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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 18/09/2025, n. 1033 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 1033 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
IL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
Verbale sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
Dato atto che l'udienza del giorno 18.09.2025 dinanzi al G.I. dott. Daniele
Sodani viene tenuta con le modalità della trattazione scritta;
dato atto, infatti, che la presenza delle parti è sostituita dal deposito delle note di udienza, secondo quanto disposto con precedente decreto di trattazione cartolare;
viste le deduzioni, conclusioni ed eccezioni sollevate dalle parti;
pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il giudice
Daniele Sodani
R.g. n. 933/2021
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
Nella persona del Giudice Dott. Daniele Sodani ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al R.G. n. 933/2021
TRA
(C.F. , elettivamente domiciliato Parte_1 C.F._1 presso lo studio dell'avv. Antonella Tagliani e dell'avv. Giampaolo Scotti, sito in Tolfa via Roma n. 174, che lo rappresentano e lo difendo in virtù di procura in atti;
ATTORE
CONTRO
(C.F. , elettivamente domiciliato Controparte_1 C.F._2 vv. Gi iugliano via Marchesella n. 102, che lo rappresenta e lo difende in virtù di procura in atti;
CONVENUTO
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in Parte_1 giudizio deducendo: -c embre 2015 Controparte_1
, Carabiniere in servizio presso la Caserma Carabinieri di Melito Parte_1
a rivolto al Dott. , specialista in odontoiatria, Controparte_1 con studio a Melito di Napoli i al fine di sottoporsi a cure odontoiatriche;
-che a decorrere da tale periodo, pertanto, si era Pt_1 recato molte volte presso lo studio del Dott. ale gli Controparte_1 aveva praticato cura endodontica 15 e 14, con due devitalizzazioni ed applicato due perni, oltre a riabilitazione protesica di quattro elementi;
-che durante il trattamento ogni volta che veniva applicata la protesi il paziente aveva subito notevoli fastidi, dolori ed infiammazioni, tanto da rendere necessarie cure antibiotiche, continui ritocchi, aggiustamenti ed anche la sostituzione della protesi;
-che per cercare di rendere idoneo il lavoro il Dott.
aveva perfino limato a i denti dell'arcata inferiore posti in CP_1 Pt_1 ndenza della protesi;
-c state applicate diverse protesi ma nessuna di esse era risultata appropriata;
-che dopo che il Dott. aveva CP_1 ritenuto concluso l'intervento con l'applicazione della protesi definitiva
[...] invece di migliorare la propria condizione clinica aveva manifestato Pt_1 ioramento e subito grandi disagi;
-che si era verificato il peggioramento della sintomatologia, con disturbi di natura odontoiatrica consistenti in dolore, problematiche nella masticazione, alitosi, sanguinamento gengivale e infiammazioni;
-che l'attore aveva più volte contattato il Dott. per tentare di risolvere le suddette problematiche CP_1
e lo stesso si era s chiarato disponibile o a rifare il lavoro o a risarcire il danno;
-che, tuttavia, dopo alcuni incontri non risolutivi avvenuti nel mese di dicembre 2017, il Dott. si era reso indisponibile;
-che per tali CP_1 attività ave posto al Dott. la complessiva Parte_1 CP_1 somma;
-che, in definitiva, dopo l estate dal Dott.
, si era venuto a trovare, e tuttora si trova, in una CP_1 Parte_1 agio fisico e psichico in quanto era rimasto privo di quattro denti nell'arcata superiore, si è ritrovato con i denti dell'arcata inferiore limati, non aveva mai potuto utilizzare la protesi applicatagli dal Dott.
, non era più stato in grado di masticare correttamente, aveva infezioni CP_1 mazioni, presenta alitosi e necessariamente dovrà esborsare ingenti somme per nuovi impianti dentari. Deduceva, ancora, che, rivoltosi ad un consulente medico, era emerso che “si può ragionevolmente affermare che l'esecuzione del trattamento odontoiatrico non sia stato effettuato in conformità alle metodiche medico-chirurgiche stabilite dalla prassi e dalla scienza medica e il fallimento della riabilitazione implantoprotesica sia dagli atti riconducibile ad un non corretto posizionamento degli impianti durante l'intervento ed alla successiva insorgenza di un processo infiammatorio dei tessuti perimplantari”; -che la responsabilità per i danni subiti dal in conseguenza delle cure odontoiatriche era da attribuire Pt_1 ai sensi d 43 c.c. al Dott. per l'attività professionale Controparte_1 svolta. Sulla scorta delle considerazioni che precedono, concludeva nel seguente modo: “Voglia il Tribunale Ecc.mo adito, disattesa ogni contraria istanza, in accoglimento della domanda spiegata dall'attore, accertare e dichiarare la responsabilità del Dott. ex art. 2043 c.c. per i danni riportati Controparte_1 da in se toiatriche di cui in narrativa prestate Parte_1 da per l'effetto, condannare il Dottor al Controparte_1 risarcimento in favore di di tutti i danni patiti e patiendi in Parte_1 conseguenza delle cure e, nella misura che si indica complessivamente in Euro 51.408,00 o nella misura maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione ed interessi legali dal fatto al soddisfo. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa”.
