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Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 24/06/2025, n. 977 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 977 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BARI
-SECONDA SEZIONE CIVILE-
La Corte d'Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, riunita in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati:
Filippo Labellarte presidente
Luciano Guaglione consigliere
M. Angela Marchesiello consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 1680 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022
TRA
quale titolare dell'impresa individuale A.S.C. Parte_1
MADISON SQUARE, domiciliato in Altamura (BA) presso lo studio dell'avv. Francesco Moramarco che lo rappresenta in giudizio per mandato allegato all'atto di appello-----------------------------------------------appellante
E
domiciliata in Gravina in Puglia (BA) presso lo studio dell'avv. CP_1
Nicola Tranquillino che la rappresenta e difende per procura allegata alla comparsa di costituzione in grado d'appello----------------------------appellata
Oggetto: adempimento contrattuale
Conclusioni: all'udienza cartolare del 14/03/2025, i difensori delle parti hanno concluso come da note scritte autorizzate.
Svolgimento del processo
Con sentenza n. 3867/2022 pubblicata il 21/10/2022, il Tribunale di Bari ha dichiarato la nullità, per indeterminatezza dell'oggetto, del contratto di noleggio di apparecchi da intrattenimento stipulato il 3/09/2008 con CP_1
[... da nella qualità di titolare dell'impresa individuale Parte_1
pagina 1 di 8 A.S.C. MADISON SQUARE, rigettando, per l'effetto, sia la domanda di risoluzione per inadempimento proposta dall'attrice che quella di CP_1 condanna del convenuto al pagamento della penale di € 120.000 per recesso anticipato dal contratto;
ha invece accolto la domanda di condanna del al pagamento della somma di € 140.000 quale corrispettivo per le Pt_1 forniture e i lavori di cui ai ddt prodotti agli atti, compensando integralmente le spese di lite nei rapporti tra il medesimo e l'attrice.
Con citazione notificata il 6/12/2022 ha proposto tempestivo appello avverso la prefata sentenza chiedendo, in parziale riforma della Parte_1 stessa, il rigetto anche della domanda di pagamento della somma di €
140.000, con vittoria delle spese del doppio grado.
Si è costituita la società appellata, insistendo per il rigetto del gravame, vinte le spese di questo grado.
Con ordinanza resa il 4/05/2023 è stata accolta l'istanza di inibitoria avanzata in via preliminare dall'appellante.
All'udienza cartolare del 14/03/2025, invitate le parti a precisare le conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione, previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c., entro cui la società appellata non ha depositato gli atti conclusivi.
Motivi della decisione
Preliminarmente ed in rito, va precisato che non preclude l'odierna decisione l'evidenziata parallela pendenza, dinanzi al Tribunale di Bari, di un giudizio per querela di falso proposta in via principale da avverso i Parte_1 documenti qui disconosciuti.
Ed infatti, come precisato da Cass. 2023/n. 13376, “la proposizione, in via principale e in pendenza dell'appello, di una querela di falso avente ad oggetto un documento prodotto in primo grado non consente la sospensione del gravame, prevista dall'art. 355 c.p.c. nella sola ipotesi di querela di falso proposta in via incidentale;
pertanto, se per primo si conclude l'appello, con decisione fondata sull'assunta autenticità di un documento in seguito dichiarato apocrifo nel separato giudizio di falso, la pronunzia sull'impugnazione può essere rimossa col mezzo della revocazione ex art. 395 n. 2 c.p.c., per aver il giudice provveduto in base a prove successivamente rivelatesi false;
se per primo si conclude il giudizio di pagina 2 di 8 falso,, il relativo giudicato può essere invocato nel giudizio di appello ex art. 2909 c.c. senza che vi ostino le preclusioni proprie del giudizio di appello, irrilevanti rispetto ai fatti sopravvenuti”.
Ciò premesso, l'appello è fondato e va accolto.
Con il primo motivo di gravame, si lamenta che il Tribunale avrebbe malamente interpretato il contenuto delle eccezioni sollevate dall'odierno appellante, erroneamente affermando che il disconoscimento delle bolle di consegna in atti fosse funzionale ad una (tardiva) eccezione ex art. 1460 c.c. che, in realtà, non era mai stata sollevata dal pur costituitosi Pt_1 tardivamente.
