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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Enna, sentenza 23/12/2025, n. 606 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Enna |
| Numero : | 606 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 950/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ENNA
Sezione Civile
Il Tribunale di Enna, riunito in camera di consiglio, composto dai Magistrati:
Dott. Rosario Vacirca Presidente est.
Dott.ssa Giulia Santoro Giudice
Dott. Claudio Escher Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 950/2024 R.G., avente ad oggetto: “Ricorso per la modifica delle condizioni di divorzio”, promossa
DA
nato a [...] il [...] (C.F.: , elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in Piazza Armerina alla Via Machiavelli n. 115 presso lo studio dell'Avv. Michele Guglielmo
GN (C.F.: ), che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
C.F._2
-RICORRENTE-
CONTRO
pagina 1 di 5 nata a [...] il [...] (C.F.: ), elettivamente Controparte_1 C.F._3
domiciliata in Piazza Armerina alla Via Ugo La Malfa n. 20 presso lo studio dell'Avv. Alessia Di Giorgio
(C.F.: ), che la rappresenta e difende, giusta procura in atti. C.F._4
-RESISTENTE-
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Rimessa al Collegio per la decisione all'esito dell'udienza del 29.11.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 17.10.2024, il sig. ha chiesto la modifica delle condizioni di Parte_1
divorzio statuite con la Sentenza n. 594/2019 del 18.11.2019, resa all'esito del giudizio iscritto al n. R.G.
867/2019, con la quale il Tribunale di Enna ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio dei coniugi alle condizioni concordate dai medesimi in corso di causa prevedendo l'obbligo del padre di versare alla madre entro il 5 di ogni mese, a titolo di contributo per il mantenimento delle figlie, l'importo mensile di € 400,00 (in ragione di € 200,00 per ciascuna), oltre rivalutazione annuale secondo gli indici
ISTAT, prevedendo che le spese di natura straordinaria fossero suddivise tra i genitori nella misura del 50%
ciascuno.
Il ricorrente ha dedotto che medio tempore sono intervenuti mutamenti fattuali che rendono necessaria la modifica delle condizioni di divorzio stabilite nella predetta sentenza.
Segnatamente, il ricorrente ha rilevato il raggiungimento della completa autonomia economica della figlia essendo quest'ultima “stabilmente occupata alle dipendenze del Ministero della Difesa, Persona_1 presso l'Esercito Italiano, quale fuciliera, con un reddito mensile di euro 1.300 circa (vitto e alloggio a carico della componente datoriale), attualmente in servizio presso la Caserma Vittorio Veneto, reparto 78,
Supporto Tattici Lupi di Toscana, Divisione Vittorio Veneto con sede a Firenze in via del Gignoro n. 34”.
Parte resistente, regolarmente costituitasi in giudizio, si è opposta alla richiesta di modifica del contributo economico disposto in sede di divorzio nei confronti della prole deducendo che la figlia non ha Per_1 raggiunto la piena indipendenza economica, “posto che appena si concluderà il periodo di ferma prefissata la stessa ritornerà ad essere inoccupata, dal momento che la “ferma breve” nell'Esercito Italiano non costituisce rapporto di lavoro nel pieno senso del termine, il cui reddito ha carattere transitorio”.
La resistente ha, inoltre, riferito che “è volontà di continuare a studiare in quanto è sua intenzione Per_1 iscriversi alla facoltà di criminologia dell'Università la KORE di Enna, mostrando il desiderio e l'impegno
pagina 2 di 5 di rendersi economicamente autosufficiente che potrà realizzare solo col conseguimento della laurea del corso di studi che inizierà con l'anno accademico 2025/2026, proprio in ragione della precarietà della carriera militare intrapresa che si concluderà il 10 aprile 2025”.
All'udienza di comparizione del 16 aprile 2025, il procuratore di parte ricorrente ha contestato quanto dedotto e richiesto dalla resistente con la propria memoria di costituzione, rilevando che “anche un contratto a termine, infatti, specie se alle dipendenze della Pubblica Amministrazione, costituisce un
elemento rappresentativo della capacità del figlio maggiorenne di procurarsi una adeguata fonte di reddito,
dimostrando quindi il conseguimento dell'autosufficienza economica (cfr. Cass. Civ., sez. I, 15.12.2021 n.
