economiche, dovute come per legge, dal mese di agosto 2023 (data di decorrenza indicata nella
Sentenza) fino al mese di giugno 2024 ovvero da quella diversa data fissata dal Giudicante, oltre interessi legali fino all'effettivo soddisfo;
C) condannare l' in persona del legale CP_1 rappresentante p.t., al pagamento delle spese e competenze di lite, oltre spese generali, CPA e IVA come per legge, da attribuirsi al procuratore antistatario Avv. Luca Palma. D) nella denegata ipotesi di non accoglimento della domanda, manlevare il ricorrente dall'eventuale condanna al pagamento delle spese processuali, in considerazione della posizione reddituale di cui alla dichiarazione allegata in produzione”.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva l' che chiedeva dichiararsi cessata la materia del CP_1 contendere per aver provveduto al pagamento della prestazione richiesta, con compensazione delle spese di lite.
All'odierna udienza, disposta la trattazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., visto il deposito delle note scritte contenenti le istanze e le conclusioni, la causa viene decisa con sentenza con motivazione contestuale.
Va dichiarata la cessazione della materia del contendere, attesa la sopravvenuta liquidazione della provvidenza economica oggetto di causa da parte dell' . CP_1
Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambi le parti (rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione) e la deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti alla domanda, trova la sua giustificazione nel principio di economia dei mezzi processuali (cfr. Cass. 25.5.87).
Inoltre, perché il processo possa concludersi con una pronuncia di cessazione della materia del contendere è necessario che ricorrono congiuntamente i seguenti presupposti e, cioè che l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la stessa sarebbe improponibile ab origine per carenza di interesse all'azione; che il fatto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
deve trattarsi di situazione idonea ad eliminare ogni posizione di contrasto e pacifica in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopravvenute ( cfr. Cass. n.2038/97).
In applicazione dei summenzionati principi, nel caso di specie, tenuto conto della dichiarazione dei procuratori costituiti e della documentazione in atti deve ritenersi che il pagamento della prestazione avvenuta in data 01.05.2025 (cfr. prospetto liquidazione del 27.05.2024 e schermata pagamento) abbia soddisfatto la pretesa del ricorrente, determinando la cessazione della materia del contendere, essendo venuto meno la posizione di contrasto tra le parti e, con essa, sia il loro interesse a proseguire il giudizio sia l'obbligo per il giudice di pronunciarsi sull'oggetto della controversia.
La regolamentazione delle spese segue il principio della soccombenza virtuale, in forza del quale il giudice provvede sulle spese delibando il fondamento della domanda per valutare se essa sarebbe stata accolta o rigettata nel caso in cui non fosse intervenuta la cessazione della materia del contendere
(Cass. 26.1.87, n. 723; Cass., 28.1.80, n. 661; Cass., 14.11.77, n. 4923).
L' deve quindi essere condannato al pagamento delle spese di lite, liquidate come da dispositivo, CP_1 con applicazione dei compensi minimi previsti per le cause senza istruttoria e tenuto conto della particolare semplicità delle questioni affrontate.
P.Q.M.
La dott.ssa Raffaella Paesano, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) dichiara cessata la materia del contendere;
b) condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi euro 1.200,00 per CP_1 compensi professionali, oltre IVA e CPA e spese generali come per legge, con attribuzione in favore del procuratore antistatario.
Si comunichi.
Aversa, 11/12/2025
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Raffaella Paesano
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona della dott.ssa Raffaella Paesano ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 10.12.2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 15259/2024 R.G. LAVORO
TRA
(C.F. ), nato ad [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Luca Palma, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
– in persona del suo Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù di procura generale alle liti, dall'Avv. Antonio Brancaccio
RESISTENTE
OGGETTO: pagamento ratei di indennità di accompagnamento
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 3/12/2024, il ricorrente indicato in epigrafe esponeva di aver proposto ricorso per accertamento tecnico preventivo ai sensi dell'art. 445/bis, comma 1, c.p.c. iscritto a ruolo in data 28.12.2022 con n. R.G. 16601/2022 e che, stante il mancato riconoscimento del requisito sanitario nell'ambito della suddetta procedura di A.T.P., aveva proposto ricorso in opposizione iscritto a ruolo il 23.08.2023 con n. R.G. 10453/23 ed assegnato al G.L. dott.ssa Paesano;
che il suddetto giudizio di merito veniva definito con l'emissione della Sentenza n. 2638/24 in data 24.05.2024 con cui veniva accertata la sussistenza del requisito sanitario idoneo al conseguimento dell'indennità di accompagnamento con decorrenza dal mese di agosto 2023; che la Sentenza veniva notificata alla competente sede in data 30.07.2024 a mezzo PEC, con allegata la relazione CTU nonché il CP_1 modello AP-70 attestante la sussistenza del requisito socio-economico, necessario ai fini del riconoscimento e della conseguente liquidazione della prestazione;
che l' nel termine di 120 CP_1 giorni dalla notifica del provvedimento aveva provveduto solo alla liquidazione dei ratei mensili a partire dal mese di luglio 2024, mentre nulla a titolo di ratei arretrati dal mese di agosto 2023 (data di decorrenza indicata nella Sentenza) fino al mese di giugno 2024 (totale 11 mensilità).