Con il secondo e quarto motivo, ci si duole della mancata considerazione dell'eccezione di falsità delle predette bolle, di cui il primo giudice non avrebbe potuto rilevare d'ufficio la tardività, in mancanza dell'eccezione di controparte;
si assume altresì che, in difetto di un'istanza di verificazione, le stesse bolle sarebbero rimaste prive di ogni valore probatorio in ordine all'asserita consegna di beni.
Con il terzo motivo, si sostiene che la condanna al pagamento della somma di € 140.000 sarebbe stata contraddittoriamente fondata su un contratto (quello del 3/09/2008) dichiarato nullo per indeterminatezza dell'oggetto.
Con il quinto motivo, si censura la pronuncia impugnata nella parte in cui il giudice di prime cure, ritenendo tardiva anche la produzione documentale del convenuto P. Colonna, avrebbe omesso di valutare pure l'eccezione - rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo - di giudicato esterno afferente il d.i. n. 179/13 già ottenuto dalla in relazione al CP_1 rapporto di fornitura per cui è causa.
Ragioni di pregiudizialità logico-giuridica impongono il previo esame del terzo motivo di doglianza, che è infondato e va rigettato.
All'esito di rilievo officioso ritualmente sottoposto al contraddittorio tra le parti, il primo giudice ha dichiarato nullo, per indeterminatezza dell'oggetto, il solo contratto di noleggio di apparecchiature da intrattenimento stipulato il
3/09/2008, operando un chiaro distinguo rispetto a quello di fornitura ed appalto di cui ai ddt prodotti dall'attrice e precisando, a fine pag. 7 della sentenza impugnata, che “la nullità del contratto di noleggio del 3/09/2008 non travolge il rapporto di fornitura e di appalto, sotteso ai citati ddt,
pagina 3 di 8 avendo tale rapporto contrattuale ad oggetto l'esecuzione di prestazioni estranee al contratto, dichiarato invalido”.
Su tale presupposto, il Tribunale ha dunque condannato il al Pt_1 pagamento della somma di € 140.000, quale corrispettivo della fornitura e dell'appalto.
L'anzidetta statuizione espressa, che ha ritenuto esistenti distinti rapporti contrattuali tra le parti, non è stata oggetto di specifica impugnazione e deve dunque considerarsi ormai coperta dal giudicato, con la conseguenza che l'appellante non può in questa sede sostenere che la sua condanna al pagamento della somma di € 140.000 trarrebbe titolo dal medesimo contratto di noleggio già dichiarato nullo, avendo il primo giudice definitivamente accertato che la pretesa di pagamento della somma di €
140.000 rinviene da un distinto contratto valido ed efficace.
Ciò premesso, il primo motivo è fondato e va accolto.
Costituendosi il giorno dopo l'udienza del 16/03/2017 di rinvio per la precisazione delle conclusioni, il ha disconosciuto i ddt prodotti da Pt_1 controparte (sostenendone la difformità rispetto a quelli allegati ad un precedente ricorso monitorio presentato da la non CP_1 consequenzialità temporale e l'apocrifia della firma del destinatario), nonché eccepito che l'attrice non avrebbe dato alcuna prova della consegna dei beni ivi indicati, né del relativo prezzo preteso in pagamento.
Il non ha dunque negato l'esistenza del rapporto contrattuale, né ha Pt_1 proposto un'eccezione di inadempimento per paralizzare l'avversa pretesa di pagamento, ma ha solo evidenziato che l'attrice non avrebbe dato prova di uno dei fatti costitutivi della sua domanda di pagamento, vale a dire la consegna dei beni elencati nei ddt disconosciuti, evidenziando altresì che ogni pretesa afferente quantomeno il rapporto di fornitura era già sfociata in un d.i. (n. 173/2013) divenuto definitivo per mancata opposizione, col quale aveva ingiunto ad esso il pagamento della complessiva CP_1 Pt_1 somma di € 24.000 recata da due assegni rilasciati a garanzia dell'adempimento.
In altri termini, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, il non ha mai dedotto di aver rifiutato il pagamento come legittima Pt_1 reazione al comportamento inadempiente della controparte, ma ha solo pagina 4 di 8 sostenuto che l'avversa pretesa creditoria non era provata perché fondata su documenti falsi.
