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Sentenza 3 febbraio 2026
Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Calabria, sez. IV, sentenza 03/02/2026, n. 217 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria |
| Numero : | 217 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 217/2026
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 4, riunita in udienza il
30/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
GENISE ANGELO ANTONIO, Presidente
DE MO GIANCARLO, Relatore
GAROFALO FRANCESCA, Giudice
in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2682/2023 depositato il 01/12/2023
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cosenza - Via Popilia Angolo Via Barrio 87100 Cosenza CS
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 Societa' Cooperativa Agricola - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 4781/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado COSENZA sez. 5 e pubblicata il 25/09/2023
Atti impositivi:
- DINIEGO RIMBORSO n. PROT. 86393 IVA-CREDITI DI IMPOSTA 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La presente controversia trae origine dall'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Cosenza avverso la sentenza n. 4781/05/2023 della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cosenza, la quale aveva accolto il ricorso di Resistente_1 Società Cooperativa Agricola, annullando il provvedimento di diniego del rimborso IVA per l'anno d'imposta 2019, pari ad € 200.000,00.
In fatto, il contenzioso scaturiva dal disconoscimento, operato dall'Ufficio, di una serie di note di credito emesse dalla società contribuente nei confronti della cliente Società_2 S.p.A.. L'Amministrazione finanziaria sosteneva che la cooperativa avesse fatturato merce per un importo complessivo di € 8.764.427,98, cifra superiore al plafond di non imponibilità di € 8.000.000,00 indicato nella lettera d'intento della cessionaria, determinando così uno "splafonamento" che ostava al rimborso. Secondo l'Ufficio, le note di credito emesse dalla società per stornare parzialmente gli importi e rientrare nel plafond erano prive dei requisiti sostanziali di cui all'art. 26 del d.P.R. n. 633/1972, non essendosi verificata alcuna riduzione effettiva dell'imponibile o risoluzione contrattuale, ma trattandosi di un mero aggiustamento contabile non consentito.
I giudici di prime cure accoglievano le doglianze della contribuente, rilevando che il meccanismo di fatturazione adottato — consistente nell'emissione di fatture per acconti e successive fatture a saldo per l'intero importo, rettificate poi tramite note di credito per evitare duplicazioni — sebbene "poco coerente" e complesso, non integrava una violazione sostanziale. La sentenza appellata evidenziava che il risultato finale delle operazioni rispecchiava fedelmente le somme contrattualmente previste e che il diniego si fondava su una visione meramente formale, atta a duplicare ingiustificatamente le entrate della contribuente sanzionando un errore di forma.
L'Agenzia delle Entrate interponeva gravame, lamentando l'erroneità della sentenza laddove qualificava la violazione come formale. L'Ufficio appellante ribadiva che l'emissione delle note di variazione era illegittima per carenza dei presupposti ex art. 26 d.P.R. 633/72 e che la società avrebbe dovuto gestire lo scomputo degli acconti come operazione meramente finanziaria all'interno della fattura finale, senza abbattere l'imponibile tramite note di credito indebite. Tale condotta, secondo l'appellante, configurava una violazione sostanziale in quanto artificiosamente riduceva il volume d'affari per rientrare nel plafond disponibile.
Si costituiva in giudizio Resistente_1 Società Cooperativa Agricola, chiedendo la conferma della sentenza impugnata. La difesa di parte appellata eccepiva l'infondatezza della ricostruzione fattuale dell'Ufficio, evidenziando che l'importo di € 8.764.427,98 derivava da una mera duplicazione contabile (somma di acconti e saldi) e che il valore reale della merce ceduta ammontava a € 6.358.348,00, perfettamente capiente nel plafond. La società produceva inoltre documentazione attestante che il plafond reale di Società_2 S.p.A. era pari a € 9.809.615,00, superiore a quanto assunto dall'Ufficio, e invocava il principio di neutralità dell'IVA e la legittimità della rettifica per inesattezze ex art. 26, comma 3, d.P.R. 633/72.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Questa Corte ritiene che l'appello dell'Ufficio sia infondato e debba essere respinto, confermando la statuizione dei primi giudici.
Dall'esame degli atti emerge con chiarezza che la contestazione mossa dall'Agenzia delle Entrate si risolve in una censura di natura puramente formale, incapace di inficiare la sostanza dei rapporti commerciali e la spettanza del rimborso. È documentato e non contestato che il rapporto contrattuale tra la cooperativa e la Società_2 S.p.A. prevedeva il versamento di acconti nei primi mesi dell'anno, seguiti dalle consegne di prodotto fatturate a saldo. La scelta della contribuente di fatturare gli acconti e, successivamente, le forniture a saldo per il loro intero valore, provvedendo poi a neutralizzare la duplicazione mediante l'emissione di note di credito, rispondeva all'esigenza di allineare i documenti fiscali ai flussi finanziari e reali, evitando che la stessa somma fosse assoggettata a imposizione (o computata nel plafond) due volte.
