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Sentenza 7 agosto 2025
Sentenza 7 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 07/08/2025, n. 388 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 388 |
| Data del deposito : | 7 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
SEZIONE LAVORO La Corte d'Appello, nella persona dei consiglieri Marcella Angelini Presidente rel. Alessandra Martinelli Consigliere Luca Mascini Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di II grado iscritta al n. 453/2024 RGA promossa da:
TR e con il patrocinio dell'avv. Francesco Pt_1 Parte_2 BA appellante contro
, con il patrocinio degli avvocati Controparte_1 Valeria GIROLDI, Renato VESTINI e Oreste MANZI appellato
Oggetto: Prestazione: pensione - assegno di invalidità - Inpdai - Enpals, etc. CP_1 posta in decisione all'udienza collegiale del giorno 10/7/2025 udita la relazione della causa fatta dal Consigliere dott. Marcella Angelini;
sentite le parti e viste le conclusioni dalle medesime rassegnate e come in atti;
esaminati gli atti e i documenti di causa,
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Per lo svolgimento del processo è utile quanto correttamente riassunto nella sentenza appellata: “Con ricorso ex art 442 c.p.c., depositato in data 6.05.2021, e adivano il Tribunale di Parma, in funzione di Parte_3 Parte_2
Giudice del Lavoro, lamentando l'illegittimità del provvedimento con cui l' CP_1 convenuto - a seguito del disconoscimento del rapporto di lavoro subordinato dai medesimi intrattenuto con la società Pronto Carni S.r.l., di cui gli stessi erano soci ed amministratori - aveva revocato il trattamento pensionistico ai medesimi originariamente riconosciuto, annullando la contribuzione versata dalla predetta società, nell'interesse dei due soggetti, a favore del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti.
pag. 1 di 21 A riguardo, deducevano: a) che la posizione previdenziale del sig. Parte_3 era quella risultante dal prospetto emesso dall' in data 26 agosto 2020 (doc.1 CP_1 fasc. parte ricorrente); b) che, dal medesimo, risultavano i seguenti tipi di contribuzione, riferiti a diverse gestioni assicurative, tutte accese presso l' , dal CP_1
1° gennaio 1969 al 30 giugno 2020: coltiv diretto/col.mezz.; titolare di impresa COM. (gestione commercianti), lavoro dipendente;
salariato agricolo;
c) che, inoltre, il sig. poteva contare su di un'ulteriore contribuzione versata a favore Parte_3 della gestione separata e parimenti risultante dal predetto estratto conto previdenziale, dal quale risultava un'attività di collaborazione svolta nell'anno 1998 e, successivamente, nel periodo 2012-2020 (doc. 2 fasc. parte ricorrente); d) che la posizione previdenziale del sig. era quella risultante dal prospetto Parte_2 emesso dall in data 19 ottobre 2020 (doc. 3 fasc. parte ricorrente); e) che, dal CP_1 medesimo, risultavano i seguenti tipi di contribuzione, riferiti a diverse gestioni assicurative, tutte accese presso l' , dal 1.5.1973 al 31.8.2020: lavoro dipendente;
CP_1 salariato agricolo;
titolare di impresa COM (gestione commercianti); f) che la società
“Pronto Carni S.r.l.”, costituita nel 1987, presentava quali soci, al 09.10.1987, i RI
, e rispettivamente, con una quota Parte_4 Parte_3 Parte_2 del 33%, del 33% e del 34%; g) che, successivamente, dal 20.09.1990 al 02.04.2000, a seguito dell'entrata di nuovi soci, il signor deteneva una Parte_3 partecipazione del 16,50% e il signor del 17%; h) che, a seguito di Parte_2 trasferimenti di quote, a far data dal 03.04.2000, la compagine sociale della Pronto Carni S.r.l. risultava costituita dai RI , e Parte_3 Parte_2 Pt_4
i quali detenevano, quanto ai primi due, una quota del 33,50% ciascuno,
[...] quanto al terzo, una quota del 33%; i) che l'amministrazione della società veniva affidata, a far data dalla costituzione, sino al 24 ottobre 1994, ad un Amministratore Unico non facente parte della compagine societaria;
l) che, successivamente, a partire dal 25 ottobre 1994, tale amministrazione veniva affidata ad un Consiglio di Amministrazione composto, tra gli altri, dai RI e Parte_3 Pt_2
m) che, nonostante l'assunzione della carica di amministratori, sia il sig.
[...]
che il sig. hanno sempre prestato attività lavorativa Parte_3 Parte_2 quali dipendenti della società Pronto Carni S.r.l., la quale, dunque, ha continuato a versare i corrispondenti contributi all' ; n) che, con verbale di accertamento 514 CP_1
ISP del 26 giugno 2008, emesso nei confronti della società Pronto Carni S.r.l., l' CP_1 procedeva “all'annullamento della contribuzione previdenziale versata all'AGO in favore dei RI e per i periodi ottobre 1994- Parte_3 Parte_2 maggio 2008 (doc. 4 fasc. parte ricorrente); o) che il suddetto verbale così precisava:
“dell'ammontare dei contributi indebitamente versati potrà proporsi richiesta di rimborso, da inoltrarsi al competente ufficio Processo Aziende della sede di CP_1
Parma; del credito in argomento potrà altresì proporsi cessione in favore del debito accertato a carico dei soci per la contribuzione dagli stessi dovuta a norma della legge
pag. 2 di 21 613/66”; p) che, con separato verbale di accertamento 999 Isp del 26 giugno 2008, l di Parma dispone(va) l'iscrizione del socio signor , “a titolo CP_1 Parte_3 personale in qualità di titolare, alla Gestione previdenziale IVS/COM ex L.613/66, nonché l'addebito della contribuzione dovuta alla data odierna non già prescritta” (doc. 5 fasc. parte ricorrente); q) che, con verbale di accertamento 999 Isp del 26 giugno 2008, l di Parma dispone(va) l'iscrizione del socio signor CP_1 Parte_2
“a titolo personale in qualità di titolare, alla Gestione previdenziale IVS/COM ex L.613/66 nonché l'addebito della contribuzione dovuta alla data odierna non già prescritta” (doc. 6 fasc. parte ricorrente); r) che il sig. ed il sig. Parte_3 Pt_2 nonché la società Pronto Carni S.r.l. proponevano ricorso amministrativo al Comitato Regionale dell , che, in data 23 dicembre 2008, lo accoglieva;
s) che, stante CP_1
l'inadempimento da parte di al provvedimento del Comitato Regionale, gli CP_1 odierni ricorrenti e la società Pronto Carni S.r.l. adivano l'intestato Tribunale proponendo opposizione avverso quegli avvisi, ma l'opposizione, accolta in primo grado (doc. 7 fasc. parte ricorrente), veniva respinta in secondo grado (doc. 8 fasc. parte ricorrente); t) che la sentenza della Corte d'appello di Bologna veniva confermata, poi, con ordinanza n. 14972/2020 resa in data 14.7.2020, dalla Suprema Corte di Cassazione (doc. 9 fasc. parte ricorrente); u) che Pronto Carni S.r.l., successivamente alla notifica del verbale di accertamento 514 ISP del 26 giugno 2008, non solo non presentava la richiesta di rimborso dei contributi asseritamente versati in modo indebito - né cedeva il credito ai RI e - ma continuava Parte_3 Pt_2
a versare tali contributi a favore del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti, sul postulato dell'esistenza tra le parti di un reale rapporto di lavoro subordinato;
v) che detti contributi venivano regolarmente incassati dall' ed accreditati alle posizioni CP_1 contributive dei RI e senza alcuna obiezione o riserva, come Parte_3 Pt_2 risultava dagli estratti conto prodotti;
z) che l' riconosceva la pensione di CP_1 anzianità, in via definitiva, al sig. in data 19 settembre 2011 (doc. Parte_3
10 fasc. parte ricorrente) e al sig. in data 20 marzo 2017 (doc. 11 fasc. parte Pt_2 ricorrente); aa) che, con distinti avvisi di addebito n. 378 2018 00012052 90 000 del 23 giugno 2018 (doc. 12 fasc. parte ricorrente) e n. 378 2018 00012053 91 000 del 23 giugno 2018 (doc. 13 fasc. parte ricorrente), l intimava al signor CP_1 Parte_3
e al sig. il pagamento di una somma pari ad euro 3.004,16 a
[...] Parte_2 titolo di “contributi IVS a percentuale sul reddito eccedente il minimale” e relative sanzioni, in relazione all'annualità 2017; bb) che, successivamente, con distinti avvisi di addebito n. 378 2019 00020086 16 000 del 09 novembre 2019 (doc. 14 fasc. parte ricorrente) e n. 378 2019 00020087 17 000 del 09 novembre 2019 (doc. 15 fasc. parte ricorrente), intimava ai RI e il CP_1 Parte_3 Parte_2 pagamento, rispettivamente, di una somma pari ad euro 12.626,22, nonché di una somma pari ad euro 7.520,29, a titolo di “contributi IVS a percentuale sul reddito eccedente il minimale” e relative sanzioni, in relazione all'annualità 2015; cc) che,
pag. 3 di 21 successivamente alla definizione del contenzioso insorto tra la società Pronto Carni e l l'Istituto, in data 3 dicembre 2020, comunicava alla società la disponibilità CP_1
a procedere al rimborso dei contributi indebitamente versati dalla società nell'interesse del sig. e del sig. a favore del Fondo Parte_3 Parte_2
Pensioni Lavoratori Dipendenti (doc.16 fasc. parte ricorrente); dd) che, a seguito di tale richiesta, in 18 dicembre 2020, la società Pronto Carni S.r.l., forniva riscontro alla predetta missiva, a mezzo PEC, manifestando la volontà di accreditare le somme versate nelle rispettive posizioni contributive dei RI e Parte_3 Pt_2
eventualmente previa imputazione delle stesse alla gestione commercianti, e
[...] di rinunciare, a fronte di tale riconoscimento, alla restituzione delle predette somme (doc. 17 fasc. parte ricorrente); ee) che, nel mese di gennaio 2021, l' non CP_1 accreditava la pensione, senza alcuna preventiva comunicazione, né al sig. Parte_3 né al sig. ff) che, in data 4 febbraio 2021, i RI e Pt_2 Parte_3 Pt_2 ricevevano dall una missiva, di identico contenuto, a mezzo della quale CP_1 CP_1 comunicava che “in esecuzione dell'ordinanza n. 14972/20 del 14/07/2020 con cui la Corte di cassazione - rigettando il ricorso promosso dalla Società Pronto Carni S.p.a. e dal Sig. (o avverso la sentenza n. 671/2013 Parte_3 Parte_2 pronunciata dalla Corte d'appello di Bologna – ha confermato la non configurabilità del rapporto di lavoro subordinato tra il ricorrente e la Società Pronto Carni S.p.a. per il periodo decorrente dal 25 ottobre 1994;
considerato che
dall'ottemperanza all'ordinanza sopracitata deriva la cancellazione della contribuzione versata per lo stesso periodo al sig. (o presso la Gestione Parte_3 Parte_2
Lavoratori dipendenti;
effettuata la conseguente correzione della posizione contributiva del medesimo, con l'esclusione dei periodi di contributi da lavoro dipendente decorrente dal 25 ottobre 1994; verificato, di conseguenza, il venir meno del requisito dell'anzianità contributiva che aveva dato luogo al riconoscimento del diritto alla pensione con l'erogazione del relativo trattamento pensionistico al sig.
a decorrere dal maggio 2011 (per il sig. a Parte_3 Parte_2 decorrere dal gennaio 2017); si procede alla revoca del trattamento pensionistico riconosciuto al sig. (o al sig. a decorrere dal Parte_3 Parte_2 maggio 2011 (o dal gennaio 2017) con conseguente successiva quantificazione delle somme indebitamente dallo stesso percepite a titolo pensionistico” (docc. 22 e 23 fasc. parte ricorrente); gg) che l successivamente modificava gli estratti conto CP_1 previdenziali del sig. (doc. 26 fasc. parte ricorrente) e del sig. (doc. Parte_3 Pt_2
27 fasc. parte ricorrente), provvedendo alla cancellazione di tutti i contributi precedentemente accreditati dalla società Pronto Carni S.r.l., nel periodo dal 1994 al 2020, a favore del Fondo Lavoratori Dipendenti;
hh) che i RI Parte_3
e proponevano, quindi, ricorso amministrativo al Comitato Provinciale Parte_2 dell avverso tale provvedimento (doc. 28 fasc. parte ricorrente); ii) che, con CP_1 delibere del 20.04.2021 - n. 212497 per la posizione di e n. 212500 per la Pt_2
pag. 4 di 21 posizione di - il Comitato Provinciale dell respingeva il ricorso (doc. Parte_3 CP_1
29 fasc. parte ricorrente); ll) che, ad avviso dei ricorrenti, il computo del trattamento pensionistico doveva avvenire conformemente ai seguenti criteri: - dal 1° ottobre 1994 al 25 giugno 2003 lavoro dipendente;
- dal 26 giugno 2003 al 26 giugno 2008 gestione commercianti;
- dal 27 giugno 2008 al 31 ottobre 2020 per il sig. e in poi Parte_3 per il sig. lavoro dipendente”. Pt_2
I ricorrenti, esposte le ragioni di ritenuta illegittimità dei provvedimenti di sospensione e revoca dei trattamenti pensionistici, chiedevano l'accoglimento delle gradate conclusioni riportate in atto introduttivo del grado – e qui riproposte1. 1 Voglia l'ecc.ma Corte d'appello in totale riforma dell'impugnata sentenza, ogni contraria istanza disattesa e previa ogni altra opportuna declaratoria del caso e di legge, dato atto del giudicato formatosi in ordine alla posizione previdenziale del ricorrente, costituito dalla sentenza non definitiva emessa in data 15 febbraio 2022 nel presente giudizio, come richiamata in premessa (eccezione che formalmente viene nuovamente sollevata), dato altresì atto che Pronto Carni s.r.l., subordinatamente al riconoscimento degli stessi, ha dichiarato e comunicato che tutti i versamenti dalla stessa fatti per le loro rispettive posizioni contributive dei RI e debbano essere accreditati a favore degli stessi Parte_3 Parte_2 CP_ ai sensi dell'art. 1180 c.c. come adempimento del terzo;
dato atto che l ha sempre ricevuto e incassato i versamenti dalla società fatti accreditandoli nella posizione contributiva dei ricorrenti, senza riserve od eccezioni;
dato atto che i contributi versati alla singola gestione dell'AGO, nella fattispecie gestione dipendenti, sono definitivamente acquisiti alla stessa in mancanza di diverso accertamento entro il quinquennio dal versamento degli stessi e sono quindi intangibili e non suscettibili di contestazione da parte CP_ CP_ dell;
dato atto della sussistenza presso l di una posizione previdenziale dei ricorrenti sia come dipendenti che come commercianti;
dato atto che i ricorrenti hanno prestato legittimo affidamento sulla CP_ consistenza della loro posizione previdenziale, quale risultante dagli estratti previdenziali emessi dall rispettivamente il 26 agosto 2020 e il 19 ottobre 2020, con la sola diversa imputazione alla gestione commercianti dei contributi versati alla gestione dipendenti nel periodo 26 giugno 2003-26 2 giugno 2008; CP_ dato atto che i ricorrenti hanno eccepito ed eccepiscono la decadenza dell dal diritto di modificare la loro posizione contributiva per un periodo anteriore al quinquennio dall'accertamento e che i RI
e hanno conseguito i requisiti per il trattamento pensionistico al Parte_3 Parte_2 raggiungimento dell'età di 57 anni avendo maturato un'anzianità contributiva di 35 anni;
dato altresì atto che i ricorrenti hanno dichiarato di accettare la quantificazione della pensione loro dovuta dal 1.5.2011 nell' importo a quella data di euro 3.130,97 per il sig. e dalla data del 1.1.2017 per un importo a quella Parte_3 data di euro 4.402,08 per il sig. Pt_2 1) accertare e dichiarare il diritto del sig. a percepire la pensione di vecchiaia a far tempo dal Parte_3
1.5.2011 per un importo a quella data di euro 3.130,97, oltre alla pensione nella gestione separata pari ad euro 289,13 e del sig. il diritto alla pensione di vecchiaia dalla data del 1.1.2017 per un Pt_2 importo a quella data di euro 4.402,08;
2) dichiarare la illegittimità del mancato pagamento della pensione dei ricorrenti per il mese di gennaio CP_ 2021, omesso in assenza di alcuna preventiva comunicazione agli stessi da parte dell;
3) dichiarare la illegittimità del mancato pagamento della pensione dei ricorrenti per i mesi successivi al CP_ gennaio 2021 e condannare l al pagamento degli importi dovuti sulla base dell'entità della pensione come sopra quantificata rispettivamente alle date del 1.5.2011 e 1.1.2017, oltre riliquidazioni maturate, interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
4) dichiarare la nullità della CTU;
CP_
5) in via subordinata e salvo gravame, dichiarare tenuto l al risarcimento dei danni in favore dei CP_ ricorrenti per le causali esposte in premessa e per l'effetto dichiarare tenuto e condannare l a corrispondere in futuro e per tutta la loro vita ai ricorrenti il trattamento pensionistico corrispondente ai contributi accreditati nelle loro rispettive posizioni contributive, ovvero al pagamento di una somma corrispondente a 25 anni di quella loro corrisposta nel dicembre 2020; CP_
6) in ogni caso, dichiarare tenuto e condannare genericamente l al risarcimento del danno biologico subito dal sig. per i fatti di cui è causa, la cui liquidazione andrà effettuata in separato Parte_3 giudizio;
pag. 5 di 21 2. Il Tribunale ha premesso che le prestazioni economiche previdenziali sono oggetto di obbligazioni ex lege, con la conseguenza che gli atti di concessione e di revoca sono rispettivamente di ricognizione della sussistenza e della (originaria o sopravvenuta) insussistenza (dei presupposti) dell'obbligazione e ne ha fatto derivare
“l'applicabilità del principio generale di cui è espressione l'art. 2033 c.c., secondo il quale ogni erogazione attribuita in assenza dei requisiti prescritti dalla legge, sia nel caso di inesistenza originaria, sia di inesistenza sopravvenuta, o di inesistenza parziale, è da considerare indebita e, dunque, soggetta a ripetizione”. Ha poi passato in rassegna gli elementi di fatto ritenuti rilevanti per la decisione del caso, ricordando
“- che gli odierni opponenti sono sempre stati soci della società Pronto Carni S.r.l., costituita nel settembre 1987;
- che e dal maggio 2001, unitamente al signor Parte_3 Pt_2 Parte_4 sono divenuti gli unici soci;
- che il signor stato assunto quale lavoratore subordinato della società, in data Pt_2
16.02.1988, con qualifica di macellaio specializzato ed il signor è stato Parte_3 assunto, in data 09.04.1992, con la qualifica di quadro;
- che, sino all'ottobre 1994, i poteri gestori sono stati delegati ad un amministratore unico che non era socio della società;
- che, successivamente, in data 25.10.1994, in seguito ad una delibera assembleare, tutti i poteri gestori sono stati, per contro, attribuiti ai soci e Parte_3 Pt_2 disgiuntamente, e, contestualmente, al signor è stata attribuita la carica di Parte_3
Presidente ed al signor di Vicepresidente del consiglio di amministrazione;
Pt_2
- che, a seguito di un accertamento ispettivo, conclusosi con i Verbali n 514 CP_2 in data 26/06/2008, n 999 del 26/06/2008 e 999 26/06/2008, è stato
[...] CP_1 contestato e disconosciuto, a decorrere dall'ottobre 1994, l'inquadramento di e quali lavoratori dipendenti della società Pronto Carni S.r.l., non Parte_3 Pt_2 essendo stati riscontrati, nei rispetti rapporti, i caratteri tipici della subordinazione (doc. 4, 5 e 6 fasc. parte ricorrente);
- che, avverso le predette risultanze ispettive, è stato promosso un giudizio conclusosi con l'accoglimento delle domande attoree e, dunque, con l'accertamento dell'illegittimità dell'iscrizione nella gestione commercianti (doc. 7 fasc. CP_1 parte ricorrente);
- che, all'esito del giudizio di appello, la Corte di Appello di Bologna, con la sentenza 671/2013, ha riformato la sentenza del Tribunale di Parma, dichiarando la legittimità dell'iscrizione del sig. e del sig. alla gestione commercianti e non a Parte_3 Pt_2
CP_
7) dichiarare tenuto e condannare l al pagamento delle spese e competenze del doppio grado del giudizio, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA. CP_
8) Condannare l al risarcimento dei danni per lite temeraria in un multiplo delle spese e competenze che andrà a liquidare ex art. 96 c.p.c.