Così meglio inquadrata la posizione difensiva assunta dal convenuto, è dunque evidente che nessuna tardività poteva essere rilevata in relazione a quella che è qualificabile come una mera difesa, che ben poteva essere proposta anche in appello, non essendo soggetta alle preclusioni temporali previste per le sole eccezioni in senso stretto (qual è quella ex art. 1460 c.c.).
Ed infatti, “l'eccezione in senso stretto, la cui proposizione per la prima volta in appello è vietata dalla norma, consiste nella deduzione di un fatto impeditivo o estintivo del diritto vantato dalla controparte, laddove
è mera difesa, come tale consentita, la contestazione dei fatti posti dall'altra parte a fondamento del suo diritto” (Cass. 2019/n. 14515; conf. Cass.
2018/n. 23796).
Conseguentemente fondati sono anche il secondo ed il quarto motivo di doglianza, esaminabili congiuntamente per la loro stretta connessione.
Nonostante la tardiva costituzione del convenuto, l'operato disconoscimento delle bolle di consegna prodotte da ha privato le stesse di ogni CP_1 valore probatorio, in mancanza di un'istanza di verificazione da parte di
CP_1
Sul punto, deve rimarcarsi che “la tardività del disconoscimento di una scrittura privata non è rilevabile d'ufficio, ma deve essere eccepita dalla parte che tale scrittura abbia prodotto” (Cass. 2003/n. 9994); trattasi infatti di eccezione “rimessa alla disponibilità della parte che ha prodotto il documento, in quanto unica ad avere interesse a valutare l'utilità di un accertamento positivo della provenienza della scrittura” (Cass. 2019/n.
23636); conf. Cass. 2011/n. 10147).
La stessa eccezione di tardività del disconoscimento “ha natura sostanziale e non può perciò essere rilevata d'ufficio, sicchè nel caso in cui il disconoscimento sia avvenuto in sede di precisazione delle conclusioni, è nella medesima sede che deve essere sollevata e non nella comparsa conclusionale, avendo quest'ultima l'esclusiva funzione di illustrare domande ed eccezioni già ritualmente proposte” (Cass. 2023/n. 9690).
Alla luce di tanto, il Tribunale non avrebbe dunque potuto ritenere provata la domanda di condanna al pagamento della somma di € 140.000 in quanto pagina 5 di 8 fondata su documenti oggetto di un disconoscimento rispetto al quale non è stata, da parte attrice, né eccepita la tardività, né proposta istanza di verificazione.
Parimenti fondato ed accoglibile è anche il quinto motivo di gravame.
La tardività della produzione documentale effettuata dal convenuto, costituitosi dopo il maturare delle preclusioni istruttorie, non poteva impedire al giudice di prime cure di rilevare d'ufficio il giudicato esterno formatosi sul d.i. n. 179/13 prodotto dal convenuto.
Come infatti chiarito da Cass. SS.UU. 2006/n. 13916 (cfr., in senso conforme, Cass. 2018/n. 27161; Cass. 2021/48; Cass. 2022/n. 12754),
“l'esistenza del giudicato esterno è, al pari di quella del giudicato interno, rilevabile d'ufficio, non solo qualora emerga da atti comunque prodotti nel giudizio di merito, ma anche nell'ipotesi in cui il giudicato si sia formato successivamente alla pronuncia della sentenza impugnata. Si tratta infatti di un elemento che non può essere incluso nel fatto, in quanto, pur non identificandosi con gli elementi normativi astratti, è ad essi assimilabile, essendo destinato a fissare la regola del caso concreto, e partecipando quindi della natura dei comandi giuridici, la cui interpretazione non si esaurisce in un giudizio di mero fatto. Il suo accertamento, pertanto, non costituisce patrimonio esclusivo delle parti, ma, mirando ad evitare la formazione di giudicati contrastanti, conformemente al principio del <>, corrisponde ad un preciso interesse pubblico, sotteso alla funzione primaria del processo, e consistente nell'eliminazione dell'incertezza delle situazioni giuridiche, attraverso la stabilità della decisione. Tale garanzia di stabilità, collegata all'attuazione dei principi costituzionali del giusto processo e della ragionevole durata, i quali escludono la legittimità di soluzioni interpretative volte a conferire rilievo a formalismi non giustificati da effettive e concrete garanzie difensive, non trova ostacolo nel divieto posto dall'art. 372 cod. proc. civ., il quale, riferendosi esclusivamente ai documenti che avrebbero potuto essere prodotti nel giudizio di merito, non si estende a quelli attestanti la successiva formazione del giudicato;
questi ultimi, d'altronde, comprovando la sopravvenuta formazione di una <> alla quale il giudice ha il dovere di conformarsi in relazione al caso concreto, attengono ad una circostanza che incide sullo stesso interesse delle parti alla decisione”.
