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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Larino, sentenza 07/07/2025, n. 216 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Larino |
| Numero : | 216 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 280/2023
R E P U B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
I L T R I B U N A L E D I L A R I N O
in composizione monocratica, nella persona del Giudice designato, dr.ssa Stefania Vacca, ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di primo grado iscritto al n. 280 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023 tra
(C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv.to Parte_1 C.F._1
TOZZI LUIGI, elettivamente domiciliata presso il suo studio in LUCERA, VIA BOVIO n.
78, giusta procura in atti;
- ATTORE -
e
(C.F. ), in persona del l.r.p.t., rappresentato e difeso CP_1 P.IVA_1 dall'Avv.to BALANTE ANTONELLA, elettivamente domiciliato presso il suo studio in
CAMPOMARINO, VIA LI CAUSI 5/A, giusta procura in atti;
- CONVENUTO – nonché
(P.I. ), rappresentata e TR P.IVA_2 difesa dall'Avv.to MINNA FRANCESCO, elettivamente domiciliata presso il suo studio in
FOGGIA, VIALE OFANTO, giusta procura in atti;
-TERZA CHIAMATA IN CAUSA-
pagina 1 di 18 e
(C.F. ), rappresentato e difeso Controparte_3 C.F._2 dall'Avv.to TOZZI LUIGI, elettivamente domiciliata presso il suo studio in LUCERA, VIA
BOVIO n. 78, giusta procura in atti;
-TERZO CHIAMATO IN CAUSA- nonché
(P.I. ); Controparte_4 P.IVA_3
(P.I. ); TR P.IVA_4
- TERZI CHIAMATI CONTUMACI-
OGGETTO: risarcimento del danno
CONCLUSIONI. Per parte attrice: “riconoscere per vero tutto quanto rappresentato in premessa dall'istante e per l'effetto dichiarare spettare alla stessa il risarcimento dei danni conseguenti al sinistro per cui è causa;
2) per l'effetto condannare il sig. titolare del corrente in Parte_2 CP_1
Campomarino Lido alla via del Maree domiciliato in Campomarino alla via Licausi n.7, in persona del titolare sig. e, al pagamento in favore dell'istante, a titolo di risarcimento dei danni derivati Parte_2 dal sinistro occorso alla stessa, della somma di € 57.852,75, richiesta in via indicativa e non tassativa, o a quella maggiore o minore che potrà risultare di giustizia in corso di causa, anche all'esito di apposita CTU medico-legale che sin da ora si chiede disporre, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal giorno del sinistro al soddisfo, come per legge;
condannare, altresì, il convenuto al pagamento delle spese e compensi di giudizio”;
per parte convenuta: “1) in via preliminare, accogliendo quanto eccepito nel presente atto, dichiarare la nullità degli atti di riassunzione notificati in data 1.3.2023 dall'attrice per violazione degli artt. 163, 163 bis
e 166 c.p.c., nonché per violazione dell'art. 156 c.p.c. e degli artt.101 c.p.c., 24 e 111 Cost., e per l'effetto
Voglia rigettare la domanda e/o dichiarare estinto il procedimento;
2)Sempre in via preliminare, in difetto di una definizione estintiva del procedimento ed ove ritenuto necessario, Voglia autorizzare la chiamata del terzo ovvero del sig. residente a [...], della società Parte_3 Controparte_4
, in persona del legale rappresentante p.t., P.I. con sede legale a Napoli alla via E.
[...] P.IVA_3
Gianturco n. 34/C, della ditta individuale “ , in persona del sig. P.I. TR TR
, con sede legale ad Ortona (CH) alla via dei Frentani n.4, nonché della , in P.IVA_4 Controparte_6 persona del legale rappresentante p.t., con sede a Borgaro Torinese in via Lanza n.29, fissando ai sensi pagina 2 di 18 dell'art. 269 c.p.c., altra udienza per consentire la chiamata in causa del terzi come su individuati, affinché
l'odierno convenuto possa essere manlevato, per quanto di competenza, da qualunque eventuale pronuncia pregiudizievole nei suoi confronti;
3)nel merito Voglia accogliere quanto dedotto dal convenuto nel presente atto ed accertata la responsabilità contrattuale del sig. Voglia rigettare la domanda di parte attrice Parte_3 così come spiegata avverso la ditta individuale , in persona del legale Controparte_7 rappresentante p.t. e per l'effetto Voglia tenere indenne la ditta individuale denominata
[...]
, in persona del legale rappresentante p.t., da ogni effetto pregiudizievole dell'emananda Controparte_8 sentenza e condannare il sig. al risarcimento del danno così come accertato in giudizio;
4)nel Parte_3 merito, nella denegata ipotesi in cui venga accertato il fatto, Voglia accogliere quanto dedotto dal convenuto nel presente atto ed accertata la responsabilità del produttore e del fornitore Voglia condannare al risarcimento del danno accertato la società “ ”, in persona del legale rappresentante p.t., P.I. Controparte_4
, con sede legale a Napoli alla via E. Gianturco n. 34/C, e la ditta individuale “ P.IVA_3 CP
”, in persona del sig. P.I. con sede legale ad Ortona (CH) alla via
[...] TR P.IVA_4 dei Frentani n.4, nella rispettiva qualità di produttore e fornitore dell'attrezzatura balneare, tenendo indenne la ditta individuale denominata “ , in persona del legale rappresentante Controparte_8
p.t., da ogni effetto pregiudizievole dell'emananda sentenza;
5)in via subordinata, ove venga accertato il fatto e venga accolta anche parzialmente la domanda attorea, accertata la somma dovuta, come risultante dall'esito del giudizio, Voglia per l'effetto condannare al risarcimento del danno la società assicuratrice , in CP_2 persona del legale rappresentante p.t., con sede a Borgaro Torinese in via Lanza n.29, tenendo indenne e manlevando la ditta “ , in persona del legale rappresentante p.t., da ogni Controparte_7 eventuale effetto pregiudizievole dell'emananda sentenza;
6)In ogni caso con vittoria di spese e competenze del presente giudizio con rimborso spese generali al 15 %, maggiorati dei contributi fiscali e previdenziali, come per legge”; per : “accogliersi l'eccezione di carenza di TR legittimazione passiva formulata dal convenuto e rigettarsi la domanda risarcitoria Parte_4 avanzata nei confronti di quest'ultimo; - accogliersi l'eccezione di scopertura assicurativa e rigettarsi la domanda di manleva avanzata dal chiamante in causa nei confronti di col favore delle spese;
rigettarsi la CP_2 domanda di manleva in quanto infondata;
rigettarsi la domanda principale in quanto infondata e non provata, col favore delle spese;
tenere estranea alle statuizioni che dovessero riguardare ciascuna delle altre CP_2 parti processuali”; per : “1) rigettare la domanda formulata dal in quanto infondata Controparte_3 Pt_2 sia in fatto che in diritto per i motivi di cui in premessa in quanto alcuna responsabilità può essere addebitata pagina 3 di 18 al convenuto Sig. dichiarando l'estromissione dello stesso dal giudizio. 2) con vittoria di spese e Pt_3 compensi di causa”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di riassunzione a seguito di declaratoria di incompetenza per territorio del
Tribunale di Campobasso originariamente adito, ha convenuto in giudizio il Parte_1
esponendo che: in data 27 luglio 2021, alle ore 09.15 circa, presso il CP_1 [...]
di , la sig.ra “riportava lesioni alla persona a causa di una sdraio CP_1 Parte_2 Pt_1 fornitale dal titolare del lido sulla quale si sedeva, che si rompeva facendola cadere di schiena”
e che “da un esame della sedia la stessa risultava spezzata”; che nell'immediatezza della caduta, la riportava forti dolori alla schiena e, dopo l'accesso in Pronto Soccorso presso il quale Pt_1 si recava il giorno seguente per i persistenti dolori, le veniva diagnosticata un trauma contusivo lombo sacrale (frattura soma di L3); che, quindi, sottopostasi a ulteriori accertamenti diagnostici, veniva accertata la frattura dei somi di D11 e D12 e, quindi, veniva sottoposta a intervento chirurgico di “vertebro-plastica percutanea”.
Così esposti i fatti, l'attrice ha dedotto che la responsabilità del sinistro è da ascrivere interamente al titolare del lido “che ha fornito all'utente una sdraio già rotta” (v. atto CP_1 di citazione), chiedendo conseguentemente la condanna del convenuto al risarcimento di tutti i danni subiti, stimati in € 57.852,75, o diversa somma da accertarsi in corso di causa, tenuto conto che, a seguito dell'evento dannoso, residuava un'invalidità permanente del 17-18% e un'inabilità temporanea per complessivi 85 giorni, come da propria consulenza medico-legale di parte.
2. Si è costituito il “ , contestando sia nell'an che nel quantum l'avversa CP_1 domanda e chiedendone, di conseguenza, il rigetto.
In particolare, il convenuto ha eccepito, in primo luogo, il proprio difetto di legittimazione passiva, sostenendo che per la fornitura delle attrezzature da spiaggia era stato stipulato con il sig. , marito dell'attrice, un contratto di noleggio sicché la responsabilità ex art. Parte_3
2051 c.c. ricadrebbe esclusivamente in capo a quest'ultimo, a tal fine chiamato in causa. Ad ogni modo, ove venisse riconosciuta la propria legittimazione, il convenuto ha esposto che, essendo le attrezzature da spiaggia garantite dal fornitore e dal produttore, avrebbero dovuto rispondere per il danno cagionato dal prodotto difettoso il costruttore “ CP_4
e il fornitore , titolare dell'omonima ditta, entrambi chiamati in
[...] TR causa in manleva. Nel merito, il convenuto ha contestato la veridicità del sinistro nei termini pagina 4 di 18 esposti dall'attrice, tenuto conto che il giorno 27.07.2021 nessun sinistro o caduta accidentale era stata denunciata presso la direzione spiaggia della struttura balneare convenuta o da altri per suo conto e che nessuna sedia “spezzata” era stata rinvenuta dal personale di spiaggia né il
27.07.2021, né durante i giorni successivi. Infine, contestato anche il quantum debeatur, attesa la dedotta eccessività della somma pretesa, ha chiamato in garanzia la propria società assicuratrice, CP_2
3. Si è costituita la contestando l'operatività della polizza, scaduta il 26.7.2021, CP_2 termine comprensivo del lasso di 15 giorni previsto dall'art. 1901 c.c., di talché, non trattandosi di polizza con tacito rinnovo, il successivo pagamento, avvenuto il 2.8.2021, avrebbe dato luogo ad un nuovo ed autonomo periodo di copertura, successivo alla data del CP_ sinistro in questione. In subordine, la Compagnia ha aderito alle difese della convenuta quanto al difetto di legittimazione passiva e alla carenza del nesso causale per difetto di prova, contestando anche il quantum richiesto.
4. Si è costituito , il quale ha esposto di non aver mai sottoscritto alcun Controparte_3 contratto di noleggio con il “ per le attrezzature da spiaggia, al pari della moglie CP_1
Inoltre, ha dedotto che dette attrezzature sono sempre rimaste nella Persona_1 disponibilità del e nella sua custodia, evidenziando quindi la propria estraneità alla Pt_2 vicenda.
5. La società “ e la ditta , già citati e dichiarati Controparte_4 TR contumaci prima della riassunzione, non si sono costituiti in giudizio.
6. La causa è istruita a mezzo di prova testimoniale e consulenza medico-legale; all'esito, è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
******
Il Tribunale osserva quanto segue.
7. L'attrice ha convenuto in giudizio il gestore e titolare del lido balneare CP_1 ritenendolo responsabile dei danni alla stessa occorsi a seguito della caduta da una sdraio rotta, fornitale dal primo. Sotto il profilo dell'inquadramento giuridico della responsabilità del convenuto, l'attrice ha allegato un danno da custodia ex art. 2051 c.c., a cui il convenuto ha replicato sostenendo che, a seguito della concessione in noleggio dell'attrezzatura da spiaggia e, dunque, anche della sdraio stessa, al marito dell'attrice, il rapporto di custodia sulla res si fosse instaurato con quest'ultimo, conseguentemente unico eventuale responsabile del danno.