pag. 6 di 21 quella al FDLP per difetto dell'elemento della subordinazione (doc. 8 fasc. parte ricorrente);
- che, avverso tale sentenza, gli odierni ricorrenti hanno proposto ricorso in Cassazione, definito con l'ordinanza n. 14972/2020, la quale ha confermato la pronuncia resa dalla Corte d'Appello di Bologna (doc. 9 fasc. parte ricorrente);
- che, in particolare, secondo la Suprema Corte di Cassazione, “anche in punto di diritto l'impugnata pronuncia appare immune di errori, risultando conforme al richiamato principio affermato da questa Corte con la sentenza n. 7465 pubblicata il 21/05/2002, secondo cui la qualità di socio ed amministratore di una società di capitali composta da due soli soci, entrambi amministratori, è in astratto compatibile con la qualifica di lavoratore subordinato, anche a livello dirigenziale, sempre che il vincolo della subordinazione risulti da un concreto assoggettamento del socio dirigente alle direttive ed al controllo dell'organo collegiale amministrativo formato dai medesimi due soci, concreto assoggettamento tuttavia nella specie non riscontrato dalla Corte di merito”;
- che l'istituto convenuto ha provveduto, dunque, a dare esecuzione a tale decisione, annullando, a decorrere dall'ottobre 1994, le posizioni contributive dei medesimi presso il FPLD e disponendo, conseguentemente, la cancellazione dei corrispondenti periodi contributivi sull'estratto conto previdenziale (docc. 26 e 27 fasc. parte ricorrente);
- che l ha, altresì, proceduto al computo di quanto indebitamente versato dalla CP_1 società Pronto Carni per assolvere al preteso obbligo contributivo, offrendone la restituzione quale indebito oggettivo nei limiti della prescrizione decennale prevista dall'art 2033 c.c. e chiedendo alla società di indicare un riferimento IBAN per relativo accredito (doc. 16 fasc. parte ricorrente);
- che, medio tempore, i ricorrenti hanno richiesto ed ottenuto la liquidazione del trattamento pensionistico di vecchiaia, quanto a a decorrere dal maggio Parte_3
2011, quanto a decorrere dal gennaio 2017 (docc. 7 e 8 fasc. parte resistente); Pt_2
- che, per la liquidazione di entrambi i trattamenti pensionistici, è stata inizialmente valorizzata la contribuzione sino al tale momento registrata presso il Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti, comprensiva anche degli importi versati dalla società Pronto Carni S.r.l. a far data dall'ottobre 1994;
- che, successivamente, l' , in esecuzione della richiamata pronuncia della Corte CP_1 di Cassazione, ha, tuttavia, provveduto alla cancellazione delle posizioni contributive accese presso il Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti dall'ottobre 1994, e, dunque, alla sospensione e successiva revoca dei trattamenti pensionistici (docc. 22 e 23 fasc. parte ricorrente);
- che, segnatamente, in data 03.02.2021, è stato comunicato, tanto a quanto Parte_3
a il provvedimento di revoca del trattamento pensionistico … Pt_2
pag. 7 di 21 - che, medio tempore, l ha intimato agli odierni ricorrenti il pagamento della CP_1 contribuzione dovuta alla gestione commercianti (docc. 14 e 15 fasc. parte ricorrente)”.
A fronte dell'invocata limitazione degli effetti dell'accertamento al periodo 26 giugno 2003 - 26 giugno 2008 (posto che l'accertamento ispettivo fu del giugno 2008) il primo giudice ha escluso l'invocata applicazione del disposto di cui all'art. 8 D.P.R. n. 818 del 19572, quanto al periodo anteriore all'ottobre 1994, richiamando quella giurisprudenza di legittimità che evidenzia la natura eccezione della norma e il necessario presupposto di un valido rapporto di assicurazione generale obbligatoria con l “e, conseguentemente, non può essere invocata al di fuori della possibilità CP_1 di istituire regolarmente o protrarre legittimamente un tale rapporto, il quale, a sua volta, presuppone la sussistenza di un rapporto di lavoro assicurabile in detta forma, quand'anche abbia avuto luogo, per qualsiasi causa, un versamento di contributi al predetto istituto (cfr. Cass. n. 12355/2010, n. 64/2009; n. 13919/2001; n. 5078/1991, n. 449/1988, n. 451/1985, n. 6152/1981, n. 4044/1980)…Ed invero, come è stato osservato (cfr, Cass., n. 13919/2001, cit., in motivazione), “non si è in presenza... di una norma espressione di un principio generale di tutela dell'affidamento nella validità di un rapporto contributivo, risultando la disposizione CP_ circoscritta al settore delle assicurazioni ed esprimendo chiaramente la lettera della norma l'intento di sanare i versamenti indebiti esclusivamente all'interno di tale rapporto assicurativo (in particolare, contributi versati su voci retributive escluse)” (Cassazione civile, sez. lav. 03/04/2019 n. 92733). 2 “I contributi o le quote di contributo di cui al presente decreto indebitamente versati non sono computabili agli effetti del diritto alle prestazioni o della misura di esse e sono rimborsabili al datore di lavoro anche per la quota trattenuta al lavoratore, al quale deve essere restituita. Rimangono tuttavia acquisiti alle singole gestioni e sono computabili agli effetti sopra indicati i contributi per i quali l'accertamento dell'indebito versamento sia posteriore di oltre 5 anni alla data in cui il versamento stesso è stato effettuato. Nel caso che il datore di lavoro non abbia richiesto il rimborso dei contributi per il quinquennio anteriore all'accertamento dell'indebito versamento, l'importo dei contributi versati all'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti e al Fondo adeguamento è restituito d'ufficio all'assicurato o ai suoi superstiti all'atto della liquidazione della pensione, computando i contributi a percentuale con riferimento alla retribuzione media della classe cui appartengono i singoli contributi base. All'atto della liquidazione della pensione, diretta o indiretta, sono altresì restituite le somme eventualmente versate per i contributi base in eccedenza al contributo della classe massima.
pag. 8 di 21 Ritenuto che il rapporto assicurativo dei RI orto nel febbraio Parte_3 Pt_2
1988 fosse cessato nell'ottobre del 1994, alla luce delle risultanze ispettive, la norma appena citata non sarebbe applicabile alla fattispecie, in difetto, appunto di un valido rapporto assicurativo. Il Tribunale ha dunque escluso potersi “recuperare” la contribuzione versata in epoca anteriore al quinquennio precedente l'accertamento.
Quanto invece al periodo successivo all'accertamento, il primo giudice ha rilevato – citando altra pronuncia (sent. n. 597/2023) - che “la sentenza della Cassazione ha ritenuto corretto il disconoscimento del lavoro subordinato di e in Parte_3 Pt_2 considerazione della loro qualità di membri del CdA e del loro coinvolgimento diretto nell'amministrazione gestoria della società, emerso nell'istruttoria espletata nel corso dei gradi di merito di tale giudizio. A fronte di tale avallo giurisdizionale della qualificazione giuridica operata da CP_1 nell'accertamento del 2008, non sono state allegate né tantomeno provate circostanze da cui desumere che il ricorrente, negli anni successivi all'accertamento (ivi compresa l'annualità cui si riferisce l'avviso di addebito opposto in questa sede), abbia cessato il proprio coinvolgimento nella gestione di Pronto Carni s.r.l. e abbia operato quale semplice lavoratore subordinato, soggetto all'eterodirezione di altri soggetti a lui gerarchicamente sovraordinati nell'organizzazione societaria;
sicché non sussistono elementi per discostarsi dall'accertamento operato nel precedente giudizio…”
Il Tribunale ha poi escluso la possibilità di riconoscere nelle posizioni contributive dei ricorrenti, le somme versate dalla società Pronto Carni S.r.l. a favore del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti, “nonostante il relativo accreditamento sia avvenuto senza riserve e nonostante la società medesima abbia manifestato all' , con CP_1
PEC del 18 dicembre 2020, la volontà di considerare i versamenti fatti come adempimento del terzo, ai sensi dell'art. 1180 c.c.”. Indicate le caratteristiche dell'istituto nei suoi profili positivi e negativi il primo giudice ne ha esclusa la ricorrenza, perché “la società Pronto Carni S.r.l. – la quale ha assunto ed inquadrato in qualità di dipendenti, rispettivamente, Pt_2 Parte_3 in data 16/02/1988 e in data 09/04/1992 iscrivendoli, all'uopo, al Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti – ha effettuato i versamenti contributivi, in quanto pretesa datrice di lavoro, nella convinzione di adempiere ad un debito proprio. La società ha, peraltro, mantenuto tale convincimento durante tutti i tre gradi di giudizio di cui si è detto, continuando a sostenere la fondatezza della tesi patrocinata;
dunque, avendo ritenuto la società Pronto Carni, quantomeno sino al 2020, di adempiere ad un debito proprio nei confronti del Fondo Lavoratori
dedotte dall'appellante al fine di dimostrare il contrario, dal momento che il G. non aveva in alcun modo dedotto il carattere fittizio di tale carica ovvero di non aver esercitato i poteri ad essa inerenti, riconoscendo, anzi, di aver rappresentato la società all'esterno verso i terzi e di averne curato l'amministrazione.”
pag. 9 di 21 Dipendenti, ne discende l'impossibilità di considerare i versamenti fatti dalla predetta società come adempimento del terzo, ai sensi dell'art. 1180 c.c., e, dunque, l'impossibilità di riconoscere nelle posizioni contributive dei ricorrenti, con efficacia ex tunc, le somme versate dalla stessa a favore del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti”.
Quale ulteriore argomento di rigetto della domanda, il Tribunale ha evidenziato la non sufficienza delle somme versate dalla società ad estinguere il debito dei singoli con conseguente facoltà dell'Istituto creditore di rifiutare l'adempimento parziale.
A fronte dell'invocato carattere unitario del rapporto previdenziale, il primo giudice ha osservato che “la revoca del trattamento pensionistico originariamente riconosciuto agli odierni ricorrenti discende, non già dal mancato riconoscimento del cumulo dei periodi assicurativi, bensì dal disconoscimento del rapporto di lavoro subordinato posto a fondamento dei versamenti contributivi effettuati dalla società Pronto Carni S.r.l. a favore del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti”.
Il Tribunale ha poi escluso la rilevanza dell'invocato affidamento, non solo per non ravvisarne i presupposti di fatto, ma anche e soprattutto per la natura (ricordata in premessa) dell'obbligazione pensionistica, estranea a qualsiasi elemento per così dire soggettivistico e caratterizzata dalla mera verifica di sussistenza dei presupposti in sé legittimanti la prestazione. Infine, ha ricordato “la disciplina posta dall'art. 52 della L. n. 88 del 1989, per cui le pensioni di vecchiaia possono essere in ogni momento rettificate dagli enti o fondi erogatori, in caso di errore di qualsiasi natura commesso in sede di attribuzione, erogazione o riliquidazione della prestazione. Tale disposizione pone un principio generale che conferma la natura di mera certazione dell'attività dell'Ente previdenziale, che deve limitarsi ad un controllo sui presupposti scevro da ogni discrezionalità nonché da esercizio di potere.”
In forza delle ragioni sopra esposte, confermative della legittimità dell'operato dell' , il primo giudice ha escluso potersi ravvisare una responsabilità risarcitoria, CP_1 difettando il danno in quanto tale (per essere indebita la prestazione erogata) e non essendo delineati gli elementi costitutivi di altra pretesa risarcitoria.