Ne deriva che l'eccezione di giudicato esterno non è soggetta ad alcuna preclusione per quanto riguarda la sua allegazione in sede di merito in pagina 6 di 8 quanto prescinde da qualsiasi volontà dispositiva della parte e, in considerazione del suo rilievo pubblicistico, è rilevabile d'ufficio (Cass.
2021/n. 48 già cit.); che, poiché il giudicato esterno, al pari di quello interno, risponde all'interesse pubblico di eliminare l'incertezza delle situazioni giuridiche e di rendere stabili le decisioni, il suo accertamento non è subordinato ai limiti fissati dall'art. 345 c.p.c., di tal che il giudice, al quale ne risulti l'esistenza, non è vincolato dalla posizione assunta dalle parti in giudizio, dovendo procedere al suo rilievo e valutazione anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo (Cass. 2018/n. 27161 già cit.).
Nel caso specifico, il ha documentato che, già con ricorso monitorio Pt_1 del 25/02/2013 (antecedente all'introduzione del giudizio di primo grado), la aveva chiesto ed ottenuto, in relazione alla stessa fornitura di CP_1 arredi ed accessori, un d.i. dell'importo di € 24.000, pacificamente mai opposto dal producendo due ddt (i n.ri 119 e 120 del 24/11/2008) Pt_1 che, a differenza di quelli depositati -insieme ad altri- nel giudizio di primo grado, non recavano alcuna indicazione dei prezzi nella colonna laterale destra.
A prescindere dalla vistosa manipolazione dei ddt n.ri 119 e 120 depositati nel corso del primo grado, rileva, in ogni caso, che il giudicato formatosi sul prefato d.i., coprendo il dedotto e il deducibile, precludeva alla il CP_1 diritto di vantare qualsiasi ulteriore pretesa creditoria quantomeno in relazione al rapporto di fornitura per cui è causa, con la conseguenza che anche per questo ulteriore motivo la domanda di condanna del al Pt_1 pagamento della somma di € 140.000 avrebbe dovuto essere rigettata.
La sentenza impugnata va, in definitiva, riformata nel capo D) del dispositivo.
L'accoglimento dell'appello determina la necessità di una nuova regolamentazione ex officio delle spese del doppio grado che, in riforma del capo F), seguono l'ordinario criterio della soccombenza (integrale) e rimangono a carico della società appellata, nelle misure liquidate come da dispositivo ai sensi del DM 2022/n. 147 in relazione ai valori medi dello scaglione tariffario da € 52.000,01 ad € 260.000 (esclusa, per il primo grado, la fase di trattazione/istruttoria, essendosi il Colonna costituito in prossimità dell'udienza di p.c.).
P.Q.M.
pagina 7 di 8 La Corte d'Appello di Bari, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto con atto di citazione notificato il 6/12/2022 da quale titolare dell'impresa individuale Parte_1
A.S.C. Madison Square, nei confronti di avverso la sentenza n. CP_1
3867/2022 emessa il 21/10/2022 dal Tribunale di Bari, così provvede:
1. accoglie l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della pronuncia impugnata, rigetta la domanda attorea di condanna di al Parte_1 pagamento della somma di € 140.000, quale corrispettivo per forniture e lavori;
2. condanna l'appellata a rifondere all'appellante le spese del CP_1 doppio grado, liquidandole, per il primo grado, in 8.433 a titolo di onorari, oltre rimborso forfetario per spese generali al 15%, Iva e Cpa come per legge;
per questo grado d'appello, in € 804 per esborsi ed € 13.635 per compenso professionale, oltre accessori di legge come sopra.
