Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 17/06/2025, n. 365 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 365 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
Proc. N 1637/2021 RG
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PRATO in persona del giudice istruttore, dott. Michele Sirgiovanni, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta a ruolo in data 16 giugno 2021 con il n. 1637/2021 del ruolo Generale, avente per oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo, nullità, responsabilità contrattuale ed altro, vertente tra
nato a [...] il [...] (Cod. Controparte_1 SC , ivi residente in [...]86, C.F._1 rap l'Avv. Francesco GORI, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Prato, Via Francesco Ferrucci n.73, come da mandato in calce all'atto introduttivo;
Fax: 0574.511139 Em_ Pec: vvocati.prato.it Email_2 Attore contro
, in persona del procuratore e Controparte_2 rappresentante p.t.m rappresentata e difesa per mandato in calce al presente atto dall'Avv. Andrea GHELLI ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Pistoia, Via del Can Bianco n. 7, in virtù di procura alle liti allegata alla comparsa di risposta;
Fax: 0573.1915218 Pec: Email_3 Convenuta
All'udienza del 5 dicembre 2024, la causa è stata posta in decisione sulle seguenti conclusioni. Per l'opponente: “… accertare e dichiarare la nullità della fideiussione posta a fondamento della pretesa avversaria per i motivi esposti in atti, integrale o parziale per le clausole eccepite nulle, dichiarando che l'opponente nulla deve all'opposta per i titoli azionati dall'opposta; - accertare e dichiarare l'infondatezza nel merito della pretesa azionata dall'opposta, dichiarando non dovuti interessi, spese, oneri e commissioni non pattuiti per iscritto, nonché dichiarando illegittima la capitalizzazione trimestrale degli CP_ interessi applicata dalla;
- accertare e dichiarare la nullità per indeterminatezza, per violazione delle norme tive e del TUB, del piano di ammortamento e del regime CP_ finanziario applicato dalla , per le ragioni esposte in atti;
- Con vittoria di spese e competenze di causa”.
Con Per “…voglia codesto Ecc.mo Tribunale: 1) rigettare l'opposizione a decreto ingiu perché inammissibile e infondata in fatto e in diritto, e conseguentemente: 2) confermare integralmente il decreto ingiuntivo 19.3.2021, n. 319, del Tribunale di Prato,
1
[...] ze e sino al saldo per le rate insolute e dalla data di chiusura del rapporto e sino al saldo per il capitale residuo, oltre le spese del procedimento di ingiunzione liquidate in complessivi € 1.305,00 a titolo di onorari, 286,0 per esborsi, oltre il 15% per spese generali, oltre C.A.P. ed I.V.A. come per legge e successive occorrende;
3) rigettare ogni altra domanda DEopponente, in quanto inammissibile e comunque infondata in fatto e in diritto”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 9 giugno 2021, proponeva Controparte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n 319 (760/2021 RG), emesso in data 19 marzo 2021 e notificato il 5 maggio successivo, con il quale il Tribunale di Prato gli aveva ingiunto di pagare la somma di € 49.172,45, oltre interessi, a favore di . Controparte_2 A sostegno DEopposizione deduceva:
- che il titolo giustificativo della pretesa era rappresentato dal finanziamento n 741644263/14, acceso in data 7 giugno 2013 presso la filiale di Montemurlo della
, chiuso il 9 agosto 108, dalla Controparte_2 [...]
, rispetto al quale era residuato il credito di € 49.172,48, Parte_1 garantito dalla fideiussione prestata in data 10 dicembre 2010 sino a concorrenza della somma di € 492.000,00;
- che la garanzia prestata era da ritenersi nulla totalmente in quanto, trattandosi di fideiussione c.d. omnibus, il regolamento adottato era corrispondente allo schema contrattuale predisposto dall'AB e sanzionato da NC d'TA in quanto costituiva il frutto di di una intesa restrittiva della concorrenza, ex art 2, comma 2 a), legge 287/1990;
- che, in ogni caso, erano nulle le tre clausole ( artt 2,6 e 8) e, qualora non si fosse ritenuta invalida l' intera garanzia prestata, la banca era comunque decaduta per il mancato rispetto del termine di cui all'art 1957 c.c.;
- che era altresì viziato il contratto di mutuo posto a fondamento della pretesa avversaria, essendo indeterminate le condizioni applicate all'ammortamento ed il costo del finanziamento, in assenza di specificazione del regime finanziario e del tasso di attualizzazione adottato, e mancata indicazione del tasso effettivo. Tanto premesso conveniva innanzi a questo Tribunale Controparte_2 per sentire dichiarare le nullità della fideiussione e del mutuo,
[...] comunque, revocare il decreto ingiuntivo ed accertare l'inesistenza del credito azionato, con il favore delle spese di lite.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio Controparte_2
deducendo:
[...]
- che la società debitrice risultava in liquidazione ed in concordato preventivo dal 3 aprile 2018;
- che dopo numerosi solleciti, in ultimo il 2 luglio 2018, aveva comunicato alla debitrice ed al garante la revoca di tutti gli affidamenti accordati ed il recesso dai
2 rapporti intrattenuti ed il successivo 4 settembre aveva chiesto alla debitrice ed ai garanti il pagamento del debito;
- che in difetto di adempimento aveva depositato il ricorso per ingiunzione presso questo tribunale in data 17 marzo 2021, chiedendo l'emissione del decreto provvisoriamente esecutivo nei confronti del , in qualità di fideiussore CP_1 della società, ottenendone l'emissione il successivo 19 marzo;
- che la fideiussione non era affetta da nullità essendo stata stipulata in epoca notevolmente successiva rispetto all'intervento della NC d'TA;
- che, in ogni caso, la deroga all'art 1957 c.c. avrebbe dovuto essere ritenuta comunque efficace;
- che, in ogni caso, l'istanza idonea ad impedire la decadenza della fideiussione avrebbe potuto essere quella di ammissione al concordato preventivo, procedura richiesta ai sensi DEart 161 legge fallimentare e il dies a quo avrebbe dovuto essere computato dalla scadenza DEultima rata del mutuo;
- che anche le ulteriori contestazioni sia relative alla garanzia, che alle pattuizioni del finanziamento erano da ritenersi generiche ed infondate, oltre che sfornite di prova. Contestava quindi allegato dall'opponente e concludeva per il rigetto DEopposizione con il favore delle spese di lite. Quindi, esaurita la fase istruttoria attraverso TU IL , all'udienza del 5 dicembre 2024 trattenuta in decisione, previa concessione alle parti dei termini di cui all'art 190 cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L' opposizione proposta è fondata e merita accoglimento nei limiti delle argomentazioni che seguono. A riguardo, va in primo luogo ribadito che con l'opposizione a decreto ingiuntivo si instaura un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione che, sovrapponendosi allo speciale e sommario procedimento d'ingiunzione, si svolge secondo le norme del rito ordinario, nel quale il creditore opposto è gravato dall'onere di provare i fatti costitutivi della domanda proposta e può produrre nuove prove ad integrazione di quelle già offerte nella fase monitoria, per cui il giudice non valuta soltanto la sussistenza delle condizioni e della prova documentale necessarie per l'emanazione DEingiunzione, ma la fondatezza della pretesa creditoria nel suo complesso (Cass. 12.3.2019, n 7020; Cass., 8.2.92, n.1410; Cass., 23.10.90, n. 10280; Cass., 28.11.89, n. 5185; Cass., 19.1.88, n. 361; Cass.,5.12.87, n. 9078. Al fine di esattamente delimitare il thema decidendum della presente fattispecie, quanto alla determinazione della pretesa di credito, si dovrà invece fare riferimento al contenuto degli atti introduttivi, anche alla luce delle precisazioni introdotte con le memorie depositate nel primo termine concesso alle parti, ai sensi DEart 183, comma VI, n 1, cpc. Le questioni sollevate nel presente procedimento, e poste a fondamento della opposizione, evidenziano in primo luogo profili di nullità in relazione alla
3 fideiussione prestata, tali – nella prospettiva DEopponente- da ritenere venuta meno la pretesa nei confronti del coobbligato ovvero, in ipotesi, da legittimare il medesimo a sollevare questioni afferenti la nullità o invalidità anche del rapporto garantito. Tali questioni, la cui valutazione è pregiudiziale rispetto alle contestazioni ed eccezioni aventi ad oggetto la esistenza e quantificazione del debito principale. In particolare, per quanto concerne i rapporti principali, l'opponente ha prospettato la nullità del contratto per indeterminatezza del regolamento negoziale per quanto concerne il piano di ammortamento e la previsione dei tassi di interesse in misura superiore a quella legale. E tuttavia, poiché la garante, attraverso la lettera di fideiussione sopra richiamata ha sottoscritto specifiche clausole limitative – a vario grado- della facoltà di sollevare eccezioni, la risoluzione della validità del negozio costitutivo della garanzia o, quanto meno, delle singole clausole limitative delle possibilità di sollevare eccezioni appare pregiudiziale, sia per individuare la sussistenza dello stesso vincolo solidale, sia - secondo il contenuto degli obblighi negoziali assunti- la possibilità di contestare l'esistenza ed entità del debito della società GA, a fronte dei rilievi sollevati dalla difesa della banca in ordine alle limitazioni per il garante di sollevare eccezioni in ordine al rapporto principale, nella memoria depositata nel termine di cui all'art 183, VI comma, n 1, cpc,.