40282)”.; ha poi dedotto che “quanto alla “dichiarazione sostitutiva di atto notorio” prodotta dalla resistente a firma di , se ne rileva l'inidoneità a sostituirsi alla prova testimoniale, prova che Persona_1 deve formarsi nel giudizio e nel contraddittorio delle parti”.
Invece, il procuratore di parte resistente ha confermato quanto già dedotto in comparsa deducendo che “la ragazza è stata alle dipendenze del Ministero come ferma prefissata che ha una durata biennale ed è già
stata congedata il 10.04.2025; adesso è sua intenzione tornare a studiare”.
Sempre alla predetta udienza, entrambe le parti hanno chiesto l'ammissione di tutte le richieste istruttorie di cui ai rispettivi atti introduttivi;
il Giudice all'uopo si è riservato.
Con ordinanza del 17.04.2025, emessa a scioglimento della riserva assunta alla suddetta udienza, il G.I.
ritenuto che le prove orali, articolate dalle parti nei rispettivi atti, fossero complessivamente irrilevanti ai fini della decisione e ritenuto, pertanto, la causa matura per la decisione, ha invitato le parti a precisare le conclusioni e discutere la causa fissando, all'uopo, l'udienza del 19.11.2025 all'esito della quale la causa è
stata rimessa al Collegio per la decisione.
Orbene, tanto premesso, è necessario rammentare che i provvedimenti in materia di mantenimento dei figli vengono emanati “rebus sic stantibus”, cioè in relazione ad un preciso quadro fattuale e istruttorio, delineatosi all'interno di un procedimento, per cui il successivo fisiologico modificarsi del predetto quadro di riferimento può determinare la necessità di riformare i provvedimenti già adottati, adeguandoli alle nuove situazioni.
In linea generale, l'obbligo di mantenimento dei genitori nei confronti dei figli maggiorenni non cessa con il raggiungimento della maggiore età da parte del figlio, né può protrarsi oltre ogni ragionevole limite. Tale obbligo si estingue, infatti, con il raggiungimento dell'autosufficienza economica da parte del figlio maggiorenne, che può concretizzarsi non solo quando quest'ultimo percepisca redditi adeguati a consentirgli pagina 3 di 5 di vivere autonomamente, ma anche quando, pur non essendo autosufficiente economicamente, abbia in passato svolto attività lavorativa, dando così prova di aver conseguito un'adeguata capacità di inserirsi nel mondo del lavoro, avendo abbandonato definitivamente il percorso scolastico e formativo, sicché
l'eventuale stato di disoccupazione sopravvenuto non fa risorgere il predetto obbligo.
Nel caso di specie, risulta pacifico che la figlia ha lavorato sino al 10.04.2025 alle dipendenze Persona_1 dell'Esercito Italiano, con contratto a tempo determinato e, successivamente, ha intrapreso gli studi di criminologia presso l'Università Kore di Enna (cfr. dichiarazione allegata alla comparsa di parte resistente).
La resistente ha contestato il pieno raggiungimento dell'indipendenza economica della figlia, sottolineando la precarietà della situazione lavorativa della stessa trattandosi di contratto a tempo determinato.
Al riguardo, la giurisprudenza di legittimità, in tema di contributo al mantenimento del figlio maggiorenne da parte del genitore separato non convivente, ha affermato che “lo svolgimento di un'attività retribuita, ancorché prestata in esecuzione di contratto di lavoro a tempo determinato, può costituire un elemento
rappresentativo della capacità del figlio di procurarsi un'adeguata fonte di reddito, e quindi della raggiunta
autosufficienza economica, che esclude la reviviscenza dell'obbligo di mantenimento da parte del genitore a
seguito della cessazione del rapporto di lavoro, fermo restando che non ogni attività lavorativa a tempo
determinato è idonea a dimostrare il raggiungimento della menzionata autosufficienza economica, che può essere esclusa dalla breve durata del rapporto o dalla ridotta misura della retribuzione” (cfr. Cass. Civ.