2.Si costituiva in giudizio chiedendo autorizzarsi la Controparte_1 chiamata in causa della assi la prescrizione e chiedendo il rigetto nel merito della domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto.
3.Assegnati i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c. e svolta l'istruttoria a mezzo di CTU medico legale, sentito a chiarimenti il ctu, all'esito la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.. 4.Va premesso che nella fattispecie in esame il paziente ha invocato, ex art. 2043 c.c., la responsabilità del sanitario per le cure odontoiatriche erroneamente praticate e fonte di danno alla salute.
5.L'eccezione di prescrizione e la richiesta di autorizzazione alla chiamata in causa dell'assicurazione avanzate con la comparsa di costituzione sono inammissibili in quanto articolate tardivamente con la costituzione avvenuta lo stesso giorno dell'udienza indicata in citazione.
6.L'esito della istruttoria condotta a mezzo del collegio peritale ha portato ad accertare, pur secondo i canoni del riparto dell'onere della prova della responsabilità ex art. 2043 c.c. invocata dall'attore, che la diagnosi svolta dall'odontoiatra non è stata corretta, in quanto dall'analisi della documentazione sanitaria agli atti si rileva che non sono state approfondite le complicanze dovute ai trattamenti endodontici (devitalizzazioni) eseguite dall'operatore o da precedenti operatori, le quali hanno portato a lesioni infettive dell'osso mascellare e del corrispondente seno mascellare. Inoltre, non sono state considerate le implicazioni dovute alla occlusione non fisiologica del paziente e alla parafunzione bruxante riscontrata nella progettazione protesica o comunque nell'intercezione e gestione di eventuali complicanze post operatorie. Anche sotto il profilo della esecuzione dei trattamenti, i consulenti hanno acclarato che dalla rx ortopanoramica del 6.11.2018 e dalla tc cone beam del 30.10.2018 è possibile rilevare l'insufficienza del sigillo endodontico negli elementi 1.4, 1.5, 1.7 e il rapporto tra le radici di questi elementi e le lesioni dell'osso mascellare. Pertanto, è possibile stabilire che l'endodonzia praticata sugli elementi 1.4, 1.5 e 1.7 è in nesso causale con le lesioni riportate dal paziente. Nonostante il paziente si sia sottoposto ai rimaneggiamenti delle terapie eseguite, tuttavia il convenuto non ha tempestivamente rilevato e intercettato le problematiche endodontiche. Laddove si fosse verificata tempestivamente l'inadeguatezza dei sigilli o la comparsa dei primi sintomi, sarebbe stato possibile eseguire un ritrattamento endodontico su tutti e tre gli elementi dentari. L'assente tentativo di recuperare tali elementi da parte dell'operatore ha portato ad un peggioramento dello stato periradicolare e ad un aumento dell'infezione preesistente. Specificano, inoltre, i ctu che “considerata l'occlusione non fisiologica del periziando, la parafunzione bruxante e l'incongruità dei pilastri protesici dovuta alla comparsa di complicanze endodontiche, la programmazione delle protesi e la successiva intercettazione delle problematiche di ordine protesico dell'operatore non è stata conforme con le raccomandazioni e le linee guida in uso nella comunità scientifica. La progettazione avrebbe dovuto tenere conto della ridotta dimensione verticale orale del periziando, dei suoi contatti traumatici in statica e in