1 LA FIDEIUSSIONE PRESTATA. LA DISCIPLINA A TUTELA DELLA CONCORRENZA Le contestazioni articolate dall'opponente, ha in primo battuta come riferimento il rapporto di garanzia che trova titolo nel contratto di fideiussione e, per questa parte, deve ritenersi fondata. Le questioni sollevate evidenziano profili di nullità in relazione alla fideiussione prestata il 10 dicembre 2010, avente ad oggetto, fino a concorrenza DEimporto di € 492.000,00, tutti i rapporti intercorrenti con Parte_1 In generale, occorre distinguere le fideiussioni che hanno ad oggetto specifici rapporti intercorrenti con il debitore principale, da quelle c.d. omnibus, che – sia pure nei limiti di un importo massimo, riguardano tutti i rapporti intercorrenti con tale soggetto. In quest'ultimo caso, lo schema contrattuale, sovente impiegato nella prassi finanziaria, si distingue per l'ampiezza del suo oggetto, in quanto la garanzia prestata dal fideiussore viene a determinarsi per tutte le obbligazioni, presenti e future, del debitore principale. Nella presente fattispecie, rientrante in tale modello negoziale, la garanzia prestata da risulta Controparte_1 sufficientemente determinata attraverso l'introduzione del limite massimo di € 492.000,00, in conformità al disposto DEart 1938 c.c, come modificato dall'art 10 legge 154/1992.
4 L'esame delle clausole sottoscritte, porterebbe a ritenere che, in ordine ai profili di illegittimità sollevati in ordine ai rapporti principali, che, in quanto relative al rapporto principale, il garante non sarebbe comunque legittimato a sollevare le relative eccezioni. Ciò in quanto il rapporto di garanzia troverebbe titolo in negozi che contenendo l'impegno al pagamento immediato ed in qualsiasi momento, clausola di pagamento c.d. “ a prima richiesta” ( v lettera di fideiussione prodotta) , andrebbe qualificato come contratto autonomo di garanzia e comunque sarebbe del tutto slegato dalle obbligazioni nascenti dai contratti principali. A riguardo, tuttavia, l'opponente ha sollevato profili di nullità concernenti la violazione della disciplina prevista a tutela della concorrenza e, in conseguenza, il mancato rispetto del termine di cui all'art 1957 c.c. con gli effetti di decadenza che ne derivano. Ebbene, secondo il più recente orientamento della S.C. (Cass., sez. un. n 7294 del 22 marzo 2017), si tratta di eccezione rilevabile d'ufficio anche nel giudizio di appello, anche se nel corso del giudizio di primo grado anche qualora la validità dello stesso non sia stata discussa dalle parti, né lo stesso giudice abbia prospettato ed esaminato la questione. Sul punto, pur condividendosi in generale l' arresto giurisprudenziale richiamato, la sua corretta applicazione impone alcune considerazioni. Il contesto in cui si inserisce l'eccezione concerne l'ipotetica invalidità del rapporto contrattuale a
“valle” tra garante e istituto di credito rispetto all'intesa bancaria a “monte” considerata restrittiva della concorrenza, il cui fondamento è da rinvenirsi nell'inscindibilità tra la suddetta intesa e i negozi che ne diano esecuzione, aderendo così alla teoria della c.d. “nullità derivata”. Norma di riferimento, a riguardo, è l'art. 2 della Legge n. 287/1990 che vieta le intese tra imprese che abbiano quale effetto quello di “impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all'interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante” attraverso diverse modalità, tra cui, inter alia, quelle di determinare, direttamente o indirettamente, le condizioni contrattuali da applicare ai consumatori. Ora, sul piano propriamente sostanziale, la nullità discende dalle intese restrittive della concorrenza, da pratiche concordate e da abuso di posizione dominante che si riflettono sul singolo contratto sottoscritto con il cliente. Invero, le clausole che derivano da un siffatto tipo di intesa vietata si riverberano sulla validità di quelle inserite nel singolo contratto, non tanto secondo lo schema classico della invalidità derivata da collegamenti negoziali, ma indotta piuttosto anche da meri comportamenti e pratiche anche solo fattuali di cui i singoli negozi costituiscono espressione. In generale, è l'utente a dovere dimostrare gli elementi costitutivi della fattispecie di illecito - e quindi anche del carattere uniforme della clausola che si assume essere oggetto DEintesa e rappresentarne essenziale riflesso. E' noto che, in tale contesto, gli interventi della Corte di Cassazione richiamati (Cass., 22 maggio 2019 n 13846; Cass.12 dicembre 2017, n 29810), prendono le mosse dall' esame dei profili di invalidità dei contratti di fideiussione
5 omnibus stipulati in conformità al modello AB del 2003, sottoposto al vaglio della NC d'TA la quale con provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005, affermò la contrarietà di alcuni articoli in esso contenuti all'art. 2, comma 2, lett. a, l. n. 287 del 1990, ingiungendo all'AB di trasmettere alle imprese aderenti un modello emendato da tali articoli. La NC d'TA - che sino al 2006 operava come autorità garante della concorrenza tra gli istituti di credito – aveva infatti focalizzato la propria attenzione, in particolare, sul contenuto di alcune clausole inserite nel modello di fideiussione omnibus a garanzia di operazioni di natura bancaria, adottato dall'AB nel 2003, addivenendo all'emanazione del provvedimento nel 2005, da cui è emerso che dette clausole, ove oggetto di un'adozione uniforme e generalizzata da parte dei vari istituti, potrebbero creare effetti anticoncorrenziali. Nello specifico si fa riferimento all'applicazione uniforme da parte delle banche degli artt. 2, 6 e 8 del menzionato schema contrattuale relativi alle cd clausole di «sopravvivenza», «reviviscenza» e rinuncia ai termini di cui all'art. 1957 c.c., che per tale parte si sovrappongono al contenuto della fideiussione in esame. In tali ipotesi, secondo l'indirizzo richiamato, allorquando il contenuto delle clausole riflette quello dello schema contrattuale predisposto dall'AB e sanzionato dalla NC d'TA può concludersi nel senso della sussistenza di un'intesa restrittiva della concorrenza vietata dall'art. 2, comma 2, lett. a), della l. 10 ottobre 1990, n. 287 e che le clausole negoziali costituiscono espressione di una tale intesa, senza necessità di ulteriori elementi di prova. Il provvedimento sanzionatorio della NC d'TA, in tale prospettiva, non rileva sul piano normativo, ma probatorio, perché in tale ipotesi sarà l'impresa a «dover offrire prova contraria a dimostrazione della interruzione del nesso causale tra l'illecito antitrust e il danno patito dai consumatori». Tant'è-si ha cura di precisare- che a fronte di tale accertamento privilegiato, peraltro, non è possibile escludere la nullità di quel contratto per il solo fatto della sua anteriorità all'indagine DEAutorità indipendente ed alle sue risultanze, poiché se la violazione “a monte” è stata consumata anteriormente alla negoziazione “a valle”, l'illecito anticoncorrenziale consumatosi prima della stipula non può che travolgere il negozio concluso “a valle”, per la violazione dei principi e delle disposizioni regolative della materia. In proposito, nelle pronunce si sottolinea che: “ le conclusioni assunte dall'Autorità Garante per la Concorrenza ed il Mercato, nonché le decisioni del giudice amministrativo che eventualmente abbiano confermato o riformato quelle decisioni, costituiscono una prova privilegiata, in relazione alla sussistenza del comportamento accertato o della posizione rivestita sul mercato e del suo eventuale abuso, anche se ciò non esclude la possibilità che le parti offrano prove a sostegno di tale accertamento o ad esso contrarie (Cass. 13 febbraio 2009, n. 3640)”. In definitiva, solo nelle ipotesi in cui il contenuto delle clausole corrisponda esattamente allo schema sanzionato dall'autorità deputata all'accertamento di tali
6 comportamenti anticoncorrenziali e della identica tipologia negoziale, il provvedimento DEautorità di garanzia ha l'effetto di invertire l'onere della prova circa la fattispecie di illecito. Svolte le superiori premesse di carattere generale, nella presente fattispecie l'opponente effettivamente può avvalersi della presunzione DEaccertamento privilegiato con riferimento alla garanzia prestata. Invero, sul piano sostanziale l'accertamento di cui al provvedimento sanzionatorio
– in parte coincidente con le clausole negoziali- ha proprio ad oggetto l'intesa riscontrata in materia di fideiussione omnibus. Si verte nella medesima tipologia negoziale, in quanto effettivamente lo schema negoziale corrisponde a quello sanzionato dal provvedimento– sotto il profilo sostanziale- il profilo di nullità evidenziato viene in diretta considerazione rispetto al contenuto delle clausole utilizzate. Pertanto, l'opponente in ordine alla sussistenza di intese a monte, e quindi alla violazione della richiamata disciplina, può giovarsi DEinversione DEonere della prova derivante dalla corrispondenza delle clausole allo schema sanzionato e DEaccertamento privilegiato sotteso al provvedimento. Sotto il profilo processuale, inoltre, il documento sanzionatorio è stato tempestivamente prodotto nei termini imposti per la produzione di documenti così che ha effetto presunzione DEaccertamento privilegiato riferibile al provvedimento sanzionatorio nei termini precisati e, di contro, la NC GA non ha offerto elementi istruttori per superare la presunzione richiamata. Di conseguenza, facendo applicazione dei principi ordinari in tema di ripartizione DEonere della prova, deve ritenersi dimostrato il profilo di nullità derivante dalla condotta illecita secondo i principi richiamati dalla S.C. e fatti propri dal Tribunale. Il contesto in cui si inserisce tale interrogativo concerne l'ipotetica invalidità del rapporto contrattuale a “valle” tra garante e istituto di credito rispetto all'intesa bancaria a “monte” considerata restrittiva della concorrenza, il cui fondamento è da rinvenirsi nell'inscindibilità tra la suddetta intesa e i negozi che ne diano esecuzione, aderendo così alla teoria della c.d. “nullità derivata”. In definitiva, l' eccezione di nullità dovrà essere accolta relativamente alle fideiussione omnibus del 10 dicembre 2010, in quanto il contenuto delle clausole corrisponde esattamente allo schema sanzionato dall'autorità deputata all'accertamento di tali comportamenti anticoncorrenziali e della identica tipologia negoziale ed il provvedimento DEautorità di garanzia ha l'effetto di invertire l'onere della prova circa la fattispecie di illecito. Né, sul punto, può farsi leva sulla competenza a pronunciare sull'azione di accertamento della nullità DEintesa e di risarcimento del danno di cui all'art. 33 della legge n. 287 del 1990, da parte del Tribunale delle imprese (Cass., 26 settembre 2019, n 24044; Cass. Sez. U. 20 febbraio 2005, n 2207), poiché l'eventuale invalidità opererebbe solo incidentalmente, al fine di legittimare gli opponenti a far valere i vizi dei rapporti principali idonei a paralizzare la pretesa avversaria,
7 così che l'eccezione di incompetenza deve essere disattesa. E neanche rileverebbe la tardività DEeccezione in quanto, come detto, trattasi di questione rilevabile d'ufficio in qualunque fase del processo.
