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Sentenza 13 dicembre 2025
Sentenza 13 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 13/12/2025, n. 2306 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 2306 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I P A T T I
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott. Carmelo Proiti, in data odierna, all'esito del deposito di note ex art. 127 ter c.p.c. e ritenuta la causa matura per la decisione ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 435/2024 R.G. e vertente
TRA
nato a [...] il [...], C.F. Parte_1
, elettivamente domiciliato in Via Rossini 4 98061 Brolo C.F._1 presso lo studio dell'Avv. RAFFAELE ADDAMO DOMENICO che lo rappresenta e difende come da procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_1 dall'avv. ATZENI OLIVIERO giusta procura generale indicata in atti, elettivamente domiciliata in Messina presso l'Ufficio dell'Avvocatura Distrettuale CP_
RESISTENTE
OGGETTO: liquidazione prestazione AOI.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 16/02/2024 parte ricorrente deduceva di aver ottenuto in data 14 novembre 2022 decreto di omologa con decorrenza dal 1° giugno 2021 per il riconoscimento del requisito sanitario per l'A.O.I ex L 222/84.
Contestava che l' non aveva provveduto al pagamento di quanto spettante CP_1
decorsi 120 giorni dalla notifica del decreto di omologa del 15 novembre 2022 e della consegna dell'ulteriore documentazione in data 19 ottobre 2023 e chiedeva dunque la condanna dell alla corresponsione di questo richiesto con vittoria CP_1
di spese da distrarre.
Si costituiva l deducendo che era stata trasmessa liquidazione in via CP_1
provvisoria in attesa di sistemazione della posizione assicurativa. Richiamava la necessità di controllo dell'esonero per i soggetti con posizione aziendale attiva al
31 dicembre 2021 e che risultano iscritti alla gestione previdenziale per cui era richiesto l'esonero dal 1° gennaio 2021. Concludeva quindi per il rigetto del ricorso o per la dichiarazione di cessazione della materia del contendere all'esito del controllo da parte dell . Controparte_2
Nel corso del giudizio parte ricorrente deduceva di aver ricevuto il pagamento di quanto richiesto.
La causa viene odiernamente decisa.
La soddisfazione della richiesta attorea giustifica la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
In relazione alle spese, valutata la soccombenza virtuale, deve evidenziarsi come l'art. 445 bis c.p.c. richiede la verifica degli ulteriori requisiti sebbene nel rispetto del termine di 120 giorni dalla notifica del decreto di omologa (o della presentazione della documentazione necessaria).
Né l' ha dedotto sulle ragioni ostative che hanno impedito dette CP_3
verifiche nel termine previsto dalla norma.
Le spese vanno dunque poste a carico dell' in favore di parte CP_1
ricorrente, avuto riguardo al valore della causa, liquidate come in dispositivo ex
DM 55/2014 e ss. modificazioni esclusa la fase istruttoria, applicando i parametri minimi e con distrazione in favore del procuratore antistatario.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, lette le conclusioni delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da contro l' Parte_1 CP_1
2 con ricorso depositato il 16/02/2024 , disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- Dichiara cessata la materia del contendere;
- Condanna l' in favore di parte ricorrente al pagamento delle spese CP_1 legali che liquida in complessivi € 1.865,00 oltre spese generali, cpa ed iva con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Patti, 13 dicembre 2025
Il Giudice
Dott. Carmelo Proiti
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