8. Tali le allegazioni delle parti, si ritiene opportuno premettere che ai fini della responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. - a mente del quale “ciascuno è responsabile del danno cagionato pagina 5 di 18 dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”- è necessaria la sussistenza di un rapporto di custodia della cosa, ovvero una relazione di fatto tra un soggetto e la cosa stessa, tale da consentire il potere di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con la cosa (così Cass. n. 15761/2016).
La responsabilità del custode ha natura oggettiva e non presuntiva, prescindendo da qualunque connotato di colpa (v. ordinanze Cass., sez. III, primo febbraio 2018, n. 2477 e n.
2483; da ultimo ancora Cass., sezioni unite, n. 20943 del 30/06/2022), di talché, ai fini della responsabilità in parola, è necessario e sufficiente che il danno sia stato “cagionato” dalla cosa in custodia, assumendo rilevanza il solo dato oggettivo della derivazione causale del danno dalla cosa, mentre non occorre accertare se il custode sia stato o meno diligente nell'esercizio del suo potere sul bene, giacché il profilo della condotta del custode è del tutto estraneo al paradigma della responsabilità delineata dall'art. 2051 c.c. (ex multis, Cass. n. 4476/2011).
L'oggettività della responsabilità in capo al custode comporta, in punto di distribuzione dell'onere probatorio, che: il danneggiato deve provare l'esistenza di un idoneo nesso causale tra la cosa ed il danno, a prescindere dalla pericolosità o meno o dalle caratteristiche intrinseche della cosa in custodia;
“la deduzione di omissioni, violazioni di obblighi di legge di regole tecniche o di criteri di comune prudenza da parte del custode rileva ai fini della sola fattispecie dell'art. 2043 c.c., salvo che la deduzione non sia diretta soltanto a dimostrare lo stato della cosa e la sua capacità di recare danno, a sostenere allegazione e prova del rapporto causale tra quella e l'evento dannoso”; il custode, per andare esente da responsabilità, deve provare che il danno non è stato causato dalla cosa ma dal caso fortuito, nel cui ambito possono essere compresi, oltre al fatto naturale, anche quello del terzo e quello dello stesso danneggiato. Il caso fortuito, dunque, rappresentato da fatto naturale o del terzo, è connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, da intendersi però da un punto di vista oggettivo e della regolarità causale (o della causalità adeguata), senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode;
peraltro le modifiche improvvise della struttura della cosa incidono in rapporto alle condizioni di tempo e divengono, col trascorrere del tempo dall'accadimento che le ha causate, nuove intrinseche condizioni della cosa stessa, di cui il custode deve rispondere. Quando il caso fortuito è rappresentato dalla condotta del danneggiato, lo stesso deve essere connotato dall'esclusiva efficienza causale nella produzione dell'evento; a tal fine, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale pagina 6 di 18 sull'evento dannoso, in applicazione anche ufficiosa dell'art. 1227 c.c., comma 1; e deve essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost. Pertanto, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento “interrompa” il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benché astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale.
Da ultimo, si è ulteriormente precisato che “Sul piano della struttura della fattispecie […] il caso fortuito appartiene alla categoria dei fatti giuridici e si pone in relazione causale diretta, immediata ed esclusiva con la res, senza intermediazione di alcun elemento soggettivo;
mentre la condotta del terzo e la condotta del danneggiato rilevano come atto giuridico caratterizzato dalla colpa (art. 1227, comma 1), con rilevanza causale esclusiva o concorrente (sul concorso tra causa umana e causa naturale, Cass. n. 21619/2007), intesa, nella specie, come caratterizzazione di una condotta oggettivamente imprevedibile ed oggettivamente imprevedibile da parte del custode”. Va ancora osservato, in proposito, che “sia il fatto
(fortuito) che l'atto (del terzo o del danneggiato) si pongono in relazione causale con l'evento di danno non nel senso della (impropriamente definita) "interruzione del nesso tra cosa e danno", bensì alla luce del principio disciplinato dall'art. 41 c.p., che relega al rango di mera occasione la relazione con la res, deprivata della sua efficienza di causalità materiale, senza peraltro cancellarne l'efficienza causale sul piano strettamente naturalistico. Ciò tanto nell'ipotesi di efficacia causale assorbente, quanto di causalità concorrente di tali condotte, poiché, senza la preesistenza e la specifica caratterizzazione della res, il danno non si verificherebbe (esemplificando: una strada perfettamente asfaltata e senza buche non sarà in relazione causale, se non naturalistica, con il danno subito dal pedone che inciampa nei suoi piedi)” (Cassazione civile sez. III, 27/04/2023, n.11152).
In definitiva, in base all'art. 2051 c.c., la condotta del danneggiato può rilevare unicamente nella misura in cui valga ad integrare il caso fortuito, ossia presenti caratteri tali da sovrapporsi al modo di essere della cosa e da porsi essa stessa all'origine del danno. Pertanto, ove il danno consegua alla interazione fra il modo di essere della cosa in custodia e l'agire umano, non basta a escludere il nesso causale fra la cosa e il danno la condotta colposa del danneggiato, pagina 7 di 18 richiedendosi anche che la stessa si connoti per oggettive caratteristiche di imprevedibilità ed imprevenibilità che valgano a determinare una definitiva cesura nella serie causale riconducibile alla cosa. Giova richiamare, al riguardo, le considerazioni svolte da Cass. n. 25837/2017
(recepite, fra le altre, da Cass. n. 26524/2020 e da Cass. n. 4035/2021), secondo cui “la eterogeneità tra i concetti di "negligenza della vittima" e di "imprevedibilità" della sua condotta da parte del custode ha per conseguenza che, una volta accertata una condotta negligente, distratta, imperita, imprudente, della vittima del danno da cose in custodia, ciò non basta di per sé ad escludere la responsabilità del custode. Questa è infatti esclusa dal caso fortuito, ed il caso fortuito è un evento che praevideri non potest. L'esclusione della responsabilità del custode, pertanto, quando viene eccepita dal custode la colpa della vittima, esige un duplice accertamento: (a) che la vittima abbia tenuto una condotta negligente;
(b) che quella condotta non fosse prevedibile. (...) La condotta della vittima d'un danno da cosa in custodia può dirsi imprevedibile quando sia stata eccezionale, inconsueta, mai avvenuta prima, inattesa da una persona sensata. Stabilire se una certa condotta della vittima d'un danno arrecato da cose affidate alla custodia altrui fosse prevedibile o imprevedibile è un giudizio di fatto, come tale riservato al giudice di merito: ma il giudice di merito non può astenersi dal compierlo, limitandosi a prendere in esame soltanto la natura colposa della condotta della vittima” (v.
Cassazione civile sez. III, 17/02/2023, n.5116).
Da ultimo, si è ulteriormente precisato che “Sul piano della struttura della fattispecie […] il caso fortuito appartiene alla categoria dei fatti giuridici e si pone in relazione causale diretta, immediata ed esclusiva con la res, senza intermediazione di alcun elemento soggettivo;
mentre la condotta del terzo e la condotta del danneggiato rilevano come atto giuridico caratterizzato dalla colpa (art. 1227, comma 1), con rilevanza causale esclusiva o concorrente (sul concorso tra causa umana e causa naturale, Cass. n. 21619/2007), intesa, nella specie, come caratterizzazione di una condotta oggettivamente imprevedibile ed oggettivamente imprevenibile da parte del custode. Va ancora osservato, in proposito, che sia il fatto (fortuito) che l'atto (del terzo o del danneggiato) si pongono in relazione causale con l'evento di danno non nel senso della (impropriamente definita) "interruzione del nesso tra cosa e danno", bensì alla luce del principio disciplinato dall'art. 41 c.p., che relega al rango di mera occasione la relazione con la res, deprivata della sua efficienza di causalità materiale, senza peraltro cancellarne l'efficienza causale sul piano strettamente naturalistico. Ciò tanto nell'ipotesi di efficacia causale assorbente, quanto di causalità concorrente di tali condotte, poiché, senza la preesistenza e la specifica caratterizzazione della res, il danno non si verificherebbe pagina 8 di 18 (esemplificando: una strada perfettamente asfaltata e senza buche non sarà in relazione causale, se non naturalistica, con il danno subito dal pedone che inciampa nei suoi piedi)”
(Cassazione civile sez. III, 27/04/2023, n.11152).
9. Venendo allora al caso di specie, deve subito osservarsi che, al netto delle -invero non comprensibili in quanto giuridicamente contraddittorie- difese del e dell'attrice nel Pt_3
CP_ negare la sussistenza di ogni rapporto contrattuale con il gestore del (“il non ha Pt_3 giammai avuto alcun rapporto con il né ha sottoscritto con costui alcun contratto, men che mai di Pt_2 noleggio. I rapporti con il invero sono stati tenuti sempre dalla signora (odierna attrice che ha Pt_2 Pt_1 richiesto la fruizione delle attrezzature di cui sopra). Neppure la peraltro ha sottoscritto alcun contratto Pt_1 con il )- è pacifico che il giorno del lamentato sinistro l'attrice avesse in uso attrezzature Pt_2 fornite dal gestore del Lido;
tenuto conto dei resoconti (del tipo fatture) prodotti dal convenuto - non contestati- in ordine al noleggio, a nome di , di attrezzatura da Parte_3 spiaggia per l'intera stagione estiva per l'anno 2021, è evidente la sussistenza di un rapporto CP_ negoziale con il gestore del , avendo peraltro dedotto l'attrice che i rapporti, sotto tale aspetto, venivano gestiti proprio dalla Pt_1
Nel contempo, la tesi del convenuto, volta a valorizzare -oltremodo- la conclusione del negozio di noleggio come fatto in sé tale da spostare, sic et simpliciter, sui noleggianti la custodia – e relative responsabilità- delle res noleggiate, è anch'essa errata. Difatti, premesso che non coglie nel segno il semplicistico richiamo alla pronuncia della Suprema Corte n.
2429/2023 sul contratto atipico di noleggio e sugli obblighi del noleggiante, deve rammentarsi che il concetto di custodia ai fini dell'art. 2051 c.c. non si riferisce alla custodia nel senso contrattuale del termine;
in particolare, deve rammentarsi che “In tema di danni da cose in custodia, ai fini della configurabilità della responsabilità ex art. 2051 c.c. è sufficiente la sussistenza del rapporto di custodia con la cosa che ha dato luogo all'evento lesivo, rapporto che postula l'effettivo potere sulla cosa, e cioè la disponibilità giuridica e materiale della stessa che comporti il potere-dovere di intervento su di essa, e che compete al proprietario o anche al possessore o detentore. La disponibilità che della cosa ha l'utilizzatore non comporta, invece, necessariamente il trasferimento in capo a questo della custodia, da escludere in tutti i casi in cui, per specifico accordo delle parti, o per la natura del rapporto, ovvero per la situazione fattuale determinatasi, chi ha
l'effettivo potere di ingerenza, gestione ed intervento sulla cosa, nel conferire all'utilizzatore il potere di utilizzazione della stessa, ne abbia conservato la custodia;
la relativa indagine costituisce accertamento di fatto riservato al giudice di merito” (cfr. Cass. civ., Sez. III, 10/02/2003, n. 1948, in cui la S.C. ha confermato la decisione di merito, che aveva escluso la configurabilità della responsabilità per danni da cose in custodia in capo ad un soggetto che aveva prenotato il campo di calcetto per pagina 9 di 18 lo svolgimento di un torneo, nel corso del quale uno dei partecipanti si era infortunato a causa della inidoneità del "verde" sintetico posto sul campo di giuoco).