2. EFFETTI : NULLITA'PARZIALE.
ECCEZIONE DI DECADENZA DALLA GARANZIA PRESTATA
Le clausole di cui si discute ( nelle lettere desumibili dal complessivo contenuto della lettera e , in particolare, dagli art 2, 6,e 8), che impongono maggiori oneri a carico del garante, riguardano:
• la c.d. “reviviscenza” della garanzia dopo l'estinzione del debito principale (art. 2 dello schema AB), che impegna il fideiussore a tenere indenne la banca dalle vicende successive all'avvenuto adempimento, anche quando il garante, confidando nell'estinzione del debito principale, abbia trascurato di procedere alla tutela delle proprie ragioni di credito nei confronti del debitore;
• l'art. 6 dello schema AB, che, in deroga al disposto di cui all'art. 1957 c.c., esonera la banca dall'obbligo di continuare le proprie istanze contro il debitore entro il periodo prescrizionale stabilito dalla disposizione codicistica;
• l'art. 8 dello schema AB, che estende la garanzia anche agli obblighi di restituzione del debitore scaturenti dall'invalidità del negozio principale, con ciò rendendo la fideiussione “insensibile” rispetto ai vizi del rapporto debitorio principale. Al riguardo, la NC d'TA ha affermato come clausole analoghe a quelle sopra menzionate, avendo quale fine quello di far sopportare al fideiussore le conseguenze negative DEinosservanza degli obblighi di diligenza della banca, laddove applicate in modo uniforme, sono da considerarsi in contrasto con l'art. 2, comma 2, lett. a), della Legge. n. 287/1990. Per quanto concerne gli effetti di tale nullità, secondo una prima linea interpretativa da tale violazione scaturirebbe la nullità DEintero contratto di fideiussione in quanto concluso in applicazione di intese illecite concluse "a monte", quali appunto le NB DEAB . In tale prospettiva, se il Provvedimento n.55 del 2/5/2005 della NC d'TA, circoscrive la lesività anticoncorrenziale esclusivamente alle clausole 2, 6 ed 8 della NB, la nullità delle NB, qualificate come intese illecite e vietate dall'art.2 della legge n.287/1990 è destinata a travolgere l'intero contratto fideiussorio attesa la contrarietà a norme imperative ed in quanto non sarebbe possibile la prova che in mancanza di quelle clausole il contratto non sarebbe stato concluso secondo lo schema DEart 1419 , comma 1, c.c. In senso contrario, tuttavia, è l'orientamento della S.C. e prevalso anche nella giurisprudenza di merito. Tale impostazione evidenzia che la legge "antitrust" 10 ottobre 1990, n. 287
“detta norme a tutela della libertà di concorrenza aventi come destinatari non soltanto gli imprenditori, ma anche gli altri soggetti del mercato, ovvero chiunque abbia interesse, processualmente rilevante, alla conservazione del suo
8 carattere competitivo al punto da poter allegare uno specifico pregiudizio conseguente alla rottura o alla diminuzione di tale carattere per effetto di un'intesa vietata. Da un lato, di fronte ad un'intesa restrittiva della libertà di concorrenza, il consumatore, acquirente finale del prodotto offerto dal mercato, vede eluso il proprio diritto ad una scelta effettiva tra prodotti in concorrenza;
dall'altro, il cosiddetto contratto "a valle" costituisce lo sbocco DEintesa vietata, essenziale a realizzarne e ad attuarne gli effetti. Pertanto, siccome la violazione di interessi riconosciuti rilevanti dall'ordinamento giuridico integra, almeno potenzialmente, il danno ingiusto "ex" art. 2043 cod. civ., il consumatore finale, che subisce danno da una contrattazione che non ammette alternative per l'effetto di una collusione "a monte", ha a propria disposizione, ancorché non sia partecipe di un rapporto di concorrenza con gli imprenditori autori della collusione, l'azione di accertamento della nullità DEintesa e di risarcimento del danno di cui all'art. 33 della legge n. 287 del 1990, azione la cui cognizione è rimessa da quest'ultima norma alla competenza esclusiva, in unico grado di merito, della Corte di Appello, (Cass., 26 settembre 2019, n 24044; Cass. Sez. U. 20 febbraio 2005, n 2207). In tal modo viene sottolineata la differenza che ricorre tra gli accordi a monte, e cioè le intese, - oggetto di valutazione in merito alla illiceità per violazione della normativa antitrust e sanzionate dalla nullità - ed i contratti stipulati a valle, in relazione ai quali può essere esercitata l'azione risarcitoria. Dalla declaratoria di nullità DE intesa tra imprese per lesione della libera concorrenza, emessa dalla Autorità Antitrust ai sensi DEart. 2 della legge n. 287 del 1990, quindi, non discende automaticamente la nullità di tutti i contratti posti in essere dalle imprese aderenti all'intesa, i quali mantengono la loro validità e possono dar luogo solo ad azione di risarcimento danni nei confronti delle imprese da parte dei clienti (Cass.11 giugno 2003, n. 9384 ; in tema Cass. 20 giugno 2011, n 13486; Cass., 13 febbraio 2009, n. 3640). In siffatta prospettiva, l'invalidità derivata sui contratti a valle riguarda esclusivamente le clausole negoziali che scaturiscono dall' intesa e che, pertanto, si pongono in diretto contrasto con il diritto del cliente ad una libera contrattazione. La nullità del contratto a valle deve essere valutata dal giudice adito alla stregua degli artt. 1418 e ss. cod. civ. , tenendo conto che , a norma DEart.1419 cod. civ., l'assetto degli interessi in gioco non risulta pregiudicato da una pronuncia di nullità parziale, limitata alle clausole rivenienti dalle intese illecite. Né si ritiene condivisibile la prospettata impossibilità di provare la decisività delle clausole ai fini della conclusione del contratto, in ragione della predisposizione unilaterale dello schema contrattuale da parte della banca, sottolineandosi come anzi le clausole in questione risultano funzionali all'interesse della banca e non dei fideiussori così che sarebbe piuttosto la banca a poter lamentare lo spostamento DEequilibrio negoziale conseguente la loro espunzione. Nel valutare i profili di invalidità della garanzia fideiussoria prestata dalla opponenti, si è precisato che i profili di nullità per violazione DEart 2, comma 2, lettera A
9 legge 287/1990 non determinano il venir meno della garanzia prestata, essendo esclusa la configurazione della nullità assoluta DEintero contratto di fideiussione prestando adesione all'orientamento interpretativo prevalso nella giurisprudenza di legittimità e di merito e circoscrivendo gli effetti alla nullità parziale delle clausole corrispondenti allo schema che impongono maggiori oneri a carico del garante (Cass., 26 settembre 2019, n 24044; Cass. Sez. U. 20 febbraio 2005, n 2207; Cass.11 giugno 2003, n. 9384; in tema Cass. 20 giugno 2011, n 13486; Cass., 13 febbraio 2009, n. 3640). Ad avviso DEarresto ermeneutico al quale si ritiene di aderire, in assenza della dimostrazione DEincidenza di tale invalidità sulla complessiva volontà di prestare garanzia fideiussoria, la invalidità va circoscritta alle clausole in esame. Da qui la legittimazione a sollevare le questioni di nullità e decadenza in relazione a tutti i rapporti principali oggetto della relativa garanzia, in relazione alle clausole sub n 2, 6 e 8 e specificamente, in relazione alla pretesa di interessi in violazione della disciplina di cui al d.lgs, vo 1.9.1993, n 385 . Una considerazione distinta meritano gli effetti della invalidità sulla clausola di deroga al termine decadenziale previsto dall'art 1957 c.c., in quanto dal mancato rispetto scaturirebbe la cessazione della garanzia. In linea generale osservato che il fatto del creditore, rilevante ai sensi DEart. 1955 c.c. ai fini della liberazione del fideiussore, deve costituire violazione di un dovere giuridico imposto dalla legge — nella specie dall'art. 1957 cod. civ., che impone al creditore di proporre le istanze contro il debitore principale e di proseguirle con diligenza — o nascente dal contratto e integrante un fatto quanto meno colposo, o comunque illecito, dal quale sia derivato un pregiudizio giuridico e non solo economico, come la perdita del diritto di surrogazione ex art. 1949 c.c. o di regresso ex art. 1950 cod. civ. (Cass 28.2.2020, n 5598). Qualora si concluda per l'applicabilità DEart 1957 c.c. in ragione della invalidità della clausola derogatoria, è però sufficiente che l'Istituto di credito dia prova essersi tutelato giudizialmente nei confronti del debitore e/o del fideiussore entro il termine di legge. Secondo l'orientamento espresso dalla S.C. ( Cass., sez. 2, 29/01/2016 , n 1724), la ratio del disposto DEart 1957 cod. civ., laddove impone al creditore di proporre la sua "istanza" contro il debitore entro sei mesi dalla scadenza per l'adempimento DEobbligazione GA dal fideiussore, è quella di indirizzare il creditore a prendere sollecite e serie iniziative contro il debitore principale per recuperare il proprio credito, in modo che la posizione del garante non resti indefinitamente sospesa, e chiarire la posizione del fideiussore, altrimenti incerta, fino alla definitiva prescrizione DEobbligazione principale, prevedendo un termine di decadenza in senso proprio. E tale situazione di incertezza viene parimenti meno anche nel caso in cui il creditore, in luogo di rivolgersi al debitore principale, si renda comunque diligente agendo direttamente nei confronti del fideiussore, a meno che le parti non abbiano concordato il beneficio DEescussione.