-=====================================================
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 20 giugno 2025
Il consigliere estensore Il presidente
M. Angela Marchesiello Filippo Labellarte
pagina 8 di 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BARI
-SECONDA SEZIONE CIVILE-
La Corte d'Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, riunita in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati:
Filippo Labellarte presidente
Luciano Guaglione consigliere
M. Angela Marchesiello consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 1680 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022
TRA
quale titolare dell'impresa individuale A.S.C. Parte_1
MADISON SQUARE, domiciliato in Altamura (BA) presso lo studio dell'avv. Francesco Moramarco che lo rappresenta in giudizio per mandato allegato all'atto di appello-----------------------------------------------appellante
E
domiciliata in Gravina in Puglia (BA) presso lo studio dell'avv. CP_1
Nicola Tranquillino che la rappresenta e difende per procura allegata alla comparsa di costituzione in grado d'appello----------------------------appellata
Oggetto: adempimento contrattuale
Conclusioni: all'udienza cartolare del 14/03/2025, i difensori delle parti hanno concluso come da note scritte autorizzate.
Svolgimento del processo
Con sentenza n. 3867/2022 pubblicata il 21/10/2022, il Tribunale di Bari ha dichiarato la nullità, per indeterminatezza dell'oggetto, del contratto di noleggio di apparecchi da intrattenimento stipulato il 3/09/2008 con CP_1
[... da nella qualità di titolare dell'impresa individuale Parte_1
pagina 1 di 8 A.S.C. MADISON SQUARE, rigettando, per l'effetto, sia la domanda di risoluzione per inadempimento proposta dall'attrice che quella di CP_1 condanna del convenuto al pagamento della penale di € 120.000 per recesso anticipato dal contratto;
ha invece accolto la domanda di condanna del al pagamento della somma di € 140.000 quale corrispettivo per le Pt_1 forniture e i lavori di cui ai ddt prodotti agli atti, compensando integralmente le spese di lite nei rapporti tra il medesimo e l'attrice.
Con citazione notificata il 6/12/2022 ha proposto tempestivo appello avverso la prefata sentenza chiedendo, in parziale riforma della Parte_1 stessa, il rigetto anche della domanda di pagamento della somma di €
140.000, con vittoria delle spese del doppio grado.
Si è costituita la società appellata, insistendo per il rigetto del gravame, vinte le spese di questo grado.
Con ordinanza resa il 4/05/2023 è stata accolta l'istanza di inibitoria avanzata in via preliminare dall'appellante.
All'udienza cartolare del 14/03/2025, invitate le parti a precisare le conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione, previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c., entro cui la società appellata non ha depositato gli atti conclusivi.
Motivi della decisione
Preliminarmente ed in rito, va precisato che non preclude l'odierna decisione l'evidenziata parallela pendenza, dinanzi al Tribunale di Bari, di un giudizio per querela di falso proposta in via principale da avverso i Parte_1 documenti qui disconosciuti.
Ed infatti, come precisato da Cass. 2023/n. 13376, “la proposizione, in via principale e in pendenza dell'appello, di una querela di falso avente ad oggetto un documento prodotto in primo grado non consente la sospensione del gravame, prevista dall'art. 355 c.p.c. nella sola ipotesi di querela di falso proposta in via incidentale;
pertanto, se per primo si conclude l'appello, con decisione fondata sull'assunta autenticità di un documento in seguito dichiarato apocrifo nel separato giudizio di falso, la pronunzia sull'impugnazione può essere rimossa col mezzo della revocazione ex art. 395 n. 2 c.p.c., per aver il giudice provveduto in base a prove successivamente rivelatesi false;
se per primo si conclude il giudizio di pagina 2 di 8 falso,, il relativo giudicato può essere invocato nel giudizio di appello ex art. 2909 c.c. senza che vi ostino le preclusioni proprie del giudizio di appello, irrilevanti rispetto ai fatti sopravvenuti”.
Ciò premesso, l'appello è fondato e va accolto.
Con il primo motivo di gravame, si lamenta che il Tribunale avrebbe malamente interpretato il contenuto delle eccezioni sollevate dall'odierno appellante, erroneamente affermando che il disconoscimento delle bolle di consegna in atti fosse funzionale ad una (tardiva) eccezione ex art. 1460 c.c. che, in realtà, non era mai stata sollevata dal pur costituitosi Pt_1 tardivamente.