Sez. 1 - , Ordinanza n. 40282 del 15/12/2021).
Quindi, rilevato che ha già fatto ingresso nel mondo del lavoro e che la stessa ha conseguito un Per_1
percorso di studi e di formazione che le consente di intraprendere diverse carriere (come, ad esempio, la partecipazione ai concorsi pubblici indetti per il reclutamento di Forze Armate), può ritenersi che, nonostante la precarietà del contratto di lavoro, la stessa si è inserita nel mercato del lavoro.
Deve pertanto ritenersi, alla luce dei princìpi enunciati dalla Suprema Corte, che la figlia, , ha Persona_1 dimostrato una versatile capacità di inserimento nel mondo del lavoro, avendo la stessa dato prova di essere abile al lavoro e avendo maturato una certa esperienza professionale, che le consentirà, verosimilmente, in futuro di rinvenire un'occupazione maggiormente stabile e confacente alla formazione ricevuta.
La domanda proposta dal ricorrente va, pertanto, accolta, revocando, di conseguenza, l'obbligo posto a carico dello stesso di corrispondere la somma mensile di € 200,00, relativamente al mantenimento della figlia , siccome statuito nella sentenza di divorzio, resa tra le parti dal Tribunale di Enna, con Per_1 decorrenza a far data dal deposito del presente provvedimento.
pagina 4 di 5 Il Pubblico Ministero non si è opposto all'accoglimento del ricorso, esprimendo parere favorevole in data
25.10.2024.
Considerata la natura della causa, le spese vanno integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definendo il giudizio, in accoglimento del ricorso proposto da a parziale Parte_1
modifica della sentenza di divorzio n. 594/2019 del Tribunale di Enna del 18.11.2019 (N. R.G. 867/2019):
- revoca l'assegno di mantenimento posto a carico del ricorrente nella misura mensile di € 200,00
relativamente al contributo in favore della figlia (nata a [...] il [...]), a far Persona_1
data dal deposito della presente sentenza;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Enna, nella camera di consiglio del 23 dicembre 2025.
IL PRESIDENTE REL./EST.
dott. Rosario Vacirca
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011.
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ENNA
Sezione Civile
Il Tribunale di Enna, riunito in camera di consiglio, composto dai Magistrati:
Dott. Rosario Vacirca Presidente est.
Dott.ssa Giulia Santoro Giudice
Dott. Claudio Escher Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 950/2024 R.G., avente ad oggetto: “Ricorso per la modifica delle condizioni di divorzio”, promossa
DA
nato a [...] il [...] (C.F.: , elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in Piazza Armerina alla Via Machiavelli n. 115 presso lo studio dell'Avv. Michele Guglielmo
GN (C.F.: ), che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
C.F._2
-RICORRENTE-
CONTRO
pagina 1 di 5 nata a [...] il [...] (C.F.: ), elettivamente Controparte_1 C.F._3
domiciliata in Piazza Armerina alla Via Ugo La Malfa n. 20 presso lo studio dell'Avv. Alessia Di Giorgio
(C.F.: ), che la rappresenta e difende, giusta procura in atti. C.F._4
-RESISTENTE-
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Rimessa al Collegio per la decisione all'esito dell'udienza del 29.11.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 17.10.2024, il sig. ha chiesto la modifica delle condizioni di Parte_1
divorzio statuite con la Sentenza n. 594/2019 del 18.11.2019, resa all'esito del giudizio iscritto al n. R.G.
867/2019, con la quale il Tribunale di Enna ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio dei coniugi alle condizioni concordate dai medesimi in corso di causa prevedendo l'obbligo del padre di versare alla madre entro il 5 di ogni mese, a titolo di contributo per il mantenimento delle figlie, l'importo mensile di € 400,00 (in ragione di € 200,00 per ciascuna), oltre rivalutazione annuale secondo gli indici
ISTAT, prevedendo che le spese di natura straordinaria fossero suddivise tra i genitori nella misura del 50%
ciascuno.
Il ricorrente ha dedotto che medio tempore sono intervenuti mutamenti fattuali che rendono necessaria la modifica delle condizioni di divorzio stabilite nella predetta sentenza.