10 In ogni caso, secondo il consolidato orientamento interpretativo, il termine
“istanza” va riferito a tutti i vari mezzi di tutela giurisdizionale del diritto di credito, in via di cognizione o di esecuzione, indipendentemente dal loro esito e dalla loro concreta idoneità a sortire il risultato sperato ( Cass., 29.1.2016, n 1724; Cass., 18.5.2001, n 6823; Cass., 14.1.1997, n 283). Ciò in quanto l'osservanza del creditore all'onere di proporre e coltivare con diligenza istanza contro il debitore principale, ai fini della conservazione della garanzia del fidejussore (art. 1957 cod. civ.), esige il ricorso a mezzi processuali di tutela del diritto, in via cognitoria od esecutiva, e, in presenza della crisi economica di detto debitore principale, generano tale effetto le iniziative giudiziali rivolte a conseguire l'adempimento, ovvero, dopo tale declaratoria, della presentazione d'istanza di insinuazione al passivo (ex Cass., 22.10.1994, n 8723), anche tardiva ai sensi DEart 101 legge fallimentare, ma nel termine semestrale imposto dall'art 1957 c.c. Posti tali principi generali, nel caso in esame, rispetto alla data di scadenza DEultima rata di mutuo ( luglio 2018) appare tempestiva la istanza di ammissione del credito nella procedura di concordato preventivo aperta con decreto del 14 marzo/ 3 aprile 2018, ma anche la istanza del 4 settembre 2018, indirizzata allo stesso fideiussore e contenente la comunicazione della decadenza del beneficio del termine, e volta a far valere la pretesa anche nei confronti del coobbligato. La creditrice ha quindi ritualmente prodotto le sue "istanze" rivolte a conseguire l'adempimento nei confronti della società debitrice principale . Conclusivamente, alla luce delle argomentazioni svolte le ragioni di opposizione fondate sulla invalidità totale o decadenza della garanzia prestate non possono essere accolte.
Di conseguenza, limitatamente all'oggetto di tale garanzia, dovrà essere esclusa la decadenza e al contempo, accertata la sussistenza il vincolo obbligatorio per la parziale invalidità , riconosciuta legittimazione del garante a far valere in via di eccezione i profili di invalidità concernente il rapporto principale.
3. IL FINANZIAMENTO CONCESSO . ANALISI DEL CONTRATTO Per quanto concerne l'analisi del finanziamento n 741644263/14, lo stesso è stato sottoscritto dalla con la Parte_1 Controparte_2[...
. in data 7 giugno 2013,; l'importo finanziato era di Euro 200.000,00, con obbligo di rimborsare la somma mutuata entro 5 anni, in 10 rate semestrali posticipate, con rate composte di capitale ed interessi, risultanti dal piano di ammortamento allegato e sottoscritto dalle parti nonché dal garante. Nel regolamento è prevista la modificabilità del piano, sia nell'importo delle singole rate che nella loro composizione, quota capitale e quota interessi, in conseguenza
11 delle variazioni del tasso di interesse attuabile dalla banca con le modalità di cui al successivo articolo 2. Il tasso è convenuto nella misura del 5,32 % annuo per il periodo di preammortamento, mentre per il periodo successivo le rate sono variabili Per il successivo periodo di ammortamento, sono indicati quali termini di scadenza delle rate il 30 giugno e al 31 dicembre di ogni anno a decorrere dal 30 giugno o dal 31 dicembre del semestre immediatamente successivo a quello nel quale ha avuto termine il preammortamento. Per tale periodo il tasso nominale previsto, in funzione del quale è stato sviluppato il piano allegato al contratto è determinato come sommatoria di:
• una quota fissa pari a 5,000 punti annui ( cd spread);
• una quota variabile costituita dal Euribor lettera 6 mesi applicati per valuta rilevata il secondo giorno lavorativo antecedente il primo gennaio per la rata scadente il 30 giugno immediatamente successivo e rilevato il secondo giorno lavorativo antecedente il primo luglio per la rata scadente il 31 dicembre immediatamente successivo. All'art 3 il tasso di mora viene determinato nella misura di 3,000 punti in più del tasso convenuto sulle singole rate, mentre la percentuale della penale per estinzione anticipata del capitale rimborsato anticipatamente. All'art 11 vengono precisati dettagliatamente le spese di istruttoria e i costi del finanziamento, indicando il TAEG nella misura 7.030 %, Dalla documentazione prodotta risulta, inoltre, che a seguito di intese intercorso tra le parti, il I settembre 2015 è stata concessa alla parte finanziata la facoltà di sospendere il pagamento delle rate di ammortamento scadenti il 30 giugno 2015 e 31 dicembre 2015 , corrispondendo gli interessi calcolati sul residuo capitale dopo il pagamento DEultima rata comprensiva di capitale e interessi, determinati in base alle condizioni di tasso previste nell'originario contratto di finanziamento e conseguente proroga del periodo di ammortamento, posticipando la scadenza del mutuo;
Nella relazione depositata in data 28 luglio 2023 dal TU, rag, Persona_1 vengono così riportate le caratteristiche del finanziamento ( pag. 8 e ss ):
“− Contratto di finanziamento CDP n. 741644263/14, sottoscritto il 7.06.2013, di euro 200 mila con allegato piano di ammortamento incompleto;
− Garanzia consortile sussidiaria rilasciata da Controparte_4
- sul finanziamento concesso in cui son
[...] dovute pari complessivamente ad euro 4.500,00;
- Atto integrativo del finanziamento con la concessione di una proroga di due rate semestrali di ammortamento per l'anno 2015 con allegato il nuovo piano di ammortamento, sempre incompleto;
− Garanzia consortile sussidiaria riconfermata da sul finanziamento CP_4 così come prorogato.”
Le condizioni negoziali vengono poi così sintetizzate ( pag 9 e ss ) :
12 Viene poi richiamato il piano di ammortamento:
“..B) Piano di ammortamento del finanziamento La NC convenuta ha prodotto, sempre sotto l'allegato 2 alla memoria di costituzione, il piano di ammortamento del finanziamento originario nonché quello DEatto integrativo al predetto finanziamento. Il primo piano di ammortamento (sub 6) è strutturato in modo improprio in quanto riporta esclusivamente la data di scadenza della rata, la quota capitale (costante di euro 20,000,00 ciascuna) nonché il capitale residuo. Si individua soltanto la durata del piano (60 mesi) e non viene indicato alcun tasso d'interesse. Il secondo piano di ammortamento (sub 7) è strutturato sempre in modo improprio ed è composto da due prospetti di cui il primo viene indicato come “Piano complessivo capitale rientrato per ammortamento”, individua le rate pagate dal 31.12.2013 al 31.12.2014 con l'indicazione della quota capitale, degli interessi, della
13 rata complessiva (capitale + interessi) e del capitale residuo;
l'altro prospetto riporta le date DEanno 2015 in cui sono stati sospesi i pagamenti ed il relativo capitale residuo e le date dal 30.6.2016 al 30.6.2018 con le quota capitale (costante di euro 20,000,00 ciascuna) da rimborsare ed il capitale residuo a ciascuna data. Anche in questo piano si individua soltanto la sua durata (72 mesi) e non viene indicato alcun tasso d'interesse.
Dall'esame dei suddetti documenti il sottoscritto ha rilevato quanto segue:
- nel contratto di finanziamento:
➢ è stato determinato il tasso d'interesse nominale annuo del 5,32% per gli interessi di preammortamento
➢ non è stato determinato il tasso nominale annuo come per il preammortamento ma è stato stabilito il suo meccanismo di calcolo facendo riferimento ad una parte variabile (Euribor 6 mesi/360) più una parte fissa di 5 punti annui;
➢ non risulta stabilito il REGIME FINANZIARIO adottato e/o da adottare per la quantificazione degli interessi nella rata semestrale di rimborso;
➢ non risulta alcuna informazione relativa alle modalità di ammortamento pattuite;
➢ non è stato dato seguito a sviluppare correttamente il piano di ammortamento, come convenuto all'art. 2/2° comma del contratto, che prevedeva […] il piano di ammortamento, allegato al presente contratto sotto la lettera “A” venga sviluppato in base alla durata prevista al terzo comma DEarticolo 1 e al tasso di interesse nominale annuo di cui al presente comma.”
- il piano di ammortamento allegato al contratto di finanziamento, in cui si evidenzia soltanto la quota costante di capitale rimborsabile, pari ad euro 20.000,00 ciascuna, risulta poco trasparente, non facilmente comprensibile e disattende quanto pattuito;
- la forma di ammortamento utilizzato dalla è Controparte_2 riferibile all'ammortamento a quote costanti di capitale (c.d. all'italiana);
- i piani di ammortamento, allegati alla documentazione contrattuale, sono privi delle informazioni necessarie al fine di sviluppare compiutamente il rimborso del finanziamento concesso dalla in quanto manca Controparte_2 la modalità di calcolo (capital si..”
