TRIB
Sentenza 5 maggio 2025
Sentenza 5 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 05/05/2025, n. 3423 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3423 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Unico di Napoli, DOTT.SSA MARIA GAIA MAJORANO in funzione di Giudice del Lavoro all'udienza del 5/5/2025, tenutasi ex art. 127- ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. R.G. 27436/2024
Tra
nata a [...] il [...] (C.F.: e Parte_1 C.F._1
residente a[...] - 80126 Napoli (NA), elett.te dom.ta in Giugliano in
Campania (NA) alla Via Aviere Mario Pirozzi n. 22 presso lo studio dell'Avv. Alessandro
Ferraro (C.F.: ) C.F._2
RICORRENTE
E
Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro
[...]
tempore, rappresentato e difeso, in questa sede, ai sensi dell'art. 417-bis, comma 1, c.p.c., dal Dirigente dott. Vincenzo Romano (C.F. ), elettivamente C.F._3 domiciliato presso l , sito in Napoli, alla Via Controparte_1
Ponte della Maddalena, n. 55
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 12/12/2024, il ricorrente agiva in giudizio deducendo:
pagina1 di 7 - di essere dipendente a tempo indeterminato del resistente a partire dal CP_1
1/9/2018 con l'incarico di docente e di essere attualmente in servizio presso l'I.C.
Falcone sito in Napoli;
- di aver ricoperto, prima dell'immissione in ruolo, attività di docenza con contratti d'insegnamento a tempo determinato per gli anni scolastici 2016/2017 e 2017/2018;
- che per i suddetti anni scolastici non ha percepito alcuna indennità sostitutiva per ferie non godute secondo quanto disposto dall'art. 1, comma 54, della legge n. 228 del 24/12/2012 nonostante la stessa avesse oggettivamente maturato, nei suddetti anni scolastici un numero di giorni di ferie superiore rispetto alle giornate di sospensione delle lezioni definite dal calendario scolastico regionale.
Ciò premesso, sulla base di una serie di articolate argomentazioni, concludeva chiedendo:
“accertare e dichiarare l'illegittimità della condotta dell'amministrazione resistente con conseguente disapplicazione della l. 228/2012 in violazione del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegata alla direttiva n. 1999/70/CE e dell'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE; II. accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente al riconoscimento, relativamente al periodo in cui ha prestato servizi in virtù di contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con il , della monetizzazione delle ferie maturate e non Controparte_1 godute ai sensi dell'art. 35 CCNL scuola;
III. per l'effetto, condannare l'amministrazione resistente al pagamento, in favore di parte ricorrente, dell'indennità sostitutiva per i periodi di ferie maturate e non godute in relazione agli aa.ss. 2016/2017 e 2017/2018, per complessivi € 1.560,69 ovvero al pagamento della maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre interessi e/o rivalutazione di legge;
IV. condannare l'amministrazione resistente alla rifusione delle spese del presente giudizio in favore del sottoscritto procuratore antistatario e clausola come per legge con maggiorazione del 30% ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 del D.M. 55/2014 comma 1 bis (rubricato “tecniche avanzate di redazione degli atti telematici”)1, oltre al rimborso del C.U. versato.”
Si costituivano il e l , Controparte_1 Controparte_1
che, preliminarmente, eccepivano la non integrità del contraddittorio e la prescrizione quinquennale delle somme richieste in virtù della natura retributiva dell'indennità sostitutiva delle ferie non godute. Inoltre, rilevavano l'infondatezza della domanda di cui chiedevano il rigetto con vittoria di spese. Contestavano, inoltre, la quantificazione dei giorni di ferie indennizzabili.
pagina2 di 7 Concludevano chiedendo: “rigettare integralmente l'avverso ricorso, poiché infondato, per tutto quanto innanzi esposto, sia in fatto che in diritto. • Nella denegata ipotesi di riconoscimento della domanda di parte ricorrente, nominare un CTU per l'effettivo conteggio dei giorni spettanti e dichiarare l'intervenuta prescrizione delle somme richieste”.
Sulla documentazione in atti, la causa trattata in data odierna con le modalità ex art.127 ter c.p.c. era decisa come da sentenza emessa all'esito dell'udienza.