Segnatamente, il ricorrente ha rilevato il raggiungimento della completa autonomia economica della figlia essendo quest'ultima “stabilmente occupata alle dipendenze del Ministero della Difesa, Persona_1 presso l'Esercito Italiano, quale fuciliera, con un reddito mensile di euro 1.300 circa (vitto e alloggio a carico della componente datoriale), attualmente in servizio presso la Caserma Vittorio Veneto, reparto 78,
Supporto Tattici Lupi di Toscana, Divisione Vittorio Veneto con sede a Firenze in via del Gignoro n. 34”.
Parte resistente, regolarmente costituitasi in giudizio, si è opposta alla richiesta di modifica del contributo economico disposto in sede di divorzio nei confronti della prole deducendo che la figlia non ha Per_1 raggiunto la piena indipendenza economica, “posto che appena si concluderà il periodo di ferma prefissata la stessa ritornerà ad essere inoccupata, dal momento che la “ferma breve” nell'Esercito Italiano non costituisce rapporto di lavoro nel pieno senso del termine, il cui reddito ha carattere transitorio”.
La resistente ha, inoltre, riferito che “è volontà di continuare a studiare in quanto è sua intenzione Per_1 iscriversi alla facoltà di criminologia dell'Università la KORE di Enna, mostrando il desiderio e l'impegno
pagina 2 di 5 di rendersi economicamente autosufficiente che potrà realizzare solo col conseguimento della laurea del corso di studi che inizierà con l'anno accademico 2025/2026, proprio in ragione della precarietà della carriera militare intrapresa che si concluderà il 10 aprile 2025”.
All'udienza di comparizione del 16 aprile 2025, il procuratore di parte ricorrente ha contestato quanto dedotto e richiesto dalla resistente con la propria memoria di costituzione, rilevando che “anche un contratto a termine, infatti, specie se alle dipendenze della Pubblica Amministrazione, costituisce un
elemento rappresentativo della capacità del figlio maggiorenne di procurarsi una adeguata fonte di reddito,
dimostrando quindi il conseguimento dell'autosufficienza economica (cfr. Cass. Civ., sez. I, 15.12.2021 n.
40282)”.; ha poi dedotto che “quanto alla “dichiarazione sostitutiva di atto notorio” prodotta dalla resistente a firma di , se ne rileva l'inidoneità a sostituirsi alla prova testimoniale, prova che Persona_1 deve formarsi nel giudizio e nel contraddittorio delle parti”.
Invece, il procuratore di parte resistente ha confermato quanto già dedotto in comparsa deducendo che “la ragazza è stata alle dipendenze del Ministero come ferma prefissata che ha una durata biennale ed è già
stata congedata il 10.04.2025; adesso è sua intenzione tornare a studiare”.
Sempre alla predetta udienza, entrambe le parti hanno chiesto l'ammissione di tutte le richieste istruttorie di cui ai rispettivi atti introduttivi;
il Giudice all'uopo si è riservato.
Con ordinanza del 17.04.2025, emessa a scioglimento della riserva assunta alla suddetta udienza, il G.I.
ritenuto che le prove orali, articolate dalle parti nei rispettivi atti, fossero complessivamente irrilevanti ai fini della decisione e ritenuto, pertanto, la causa matura per la decisione, ha invitato le parti a precisare le conclusioni e discutere la causa fissando, all'uopo, l'udienza del 19.11.2025 all'esito della quale la causa è
stata rimessa al Collegio per la decisione.
Orbene, tanto premesso, è necessario rammentare che i provvedimenti in materia di mantenimento dei figli vengono emanati “rebus sic stantibus”, cioè in relazione ad un preciso quadro fattuale e istruttorio, delineatosi all'interno di un procedimento, per cui il successivo fisiologico modificarsi del predetto quadro di riferimento può determinare la necessità di riformare i provvedimenti già adottati, adeguandoli alle nuove situazioni.