Le censure sollevate dall'attore hanno ad oggetto la validità del regolamento contrattuale, in quanto lo stesso si presenterebbe indeterminato sotto due distinti profili: a) in riferimento alla difformità tra tasso nominale contrattuale, su base annuale, e tasso effettivo derivante dall'applicazione del piano di ammortamento, disciplinato con previsione di rate costanti comprensive di capitale ed interessi su base semestrale;
b) per errata indicazione del TAEG nel contratto in rapporto al regime semplice o composto del computo degli interessi. La convenzione relativa alla determinazione degli interessi è validamente stipulata, in ossequio al disposto di cui all'art. 1284 c.c., III comma, c..c., solo allorquando il relativo tasso risulti determinabile e controllabile in base a criteri in essa oggettivamente indicati e richiamati. Innanzi tutto occorre tuttavia procedere alla verifica della correttezza del TAEG indicato in contratto. In particolare, per quanto concerne il superamento dei c.t. tassi soglia, con riferimento alla c.d. legge 7 marzo 1996, n. 108, va osservato che la Cassazione, già con sentenza 14899/2000, nell'esaminare gli effetti dei contratti stipulati prima della legge, aveva statuito che tale legge - pur non essendo retroattiva - fosse di immediata applicazione nei correlativi rapporti, limitatamente agli effetti ancora in corso, quindi, per l'appunto la corresponsione degli interessi". L'art. 1 del DL 29.12.2000, n. 394 (convertito nella legge 28.2.2001, n. 24), ai fini DEapplicazione DEart. 644 c.p. e DEart. 1815, II comma, c.c., ha stabilito che "si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento". Ai fini della verifica, il D.M. 8 luglio 1992, ha stabilito con quali modalità debba essere calcolato il TAEG e specificamente con l'articolo 2 ,rubricato "Tasso annuo effettivo globale" è stato previsto: "..1. Il tasso annuo effettivo globale (TAEG) è il tasso che rende uguale, su base annua, la somma del valore attuale di tutti gli importi che compongono il finanziamento erogato dal creditore alla somma del valore attuale di tutte le rate di rimborso. Il TAEG è calcolato mediante la formula riportata in allegato 1 al presente decreto e va indicato con due cifre decimali.
2. Il TAEG è un indicatore sintetico e convenzionale del costo totale del credito, da determinare mediante la formula prescritta qualunque sia la metodologia impiegata per il calcolo degli interessi a carico del consumatore.
3. Nel calcolo del TAEG sono inclusi: a ) il rimborso del capitale e il pagamento degli interessi;
b ) le spese di istruttoria e apertura della pratica di credito;
c ) le spese di riscossione dei rimborsi e di incasso delle rate, se stabilite dal creditore;
d ) le spese per l'assicurazione o garanzie, imposte dal creditore, intese ad assicurargli il rimborso totale o parziale del credito in caso di morte, invalidità, infermità o disoccupazione del consumatore;
e ) il costo DEattività di mediazione svolta da un terzo, se necessaria per l'ottenimento del credito;
f ) le altre spese contemplate dal contratto, fatto salvo quanto previsto dal comma seguente. Sono escluse dal calcolo del TAEG: a ) le somme che il consumatore deve pagare per l'inadempimento di un qualsiasi obbligo contrattuale, inclusi gli interessi di mora;
b) le spese, diverse dal prezzo di acquisto, a carico del consumatore indipendentemente dal fatto che si tratta di un acquisto in contanti o a credito;
15 c) le spese di trasferimento fondi e di tenuta di un conto destinato a ricevere gli importi dovuti dal consumatore, purché questi disponga di una ragionevole libertà di scelta e le spese non siano anormalmente elevate;
d) le quote di iscrizione ad enti collettivi, derivanti da accordi distinti dal contratto di credito, anche se incidenti sulle condizioni di esso;
e ) le spese per le assicurazioni o garanzie diverse da quelle di cui alla lettera d ) del comma precedente.
5. Fermo restando quanto previsto dall'art. 20, comma 1, della legge, in materia di annunci pubblicitari e di offerte rivolte al pubblico, il calcolo del TAEG di un'operazione di credito al consumo è eseguito al momento della stipulazione del relativo contratto con riferimento alle condizioni in esso praticate. Tale calcolo è effettuato nell'ipotesi che il contratto sia in vigore per il periodo di tempo convenuto e che il creditore e il consumatore soddisfino agli obblighi nei termini ed entro le date concordate.
6. Nei contratti di credito contenenti clausole che permettono di modificare il tasso di interesse e l'importo o il livello di altre spese, il TAEG è calcolato nell'ipotesi che il tasso e le altre spese si mantengono fissi rispetto al livello iniziale e si applichino fino alla scadenza del contratto di credito.
7. Nella formula per il calcolo del TAEG: "a ) gli intervalli di tempo devono essere espressi in anni o frazioni di anno. Un anno è composto di 365 giorni, 365,25 giorni o (per gli anni bisestili) 366 giorni, 52 settimane o 12 mesi identici, ciascuno dei quali è costituito da 30,41666 giorni. L'indicazione del TAEG deve essere accompagnata da quella del parametro temporale specificamente utilizzato. b ) tutti i passaggi matematici devono essere eseguiti con una precisione di almeno otto cifre decimali, fermo restando quanto previsto dal precedente comma 1.
8. Il calcolo del TAEG non è richiesto per le operazioni di credito al consumo effettuate nella forma DEapertura di credito in conto corrente ad utilizzo rotativo, non connessa all'uso di una carta di credito."
Dall'aggregazione statistica dei TEG segnalati dagli intermediari, viene determinato il TEGM, Tasso Effettivo Globale Medio, per ciascuna delle categorie indicate dal Ministro DEEconomia: tale valore, aumentato della metà, viene a costituire la soglia d'usura, oltre la quale si applicano le sanzioni previste dall'art. 644 c.p. Per il calcolo del TEG le Istruzioni predisposte dalla NC d'TA, successivamente all'entrata in vigore della legge 108/96, hanno previsto, in funzione della categoria di appartenenza del credito, due diverse metodologie di calcolo:
16 La diversa finalità e il diverso momento temporale di rilevazione, che caratterizza il TEG, hanno fatto ritenere opportuno coniare per il TEG, limitatamente a particolari categorie, una specifica formula di calcolo: rapportando gli oneri al fido accordato anziché al credito utilizzato, ne viene apprezzabilmente edulcorata l'incidenza sul TEG. Anche per gli oneri inclusi/esclusi dal calcolo non vi è sovrapponibilità fra le due formule: in particolare le CMS, prima delle recenti modifiche, venivano escluse dal calcolo ed evidenziate a parte. Precisato che il calcolo del tasso deve tener conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all'erogazione del credito e sostenute dal cliente, di cui il soggetto finanziatore è a conoscenza, anche tenuto conto della normativa in materia di trasparenza, le istruzioni della NC d'TA via via emanate nel corso degli anni hanno consentito di puntualizzare i costi da includere nel computo del TAEG. In particolare, secondo le istruzioni Bankitalia sono inclusi:
1) le spese di istruttoria e di revisione del finanziamento;
2) le spese di chiusura della pratica (per il leasing le spese forfettarie di “fine locazione contrattuale”), le spese di chiusura o di liquidazione degli interessi, se connesse con l'operazione di finanziamento, addebitate con cadenza periodica;
3) le spese di riscossione dei rimborsi e di incasso delle rate e degli effetti anche se sostenute per il tramite di un corrispondente che cura la riscossione, le spese per il servizio di trattenuta dello stipendio o della pensione;
4) il costo DEattività di mediazione svolta da un terzo e sostenuto dal cliente, in via diretta o tramite l'intermediario; nell'ambito del rapporto con il mediatore, gli intermediari provvedono ad acquisire le necessarie informazioni riguardo ai compensi corrisposti dal cliente;
5) le spese per assicurazioni o garanzie intese ad assicurare il rimborso totale o parziale del credito ovvero a tutelare altrimenti i diritti del creditore (ad es. polizze
17 per furto e incendio sui beni concessi in leasing o in ipoteca), se la conclusione del contratto avente ad oggetto il servizio assicurativo è contestuale alla concessione del finanziamento ovvero obbligatoria per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte, indipendentemente dal fatto che la polizza venga stipulata per il tramite del finanziatore o direttamente dal cliente );
6) le spese per servizi accessori, anche se forniti da soggetti terzi, connessi con il contratto di credito (ad es. spese custodia pegno, perizie, spese postali);
7) gli oneri per la messa a disposizione dei fondi, le penali e gli oneri applicati nel caso di passaggio a debito di conti non affidati o negli sconfinamenti sui conti correnti affidati rispetto al fido accordato e la commissione di massimo scoperto laddove applicabile secondo le disposizioni di legge vigenti;
8) ogni altra spesa ed onere contrattualmente previsti, connessi con l'operazione di finanziamento
Sono esclusi a) le imposte e tasse;
b) le spese notarili (ad es. onorario, visure catastali, iscrizione nei pubblici registri, spese relative al trasferimento della proprietà del bene oggetto di leasing); c) i costi di gestione del conto sul quale vengono registrate le operazioni di pagamento e di prelievo, i costi relativi all'utilizzazione di un mezzo di pagamento che permetta di effettuare pagamenti e prelievi e gli altri costi relativi alle operazioni di pagamento, a meno che il conto non sia a servizio esclusivo del finanziamento;
d) gli interessi di mora e gli oneri assimilabili contrattualmente previsti per il caso di inadempimento di un obbligo;
e) con riferimento al factoring e al leasing, i compensi per prestazioni di servizi accessori di tipo amministrativo non direttamente connessi con l'operazione di finanziamento. Le penali a carico del cliente previste in caso di estinzione anticipata del rapporto, laddove consentite,
Facendo applicazione di tali istruzioni, sostanzialmente non difformi da quelle sopra richiamate, il consulente ha proceduto ad elaborare il piano di ammortamento a posteriori, prendendo a riferimento il TAN del 5,32 % ( indicato P nel contratto per il periodo di preammortamento), al fine di verificare l DEoperazione di finanziamento. Sviluppato in regime di capitalizzazione composta, non tenendo conto del periodo di sospensione dal I gennaio 2015 al 31 dicembre 2015, viene riportato il prospetto seguente:
18 Dal prospetto si evince che il totale degli interessi calcolati risulta pari ad € 28.916,47 e che, considerando le spese indicate nella documentazione esaminata per complessivi euro 8.000,00 e precisamente: a) spese d'istruttoria per euro 3.000,00; b) imposta sostitutiva 0,25% per euro 500,00; c) commissioni consortili per euro 4.500,00,. la determinazione delle rate consegue ad un meccanismo di capitalizzazione composta, che porta ad una determinazione su base annua del 7.038 %.
