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Sentenza 9 settembre 2024
Sentenza 9 settembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 09/09/2024, n. 24175 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24175 |
| Data del deposito : | 9 settembre 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso 1730/2017 proposto da: COMUNE BOLZANO (C.F.: 00389240219), in persona del Sindaco Dott. NZ Caramaschi, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dall'Avv. Bianca Maria Giudiceandrea (C.F.: [...]; PEC: biancamaria.giudiceandrea@oabzak.it; FAX: 0471/997205), dall'Avv. Gudrun Agostini (C.F.: [...]; PEC: gudrun.agostini@oabzak.it), dall'Avv. LA LO (C.F.: [...]; PEC: laura.polonioli@oabzak.it), e dall'Avv. AN RI (C.F.: MRNLSN67E62A9521; PEC: alessandra.merini@oabzak.it), del Foro di OL, con domicilio eletto presso lo studio dell'Avv. Franca Faiola (C.F.: [...]) del ICI - Cessazione materia del contendere Civile Sent. Sez. 5 Num. 24175 Anno 2024 Presidente: PAOLITTO LIBERATO Relatore: PENTA ANDREA Data pubblicazione: 09/09/2024 2 Foro di Roma, sito in 00192 Roma, alla Via Fabio Massimo n. 33, giusta deliberazione della Giunta Municipale n. 754 dd. 28.12.2016, nonché in forza di procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro Habitat S.p.A., con sede in OL (BZ), alla Via Roen n. 53 (C.F.: 09146510152), in persona del legale rappresentante, Comm. Pietro LI, nato a [...] l’[...] (C.F.: TSL PTR32P08 A9520), rappresentata e difesa, giusta procura a margine del controricorso, dal Prof. Avv. Giovanni Girelli (C.F.: [...]; Pec: giovannigirelli@ordineavvocatiroma.org; Fax: 06/80690116) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in Roma al Viale dei Parioli n. 124; - controricorrente – -avverso la sentenza n. 101/2016 emessa dalla CTR OL in data 14/11/2016 e non notificata;
udite le conclusioni orali rassegnate dal P.G. Dott. Giovanni Battista Nardecchia, che ha concluso per la declaratoria di estinzione;
udito il difensore del ricorrente, Avv. Andrea Bianca Maria Giudice. Ritenuto in fatto 1. La Habitat s.p.a. proponeva appello avverso la sentenza della Commissione Tributaria di primo grado n. 83/02/15 depositata il 29 aprile 2015 con la quale era stato respinto il suo ricorso avverso l'avviso di accertamento n. 820742 del 17 dicembre 2013, con cui l'Amministrazione delle Risorse Finanziarie del Comune di OL - Ufficio Tributi, in relazione al periodo d'imposta 2008, aveva ad essa contestato un minor versamento dell'ICI in relazione ad alcuni immobili siti in OL. L'accertamento del Comune di OL si fondava sulla considerazione che la base imponibile dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) dovesse essere costituita dal valore di mercato delle aree sulle quali insistevano i fabbricati (da demolire), anziché dei fabbricati iscritti in catasto (ancora non demoliti). 3 2. La CTR di secondo grado di OL accoglieva l’appello, affermando che, anche qualora la contribuente avesse riconosciuto l'applicabilità per il caso in esame del disposto del comma 6 dell'articolo 5 del d.lgs. 30 dicembre 1992 n. 504 (cioè che l'utilizzazione edificatoria dell'area era in stato di avanzamento effettivo), dovevano, comunque, essere considerati i fatti e gli stati di avanzamento dei lavori effettivamente realizzati e che, nel caso di specie, l'utilizzazione edificatoria non aveva avuto inizio, non essendo i fabbricati oggetto della vertenza ancora stati demoliti, con la conseguenza che non poteva essere applicato l'articolo 5, comma 6, del d.lgs. 30 dicembre 1992 n. 504 e l'ICI, pertanto, era da corrispondere in base alle rendite catastali rivalutate attribuite ai fabbricati. 3. Avverso la detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Comune di OL sulla base di cinque motivi. La Habitat s.p.a. ha resistito con controricorso. Considerato in diritto 1. Con il primo motivo il ricorrente deduce l’inosservanza e la violazione degli artt. 2909 cod. civ. e 115, 324, 329 e 100 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., per aver la Commissione Tributaria di secondo grado di OL eluso, a suo dire, la preclusione di giudicato, con riferimento alla sentenza della Commissione Tributaria di primo grado 83/02/2015, nella parte -· non impugnata - in cui detto Collegio aveva stabilito essere intervenuto, da parte della società contribuente, il riconoscimento dell'applicabilità alla fattispecie dell'art. 5, comma 6, del d.lgs. n. 354/1921, rinvenibile nelle molteplici richieste di proroga dell'attività edificatoria, pure accordate dal Comune previa verifica. 