Nel caso della fornitura di attrezzatura da mare da parte del gestore balneare dietro versamento di una somma pattuita, la stessa è concessa in uso ai contraenti per le attività consentite nel lido ed è fruibile, come noto, per periodi prestabiliti –parte di una giornata, singoli giorni o settimane sino all'intera stagione- e solo all'interno della struttura balneare, tant'è che al noleggiante non è consentito asportare le res al di fuori della struttura, circostanza che implica che dette attrezzature non fuoriescono mai dall'effettivo potere di controllo del gestore, che, quindi, ne conserva la vigilanza anche in punto di ordinata fruizione sugli stessi luoghi.
Nel caso in esame, poi, dalla documentazione versata dalla convenuta in relazione all'attrezzatura noleggiata all'attrice nella stagione estiva 2021 emerge, in primo luogo, che il numero di sdraio e lettini forniti non era sempre lo stesso, mentre non v'è prova che le attrezzature fossero le medesime per tutto il periodo della concessione, senza mai essere sostituite- quantomeno quelle fornite alla come pure che non venissero sistemate alla Pt_1 sera dagli addetti della struttura – così deduce l'attrice, a cui non replica il convenuto. Per altro verso, irrilevante è la circostanza riferita dai testi di parte convenuta, tutti impiegati nel lido con funzione di addetti alla vigilanza, controllo e manutenzione della struttura, secondo cui c'era chi, tra i bagnanti, assicurava le attrezzature all'ombrellone con lucchetti: posto che da tanto si ricava comunque che non tutti lo facessero, nessuno ha riferito che tale fosse la consuetudine dei coniugi Pt_3
Ne consegue che l'utilizzo dell'attrezzatura da parte dell'attrice, e così anche da parte del evocato in causa sulla scorta della mera circostanza che allo stesso erano state Pt_3 intestate le fatture non fiscali di annotazione delle somme versate per la concessione di dette attrezzature- circostanza evidentemente neutra-, non vale di per sé a ritenere spostata la custodia, in termini di ingerenza, gestione e intervento sulla cosa nella declinazione sopra esposta, in capo agli utilizzatori, conservando il concedente poteri di sorveglianza e gestione delle stesse, anche in termini di controllo del loro buono stato.
10. Ciò posto in ordine alla custodia, la domanda è fondata nei limiti che si espongono.
All'esito dell'istruttoria è risultato provato che il giorno 27.7.2021, verso le 09.15 circa, la nel sedersi sulla sdraio posta sotto l'ombrellone, cadeva a terra, riportando dolori alla Pt_1 schiena (cfr. teste . Il teste , ascoltato Testimone_1 Testimone_2 all'udienza del 24.04.2024, ha riferito di aver visto l'attrice nel momento stesso della caduta, pagina 10 di 18 essendosi trovato a camminare proprio in quel momento, a circa 10 metri di distanza. Ha raccontato che la si trovava di spalle e di averla vista sedersi sulla sdraio allorquando “la Pt_1 sedia si è spezzata mentre la signora è caduta sulla sinistra”, vicino alla passerella. In particolare, il teste ha dichiarato di aver visto la sdraio spezzata tra gli innesti di apertura e che, Tes_2 con l'aiuto della moglie (teste ), ha soccorso la in quel momento sola, e che Tes_1 Pt_1 lamentava dolore alla schiena, aiutandola a rialzarsi e accompagnandola presso la propria casa vacanza in Campomarino.
Non depongono per la non veridicità dell'accaduto le deposizioni dei testi del convenuto, i quali hanno riferito che nessun sinistro veniva denunciato quel giorno;
invero, dopo pochi giorni, in data 6.8.2021, la a mezzo del proprio legale, comunicava al il sinistro Pt_1 Pt_2 nei termini indicati nell'atto di citazione. Né in senso contrario ancora può valorizzarsi l'allegazione di parte attrice, secondo cui la sedia era già rotta- così riferito dall'attrice anche al ctu-, poiché trattasi di una mera deduzione della danneggiata, che tuttavia non muta i termini della questione, stante la dichiarazione del teste sulla cui attendibilità non sono Tes_2 emersi elementi di dubbio- non dedotti neppure dal convenuto-, il quale ha riferito di aver visto la sedia cedere ove ci sono gli innesti di apertura, che, dalle fotografie in atti, appaiono in plastica.
Orbene, da quanto precede, se è risultato provato l'evento in sé della caduta dell'attrice a causa della rottura della sedia sdraio, non è invece emerso che la abbia tenuto un Pt_1 comportamento di cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza. Infatti, l'attenzione richiesta a chi si accinge ad utilizzare sedie posizionate sulla sabbia, di per sé notoriamente non stabile, deve essere massima e impone al fruitore diligente di comportarsi con una certa prudenza, adottando elementari accortezze, come, ad esempio, verificare, prima di sedersi, la stabilità della sedia, assicurandosi previamente che la stessa sia ben affondata e salda. Nel caso di specie, non solo non è emerso che tali precauzioni, certamente esigibili secondo il già richiamato principio di autoresponsabilità, fossero state adottate dall'attrice, a mente della dinamica nei termini in cui è stata narrata, ma dalle testimonianze raccolte è risultato, anzi, che l'attrice si poneva a ridosso della passerella in cemento, destinata invece al passaggio degli altri utenti, esponendosi così al pericolo di possibili urti contro tale struttura, come in concreto poi accaduto. Infine, dalla documentazione medica relativa allo stato della anteriormente al sinistro occorso, Pt_1 esaminata dal ctu, è emerso che la stessa presentasse al momento dell'accaduto una “pregressa osteopenia dorsale” (cfr. Ctu pagg. 9 e 10); la consulente d'ufficio, dott.ssa ha spiegato Per_2 pagina 11 di 18 che “analizzando il meccanismo lesivo, le lesività riportate dalla ovvero la frattura intraspongiosa del Pt_1 soma di D11 e D12, con lieve avvallamento della LSS di entrambe le vertebre, sono intervenute su un soggetto con una meiopragia di base, rappresentata da una preesistente patologia demielinizzante della colonna, ovvero da una particolare condizione di salute del soggetto leso, già in essere prima dell'antecedente causale in esame, che ha concorso con questo a realizzare la lesione. In pratica, le lesioni sono derivate dalla indispensabile sinergia tra l'antecedente (urto indiretto) e la concausa preesistente (patologia ossea demielinizzante), atteso che entrambi, agendo l'uno in assenza dell'altro, non sarebbero stati in grado di provocare le lesioni descritte”.
Orbene, tenuto conto della propria condizione di salute, l'attrice avrebbe dovuto essere ancor più accorta, ben potendosi ritenere che alla stessa fosse certamente noto che un'eventuale caduta, combinandosi con il proprio stato di salute preesistente, avrebbe potuto dar luogo ad esiti dannosi ben più gravi.
Tutte queste circostanze costituiscono indizi precisi e concordanti di un difetto di attenzione e accortezza da parte della danneggiata;
nel contempo, però, una tale condotta, seppur imprudente, non è tuttavia abnorme o eccezionale, in quanto ex se non estranea al novero delle possibilità fattuali di utilizzo della res, congruamente prevedibili dal gestore in relazione al contesto in questione. Né dal canto suo il convenuto ha fornito la prova, sullo stesso gravante, che l'evento si sia verificato per avere l'attore assunto un comportamento del tutto anomalo o eccentrico nell'utilizzo della sedia- inconcludenti a tal fine e, pertanto, non ammesse, si sono palesate le prove orali richieste dal convenuto in ordine ai giochi praticati sotto l'ombrellone dai nipoti di coniugi (“G) “Nello spazio di arenile all'ombra delle Pt_3 attrezzature noleggiate erano soliti giocare i nipotini dei signori;
H)”I bimbi erano soliti Persona_3 scavare delle buche sulla sabbia sotto gli ombrelloni noleggiati dalla famiglia nello stesso spazio Persona_3 dove i membri della famiglia posizionavano le sdraio ed i lettini noleggiati ed usufruiti per Persona_3
l'intera stagione”), le quali, oltre che generiche nella formulazione, sono prive di ogni concreto incidenza fattuale (cfr. Cassazione civile sez. III, 16/02/2021, n. 4035, richiamata in motivazione anche da Cass. civ. 01-02-2022, n. 3041).
Ne consegue che, a mente delle superiori coordinate rammentate, alla condotta colposa dell'attore debba essere attribuito valore di concausa, che ha contribuito alla produzione del sinistro con le non trascurabili conseguenze riportate e che determina una riduzione del risarcimento, ai sensi dell'art. 1227 c.c., nella misura del 60%, tenuto conto, a fronte dell'imprudenza descritta, dell'insidiosità oggettiva delle condizioni della scala.
11. Passando quindi alla liquidazione del danno, possono senz'altro condividersi le conclusioni del consulente d'ufficio, dott.ssa la quale, con relazione chiara, Persona_4 pagina 12 di 18 logica e apparentemente immune da vizi ha riconosciuto il nesso di causalità tra l'evento e le lesioni sussistenti tenendo in debito contro anche le patologie pregresse, sotto il profilo della stima del danno ha indicato nella misura del 11% il danno biologico. Ha poi stimato un'inabilità temporanea nei seguenti termini:
03 (tre) giorni di ITA al 100%;
30 (trenta) giorni di ITP al 75%;
20 (venti) giorni di ITP al 50%;
20 (venti) giorni di ITP al 25%;
Ai fini della liquidazione, da eseguirsi secondo una valutazione equitativa, questo Giudice ritiene di fare applicazione delle cd. Tabelle già in uso presso il Tribunale di Milano, in adesione all'orientamento giurisprudenziale di legittimità che ha riconosciuto “vocazione” nazionale ai parametri e valori indicati nelle suddette Tabelle (cfr. Cass. n. 12408/2011), come di recente riviste dall'Osservatorio alla luce della giurisprudenza della Suprema Corte (cfr.
Cassazione civile sez. III, 10/11/2020, n. 25164). In particolare, la Corte ha richiamato l'attenzione all'autonomia concettuale esistente tra il danno dinamico relazionale (o biologico)
e danno morale (denominato nelle “nuove” Tabelle di Milano “danno da sofferenza soggettiva interiore”) (cfr. Cass. n. 901/2018, Cass. n. 7513/2018, Cass. n. 4878/2019, Cass. n.
25164/2020, non massimata, Cass. n. 9006/2022), precisando che “ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale da lesione della salute secondo le Tabelle di Milano, ove si accerti la sussistenza, nel caso concreto, tanto del danno dinamico relazionale (c.d. biologico) quanto del danno morale, il "quantum" risarcitorio deve essere determinato applicando integralmente i valori tabellari (che contemplano entrambe le voci di danno), mentre, ove si accerti l'insussistenza del danno morale, il valore del punto deve essere depurato dall'aumento percentuale previsto per tale voce” (Cass. n. 15733/2022, che ribadisce i principi già espressi da Cass. n. 25164/2020); con ciò volendosi dire che, escluso qualunque automatismo risarcitorio, laddove si accerti che i due profili di danno coesistono, la liquidazione può ben avvenire sulla base di tabelle che li contemplino entrambi, come nel caso delle tabelle milanesi che - fin dal 2009 - prevedono una liquidazione congiunta e che - nella più recente edizione
(2021) - indicano opportunamente in modo distinto i valori del "punto danno biologico" e dell' "incremento per sofferenza" la cui sommatoria determina il valore del punto "danno non patrimoniale" (in tal modo consentendo un'agevole scorporazione dell'importo relativo al danno morale nel caso in cui lo stesso non risulti concretamente accertato)” (Cassazione civile sez. III, 29/11/2022, n.35015). pagina 13 di 18 Da quanto sopra deriva che, con riguardo al risarcimento del danno morale, la liquidazione effettuata secondo le Tabelle milanesi comprende già in quella del cosiddetto danno biologico quello morale (nella componente aggiuntiva dell'incremento per sofferenza), poiché effettuata sulla base di tabelle (quelle predisposte dall'Osservatorio per la Giustizia Civile di Milano) che, sulla scorta di quanto affermato dalla Suprema Corte (cfr., in tal senso, Cass. civ., sez. un., 11 novembre 2008, n. 26972; Cass. civ., sez. un., 11 novembre 2008, n. 26973; Cass. civ., sez. un.,
11 novembre 2008, n. 26074; Cass. civ., sez. un., 11 novembre 2008, n. 26975), risultano elaborate proprio allo scopo di realizzare una liquidazione complessiva del danno non patrimoniale conseguente a “lesione permanente dell'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale”, nei suoi risvolti anatomo - funzionali e relazionali medi ovvero peculiari, e del danno non patrimoniale conseguente alle medesime lesioni in termini di “dolore”, “sofferenza soggettiva”, in via di presunzione, con riguardo ad una determinata tipologia di lesione e, dunque, una liquidazione congiunta dei pregiudizi in passato liquidati a titolo di cosiddetto danno biologico “standard” e di cosiddetto danno morale.