Sul piano processuale, non merita accoglimento l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dal ministero. Infatti, “Anche dopo l'estensione della personalità giuridica, per effetto della legge delega n. 59 del 1997 e dei successivi provvedimenti di attuazione, ai circoli didattici, alle scuole medie e agli istituti di istruzione secondaria, il personale Ata e docente della scuola si trova in rapporto organico con l'amministrazione della pubblica istruzione dello Stato, a cui l'art. 15 d.P.R. n. 275 del 1999 ha riservato le funzioni relative al reclutamento del personale, e non con i singoli istituti, che sono dotati nella materia di mera autonomia amministrativa. Ne consegue che, nelle controversie relative ai rapporti di lavoro, sussiste la legittimazione passiva del , mentre difetta la legittimazione CP_1 passiva del singolo istituto”. (Cass. Sez. Lav. 21/3/2011 n. 6372)
Deve accertarsi, altresì, l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione, applicandosi alla fattispecie concreta in esame la prescrizione decennale.
La Corte di Legittimità (cfr. sentenza Sez. 1, Sentenza n. 3021 del 10/02/2020) afferma infatti: “Per quanto in passato oggetto di orientamenti giurisprudenziali non univoci, la questione giuridica sottostante è stata risolta dalla più recente giurisprudenza della sezione lavoro di questa Corte in base al criterio della natura mista dell'indennità in questione, sia risarcitoria che retributiva, a fronte della quale devesi ritenere prevalente, ai fini della verifica della prescrizione, il carattere risarcitorio, volto a compensare il danno derivante dalla perdita del diritto al riposo. A tale diritto invero deve essere assicurata la più ampia tutela applicando il termine ordinario decennale, mentre è precisato - la natura retributiva, quale corrispettivo dell'attività lavorativa resa in un periodo che avrebbe dovuto essere retribuito ma non lavorato, assume rilievo allorchè ne debba essere valutata l'incidenza sul trattamento di fine rapporto, ai fini del calcolo degli accessori o dell'assoggettamento a contribuzione (v. Cass. n. 11462-12, Cass. n. 20836-13, Cass. n.
1757-16, Cass. n. 14559-17). Non appaiono quindi sul punto pertinenti le considerazioni svolte nella memoria della procedura. In particolare non può farsi leva sull'affermazione per cui (Cass. n. 13473-18) l'indennità sostitutiva di ferie non godute è assoggettabile a pagina3 di 7 contribuzione previdenziale a norma della L. n. 153 del 1969, art. 12, perchè in rapporto di corrispettività con le prestazioni lavorative effettuate nel periodo di tempo che avrebbe dovuto essere dedicato al riposo. Infatti il carattere retributivo, da ciò conseguente, è considerato tale ai soli fini della garanzia prestata dall'art. 2126 c.c., a favore delle prestazioni effettuate con violazione di norme poste a tutela del lavoratore. Non anche invece quando si discorra - come nella specie della verifica della prescrizione ai fini del credito risarcitorio teso a compensare il danno derivato dalla perdita del diritto al riposo. E' del resto significativo osservare che in un solco non dissimile - a proposito cioè della natura mista del credito - risultano dalla giurisprudenza della Corte affrontate e risolte le correlate questioni fiscali, essendosi di recente affermato, per esempio, che anche in tema di Irpef l'indennità sostitutiva del riposo settimanale, perfettamente equiparabile all'indennità per ferie non godute, è soggetta a tassazione a norma degli artt. 46 e 48 (ora artt. 49 e 51) del TUIR, fermo il concorrente profilo risarcitorio. Lo è invero perchè in rapporto di corrispettività con le prestazioni lavorative effettuate nel periodo di tempo che avrebbe dovuto essere dedicato al riposo, e come tale avente carattere retributivo, e perchè, invece, il concorrente profilo risarcitorio, per quanto esistente, comunque non ne esclude la riconducibilità all'ampia nozione di retribuzione imponibile, rilevante ai fini dell'imposta (v. Cass. n. 8027-17). In definitiva quindi la natura mista dell'indennità sostitutiva delle ferie non godute può considerarsi un dato acquisito nella prevalente (e più recente) giurisprudenza, così come può considerarsi acquisito che ai fini specifici della prescrizione del credito relativo all'indennità in questione rileva il termine decennale, e non quello quinquennale ritenuto dalla corte d'appello di Palermo”.
Nel merito la domanda è fondata per le ragioni e nei limiti che seguono.
Ritiene il G.L. di dover richiamare, anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.,
l'orientamento di codesto Tribunale, cui si presta adesione, circa l'interpretazione della normativa applicabile in materia riportandosi a tali pronunzie.