2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta, in subordine rispetto al primo, la violazione dell'art. 5, comma 6, d.lgs. n. 504/1992, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., per aver la Commissione Tributaria di secondo grado di OL, basandosi su precetti urbanistici, ritenuto che, ai fini dell'applicabilità della cennata disposizione, fosse necessaria l'effettiva attività edificatoria (nella fattispecie ritenuta dal Collegio asseritamente non sussistente), e non della procedura 4 dello jus aedificandi rappresentato, nella fattispecie, dal rilascio della concessione edilizia per lavori di demoricostruzione e ristrutturazione con cambio di destinazione d'uso, nonché dalla richiesta di inizio lavori, quindi pure dalle richieste di proroga (ai sensi dell'art. 128 quater "Misure per il superamento della crisi finanziaria ed economica” della Legge Urbanistica provinciale n. 13/97). 3. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia la violazione degli artt. 101 e 112 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., nonché la violazione del contraddittorio e pronuncia extrapetita, per aver la CTR escluso l'applicabilità alla fattispecie dell'art. 5, comma 6, del d.lgs. n. 504/92, assumendo che i lavori di cui alle concessioni edilizie non sarebbero mai effettivamente iniziati, laddove, invece, l'inizio lavori non era stato messo in discussione tra le parti e, semmai, la controversia verteva sulla mancata demolizione degli immobili, sull'interruzione dei lavori e/o sul loro rallentamento. 4. Con il quarto motivo il ricorrente si duole del vizio di motivazione e della contraddittorietà manifesta, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ., per aver la CTR, in contrasto con quanto emerso nel processo, affermato che non sarebbe intervenuto un reale avvio dei lavori, dichiarando, per l’effetto, l’inapplicabilità alla fattispecie dell'art. 5, comma 6, d.lgs. n. 504/1992 e, quindi, l’illegittimità dell'avviso di accertamento ICI relativo all'anno di imposta 2008. 5. Con il quinto motivo la ricorrente deduce la violazione dell'art. 115 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., per aver la CTR fondato la propria decisione su un fatto (l'asserito mancato inizio dei lavori) erroneamente qualificato come non contestato (a fronte, invece, della specifica contestazione dello stesso). 6. Con nota congiunta del 4.8.2023 le parti, sulla premessa che la pendenza tributaria risultava definita con accordo stragiudiziale prot. n.186584 dd. 30.6.23, hanno chiesto che venisse dichiarata l’estinzione del processo per cessata materia del contendere con spese compensate. Con istanza del 14.5.2024, il difensore del ricorrente, nel ribadire che tra le 5 parti è intervenuta una transazione stragiudiziale, ha insistito affinché venga dichiarata l’estinzione del processo per cessata materia del contendere a spese compensate. La cessazione della materia del contendere si ha per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definzione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito, senza che debba sussistere un espresso accordo delle parti anche sulla fondatezza (o infondatezza) delle rispettive posizioni originarie nel giudizio, perché altrimenti non vi sarebbero neppure i presupposti per procedere all'accertamento della soccombenza virtuale ai fini della regolamentazione delle spese che, invece, costituisce il naturale corollario di un tal genere di pronuncia, quando non siano le stesse parti a chiedere congiuntamene la compensazione delle spese (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 10553 del 07/05/2009; conf. Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 30251 del 31/10/2023). Allorquando nel corso del giudizio di legittimità intervenga una transazione o altro fatto che determini la cessazione della materia del contendere, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile essendo venuto meno l'interesse alla definizione del giudizio e, quindi, ad una pronuncia sul merito dell'impugnazione (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 22972 del 07/12/2004). In conclusione, perciò, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse a causa della cessazione della materia del contendere per la transazione della vertenza. Le spese giudiziali restano interamente compensate secondo quanto convenuto tra le parti. In tema di impugnazione, il meccanismo sanzionatorio del raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, è applicabile solo ove il procedimento per cassazione si concluda con integrale conferma della statuizione impugnata, ovvero con la "ordinaria" 6 dichiarazione di inamissibilità del ricorso, non anche nell'ipotesi di declaratoria di inammissibilità sopravvenuta di quest'ultimo per cessazione della materia del contendere, poiché essa determina la caducazione di tutte le pronunce emanate nei precedenti gradi di giudizio e non passate in cosa giudicata, rendendo irrilevante la successiva valutazione della virtuale fondatezza, o meno, del ricorso in quanto avente esclusivo rilievo in merito alla regolazione delle spese del giudizio di legittimità (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 3542 del 10/02/2017; conf. Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 20697 del 20/07/2021).
