Art. 2.
Piena ed intera esecuzione e' data alla convenzione di cui all'articolo precedente, con gli atti connessi, a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'articolo 24 della convenzione stessa.
Piena ed intera esecuzione e' data alla convenzione di cui all'articolo precedente, con gli atti connessi, a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'articolo 24 della convenzione stessa.