dinamica ed eventualmente essere combinata ad un approccio gnatologico riorganizzativo delle strutture correlate alle protesi in oggetto, o in ogni caso anche durante i successivi incontri per assestamento delle protesi, provvedere alla realizzazione di una placca (bite) che potesse proteggere i manufatti stessi dall'esito infausto (…) le manifestazioni cliniche riscontrate sono compatibili con il trattamento praticato, pertanto non si evince dallo studio anamnestico l'esistenza di altre cause che possano determinare con nesso di causalità le lesioni in oggetto”. Per effetto dell'errore nella diagnosi e nel trattamento medico sono stati accertati postumi permanenti consistenti in “edentulia emiarcata superiore destra per assenza, a tale livello , del 1° e 2° premolare e del 1°,2° e 3°molare, associata a riduzione dello spessore dell'osso mascellare omolaterale”. Su tali postumi attuali non ha inciso la preesistenza che, se adeguatamente trattata dal punto di vista tecnico, non avrebbe dato origine ad esiti. Proprio in relazione al nesso causale i ctu hanno precisato che il nesso causale tra l'operato del Dott. e il danno subito dalla parte attrice è CP_1 confermato radiografica alla documentazione radiografica e dal corrispondente referto di Studio D'Ambrosio del 30.10.2018. Infatti, il referto riporta testuali parole: “Si rilevano granulomi apicali a carico della radice palatale di 17 (cfr sezione radiale 11) e della radice mesiovestibolare di 17 (cfr sezioni radiali 14-15). Sono altresì apprezzabili granulomi apicali a carico di 14 e 15 (cfr panorex e sezioni radiali da 20 a 23). Il granuloma di 15 discontinua la corticale vestibolare nelle sezioni radiali 20 e 21 e il granuloma di 14 discontinua la corticale vestibolare nella sezione radiale 23”. In questo esame perciò si verifica la presenza di lesioni su tutti gli elementi coinvolti nelle terapie eseguite dal Dott. e inoltre che, negli elementi CP_1 da lui devitalizzati, l'infezione ha e ella interruzione dell'osso superficiale (corticale vestibolare,) dando vita perciò a lesioni fistolose a carico degli elementi 14 e 15. La radiografia e il suo referto mostrano quindi chiaramente la presenza di lesioni di origine endodontica (dentale) ad origine dagli elementi trattati dal Dott. (14 e 15) e dall'elemento che CP_1
l'operatore stesso ha deciso di n e ulteriormente ma di utilizzare come pilastro protesico (elemento 17), avendone evidentemente valutato i requisiti di stabilità e durevolezza. Certamente, infatti, gli elementi dentari se la condizione clinica lo consente dovrebbero essere ritrattati. Infatti, lo stesso Dott. avrebbe dovuto CP_1 procedere a tali ritrattamenti in seconda battuta dopo aver riscontrato le problematiche riferite da tuttavia, i ctu spiegano che proprio per la Pt_1 negligenza di tali ritratt situazione clinica ha progredito e si è aggravata, aumentando l'infezione e diminuendo contestualmente l'osso disponibile. Quanto all'operato del successivo dentista dott. , che si è apprestato Per_1 all'estrazione tempestiva dei tre elementi in o tu rilevano che tale operatore ha agito in conformità con le linee guida, rimuovendo così la causa infettiva ed impedendo che agisse ulteriormente sulla base ossea nel processo di erosione e liquefazione dell'osso, elemento strutturale fondamentale nella programmazione di una ulteriore finalizzazione protesica.