In linea generale, l'obbligo di mantenimento dei genitori nei confronti dei figli maggiorenni non cessa con il raggiungimento della maggiore età da parte del figlio, né può protrarsi oltre ogni ragionevole limite. Tale obbligo si estingue, infatti, con il raggiungimento dell'autosufficienza economica da parte del figlio maggiorenne, che può concretizzarsi non solo quando quest'ultimo percepisca redditi adeguati a consentirgli pagina 3 di 5 di vivere autonomamente, ma anche quando, pur non essendo autosufficiente economicamente, abbia in passato svolto attività lavorativa, dando così prova di aver conseguito un'adeguata capacità di inserirsi nel mondo del lavoro, avendo abbandonato definitivamente il percorso scolastico e formativo, sicché
l'eventuale stato di disoccupazione sopravvenuto non fa risorgere il predetto obbligo.
Nel caso di specie, risulta pacifico che la figlia ha lavorato sino al 10.04.2025 alle dipendenze Persona_1 dell'Esercito Italiano, con contratto a tempo determinato e, successivamente, ha intrapreso gli studi di criminologia presso l'Università Kore di Enna (cfr. dichiarazione allegata alla comparsa di parte resistente).
La resistente ha contestato il pieno raggiungimento dell'indipendenza economica della figlia, sottolineando la precarietà della situazione lavorativa della stessa trattandosi di contratto a tempo determinato.
Al riguardo, la giurisprudenza di legittimità, in tema di contributo al mantenimento del figlio maggiorenne da parte del genitore separato non convivente, ha affermato che “lo svolgimento di un'attività retribuita, ancorché prestata in esecuzione di contratto di lavoro a tempo determinato, può costituire un elemento
rappresentativo della capacità del figlio di procurarsi un'adeguata fonte di reddito, e quindi della raggiunta
autosufficienza economica, che esclude la reviviscenza dell'obbligo di mantenimento da parte del genitore a
seguito della cessazione del rapporto di lavoro, fermo restando che non ogni attività lavorativa a tempo
determinato è idonea a dimostrare il raggiungimento della menzionata autosufficienza economica, che può essere esclusa dalla breve durata del rapporto o dalla ridotta misura della retribuzione” (cfr. Cass. Civ.
Sez. 1 - , Ordinanza n. 40282 del 15/12/2021).
Quindi, rilevato che ha già fatto ingresso nel mondo del lavoro e che la stessa ha conseguito un Per_1
percorso di studi e di formazione che le consente di intraprendere diverse carriere (come, ad esempio, la partecipazione ai concorsi pubblici indetti per il reclutamento di Forze Armate), può ritenersi che, nonostante la precarietà del contratto di lavoro, la stessa si è inserita nel mercato del lavoro.
Deve pertanto ritenersi, alla luce dei princìpi enunciati dalla Suprema Corte, che la figlia, , ha Persona_1 dimostrato una versatile capacità di inserimento nel mondo del lavoro, avendo la stessa dato prova di essere abile al lavoro e avendo maturato una certa esperienza professionale, che le consentirà, verosimilmente, in futuro di rinvenire un'occupazione maggiormente stabile e confacente alla formazione ricevuta.
La domanda proposta dal ricorrente va, pertanto, accolta, revocando, di conseguenza, l'obbligo posto a carico dello stesso di corrispondere la somma mensile di € 200,00, relativamente al mantenimento della figlia , siccome statuito nella sentenza di divorzio, resa tra le parti dal Tribunale di Enna, con Per_1 decorrenza a far data dal deposito del presente provvedimento.
pagina 4 di 5 Il Pubblico Ministero non si è opposto all'accoglimento del ricorso, esprimendo parere favorevole in data
25.10.2024.
Considerata la natura della causa, le spese vanno integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definendo il giudizio, in accoglimento del ricorso proposto da a parziale Parte_1
modifica della sentenza di divorzio n. 594/2019 del Tribunale di Enna del 18.11.2019 (N. R.G. 867/2019):
- revoca l'assegno di mantenimento posto a carico del ricorrente nella misura mensile di € 200,00
relativamente al contributo in favore della figlia (nata a [...] il [...]), a far Persona_1
data dal deposito della presente sentenza;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Enna, nella camera di consiglio del 23 dicembre 2025.
IL PRESIDENTE REL./EST.
dott. Rosario Vacirca
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011.
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