Con il secondo e quarto motivo, ci si duole della mancata considerazione dell'eccezione di falsità delle predette bolle, di cui il primo giudice non avrebbe potuto rilevare d'ufficio la tardività, in mancanza dell'eccezione di controparte;
si assume altresì che, in difetto di un'istanza di verificazione, le stesse bolle sarebbero rimaste prive di ogni valore probatorio in ordine all'asserita consegna di beni.
Con il terzo motivo, si sostiene che la condanna al pagamento della somma di € 140.000 sarebbe stata contraddittoriamente fondata su un contratto (quello del 3/09/2008) dichiarato nullo per indeterminatezza dell'oggetto.
Con il quinto motivo, si censura la pronuncia impugnata nella parte in cui il giudice di prime cure, ritenendo tardiva anche la produzione documentale del convenuto P. Colonna, avrebbe omesso di valutare pure l'eccezione - rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo - di giudicato esterno afferente il d.i. n. 179/13 già ottenuto dalla in relazione al CP_1 rapporto di fornitura per cui è causa.
Ragioni di pregiudizialità logico-giuridica impongono il previo esame del terzo motivo di doglianza, che è infondato e va rigettato.
All'esito di rilievo officioso ritualmente sottoposto al contraddittorio tra le parti, il primo giudice ha dichiarato nullo, per indeterminatezza dell'oggetto, il solo contratto di noleggio di apparecchiature da intrattenimento stipulato il
3/09/2008, operando un chiaro distinguo rispetto a quello di fornitura ed appalto di cui ai ddt prodotti dall'attrice e precisando, a fine pag. 7 della sentenza impugnata, che “la nullità del contratto di noleggio del 3/09/2008 non travolge il rapporto di fornitura e di appalto, sotteso ai citati ddt,
pagina 3 di 8 avendo tale rapporto contrattuale ad oggetto l'esecuzione di prestazioni estranee al contratto, dichiarato invalido”.
Su tale presupposto, il Tribunale ha dunque condannato il al Pt_1 pagamento della somma di € 140.000, quale corrispettivo della fornitura e dell'appalto.
L'anzidetta statuizione espressa, che ha ritenuto esistenti distinti rapporti contrattuali tra le parti, non è stata oggetto di specifica impugnazione e deve dunque considerarsi ormai coperta dal giudicato, con la conseguenza che l'appellante non può in questa sede sostenere che la sua condanna al pagamento della somma di € 140.000 trarrebbe titolo dal medesimo contratto di noleggio già dichiarato nullo, avendo il primo giudice definitivamente accertato che la pretesa di pagamento della somma di €
140.000 rinviene da un distinto contratto valido ed efficace.
Ciò premesso, il primo motivo è fondato e va accolto.
Costituendosi il giorno dopo l'udienza del 16/03/2017 di rinvio per la precisazione delle conclusioni, il ha disconosciuto i ddt prodotti da Pt_1 controparte (sostenendone la difformità rispetto a quelli allegati ad un precedente ricorso monitorio presentato da la non CP_1 consequenzialità temporale e l'apocrifia della firma del destinatario), nonché eccepito che l'attrice non avrebbe dato alcuna prova della consegna dei beni ivi indicati, né del relativo prezzo preteso in pagamento.
Il non ha dunque negato l'esistenza del rapporto contrattuale, né ha Pt_1 proposto un'eccezione di inadempimento per paralizzare l'avversa pretesa di pagamento, ma ha solo evidenziato che l'attrice non avrebbe dato prova di uno dei fatti costitutivi della sua domanda di pagamento, vale a dire la consegna dei beni elencati nei ddt disconosciuti, evidenziando altresì che ogni pretesa afferente quantomeno il rapporto di fornitura era già sfociata in un d.i. (n. 173/2013) divenuto definitivo per mancata opposizione, col quale aveva ingiunto ad esso il pagamento della complessiva CP_1 Pt_1 somma di € 24.000 recata da due assegni rilasciati a garanzia dell'adempimento.
In altri termini, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, il non ha mai dedotto di aver rifiutato il pagamento come legittima Pt_1 reazione al comportamento inadempiente della controparte, ma ha solo pagina 4 di 8 sostenuto che l'avversa pretesa creditoria non era provata perché fondata su documenti falsi.
