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Sentenza 14 maggio 2025
Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 14/05/2025, n. 1228 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 1228 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I n n o m e d e l p o p o l o i t a l i a n o
I l T r i b u n a l e d i B o l o g n a
P R I M A S E Z I O N E C I V I L E
in persona dei magistrati dott. Bruno Perla Presidente dott.ssa Carmen Giraldi Relatore dott. Silvia Migliori Componente ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al n. 16318 del Ruolo Generale degli affari contenziosi per l'anno 2024 promossa da
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avvocato CERA STEFANO e Zullo Linda
parte ricorrente contro
(C.F. ), rappresentata e difesa CP_1 C.F._2 dall'Avvocato GAMBERINI ALESSANDRA
MARTINA SILVESTRINI (C.F. ), rappresentata e C.F._3 difesa dall'Avvocato GAMBERINI ALESSANDRA
parte resistente
OGGETTO: Modifica delle condizioni di divorzio (contenzioso)
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in verbale di udienza in data 6.3.2025
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F A T T O E DI R I T T O
proponeva ricorso per la modifica dell'accordo di negoziazione Parte_1
assistita del novembre 2021 . nella parte in cui ha previsto un contributo paterno per il mantenimento della figlia.
Si costituivano e la figlia chiedendo il rigetto della domanda. CP_1
Le parti concludevano all'udienza del 6 marzo 2025
La domanda non può essere accolta.
Le parti hanno stabilito che, essendo NA maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, la ragazza avrebbe continuato ad abitare insieme alla madre nella casa familiare, con conseguente assegnazione dell'immobile alla stessa Sig.ra fino a quando la figlia NA non sarebbe divenuta CP_1
economicamente autosufficiente;
veniva inoltre pattuito un contributo al mantenimento della figlia maggiorenne, da porre in capo al padre, di euro 300 mensili fino al raggiungimento dell'indipendenza economica della ragazza, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Sebbene NA abbia terminato gli studi superiori nel 2022 e non abbia in corso percorsi di ulteriore formazione, allo stato non può ritenersi integrato il presupposto del raggiungimento dell'indipendenza economica al quale le parti hanno attribuito valore ai fini della cessazione dell'obbligo di mantenimento.
Invero NA ha ancora 22 anni, ha vissuto problematiche psicologiche che l'hanno bloccata anche nell'acquisizione della patente di guida.
La ricerca del lavoro, dimostrata dal lavoro presso un bar a dicembre scorso, con contratto con decorrenza dal 13 dicembre 2024 (cfr. doc. nr. 3), non è andata a buon fine, dato che l' 11 gennaio 2025, il datore di lavoro, invocando la giusta causa, comunicava la cessazione del rapporto di lavoro, non avendo più necessità della sua opera all'interno del bar (cfr. doc. nr. 5).
pagina 2 di 3 Si osserva che, secondo la giurisprudenza, persino lo svolgimento di attività lavorativa tramite contratto di apprendistato non consente, di per sé, secondo consolidata giurisprudenza ( cfr Cassazione civile sez. I, 19/12/2023, n.35494) la tipologia di contratto di lavoro di apprendistato non consente, di per se, di considerare un figlio economicamente autosufficiente, ma occorre dimostrare
“una serie di parametri ed in particolare l'importo del reddito percepito e la durata del contratto medesimo".
Ne consegue il rigetto della domanda con condanna alle spese legali.
P . Q . M . definitivamente decidendo sulla causa N.R.G. 16318/2024, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa e respinta:
1. rigetta la domanda;
2. condanna a corrispondere a le Parte_1 CP_1
spese legali nella misura di euro 3000,00 oltre rimborso forfettario, Iva e cpa come per legge.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio della Sezione Prima Civile in data 16/04/2025 .
IL GIUDICE ESTENSORE dott.ssa Carmen Giraldi
IL PRESIDENTE dott. Bruno Perla
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