Tanto premesso, dedotto il possesso dei requisiti previsti per l'erogazione della prestazione chiedeva
“A) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a percepire l'indennità di accompagnamento a decorrere dal mese di agosto 2023 (data di decorrenza indicata nella Sentenza) fino al mese di giugno
2024 e/o da quella diversa data fissata dal Giudicante, con tutte le conseguenze di legge;
B) per l'effetto, condannare l' alla corresponsione in favore del ricorrente delle relative provvidenze CP_1 economiche, dovute come per legge, dal mese di agosto 2023 (data di decorrenza indicata nella
Sentenza) fino al mese di giugno 2024 ovvero da quella diversa data fissata dal Giudicante, oltre interessi legali fino all'effettivo soddisfo;
C) condannare l' in persona del legale CP_1 rappresentante p.t., al pagamento delle spese e competenze di lite, oltre spese generali, CPA e IVA come per legge, da attribuirsi al procuratore antistatario Avv. Luca Palma. D) nella denegata ipotesi di non accoglimento della domanda, manlevare il ricorrente dall'eventuale condanna al pagamento delle spese processuali, in considerazione della posizione reddituale di cui alla dichiarazione allegata in produzione”.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva l' che chiedeva dichiararsi cessata la materia del CP_1 contendere per aver provveduto al pagamento della prestazione richiesta, con compensazione delle spese di lite.
All'odierna udienza, disposta la trattazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., visto il deposito delle note scritte contenenti le istanze e le conclusioni, la causa viene decisa con sentenza con motivazione contestuale.
Va dichiarata la cessazione della materia del contendere, attesa la sopravvenuta liquidazione della provvidenza economica oggetto di causa da parte dell' . CP_1
Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambi le parti (rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione) e la deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti alla domanda, trova la sua giustificazione nel principio di economia dei mezzi processuali (cfr. Cass. 25.5.87).
Inoltre, perché il processo possa concludersi con una pronuncia di cessazione della materia del contendere è necessario che ricorrono congiuntamente i seguenti presupposti e, cioè che l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la stessa sarebbe improponibile ab origine per carenza di interesse all'azione; che il fatto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
deve trattarsi di situazione idonea ad eliminare ogni posizione di contrasto e pacifica in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopravvenute ( cfr. Cass. n.2038/97).
In applicazione dei summenzionati principi, nel caso di specie, tenuto conto della dichiarazione dei procuratori costituiti e della documentazione in atti deve ritenersi che il pagamento della prestazione avvenuta in data 01.05.2025 (cfr. prospetto liquidazione del 27.05.2024 e schermata pagamento) abbia soddisfatto la pretesa del ricorrente, determinando la cessazione della materia del contendere, essendo venuto meno la posizione di contrasto tra le parti e, con essa, sia il loro interesse a proseguire il giudizio sia l'obbligo per il giudice di pronunciarsi sull'oggetto della controversia.
La regolamentazione delle spese segue il principio della soccombenza virtuale, in forza del quale il giudice provvede sulle spese delibando il fondamento della domanda per valutare se essa sarebbe stata accolta o rigettata nel caso in cui non fosse intervenuta la cessazione della materia del contendere
(Cass. 26.1.87, n. 723; Cass., 28.1.80, n. 661; Cass., 14.11.77, n. 4923).
L' deve quindi essere condannato al pagamento delle spese di lite, liquidate come da dispositivo, CP_1 con applicazione dei compensi minimi previsti per le cause senza istruttoria e tenuto conto della particolare semplicità delle questioni affrontate.
P.Q.M.
La dott.ssa Raffaella Paesano, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) dichiara cessata la materia del contendere;
b) condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi euro 1.200,00 per CP_1 compensi professionali, oltre IVA e CPA e spese generali come per legge, con attribuzione in favore del procuratore antistatario.
Si comunichi.
Aversa, 11/12/2025
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Raffaella Paesano