Gli artt. 13 e 19 del CCNL 2007 Comparto Scuola prevedevano per il personale a tempo sia indeterminato che determinato la monetizzazione delle ferie spettanti e non godute all'atto della cessazione del rapporto. In particolare, per il personale a tempo determinato l'art. 19 prevedeva la non obbligatorietà della fruizione delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico.
Il D.L. n. 95 del 2012, art. 5, comma 8, convertito nella L. 7 luglio 2012, n. 135 ha, invece, vietato la monetizzazione delle ferie, disponendo che "le ferie, i riposi ed i permessi pagina4 di 7 spettanti al personale... delle pubbliche amministrazioni... sono obbligatoriamente fruite secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro... Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto...".
La L. n. 228 del 2012, art. 1, commi 54, 55, 56, (legge di stabilità 2013 entrata in vigore l'1.1.2013) ha, poi, stabilito che “Il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di stato ed alle attività valutative.
Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica” (comma 54). Al D.L. 6 luglio 2012, n. 95, art. 5, comma 8, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 135, è aggiunto, infine, il seguente periodo: “Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie” (comma 55). “Le disposizioni di cui ai commi 54 e 55 non possono essere derogate dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1 settembre 2013"
(comma 56).
Alla luce di tale previsione normativa si evince, quindi, che il generalizzato divieto di monetizzazione delle ferie, vigente sia nel pubblico impiego che nel comparto scuola, è derogato in favore degli insegnanti a tempo determinato. In particolare, l'obbligo di fruizione delle ferie maturate nei giorni previsti di sospensione delle attività didattiche, consente ai docenti di ottenere la corresponsione dell'indennità sostitutiva nei soli limiti della differenza tra i giorni di ferie maturati e quelli in cui è loro consentito di fruirne ovvero i giorni in cui sono sospese le lezioni e non sono previste ulteriori attività.
Non è, invece, previsto un onere per il docente a tempo determinato di richiedere la fruizione dei giorni di ferie residui nei periodi in cui le attività didattiche non sono sospese.
Pertanto, deve escludersi che in assenza di una specifica richiesta inviata al Dirigente
pagina5 di 7 Scolastico di fruizione delle ferie residue consegua la perdita del diritto alla loro monetizzazione.
Inoltre, non risulta fondata la pretesa del di conseguire la detrazione dei giorni CP_1
corrispondenti alla sospensione delle attività scolastiche, oltre a quelli goduti a fronte di sua specifica richiesta, in quanto la ricorrente avrebbe usufruito delle ferie in tutti i giorni in cui sono state sospese le lezioni e le attività didattiche e non avendo prestato servizio, anche nei giorni di sospensione delle lezioni successivi al termine delle lezioni indicati in narrativa. Sul punto, pare sufficiente richiamare la recente pronunzia con cui la Corte di
Cassazione ha chiarito questo specifico aspetto affermando che" il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna ed in particolare l'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della 1. n.
228 del 2012 deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva
2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, Grande Sezione (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16
e. C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro”
(Cass. Civ. sez. Lavoro, 5 maggio 2022 n. 14268 - ordinanza).
Pertanto, deve riconoscersi il diritto alla percezione della relativa indennità sostitutiva nella misura di € 1.560,69, così come correttamente quantificata nel ricorso introduttivo.
Su tale importo ai sensi della L.724\94 art.22 comma 36, che richiama l'art.16, comma 6, della L.30 dicembre del 1991 n.412, in quanto maturato dopo il 1\1\95, devono corrispondersi gli interessi legali da portarsi in detrazione del maggior danno da svalutazione monetaria.
Il divieto di cumulo tra interessi legali e rivalutazione monetaria per i crediti di lavoro derivanti da un rapporto di pubblico impiego, permane anche a seguito della sentenza 2 novembre 2000 n. 459 della Corte Costituzionale.
pagina6 di 7 Difatti, la declaratoria di illegittimità costituzionale della norma è stata espressamente limitata ai soli crediti di lavoro aventi origine in obbligazione di soggetto privato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Ogni diversa istanza e deduzione disattese, così provvede:
- Condanna il al pagamento della somma di € 1.560,69, in Controparte_1
favore di su cui corrispondere gli interessi legali da portarsi in Parte_1
detrazione del maggior danno da svalutazione monetaria.
- Condanna il , al pagamento delle spese di lite liquidate in Controparte_1
€1800,00 oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, con distrazione.
Napoli, 5/5/2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Maria Gaia Majorano
pagina7 di 7