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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Piacenza, sentenza 19/12/2025, n. 464 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Piacenza |
| Numero : | 464 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
Oggetto: divorzio congiunto
Tribunale Ordinario di Piacenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
*.*.*.*
Il Tribunale Civile di Piacenza, Sezione Unica, riunito in Camera di
Consiglio nelle persone dei Sigg. Magistrati:
Dott.ssa Marisella Gatti Presidente Rel. Est.
Dott.ssa Maddalena Ghisolfi Giudice
Dott.ssa Maria Lucia Dellapina G.O.P.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di scioglimento del matrimonio promossa con ricorso congiunto ex art. 473 -bis.51 c.p.c. depositato in data
18.9.2025
da
(C.F. ), nata il [...] Parte_1 C.F._1
a Ucraina, rappresentata e difesa dall'Avv. Cristina Vitale, presso la quale ha eletto domicilio telematico , in virtù di delega in calce al ricorso su foglio separato.
- RICORRENTE -
E
(C.F. ), nato il Controparte_1 C.F._2
21.6.1956 a Cadeo (PC), rappresentato e difeso dall'Avv. Luigi
Salice, presso il quale ha eletto domicilio telematico , in virtù di delega in calce al ricorso su foglio separato.
- RICORRENTE -
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della
Repubblica Dott.ssa Grazia Pradella.
- INTERVENUTO -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Visto il ricorso congiunto ex art. 473 -bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato dai coniugi in data 18.9.2025, con il quale hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di scioglimento del matrimonio alle seguenti
CONDIZIONI
“1) Le parti dichiarano di vivere in abitazioni autonome e distinte,
diverse da quella coniugale.
2) Il sig. contestualmente alla sottoscrizione del Controparte_1
presente ricorso, versa alla sig.ra , l'importo di euro Parte_1
3.000,00 (tremila/00) a tacitazione di qualsiasi pretesa di carattere economico - patrimoniale vantata da quest'ultima nei suoi confronti, fatti salvi gli accordi di separazione come omologati dal Tribunale di
Piacenza, nella sentenza n. 28/2025 emessa il 22.01.2025 e pubblicata il 27.01.2025, e nello specifico quelli attinenti il pagamento di una somma, una tantum, a titolo di contributo al mantenimento della sig.ra e l'impegno di custodia gratuita del mobilio e degli effetti Pt_1
personali della stessa.
3) I sig.ri e dichiarano che con il Controparte_1 Parte_1
puntuale rispetto delle condizioni di separazione sopra indicate e con il versamento della somma di cui al precedente punto sub 2), non avranno più nulla a pretendere l'uno nei confronti d ell'altro avendo così definitivamente regolato ogni questione di carattere economico -
patrimoniale nascente dal matrimonio.
4) Le spese per il presente procedimento si intendono compensate tra le parti. “
Considerato che le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
Le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare.
Con successive note scritte depositate telematicamente in sostituzione dell'udienza le parti hanno confermato il ricorso e dichiarato che dalla separazione è cessata ogni comunione materiale e spirituale e che non intendono conciliarsi.
Considerato che sussistono le condizioni di cui all'art. 3, n.2 lett.B)
della Legge 01.12.1970 n. 898 e successive modifiche;
Data comunicazione al P.M. degli atti del procedimento ex artt.70 e
71 c.p.c.
Acquisite le conclusioni del Pubblico Ministero:
“Voglia il Tribunale Ill.mo dichiarare lo scioglimento del matrimonio dei coniugi di cui è causa, con tutte le conseguenze e gli adempimenti di legge”.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere l o scioglimento del matrimonio merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi dalla separazione è cessata ogni comunione materiale e spirituale e che non intendono conciliarsi;
Il Tribunale ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto regolamenta le condizioni inerenti ai rapporti economici.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico.
Spese di lite compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Piacenza, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ai sensi dell'art. 473-bis51 c.p.c. così decide:
- Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto tra e matrimonio Parte_1 Controparte_1 celebrato in data 3.9.2022 in Cadeo (PC) e trascritto nei registri dello Stato Civile dell'anzidetto Comune al n. 6 , parte 1,
serie , anno 2022 alle condizioni così convenute dalle parti in domanda e da intendersi qui integralmente trascritte;
- Dispone che a cura della Cancelleria sia disposta copia autentica della presente sentenza passata in giudicato all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Cadeo (PC)
perché provveda all'annotazione della sentenza e agli ulteriori incombenti previsti dalla legge di cui al R.D. 09.07.1939
n.1238 e successive modifiche.
- Spese di lite compensate tra le parti.
COSI'DECISO
in camera di Consiglio il 17.12.2025 su relazione del Giudice Dott.ssa
Marisella Gatti.