Così meglio inquadrata la posizione difensiva assunta dal convenuto, è dunque evidente che nessuna tardività poteva essere rilevata in relazione a quella che è qualificabile come una mera difesa, che ben poteva essere proposta anche in appello, non essendo soggetta alle preclusioni temporali previste per le sole eccezioni in senso stretto (qual è quella ex art. 1460 c.c.).
Ed infatti, “l'eccezione in senso stretto, la cui proposizione per la prima volta in appello è vietata dalla norma, consiste nella deduzione di un fatto impeditivo o estintivo del diritto vantato dalla controparte, laddove
è mera difesa, come tale consentita, la contestazione dei fatti posti dall'altra parte a fondamento del suo diritto” (Cass. 2019/n. 14515; conf. Cass.
2018/n. 23796).
Conseguentemente fondati sono anche il secondo ed il quarto motivo di doglianza, esaminabili congiuntamente per la loro stretta connessione.
Nonostante la tardiva costituzione del convenuto, l'operato disconoscimento delle bolle di consegna prodotte da ha privato le stesse di ogni CP_1 valore probatorio, in mancanza di un'istanza di verificazione da parte di
CP_1
Sul punto, deve rimarcarsi che “la tardività del disconoscimento di una scrittura privata non è rilevabile d'ufficio, ma deve essere eccepita dalla parte che tale scrittura abbia prodotto” (Cass. 2003/n. 9994); trattasi infatti di eccezione “rimessa alla disponibilità della parte che ha prodotto il documento, in quanto unica ad avere interesse a valutare l'utilità di un accertamento positivo della provenienza della scrittura” (Cass. 2019/n.
23636); conf. Cass. 2011/n. 10147).
La stessa eccezione di tardività del disconoscimento “ha natura sostanziale e non può perciò essere rilevata d'ufficio, sicchè nel caso in cui il disconoscimento sia avvenuto in sede di precisazione delle conclusioni, è nella medesima sede che deve essere sollevata e non nella comparsa conclusionale, avendo quest'ultima l'esclusiva funzione di illustrare domande ed eccezioni già ritualmente proposte” (Cass. 2023/n. 9690).
Alla luce di tanto, il Tribunale non avrebbe dunque potuto ritenere provata la domanda di condanna al pagamento della somma di € 140.000 in quanto pagina 5 di 8 fondata su documenti oggetto di un disconoscimento rispetto al quale non è stata, da parte attrice, né eccepita la tardività, né proposta istanza di verificazione.
Parimenti fondato ed accoglibile è anche il quinto motivo di gravame.
La tardività della produzione documentale effettuata dal convenuto, costituitosi dopo il maturare delle preclusioni istruttorie, non poteva impedire al giudice di prime cure di rilevare d'ufficio il giudicato esterno formatosi sul d.i. n. 179/13 prodotto dal convenuto.
Come infatti chiarito da Cass. SS.UU. 2006/n. 13916 (cfr., in senso conforme, Cass. 2018/n. 27161; Cass. 2021/48; Cass. 2022/n. 12754),
“l'esistenza del giudicato esterno è, al pari di quella del giudicato interno, rilevabile d'ufficio, non solo qualora emerga da atti comunque prodotti nel giudizio di merito, ma anche nell'ipotesi in cui il giudicato si sia formato successivamente alla pronuncia della sentenza impugnata. Si tratta infatti di un elemento che non può essere incluso nel fatto, in quanto, pur non identificandosi con gli elementi normativi astratti, è ad essi assimilabile, essendo destinato a fissare la regola del caso concreto, e partecipando quindi della natura dei comandi giuridici, la cui interpretazione non si esaurisce in un giudizio di mero fatto. Il suo accertamento, pertanto, non costituisce patrimonio esclusivo delle parti, ma, mirando ad evitare la formazione di giudicati contrastanti, conformemente al principio del <>, corrisponde ad un preciso interesse pubblico, sotteso alla funzione primaria del processo, e consistente nell'eliminazione dell'incertezza delle situazioni giuridiche, attraverso la stabilità della decisione. Tale garanzia di stabilità, collegata all'attuazione dei principi costituzionali del giusto processo e della ragionevole durata, i quali escludono la legittimità di soluzioni interpretative volte a conferire rilievo a formalismi non giustificati da effettive e concrete garanzie difensive, non trova ostacolo nel divieto posto dall'art. 372 cod. proc. civ., il quale, riferendosi esclusivamente ai documenti che avrebbero potuto essere prodotti nel giudizio di merito, non si estende a quelli attestanti la successiva formazione del giudicato;
questi ultimi, d'altronde, comprovando la sopravvenuta formazione di una <> alla quale il giudice ha il dovere di conformarsi in relazione al caso concreto, attengono ad una circostanza che incide sullo stesso interesse delle parti alla decisione”.