Naturalmente, le tabelle di cui si tratta, che si fondano sull'applicazione dell'appesantimento del valore suscettibile di essere attribuito al punto tabellare di invalidità, prevedono espressamente la possibilità di riconoscere percentuali di aumento dei valori medi da esse previste, da utilizzarsi - onde consentire una adeguata “personalizzazione” complessiva della liquidazione - laddove il caso concreto presenti peculiarità che vengano allegate e provate
(anche in via presuntiva) dal danneggiato, in particolare, sia quanto agli aspetti anatomo - funzionali e relazionali sia quanto agli aspetti di sofferenza soggettiva.
Nel caso di specie, posta quindi l'autonomia del danno morale da quello biologico, deve riconoscersi senz'altro la liquidazione della componente del danno da sofferenza soggettiva interiore, atteso che, per quanto visto e in base ad un ragionamento presuntivo (cfr. sul punto la citata Cass. n.25164 del 2020), può dirsi senza dubbio che al danno biologico si sia sommata una sofferenza per il penoso stato di invalidità. Nel contempo, l'attrice non ha allegato, e men che meno dimostrato, di aver subito, dal punto di vista dinamico relazionale, patimenti diversi da quelli ordinariamente riconducibili al grado di invalidità accertata, di talché non può procedersi ad alcuna personalizzazione del danno.
Sulla scorta di quanto sopra, quindi, può così procedersi:
Invalidità temporanea totale: € 345,00
Invalidità temporanea parziale al 75%: € 2.587,50
Invalidità temporanea parziale al 50%: € 1.150,00 pagina 14 di 18 Invalidità temporanea parziale al 25%: € 575,00
Danno permanente 11% e aumento per sofferenza soggettiva interiore: € 26.722,00.
Il danno complessivo sarà pertanto pari ad € 31.379,50#. Tenendo conto della concausa concorso di colpa stimato nel 60%, all'attrice spetterà la somma di € 12.551,80#.
Le spese mediche sostenute e documentate, quale danno patrimoniale, ammontano ad un valore complessivo di € 899,00, di talché sono ristorabili, stante il concorso colposo del danneggiato, nei limiti di € 359,60.
Trattandosi di obbligazione di valore, l'importo così determinato deve essere dapprima devalutato alla data dell'illecito (luglio 2021), in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, e quindi rivalutati anno per anno, secondo lo stesso parametro, da detta data fino a quella di pubblicazione della sentenza (che segna la trasformazione dell'obbligazione risarcitoria in debito di valuta: cfr. Cass. n. 1256/1995; Cass.
n. 11616/1992), con l'aggiunta degli interessi legali maturati e maturandi fino al saldo sul capitale via via rivalutato (cfr. Cass., n. 6321/2000; Cass., n. 9118/1990; Cass., n. 2770/1979).
Su tale somma, poi, per quanto attiene il periodo intercorrente tra la data della presente decisione ed il giorno dell'effettivo saldo, dovranno essere corrisposti, per effetto della condanna al pagamento, che attribuisce al quantum dovuto il carattere di debito di valuta, gli interessi annui al tasso legale dal giorno della decisione sino a quello del conseguimento in concreto dell'importo risarcitorio (art. 1282 c.c.).
12. Passando alle domande di manleva, va rigettata quella formulata dal convenuto nei confronti delle ditte fornitrici e produttrici. Invero, il convenuto ha dedotto che “il sig. Pt_2 si è avvalso dei servizi di manutenzione dell'attrezzatura noleggiata eseguiti dalla ditta
[...] CP
. Inoltre il sig. nella qualità in atti, ha acquistato i Kit di riparazione e le stesse
[...] Parte_2 attrezzature dalla SO , in persona del legale rappresentante p.t.. Il fornitore Controparte_4 ed il produttore hanno garantito il prodotto venduto al sig. tanto si evince anche dalle schede Parte_2 tecniche in atti” e che pertanto “In ogni caso nella denegata e non creduta ipotesi in cui si riconosca la verificazione dell'evento, il presunto danno sarebbe conseguenza di un vizio occulto dell'attrezzatura acquistata
e costantemente mantenuta in buon ordine dal sig. A ciò si aggiunga che sia il venditore Controparte_8 che il fornitore hanno garantito l'assoluta sicurezza delle attrezzature e la resistenza delle attrezzature a qualunque peso e/o sforzo di trazione come risulta dalle schede tecniche allegate sia per le sdraio che per i lettini”. Orbene, deve osservarsi che di tale ultima circostanza non v'è prova, non avendo la parte depositato alcun contratto o patto tra le parti che prevedesse e descrivesse una qualche garanzia, tenuto conto che non è dato neppure comprendere- perché non riferito- il tipo di pagina 15 di 18 negozio intercorso tra le stesse (se una vendita o un noleggio ecc.) da cui ricavarsi la normativa generale applicabile;
pertanto, tenuto conto che non è applicabile la disciplina consumeristica sui prodotti difettosi, non essendo il gestore del Lido un consumatore, non si comprende, data la lacunosità delle allegazioni e di ogni prova al riguardo, il titolo di responsabilità, in uno all'imputabilità di siffatti vizi ai soggetti evocati in causa, con conseguente infondatezza di ogni deduzione sul punto.
12.1. Di contro, va accolta la domanda di garanzia spiegata dal convenuto nei confronti della propria compagnia assicurativa.
Invero, risulta per tabulas, ed è dunque incontestato, che la polizza assicurativa, che prevede il rinnovo tacito (v. polizza prodotta dalla , prevedesse come scadenza la data CP_2 dell'11.7.2021 e che il pagamento è stato effettuato in data 2.8.2021 (Cfr. Foglio cassa prodotto dalla e quietanza di pagamento prodotta dal . TR CP_1
Le condizioni di polizza prodotte dalla parte convenuta chiariscono che “L'assicurazione ha validità annuale e – se stipulata con tacito rinnovo – alla sua naturale scadenza, in mancanza di disdetta mediante lettera raccomandata A/R spedita da una parte esclusivamente alla sede dell'altra almeno 30 giorni prima della scadenza, il contratto è prorogato per un anno e così successivamente”; in particolare, l'art. 7, in tema di “Proroga dell'assicurazione”, dispone che “In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata AR spedita almeno 60 giorni prima della scadenza, l'assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un anno e così successivamente, salvo quanto disposto dall'articolo 6 – Recesso in caso di sinistro – delle presenti Norme” e, all'art. 2 delle medesime condizioni contrattuali, in tema di
“Pagamento del premio e decorrenza della garanzia”, è previsto che “L'assicurazione ha effetto dalle ore
24.00 del giorno indicato sulla scheda di polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24.00 del giorno del pagamento. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della
Compagnia al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 Codice Civile”.
Da quanto precede deve ritenersi che, scaduta la polizza in data 11.7.2021, in mancanza di disdetta prima della scadenza, la stessa è stata automaticamente prorogata di un anno;
non essendo pacificamente intervenuto il pagamento dell'assicurato alla scadenza, ma solo in data
2.8.2021 e, dunque, non oltre il trentesimo giorno dalla scadenza (ovvero il 10.8) ma nel periodo di tolleranza, resta integro il diritto alla copertura assicurativa del contraente.
Ne consegue che la domanda di garanzia è fondata.
13. Passando alle spese di lite, considerato l'accoglimento della domanda risarcitoria con pagina 16 di 18 sensibile riduzione del quantum in relazione dell'effettiva entità del danno accertato e al contributo colposo reso dalla danneggiata, deve essere disposta la compensazione delle spese processuali tra l'attrice e il convenuto nella misura di 2/3; il residuo va posto a carico del convenuto, in applicazione del principio della soccombenza reciproca (cfr. Cassazione civile, sezione terza, ordinanza del 13.11.2014, n. 24204: la soccombenza reciproca può configurarsi anche nell'ipotesi di accoglimento parziale dell'unica domanda proposta, allorché essa sia stata articolata in più capi e ne siano stati accolti uno o alcuni e rigettati gli altri, ovvero una parzialità dell'accoglimento meramente quantitativa, riguardante una domanda articolata in unico capo), con liquidazione ancorata ai parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014, avuto riguardo al valore effettivo della controversia, con applicazione dei valori medi per tutte le fasi.
Il convenuto deve essere tenuto al rimborso delle spese di lite sostenute dal terzo chiamato,
essendo risultata infondata la chiamata in causa. Dette spese di liquidano Controparte_3 nei valori minimi, tenuto conto delle difese in concreto spiegate dalle parti.
Quanto invece alle ditte terze chiamate in garanzia, pur nell'infondatezza delle chiamate, nulla deve disporsi per le spese di lite, stante la loro contumacia.
Infine, vanno compensate le spese di lite tra il convenuto e la Compagnia Assicurativa, tenuto conto dell'obiettiva incertezza dell'operatività della polizza nel caso di specie.
Le spese della CTU, liquidate separatamente, devono essere poste nella misura del 50% in capo all'attrice e, nel resto, in capo al convenuto CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di Parte_1 Controparte_8 nonché ,
[...] TR CP_3
, e
[...] Controparte_4 TR
, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
[...]
− in accoglimento, per quanto di ragione, della domanda formulata da Parte_1 nei confronti del “ , in persona del titolare ,
[...] CP_1 Parte_2 condanna quest'ultimo al pagamento della somma di € 12.551,80# a titolo di risarcimento dei danni non patrimoniale per le ragioni esposte in parte motiva, oltre rivalutazione e interessi da calcolarsi come sopra, oltre ad € 359,60 per spese mediche;
− in accoglimento della domanda di garanzia formulata dal in persona del CP_1
pagina 17 di 18 titolare , nei confronti di Parte_2 TR
, condanna quest'ultima a rifondere al primo le somme che
[...] provvederà ad esborsare in esecuzione della presente sentenza;
− condanna il in persona del titolare , al pagamento, per CP_1 Parte_2 le causali di cui in motivazione ed in favore di delle spese di lite, Parte_1 che si liquidano in € 262,00 (€ 786 - 2/3) per esborsi ed € 1.692,33 (€ 5.077 - 2/3) per compenso professionale, oltre 15% sul compenso professionale per rimborso spese generali, IVA e CPA, se dovute, come per legge;
compensa nel resto le spese tra le parti;
− condanna il in persona del titolare , al pagamento, per CP_1 Parte_2 le causali di cui in motivazione ed in favore di delle spese di Controparte_3 lite, che si liquidano in € 2.540,00 per compenso professionale, oltre 15% sul compenso professionale per rimborso spese generali, IVA e CPA, se dovute, come per legge;
− nulla per le spese tra il in persona del titolare , e i CP_1 Parte_2 chiamati e Controparte_4 TR
;
[...]
− compensa le spese in persona del titolare , nei CP_1 Parte_2 confronti di;
TR
− pone definitivamente a carico dell'attrice e del convenuto nella misura CP_1 del 50% ciascuno, le spese della CTU, giusta decreto in atti.