3. Hanno proposto appello i ricorrenti sulla scorta di otto motivi di censura (cap. XI lett. A a I – omessa la lettera H) e riproponendo quattro argomenti asseritamente non presi in esame dal Tribunale (cap. XII lett. a-d) Si è ricostituito il contraddittorio con la costituzione di che ha contestato la CP_1 fondatezza del gravame. La causa è stata istruita con l'acquisizione della documentazione già prodotta dalle parti e di quella (circolare 144/2001 e giurisprudenza) prodotta da parte CP_1
pag. 10 di 21 appellante all'udienza del 27/3/2025 ed è stata decisa come da infrascritto dispositivo, per i seguenti motivi. 4. L'appello è infondato. Molte delle relative ragioni – di cui si dirà appresso - sono state già trattate da questa Corte in precedente contenzioso e parte delle relative decisioni saranno appresso richiamate, anche ai sensi dell'art. 118 disp.att.c.p.c. (cfr. per esempio sent. 575/24 del 18/10/2024)
Primo motivo (A) è quello concernente l'interpretazione dell'art. 8 DPR 818/57. Agli argomenti correttamente indicati dal primo giudice e a confutazione di quanto sostenuto da parte appellante in sede di discussione d'udienza, la portata della norma è chiara e funzionale ad altre ipotesi, in cui vi sia una gestione utile, ovvero un contenitore di contribuzione, per così dire, pertinente al rapporto. In tal caso, laddove non abbia tempestivamente contestato la correttezza dei versamenti, essi CP_1
“rimangono acquisiti” e sono produttivi di effetti. La terminologia è eloquente: l'acquisizione presuppone un conto legittimamente acceso e la produzione di effetti presuppone la legittima costituzione del rapporto assicurativo. Nel caso di specie, Con non potevano in alcun modo i ricorrenti attivare un conto presso la gestione e dunque nulla poteva rimanere a questa acquisito. La circolare invocata dagli appellanti e dagli stessi prodotta è strettamente CP_1 dedicata al mondo agricolo, avente caratteristiche sue proprie (si pensi alla particolare valorizzazione della contribuzione – sia pure con conseguenze applicative a volte paradossali, come comprovato da un recente e nutrito contenzioso).
La stessa circolare, peraltro, al suo punto 5 conferma l'esegesi di cui sopra: “Si premette, innanzitutto, che la giurisprudenza unanime (per tutte Cass. N: 1423/1993) ha statuito che la "disposizione invocata (art. 8) presuppone l'esistenza di un valido rapporto assicurativo e quindi non è applicabile nei casi di accertata inesistenza, viceversa, dei requisiti necessari per la instaurazione e la protrazione di detto rapporto". Tutto ciò confermato dalla attuale dottrina: "la norma è, stante il suo carattere eccezionale, di stretta applicazione e comunque presuppone che esista un valido obbligo assicurativo". Ne consegue che è escluso che siano nella fattispecie acquisiti alle singole gestioni i contributi relativi ai rapporti di lavoro dichiarati inesistenti. In tutti gli altri casi, contemplati dalla norma in esame, all'atto dell'accertamento dell'indebito da parte dell' sono da convalidare e da considerare utili ai fini delle prestazioni, e non sono CP_1 quindi rimborsabili, i contributi riferiti a periodi in relazione ai quali sia già decorso un quinquennio così come calcolato ai punti precedenti. Ne consegue che rientrano nella sfera di applicazione e quindi di convalida, ex art. 8 della contribuzione versata e relativa conferma delle giornate cristallizzate negli elenchi annuali, tutte quelle situazioni riferite a rapporti di lavoro accertati come esistenti ma nei confronti dei quali l'accertamento stesso abbia determinato una riduzione delle giornate accreditate in elenco (esempio gg dichiarate 51 accertate in elenco 35)” [Circolare numero 144 del 18-7-2001, enfasi nel testo originale].
pag. 11 di 21 Altrettanto dicasi della giurisprudenza indicata a presunto sostegno della diversa tesi interpretativa, potendosi citare, in via esemplificativa: Cass. 12582/2013 concerne un caso affatto diverso (“L'intento del legislatore è, dunque, quello di sanare i versamenti indebiti all'interno del rapporto di assicurazione obbligatoria dell' ed il limite di applicazione della disposizione è costituito dall'inesistenza di un rapporto CP_1 di lavoro assicurabile ovvero dall'assoggettamento per legge del lavoratore all'obbligo di assicurazione presso altro ente di previdenza assicurativo. … Orbene, nella fattispecie in esame tali presupposti sussistevano in quanto la modifica dell'iscrizione del , operata CP_4 dall ai sensi della L. n. 88 del 1989, art. 49 non faceva venir meno la qualità, in capo allo CP_1 stesso, di parte di un rapporto nell'ambito del quale vi erano posizioni lavorative assicurabili in base alle disposizioni sulle assicurazioni obbligatorie per l'invalidità, la vecchiaia, i superstiti, la tubercolosi e la disoccupazione involontaria (R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827) e così la possibilità, per il decorso del termine quinquennale, che i contributi già versati a titolo di CUAF (destinati al finanziamento delle prestazioni di assegno per il nucleo familiare), non più restituibili, fossero definitivamente acquisiti alle singole gestioni e da computarsi utili ai fini del diritto alle prestazioni e della misura di esse, producendo effetti come se fossero dovuti legittimamente”) Cass. 30561/2023 è relativa ad un caso in cui “la Corte d'appello di Perugia confermava la pronuncia di primo grado che aveva respinto la domanda di ripetizione CP_ di indebito svolta da (già avverso l e avente ad Parte_6 Parte_7 oggetto contributi pagati in misura superiore per il periodo 1.1.87 - 30.11.91 stante CP_ il sopravvenuto provvedimento di variazione dell'inquadramento dell'impresa, da industria ad agricoltura.” Cass. 15079/2008 riguarda un caso in cui “l'Istituto previdenziale aveva proceduto all'annullamento della contribuzione per il periodo dal 1952 al 1958 in ragione del convincimento, rivelatosi poi erroneo, come accertato dai Giudici di merito, della inesistenza del rapporto di lavoro con la ditta S.G.” Altre decisioni richiamate (Cass. 12355/2010) sono proprio contrarie all'assunto degli appellanti: “La disposizione contenuta nell'art. 8 d.P.R. 26 aprile 1957 n. 818 (secondo la quale debbono essere accreditati agli effetti del diritto alle prestazioni assicurative i contributi indebitamente versati allorché l'accertamento dell'indebito versamento intervenga dopo oltre cinque anni dalla data dell'avvenuto versamento, ha carattere eccezionale, cosicché tale forma di sanatoria presuppone sempre, per la sua applicabilità, l'esistenza di un valido rapporto di assicurazione generale CP_ obbligatoria con l , onde la stessa non può essere invocata al di fuori della possibilità di istituire regolarmente o protrarre legittimamente un tale rapporto, il quale a sua volta presuppone la sussistenza di un rapporto di lavoro assicurabile in detta forma, quand'anche abbia avuto luogo, per qualsiasi causa, un versamento di contributi al predetto istituto. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva escluso l'accreditamento in relazione ai contributi indebitamente versati da un lavoratore dello spettacolo, sul presupposto che questi appartenesse al "personale artistico, teatrale e cinematografico" non soggetto
pag. 12 di 21 all'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria e CP_ dell'inesistenza, pertanto, di un valido rapporto assicurativo con l )”
Il secondo motivo (B) attiene alla presunta violazione dell'art. 1180 c.c. e dell'art. 1362 c.c. Nulla quaestio sull'inquadramento dell'istituto, i cui presupposti – qui insussistenti – sono stati correttamente ricordati dal Tribunale. Accreditata dottrina afferma infatti che “il solvens deve realizzare l'interesse del creditore nella consapevolezza di essere estraneo al rapporto obbligatorio. Qualora invece il terzo effettui il pagamento nell'erronea convinzione di esservi tenuto, non vi sarà alcun adempimento dell'obbligo altrui in senso tecnico. Sicchè per un verso il solvens avrà diritto alla ripetizione della prestazione (indebito soggettivo ex latere solventis) e per altro verso rimarrà impregiudicato il diritto del creditore nei confronti dell'originario debitore.” Ciò evidentemente impedisce di valorizzare quanto versato dalla società per tutti gli anni in cui i versamenti dalla stessa effettuati erano evidentemente in adempimento di un preciso e autonomo obbligo contributivo. Gli appellanti ricordano tuttavia in particolare il tenore delle missive inviate anche dalla società nel 2020:
(così dalla nota 18/12/2020 - doc. 17) Affermano contrario a buona fede il rifiuto dell , poiché almeno a far tempo da CP_1 quelle comunicazioni era chiara la volontà del terzo di estinguere il debito altrui. Anche questo argomento non è fondato.
La risposta dell già in allora dava conto delle ragioni di diniego4: il prospettato CP_1 cumulo non sarebbe stato possibile per le ragioni correttamente indicate dall'ente e 4
pag. 13 di 21 il condizionamento espresso dell'offerta da parte della società rendeva di per sé non praticabile la compensazione proposta:
Con il terzo motivo (C) gli appellanti ripropongono la ritenuta rilevanza dei principi di affidamento, buona fede e correttezza. Il motivo, dopo avere ricostruito l'istituto e citato precedenti di giurisprudenza, sottolinea che la revoca della pensione “… è avvenuta 12 anni dopo il riconoscimento dei contributi accreditati alla gestione dipendenti del sig. del sig. Parte_3 Pt_2
9 anni dopo l'erogazione della pensione definitiva, che seguiva quella provvisoria al sig. 5 anni dopo la sua riliquidazione, e 4 anni dopo l'erogazione della Parte_3 pensione al sig. ben oltre, quindi, il termine di 18 mesi previsto dall'art. 21 Pt_2 nonies della L. 241/905”
pag. 14 di 21 Il riferimento normativo deve ritenersi inconferente, perché - a prescindere dalla specialità della normativa previdenziale, caratterizzata dal rapporto previdenziale, bensì di natura pubblica, ma estraneo all'ambito del potere amministrativo - la norma fa espresso riferimento al “provvedimento amministrativo adottato in violazione di legge o viziato da eccesso di potere o da incompetenza”: per le già indicate ragioni, l'atto di cui qui si discute ha valenza ricognitiva dei presupposti della prestazione, il che è cosa diversa sia dalla violazione della legge, sia – e a maggior ragione – da eccesso di potere o incompetenza.
Il quarto e il quinto motivo (D, E) denunciano ultrapetizione e sono così argomentati, nella parte che gli stessi appellanti evidenziano: “… l'oggetto del contendere era limitato e circoscritto alla consequenzialità della cancellazione di 26 anni di contribuzione rispetto alla ordinanza 14972/2020 della S.C. e al correlato diritto al trattamento pensionistico dovuto ai ricorrenti.
… il Giudice avrebbe dunque dovuto soltanto valutare se la revoca della pensione, la cancellazione di 26 anni di contribuzione ed il mutamento di gestione operato dall' nei provvedimenti del 1-3.2.2021, fossero un effetto necessitato da quella CP_1 ordinanza. Preso atto, in difetto di qualunque altra domanda dell'ente previdenziale, che quella ordinanza non disponeva affatto la cancellazione di 26 anni di contribuzione né l'iscrizione dei ricorrenti alla gestione commercianti dal 25 ottobre 1994, la sentenza avrebbe dovuto prendere atto che i ricorrenti erano stati iscritti senza contestazione o riserva alcuna alla gestione dipendenti, e riconoscere quella posizione, dimostrata dagli estratti conto contributivi prodotti (doc.1 e 3) e dal riconoscimento della pensione (doc.10 e 11), con la sola variazione conseguente alla sentenza 671/2013 della Corte d'appello di Bologna, che nel pronunciare la condanna dei ricorrenti aveva, incidenter tantum, ritenuto corretta l'iscrizione alla gestione commercianti per il periodo 1° aprile 2003 – 31 marzo 2008 cui si riferiva la quantificazione dei contributi operata dall' . CP_1
Invece la sentenza impugnata, ancorandosi del tutto illegittimamente ed inopportunamente, agli accertamenti ispettivi del 2008, ha percorso un ragionamento volto ad accertare una diversa configurazione del rapporto lavorativo nei periodi antecedenti e successivi agli stessi, senza che ciò costituisse oggetto del contendere, in quanto, laddove si fosse accertato che i provvedimenti adottati dall' non conseguivano alla ordinanza 14972/2020 della S.C., l'inquadramento CP_1 previdenziale emergente dagli estratti conto previdenziali prodotti non era contestato.
2-bis. I provvedimenti amministrativi conseguiti sulla base di false rappresentazioni dei fatti o di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà false o mendaci per effetto di condotte costituenti reato, accertate con sentenza passata in giudicato, possono essere annullati dall'amministrazione anche dopo la scadenza del termine di dodici mesi di cui al comma 1, fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali nonché delle sanzioni previste dal capo VI del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445”
pag. 15 di 21 … la revoca dei trattamenti pensionistici e le conseguenti richieste restitutorie dell' di Parma non conseguono al disconoscimento dei rapporti di lavoro CP_1 subordinato degli odierni ricorrenti, ma all'asserita necessità di dare esecuzione alle previsioni contenute nell'ordinanza 14972/2020 della S.C. Non era oggetto del contendere l'accertamento della sussistenza o insussistenza della subordinazione, non richiesto dall' né fatto oggetto di alcuna sua domanda nè il diritto dell' CP_1 CP_1 di pretendere la restituzione del trattamento pensionistico erogato ai ricorrenti”. La tesi è speciosa e retorica. Elemento decisivo del contenzioso, infatti, ad onta della diffusione di argomenti spesi dalla difesa degli appellanti, è proprio l'intervenuto giudicato sul rapporto di lavoro dal quale essi appellanti hanno ritenuto potessero scaturire i diritti previdenziali che l' ha invece disconosciuto. CP_1
E' corretto infatti quanto affermato in prime cure, circa la necessità di valutare esso rapporto di lavoro nella sua oggettività storica e da questo conseguono, per sorta di automatismo, le conseguenze previdenziali oggetto di causa. Non può esservi valida contribuzione in difetto di legittima qualificazione del rapporto assicurato;
nel caso di specie, la decisione della Cassazione in ordine alla mancanza degli elementi della subordinazione, qualificazione originaria da cui era scaturito il versamento contributivo nella gestione c.d. “FLD”, ha determinato, ipso facto, la non utilizzabilità di detta contribuzione con le conseguenze restitutorie che ha CP_1 correttamente indicato – cfr. pag. 26 mem. cost. Con il medesimo automatismo si è generato il debito contributivo nella diversa gestione da parte degli odierni ricorrenti (oggetto dei giudizi di cui sopra si è detto) e l'indebito pensionistico da cui è scaturita la revoca del trattamento, posto che, in difetto di prestazione di lavoro subordinato, non solo non era stata legittimamente accreditata la contribuzione nella corrispondente gestione, ma neppure potevano essere utilizzati i criteri di decorrenza e misura propri di questa attività.
Con il motivo sub (F) – relativo all'affermata violazione dei principi regolatori dell'onere della prova ex artt. 2727 c.c. e 2697 c.c. – gli appellanti lamentano che la sentenza “afferma, del tutto erroneamente, (pag.15) che vi sarebbe stato “avallo giurisdizionale della qualificazione giuridica operata da nell'accertamento del CP_1
2008” e che “il definitivo accertamento della sussistenza, in un dato momento storico, degli elementi di fatto che giustificano l'iscrizione del ricorrente nella Gestione commercianti, permette di presumere che essi siano perdurati anche successivamente, in assenza di allegazioni...” In tal modo, del tutto erroneamente per le ragioni già esposte, l'impugnata sentenza si è richiamata, fra l'altro esclusivamente, all'accertamento ispettivo del 2008, nonostante “la sua inutilità” (Cassazione civile, sez. lav. 18/06/1998 n. 6110), ritenendo, del pari erroneamente, come già ampiamente evidenziato, che il medesimo sarebbe stato avallato dalla S.C., quando al contrario sia le sentenze di merito che l'ordinanza 14972/2020 della S.C. avevano smentito e privato di alcun effetto quegli accertamenti, che, si ripete, fondati su un principio di diritto
pag. 16 di 21 completamente errato, non contenevano un solo elemento di fatto riguardante l'elemento “subordinazione”. Poche parole appaiono sufficienti per la confutazione – che lambisce invero l'abuso dello strumento processuale. Si legge infatti nel provvedimento della Corte di Cassazione (ordin. 14972/2020 cit.) che “non risulta omesso l'esame di alcuna rilevante e decisiva circostanza fattuale da parte della competente Corte di merito, la quale, mediante adeguata motivazione, ancorchè stringata e concisa, ha chiaramente tenuto conto della situazione prospettatale, accertando l'insussistenza nella specie del preteso assoggettamento da cui derivavano i formalizzati rapporti di lavoro subordinato dei due soci e amministratori rispetto alla società, il cui consiglio di amministrazione risultava per giunta composto in maggioranza dagli stessi T. e P., che peraltro con lo stesso ricorso de quo dichiarano espressamente di agire non solo in proprio, ma anche quali legali rappresentanti della stessa NT RN S.r.l. (società questa che tuttavia, sia dalla sentenza impugnata che dal ricorso per cassazione, non risulta aver partecipato ai due gradi del giudizio di merito), tenuto conto di quanto riferito dai Tes Te testi Tr. e V.. Pertanto, la Corte bolognese ha del tutto correttamente osservato come la circostanza che gli appellati esercitassero, oltre all'attività inerente al rapporto gestorio, un ulteriore facere esecutivo, in favore della S.r.l., abituale e continuativo, secondo quanto dagli stessi allegato ed in base pure a quanto emerso dall'espletata istruttoria, giustificava l'iscrizione alla gestione commercianti e non quella al f.p.l.d. per difetto dell'elemento della subordinazione”.