Il Presidente rel. est. Dott.ssa Marisella Gatti
Tribunale Ordinario di Piacenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
*.*.*.*
Il Tribunale Civile di Piacenza, Sezione Unica, riunito in Camera di
Consiglio nelle persone dei Sigg. Magistrati:
Dott.ssa Marisella Gatti Presidente Rel. Est.
Dott.ssa Maddalena Ghisolfi Giudice
Dott.ssa Maria Lucia Dellapina G.O.P.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di scioglimento del matrimonio promossa con ricorso congiunto ex art. 473 -bis.51 c.p.c. depositato in data
18.9.2025
da
(C.F. ), nata il [...] Parte_1 C.F._1
a Ucraina, rappresentata e difesa dall'Avv. Cristina Vitale, presso la quale ha eletto domicilio telematico , in virtù di delega in calce al ricorso su foglio separato.
- RICORRENTE -
E
(C.F. ), nato il Controparte_1 C.F._2
21.6.1956 a Cadeo (PC), rappresentato e difeso dall'Avv. Luigi
Salice, presso il quale ha eletto domicilio telematico , in virtù di delega in calce al ricorso su foglio separato.
- RICORRENTE -
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della
Repubblica Dott.ssa Grazia Pradella.
- INTERVENUTO -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Visto il ricorso congiunto ex art. 473 -bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato dai coniugi in data 18.9.2025, con il quale hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di scioglimento del matrimonio alle seguenti
CONDIZIONI
“1) Le parti dichiarano di vivere in abitazioni autonome e distinte,
diverse da quella coniugale.
2) Il sig. contestualmente alla sottoscrizione del Controparte_1
presente ricorso, versa alla sig.ra , l'importo di euro Parte_1
3.000,00 (tremila/00) a tacitazione di qualsiasi pretesa di carattere economico - patrimoniale vantata da quest'ultima nei suoi confronti, fatti salvi gli accordi di separazione come omologati dal Tribunale di
Piacenza, nella sentenza n. 28/2025 emessa il 22.01.2025 e pubblicata il 27.01.2025, e nello specifico quelli attinenti il pagamento di una somma, una tantum, a titolo di contributo al mantenimento della sig.ra e l'impegno di custodia gratuita del mobilio e degli effetti Pt_1
personali della stessa.
3) I sig.ri e dichiarano che con il Controparte_1 Parte_1
puntuale rispetto delle condizioni di separazione sopra indicate e con il versamento della somma di cui al precedente punto sub 2), non avranno più nulla a pretendere l'uno nei confronti d ell'altro avendo così definitivamente regolato ogni questione di carattere economico -
patrimoniale nascente dal matrimonio.
4) Le spese per il presente procedimento si intendono compensate tra le parti. “
Considerato che le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
Le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare.
Con successive note scritte depositate telematicamente in sostituzione dell'udienza le parti hanno confermato il ricorso e dichiarato che dalla separazione è cessata ogni comunione materiale e spirituale e che non intendono conciliarsi.
Considerato che sussistono le condizioni di cui all'art. 3, n.2 lett.B)
della Legge 01.12.1970 n. 898 e successive modifiche;
Data comunicazione al P.M. degli atti del procedimento ex artt.70 e
71 c.p.c.
Acquisite le conclusioni del Pubblico Ministero:
“Voglia il Tribunale Ill.mo dichiarare lo scioglimento del matrimonio dei coniugi di cui è causa, con tutte le conseguenze e gli adempimenti di legge”.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere l o scioglimento del matrimonio merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi dalla separazione è cessata ogni comunione materiale e spirituale e che non intendono conciliarsi;
Il Tribunale ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto regolamenta le condizioni inerenti ai rapporti economici.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico.
Spese di lite compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Piacenza, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ai sensi dell'art. 473-bis51 c.p.c. così decide:
- Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto tra e matrimonio Parte_1 Controparte_1 celebrato in data 3.9.2022 in Cadeo (PC) e trascritto nei registri dello Stato Civile dell'anzidetto Comune al n. 6 , parte 1,
serie , anno 2022 alle condizioni così convenute dalle parti in domanda e da intendersi qui integralmente trascritte;
- Dispone che a cura della Cancelleria sia disposta copia autentica della presente sentenza passata in giudicato all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Cadeo (PC)
perché provveda all'annotazione della sentenza e agli ulteriori incombenti previsti dalla legge di cui al R.D. 09.07.1939
n.1238 e successive modifiche.
- Spese di lite compensate tra le parti.
COSI'DECISO
in camera di Consiglio il 17.12.2025 su relazione del Giudice Dott.ssa
Marisella Gatti.
Il Presidente rel. est. Dott.ssa Marisella Gatti