5. DETERMINABLITA' DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI. CONTENUTO MINIMO DETERMINATO PROFILI DI NULLITA' Con riferimento al tasso di interesse concordato, la principale questione posta a fondamento della domanda ce concerne il punto se il regolamento negoziale, nel suo complesso, risponda ai requisiti richiesti, anche a pena di nullità, dall'art 123 TUB, per quanto concerne la determinazione del regime di capitalizzazione degli interessi applicato e di eventuali incertezze nel meccanismo sotteso al piano di ammortamento, in ipotesi contenente un fenomeno di anatocismo occulto. E' pacifico che la clausola contrattuale che richiama l'Euribor, di per sé, non è in contrasto con l'art. 117 comma 6 del T.U.B.: il tasso di interesse è, tempo per tempo, determinabile attraverso il rinvio recettizio al tasso di riferimento e la variabilità del tasso, anche nel caso in cui questo aumenti, non fa sì che il tasso applicato sia “più sfavorevole per il cliente di quello pubblicizzato”: il mutuatario è infatti, fin dall'inizio, esposto alle variazioni del tasso (sul punto Tribunale di Torino, sentenza 456/2021 del I febbraio 2021). E, d'altra parte, alcune cautele presidiano l contro il rischio di CP_5 manipolazioni ad opera di uno o più degli attori del mercato interbancario, in quanto la segnalazione avviene su base volontaria, il tasso non viene rilevato se non partecipano almeno 12 banche (il campione risulterebbe scarsamente rappresentativo).
19 Tuttavia, l'opponente riconduce l'invalidità alla non corretta determinazione del tasso nel contratto originario, correlando tale inesattezza anche alla circostanza che, per effetto di quanto concretamente stabilito nel piano di ammortamento allegato, potrebbe inoltre riscontrarsi un meccanismo occulto di capitalizzazione in contrasto con quanto complessivamente concordato e comunque un profilo di indeterminatezza. Sotto il primo profilo, l'opponente censura la difformità del TAEG o ISC indicato nel contratto e quindi una percentuale indicata non corrispondente a quella effettiva. Nel vigente assetto , le norme sulla trasparenza bancaria gli intermediari finanziari devono indicare ai clienti, consumatori o no, il costo complessivo del finanziamento. attraverso l'inserimento nei contratti di un indicatore di costi, espresso con l'acronimo l'ISC o TAEG (quest'ultimo relativo al credito al consumo, definito dall'art 19 della legge 142/92, che ha recepito la Direttiva 87/102/CEE) (ex art.125-bis TUB). Si è sopra puntualizzato, come nel Testo Unico NCrio, al Capo II del Titolo VI dedicato al Credito al Consumo, all'art 122 si riprende la definizione del TAEG e viene regolata, agli artt. 123 e 124 l'indicazione del menzionato tasso nella Pubblicità e nei Contratti. Nel marzo del 2003, sulla base dei poteri attribuiti al CICR dagli artt. 116/119 del T.U.B., sono state dettate le prime disposizioni in materia di trasparenza delle condizioni contrattuali delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari. Nelle disposizioni, rivolte alla generalità degli utenti bancari, viene introdotto - limitatamente ai mutui ed altri finanziamenti - l'ISC (Indice Sintetico di Costo), con un significato ed una metodologia di calcolo del tutto analoghi al TAEG (Tasso Annuo effettivo Globale) richiamato dalla normativa per l'aggregato più ridotto dei fruitori del credito al consumo. Nel calcolo del TAEG, si è detto, rientrano tutti gli oneri e le spese necessariamente collegate al credito. Con l'introduzione del TAEG si è apportata una maggiore trasparenza alle condizioni contrattuali, soppiantando l'usuale e tradizionale TAN, tasso annuo di interesse nominale, con un tasso più significativo ed aderente agli effettivi costi a cui va incontro il consumatore. Mentre il TAEG è riferito al credito ed assolve una funzione di indicazione di costo globale, informazione da portare ex ante a conoscenza DEutilizzatore, il TEG è, invece, il tasso effettivo globale, su base annuale, segnalato ex post dagli intermediari finanziari alla NC d'TA, ai fini della determinazione delle soglie d'usura previste dalla legge 108/96. Invero, il paragrafo 9, sezione II delle Istruzioni della NC d'TA, prescrive che P l deve essere riportato non solo nel documento di sintesi, ma anche nel contratto, avente pertanto natura di “contenuto minimo determinato” , avendo la finalità di informare il cliente in ordine al costo complessivo DEoperazione. Secondo un primo più rigoroso approccio interpretativo, qualora l'ISC indicato risulti scorretto, va sempre rilevata la nullità rispetto alla singola clausola e la rideterminazione degli interessi ai tassi minimi dei BOT, così come statuito dall'art. 20 117 e 125- bis del TUB. In tal caso si deve computare il piano di ammortamento, applicando il luogo del tasso concordato il tasso nominale minimo relativo ai BOT emessi nei 12 mesi anteriori alla conclusione del contratto. Secondo altro indirizzo, la indicazione in contratto del TAEG, non costituisce un tasso di interesse o una specifica condizione economica da applicare al contratto, ma svolge unicamente una funzione informativa finalizzata a mettere il cliente nella posizione di conoscere il costo totale effettivo del finanziamento prima di accedervi. In tale prospettiva, quindi, l'omessa o l'erronea indicazione del TAEG – di per sé -non incide sulla validità del contratto ai sensi DEart. 117 TUB, ma può rilevare sotto il profilo della responsabilità precontrattuale, nell'ipotesi in cui venga dedotto uno specifico danno etiologicamente connesso all'inadempimento DEobbligo informativo gravante sull'istituto concedente (si veda, da ultimo, Trib. Roma 121/2018).
In coerenza con tale impostazione, la S.C. ( da ultimo Cass., sez civ. III, 05/11/2020, n.24690) ha invero precisato che nella vigenza del D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 117, comma 4 – il quale prescrive al comma 3, che i “contratti indicano il tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora” e, al comma successivo, che sono nulle e si considerano non apposte le clausole contrattuali di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse e di ogni altro prezzo e condizione praticati nonché quelle che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati – il tasso di interesse può essere determinato “per relationem”, con esclusione del rinvio agli usi, purché il contratto richiami criteri prestabiliti ed elementi estrinseci che, oltre ad essere oggettivamente individuabili e funzionali alla concreta determinazione del tasso, non siano determinati unilateralmente dalla banca (Cass. 26/06/2019 n. 17110). Coerentemente, il tasso corrispettivo applicabile, alla data del contratto, dovrà ritenersi sufficientemente determinato qualora il mutuatario, nel corso del rapporto, mantenga la possibilità di verificare la rispondenza del piano di ammortamento applicato, suscettibile di modifiche in ragione della variabilità del tasso, alle condizioni sottoscritte. Se la indicazione del TAEG , di per sé, non deve essere oggetto di una clausola pattizia (Cass. 26/06/2019 n. 17110; Cass. 26/06/2019, n. 16907), la presenza di un dettagliato piano di ammortamento , sottoscritto dalla parte, non suscettibile di modificazioni ovvero, desumibile anche attraverso un preciso regime finanziario, avrebbe consentito in astratto di ricostruire a ritroso il tasso applicato, permettendo di ritenere che quest'ultimo avesse formato oggetto del consenso negoziale delle parti, essendone stata convenuta la determinazione in via induttiva. In linea con quanto affermato anche dalla giurisprudenza di merito (ex multis: Tribunale di Brescia sentenza del 24/5/2021 e Tribunale di Ancona sentenza del 15/10/2019), solo la corretta e puntuale indicazione nel testo negoziale della condizioni economiche con chiara evidenza del numero, misura e periodicità dei