Larino, 7 luglio 2025
Il Giudice dott. Stefania Vacca
pagina 18 di 18
R E P U B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
I L T R I B U N A L E D I L A R I N O
in composizione monocratica, nella persona del Giudice designato, dr.ssa Stefania Vacca, ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di primo grado iscritto al n. 280 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023 tra
(C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv.to Parte_1 C.F._1
TOZZI LUIGI, elettivamente domiciliata presso il suo studio in LUCERA, VIA BOVIO n.
78, giusta procura in atti;
- ATTORE -
e
(C.F. ), in persona del l.r.p.t., rappresentato e difeso CP_1 P.IVA_1 dall'Avv.to BALANTE ANTONELLA, elettivamente domiciliato presso il suo studio in
CAMPOMARINO, VIA LI CAUSI 5/A, giusta procura in atti;
- CONVENUTO – nonché
(P.I. ), rappresentata e TR P.IVA_2 difesa dall'Avv.to MINNA FRANCESCO, elettivamente domiciliata presso il suo studio in
FOGGIA, VIALE OFANTO, giusta procura in atti;
-TERZA CHIAMATA IN CAUSA-
pagina 1 di 18 e
(C.F. ), rappresentato e difeso Controparte_3 C.F._2 dall'Avv.to TOZZI LUIGI, elettivamente domiciliata presso il suo studio in LUCERA, VIA
BOVIO n. 78, giusta procura in atti;
-TERZO CHIAMATO IN CAUSA- nonché
(P.I. ); Controparte_4 P.IVA_3
(P.I. ); TR P.IVA_4
- TERZI CHIAMATI CONTUMACI-
OGGETTO: risarcimento del danno
CONCLUSIONI. Per parte attrice: “riconoscere per vero tutto quanto rappresentato in premessa dall'istante e per l'effetto dichiarare spettare alla stessa il risarcimento dei danni conseguenti al sinistro per cui è causa;
2) per l'effetto condannare il sig. titolare del corrente in Parte_2 CP_1
Campomarino Lido alla via del Maree domiciliato in Campomarino alla via Licausi n.7, in persona del titolare sig. e, al pagamento in favore dell'istante, a titolo di risarcimento dei danni derivati Parte_2 dal sinistro occorso alla stessa, della somma di € 57.852,75, richiesta in via indicativa e non tassativa, o a quella maggiore o minore che potrà risultare di giustizia in corso di causa, anche all'esito di apposita CTU medico-legale che sin da ora si chiede disporre, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal giorno del sinistro al soddisfo, come per legge;
condannare, altresì, il convenuto al pagamento delle spese e compensi di giudizio”;
per parte convenuta: “1) in via preliminare, accogliendo quanto eccepito nel presente atto, dichiarare la nullità degli atti di riassunzione notificati in data 1.3.2023 dall'attrice per violazione degli artt. 163, 163 bis
e 166 c.p.c., nonché per violazione dell'art. 156 c.p.c. e degli artt.101 c.p.c., 24 e 111 Cost., e per l'effetto
Voglia rigettare la domanda e/o dichiarare estinto il procedimento;
2)Sempre in via preliminare, in difetto di una definizione estintiva del procedimento ed ove ritenuto necessario, Voglia autorizzare la chiamata del terzo ovvero del sig. residente a [...], della società Parte_3 Controparte_4
, in persona del legale rappresentante p.t., P.I. con sede legale a Napoli alla via E.
[...] P.IVA_3
Gianturco n. 34/C, della ditta individuale “ , in persona del sig. P.I. TR TR
, con sede legale ad Ortona (CH) alla via dei Frentani n.4, nonché della , in P.IVA_4 Controparte_6 persona del legale rappresentante p.t., con sede a Borgaro Torinese in via Lanza n.29, fissando ai sensi pagina 2 di 18 dell'art. 269 c.p.c., altra udienza per consentire la chiamata in causa del terzi come su individuati, affinché
l'odierno convenuto possa essere manlevato, per quanto di competenza, da qualunque eventuale pronuncia pregiudizievole nei suoi confronti;
3)nel merito Voglia accogliere quanto dedotto dal convenuto nel presente atto ed accertata la responsabilità contrattuale del sig. Voglia rigettare la domanda di parte attrice Parte_3 così come spiegata avverso la ditta individuale , in persona del legale Controparte_7 rappresentante p.t. e per l'effetto Voglia tenere indenne la ditta individuale denominata
[...]
, in persona del legale rappresentante p.t., da ogni effetto pregiudizievole dell'emananda Controparte_8 sentenza e condannare il sig. al risarcimento del danno così come accertato in giudizio;
4)nel Parte_3 merito, nella denegata ipotesi in cui venga accertato il fatto, Voglia accogliere quanto dedotto dal convenuto nel presente atto ed accertata la responsabilità del produttore e del fornitore Voglia condannare al risarcimento del danno accertato la società “ ”, in persona del legale rappresentante p.t., P.I. Controparte_4
, con sede legale a Napoli alla via E. Gianturco n. 34/C, e la ditta individuale “ P.IVA_3 CP
”, in persona del sig. P.I. con sede legale ad Ortona (CH) alla via
[...] TR P.IVA_4 dei Frentani n.4, nella rispettiva qualità di produttore e fornitore dell'attrezzatura balneare, tenendo indenne la ditta individuale denominata “ , in persona del legale rappresentante Controparte_8
p.t., da ogni effetto pregiudizievole dell'emananda sentenza;
5)in via subordinata, ove venga accertato il fatto e venga accolta anche parzialmente la domanda attorea, accertata la somma dovuta, come risultante dall'esito del giudizio, Voglia per l'effetto condannare al risarcimento del danno la società assicuratrice , in CP_2 persona del legale rappresentante p.t., con sede a Borgaro Torinese in via Lanza n.29, tenendo indenne e manlevando la ditta “ , in persona del legale rappresentante p.t., da ogni Controparte_7 eventuale effetto pregiudizievole dell'emananda sentenza;
6)In ogni caso con vittoria di spese e competenze del presente giudizio con rimborso spese generali al 15 %, maggiorati dei contributi fiscali e previdenziali, come per legge”; per : “accogliersi l'eccezione di carenza di TR legittimazione passiva formulata dal convenuto e rigettarsi la domanda risarcitoria Parte_4 avanzata nei confronti di quest'ultimo; - accogliersi l'eccezione di scopertura assicurativa e rigettarsi la domanda di manleva avanzata dal chiamante in causa nei confronti di col favore delle spese;
rigettarsi la CP_2 domanda di manleva in quanto infondata;
rigettarsi la domanda principale in quanto infondata e non provata, col favore delle spese;
tenere estranea alle statuizioni che dovessero riguardare ciascuna delle altre CP_2 parti processuali”; per : “1) rigettare la domanda formulata dal in quanto infondata Controparte_3 Pt_2 sia in fatto che in diritto per i motivi di cui in premessa in quanto alcuna responsabilità può essere addebitata pagina 3 di 18 al convenuto Sig. dichiarando l'estromissione dello stesso dal giudizio. 2) con vittoria di spese e Pt_3 compensi di causa”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di riassunzione a seguito di declaratoria di incompetenza per territorio del
Tribunale di Campobasso originariamente adito, ha convenuto in giudizio il Parte_1
esponendo che: in data 27 luglio 2021, alle ore 09.15 circa, presso il CP_1 [...]
di , la sig.ra “riportava lesioni alla persona a causa di una sdraio CP_1 Parte_2 Pt_1 fornitale dal titolare del lido sulla quale si sedeva, che si rompeva facendola cadere di schiena”
e che “da un esame della sedia la stessa risultava spezzata”; che nell'immediatezza della caduta, la riportava forti dolori alla schiena e, dopo l'accesso in Pronto Soccorso presso il quale Pt_1 si recava il giorno seguente per i persistenti dolori, le veniva diagnosticata un trauma contusivo lombo sacrale (frattura soma di L3); che, quindi, sottopostasi a ulteriori accertamenti diagnostici, veniva accertata la frattura dei somi di D11 e D12 e, quindi, veniva sottoposta a intervento chirurgico di “vertebro-plastica percutanea”.
Così esposti i fatti, l'attrice ha dedotto che la responsabilità del sinistro è da ascrivere interamente al titolare del lido “che ha fornito all'utente una sdraio già rotta” (v. atto CP_1 di citazione), chiedendo conseguentemente la condanna del convenuto al risarcimento di tutti i danni subiti, stimati in € 57.852,75, o diversa somma da accertarsi in corso di causa, tenuto conto che, a seguito dell'evento dannoso, residuava un'invalidità permanente del 17-18% e un'inabilità temporanea per complessivi 85 giorni, come da propria consulenza medico-legale di parte.
2. Si è costituito il “ , contestando sia nell'an che nel quantum l'avversa CP_1 domanda e chiedendone, di conseguenza, il rigetto.
In particolare, il convenuto ha eccepito, in primo luogo, il proprio difetto di legittimazione passiva, sostenendo che per la fornitura delle attrezzature da spiaggia era stato stipulato con il sig. , marito dell'attrice, un contratto di noleggio sicché la responsabilità ex art. Parte_3
2051 c.c. ricadrebbe esclusivamente in capo a quest'ultimo, a tal fine chiamato in causa. Ad ogni modo, ove venisse riconosciuta la propria legittimazione, il convenuto ha esposto che, essendo le attrezzature da spiaggia garantite dal fornitore e dal produttore, avrebbero dovuto rispondere per il danno cagionato dal prodotto difettoso il costruttore “ CP_4
e il fornitore , titolare dell'omonima ditta, entrambi chiamati in
[...] TR causa in manleva. Nel merito, il convenuto ha contestato la veridicità del sinistro nei termini pagina 4 di 18 esposti dall'attrice, tenuto conto che il giorno 27.07.2021 nessun sinistro o caduta accidentale era stata denunciata presso la direzione spiaggia della struttura balneare convenuta o da altri per suo conto e che nessuna sedia “spezzata” era stata rinvenuta dal personale di spiaggia né il
27.07.2021, né durante i giorni successivi. Infine, contestato anche il quantum debeatur, attesa la dedotta eccessività della somma pretesa, ha chiamato in garanzia la propria società assicuratrice, CP_2
3. Si è costituita la contestando l'operatività della polizza, scaduta il 26.7.2021, CP_2 termine comprensivo del lasso di 15 giorni previsto dall'art. 1901 c.c., di talché, non trattandosi di polizza con tacito rinnovo, il successivo pagamento, avvenuto il 2.8.2021, avrebbe dato luogo ad un nuovo ed autonomo periodo di copertura, successivo alla data del CP_ sinistro in questione. In subordine, la Compagnia ha aderito alle difese della convenuta quanto al difetto di legittimazione passiva e alla carenza del nesso causale per difetto di prova, contestando anche il quantum richiesto.
4. Si è costituito , il quale ha esposto di non aver mai sottoscritto alcun Controparte_3 contratto di noleggio con il “ per le attrezzature da spiaggia, al pari della moglie CP_1
Inoltre, ha dedotto che dette attrezzature sono sempre rimaste nella Persona_1 disponibilità del e nella sua custodia, evidenziando quindi la propria estraneità alla Pt_2 vicenda.
5. La società “ e la ditta , già citati e dichiarati Controparte_4 TR contumaci prima della riassunzione, non si sono costituiti in giudizio.
6. La causa è istruita a mezzo di prova testimoniale e consulenza medico-legale; all'esito, è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
******
Il Tribunale osserva quanto segue.
7. L'attrice ha convenuto in giudizio il gestore e titolare del lido balneare CP_1 ritenendolo responsabile dei danni alla stessa occorsi a seguito della caduta da una sdraio rotta, fornitale dal primo. Sotto il profilo dell'inquadramento giuridico della responsabilità del convenuto, l'attrice ha allegato un danno da custodia ex art. 2051 c.c., a cui il convenuto ha replicato sostenendo che, a seguito della concessione in noleggio dell'attrezzatura da spiaggia e, dunque, anche della sdraio stessa, al marito dell'attrice, il rapporto di custodia sulla res si fosse instaurato con quest'ultimo, conseguentemente unico eventuale responsabile del danno.