Va altresì precisato che la pronuncia in questione vale quale giudicato esterno qui opponibile ai ricorrenti/appellanti, ben diversamente da quanto dagli stessi più volte dedotto e sostenuto – anche in sede di discussione6. Il tema è stato più volte e funditus affrontato dalla giurisprudenza di legittimità in ambito tributario, ove – assai similmente – si ha un rapporto unico e diverse sono le annualità in cui si fraziona la pretesa. Anche di recente, a conferma di principi consolidati, è stato affermato che “In tema di giudicato esterno, se uno dei due giudizi, tra le stesse parti e riguardanti il medesimo rapporto giuridico, è definito con sentenza passata in giudicato, poiché l'accertamento compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe le cause forma la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della decisione, di detto accertamento è precluso il riesame;
tale efficacia, riguardante anche i rapporti di durata, non trova ostacolo, in materia
pag. 17 di 21 tributaria, nel principio dell'autonomia dei periodi d'imposta, in quanto l'indifferenza della fattispecie costitutiva dell'obbligazione relativa ad un determinato periodo rispetto ai fatti che si sono verificati al di fuori dello stesso non opera rispetto agli elementi costitutivi della fattispecie che, estendendosi ad una pluralità di periodi d'imposta, assumono carattere tendenzialmente permanente” (Cassazione civile sez. trib., 29/3/2025, n.8291). Questa Corte territoriale non ignora alcune pronunce della Corte di legittimità che sembrano condurre ad opposta conclusione. Anche queste pronunce sono chiare tuttavia nel valorizzare la specificità di quanto sottoposto a giudizio, non essendo certo impossibile che un rapporto previdenziale sia condizionato da elementi (anche di fonte regolamentare) mutevoli nel tempo. Si legge dunque in Cassazione civile, sez. lav. 24/4/2025, n. 10886 (enfasi aggiunta) che “In tema di obbligazioni contributive, la diversità dei periodi di debenza, pur nell'identità dei termini di riferimento e della connotazione del rapporto, basta a configurare come diversi i rapporti contributivi che ad essi attengono e a impedire che si possa invocare la vincolatività del giudicato allorché venga in rilievo un distinto arco temporale (Cass., sez. lav., 20 aprile 2016, n. 7981; nello stesso senso, Cass., sez. lav., 29 ottobre 2021, n. 30853, sui rapporti futuri, di cui ancora non risultino integrati gli elementi costitutivi). Il giudicato sull'annualità 2013, proprio perché si atteggia come regola del caso concreto, calibrata sulla peculiare fattispecie devoluta all'esame del giudice e sull'indissolubile legame tra il fatto e la norma, non può dispiegare alcun effetto preclusivo con riferimento a un diverso periodo, nella specie anteriore. Nel rapporto contributivo dedotto in causa, l'elemento temporale assurge a tratto qualificante e distintivo della fattispecie concreta, proprio per l'irriducibile particolarità che ogni periodo presenta in relazione all'obbligazione contributiva, legata al presupposto intrinsecamente mutevole della prestazione di attività professionale, secondo le caratteristiche tipizzate dalle fonti regolamentari. Tale elemento vale di per sé a contraddire, sul versante oggettivo, quell'identità tra i due giudizi che costituisce requisito indefettibile dell'autorità del giudicato” A ciò si aggiunga che il caso sottoposto alla cognizione della Corte concerneva un presunto (e negato) giudicato riguardante fatti posteriori a quelli oggetto del giudizio in corso, il che differenzia la fattispecie da quella qui in esame. Ancora, la giurisprudenza là richiamata è a sua volta chiara nell'escludere che si possa avere vincolo di interpretazione della norma per il futuro (“In tema di obbligazioni contributive, la diversità dei periodi di debenza, pur nella identità dei termini di riferimento e di connotazione del rapporto, basta a far configurare quali diversi i rapporti contributivi ad essi afferenti, sicché il giudice non può stabilire, con efficacia di giudicato, che le norme sottoposte al suo esame debbano essere interpretate nel senso che anche per il futuro l'obbligo contributivo si atteggi in un determinato modo, in quanto per questa parte giudicherebbe di un rapporto del quale non si sono ancora realizzati tutti i presupposti” – Cass. 7981/2016).
pag. 18 di 21 In buona sostanza, come peraltro coerente con una lettura funzionale del sistema e volta ad evitare dispersione di energie processuali (ovvero il ricorso strumentale alla tutela giurisdizionale), deve ritenersi che il giudice non è vincolato ogni qual volta il caso si atteggi in modo diverso da quello già conosciuto e giudicato. Quello temporale è dunque il primo elemento di differenziazione virtualmente utile e da cui bene si può e si deve muovere, ma non è elemento sufficiente, in difetto di qualsiasi allegazione di diversità del caso concreto. Nel caso di specie, l'elemento che ha indotto a ravvisare il giudicato è l'atteggiarsi del rapporto-societario intercorrente tra i ricorrenti e la presunta datrice di lavoro e l'assunzione di cariche rappresentative ritenute incompatibili con l'affermato vincolo di subordinazione e sotto questo profilo (anche per la parte essenzialmente di fatto) nulla è mutato (né si dice esserlo).
Il settimo motivo (G) lamenta la violazione degli artt. 1218 e segg. c.c. e 2043 c.c. Lamentano gli appellanti, censurando così la contraria decisione sul punto, che
“l' ha accreditato, senza riserva alcuna, ai ricorrenti i contributi versati sulle CP_1 rispettive loro posizioni previdenziali di dipendenti da Pronto Carni. Nel corso del giudizio l' , per cercare di spiegare il proprio asserito errore, ha affermato, come CP_1 detto, che lo avrebbe fatto in attesa dell'esito del giudizio pendente sulla legittimità dell'accertamento del 2008 (in stridente contrasto con quanto fatto ora, avendo notificato una serie di avvisi di addebito per importi stratosferici, quando era ancora in atto e pendente il presente contenzioso nel quale si dibatteva e si dibatte sulla corretta individuazione della posizione previdenziale dei ricorrenti). A prescindere dal fatto che quell'accertamento del 2008 è stato annullato e privato di ogni effetto, l' avrebbe dovuto accettare con riserva i pagamenti fatti da Pronto Carni ovvero CP_1 addirittura respingerli;
in ogni caso avrebbe dovuto avvertire i ricorrenti della provvisorietà dell'incasso. Invece li ha accreditati senza riserve, riconoscendo ai ricorrenti la pensione definitiva, al sig. in data 19 settembre 2011 Parte_3 con decorrenza 1° maggio 2011 (doc.10) ed al sig. n data 20 marzo 2017 Pt_2 con decorrenza 1° gennaio 2017, con ricalcolo della pensione precedentemente loro riconosciuta in via provvisoria”. Anche qui pare sufficiente evidenziare che quantomeno dal giugno 2008 – epoca dell'accertamento che ha disconosciuto il rapporto di lavoro subordinato dei due soci
- i ricorrenti dovevano necessariamente dubitare della possibilità di conseguire la prestazione pensionistica come richiesta e non sarebbe dunque suscettibile di tutela l'affidamento sul fatto che l non si avvedesse dell'incoerenza della pensione CP_1 come erogata rispetto alla diversa qualificazione dei rapporti di lavoro. Questo rende irrilevante la circostanza che, non ancora definitivamente accertata la legittimità dell'iscrizione dei ricorrenti in una piuttosto che in altra gestione, stante la pendenza del giudizio in merito, l' abbia erogato la prestazione sulla base di quanto a suo CP_1 tempo versato.
pag. 19 di 21 Il motivo sub (I) deve ascriversi ad errore, essendo riferito all'irrogazione di sanzioni che non fanno parte, invece, della materia qui in esame.
Il motivo XII-a) afferma la natura di sentenza dell'ordinanza ammissiva della CTU. Non si crede di dover argomentare con parole ulteriore rispetto a quelle di Cassazione civile, sez. III, 06/11/2020, n. 24955, che gli stessi appellanti ricordano: “al fine di stabilire se un determinato provvedimento abbia carattere di sentenza ovvero di ordinanza, e sia, quindi, soggetto o meno ai mezzi di impugnazione previsti per le sentenze, è necessario avere riguardo non già alla forma esteriore e alla denominazione adottata dal giudice che lo ha pronunciato, bensì al contenuto sostanziale del provvedimento stesso e, conseguentemente, all'effetto giuridico che esso è destinato a produrre, sicché costituiscano "sentenze - soggette agli ordinari mezzi di impugnazione e suscettibili, in mancanza, di passare in giudicato - i provvedimenti che, ai sensi dell'articolo 279 del codice di procedura civile contengono una statuizione di natura decisoria (sulla giurisdizione, sulla competenza, ovvero su questioni pregiudiziali del processo o preliminari di merito), anche quando non definiscono il giudizio", ravvisandosi, invece, un'ordinanza tutte le volte in cui il giudice "non ha pronunciato su alcuna delle questioni previste dall'articolo 279, comma 2, del codice di procedura civile ma si è limitato a provvedere per l'ulteriore svolgimento del processo, rimettendo la causa in istruttoria". E' del tutto evidente che l'ordinanza de qua mai avrebbe potuto definire il giudizio, che infatti è proseguito ben oltre. Ogni altro argomentare sarebbe esercizio di stile.
Il motivo sub XII-b) concerne l'affermata nullità della perizia. La questione prima ancora che infondata è irrilevante: il tema di giudizio – quantomeno per la parte che qui residua – non è infatti volto a definire un quantum, bensì a verificare la correttezza della cancellazione dei ricorrenti/appellanti dalla gestione FPLD.
Il motivo sub XII-d)7 è sovrapponibile a quello sub (F).
Il motivo sub XII-c) concerne il preteso abuso del diritto da parte di e l'affermata CP_1 temerarietà della lite.
pag. 20 di 21 A escludere la fondatezza di questo è il rigetto degli altri motivi, da cui scaturisce la conferma, per contro, della correttezza della resistenza dell . CP_1
5. Le spese del grado possono essere nuovamente compensate: nonostante un approccio difensivo assai poco sintetico e in parte ripetitivo (con connessa maggiore gravosità dello studio degli atti), va tuttavia osservato e apprezzato lo sforzo di dare trattazione sistematica e ordinata;
ancora, il lungo lasso di tempo intercorso tra l'inizio della contribuzione e il disconoscimento del rapporto e il conseguente
“montante” debitorio accumulatosi a carico dei lavoratori, in uno con il sopravvenuto disconoscimento del diritto al trattamento pensionistico già in erogazione (con le comprensibili – anche se giuridicamente ininfluenti – aspettative di vita che ciò ha determinato) fanno ritenere equo non ulteriormente appesantire la posizione dei ricorrenti, già sanzionati, peraltro, con le pretese economiche anche di natura moratoria e sanzionatoria che accompagnano il contenzioso parallelo.
Deve invece darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali previsti dal novellato art. 131-quater, D.P.R. n. 115/02, ai fini del versamento da parte degli appellanti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.q.m.
La Corte d'Appello – sezione lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e avverso la sentenza n. 325/2024 Parte_3 Parte_2 del Tribunale di Parma resa in data 16/4/2024 e pubblicata il giorno 17/4/2024, ogni diversa e contraria domanda o eccezione disattesa, assorbita o respinta,
1. respinge l'appello;
2. compensa integralmente le spese del grado;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti processuali previsti dal novellato art. 131-quater, D.P.R. n. 115/02, ai fini del versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione. Bologna, 10/7/2025 Il Presidente est. dott. Marcella Angelini
pag. 21 di 21
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 3 Si nota sin da ora che il caso esaminato dalla Corte di legittimità era quantomai affine al presente: “
1. la Corte d'appello di Roma confermava la sentenza del Tribunale della stessa città che aveva rigettato le domande proposte con distinti ricorsi, successivamente riuniti, da G.G., volte ad ottenere: l'accertamento CP dell'illegittimità e/o infondatezza del verbale di accertamento dell del 5/3/1998 e del conseguente provvedimento emesso dall'istituto di annullamento della sua posizione previdenziale assicurativa, la CP condanna dell a riaccreditare alla gestione previdenziale Fondo lavoratori dipendenti tutti i contributi previdenziali versati dalle officine meccaniche in dipendenza del rapporto di lavoro subordinato Pt_5 CP intercorso con detta società sin dal 10/5/1975 e la condanna dell alla corresponsione e liquidazione della pensione di vecchiaia con decorrenza di legge, oltre accessori.
2. La Corte condivideva la soluzione del Tribunale secondo la quale la qualifica di amministratore unico Pa rivestita dal elle Officine meccaniche (di cui era anche socio al 25%) era incompatibile con la Pt_5 configurabilità di un rapporto di lavoro subordinato, nè a contrario avviso potevano indurre le circostanze 5
1. Il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell' articolo 21-octies, esclusi i casi di cui al medesimo articolo 21-octies, comma 2, può essere annullato d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole comunque non superiore a dodici mesi dal momento dell'adozione dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, inclusi i casi in cui il provvedimento si sia formato ai sensi dell'articolo 20, e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati, dall'organo che lo ha emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge. Rimangono ferme le responsabilità connesse all'adozione e al mancato annullamento del provvedimento illegittimo. 2. È fatta salva la possibilità di convalida del provvedimento annullabile, sussistendone le ragioni di interesse pubblico ed entro un termine ragionevole. 6 “Quanto poi all'eccezione di giudicato, evidenzia che la pronuncia della Corte di Cassazione va letta, come noto, con riferimento a quanto specificamente oggetto della statuizione e dunque, per quanto qui rileva, non interferisce con la posizione rivendicata dai ricorrenti, essendo insufficienti gli elementi CP_ testimoniali a sorreggere la diversa tesi dell che non può ritenersi coperta dalla pronuncia di legittimità. Anche su questo offre giurisprudenza. Ulteriore elemento è la preclusione determinata dall'art. 8 della l. 818/1957, che costituisce dunque altro limite al presunto giudicato esterno.” (verb. ud. 27/3/2025) 7 “Violazione degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c. 2697 c.c. onere della prova. La sentenza ha omesso, davvero inspiegabilmente, di considerare e valutare la situazione previdenziale dei CP_ ricorrenti, quale emergente dagli estratti conto previdenziali emessi dall il 26 agosto 2020
e 19 ottobre 2020 (doc.1-3) e caratterizzati dall'iscrizione dei ricorrenti alla gestione Parte_3 Pt_2 dipendenti fino al 30.06.2020 per il sig. e fino al 31.08.2020 per il sig. Posizione Parte_3 Pt_2 confermata dalla erogazione della pensione loro riconosciuta dal 2011 e dal 2017 , Parte_3 Pt_2 attraverso l'utilizzazione di tutti i contributi a quella gestione versati da Pronto Carni s.r.l. … Il Giudice non ha affrontato in alcun modo il tema dell'onere della prova che, per giurisprudenza assolutamente consolidata, conformemente ai principi generali, che lo pongono a carico di chi richiede CP_ l'affermazione di un proprio diritto, incombeva sull …”
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
SEZIONE LAVORO La Corte d'Appello, nella persona dei consiglieri Marcella Angelini Presidente rel. Alessandra Martinelli Consigliere Luca Mascini Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di II grado iscritta al n. 453/2024 RGA promossa da:
TR e con il patrocinio dell'avv. Francesco Pt_1 Parte_2 BA appellante contro
, con il patrocinio degli avvocati Controparte_1 Valeria GIROLDI, Renato VESTINI e Oreste MANZI appellato
Oggetto: Prestazione: pensione - assegno di invalidità - Inpdai - Enpals, etc. CP_1 posta in decisione all'udienza collegiale del giorno 10/7/2025 udita la relazione della causa fatta dal Consigliere dott. Marcella Angelini;
sentite le parti e viste le conclusioni dalle medesime rassegnate e come in atti;
esaminati gli atti e i documenti di causa,
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Per lo svolgimento del processo è utile quanto correttamente riassunto nella sentenza appellata: “Con ricorso ex art 442 c.p.c., depositato in data 6.05.2021, e adivano il Tribunale di Parma, in funzione di Parte_3 Parte_2
Giudice del Lavoro, lamentando l'illegittimità del provvedimento con cui l' CP_1 convenuto - a seguito del disconoscimento del rapporto di lavoro subordinato dai medesimi intrattenuto con la società Pronto Carni S.r.l., di cui gli stessi erano soci ed amministratori - aveva revocato il trattamento pensionistico ai medesimi originariamente riconosciuto, annullando la contribuzione versata dalla predetta società, nell'interesse dei due soggetti, a favore del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti.
