Ordinanza cautelare 16 gennaio 2025
Ordinanza collegiale 30 gennaio 2025
Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. I, sentenza 10/02/2026, n. 229 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 229 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00229/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01945/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1945 del 2024, proposto da
EN US SQ EZ, rappresentato e difeso dagli avvocati Alberto Pasquero e Paola Fierro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Questura di Torino, in persona del Questore pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Torino, via dell'Arsenale, 21;
Ministero dell'Interno, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- del provvedimento n. 1278/2024 del 18 luglio 2024, con cui la Questura di Torino ha respinto l’istanza di conversione del permesso di soggiorno del ricorrente nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali a quello impugnato;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Questura di Torino;
Visto l'art. 34, comma 5, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del 28 gennaio 2026 il dott. UC VI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
Premesso che il ricorrente ha impugnato il provvedimento di cui in epigrafe, perché asseritamente illegittimo.
Considerato che l’amministrazione procedente ha dichiarato che, a seguito del venir meno del motivo ostativo all’accoglimento dell’istanza, provvederà a rilasciare il titolo richiesto.
Ritenuto, pertanto:
- che, poiché l’amministrazione si è vincolata ad accogliere l’istanza del ricorrente, il Collegio deve dichiarare cessata la materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a.;
- che le spese possono essere compensate, sussistendone giustificati motivi.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del 28 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
LE RI, Presidente
UC VI, Primo Referendario, Estensore
Giovanni Francesco Perilongo, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| UC VI | LE RI |
IL SEGRETARIO