Ordinanza collegiale 22 giugno 2022
Sentenza 5 luglio 2023
Decreto collegiale 11 giugno 2024
Rigetto
Sentenza 5 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 05/03/2026, n. 1749 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1749 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01749/2026REG.PROV.COLL.
N. 00199/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 199 del 2024, proposto da UI RA, ON EN, AR LE, OR D'AN, AN Di NC, UC AN, ER AN, BE CC, tutti rappresentati e difesi dall'avvocato Angelo Fiore Tartaglia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Corpo Forestale dello Stato, Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, in persona dei rispettivi rappresentanti legali pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda) n. 11289/2023, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Corpo Forestale dello Stato e del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria del giorno 11 febbraio 2026, tenutasi mediante collegamento da remoto, il Cons. NI UL e udito per la parte appellante l’Avv. Angelo Fiore Tartaglia;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con sentenza n 11289/2024, il T.A.R. del Lazio ha respinto il ricorso proposto dagli odierni appellanti, all’epoca dipendenti del Corpo Forestale dello Stato, per l’accertamento del loro diritto al pagamento della indennità operativa di base di cui all’art. 2 della Legge n. 78/1983 con le maggiorazioni previste dall’art. 5, comma 2, del d.P.R. 394/1995 e dall’art. 11 del d.P.R. 395/1995, anche in relazione all’indennità supplementare di cui all’art. 13 della legge 78/1983 (e di ogni altra indennità supplementare o emolumento connesso) a seguito della nomina a "istruttore di specialità".
L’indicata sentenza è stata impugnata con ricorso in appello ai ricorrenti in primo grado.
Si sono costituiti in giudizio, per resistere al ricorso, il Ministero dell'agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste, e il Corpo forestale dello Stato, che in data 23 agosto 2024 hanno depositato una memoria.
Il ricorso in appello è stato trattenuto in giudizio all’udienza straordinaria dell’11 febbraio 2026.
2. Il T.A.R., dopo aver ripercorso i tratti della vicenda, e richiamato alcune decisioni favorevoli ai ricorrenti, ha respinto il ricorso “ tenuto conto del chiaro disposto normativo dell’art. 5, comma 2, D.P.R. 394/1995, come peraltro interpretato anche dal Consiglio di Stato nella sentenza n. 5013/2018, versata in atti dalla P.A., che ha riformato la sentenza di questo Tribunale n. 2791/2006, invocata dai ricorrenti a sostegno della pretesa ”.
Il primo giudice ha pertanto concluso nel senso che “ I ricorrenti, infatti, dopo aver percepito per anni – in vista delle precedenti sentenze e della transazione stipulata – una indennità supplementare di pronto intervento piloti maggiorata, dalla nomina a istruttore di specialità hanno correttamente percepito l’indennità supplementare di istruttore di volo non maggiorata. Ciò perché quest’ultima indennità è comunque superiore a quella precedentemente fruita, ivi compresa la maggiorazione; pertanto, come ricordato dal Consiglio di Stato nella sentenza sopra indicata “Non avrebbe senso, perciò, attribuire la maggiorazione a coloro che già percepiscono una speciale indennità maggiorata, superiore a quella operativa di base ”.
3. Tale sentenza è stata impugnata dai ricorrenti che hanno dedotto il seguente motivo di appello: “ Erroneità dell’impugnata sentenza, difetto dei presupposti, illogicità ed ingiustizia manifesta. Carenza, insufficienza ed apoditticità della motivazione. Erroneità dell’impugnata sentenza derivante da un’erronea interpretazione della situazione di fatto, difetto d’istruttoria, errore sui presupposti, illogicità, incongruità, inattendibilità, insufficienza ed apoditticità della motivazione, manifesta ingiustizia. Violazione ed omessa applicazione dell’art. 5, 2° comma, del D.P.R. 31.07.1995 nr. 394. Violazione degli artt. 1372 e 1374 c.c. Illogicità ed ingiustizia manifesta, disparità di trattamento, violazione del principio del divieto di reformatio in pejus ”.
Il mezzo deduce anzitutto che la sentenza di questo Consiglio di Stato n. 5018/2013, posta dal T.A.R. a fondamento della sentenza qui impugnata, è stata annullata dalla successiva sentenza n. 4648/2014, resa all’esito del giudizio di revocazione, che ha conseguentemente dichiarato inammissibile l’appello proposto dall’amministrazione avverso la sentenza del T.A.R. del Lazio, favorevole ai ricorrenti, impugnata in quel giudizio.
Di ciò il T.A.R. del Lazio non avrebbe tenuto conto nel richiamare un precedente in realtà annullato in sede di giudizio di revocazione.
4. In merito a tale profilo di censura il Collegio ne rileva l’infondatezza.
La citata sentenza n. 4648/2014 ha infatti accolto il ricorso per revocazione rilevando che “ L’errore di fatto revocatorio, dovuto a mera svista di carattere materiale, consiste nell’aver la sentenza pronunciato su un atto di appello mai notificato alla parte appellata, quindi inammissibile. Difatti l’atto di appello risulta inoltrato per la notifica presso il vecchio studio legale del difensore. Tale errore ha comportato la mancata ricezione dell’avviso d’udienza, con conseguenti gravi carenze procedimentali/processuali che hanno determinato la compromissione del diritto di difesa. (….) Il giudice, infatti, non si è avveduto che l’appello non era stato notificato agli appellati ”.