pag. 1 di 21 A riguardo, deducevano: a) che la posizione previdenziale del sig. Parte_3 era quella risultante dal prospetto emesso dall' in data 26 agosto 2020 (doc.1 CP_1 fasc. parte ricorrente); b) che, dal medesimo, risultavano i seguenti tipi di contribuzione, riferiti a diverse gestioni assicurative, tutte accese presso l' , dal CP_1
1° gennaio 1969 al 30 giugno 2020: coltiv diretto/col.mezz.; titolare di impresa COM. (gestione commercianti), lavoro dipendente;
salariato agricolo;
c) che, inoltre, il sig. poteva contare su di un'ulteriore contribuzione versata a favore Parte_3 della gestione separata e parimenti risultante dal predetto estratto conto previdenziale, dal quale risultava un'attività di collaborazione svolta nell'anno 1998 e, successivamente, nel periodo 2012-2020 (doc. 2 fasc. parte ricorrente); d) che la posizione previdenziale del sig. era quella risultante dal prospetto Parte_2 emesso dall in data 19 ottobre 2020 (doc. 3 fasc. parte ricorrente); e) che, dal CP_1 medesimo, risultavano i seguenti tipi di contribuzione, riferiti a diverse gestioni assicurative, tutte accese presso l' , dal 1.5.1973 al 31.8.2020: lavoro dipendente;
CP_1 salariato agricolo;
titolare di impresa COM (gestione commercianti); f) che la società
“Pronto Carni S.r.l.”, costituita nel 1987, presentava quali soci, al 09.10.1987, i RI
, e rispettivamente, con una quota Parte_4 Parte_3 Parte_2 del 33%, del 33% e del 34%; g) che, successivamente, dal 20.09.1990 al 02.04.2000, a seguito dell'entrata di nuovi soci, il signor deteneva una Parte_3 partecipazione del 16,50% e il signor del 17%; h) che, a seguito di Parte_2 trasferimenti di quote, a far data dal 03.04.2000, la compagine sociale della Pronto Carni S.r.l. risultava costituita dai RI , e Parte_3 Parte_2 Pt_4
i quali detenevano, quanto ai primi due, una quota del 33,50% ciascuno,
[...] quanto al terzo, una quota del 33%; i) che l'amministrazione della società veniva affidata, a far data dalla costituzione, sino al 24 ottobre 1994, ad un Amministratore Unico non facente parte della compagine societaria;
l) che, successivamente, a partire dal 25 ottobre 1994, tale amministrazione veniva affidata ad un Consiglio di Amministrazione composto, tra gli altri, dai RI e Parte_3 Pt_2
m) che, nonostante l'assunzione della carica di amministratori, sia il sig.
[...]
che il sig. hanno sempre prestato attività lavorativa Parte_3 Parte_2 quali dipendenti della società Pronto Carni S.r.l., la quale, dunque, ha continuato a versare i corrispondenti contributi all' ; n) che, con verbale di accertamento 514 CP_1
ISP del 26 giugno 2008, emesso nei confronti della società Pronto Carni S.r.l., l' CP_1 procedeva “all'annullamento della contribuzione previdenziale versata all'AGO in favore dei RI e per i periodi ottobre 1994- Parte_3 Parte_2 maggio 2008 (doc. 4 fasc. parte ricorrente); o) che il suddetto verbale così precisava:
“dell'ammontare dei contributi indebitamente versati potrà proporsi richiesta di rimborso, da inoltrarsi al competente ufficio Processo Aziende della sede di CP_1
Parma; del credito in argomento potrà altresì proporsi cessione in favore del debito accertato a carico dei soci per la contribuzione dagli stessi dovuta a norma della legge
pag. 2 di 21 613/66”; p) che, con separato verbale di accertamento 999 Isp del 26 giugno 2008, l di Parma dispone(va) l'iscrizione del socio signor , “a titolo CP_1 Parte_3 personale in qualità di titolare, alla Gestione previdenziale IVS/COM ex L.613/66, nonché l'addebito della contribuzione dovuta alla data odierna non già prescritta” (doc. 5 fasc. parte ricorrente); q) che, con verbale di accertamento 999 Isp del 26 giugno 2008, l di Parma dispone(va) l'iscrizione del socio signor CP_1 Parte_2
“a titolo personale in qualità di titolare, alla Gestione previdenziale IVS/COM ex L.613/66 nonché l'addebito della contribuzione dovuta alla data odierna non già prescritta” (doc. 6 fasc. parte ricorrente); r) che il sig. ed il sig. Parte_3 Pt_2 nonché la società Pronto Carni S.r.l. proponevano ricorso amministrativo al Comitato Regionale dell , che, in data 23 dicembre 2008, lo accoglieva;
s) che, stante CP_1
l'inadempimento da parte di al provvedimento del Comitato Regionale, gli CP_1 odierni ricorrenti e la società Pronto Carni S.r.l. adivano l'intestato Tribunale proponendo opposizione avverso quegli avvisi, ma l'opposizione, accolta in primo grado (doc. 7 fasc. parte ricorrente), veniva respinta in secondo grado (doc. 8 fasc. parte ricorrente); t) che la sentenza della Corte d'appello di Bologna veniva confermata, poi, con ordinanza n. 14972/2020 resa in data 14.7.2020, dalla Suprema Corte di Cassazione (doc. 9 fasc. parte ricorrente); u) che Pronto Carni S.r.l., successivamente alla notifica del verbale di accertamento 514 ISP del 26 giugno 2008, non solo non presentava la richiesta di rimborso dei contributi asseritamente versati in modo indebito - né cedeva il credito ai RI e - ma continuava Parte_3 Pt_2
a versare tali contributi a favore del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti, sul postulato dell'esistenza tra le parti di un reale rapporto di lavoro subordinato;
v) che detti contributi venivano regolarmente incassati dall' ed accreditati alle posizioni CP_1 contributive dei RI e senza alcuna obiezione o riserva, come Parte_3 Pt_2 risultava dagli estratti conto prodotti;
z) che l' riconosceva la pensione di CP_1 anzianità, in via definitiva, al sig. in data 19 settembre 2011 (doc. Parte_3
10 fasc. parte ricorrente) e al sig. in data 20 marzo 2017 (doc. 11 fasc. parte Pt_2 ricorrente); aa) che, con distinti avvisi di addebito n. 378 2018 00012052 90 000 del 23 giugno 2018 (doc. 12 fasc. parte ricorrente) e n. 378 2018 00012053 91 000 del 23 giugno 2018 (doc. 13 fasc. parte ricorrente), l intimava al signor CP_1 Parte_3
e al sig. il pagamento di una somma pari ad euro 3.004,16 a
[...] Parte_2 titolo di “contributi IVS a percentuale sul reddito eccedente il minimale” e relative sanzioni, in relazione all'annualità 2017; bb) che, successivamente, con distinti avvisi di addebito n. 378 2019 00020086 16 000 del 09 novembre 2019 (doc. 14 fasc. parte ricorrente) e n. 378 2019 00020087 17 000 del 09 novembre 2019 (doc. 15 fasc. parte ricorrente), intimava ai RI e il CP_1 Parte_3 Parte_2 pagamento, rispettivamente, di una somma pari ad euro 12.626,22, nonché di una somma pari ad euro 7.520,29, a titolo di “contributi IVS a percentuale sul reddito eccedente il minimale” e relative sanzioni, in relazione all'annualità 2015; cc) che,
pag. 3 di 21 successivamente alla definizione del contenzioso insorto tra la società Pronto Carni e l l'Istituto, in data 3 dicembre 2020, comunicava alla società la disponibilità CP_1
a procedere al rimborso dei contributi indebitamente versati dalla società nell'interesse del sig. e del sig. a favore del Fondo Parte_3 Parte_2
Pensioni Lavoratori Dipendenti (doc.16 fasc. parte ricorrente); dd) che, a seguito di tale richiesta, in 18 dicembre 2020, la società Pronto Carni S.r.l., forniva riscontro alla predetta missiva, a mezzo PEC, manifestando la volontà di accreditare le somme versate nelle rispettive posizioni contributive dei RI e Parte_3 Pt_2
eventualmente previa imputazione delle stesse alla gestione commercianti, e
[...] di rinunciare, a fronte di tale riconoscimento, alla restituzione delle predette somme (doc. 17 fasc. parte ricorrente); ee) che, nel mese di gennaio 2021, l' non CP_1 accreditava la pensione, senza alcuna preventiva comunicazione, né al sig. Parte_3 né al sig. ff) che, in data 4 febbraio 2021, i RI e Pt_2 Parte_3 Pt_2 ricevevano dall una missiva, di identico contenuto, a mezzo della quale CP_1 CP_1 comunicava che “in esecuzione dell'ordinanza n. 14972/20 del 14/07/2020 con cui la Corte di cassazione - rigettando il ricorso promosso dalla Società Pronto Carni S.p.a. e dal Sig. (o avverso la sentenza n. 671/2013 Parte_3 Parte_2 pronunciata dalla Corte d'appello di Bologna – ha confermato la non configurabilità del rapporto di lavoro subordinato tra il ricorrente e la Società Pronto Carni S.p.a. per il periodo decorrente dal 25 ottobre 1994;
considerato che
dall'ottemperanza all'ordinanza sopracitata deriva la cancellazione della contribuzione versata per lo stesso periodo al sig. (o presso la Gestione Parte_3 Parte_2
Lavoratori dipendenti;
effettuata la conseguente correzione della posizione contributiva del medesimo, con l'esclusione dei periodi di contributi da lavoro dipendente decorrente dal 25 ottobre 1994; verificato, di conseguenza, il venir meno del requisito dell'anzianità contributiva che aveva dato luogo al riconoscimento del diritto alla pensione con l'erogazione del relativo trattamento pensionistico al sig.
a decorrere dal maggio 2011 (per il sig. a Parte_3 Parte_2 decorrere dal gennaio 2017); si procede alla revoca del trattamento pensionistico riconosciuto al sig. (o al sig. a decorrere dal Parte_3 Parte_2 maggio 2011 (o dal gennaio 2017) con conseguente successiva quantificazione delle somme indebitamente dallo stesso percepite a titolo pensionistico” (docc. 22 e 23 fasc. parte ricorrente); gg) che l successivamente modificava gli estratti conto CP_1 previdenziali del sig. (doc. 26 fasc. parte ricorrente) e del sig. (doc. Parte_3 Pt_2
27 fasc. parte ricorrente), provvedendo alla cancellazione di tutti i contributi precedentemente accreditati dalla società Pronto Carni S.r.l., nel periodo dal 1994 al 2020, a favore del Fondo Lavoratori Dipendenti;
hh) che i RI Parte_3
e proponevano, quindi, ricorso amministrativo al Comitato Provinciale Parte_2 dell avverso tale provvedimento (doc. 28 fasc. parte ricorrente); ii) che, con CP_1 delibere del 20.04.2021 - n. 212497 per la posizione di e n. 212500 per la Pt_2
pag. 4 di 21 posizione di - il Comitato Provinciale dell respingeva il ricorso (doc. Parte_3 CP_1
29 fasc. parte ricorrente); ll) che, ad avviso dei ricorrenti, il computo del trattamento pensionistico doveva avvenire conformemente ai seguenti criteri: - dal 1° ottobre 1994 al 25 giugno 2003 lavoro dipendente;
- dal 26 giugno 2003 al 26 giugno 2008 gestione commercianti;
- dal 27 giugno 2008 al 31 ottobre 2020 per il sig. e in poi Parte_3 per il sig. lavoro dipendente”. Pt_2
I ricorrenti, esposte le ragioni di ritenuta illegittimità dei provvedimenti di sospensione e revoca dei trattamenti pensionistici, chiedevano l'accoglimento delle gradate conclusioni riportate in atto introduttivo del grado – e qui riproposte1. 1 Voglia l'ecc.ma Corte d'appello in totale riforma dell'impugnata sentenza, ogni contraria istanza disattesa e previa ogni altra opportuna declaratoria del caso e di legge, dato atto del giudicato formatosi in ordine alla posizione previdenziale del ricorrente, costituito dalla sentenza non definitiva emessa in data 15 febbraio 2022 nel presente giudizio, come richiamata in premessa (eccezione che formalmente viene nuovamente sollevata), dato altresì atto che Pronto Carni s.r.l., subordinatamente al riconoscimento degli stessi, ha dichiarato e comunicato che tutti i versamenti dalla stessa fatti per le loro rispettive posizioni contributive dei RI e debbano essere accreditati a favore degli stessi Parte_3 Parte_2 CP_ ai sensi dell'art. 1180 c.c. come adempimento del terzo;
dato atto che l ha sempre ricevuto e incassato i versamenti dalla società fatti accreditandoli nella posizione contributiva dei ricorrenti, senza riserve od eccezioni;
dato atto che i contributi versati alla singola gestione dell'AGO, nella fattispecie gestione dipendenti, sono definitivamente acquisiti alla stessa in mancanza di diverso accertamento entro il quinquennio dal versamento degli stessi e sono quindi intangibili e non suscettibili di contestazione da parte CP_ CP_ dell;
dato atto della sussistenza presso l di una posizione previdenziale dei ricorrenti sia come dipendenti che come commercianti;
dato atto che i ricorrenti hanno prestato legittimo affidamento sulla CP_ consistenza della loro posizione previdenziale, quale risultante dagli estratti previdenziali emessi dall rispettivamente il 26 agosto 2020 e il 19 ottobre 2020, con la sola diversa imputazione alla gestione commercianti dei contributi versati alla gestione dipendenti nel periodo 26 giugno 2003-26 2 giugno 2008; CP_ dato atto che i ricorrenti hanno eccepito ed eccepiscono la decadenza dell dal diritto di modificare la loro posizione contributiva per un periodo anteriore al quinquennio dall'accertamento e che i RI
e hanno conseguito i requisiti per il trattamento pensionistico al Parte_3 Parte_2 raggiungimento dell'età di 57 anni avendo maturato un'anzianità contributiva di 35 anni;
dato altresì atto che i ricorrenti hanno dichiarato di accettare la quantificazione della pensione loro dovuta dal 1.5.2011 nell' importo a quella data di euro 3.130,97 per il sig. e dalla data del 1.1.2017 per un importo a quella Parte_3 data di euro 4.402,08 per il sig. Pt_2 1) accertare e dichiarare il diritto del sig. a percepire la pensione di vecchiaia a far tempo dal Parte_3
1.5.2011 per un importo a quella data di euro 3.130,97, oltre alla pensione nella gestione separata pari ad euro 289,13 e del sig. il diritto alla pensione di vecchiaia dalla data del 1.1.2017 per un Pt_2 importo a quella data di euro 4.402,08;
2) dichiarare la illegittimità del mancato pagamento della pensione dei ricorrenti per il mese di gennaio CP_ 2021, omesso in assenza di alcuna preventiva comunicazione agli stessi da parte dell;
3) dichiarare la illegittimità del mancato pagamento della pensione dei ricorrenti per i mesi successivi al CP_ gennaio 2021 e condannare l al pagamento degli importi dovuti sulla base dell'entità della pensione come sopra quantificata rispettivamente alle date del 1.5.2011 e 1.1.2017, oltre riliquidazioni maturate, interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
4) dichiarare la nullità della CTU;
CP_
5) in via subordinata e salvo gravame, dichiarare tenuto l al risarcimento dei danni in favore dei CP_ ricorrenti per le causali esposte in premessa e per l'effetto dichiarare tenuto e condannare l a corrispondere in futuro e per tutta la loro vita ai ricorrenti il trattamento pensionistico corrispondente ai contributi accreditati nelle loro rispettive posizioni contributive, ovvero al pagamento di una somma corrispondente a 25 anni di quella loro corrisposta nel dicembre 2020; CP_
6) in ogni caso, dichiarare tenuto e condannare genericamente l al risarcimento del danno biologico subito dal sig. per i fatti di cui è causa, la cui liquidazione andrà effettuata in separato Parte_3 giudizio;
pag. 5 di 21 2. Il Tribunale ha premesso che le prestazioni economiche previdenziali sono oggetto di obbligazioni ex lege, con la conseguenza che gli atti di concessione e di revoca sono rispettivamente di ricognizione della sussistenza e della (originaria o sopravvenuta) insussistenza (dei presupposti) dell'obbligazione e ne ha fatto derivare
“l'applicabilità del principio generale di cui è espressione l'art. 2033 c.c., secondo il quale ogni erogazione attribuita in assenza dei requisiti prescritti dalla legge, sia nel caso di inesistenza originaria, sia di inesistenza sopravvenuta, o di inesistenza parziale, è da considerare indebita e, dunque, soggetta a ripetizione”. Ha poi passato in rassegna gli elementi di fatto ritenuti rilevanti per la decisione del caso, ricordando
“- che gli odierni opponenti sono sempre stati soci della società Pronto Carni S.r.l., costituita nel settembre 1987;
- che e dal maggio 2001, unitamente al signor Parte_3 Pt_2 Parte_4 sono divenuti gli unici soci;
- che il signor stato assunto quale lavoratore subordinato della società, in data Pt_2
16.02.1988, con qualifica di macellaio specializzato ed il signor è stato Parte_3 assunto, in data 09.04.1992, con la qualifica di quadro;
- che, sino all'ottobre 1994, i poteri gestori sono stati delegati ad un amministratore unico che non era socio della società;
- che, successivamente, in data 25.10.1994, in seguito ad una delibera assembleare, tutti i poteri gestori sono stati, per contro, attribuiti ai soci e Parte_3 Pt_2 disgiuntamente, e, contestualmente, al signor è stata attribuita la carica di Parte_3
Presidente ed al signor di Vicepresidente del consiglio di amministrazione;
Pt_2
- che, a seguito di un accertamento ispettivo, conclusosi con i Verbali n 514 CP_2 in data 26/06/2008, n 999 del 26/06/2008 e 999 26/06/2008, è stato
[...] CP_1 contestato e disconosciuto, a decorrere dall'ottobre 1994, l'inquadramento di e quali lavoratori dipendenti della società Pronto Carni S.r.l., non Parte_3 Pt_2 essendo stati riscontrati, nei rispetti rapporti, i caratteri tipici della subordinazione (doc. 4, 5 e 6 fasc. parte ricorrente);
- che, avverso le predette risultanze ispettive, è stato promosso un giudizio conclusosi con l'accoglimento delle domande attoree e, dunque, con l'accertamento dell'illegittimità dell'iscrizione nella gestione commercianti (doc. 7 fasc. CP_1 parte ricorrente);
- che, all'esito del giudizio di appello, la Corte di Appello di Bologna, con la sentenza 671/2013, ha riformato la sentenza del Tribunale di Parma, dichiarando la legittimità dell'iscrizione del sig. e del sig. alla gestione commercianti e non a Parte_3 Pt_2
CP_
7) dichiarare tenuto e condannare l al pagamento delle spese e competenze del doppio grado del giudizio, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA. CP_
8) Condannare l al risarcimento dei danni per lite temeraria in un multiplo delle spese e competenze che andrà a liquidare ex art. 96 c.p.c.