8. Tali le allegazioni delle parti, si ritiene opportuno premettere che ai fini della responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. - a mente del quale “ciascuno è responsabile del danno cagionato pagina 5 di 18 dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”- è necessaria la sussistenza di un rapporto di custodia della cosa, ovvero una relazione di fatto tra un soggetto e la cosa stessa, tale da consentire il potere di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con la cosa (così Cass. n. 15761/2016).
La responsabilità del custode ha natura oggettiva e non presuntiva, prescindendo da qualunque connotato di colpa (v. ordinanze Cass., sez. III, primo febbraio 2018, n. 2477 e n.
2483; da ultimo ancora Cass., sezioni unite, n. 20943 del 30/06/2022), di talché, ai fini della responsabilità in parola, è necessario e sufficiente che il danno sia stato “cagionato” dalla cosa in custodia, assumendo rilevanza il solo dato oggettivo della derivazione causale del danno dalla cosa, mentre non occorre accertare se il custode sia stato o meno diligente nell'esercizio del suo potere sul bene, giacché il profilo della condotta del custode è del tutto estraneo al paradigma della responsabilità delineata dall'art. 2051 c.c. (ex multis, Cass. n. 4476/2011).
L'oggettività della responsabilità in capo al custode comporta, in punto di distribuzione dell'onere probatorio, che: il danneggiato deve provare l'esistenza di un idoneo nesso causale tra la cosa ed il danno, a prescindere dalla pericolosità o meno o dalle caratteristiche intrinseche della cosa in custodia;
“la deduzione di omissioni, violazioni di obblighi di legge di regole tecniche o di criteri di comune prudenza da parte del custode rileva ai fini della sola fattispecie dell'art. 2043 c.c., salvo che la deduzione non sia diretta soltanto a dimostrare lo stato della cosa e la sua capacità di recare danno, a sostenere allegazione e prova del rapporto causale tra quella e l'evento dannoso”; il custode, per andare esente da responsabilità, deve provare che il danno non è stato causato dalla cosa ma dal caso fortuito, nel cui ambito possono essere compresi, oltre al fatto naturale, anche quello del terzo e quello dello stesso danneggiato. Il caso fortuito, dunque, rappresentato da fatto naturale o del terzo, è connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, da intendersi però da un punto di vista oggettivo e della regolarità causale (o della causalità adeguata), senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode;
peraltro le modifiche improvvise della struttura della cosa incidono in rapporto alle condizioni di tempo e divengono, col trascorrere del tempo dall'accadimento che le ha causate, nuove intrinseche condizioni della cosa stessa, di cui il custode deve rispondere. Quando il caso fortuito è rappresentato dalla condotta del danneggiato, lo stesso deve essere connotato dall'esclusiva efficienza causale nella produzione dell'evento; a tal fine, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale pagina 6 di 18 sull'evento dannoso, in applicazione anche ufficiosa dell'art. 1227 c.c., comma 1; e deve essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost. Pertanto, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento “interrompa” il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benché astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale.
Da ultimo, si è ulteriormente precisato che “Sul piano della struttura della fattispecie […] il caso fortuito appartiene alla categoria dei fatti giuridici e si pone in relazione causale diretta, immediata ed esclusiva con la res, senza intermediazione di alcun elemento soggettivo;
mentre la condotta del terzo e la condotta del danneggiato rilevano come atto giuridico caratterizzato dalla colpa (art. 1227, comma 1), con rilevanza causale esclusiva o concorrente (sul concorso tra causa umana e causa naturale, Cass. n. 21619/2007), intesa, nella specie, come caratterizzazione di una condotta oggettivamente imprevedibile ed oggettivamente imprevedibile da parte del custode”. Va ancora osservato, in proposito, che “sia il fatto
(fortuito) che l'atto (del terzo o del danneggiato) si pongono in relazione causale con l'evento di danno non nel senso della (impropriamente definita) "interruzione del nesso tra cosa e danno", bensì alla luce del principio disciplinato dall'art. 41 c.p., che relega al rango di mera occasione la relazione con la res, deprivata della sua efficienza di causalità materiale, senza peraltro cancellarne l'efficienza causale sul piano strettamente naturalistico. Ciò tanto nell'ipotesi di efficacia causale assorbente, quanto di causalità concorrente di tali condotte, poiché, senza la preesistenza e la specifica caratterizzazione della res, il danno non si verificherebbe (esemplificando: una strada perfettamente asfaltata e senza buche non sarà in relazione causale, se non naturalistica, con il danno subito dal pedone che inciampa nei suoi piedi)” (Cassazione civile sez. III, 27/04/2023, n.11152).
In definitiva, in base all'art. 2051 c.c., la condotta del danneggiato può rilevare unicamente nella misura in cui valga ad integrare il caso fortuito, ossia presenti caratteri tali da sovrapporsi al modo di essere della cosa e da porsi essa stessa all'origine del danno. Pertanto, ove il danno consegua alla interazione fra il modo di essere della cosa in custodia e l'agire umano, non basta a escludere il nesso causale fra la cosa e il danno la condotta colposa del danneggiato, pagina 7 di 18 richiedendosi anche che la stessa si connoti per oggettive caratteristiche di imprevedibilità ed imprevenibilità che valgano a determinare una definitiva cesura nella serie causale riconducibile alla cosa. Giova richiamare, al riguardo, le considerazioni svolte da Cass. n. 25837/2017
(recepite, fra le altre, da Cass. n. 26524/2020 e da Cass. n. 4035/2021), secondo cui “la eterogeneità tra i concetti di "negligenza della vittima" e di "imprevedibilità" della sua condotta da parte del custode ha per conseguenza che, una volta accertata una condotta negligente, distratta, imperita, imprudente, della vittima del danno da cose in custodia, ciò non basta di per sé ad escludere la responsabilità del custode. Questa è infatti esclusa dal caso fortuito, ed il caso fortuito è un evento che praevideri non potest. L'esclusione della responsabilità del custode, pertanto, quando viene eccepita dal custode la colpa della vittima, esige un duplice accertamento: (a) che la vittima abbia tenuto una condotta negligente;
(b) che quella condotta non fosse prevedibile. (...) La condotta della vittima d'un danno da cosa in custodia può dirsi imprevedibile quando sia stata eccezionale, inconsueta, mai avvenuta prima, inattesa da una persona sensata. Stabilire se una certa condotta della vittima d'un danno arrecato da cose affidate alla custodia altrui fosse prevedibile o imprevedibile è un giudizio di fatto, come tale riservato al giudice di merito: ma il giudice di merito non può astenersi dal compierlo, limitandosi a prendere in esame soltanto la natura colposa della condotta della vittima” (v.
Cassazione civile sez. III, 17/02/2023, n.5116).
Da ultimo, si è ulteriormente precisato che “Sul piano della struttura della fattispecie […] il caso fortuito appartiene alla categoria dei fatti giuridici e si pone in relazione causale diretta, immediata ed esclusiva con la res, senza intermediazione di alcun elemento soggettivo;
mentre la condotta del terzo e la condotta del danneggiato rilevano come atto giuridico caratterizzato dalla colpa (art. 1227, comma 1), con rilevanza causale esclusiva o concorrente (sul concorso tra causa umana e causa naturale, Cass. n. 21619/2007), intesa, nella specie, come caratterizzazione di una condotta oggettivamente imprevedibile ed oggettivamente imprevenibile da parte del custode. Va ancora osservato, in proposito, che sia il fatto (fortuito) che l'atto (del terzo o del danneggiato) si pongono in relazione causale con l'evento di danno non nel senso della (impropriamente definita) "interruzione del nesso tra cosa e danno", bensì alla luce del principio disciplinato dall'art. 41 c.p., che relega al rango di mera occasione la relazione con la res, deprivata della sua efficienza di causalità materiale, senza peraltro cancellarne l'efficienza causale sul piano strettamente naturalistico. Ciò tanto nell'ipotesi di efficacia causale assorbente, quanto di causalità concorrente di tali condotte, poiché, senza la preesistenza e la specifica caratterizzazione della res, il danno non si verificherebbe pagina 8 di 18 (esemplificando: una strada perfettamente asfaltata e senza buche non sarà in relazione causale, se non naturalistica, con il danno subito dal pedone che inciampa nei suoi piedi)”
(Cassazione civile sez. III, 27/04/2023, n.11152).
9. Venendo allora al caso di specie, deve subito osservarsi che, al netto delle -invero non comprensibili in quanto giuridicamente contraddittorie- difese del e dell'attrice nel Pt_3
CP_ negare la sussistenza di ogni rapporto contrattuale con il gestore del (“il non ha Pt_3 giammai avuto alcun rapporto con il né ha sottoscritto con costui alcun contratto, men che mai di Pt_2 noleggio. I rapporti con il invero sono stati tenuti sempre dalla signora (odierna attrice che ha Pt_2 Pt_1 richiesto la fruizione delle attrezzature di cui sopra). Neppure la peraltro ha sottoscritto alcun contratto Pt_1 con il )- è pacifico che il giorno del lamentato sinistro l'attrice avesse in uso attrezzature Pt_2 fornite dal gestore del Lido;
tenuto conto dei resoconti (del tipo fatture) prodotti dal convenuto - non contestati- in ordine al noleggio, a nome di , di attrezzatura da Parte_3 spiaggia per l'intera stagione estiva per l'anno 2021, è evidente la sussistenza di un rapporto CP_ negoziale con il gestore del , avendo peraltro dedotto l'attrice che i rapporti, sotto tale aspetto, venivano gestiti proprio dalla Pt_1
Nel contempo, la tesi del convenuto, volta a valorizzare -oltremodo- la conclusione del negozio di noleggio come fatto in sé tale da spostare, sic et simpliciter, sui noleggianti la custodia – e relative responsabilità- delle res noleggiate, è anch'essa errata. Difatti, premesso che non coglie nel segno il semplicistico richiamo alla pronuncia della Suprema Corte n.
2429/2023 sul contratto atipico di noleggio e sugli obblighi del noleggiante, deve rammentarsi che il concetto di custodia ai fini dell'art. 2051 c.c. non si riferisce alla custodia nel senso contrattuale del termine;
in particolare, deve rammentarsi che “In tema di danni da cose in custodia, ai fini della configurabilità della responsabilità ex art. 2051 c.c. è sufficiente la sussistenza del rapporto di custodia con la cosa che ha dato luogo all'evento lesivo, rapporto che postula l'effettivo potere sulla cosa, e cioè la disponibilità giuridica e materiale della stessa che comporti il potere-dovere di intervento su di essa, e che compete al proprietario o anche al possessore o detentore. La disponibilità che della cosa ha l'utilizzatore non comporta, invece, necessariamente il trasferimento in capo a questo della custodia, da escludere in tutti i casi in cui, per specifico accordo delle parti, o per la natura del rapporto, ovvero per la situazione fattuale determinatasi, chi ha
l'effettivo potere di ingerenza, gestione ed intervento sulla cosa, nel conferire all'utilizzatore il potere di utilizzazione della stessa, ne abbia conservato la custodia;
la relativa indagine costituisce accertamento di fatto riservato al giudice di merito” (cfr. Cass. civ., Sez. III, 10/02/2003, n. 1948, in cui la S.C. ha confermato la decisione di merito, che aveva escluso la configurabilità della responsabilità per danni da cose in custodia in capo ad un soggetto che aveva prenotato il campo di calcetto per pagina 9 di 18 lo svolgimento di un torneo, nel corso del quale uno dei partecipanti si era infortunato a causa della inidoneità del "verde" sintetico posto sul campo di giuoco).