7.Muovendo, quindi, alla quantificazione del danno non patrimoniale, secondo la ctu del dott. e della dott.ssa pari al 5% (esiti Persona_2 Persona_3 permanenti da arcata superiore za, a tale livello, del 1° e 2° premolare e del 1°,2° e 3°molare, associata a riduzione dello spessore e dell'osso mascellare omolaterale”), con I.T.P. al 50% di 10 giorni e I.T.P. al 25% di 30 giorni. In applicazione dei criteri indicati all'art. 139 del Codice delle Assicurazioni (d. lgs. 7 settembre 2005 n. 209) secondo gli importi aggiornati al D.M. 18.07.2025 spetta all'attore, 36 anni all'epoca del sinistro: euro 6.213,93 per invalidità permanente pari al 5%, euro 280,90 per inabilità temporanea parziale al 50% di 10 giorni ed euro 421,35 per inabilità temporanea parziale al 25% di 30 giorni per un totale complessivo di euro 6.916,18. Costituisce orientamento della Suprema Corte il principio in base al quale sussiste autonomia del danno morale rispetto al danno biologico (Cass. Civ. n. 23469/2018; Cass. Civ. n. 7513/2018; Cass. Civ. n. 901/2018). Il danneggiato è onerato, però, dell'allegazione di tutte le circostanze utili ad apprezzare la concreta incidenza della lesione patita in termini di sofferenza/turbamento e della prova delle stesse, non sussistendo alcuna automaticità parametrata al danno biologico patito. E ciò è tanto più vero nel caso di lesioni minori (micropermanenti), laddove non sempre vi è un ulteriore danno in termini di sofferenza da ristorare. Tanto premesso, il danno morale nel caso di specie è stato allegato e provato - sulla scorta delle risultanze della ctu e della tipologia del danno biologico- sicchè appare congruo un incremento pari al 15% pari ad euro 913,08. Non ricorrono inoltre altre peculiarità eccezionali per la personalizzazione. Vanno aggiunte le spese sostenute di euro 3.700,00 (così infatti in sede di chiarimenti il ctu dott.ssa “In relazione al compenso di euro Persona_4
3.700,00 versato dal pazient o che è stato un costo del tutto vano,
CP_1 in quanto delle terapie effettua non si è salvato nulla essendo stati
CP_1 rimossi sia i monconi dentali che le sizionate da “) e quelle da
CP_1 sostenere future sulle quali lo specialista in odontoiatria ha precisato che “le spese indicate in ctu relativamente ai rinnovi sarebbero state comunque sostenute dal paziente per il rinnovo delle protesi posizionate da anche
CP_1 in caso di corretta gestione del caso” ed ancora che “con riferime porto di euro 10.100,00 per spese va detto che le spese per le protesi e avrebbe Pt_1 dovute ugualmente sostenere nei confronti di . Si tra ese di cui
CP_1 alla fattura n. 9 del 2.02.2016 (doc. 5) di imp ro 1.502,00”. Quindi per le spese per i rinnovi nulla è dovuto mancando il nesso causale con l'errore medico e per lo stesso motivo va detratto da euro 10.100,00 euro 1.502,00, con il risultato di euro 8.598,00.
8.In conclusione, va condannato a risarcire in favore di Controparte_1
Parte_1
- il danno non patrimoniale pari ad euro 7.829,26. Spetta, inoltre, il risarcimento del danno da ritardo, che si calcola devalutando la somma totale alla data del fatto e calcolando gli interessi legali sulla somma di anno in anno rivalutata sino alla sentenza. Sull'importo totale rinveniente al momento della sentenza sono dovuti gli interessi legali dalla data della presente sentenza al saldo effettivo;
-il danno patrimoniale per spese mediche sostenute pari ad euro 3.700,00 oltre rivalutazione e interessi legali dai singoli esborsi sino alla sentenza. Sull'importo totale rinveniente al momento della sentenza sono dovuti gli interessi legali dalla data della presente sentenza al saldo effettivo;
-il danno patrimoniale per spese future pari ad euro 8.598,00 oltre interessi legali dalla data della presente sentenza sino al saldo.
9.Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo in relazione al valore della somma riconosciuta a parte attrice, al DM vigente e alla attività processuale concretamente svolta. Le spese di ctu collegiale vengono definitivamente poste a carico di CP_1
con obbligo di restituire all'attore quanto da questo anti
[...] favore dei ctu a titolo di compenso.
PQM
Il Tribunale di Civitavecchia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
-ACCOGLIE parzialmente la domanda attorea, per le causali di cui in motivazione, e CONDANNA al risarcimento in favore di Controparte_1
1) del danno non patrimoniale pari ad euro 7.829,26 oltre Parte_1 zione come da motivazione;
2) del danno patrimoniale per spese mediche pari ad euro 3.700,00 oltre rivalutazione e interessi legali come da motivazione;
3) del danno patrimoniale per spese future pari ad euro 8.598,00 oltre interessi legali dalla data della presente sentenza sino al saldo;
-CONDANNA al pagamento in favore di Controparte_1 [...] dell ente giudizio da liquidarsi nella Pt_1 complessiva di euro 5.645,00 di cui euro 545,00 per spese vive ed euro 5.100,00 per compensi oltre iva, cassa e rimborso forfettario come per legge;
-PONE le spese della ctu collegiale a carico di , con obbligo di Controparte_1 quest'ultimo di restituire all'attore quanto da questo anticipato ai ctu a titolo di compenso.
Si comunichi.
Il giudice
Daniele Sodani