pag. 6 di 21 quella al FDLP per difetto dell'elemento della subordinazione (doc. 8 fasc. parte ricorrente);
- che, avverso tale sentenza, gli odierni ricorrenti hanno proposto ricorso in Cassazione, definito con l'ordinanza n. 14972/2020, la quale ha confermato la pronuncia resa dalla Corte d'Appello di Bologna (doc. 9 fasc. parte ricorrente);
- che, in particolare, secondo la Suprema Corte di Cassazione, “anche in punto di diritto l'impugnata pronuncia appare immune di errori, risultando conforme al richiamato principio affermato da questa Corte con la sentenza n. 7465 pubblicata il 21/05/2002, secondo cui la qualità di socio ed amministratore di una società di capitali composta da due soli soci, entrambi amministratori, è in astratto compatibile con la qualifica di lavoratore subordinato, anche a livello dirigenziale, sempre che il vincolo della subordinazione risulti da un concreto assoggettamento del socio dirigente alle direttive ed al controllo dell'organo collegiale amministrativo formato dai medesimi due soci, concreto assoggettamento tuttavia nella specie non riscontrato dalla Corte di merito”;
- che l'istituto convenuto ha provveduto, dunque, a dare esecuzione a tale decisione, annullando, a decorrere dall'ottobre 1994, le posizioni contributive dei medesimi presso il FPLD e disponendo, conseguentemente, la cancellazione dei corrispondenti periodi contributivi sull'estratto conto previdenziale (docc. 26 e 27 fasc. parte ricorrente);
- che l ha, altresì, proceduto al computo di quanto indebitamente versato dalla CP_1 società Pronto Carni per assolvere al preteso obbligo contributivo, offrendone la restituzione quale indebito oggettivo nei limiti della prescrizione decennale prevista dall'art 2033 c.c. e chiedendo alla società di indicare un riferimento IBAN per relativo accredito (doc. 16 fasc. parte ricorrente);
- che, medio tempore, i ricorrenti hanno richiesto ed ottenuto la liquidazione del trattamento pensionistico di vecchiaia, quanto a a decorrere dal maggio Parte_3
2011, quanto a decorrere dal gennaio 2017 (docc. 7 e 8 fasc. parte resistente); Pt_2
- che, per la liquidazione di entrambi i trattamenti pensionistici, è stata inizialmente valorizzata la contribuzione sino al tale momento registrata presso il Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti, comprensiva anche degli importi versati dalla società Pronto Carni S.r.l. a far data dall'ottobre 1994;
- che, successivamente, l' , in esecuzione della richiamata pronuncia della Corte CP_1 di Cassazione, ha, tuttavia, provveduto alla cancellazione delle posizioni contributive accese presso il Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti dall'ottobre 1994, e, dunque, alla sospensione e successiva revoca dei trattamenti pensionistici (docc. 22 e 23 fasc. parte ricorrente);
- che, segnatamente, in data 03.02.2021, è stato comunicato, tanto a quanto Parte_3
a il provvedimento di revoca del trattamento pensionistico … Pt_2
pag. 7 di 21 - che, medio tempore, l ha intimato agli odierni ricorrenti il pagamento della CP_1 contribuzione dovuta alla gestione commercianti (docc. 14 e 15 fasc. parte ricorrente)”.
A fronte dell'invocata limitazione degli effetti dell'accertamento al periodo 26 giugno 2003 - 26 giugno 2008 (posto che l'accertamento ispettivo fu del giugno 2008) il primo giudice ha escluso l'invocata applicazione del disposto di cui all'art. 8 D.P.R. n. 818 del 19572, quanto al periodo anteriore all'ottobre 1994, richiamando quella giurisprudenza di legittimità che evidenzia la natura eccezione della norma e il necessario presupposto di un valido rapporto di assicurazione generale obbligatoria con l “e, conseguentemente, non può essere invocata al di fuori della possibilità CP_1 di istituire regolarmente o protrarre legittimamente un tale rapporto, il quale, a sua volta, presuppone la sussistenza di un rapporto di lavoro assicurabile in detta forma, quand'anche abbia avuto luogo, per qualsiasi causa, un versamento di contributi al predetto istituto (cfr. Cass. n. 12355/2010, n. 64/2009; n. 13919/2001; n. 5078/1991, n. 449/1988, n. 451/1985, n. 6152/1981, n. 4044/1980)…Ed invero, come è stato osservato (cfr, Cass., n. 13919/2001, cit., in motivazione), “non si è in presenza... di una norma espressione di un principio generale di tutela dell'affidamento nella validità di un rapporto contributivo, risultando la disposizione CP_ circoscritta al settore delle assicurazioni ed esprimendo chiaramente la lettera della norma l'intento di sanare i versamenti indebiti esclusivamente all'interno di tale rapporto assicurativo (in particolare, contributi versati su voci retributive escluse)” (Cassazione civile, sez. lav. 03/04/2019 n. 92733). 2 “I contributi o le quote di contributo di cui al presente decreto indebitamente versati non sono computabili agli effetti del diritto alle prestazioni o della misura di esse e sono rimborsabili al datore di lavoro anche per la quota trattenuta al lavoratore, al quale deve essere restituita. Rimangono tuttavia acquisiti alle singole gestioni e sono computabili agli effetti sopra indicati i contributi per i quali l'accertamento dell'indebito versamento sia posteriore di oltre 5 anni alla data in cui il versamento stesso è stato effettuato. Nel caso che il datore di lavoro non abbia richiesto il rimborso dei contributi per il quinquennio anteriore all'accertamento dell'indebito versamento, l'importo dei contributi versati all'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti e al Fondo adeguamento è restituito d'ufficio all'assicurato o ai suoi superstiti all'atto della liquidazione della pensione, computando i contributi a percentuale con riferimento alla retribuzione media della classe cui appartengono i singoli contributi base. All'atto della liquidazione della pensione, diretta o indiretta, sono altresì restituite le somme eventualmente versate per i contributi base in eccedenza al contributo della classe massima.
pag. 8 di 21 Ritenuto che il rapporto assicurativo dei RI orto nel febbraio Parte_3 Pt_2
1988 fosse cessato nell'ottobre del 1994, alla luce delle risultanze ispettive, la norma appena citata non sarebbe applicabile alla fattispecie, in difetto, appunto di un valido rapporto assicurativo. Il Tribunale ha dunque escluso potersi “recuperare” la contribuzione versata in epoca anteriore al quinquennio precedente l'accertamento.
Quanto invece al periodo successivo all'accertamento, il primo giudice ha rilevato – citando altra pronuncia (sent. n. 597/2023) - che “la sentenza della Cassazione ha ritenuto corretto il disconoscimento del lavoro subordinato di e in Parte_3 Pt_2 considerazione della loro qualità di membri del CdA e del loro coinvolgimento diretto nell'amministrazione gestoria della società, emerso nell'istruttoria espletata nel corso dei gradi di merito di tale giudizio. A fronte di tale avallo giurisdizionale della qualificazione giuridica operata da CP_1 nell'accertamento del 2008, non sono state allegate né tantomeno provate circostanze da cui desumere che il ricorrente, negli anni successivi all'accertamento (ivi compresa l'annualità cui si riferisce l'avviso di addebito opposto in questa sede), abbia cessato il proprio coinvolgimento nella gestione di Pronto Carni s.r.l. e abbia operato quale semplice lavoratore subordinato, soggetto all'eterodirezione di altri soggetti a lui gerarchicamente sovraordinati nell'organizzazione societaria;
sicché non sussistono elementi per discostarsi dall'accertamento operato nel precedente giudizio…”
Il Tribunale ha poi escluso la possibilità di riconoscere nelle posizioni contributive dei ricorrenti, le somme versate dalla società Pronto Carni S.r.l. a favore del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti, “nonostante il relativo accreditamento sia avvenuto senza riserve e nonostante la società medesima abbia manifestato all' , con CP_1
PEC del 18 dicembre 2020, la volontà di considerare i versamenti fatti come adempimento del terzo, ai sensi dell'art. 1180 c.c.”. Indicate le caratteristiche dell'istituto nei suoi profili positivi e negativi il primo giudice ne ha esclusa la ricorrenza, perché “la società Pronto Carni S.r.l. – la quale ha assunto ed inquadrato in qualità di dipendenti, rispettivamente, Pt_2 Parte_3 in data 16/02/1988 e in data 09/04/1992 iscrivendoli, all'uopo, al Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti – ha effettuato i versamenti contributivi, in quanto pretesa datrice di lavoro, nella convinzione di adempiere ad un debito proprio. La società ha, peraltro, mantenuto tale convincimento durante tutti i tre gradi di giudizio di cui si è detto, continuando a sostenere la fondatezza della tesi patrocinata;
dunque, avendo ritenuto la società Pronto Carni, quantomeno sino al 2020, di adempiere ad un debito proprio nei confronti del Fondo Lavoratori
dedotte dall'appellante al fine di dimostrare il contrario, dal momento che il G. non aveva in alcun modo dedotto il carattere fittizio di tale carica ovvero di non aver esercitato i poteri ad essa inerenti, riconoscendo, anzi, di aver rappresentato la società all'esterno verso i terzi e di averne curato l'amministrazione.”
pag. 9 di 21 Dipendenti, ne discende l'impossibilità di considerare i versamenti fatti dalla predetta società come adempimento del terzo, ai sensi dell'art. 1180 c.c., e, dunque, l'impossibilità di riconoscere nelle posizioni contributive dei ricorrenti, con efficacia ex tunc, le somme versate dalla stessa a favore del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti”.
Quale ulteriore argomento di rigetto della domanda, il Tribunale ha evidenziato la non sufficienza delle somme versate dalla società ad estinguere il debito dei singoli con conseguente facoltà dell'Istituto creditore di rifiutare l'adempimento parziale.
A fronte dell'invocato carattere unitario del rapporto previdenziale, il primo giudice ha osservato che “la revoca del trattamento pensionistico originariamente riconosciuto agli odierni ricorrenti discende, non già dal mancato riconoscimento del cumulo dei periodi assicurativi, bensì dal disconoscimento del rapporto di lavoro subordinato posto a fondamento dei versamenti contributivi effettuati dalla società Pronto Carni S.r.l. a favore del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti”.
Il Tribunale ha poi escluso la rilevanza dell'invocato affidamento, non solo per non ravvisarne i presupposti di fatto, ma anche e soprattutto per la natura (ricordata in premessa) dell'obbligazione pensionistica, estranea a qualsiasi elemento per così dire soggettivistico e caratterizzata dalla mera verifica di sussistenza dei presupposti in sé legittimanti la prestazione. Infine, ha ricordato “la disciplina posta dall'art. 52 della L. n. 88 del 1989, per cui le pensioni di vecchiaia possono essere in ogni momento rettificate dagli enti o fondi erogatori, in caso di errore di qualsiasi natura commesso in sede di attribuzione, erogazione o riliquidazione della prestazione. Tale disposizione pone un principio generale che conferma la natura di mera certazione dell'attività dell'Ente previdenziale, che deve limitarsi ad un controllo sui presupposti scevro da ogni discrezionalità nonché da esercizio di potere.”
In forza delle ragioni sopra esposte, confermative della legittimità dell'operato dell' , il primo giudice ha escluso potersi ravvisare una responsabilità risarcitoria, CP_1 difettando il danno in quanto tale (per essere indebita la prestazione erogata) e non essendo delineati gli elementi costitutivi di altra pretesa risarcitoria.