Nel caso della fornitura di attrezzatura da mare da parte del gestore balneare dietro versamento di una somma pattuita, la stessa è concessa in uso ai contraenti per le attività consentite nel lido ed è fruibile, come noto, per periodi prestabiliti –parte di una giornata, singoli giorni o settimane sino all'intera stagione- e solo all'interno della struttura balneare, tant'è che al noleggiante non è consentito asportare le res al di fuori della struttura, circostanza che implica che dette attrezzature non fuoriescono mai dall'effettivo potere di controllo del gestore, che, quindi, ne conserva la vigilanza anche in punto di ordinata fruizione sugli stessi luoghi.
Nel caso in esame, poi, dalla documentazione versata dalla convenuta in relazione all'attrezzatura noleggiata all'attrice nella stagione estiva 2021 emerge, in primo luogo, che il numero di sdraio e lettini forniti non era sempre lo stesso, mentre non v'è prova che le attrezzature fossero le medesime per tutto il periodo della concessione, senza mai essere sostituite- quantomeno quelle fornite alla come pure che non venissero sistemate alla Pt_1 sera dagli addetti della struttura – così deduce l'attrice, a cui non replica il convenuto. Per altro verso, irrilevante è la circostanza riferita dai testi di parte convenuta, tutti impiegati nel lido con funzione di addetti alla vigilanza, controllo e manutenzione della struttura, secondo cui c'era chi, tra i bagnanti, assicurava le attrezzature all'ombrellone con lucchetti: posto che da tanto si ricava comunque che non tutti lo facessero, nessuno ha riferito che tale fosse la consuetudine dei coniugi Pt_3
Ne consegue che l'utilizzo dell'attrezzatura da parte dell'attrice, e così anche da parte del evocato in causa sulla scorta della mera circostanza che allo stesso erano state Pt_3 intestate le fatture non fiscali di annotazione delle somme versate per la concessione di dette attrezzature- circostanza evidentemente neutra-, non vale di per sé a ritenere spostata la custodia, in termini di ingerenza, gestione e intervento sulla cosa nella declinazione sopra esposta, in capo agli utilizzatori, conservando il concedente poteri di sorveglianza e gestione delle stesse, anche in termini di controllo del loro buono stato.
10. Ciò posto in ordine alla custodia, la domanda è fondata nei limiti che si espongono.
All'esito dell'istruttoria è risultato provato che il giorno 27.7.2021, verso le 09.15 circa, la nel sedersi sulla sdraio posta sotto l'ombrellone, cadeva a terra, riportando dolori alla Pt_1 schiena (cfr. teste . Il teste , ascoltato Testimone_1 Testimone_2 all'udienza del 24.04.2024, ha riferito di aver visto l'attrice nel momento stesso della caduta, pagina 10 di 18 essendosi trovato a camminare proprio in quel momento, a circa 10 metri di distanza. Ha raccontato che la si trovava di spalle e di averla vista sedersi sulla sdraio allorquando “la Pt_1 sedia si è spezzata mentre la signora è caduta sulla sinistra”, vicino alla passerella. In particolare, il teste ha dichiarato di aver visto la sdraio spezzata tra gli innesti di apertura e che, Tes_2 con l'aiuto della moglie (teste ), ha soccorso la in quel momento sola, e che Tes_1 Pt_1 lamentava dolore alla schiena, aiutandola a rialzarsi e accompagnandola presso la propria casa vacanza in Campomarino.
Non depongono per la non veridicità dell'accaduto le deposizioni dei testi del convenuto, i quali hanno riferito che nessun sinistro veniva denunciato quel giorno;
invero, dopo pochi giorni, in data 6.8.2021, la a mezzo del proprio legale, comunicava al il sinistro Pt_1 Pt_2 nei termini indicati nell'atto di citazione. Né in senso contrario ancora può valorizzarsi l'allegazione di parte attrice, secondo cui la sedia era già rotta- così riferito dall'attrice anche al ctu-, poiché trattasi di una mera deduzione della danneggiata, che tuttavia non muta i termini della questione, stante la dichiarazione del teste sulla cui attendibilità non sono Tes_2 emersi elementi di dubbio- non dedotti neppure dal convenuto-, il quale ha riferito di aver visto la sedia cedere ove ci sono gli innesti di apertura, che, dalle fotografie in atti, appaiono in plastica.
Orbene, da quanto precede, se è risultato provato l'evento in sé della caduta dell'attrice a causa della rottura della sedia sdraio, non è invece emerso che la abbia tenuto un Pt_1 comportamento di cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza. Infatti, l'attenzione richiesta a chi si accinge ad utilizzare sedie posizionate sulla sabbia, di per sé notoriamente non stabile, deve essere massima e impone al fruitore diligente di comportarsi con una certa prudenza, adottando elementari accortezze, come, ad esempio, verificare, prima di sedersi, la stabilità della sedia, assicurandosi previamente che la stessa sia ben affondata e salda. Nel caso di specie, non solo non è emerso che tali precauzioni, certamente esigibili secondo il già richiamato principio di autoresponsabilità, fossero state adottate dall'attrice, a mente della dinamica nei termini in cui è stata narrata, ma dalle testimonianze raccolte è risultato, anzi, che l'attrice si poneva a ridosso della passerella in cemento, destinata invece al passaggio degli altri utenti, esponendosi così al pericolo di possibili urti contro tale struttura, come in concreto poi accaduto. Infine, dalla documentazione medica relativa allo stato della anteriormente al sinistro occorso, Pt_1 esaminata dal ctu, è emerso che la stessa presentasse al momento dell'accaduto una “pregressa osteopenia dorsale” (cfr. Ctu pagg. 9 e 10); la consulente d'ufficio, dott.ssa ha spiegato Per_2 pagina 11 di 18 che “analizzando il meccanismo lesivo, le lesività riportate dalla ovvero la frattura intraspongiosa del Pt_1 soma di D11 e D12, con lieve avvallamento della LSS di entrambe le vertebre, sono intervenute su un soggetto con una meiopragia di base, rappresentata da una preesistente patologia demielinizzante della colonna, ovvero da una particolare condizione di salute del soggetto leso, già in essere prima dell'antecedente causale in esame, che ha concorso con questo a realizzare la lesione. In pratica, le lesioni sono derivate dalla indispensabile sinergia tra l'antecedente (urto indiretto) e la concausa preesistente (patologia ossea demielinizzante), atteso che entrambi, agendo l'uno in assenza dell'altro, non sarebbero stati in grado di provocare le lesioni descritte”.
Orbene, tenuto conto della propria condizione di salute, l'attrice avrebbe dovuto essere ancor più accorta, ben potendosi ritenere che alla stessa fosse certamente noto che un'eventuale caduta, combinandosi con il proprio stato di salute preesistente, avrebbe potuto dar luogo ad esiti dannosi ben più gravi.
Tutte queste circostanze costituiscono indizi precisi e concordanti di un difetto di attenzione e accortezza da parte della danneggiata;
nel contempo, però, una tale condotta, seppur imprudente, non è tuttavia abnorme o eccezionale, in quanto ex se non estranea al novero delle possibilità fattuali di utilizzo della res, congruamente prevedibili dal gestore in relazione al contesto in questione. Né dal canto suo il convenuto ha fornito la prova, sullo stesso gravante, che l'evento si sia verificato per avere l'attore assunto un comportamento del tutto anomalo o eccentrico nell'utilizzo della sedia- inconcludenti a tal fine e, pertanto, non ammesse, si sono palesate le prove orali richieste dal convenuto in ordine ai giochi praticati sotto l'ombrellone dai nipoti di coniugi (“G) “Nello spazio di arenile all'ombra delle Pt_3 attrezzature noleggiate erano soliti giocare i nipotini dei signori;
H)”I bimbi erano soliti Persona_3 scavare delle buche sulla sabbia sotto gli ombrelloni noleggiati dalla famiglia nello stesso spazio Persona_3 dove i membri della famiglia posizionavano le sdraio ed i lettini noleggiati ed usufruiti per Persona_3
l'intera stagione”), le quali, oltre che generiche nella formulazione, sono prive di ogni concreto incidenza fattuale (cfr. Cassazione civile sez. III, 16/02/2021, n. 4035, richiamata in motivazione anche da Cass. civ. 01-02-2022, n. 3041).
Ne consegue che, a mente delle superiori coordinate rammentate, alla condotta colposa dell'attore debba essere attribuito valore di concausa, che ha contribuito alla produzione del sinistro con le non trascurabili conseguenze riportate e che determina una riduzione del risarcimento, ai sensi dell'art. 1227 c.c., nella misura del 60%, tenuto conto, a fronte dell'imprudenza descritta, dell'insidiosità oggettiva delle condizioni della scala.
11. Passando quindi alla liquidazione del danno, possono senz'altro condividersi le conclusioni del consulente d'ufficio, dott.ssa la quale, con relazione chiara, Persona_4 pagina 12 di 18 logica e apparentemente immune da vizi ha riconosciuto il nesso di causalità tra l'evento e le lesioni sussistenti tenendo in debito contro anche le patologie pregresse, sotto il profilo della stima del danno ha indicato nella misura del 11% il danno biologico. Ha poi stimato un'inabilità temporanea nei seguenti termini:
03 (tre) giorni di ITA al 100%;
30 (trenta) giorni di ITP al 75%;
20 (venti) giorni di ITP al 50%;
20 (venti) giorni di ITP al 25%;
Ai fini della liquidazione, da eseguirsi secondo una valutazione equitativa, questo Giudice ritiene di fare applicazione delle cd. Tabelle già in uso presso il Tribunale di Milano, in adesione all'orientamento giurisprudenziale di legittimità che ha riconosciuto “vocazione” nazionale ai parametri e valori indicati nelle suddette Tabelle (cfr. Cass. n. 12408/2011), come di recente riviste dall'Osservatorio alla luce della giurisprudenza della Suprema Corte (cfr.
Cassazione civile sez. III, 10/11/2020, n. 25164). In particolare, la Corte ha richiamato l'attenzione all'autonomia concettuale esistente tra il danno dinamico relazionale (o biologico)
e danno morale (denominato nelle “nuove” Tabelle di Milano “danno da sofferenza soggettiva interiore”) (cfr. Cass. n. 901/2018, Cass. n. 7513/2018, Cass. n. 4878/2019, Cass. n.
25164/2020, non massimata, Cass. n. 9006/2022), precisando che “ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale da lesione della salute secondo le Tabelle di Milano, ove si accerti la sussistenza, nel caso concreto, tanto del danno dinamico relazionale (c.d. biologico) quanto del danno morale, il "quantum" risarcitorio deve essere determinato applicando integralmente i valori tabellari (che contemplano entrambe le voci di danno), mentre, ove si accerti l'insussistenza del danno morale, il valore del punto deve essere depurato dall'aumento percentuale previsto per tale voce” (Cass. n. 15733/2022, che ribadisce i principi già espressi da Cass. n. 25164/2020); con ciò volendosi dire che, escluso qualunque automatismo risarcitorio, laddove si accerti che i due profili di danno coesistono, la liquidazione può ben avvenire sulla base di tabelle che li contemplino entrambi, come nel caso delle tabelle milanesi che - fin dal 2009 - prevedono una liquidazione congiunta e che - nella più recente edizione
(2021) - indicano opportunamente in modo distinto i valori del "punto danno biologico" e dell' "incremento per sofferenza" la cui sommatoria determina il valore del punto "danno non patrimoniale" (in tal modo consentendo un'agevole scorporazione dell'importo relativo al danno morale nel caso in cui lo stesso non risulti concretamente accertato)” (Cassazione civile sez. III, 29/11/2022, n.35015). pagina 13 di 18 Da quanto sopra deriva che, con riguardo al risarcimento del danno morale, la liquidazione effettuata secondo le Tabelle milanesi comprende già in quella del cosiddetto danno biologico quello morale (nella componente aggiuntiva dell'incremento per sofferenza), poiché effettuata sulla base di tabelle (quelle predisposte dall'Osservatorio per la Giustizia Civile di Milano) che, sulla scorta di quanto affermato dalla Suprema Corte (cfr., in tal senso, Cass. civ., sez. un., 11 novembre 2008, n. 26972; Cass. civ., sez. un., 11 novembre 2008, n. 26973; Cass. civ., sez. un.,
11 novembre 2008, n. 26074; Cass. civ., sez. un., 11 novembre 2008, n. 26975), risultano elaborate proprio allo scopo di realizzare una liquidazione complessiva del danno non patrimoniale conseguente a “lesione permanente dell'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale”, nei suoi risvolti anatomo - funzionali e relazionali medi ovvero peculiari, e del danno non patrimoniale conseguente alle medesime lesioni in termini di “dolore”, “sofferenza soggettiva”, in via di presunzione, con riguardo ad una determinata tipologia di lesione e, dunque, una liquidazione congiunta dei pregiudizi in passato liquidati a titolo di cosiddetto danno biologico “standard” e di cosiddetto danno morale.