21 canoni è condizione di per sé sufficientemente valida a rendere determinato il contratto sottoscritto e l'obbligazione pecuniaria intrinseca prevalendo sull'indicazione del tasso che assume pertanto un mero valore formale nella sua esposizione. Ad avviso del giudicante, la ricostruzione DEintero impianto normativo, deve essere effettuata nell'ottica di una nozione di trasparenza declinata in senso economico nel solco dei principi espressi nella sentenza della Corte di Giustizia del 21 dicembre 2016, cause riunite C-154/15, C-307/15, C-308/15, ove essa ha assunto lo stesso rango di norma di ordine pubblico, la cui imperatività di fatto sostituisce all'equilibrio formale, che il contratto determina fra i diritti e gli obblighi delle parti contraenti, un equilibro reale, finalizzato a ristabilire l'eguaglianza tra queste ultime. E in tale ottica, contratto trasparente è quello che lascia intuire o prevedere il livello di rischio o di spesa del contratto di durata, mettendo il cliente in condizione di determinare i costi in base a parametri oggettivi. La irrogazione della sanzione sostitutiva deve essere riservata non solo alle ipotesi nelle quali nel contratto manchi la relativa pattuizione (Cass. 26/06/2019 n. 17110; Cass. 26/06/2019, n. 16907) ma anche in quelle in cui il tasso sia indicato nel contratto, ma esso porti ad un ammontare del costo DEoperazione variabile in funzione dei patti che regolano le modalità di pagamento, sì da ritenere che il prezzo DEoperazione risulti sostanzialmente inespresso e indeterminato, oltre che non corrispondente a quello su cui si è formata la volontà del cliente (cfr. Cass. 21/03/2011, n. 6364). Come ripetutamente precisato con specifico riferimento ai contratti di mutuo (Cass., 4.1.2022, n 96; Cass., 26/06/2019 n. 17110), nella vigenza DEart. 117, comma 4, del d.lgs. n. 385 del 1993, il tasso di interesse può essere determinato "per relationem", con esclusione del rinvio agli usi, ma in tal caso il contratto deve richiamare criteri prestabiliti ed elementi estrinseci che, oltre ad essere oggettivamente individuabili e funzionali alla concreta determinazione del tasso, non devono essere determinati unilateralmente dall'intermediario. Infatti, non avrebbe senso vietare il rinvio agli usi se non fosse possibile ammettere la determinazione per relationem alle altre condizioni del contratto attraverso fonti esterne, purché non dipendenti dalla unilaterale volontà della banca — oltre che dalla ratio della norma individuata nell'esigenza di salvaguardia del cliente sul piano della trasparenza e della eliminazione delle cosiddette asimmetrie informative (Cass. 26/06/2019 n. 17110).. La prescrizione che fa obbligo di indicare nel contratto "il tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati" intende porre il cliente nelle condizioni di conoscere e apprezzare con chiarezza i termini economici dei costi, dei servizi e delle remunerazioni che il contratto programma: ed è evidente, allora, che tale finalità possa essere perseguita, con riguardo alla determinazione DEinteresse, non solo attraverso l'indicazione numerica del tasso, ma anche col rinvio a
22 elementi esterni obiettivamente individuabili, la cui materiale identificazione sia cioè suscettibile di attuarsi in modo. Talché, almeno in apparenza il tasso corrispettivo applicabile, alla data del contratto, deve ritenersi sufficientemente determinato qualora il mutuatario, nel corso del rapporto, mantenga la possibilità di verificare la rispondenza del piano di ammortamento applicato, suscettibile di modifiche in ragione della variabilità del tasso, alle condizioni sottoscritte. Non può omettersi infatti di considerare che il tasso di interessi stabilito in contratto prevedeva un meccanismo automatico di variabilità, in quanto unitamente ad una quota fissa le parti hanno concordato una componente variabile suscettibile di modificare con cadenza costante il piano di ammortamento originario, così che il regime da applicare costituisce un elemento rilevante ai fini della determinabilità DEeffettivo costo del finanziamento e decisivo ai fini delle disposizioni finalizzate a tutelare la trasparenza.
6 INDETERMINABLITA' DEL PIANO DI AMMORTAMENTO. Sulla scorta delle verifiche contabili elaborate dal TU, dovrà quindi essere valutato se il regolamento contrattuale risponda ai requisiti richiesti, anche a pena di nullità, dall'art. 123 TUB ai fini della determinatezza delle condizioni complessivamente valutate, tenuto conto che nel piano allegato, né nel testo contrattuale risulta essere stato specificato il regime finanziario applicabile nella contabilizzazione degli interessi. È noto, infatti, che esistono almeno due regimi finanziari alternativi, applicabili a qualunque tipo di ammortamento prescelto (che sia a rata costante, altrimenti detto alla “francese”, come nel caso di specie, ovvero a quota capitale costante, c.d.
“all'italiana”): il regime finanziario della “capitalizzazione semplice” e quello della
“capitalizzazione composta”. Il primo è quello previsto dal nostro ordinamento (cfr. Art 821 c.c.) come la condizione normale, nel quale la maturazione degli interessi avviene ad un ritmo lineare e “proporzionale al tempo”, il secondo prevede una maturazione degli interessi ad un ritmo “esponenziale”, e quindi più oneroso. Ne consegue che a parità di importo finanziato, di TAN contrattuale, di durata del piano di rimborso e di numero di rate, due prestiti, a seconda del regime di capitalizzazione adottato, produrranno un costo del tutto diverso, che risulterà ovviamente più alto in regime di capitalizzazione composta. Come rilevato, il contratto individua parte del tasso di interesse, ossia la sua componente variabile (Euribor), e la sua componente fissa il cosiddetto spread, valore che sommato all'Euribor di periodo avrebbe determinato appunto la misura del tasso contrattuale. In tale tipo di determinazione, il tasso di interessi finisce correlato ad meccanismo di variabilità - in quanto unitamente ad una quota fissa le parti hanno concordato una componente variabile suscettibile di modificare con cadenza costante il piano di ammortamento originario- il regime da applicare costituisce un elemento rilevante ai fini della determinabilità
23 DEeffettivo costo del finanziamento e decisivo ai fini delle disposizioni finalizzate a tutelare la trasparenza. Fissati i superiori principi generali, ai fini della concreta verifica occorre anche per tale parte fare necessario riferimento alle risultanze della relazione depositata il 28 luglio 2023 dal TU, rag. esente da vizi logici ed Persona_1 adeguatamente motivata. In primo luogo, il consulente ha richiamato il piano di ammortamento allegato al contratto .
Chiarita l'esistenza di diverse tipologie di piani di ammortamento e riportate , in particolare, le caratteristiche di quelle più frequenti, c.d. alla francese, caratterizzato dal rimborso a “ rate costanti”, e c.d. “ all'italiana”, caratterizzato dal rimborso di una “quota di capitale costante” nel tempo ricompresa nella rata stessa, il consulente rileva che il regime finanziario del mutuo esprime l'andamento nel tempo del valore di un capitale, oppure la sua variazione per effetto DEaggiunta di interessi o per la sottrazione di sconti. In particolare, il regime della capitalizzazione semplice rappresenta una funzione lineare proporzionata al capitale ed al tempo nel quale gli interessi precedentemente maturati vengono contabilizzati.
Differente il regime a capitalizzazione composta – detto esponenziale- che rappresenta una funzione esponenziale nel quale gli interessi precedentemente Commentato [MS1]: a funzione e maturati, se non corrisposti, vengono capitalizzati e producono interessi.
che
24 Successivamente, ha proceduto alla rielaborazione del piano di ammortamento utilizzando i parametri desumibili dal regolamento contrattuale. Viene evidenziato che nelle clausole contrattuali non è stato inserito alcun riferimento al metodo di capitalizzazione degli interessi e , considerando anche il piano allegato, si evince l'utilizzazione del metodo di ammortamento all'italiana, in quanto viene previsto il rimborso di quote capitali costanti di € 20.000,00 ciascuna, senza indicazione degli interessi calcolati. Con il metodo utilizzato, il regime di contabilizzazione degli interessi può essere semplice, ovvero composto sia sul debito residuo, con anticipazione nel pagamento degli interessi che rimangono nel medesimo ammontare, sia sulla quota capitale in scadenza . Come chiarito nella relazione integrativa depositata il 19 aprile 2024, l'applicazione del regime di capitalizzazione composta non comporta necessariamente l'effetto anatocistico, in quanto nel caso di specie tale impiego ha dato luogo soltanto ad una anticipazione del pagamento degli interessi, realizzando un'utilità economica conseguente al godimento anticipato del capitale. Nel piano di ammortamento allegato all'atto integrativo del finanziamento vengono poi indicate le rate pagate fino al 31 dicembre 2014, come riportato nel seguente prospetto:
Attesa la utilizzabilità di più regimi di contabilizzazione degli interessi, i riscontri effettuati hanno evidenziato l'applicazione della capitalizzazione composta, in quanto i tassi individuati per le tre rate analizzate sono pari a 5,48%, 5,54 % e 5,45%, mentre in capitalizzazione semplice tale risultato sarebbe stato ottenuto con il 5,41%, il 5,62 e il 5,68. Da tale considerazione, si evince come il criterio di calcolo degli interessi sia stato effettuato dalla sul debito residuo con CP_2 l'impiego della capitalizzazione composta che ha comunque dato origine, di fatto, soltanto ad un'anticipazione del pagamento degli interessi senza alcun effetto anatocistico. L'applicazione del regime finanziario della capitalizzazione composta è stata effettuata, quindi, in violazione delle condizioni contrattuali in quanto quest'ultime non prevedevano alcun regime finanziario. Dalle ricostruzioni operate dal consulente, rileva, in effetti, la mancata specificazione del regime finanziario applicato nel regolamento contrattuale, dovendosi concludere per la presenza di un meccanismo occulto potenziale di capitalizzazione in contrasto con quanto complessivamente concordato.
