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Sentenza 4 settembre 2025
Sentenza 4 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 04/09/2025, n. 1274 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 1274 |
| Data del deposito : | 4 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Elena Sollazzo Presidente dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice relatore dott. Ludovico Rossi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 1490/2025 avente ad oggetto:
“separazione personale dei coniugi” promossa da
nato a [...] il [...] (cod.fisc. Parte_1 C.F._1
), residente in [...], Stradone dei Nicolosi 53, rappresentato e difeso
[...] dall'avv. Giuseppe Fucito del Foro di Vicenza
RICORRENTE contro nata a [...] il [...] (cod.fisc. CP_1
), residente in [...], Int. 1, C.F._2 rappresentata e difesa dall'avv. Lucia Gallè del Foro di Monza e dall'avv. Vincenzo
Cugliari del Foro di Roma
RESISTENTE
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Vicenza.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
1 All'udienza del 3.07.2025, sostituita dal deposito di note cartolari, le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni conformi:
2
3
4
5
6
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Vicenza, con parere datato 14.07.2025, ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato il 29.03.2025, esponeva: di aver Parte_1 contratto matrimonio concordatario con in Vicenza il giorno CP_1
14.05.2005, con atto trascritto al n. 48 parte II serie A anno 2005; che dalla loro unione erano nate tre figlie, in data 12.11.2015, in data 9.08.2007 e in Per_1 Per_2 Per_3 data 24.08.2010; che il rapporto coniugale, incrinatosi a seguito del gravissimo dissesto economico subito da entrambe le parti nell'anno 2012, era entrato in irreversibile crisi in dipendenza delle condotte della resistente, gravemente contrarie ai doveri matrimoniali e rilevanti anche in ambito penale, in quanto integranti i reati di maltrattamenti in famiglia, della sottrazione agli obblighi di assistenza familiare e degli atti persecutori;
di vivere già separato dalla moglie dopo essere stato cacciato di casa da quest'ultima; di avere un buon rapporto con le due figlie più grandi, e Per_1
ma non anche con in ragione delle difficoltà incontrate nel rapportarsi Per_2 Per_3 con la stessa a causa dei comportamenti alienanti, dei pesanti condizionamenti e delle pressioni da parte della sig.ra che tra i coniugi sussisteva un significativo CP_1 divario economico, tenuto conto che egli percepiva una retribuzione media di euro
1.200,00 ed era gravato da un canone di locazione di euro 500,00, mentre la moglie
(insegnante di scuola materna ed imprenditrice) poteva permettersi un esborso per canone locatizio di ben 1.300,00 euro mensili, grazie ai suoi redditi da lavoro autonomo ed in quanto beneficiaria di una cospicua eredità per successione del padre, deceduto nel dicembre 2024. Tutto ciò premesso, il ricorrente chiedeva che il
7 Tribunale adito pronunciasse la sua separazione personale con addebito alla moglie, condannandola al pagamento della somma di euro 25.000,00 a titolo di risarcimento del danno e disponesse l'affidamento a sé delle figlie minori e con Per_2 Per_3 obbligo della resistente di versare un assegno di mantenimento di euro 300,00 mensili per ciascuna figlia, nonché un contributo al proprio mantenimento nella misura di euro
300,00. Inoltre, chiedeva che, una volta decorsi i termini di legge, fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, ponendo a carico di CP_1 un assegno divorzile di euro 50.000,00 anche in considerazione dell'addebito della separazione e della durata del matrimonio.
Costituitasi in giudizio la resistente dava atto che, nelle more, attivata la procedura di mediazione familiare, le parti avevano raggiunto un accordo di bonario componimento in ordine alle condizioni della separazione.
All'udienza del 3.07.2025 avanti al Giudice relatore, sostituita dal deposito di note scritte, i coniugi confermavano la volontà di non volersi riconciliare e rassegnavano le conclusioni conformi in epigrafe trascritte.
La causa veniva, pertanto, rimessa al Collegio per la decisione sulla domanda di separazione alle condizioni concordate tra le parti, previa trasmissione degli atti al
Pubblico Ministero per la formulazione del parere di competenza.
***
La domanda di separazione personale proposta dalle parti è fondata e può essere accolta: entrambi i coniugi concordano, infatti, sulla irreversibilità della crisi del loro rapporto matrimoniale e sulla intollerabilità della prosecuzione della convivenza che già da tempo è cessata come è dato ricavare anche dai certificati di residenza separata degli stessi essendo venuta meno la possibilità di ricostituire la comunione spirituale e materiale tra di loro, con conseguente sussistenza dei presupposti di cui all'art. 151
c.c.
Per quanto riguarda il profilo della regolamentazione della potestà genitoriale nei confronti della prole, deve rilevarsi che, nelle more della presente decisione, la figlia ha raggiunto la maggiore età e, pertanto, nulla va disposto in ordine al suo Per_2 affidamento, così come per la figlia , anch'ella maggiorenne. Per_1
8 Relativamente alla figlia , ancora minorenne, rileva il Collegio che non vi sono Per_3 motivi ostativi alla conferma delle condizioni convenute tra le parti che prevedono il suo affidamento, in via condivisa, ad entrambi i genitori con collocamento presso la residenza materna;
inoltre, appaiono conformi all'interesse della figlia anche le Per_3 previsioni in punto di diritto di visita del padre che tengono conto delle difficoltà relazionali tra il sig. e la figlia oramai quindicenne. Pt_1
Neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento di , e posto a carico del padre nella misura concordata di euro Per_1 Per_2 Per_3
450,00 mensili con successiva rivalutazione istat (euro 150,00 per ciascuna figlia), che si ritiene congrua ed adeguata alle condizioni economiche dei genitori ed alle esigenze delle medesime, considerata anche la percezione per intero dell'assegno unico familiare da parte della madre.
Le spese straordinarie relative alla prole saranno sostenute da entrambi i genitori nella misura del 50%, con osservanza del vigente protocollo adottato dal Tribunale di
Vicenza.
Nulla a titolo di contributo al mantenimento dell'uno o dell'altro coniuge, in mancanza di una pattuizione in tal senso.
Delle ulteriori determinazioni assunte dalle parti, tra cui quella relativa all'applicazione di una penale nei casi indicati al punto 2 dell'accordo di separazione, il Tribunale non può che prenderne atto.
Naturalmente la domanda di divorzio originariamente avanzata, in via cumulativa, dal ricorrente deve ritenersi abbandonata, avendo le parti raggiunto un accordo sulle sole condizioni della separazione, senza richiedere anche la successiva pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio all'esito del passaggio in giudicato della presente sentenza.
Le spese del procedimento vanno compensate, come concordemente richiesto dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente decidendo sulla sola domanda di separazione, così provvede:
9 1) omologa la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
alle condizioni suestese nella parte motiva, da intendersi qui integralmente
[...] richiamate;
2) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Vicenza l'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei predetti coniugi, trascritto presso il suddetto Comune nel relativo registro dell'anno 2005, numero 48, parte II serie A.
Così deciso in Vicenza, nella Camera di Consiglio del 2/09/2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente
dott.ssa Biancamaria Biondo dott.ssa Elena Sollazzo
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