3. Hanno proposto appello i ricorrenti sulla scorta di otto motivi di censura (cap. XI lett. A a I – omessa la lettera H) e riproponendo quattro argomenti asseritamente non presi in esame dal Tribunale (cap. XII lett. a-d) Si è ricostituito il contraddittorio con la costituzione di che ha contestato la CP_1 fondatezza del gravame. La causa è stata istruita con l'acquisizione della documentazione già prodotta dalle parti e di quella (circolare 144/2001 e giurisprudenza) prodotta da parte CP_1
pag. 10 di 21 appellante all'udienza del 27/3/2025 ed è stata decisa come da infrascritto dispositivo, per i seguenti motivi. 4. L'appello è infondato. Molte delle relative ragioni – di cui si dirà appresso - sono state già trattate da questa Corte in precedente contenzioso e parte delle relative decisioni saranno appresso richiamate, anche ai sensi dell'art. 118 disp.att.c.p.c. (cfr. per esempio sent. 575/24 del 18/10/2024)
Primo motivo (A) è quello concernente l'interpretazione dell'art. 8 DPR 818/57. Agli argomenti correttamente indicati dal primo giudice e a confutazione di quanto sostenuto da parte appellante in sede di discussione d'udienza, la portata della norma è chiara e funzionale ad altre ipotesi, in cui vi sia una gestione utile, ovvero un contenitore di contribuzione, per così dire, pertinente al rapporto. In tal caso, laddove non abbia tempestivamente contestato la correttezza dei versamenti, essi CP_1
“rimangono acquisiti” e sono produttivi di effetti. La terminologia è eloquente: l'acquisizione presuppone un conto legittimamente acceso e la produzione di effetti presuppone la legittima costituzione del rapporto assicurativo. Nel caso di specie, Con non potevano in alcun modo i ricorrenti attivare un conto presso la gestione e dunque nulla poteva rimanere a questa acquisito. La circolare invocata dagli appellanti e dagli stessi prodotta è strettamente CP_1 dedicata al mondo agricolo, avente caratteristiche sue proprie (si pensi alla particolare valorizzazione della contribuzione – sia pure con conseguenze applicative a volte paradossali, come comprovato da un recente e nutrito contenzioso).
La stessa circolare, peraltro, al suo punto 5 conferma l'esegesi di cui sopra: “Si premette, innanzitutto, che la giurisprudenza unanime (per tutte Cass. N: 1423/1993) ha statuito che la "disposizione invocata (art. 8) presuppone l'esistenza di un valido rapporto assicurativo e quindi non è applicabile nei casi di accertata inesistenza, viceversa, dei requisiti necessari per la instaurazione e la protrazione di detto rapporto". Tutto ciò confermato dalla attuale dottrina: "la norma è, stante il suo carattere eccezionale, di stretta applicazione e comunque presuppone che esista un valido obbligo assicurativo". Ne consegue che è escluso che siano nella fattispecie acquisiti alle singole gestioni i contributi relativi ai rapporti di lavoro dichiarati inesistenti. In tutti gli altri casi, contemplati dalla norma in esame, all'atto dell'accertamento dell'indebito da parte dell' sono da convalidare e da considerare utili ai fini delle prestazioni, e non sono CP_1 quindi rimborsabili, i contributi riferiti a periodi in relazione ai quali sia già decorso un quinquennio così come calcolato ai punti precedenti. Ne consegue che rientrano nella sfera di applicazione e quindi di convalida, ex art. 8 della contribuzione versata e relativa conferma delle giornate cristallizzate negli elenchi annuali, tutte quelle situazioni riferite a rapporti di lavoro accertati come esistenti ma nei confronti dei quali l'accertamento stesso abbia determinato una riduzione delle giornate accreditate in elenco (esempio gg dichiarate 51 accertate in elenco 35)” [Circolare numero 144 del 18-7-2001, enfasi nel testo originale].
pag. 11 di 21 Altrettanto dicasi della giurisprudenza indicata a presunto sostegno della diversa tesi interpretativa, potendosi citare, in via esemplificativa: Cass. 12582/2013 concerne un caso affatto diverso (“L'intento del legislatore è, dunque, quello di sanare i versamenti indebiti all'interno del rapporto di assicurazione obbligatoria dell' ed il limite di applicazione della disposizione è costituito dall'inesistenza di un rapporto CP_1 di lavoro assicurabile ovvero dall'assoggettamento per legge del lavoratore all'obbligo di assicurazione presso altro ente di previdenza assicurativo. … Orbene, nella fattispecie in esame tali presupposti sussistevano in quanto la modifica dell'iscrizione del , operata CP_4 dall ai sensi della L. n. 88 del 1989, art. 49 non faceva venir meno la qualità, in capo allo CP_1 stesso, di parte di un rapporto nell'ambito del quale vi erano posizioni lavorative assicurabili in base alle disposizioni sulle assicurazioni obbligatorie per l'invalidità, la vecchiaia, i superstiti, la tubercolosi e la disoccupazione involontaria (R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827) e così la possibilità, per il decorso del termine quinquennale, che i contributi già versati a titolo di CUAF (destinati al finanziamento delle prestazioni di assegno per il nucleo familiare), non più restituibili, fossero definitivamente acquisiti alle singole gestioni e da computarsi utili ai fini del diritto alle prestazioni e della misura di esse, producendo effetti come se fossero dovuti legittimamente”) Cass. 30561/2023 è relativa ad un caso in cui “la Corte d'appello di Perugia confermava la pronuncia di primo grado che aveva respinto la domanda di ripetizione CP_ di indebito svolta da (già avverso l e avente ad Parte_6 Parte_7 oggetto contributi pagati in misura superiore per il periodo 1.1.87 - 30.11.91 stante CP_ il sopravvenuto provvedimento di variazione dell'inquadramento dell'impresa, da industria ad agricoltura.” Cass. 15079/2008 riguarda un caso in cui “l'Istituto previdenziale aveva proceduto all'annullamento della contribuzione per il periodo dal 1952 al 1958 in ragione del convincimento, rivelatosi poi erroneo, come accertato dai Giudici di merito, della inesistenza del rapporto di lavoro con la ditta S.G.” Altre decisioni richiamate (Cass. 12355/2010) sono proprio contrarie all'assunto degli appellanti: “La disposizione contenuta nell'art. 8 d.P.R. 26 aprile 1957 n. 818 (secondo la quale debbono essere accreditati agli effetti del diritto alle prestazioni assicurative i contributi indebitamente versati allorché l'accertamento dell'indebito versamento intervenga dopo oltre cinque anni dalla data dell'avvenuto versamento, ha carattere eccezionale, cosicché tale forma di sanatoria presuppone sempre, per la sua applicabilità, l'esistenza di un valido rapporto di assicurazione generale CP_ obbligatoria con l , onde la stessa non può essere invocata al di fuori della possibilità di istituire regolarmente o protrarre legittimamente un tale rapporto, il quale a sua volta presuppone la sussistenza di un rapporto di lavoro assicurabile in detta forma, quand'anche abbia avuto luogo, per qualsiasi causa, un versamento di contributi al predetto istituto. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva escluso l'accreditamento in relazione ai contributi indebitamente versati da un lavoratore dello spettacolo, sul presupposto che questi appartenesse al "personale artistico, teatrale e cinematografico" non soggetto
pag. 12 di 21 all'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria e CP_ dell'inesistenza, pertanto, di un valido rapporto assicurativo con l )”
Il secondo motivo (B) attiene alla presunta violazione dell'art. 1180 c.c. e dell'art. 1362 c.c. Nulla quaestio sull'inquadramento dell'istituto, i cui presupposti – qui insussistenti – sono stati correttamente ricordati dal Tribunale. Accreditata dottrina afferma infatti che “il solvens deve realizzare l'interesse del creditore nella consapevolezza di essere estraneo al rapporto obbligatorio. Qualora invece il terzo effettui il pagamento nell'erronea convinzione di esservi tenuto, non vi sarà alcun adempimento dell'obbligo altrui in senso tecnico. Sicchè per un verso il solvens avrà diritto alla ripetizione della prestazione (indebito soggettivo ex latere solventis) e per altro verso rimarrà impregiudicato il diritto del creditore nei confronti dell'originario debitore.” Ciò evidentemente impedisce di valorizzare quanto versato dalla società per tutti gli anni in cui i versamenti dalla stessa effettuati erano evidentemente in adempimento di un preciso e autonomo obbligo contributivo. Gli appellanti ricordano tuttavia in particolare il tenore delle missive inviate anche dalla società nel 2020:
(così dalla nota 18/12/2020 - doc. 17) Affermano contrario a buona fede il rifiuto dell , poiché almeno a far tempo da CP_1 quelle comunicazioni era chiara la volontà del terzo di estinguere il debito altrui. Anche questo argomento non è fondato.
La risposta dell già in allora dava conto delle ragioni di diniego4: il prospettato CP_1 cumulo non sarebbe stato possibile per le ragioni correttamente indicate dall'ente e 4
pag. 13 di 21 il condizionamento espresso dell'offerta da parte della società rendeva di per sé non praticabile la compensazione proposta:
Con il terzo motivo (C) gli appellanti ripropongono la ritenuta rilevanza dei principi di affidamento, buona fede e correttezza. Il motivo, dopo avere ricostruito l'istituto e citato precedenti di giurisprudenza, sottolinea che la revoca della pensione “… è avvenuta 12 anni dopo il riconoscimento dei contributi accreditati alla gestione dipendenti del sig. del sig. Parte_3 Pt_2
9 anni dopo l'erogazione della pensione definitiva, che seguiva quella provvisoria al sig. 5 anni dopo la sua riliquidazione, e 4 anni dopo l'erogazione della Parte_3 pensione al sig. ben oltre, quindi, il termine di 18 mesi previsto dall'art. 21 Pt_2 nonies della L. 241/905”
pag. 14 di 21 Il riferimento normativo deve ritenersi inconferente, perché - a prescindere dalla specialità della normativa previdenziale, caratterizzata dal rapporto previdenziale, bensì di natura pubblica, ma estraneo all'ambito del potere amministrativo - la norma fa espresso riferimento al “provvedimento amministrativo adottato in violazione di legge o viziato da eccesso di potere o da incompetenza”: per le già indicate ragioni, l'atto di cui qui si discute ha valenza ricognitiva dei presupposti della prestazione, il che è cosa diversa sia dalla violazione della legge, sia – e a maggior ragione – da eccesso di potere o incompetenza.
Il quarto e il quinto motivo (D, E) denunciano ultrapetizione e sono così argomentati, nella parte che gli stessi appellanti evidenziano: “… l'oggetto del contendere era limitato e circoscritto alla consequenzialità della cancellazione di 26 anni di contribuzione rispetto alla ordinanza 14972/2020 della S.C. e al correlato diritto al trattamento pensionistico dovuto ai ricorrenti.
… il Giudice avrebbe dunque dovuto soltanto valutare se la revoca della pensione, la cancellazione di 26 anni di contribuzione ed il mutamento di gestione operato dall' nei provvedimenti del 1-3.2.2021, fossero un effetto necessitato da quella CP_1 ordinanza. Preso atto, in difetto di qualunque altra domanda dell'ente previdenziale, che quella ordinanza non disponeva affatto la cancellazione di 26 anni di contribuzione né l'iscrizione dei ricorrenti alla gestione commercianti dal 25 ottobre 1994, la sentenza avrebbe dovuto prendere atto che i ricorrenti erano stati iscritti senza contestazione o riserva alcuna alla gestione dipendenti, e riconoscere quella posizione, dimostrata dagli estratti conto contributivi prodotti (doc.1 e 3) e dal riconoscimento della pensione (doc.10 e 11), con la sola variazione conseguente alla sentenza 671/2013 della Corte d'appello di Bologna, che nel pronunciare la condanna dei ricorrenti aveva, incidenter tantum, ritenuto corretta l'iscrizione alla gestione commercianti per il periodo 1° aprile 2003 – 31 marzo 2008 cui si riferiva la quantificazione dei contributi operata dall' . CP_1
Invece la sentenza impugnata, ancorandosi del tutto illegittimamente ed inopportunamente, agli accertamenti ispettivi del 2008, ha percorso un ragionamento volto ad accertare una diversa configurazione del rapporto lavorativo nei periodi antecedenti e successivi agli stessi, senza che ciò costituisse oggetto del contendere, in quanto, laddove si fosse accertato che i provvedimenti adottati dall' non conseguivano alla ordinanza 14972/2020 della S.C., l'inquadramento CP_1 previdenziale emergente dagli estratti conto previdenziali prodotti non era contestato.
2-bis. I provvedimenti amministrativi conseguiti sulla base di false rappresentazioni dei fatti o di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà false o mendaci per effetto di condotte costituenti reato, accertate con sentenza passata in giudicato, possono essere annullati dall'amministrazione anche dopo la scadenza del termine di dodici mesi di cui al comma 1, fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali nonché delle sanzioni previste dal capo VI del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445”
pag. 15 di 21 … la revoca dei trattamenti pensionistici e le conseguenti richieste restitutorie dell' di Parma non conseguono al disconoscimento dei rapporti di lavoro CP_1 subordinato degli odierni ricorrenti, ma all'asserita necessità di dare esecuzione alle previsioni contenute nell'ordinanza 14972/2020 della S.C. Non era oggetto del contendere l'accertamento della sussistenza o insussistenza della subordinazione, non richiesto dall' né fatto oggetto di alcuna sua domanda nè il diritto dell' CP_1 CP_1 di pretendere la restituzione del trattamento pensionistico erogato ai ricorrenti”. La tesi è speciosa e retorica. Elemento decisivo del contenzioso, infatti, ad onta della diffusione di argomenti spesi dalla difesa degli appellanti, è proprio l'intervenuto giudicato sul rapporto di lavoro dal quale essi appellanti hanno ritenuto potessero scaturire i diritti previdenziali che l' ha invece disconosciuto. CP_1
E' corretto infatti quanto affermato in prime cure, circa la necessità di valutare esso rapporto di lavoro nella sua oggettività storica e da questo conseguono, per sorta di automatismo, le conseguenze previdenziali oggetto di causa. Non può esservi valida contribuzione in difetto di legittima qualificazione del rapporto assicurato;
nel caso di specie, la decisione della Cassazione in ordine alla mancanza degli elementi della subordinazione, qualificazione originaria da cui era scaturito il versamento contributivo nella gestione c.d. “FLD”, ha determinato, ipso facto, la non utilizzabilità di detta contribuzione con le conseguenze restitutorie che ha CP_1 correttamente indicato – cfr. pag. 26 mem. cost. Con il medesimo automatismo si è generato il debito contributivo nella diversa gestione da parte degli odierni ricorrenti (oggetto dei giudizi di cui sopra si è detto) e l'indebito pensionistico da cui è scaturita la revoca del trattamento, posto che, in difetto di prestazione di lavoro subordinato, non solo non era stata legittimamente accreditata la contribuzione nella corrispondente gestione, ma neppure potevano essere utilizzati i criteri di decorrenza e misura propri di questa attività.
Con il motivo sub (F) – relativo all'affermata violazione dei principi regolatori dell'onere della prova ex artt. 2727 c.c. e 2697 c.c. – gli appellanti lamentano che la sentenza “afferma, del tutto erroneamente, (pag.15) che vi sarebbe stato “avallo giurisdizionale della qualificazione giuridica operata da nell'accertamento del CP_1
2008” e che “il definitivo accertamento della sussistenza, in un dato momento storico, degli elementi di fatto che giustificano l'iscrizione del ricorrente nella Gestione commercianti, permette di presumere che essi siano perdurati anche successivamente, in assenza di allegazioni...” In tal modo, del tutto erroneamente per le ragioni già esposte, l'impugnata sentenza si è richiamata, fra l'altro esclusivamente, all'accertamento ispettivo del 2008, nonostante “la sua inutilità” (Cassazione civile, sez. lav. 18/06/1998 n. 6110), ritenendo, del pari erroneamente, come già ampiamente evidenziato, che il medesimo sarebbe stato avallato dalla S.C., quando al contrario sia le sentenze di merito che l'ordinanza 14972/2020 della S.C. avevano smentito e privato di alcun effetto quegli accertamenti, che, si ripete, fondati su un principio di diritto
pag. 16 di 21 completamente errato, non contenevano un solo elemento di fatto riguardante l'elemento “subordinazione”. Poche parole appaiono sufficienti per la confutazione – che lambisce invero l'abuso dello strumento processuale. Si legge infatti nel provvedimento della Corte di Cassazione (ordin. 14972/2020 cit.) che “non risulta omesso l'esame di alcuna rilevante e decisiva circostanza fattuale da parte della competente Corte di merito, la quale, mediante adeguata motivazione, ancorchè stringata e concisa, ha chiaramente tenuto conto della situazione prospettatale, accertando l'insussistenza nella specie del preteso assoggettamento da cui derivavano i formalizzati rapporti di lavoro subordinato dei due soci e amministratori rispetto alla società, il cui consiglio di amministrazione risultava per giunta composto in maggioranza dagli stessi T. e P., che peraltro con lo stesso ricorso de quo dichiarano espressamente di agire non solo in proprio, ma anche quali legali rappresentanti della stessa NT RN S.r.l. (società questa che tuttavia, sia dalla sentenza impugnata che dal ricorso per cassazione, non risulta aver partecipato ai due gradi del giudizio di merito), tenuto conto di quanto riferito dai Tes Te testi Tr. e V.. Pertanto, la Corte bolognese ha del tutto correttamente osservato come la circostanza che gli appellati esercitassero, oltre all'attività inerente al rapporto gestorio, un ulteriore facere esecutivo, in favore della S.r.l., abituale e continuativo, secondo quanto dagli stessi allegato ed in base pure a quanto emerso dall'espletata istruttoria, giustificava l'iscrizione alla gestione commercianti e non quella al f.p.l.d. per difetto dell'elemento della subordinazione”.
