Art. 2.
Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo suddetto a decorrere dalla data della sua entrata in vigore.
Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo suddetto a decorrere dalla data della sua entrata in vigore.
Per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all'erogazione del credito. Banca d'Italia ha comunicato i Tassi Effettivi Globali Medi (TEGM) applicati nel secondo trimestre 2021 dagli intermediari, che costituiscono la base per il calcolo dei “tassi soglia”. Con Decreto del 24 settembre 2021, il Ministero dell'economia e delle finanze ha comunicato i nuovi “tassi soglia” validi per il trimestre ottobre–dicembre 2021. Ai fini della valutazione della natura usuraria di un contratto di mutuo, devono essere conteggiate anche le spese di assicurazione …
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