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta cessazione della materia del contendere, compensando integralmente tra le parti le spese di lite;
dà atto della insussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente, se dovuto, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13. Cosi deciso in Roma, nella camera di consiglio della V Sezione civile della
- ricorrente -
contro Habitat S.p.A., con sede in OL (BZ), alla Via Roen n. 53 (C.F.: 09146510152), in persona del legale rappresentante, Comm. Pietro LI, nato a [...] l’[...] (C.F.: TSL PTR32P08 A9520), rappresentata e difesa, giusta procura a margine del controricorso, dal Prof. Avv. Giovanni Girelli (C.F.: [...]; Pec: giovannigirelli@ordineavvocatiroma.org; Fax: 06/80690116) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in Roma al Viale dei Parioli n. 124; - controricorrente – -avverso la sentenza n. 101/2016 emessa dalla CTR OL in data 14/11/2016 e non notificata;
udite le conclusioni orali rassegnate dal P.G. Dott. Giovanni Battista Nardecchia, che ha concluso per la declaratoria di estinzione;
udito il difensore del ricorrente, Avv. Andrea Bianca Maria Giudice. Ritenuto in fatto 1. La Habitat s.p.a. proponeva appello avverso la sentenza della Commissione Tributaria di primo grado n. 83/02/15 depositata il 29 aprile 2015 con la quale era stato respinto il suo ricorso avverso l'avviso di accertamento n. 820742 del 17 dicembre 2013, con cui l'Amministrazione delle Risorse Finanziarie del Comune di OL - Ufficio Tributi, in relazione al periodo d'imposta 2008, aveva ad essa contestato un minor versamento dell'ICI in relazione ad alcuni immobili siti in OL. L'accertamento del Comune di OL si fondava sulla considerazione che la base imponibile dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) dovesse essere costituita dal valore di mercato delle aree sulle quali insistevano i fabbricati (da demolire), anziché dei fabbricati iscritti in catasto (ancora non demoliti). 3 2. La CTR di secondo grado di OL accoglieva l’appello, affermando che, anche qualora la contribuente avesse riconosciuto l'applicabilità per il caso in esame del disposto del comma 6 dell'articolo 5 del d.lgs. 30 dicembre 1992 n. 504 (cioè che l'utilizzazione edificatoria dell'area era in stato di avanzamento effettivo), dovevano, comunque, essere considerati i fatti e gli stati di avanzamento dei lavori effettivamente realizzati e che, nel caso di specie, l'utilizzazione edificatoria non aveva avuto inizio, non essendo i fabbricati oggetto della vertenza ancora stati demoliti, con la conseguenza che non poteva essere applicato l'articolo 5, comma 6, del d.lgs. 30 dicembre 1992 n. 504 e l'ICI, pertanto, era da corrispondere in base alle rendite catastali rivalutate attribuite ai fabbricati. 3. Avverso la detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Comune di OL sulla base di cinque motivi. La Habitat s.p.a. ha resistito con controricorso. Considerato in diritto 1. Con il primo motivo il ricorrente deduce l’inosservanza e la violazione degli artt. 2909 cod. civ. e 115, 324, 329 e 100 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., per aver la Commissione Tributaria di secondo grado di OL eluso, a suo dire, la preclusione di giudicato, con riferimento alla sentenza della Commissione Tributaria di primo grado 83/02/2015, nella parte -· non impugnata - in cui detto Collegio aveva stabilito essere intervenuto, da parte della società contribuente, il riconoscimento dell'applicabilità alla fattispecie dell'art. 5, comma 6, del d.lgs. n. 354/1921, rinvenibile nelle molteplici richieste di proroga dell'attività edificatoria, pure accordate dal Comune previa verifica. 2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta, in subordine rispetto al primo, la violazione dell'art. 5, comma 6, d.lgs. n. 504/1992, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., per aver la Commissione Tributaria di secondo grado di OL, basandosi su precetti urbanistici, ritenuto che, ai fini dell'applicabilità della cennata disposizione, fosse necessaria l'effettiva attività edificatoria (nella fattispecie ritenuta dal Collegio asseritamente non sussistente), e non
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta cessazione della materia del contendere, compensando integralmente tra le parti le spese di lite;
dà atto della insussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente, se dovuto, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13. Cosi deciso in Roma, nella camera di consiglio della V Sezione civile della