Va altresì precisato che la pronuncia in questione vale quale giudicato esterno qui opponibile ai ricorrenti/appellanti, ben diversamente da quanto dagli stessi più volte dedotto e sostenuto – anche in sede di discussione6. Il tema è stato più volte e funditus affrontato dalla giurisprudenza di legittimità in ambito tributario, ove – assai similmente – si ha un rapporto unico e diverse sono le annualità in cui si fraziona la pretesa. Anche di recente, a conferma di principi consolidati, è stato affermato che “In tema di giudicato esterno, se uno dei due giudizi, tra le stesse parti e riguardanti il medesimo rapporto giuridico, è definito con sentenza passata in giudicato, poiché l'accertamento compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe le cause forma la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della decisione, di detto accertamento è precluso il riesame;
tale efficacia, riguardante anche i rapporti di durata, non trova ostacolo, in materia
pag. 17 di 21 tributaria, nel principio dell'autonomia dei periodi d'imposta, in quanto l'indifferenza della fattispecie costitutiva dell'obbligazione relativa ad un determinato periodo rispetto ai fatti che si sono verificati al di fuori dello stesso non opera rispetto agli elementi costitutivi della fattispecie che, estendendosi ad una pluralità di periodi d'imposta, assumono carattere tendenzialmente permanente” (Cassazione civile sez. trib., 29/3/2025, n.8291). Questa Corte territoriale non ignora alcune pronunce della Corte di legittimità che sembrano condurre ad opposta conclusione. Anche queste pronunce sono chiare tuttavia nel valorizzare la specificità di quanto sottoposto a giudizio, non essendo certo impossibile che un rapporto previdenziale sia condizionato da elementi (anche di fonte regolamentare) mutevoli nel tempo. Si legge dunque in Cassazione civile, sez. lav. 24/4/2025, n. 10886 (enfasi aggiunta) che “In tema di obbligazioni contributive, la diversità dei periodi di debenza, pur nell'identità dei termini di riferimento e della connotazione del rapporto, basta a configurare come diversi i rapporti contributivi che ad essi attengono e a impedire che si possa invocare la vincolatività del giudicato allorché venga in rilievo un distinto arco temporale (Cass., sez. lav., 20 aprile 2016, n. 7981; nello stesso senso, Cass., sez. lav., 29 ottobre 2021, n. 30853, sui rapporti futuri, di cui ancora non risultino integrati gli elementi costitutivi). Il giudicato sull'annualità 2013, proprio perché si atteggia come regola del caso concreto, calibrata sulla peculiare fattispecie devoluta all'esame del giudice e sull'indissolubile legame tra il fatto e la norma, non può dispiegare alcun effetto preclusivo con riferimento a un diverso periodo, nella specie anteriore. Nel rapporto contributivo dedotto in causa, l'elemento temporale assurge a tratto qualificante e distintivo della fattispecie concreta, proprio per l'irriducibile particolarità che ogni periodo presenta in relazione all'obbligazione contributiva, legata al presupposto intrinsecamente mutevole della prestazione di attività professionale, secondo le caratteristiche tipizzate dalle fonti regolamentari. Tale elemento vale di per sé a contraddire, sul versante oggettivo, quell'identità tra i due giudizi che costituisce requisito indefettibile dell'autorità del giudicato” A ciò si aggiunga che il caso sottoposto alla cognizione della Corte concerneva un presunto (e negato) giudicato riguardante fatti posteriori a quelli oggetto del giudizio in corso, il che differenzia la fattispecie da quella qui in esame. Ancora, la giurisprudenza là richiamata è a sua volta chiara nell'escludere che si possa avere vincolo di interpretazione della norma per il futuro (“In tema di obbligazioni contributive, la diversità dei periodi di debenza, pur nella identità dei termini di riferimento e di connotazione del rapporto, basta a far configurare quali diversi i rapporti contributivi ad essi afferenti, sicché il giudice non può stabilire, con efficacia di giudicato, che le norme sottoposte al suo esame debbano essere interpretate nel senso che anche per il futuro l'obbligo contributivo si atteggi in un determinato modo, in quanto per questa parte giudicherebbe di un rapporto del quale non si sono ancora realizzati tutti i presupposti” – Cass. 7981/2016).
pag. 18 di 21 In buona sostanza, come peraltro coerente con una lettura funzionale del sistema e volta ad evitare dispersione di energie processuali (ovvero il ricorso strumentale alla tutela giurisdizionale), deve ritenersi che il giudice non è vincolato ogni qual volta il caso si atteggi in modo diverso da quello già conosciuto e giudicato. Quello temporale è dunque il primo elemento di differenziazione virtualmente utile e da cui bene si può e si deve muovere, ma non è elemento sufficiente, in difetto di qualsiasi allegazione di diversità del caso concreto. Nel caso di specie, l'elemento che ha indotto a ravvisare il giudicato è l'atteggiarsi del rapporto-societario intercorrente tra i ricorrenti e la presunta datrice di lavoro e l'assunzione di cariche rappresentative ritenute incompatibili con l'affermato vincolo di subordinazione e sotto questo profilo (anche per la parte essenzialmente di fatto) nulla è mutato (né si dice esserlo).
Il settimo motivo (G) lamenta la violazione degli artt. 1218 e segg. c.c. e 2043 c.c. Lamentano gli appellanti, censurando così la contraria decisione sul punto, che
“l' ha accreditato, senza riserva alcuna, ai ricorrenti i contributi versati sulle CP_1 rispettive loro posizioni previdenziali di dipendenti da Pronto Carni. Nel corso del giudizio l' , per cercare di spiegare il proprio asserito errore, ha affermato, come CP_1 detto, che lo avrebbe fatto in attesa dell'esito del giudizio pendente sulla legittimità dell'accertamento del 2008 (in stridente contrasto con quanto fatto ora, avendo notificato una serie di avvisi di addebito per importi stratosferici, quando era ancora in atto e pendente il presente contenzioso nel quale si dibatteva e si dibatte sulla corretta individuazione della posizione previdenziale dei ricorrenti). A prescindere dal fatto che quell'accertamento del 2008 è stato annullato e privato di ogni effetto, l' avrebbe dovuto accettare con riserva i pagamenti fatti da Pronto Carni ovvero CP_1 addirittura respingerli;
in ogni caso avrebbe dovuto avvertire i ricorrenti della provvisorietà dell'incasso. Invece li ha accreditati senza riserve, riconoscendo ai ricorrenti la pensione definitiva, al sig. in data 19 settembre 2011 Parte_3 con decorrenza 1° maggio 2011 (doc.10) ed al sig. n data 20 marzo 2017 Pt_2 con decorrenza 1° gennaio 2017, con ricalcolo della pensione precedentemente loro riconosciuta in via provvisoria”. Anche qui pare sufficiente evidenziare che quantomeno dal giugno 2008 – epoca dell'accertamento che ha disconosciuto il rapporto di lavoro subordinato dei due soci
- i ricorrenti dovevano necessariamente dubitare della possibilità di conseguire la prestazione pensionistica come richiesta e non sarebbe dunque suscettibile di tutela l'affidamento sul fatto che l non si avvedesse dell'incoerenza della pensione CP_1 come erogata rispetto alla diversa qualificazione dei rapporti di lavoro. Questo rende irrilevante la circostanza che, non ancora definitivamente accertata la legittimità dell'iscrizione dei ricorrenti in una piuttosto che in altra gestione, stante la pendenza del giudizio in merito, l' abbia erogato la prestazione sulla base di quanto a suo CP_1 tempo versato.
pag. 19 di 21 Il motivo sub (I) deve ascriversi ad errore, essendo riferito all'irrogazione di sanzioni che non fanno parte, invece, della materia qui in esame.
Il motivo XII-a) afferma la natura di sentenza dell'ordinanza ammissiva della CTU. Non si crede di dover argomentare con parole ulteriore rispetto a quelle di Cassazione civile, sez. III, 06/11/2020, n. 24955, che gli stessi appellanti ricordano: “al fine di stabilire se un determinato provvedimento abbia carattere di sentenza ovvero di ordinanza, e sia, quindi, soggetto o meno ai mezzi di impugnazione previsti per le sentenze, è necessario avere riguardo non già alla forma esteriore e alla denominazione adottata dal giudice che lo ha pronunciato, bensì al contenuto sostanziale del provvedimento stesso e, conseguentemente, all'effetto giuridico che esso è destinato a produrre, sicché costituiscano "sentenze - soggette agli ordinari mezzi di impugnazione e suscettibili, in mancanza, di passare in giudicato - i provvedimenti che, ai sensi dell'articolo 279 del codice di procedura civile contengono una statuizione di natura decisoria (sulla giurisdizione, sulla competenza, ovvero su questioni pregiudiziali del processo o preliminari di merito), anche quando non definiscono il giudizio", ravvisandosi, invece, un'ordinanza tutte le volte in cui il giudice "non ha pronunciato su alcuna delle questioni previste dall'articolo 279, comma 2, del codice di procedura civile ma si è limitato a provvedere per l'ulteriore svolgimento del processo, rimettendo la causa in istruttoria". E' del tutto evidente che l'ordinanza de qua mai avrebbe potuto definire il giudizio, che infatti è proseguito ben oltre. Ogni altro argomentare sarebbe esercizio di stile.
Il motivo sub XII-b) concerne l'affermata nullità della perizia. La questione prima ancora che infondata è irrilevante: il tema di giudizio – quantomeno per la parte che qui residua – non è infatti volto a definire un quantum, bensì a verificare la correttezza della cancellazione dei ricorrenti/appellanti dalla gestione FPLD.
Il motivo sub XII-d)7 è sovrapponibile a quello sub (F).
Il motivo sub XII-c) concerne il preteso abuso del diritto da parte di e l'affermata CP_1 temerarietà della lite.
pag. 20 di 21 A escludere la fondatezza di questo è il rigetto degli altri motivi, da cui scaturisce la conferma, per contro, della correttezza della resistenza dell . CP_1
5. Le spese del grado possono essere nuovamente compensate: nonostante un approccio difensivo assai poco sintetico e in parte ripetitivo (con connessa maggiore gravosità dello studio degli atti), va tuttavia osservato e apprezzato lo sforzo di dare trattazione sistematica e ordinata;
ancora, il lungo lasso di tempo intercorso tra l'inizio della contribuzione e il disconoscimento del rapporto e il conseguente
“montante” debitorio accumulatosi a carico dei lavoratori, in uno con il sopravvenuto disconoscimento del diritto al trattamento pensionistico già in erogazione (con le comprensibili – anche se giuridicamente ininfluenti – aspettative di vita che ciò ha determinato) fanno ritenere equo non ulteriormente appesantire la posizione dei ricorrenti, già sanzionati, peraltro, con le pretese economiche anche di natura moratoria e sanzionatoria che accompagnano il contenzioso parallelo.
Deve invece darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali previsti dal novellato art. 131-quater, D.P.R. n. 115/02, ai fini del versamento da parte degli appellanti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.q.m.
La Corte d'Appello – sezione lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e avverso la sentenza n. 325/2024 Parte_3 Parte_2 del Tribunale di Parma resa in data 16/4/2024 e pubblicata il giorno 17/4/2024, ogni diversa e contraria domanda o eccezione disattesa, assorbita o respinta,
1. respinge l'appello;
2. compensa integralmente le spese del grado;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti processuali previsti dal novellato art. 131-quater, D.P.R. n. 115/02, ai fini del versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione. Bologna, 10/7/2025 Il Presidente est. dott. Marcella Angelini
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1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 3 Si nota sin da ora che il caso esaminato dalla Corte di legittimità era quantomai affine al presente: “
1. la Corte d'appello di Roma confermava la sentenza del Tribunale della stessa città che aveva rigettato le domande proposte con distinti ricorsi, successivamente riuniti, da G.G., volte ad ottenere: l'accertamento CP dell'illegittimità e/o infondatezza del verbale di accertamento dell del 5/3/1998 e del conseguente provvedimento emesso dall'istituto di annullamento della sua posizione previdenziale assicurativa, la CP condanna dell a riaccreditare alla gestione previdenziale Fondo lavoratori dipendenti tutti i contributi previdenziali versati dalle officine meccaniche in dipendenza del rapporto di lavoro subordinato Pt_5 CP intercorso con detta società sin dal 10/5/1975 e la condanna dell alla corresponsione e liquidazione della pensione di vecchiaia con decorrenza di legge, oltre accessori.
2. La Corte condivideva la soluzione del Tribunale secondo la quale la qualifica di amministratore unico Pa rivestita dal elle Officine meccaniche (di cui era anche socio al 25%) era incompatibile con la Pt_5 configurabilità di un rapporto di lavoro subordinato, nè a contrario avviso potevano indurre le circostanze 5
1. Il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell' articolo 21-octies, esclusi i casi di cui al medesimo articolo 21-octies, comma 2, può essere annullato d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole comunque non superiore a dodici mesi dal momento dell'adozione dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, inclusi i casi in cui il provvedimento si sia formato ai sensi dell'articolo 20, e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati, dall'organo che lo ha emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge. Rimangono ferme le responsabilità connesse all'adozione e al mancato annullamento del provvedimento illegittimo. 2. È fatta salva la possibilità di convalida del provvedimento annullabile, sussistendone le ragioni di interesse pubblico ed entro un termine ragionevole. 6 “Quanto poi all'eccezione di giudicato, evidenzia che la pronuncia della Corte di Cassazione va letta, come noto, con riferimento a quanto specificamente oggetto della statuizione e dunque, per quanto qui rileva, non interferisce con la posizione rivendicata dai ricorrenti, essendo insufficienti gli elementi CP_ testimoniali a sorreggere la diversa tesi dell che non può ritenersi coperta dalla pronuncia di legittimità. Anche su questo offre giurisprudenza. Ulteriore elemento è la preclusione determinata dall'art. 8 della l. 818/1957, che costituisce dunque altro limite al presunto giudicato esterno.” (verb. ud. 27/3/2025) 7 “Violazione degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c. 2697 c.c. onere della prova. La sentenza ha omesso, davvero inspiegabilmente, di considerare e valutare la situazione previdenziale dei CP_ ricorrenti, quale emergente dagli estratti conto previdenziali emessi dall il 26 agosto 2020
e 19 ottobre 2020 (doc.1-3) e caratterizzati dall'iscrizione dei ricorrenti alla gestione Parte_3 Pt_2 dipendenti fino al 30.06.2020 per il sig. e fino al 31.08.2020 per il sig. Posizione Parte_3 Pt_2 confermata dalla erogazione della pensione loro riconosciuta dal 2011 e dal 2017 , Parte_3 Pt_2 attraverso l'utilizzazione di tutti i contributi a quella gestione versati da Pronto Carni s.r.l. … Il Giudice non ha affrontato in alcun modo il tema dell'onere della prova che, per giurisprudenza assolutamente consolidata, conformemente ai principi generali, che lo pongono a carico di chi richiede CP_ l'affermazione di un proprio diritto, incombeva sull …”