Ne deriva che l'eccezione di giudicato esterno non è soggetta ad alcuna preclusione per quanto riguarda la sua allegazione in sede di merito in pagina 6 di 8 quanto prescinde da qualsiasi volontà dispositiva della parte e, in considerazione del suo rilievo pubblicistico, è rilevabile d'ufficio (Cass.
2021/n. 48 già cit.); che, poiché il giudicato esterno, al pari di quello interno, risponde all'interesse pubblico di eliminare l'incertezza delle situazioni giuridiche e di rendere stabili le decisioni, il suo accertamento non è subordinato ai limiti fissati dall'art. 345 c.p.c., di tal che il giudice, al quale ne risulti l'esistenza, non è vincolato dalla posizione assunta dalle parti in giudizio, dovendo procedere al suo rilievo e valutazione anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo (Cass. 2018/n. 27161 già cit.).
Nel caso specifico, il ha documentato che, già con ricorso monitorio Pt_1 del 25/02/2013 (antecedente all'introduzione del giudizio di primo grado), la aveva chiesto ed ottenuto, in relazione alla stessa fornitura di CP_1 arredi ed accessori, un d.i. dell'importo di € 24.000, pacificamente mai opposto dal producendo due ddt (i n.ri 119 e 120 del 24/11/2008) Pt_1 che, a differenza di quelli depositati -insieme ad altri- nel giudizio di primo grado, non recavano alcuna indicazione dei prezzi nella colonna laterale destra.
A prescindere dalla vistosa manipolazione dei ddt n.ri 119 e 120 depositati nel corso del primo grado, rileva, in ogni caso, che il giudicato formatosi sul prefato d.i., coprendo il dedotto e il deducibile, precludeva alla il CP_1 diritto di vantare qualsiasi ulteriore pretesa creditoria quantomeno in relazione al rapporto di fornitura per cui è causa, con la conseguenza che anche per questo ulteriore motivo la domanda di condanna del al Pt_1 pagamento della somma di € 140.000 avrebbe dovuto essere rigettata.
La sentenza impugnata va, in definitiva, riformata nel capo D) del dispositivo.
L'accoglimento dell'appello determina la necessità di una nuova regolamentazione ex officio delle spese del doppio grado che, in riforma del capo F), seguono l'ordinario criterio della soccombenza (integrale) e rimangono a carico della società appellata, nelle misure liquidate come da dispositivo ai sensi del DM 2022/n. 147 in relazione ai valori medi dello scaglione tariffario da € 52.000,01 ad € 260.000 (esclusa, per il primo grado, la fase di trattazione/istruttoria, essendosi il Colonna costituito in prossimità dell'udienza di p.c.).
P.Q.M.
pagina 7 di 8 La Corte d'Appello di Bari, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto con atto di citazione notificato il 6/12/2022 da quale titolare dell'impresa individuale Parte_1
A.S.C. Madison Square, nei confronti di avverso la sentenza n. CP_1
3867/2022 emessa il 21/10/2022 dal Tribunale di Bari, così provvede:
1. accoglie l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della pronuncia impugnata, rigetta la domanda attorea di condanna di al Parte_1 pagamento della somma di € 140.000, quale corrispettivo per forniture e lavori;
2. condanna l'appellata a rifondere all'appellante le spese del CP_1 doppio grado, liquidandole, per il primo grado, in 8.433 a titolo di onorari, oltre rimborso forfetario per spese generali al 15%, Iva e Cpa come per legge;
per questo grado d'appello, in € 804 per esborsi ed € 13.635 per compenso professionale, oltre accessori di legge come sopra.
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Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 20 giugno 2025
Il consigliere estensore Il presidente
M. Angela Marchesiello Filippo Labellarte
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