25 in assenza di specificazione del regime di capitalizzazione degli interessi e del metodo applicato ( alla francese o all'italiana), di fatto il mutuatario non era in grado di ricostruire adeguatamente la corretta rideterminazione degli interessi nel corso del rapporto, sempre suscettibile di modifiche automatiche al variare del riferimento Euribor. Tale valutazione, quindi, induce a ritenere che in concreto, nella complessiva ricostruzione del contenuto negoziale, permane un ineliminabile grado di indeterminatezza delle clausole relative al computo degli interessi da applicare che giustifica la pretesa di dichiarare la nullità della clausola determinativa degli interessi e l'applicazione dei tassi sostitutivi ex art 117 TUB. Tale soluzione, peraltro, non contrasta con l'approdo ermeneutico delle S.U. della Cassazione (Cass., sez. un., 29.5.2024, n 15.130), laddove viene precisato che «l'omessa indicazione, all'interno di un contratto di mutuo bancario, del regime di capitalizzazione “composto” degli interessi debitori, e a fronte della previsione per iscritto del tasso annuale nominale TAN, non comporta né l'indeterminatezza o indeterminabilità del relativo oggetto né la violazione di norme in materia di trasparenza e, segnatamente, di quella di cui all'art. 117, comma 4, TUB, in quanto riferita ad ipotesi di un contratto a tasso fisso, con specificazione delle modalità di ammortamento alla francese, In tale ipotesi, infatti, viene esclusa la nullità parziale del contratto per indeterminatezza o indeterminabilità DEoggetto (art. 1346 c.c.) e/o per violazione della trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra banca e clienti (art. 117T.u.b), proprio per la presenza del piano di ammortamento e della possibilità di verificare – sia pure induttivamente- il costo del finanziamento. Su tale punto, invero, si condividono le indicazioni del TU laddove sottolinea che la mancata previsione in contratto del regime di capitalizzazione adottato non consente di definire la modalità di determinazione della rata e quindi il criterio di imputazione a capitale e interessi, contravvenendo i principi normativi, precisando che se il contratto non riporta il regime finanziario impiegato e il criterio di imputazione degli interessi, l'obbligazione principale, nell'espressione del valore medio di periodo, che risolve univocamente la discrasia fra l'importo DEobbligazione accessoria e il prezzo ex art. 1284 c.c., riportati in contratto, rimane celata nei criteri di imputazione desumibili esclusivamente, solo in via induttiva, dai valori numerici riportati nei piani di ammortamento suscettibili di variazione. In presenza di incertezze sul regime applicabile, il tasso corrispettivo alla data del contratto, non può ritenersi sufficientemente determinato in quanto il mutuatario, nel corso del rapporto, non aveva la possibilità di verificare la rispondenza dei piani di ammortamento applicati, suscettibile di modifiche in ragione della variabilità del tasso, alle condizioni sottoscritte. La mera potenzialità di applicazione del regime di capitalizzazione composta, in presenza di piani di ammortamento suscettibili di modificazione, comporta l'incertezza sui costi ed implica una originaria indeterminatezza della clausola negoziale determinativa del tasso di interessi che ne comporta la invalidità, al di là
26 DEeffetto anatocistico concretamente applicato dalla banca nella riscossione delle rate. E, trattandosi di un indice suscettibile di variabilità ( a differenza dei mutui a tasso fisso) , la determinabilità del tasso, non può essere desunta dall'ammontare della rata costante in rapporto alla durata del mutuo ed al numero, attesa la impossibilità oggettiva di desumere da tale importo la componente variabile imputata al pagamento degli interessi. Di conseguenza, in assenza di specificazione del regime di capitalizzazione degli interessi, di fatto il mutuatario non era in grado di ricostruire adeguatamente la corretta rideterminazione degli interessi nel corso del rapporto, sempre suscettibile di modifiche automatiche al variare del riferimento Euribor. Tale valutazione, quindi, induce a ritenere che in concreto, nella complessiva ricostruzione del contenuto negoziale, permane un ineliminabile grado di indeterminatezza delle clausole relative al computo degli interessi da applicare che giustifica la pretesa di dichiarare la nullità della clausola determinativa degli interessi e l'applicazione dei tassi sostitutivi previsti dall'art. 117 TUB, 7° comma in regime di capitalizzazione semplice, con gli interessi calcolati sulle quote capitali in scadenza.
7. RICOSTRUZIONE CONTABLE. APPLICAZIONE DEL TASSO SOSTITUTIVO Riscontrato tale profilo di indeterminatezza che si ripercuote sulla validità del contratto e delle singole clausole, deve essere in definitiva accolta la richiesta di rideterminazione degli importi effettivamente dovuti, domanda pure avanzata nel corso del giudizio. Sulla scorta delle indicazioni contenute nella relazione di TU sopra richiamata, la riformulazione del piano di ammortamento in conformità a tali criteri ha portato a tenere in considerazione il computo delle somme dovute rispetto a quelle effettivamente pagate e dovute, nei termini riportati e confermati nella relazione integrativa. Sulla scorta dei dati contabili elaborati dal TU, il corretto ricalcolo deve essere effettuato applicando come tasso sostitutivo il minor tasso bot emesso nell'anno anteriore alla data di sottoscrizione del mutuo, in regime di capitalizzazione semplice. Dai calcoli effettuati dal consulente (pag 21 e ss relazione), determinato il coefficiente di attualizzazione al tempo iniziale, il consulente ha predisposto il piano di ammortamento nei seguenti termini:
27 Gli interessi ricalcolati ammontano complessivamente ad € 4.616,65, nettamente inferiore a qualla complessivamente pagata dalla società alla Parte_3 risultante dalla documentazione in atti. Controparte_2 CP_2 l piano di ammortamento rielaborato è stato poi integrato tenendo conto anche delle Nel prospetto seguente sono indicati gli interessi effettivamente pagati nonché quelli impagati ed addebitati alla Società di cui alla certificazione ex art. 50 TUB in atti ed utilizzata per l'ingiunzione di pagamento, la quota interessi ricalcolata come da prospetto precedente, con la precisazione che non sono stati inseriti i pagamenti dei soli interessi nel periodo di sospensione (1/1/2015- 31/12/2015) nonché dei pagamenti delle 2 rate semestrali 2016 non resi disponibili
28 In tal caso, anche in esito alle osservazioni del CTP di parte opposta, il TU nella relazione integrativa ha proceduto a differenti rielaborazioni, facendo applicazione non nel minor rendimento del BOT annuale emesso nei 12 mesi antecedenti la conclusione del contratto ma quello della media aritmetica dei minor rendimenti del BOT annuale, pari ad 1,7623 %
il TU evidenzia pertanto un minor debito della debitrice rispetto a quanto effettivamente richiesto. Sulla base delle argomentazioni svolte, in definitiva, l'accoglimento della domanda della invalidità delle clausole del contratto di mutuo, dovendosi applicare il regime di capitalizzazione semplice, conduce all'accertamento del debito di € 28.076,33, in luogo di quello oggetto del decreto ingiuntivo. La banca opposta, in ordine a tale ricostruzione, ha svolto una serie di rilievi rispetto ai quali il TU ha risposto nella relazione integrativa depositata il 19 aprile 2024. Quanto alle due opzioni elaborate dal TU, il tenore letterale DEart 117, comma 7, TUB , anche alla luce della interpretazione offerta dalla S.C. ( Cass.,24.12.2020, n 29576), che ha chiarito che il tasso minimo e massimo dei buoni ordinari del tesoro emessi nei dodici mesi precedenti, “rispettivamente per le operazioni attive e per quelle passive”, debba essere inteso nel senso DEapplicazione del tasso minimo ai saldi debitori del conto (saldi dare), derivanti cioè da operazioni attive, ed il tasso massimo ai saldi creditori (avere), derivanti invece dalle operazioni passive, inducono a privilegiare la prima ( tasso minimo BOT dei dodici mesi antecedenti il contratto in luogo della media). Riconosciuta la parziale nullità della garanzia, la domanda sottesa alla istanza monitoria va dunque accolta in tali limiti. Sull' importo complessivo sono dovuti gli interessi di mora dalla data della domanda a norma del combinato disposto degli art. 1283 c.c. e 2033 c.c., non
29 essendo stati provati e dedotti specifici elementi per ritenere la mala fede DEaccipiens. Segue la condanna DEopponente al pagamento delle spese di lite, come liquidate in dispositivo tenendo conto DEattività effettivamente svolta e del valore della controversia (in linea con le tabelle di cui al DM 55/2014, parametri medi per le cause di valore corrispondente), in applicazione del principio stabilito dall'art. 91 c.p.c.., compensandole per due terzi in ragione dei contrasti interpretativi sussistenti in materia, dovuta alla parziale novità delle materie trattate, nonché della fondatezza -anche se parziale- dei motivi di opposizione, mantenendo a carico di entrambe le parti quelle di TU.
P.Q.M.
Il Tribunale di PRATO, definitivamente pronunciando sulla opposizione proposta, con atto di citazione notificato il 9 giugno 2021 da avverso Controparte_1 il decreto ingiuntivo n 319 (760/2021 RG), eme o 2021 e notificato il 5 maggio successivo, nei confronti di Controparte_2
in persona del legale rappresentante p.t.., ogni contraria istanza,
[...]
deduzione disattesa, così provvede: a) accoglie l'opposizione proposta e revoca il decreto ingiuntivo opposto;
b) dichiara la nullità delle clausole della fideiussione generica prestata da CP_1 in data 10 dicembre 2010, nonché di quelle relative alla applicazione di
[...] del finanziamento n 741644263/14, acceso in data 7 giugno 2013 dalla secondo quanto precisato in parte motiva;
Parte_1 c) accerta
il credito della banca opposta in € 28.076,33 in luogo di € 49.172,45;
d) condanna l'opponente al pagamento DEimporto di cui al capo che precede con interessi come indicati in motivazione;
e) condanna;
l'opponente al pagamento delle spese processuali a favore della opposta, liquidate in complessivi € 7616,00 per compenso professionale ed € 536.00 per l'attivazione della mediazione obbligatoria, oltre IVA, CPA e spese generali nella misura di legge, oltre ulteriori spese di TU separatamente liquidate, compensandole per due terzi.
Così deciso in data 13 giugno 2025, dal Tribunale di Prato, in persona del G.I. dott. Michele Sirgiovanni, in funzione di Giudice Unico. Il Giudice Istruttore Dott. Michele Sirgiovanni
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4 IL PARAMETRO DA ASSUMERE PER LA VERIFICA DEL TAEG
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