L'argomentazione dell'Ufficio, secondo cui mancherebbero i presupposti dell'art. 26 del d.P.R. n. 633/1972, non è condivisibile. Il comma 3 della citata disposizione consente espressamente la variazione in diminuzione anche per porre rimedio a "inesattezze della fatturazione". Nel caso di specie, l'emissione delle fatture a saldo per l'intero importo, senza lo scomputo diretto dell'acconto, ha generato un disallineamento rispetto al corrispettivo reale ancora dovuto, configurando quell'inesattezza che legittimamente la contribuente ha corretto tramite le note di credito, al fine di ricondurre la base imponibile alla sua reale consistenza economica.
Non coglie nel segno nemmeno la censura relativa al presunto "splafonamento". La difesa della società appellata ha fornito prova documentale – non smentita dall'Ufficio in sede di gravame con argomenti decisivi – che il valore effettivo della merce ceduta si attestava su circa 6,3 milioni di euro, importo ampiamente rientrante nel plafond disponibile di Società_2 S.p.A.. Peraltro, la documentazione prodotta (Modello IVA 2020) attesta che il plafond disponibile della cessionaria era addirittura superiore a 9,8 milioni di euro, rendendo di fatto insussistente la violazione ipotizzata dall'Ufficio anche qualora si volesse aderire alla sua rigida ricostruzione contabile.
Aderire alla tesi dell'Agenzia significherebbe violare il principio di neutralità dell'IVA, cardine dell'ordinamento eurounitario, costringendo il contribuente a rispondere di un debito d'imposta (o a perdere un rimborso legittimo) su importi non realmente incassati o costituenti duplicazioni contabili. Come correttamente rilevato dal giudice di prime cure, il risultato finale delle operazioni è corretto e le somme incassate corrispondono a quelle contrattuali;
pertanto, l'utilizzo di un meccanismo di fatturazione complesso non può legittimare il diniego del rimborso, non essendovi stato alcun danno per l'Erario né alcuna frode.
La sentenza di primo grado merita dunque conferma, avendo correttamente applicato i principi di prevalenza della sostanza sulla forma e di neutralità dell'imposta.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo in favore della parte appellata, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva svolta.
P.Q.M.
La Corte conferma la sentenza impugnata, spese come in motivazione. Condanna l'Agenzia delle
Entrate – Direzione Provinciale di Cosenza al pagamento delle spese del presente giudizio in favore di
Resistente_1 Società Cooperativa Agricola, che liquida in complessivi euro 10.000,00 (diecimila/00), oltre accessori di legge se dovuti, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 4, riunita in udienza il
30/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
GENISE ANGELO ANTONIO, Presidente
DE MO GIANCARLO, Relatore
GAROFALO FRANCESCA, Giudice
in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2682/2023 depositato il 01/12/2023
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cosenza - Via Popilia Angolo Via Barrio 87100 Cosenza CS
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 Societa' Cooperativa Agricola - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 4781/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado COSENZA sez. 5 e pubblicata il 25/09/2023
Atti impositivi:
- DINIEGO RIMBORSO n. PROT. 86393 IVA-CREDITI DI IMPOSTA 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La presente controversia trae origine dall'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Cosenza avverso la sentenza n. 4781/05/2023 della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cosenza, la quale aveva accolto il ricorso di Resistente_1 Società Cooperativa Agricola, annullando il provvedimento di diniego del rimborso IVA per l'anno d'imposta 2019, pari ad € 200.000,00.
In fatto, il contenzioso scaturiva dal disconoscimento, operato dall'Ufficio, di una serie di note di credito emesse dalla società contribuente nei confronti della cliente Società_2 S.p.A.. L'Amministrazione finanziaria sosteneva che la cooperativa avesse fatturato merce per un importo complessivo di € 8.764.427,98, cifra superiore al plafond di non imponibilità di € 8.000.000,00 indicato nella lettera d'intento della cessionaria, determinando così uno "splafonamento" che ostava al rimborso. Secondo l'Ufficio, le note di credito emesse dalla società per stornare parzialmente gli importi e rientrare nel plafond erano prive dei requisiti sostanziali di cui all'art. 26 del d.P.R. n. 633/1972, non essendosi verificata alcuna riduzione effettiva dell'imponibile o risoluzione contrattuale, ma trattandosi di un mero aggiustamento contabile non consentito.
I giudici di prime cure accoglievano le doglianze della contribuente, rilevando che il meccanismo di fatturazione adottato — consistente nell'emissione di fatture per acconti e successive fatture a saldo per l'intero importo, rettificate poi tramite note di credito per evitare duplicazioni — sebbene "poco coerente" e complesso, non integrava una violazione sostanziale. La sentenza appellata evidenziava che il risultato finale delle operazioni rispecchiava fedelmente le somme contrattualmente previste e che il diniego si fondava su una visione meramente formale, atta a duplicare ingiustificatamente le entrate della contribuente sanzionando un errore di forma.