Naturalmente, le tabelle di cui si tratta, che si fondano sull'applicazione dell'appesantimento del valore suscettibile di essere attribuito al punto tabellare di invalidità, prevedono espressamente la possibilità di riconoscere percentuali di aumento dei valori medi da esse previste, da utilizzarsi - onde consentire una adeguata “personalizzazione” complessiva della liquidazione - laddove il caso concreto presenti peculiarità che vengano allegate e provate
(anche in via presuntiva) dal danneggiato, in particolare, sia quanto agli aspetti anatomo - funzionali e relazionali sia quanto agli aspetti di sofferenza soggettiva.
Nel caso di specie, posta quindi l'autonomia del danno morale da quello biologico, deve riconoscersi senz'altro la liquidazione della componente del danno da sofferenza soggettiva interiore, atteso che, per quanto visto e in base ad un ragionamento presuntivo (cfr. sul punto la citata Cass. n.25164 del 2020), può dirsi senza dubbio che al danno biologico si sia sommata una sofferenza per il penoso stato di invalidità. Nel contempo, l'attrice non ha allegato, e men che meno dimostrato, di aver subito, dal punto di vista dinamico relazionale, patimenti diversi da quelli ordinariamente riconducibili al grado di invalidità accertata, di talché non può procedersi ad alcuna personalizzazione del danno.
Sulla scorta di quanto sopra, quindi, può così procedersi:
Invalidità temporanea totale: € 345,00
Invalidità temporanea parziale al 75%: € 2.587,50
Invalidità temporanea parziale al 50%: € 1.150,00 pagina 14 di 18 Invalidità temporanea parziale al 25%: € 575,00
Danno permanente 11% e aumento per sofferenza soggettiva interiore: € 26.722,00.
Il danno complessivo sarà pertanto pari ad € 31.379,50#. Tenendo conto della concausa concorso di colpa stimato nel 60%, all'attrice spetterà la somma di € 12.551,80#.
Le spese mediche sostenute e documentate, quale danno patrimoniale, ammontano ad un valore complessivo di € 899,00, di talché sono ristorabili, stante il concorso colposo del danneggiato, nei limiti di € 359,60.
Trattandosi di obbligazione di valore, l'importo così determinato deve essere dapprima devalutato alla data dell'illecito (luglio 2021), in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, e quindi rivalutati anno per anno, secondo lo stesso parametro, da detta data fino a quella di pubblicazione della sentenza (che segna la trasformazione dell'obbligazione risarcitoria in debito di valuta: cfr. Cass. n. 1256/1995; Cass.
n. 11616/1992), con l'aggiunta degli interessi legali maturati e maturandi fino al saldo sul capitale via via rivalutato (cfr. Cass., n. 6321/2000; Cass., n. 9118/1990; Cass., n. 2770/1979).
Su tale somma, poi, per quanto attiene il periodo intercorrente tra la data della presente decisione ed il giorno dell'effettivo saldo, dovranno essere corrisposti, per effetto della condanna al pagamento, che attribuisce al quantum dovuto il carattere di debito di valuta, gli interessi annui al tasso legale dal giorno della decisione sino a quello del conseguimento in concreto dell'importo risarcitorio (art. 1282 c.c.).
12. Passando alle domande di manleva, va rigettata quella formulata dal convenuto nei confronti delle ditte fornitrici e produttrici. Invero, il convenuto ha dedotto che “il sig. Pt_2 si è avvalso dei servizi di manutenzione dell'attrezzatura noleggiata eseguiti dalla ditta
[...] CP
. Inoltre il sig. nella qualità in atti, ha acquistato i Kit di riparazione e le stesse
[...] Parte_2 attrezzature dalla SO , in persona del legale rappresentante p.t.. Il fornitore Controparte_4 ed il produttore hanno garantito il prodotto venduto al sig. tanto si evince anche dalle schede Parte_2 tecniche in atti” e che pertanto “In ogni caso nella denegata e non creduta ipotesi in cui si riconosca la verificazione dell'evento, il presunto danno sarebbe conseguenza di un vizio occulto dell'attrezzatura acquistata
e costantemente mantenuta in buon ordine dal sig. A ciò si aggiunga che sia il venditore Controparte_8 che il fornitore hanno garantito l'assoluta sicurezza delle attrezzature e la resistenza delle attrezzature a qualunque peso e/o sforzo di trazione come risulta dalle schede tecniche allegate sia per le sdraio che per i lettini”. Orbene, deve osservarsi che di tale ultima circostanza non v'è prova, non avendo la parte depositato alcun contratto o patto tra le parti che prevedesse e descrivesse una qualche garanzia, tenuto conto che non è dato neppure comprendere- perché non riferito- il tipo di pagina 15 di 18 negozio intercorso tra le stesse (se una vendita o un noleggio ecc.) da cui ricavarsi la normativa generale applicabile;
pertanto, tenuto conto che non è applicabile la disciplina consumeristica sui prodotti difettosi, non essendo il gestore del Lido un consumatore, non si comprende, data la lacunosità delle allegazioni e di ogni prova al riguardo, il titolo di responsabilità, in uno all'imputabilità di siffatti vizi ai soggetti evocati in causa, con conseguente infondatezza di ogni deduzione sul punto.
12.1. Di contro, va accolta la domanda di garanzia spiegata dal convenuto nei confronti della propria compagnia assicurativa.
Invero, risulta per tabulas, ed è dunque incontestato, che la polizza assicurativa, che prevede il rinnovo tacito (v. polizza prodotta dalla , prevedesse come scadenza la data CP_2 dell'11.7.2021 e che il pagamento è stato effettuato in data 2.8.2021 (Cfr. Foglio cassa prodotto dalla e quietanza di pagamento prodotta dal . TR CP_1
Le condizioni di polizza prodotte dalla parte convenuta chiariscono che “L'assicurazione ha validità annuale e – se stipulata con tacito rinnovo – alla sua naturale scadenza, in mancanza di disdetta mediante lettera raccomandata A/R spedita da una parte esclusivamente alla sede dell'altra almeno 30 giorni prima della scadenza, il contratto è prorogato per un anno e così successivamente”; in particolare, l'art. 7, in tema di “Proroga dell'assicurazione”, dispone che “In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata AR spedita almeno 60 giorni prima della scadenza, l'assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un anno e così successivamente, salvo quanto disposto dall'articolo 6 – Recesso in caso di sinistro – delle presenti Norme” e, all'art. 2 delle medesime condizioni contrattuali, in tema di
“Pagamento del premio e decorrenza della garanzia”, è previsto che “L'assicurazione ha effetto dalle ore
24.00 del giorno indicato sulla scheda di polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24.00 del giorno del pagamento. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della
Compagnia al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 Codice Civile”.
Da quanto precede deve ritenersi che, scaduta la polizza in data 11.7.2021, in mancanza di disdetta prima della scadenza, la stessa è stata automaticamente prorogata di un anno;
non essendo pacificamente intervenuto il pagamento dell'assicurato alla scadenza, ma solo in data
2.8.2021 e, dunque, non oltre il trentesimo giorno dalla scadenza (ovvero il 10.8) ma nel periodo di tolleranza, resta integro il diritto alla copertura assicurativa del contraente.
Ne consegue che la domanda di garanzia è fondata.
13. Passando alle spese di lite, considerato l'accoglimento della domanda risarcitoria con pagina 16 di 18 sensibile riduzione del quantum in relazione dell'effettiva entità del danno accertato e al contributo colposo reso dalla danneggiata, deve essere disposta la compensazione delle spese processuali tra l'attrice e il convenuto nella misura di 2/3; il residuo va posto a carico del convenuto, in applicazione del principio della soccombenza reciproca (cfr. Cassazione civile, sezione terza, ordinanza del 13.11.2014, n. 24204: la soccombenza reciproca può configurarsi anche nell'ipotesi di accoglimento parziale dell'unica domanda proposta, allorché essa sia stata articolata in più capi e ne siano stati accolti uno o alcuni e rigettati gli altri, ovvero una parzialità dell'accoglimento meramente quantitativa, riguardante una domanda articolata in unico capo), con liquidazione ancorata ai parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014, avuto riguardo al valore effettivo della controversia, con applicazione dei valori medi per tutte le fasi.
Il convenuto deve essere tenuto al rimborso delle spese di lite sostenute dal terzo chiamato,
essendo risultata infondata la chiamata in causa. Dette spese di liquidano Controparte_3 nei valori minimi, tenuto conto delle difese in concreto spiegate dalle parti.
Quanto invece alle ditte terze chiamate in garanzia, pur nell'infondatezza delle chiamate, nulla deve disporsi per le spese di lite, stante la loro contumacia.
Infine, vanno compensate le spese di lite tra il convenuto e la Compagnia Assicurativa, tenuto conto dell'obiettiva incertezza dell'operatività della polizza nel caso di specie.
Le spese della CTU, liquidate separatamente, devono essere poste nella misura del 50% in capo all'attrice e, nel resto, in capo al convenuto CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di Parte_1 Controparte_8 nonché ,
[...] TR CP_3
, e
[...] Controparte_4 TR
, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
[...]
− in accoglimento, per quanto di ragione, della domanda formulata da Parte_1 nei confronti del “ , in persona del titolare ,
[...] CP_1 Parte_2 condanna quest'ultimo al pagamento della somma di € 12.551,80# a titolo di risarcimento dei danni non patrimoniale per le ragioni esposte in parte motiva, oltre rivalutazione e interessi da calcolarsi come sopra, oltre ad € 359,60 per spese mediche;
− in accoglimento della domanda di garanzia formulata dal in persona del CP_1
pagina 17 di 18 titolare , nei confronti di Parte_2 TR
, condanna quest'ultima a rifondere al primo le somme che
[...] provvederà ad esborsare in esecuzione della presente sentenza;
− condanna il in persona del titolare , al pagamento, per CP_1 Parte_2 le causali di cui in motivazione ed in favore di delle spese di lite, Parte_1 che si liquidano in € 262,00 (€ 786 - 2/3) per esborsi ed € 1.692,33 (€ 5.077 - 2/3) per compenso professionale, oltre 15% sul compenso professionale per rimborso spese generali, IVA e CPA, se dovute, come per legge;
compensa nel resto le spese tra le parti;
− condanna il in persona del titolare , al pagamento, per CP_1 Parte_2 le causali di cui in motivazione ed in favore di delle spese di Controparte_3 lite, che si liquidano in € 2.540,00 per compenso professionale, oltre 15% sul compenso professionale per rimborso spese generali, IVA e CPA, se dovute, come per legge;
− nulla per le spese tra il in persona del titolare , e i CP_1 Parte_2 chiamati e Controparte_4 TR
;
[...]
− compensa le spese in persona del titolare , nei CP_1 Parte_2 confronti di;
TR
− pone definitivamente a carico dell'attrice e del convenuto nella misura CP_1 del 50% ciascuno, le spese della CTU, giusta decreto in atti.
Larino, 7 luglio 2025
Il Giudice dott. Stefania Vacca
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