L'Agenzia delle Entrate interponeva gravame, lamentando l'erroneità della sentenza laddove qualificava la violazione come formale. L'Ufficio appellante ribadiva che l'emissione delle note di variazione era illegittima per carenza dei presupposti ex art. 26 d.P.R. 633/72 e che la società avrebbe dovuto gestire lo scomputo degli acconti come operazione meramente finanziaria all'interno della fattura finale, senza abbattere l'imponibile tramite note di credito indebite. Tale condotta, secondo l'appellante, configurava una violazione sostanziale in quanto artificiosamente riduceva il volume d'affari per rientrare nel plafond disponibile.
Si costituiva in giudizio Resistente_1 Società Cooperativa Agricola, chiedendo la conferma della sentenza impugnata. La difesa di parte appellata eccepiva l'infondatezza della ricostruzione fattuale dell'Ufficio, evidenziando che l'importo di € 8.764.427,98 derivava da una mera duplicazione contabile (somma di acconti e saldi) e che il valore reale della merce ceduta ammontava a € 6.358.348,00, perfettamente capiente nel plafond. La società produceva inoltre documentazione attestante che il plafond reale di Società_2 S.p.A. era pari a € 9.809.615,00, superiore a quanto assunto dall'Ufficio, e invocava il principio di neutralità dell'IVA e la legittimità della rettifica per inesattezze ex art. 26, comma 3, d.P.R. 633/72.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Questa Corte ritiene che l'appello dell'Ufficio sia infondato e debba essere respinto, confermando la statuizione dei primi giudici.
Dall'esame degli atti emerge con chiarezza che la contestazione mossa dall'Agenzia delle Entrate si risolve in una censura di natura puramente formale, incapace di inficiare la sostanza dei rapporti commerciali e la spettanza del rimborso. È documentato e non contestato che il rapporto contrattuale tra la cooperativa e la Società_2 S.p.A. prevedeva il versamento di acconti nei primi mesi dell'anno, seguiti dalle consegne di prodotto fatturate a saldo. La scelta della contribuente di fatturare gli acconti e, successivamente, le forniture a saldo per il loro intero valore, provvedendo poi a neutralizzare la duplicazione mediante l'emissione di note di credito, rispondeva all'esigenza di allineare i documenti fiscali ai flussi finanziari e reali, evitando che la stessa somma fosse assoggettata a imposizione (o computata nel plafond) due volte.
L'argomentazione dell'Ufficio, secondo cui mancherebbero i presupposti dell'art. 26 del d.P.R. n. 633/1972, non è condivisibile. Il comma 3 della citata disposizione consente espressamente la variazione in diminuzione anche per porre rimedio a "inesattezze della fatturazione". Nel caso di specie, l'emissione delle fatture a saldo per l'intero importo, senza lo scomputo diretto dell'acconto, ha generato un disallineamento rispetto al corrispettivo reale ancora dovuto, configurando quell'inesattezza che legittimamente la contribuente ha corretto tramite le note di credito, al fine di ricondurre la base imponibile alla sua reale consistenza economica.
Non coglie nel segno nemmeno la censura relativa al presunto "splafonamento". La difesa della società appellata ha fornito prova documentale – non smentita dall'Ufficio in sede di gravame con argomenti decisivi – che il valore effettivo della merce ceduta si attestava su circa 6,3 milioni di euro, importo ampiamente rientrante nel plafond disponibile di Società_2 S.p.A.. Peraltro, la documentazione prodotta (Modello IVA 2020) attesta che il plafond disponibile della cessionaria era addirittura superiore a 9,8 milioni di euro, rendendo di fatto insussistente la violazione ipotizzata dall'Ufficio anche qualora si volesse aderire alla sua rigida ricostruzione contabile.
Aderire alla tesi dell'Agenzia significherebbe violare il principio di neutralità dell'IVA, cardine dell'ordinamento eurounitario, costringendo il contribuente a rispondere di un debito d'imposta (o a perdere un rimborso legittimo) su importi non realmente incassati o costituenti duplicazioni contabili. Come correttamente rilevato dal giudice di prime cure, il risultato finale delle operazioni è corretto e le somme incassate corrispondono a quelle contrattuali;
pertanto, l'utilizzo di un meccanismo di fatturazione complesso non può legittimare il diniego del rimborso, non essendovi stato alcun danno per l'Erario né alcuna frode.
La sentenza di primo grado merita dunque conferma, avendo correttamente applicato i principi di prevalenza della sostanza sulla forma e di neutralità dell'imposta.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo in favore della parte appellata, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva svolta.
P.Q.M.
La Corte conferma la sentenza impugnata, spese come in motivazione. Condanna l'Agenzia delle
Entrate – Direzione Provinciale di Cosenza al pagamento delle spese del presente giudizio in favore di
Resistente_1 Società Cooperativa Agricola, che liquida in complessivi euro 10.000,00 (diecimila/00), oltre accessori di legge se dovuti, con distrazione in favore dei difensori antistatari.