Pertanto il motivo dell’annullamento della sentenza resa in grado di appello, e la conseguente declaratoria d’inammissibilità dell’appello medesimo, hanno avuto riguardo alla ritualità della proposizione dell’atto introduttivo del giudizio, e dunque ad un profilo di ammissibilità del gravame relativo all’instaurazione del contraddittorio.
La pronuncia resa in sede di giudizio di revocazione non è però di ostacolo all’adesione, in successivi e diversi giudizi, alla motivazione in diritto della sentenza che ne è stata oggetto, pur prendendosi atto del suo annullamento per ragioni di rito.
Peraltro la sentenza qui impugnata cita giurisprudenza conforme precedente (“ come chiarito dal Consiglio di Stato nella già citata sentenza n. 5018/2013, richiamando molteplici precedenti, espressivi di un orientamento univoco rispetto al quale non si ravvisano ragioni per discostarsi (….) ”): dunque non si vede come il richiamo ad un principio di diritto espresso (anche) in una sentenza poi annullata in sede di revocazione possa viziare la motivazione della sentenza del T.A.R. oggetto del presente giudizio.
5. In secondo luogo, il mezzo deduce che alla sentenza qui gravata “ sia altresì sfuggita la valenza giuridica (ed i relativi effetti) derivante dalla stipula dell’accordo transattivo intervenuto proprio tra gli appellanti e le Amministrazioni appellate. Ed infatti, la questione oggetto del presente ricorso è coperta dall’accordo transattivo stipulato tra le parti, in ordine alla spettanza del meccanismo di trascinamento sulle relative indennità accessorie a quella di base. Nel predetto accordo transattivo si fa espresso riferimento al diritto al meccanismo di trascinamento sulle indennità operative non già ad una specifica indennità operativa come erroneamente ritenuto dal Tar del Lazio nell’impugnata sentenza (….) ”.
Secondo tale prospettazione “ Oggetto dell’accordo transattivo stipulato è l’applicazione del meccanismo del trascinamento, senza alcun distinguo specifico in relazione alla precipua indennità da corrispondere ”.
L’appello sul punto precisa che “ Alla luce del predetto accordo transattivo raggiunto tra l’Amministrazione (odierna appellata) e gli odierni appellanti risulta ovvio ed evidente come il trascinamento riconosciuto agli appellanti sull’indennità operativa di base con riferimento all’indennità di volo avrebbe dovuto trovare applicazione anche all’indennità di istruttore di volo, essendo stati tutti gli appellanti nominati “istruttore di specialità” in data 02.02.2012, con conseguente attribuzione in loro favore dell’indennità supplementare di cui alla legge 23.03.1978 n. 78. Inopinatamente l’Amministrazione, a seguito della nomina degli appellanti, ad istruttore di volo smetteva di applicare allo stesso il relativo “trascinamento” su tale indennità di istruttore ”.
Il T.A.R., come accennato, ha ritenuto tale prospettazione infondata alla luce del disposto dell’art. 5, comma 2, d.P.R. 394/1995, come interpretato sulla base della richiamata sentenza n. 5018/2013: “ I ricorrenti, infatti, dopo aver percepito per anni – in vista delle precedenti sentenze e della transazione stipulata – una indennità supplementare di pronto intervento piloti maggiorata, dalla nomina a istruttore di specialità hanno correttamente percepito l’indennità supplementare di istruttore di volo non maggiorata. Ciò perché quest’ultima indennità è comunque superiore a quella precedentemente fruita, ivi compresa la maggiorazione; pertanto, come ricordato dal Consiglio di Stato nella sentenza sopra indicata “Non avrebbe senso, perciò, attribuire la maggiorazione a coloro che già percepiscono una speciale indennità maggiorata, superiore a quella operativa di base ”.
Deducono in contrario gli appellanti che “ Oggetto dell’accordo transattivo stipulato è l’applicazione del meccanismo del trascinamento, senza alcun distinguo specifico in relazione alla precipua indennità da corrispondere. Difatti negli accordi transattivi, con i quali l’Amministrazione ha riconosciuto agli odierni appellanti quanto dagli stessi richiesto nei rispettivi ricorsi, nelle sentenze intervenute su casi analoghi a quelli dei ricorrenti (che avevano indotto l’Amministrazione a chiudere la controversia transattivamente) si fa riferimento solo al meccanismo del trascinamento ”.
Poiché, ad avviso degli appellanti, “ Gli accordi transattivi intervenuti fra le parti, affermano il diritto dei ricorrenti al trascinamento sulle indennità in genere non su di una specifica indennità, in sostanza affermano e consolidano il diritto al trascinamento ”, la condotta dell’amministrazione violerebbe gli articoli 1372 e 1374 del codice civile.
6. In argomento il Collegio osserva anzitutto che i ricorrenti non hanno impugnato il d.P.R. 394/1995, né ne hanno chiesto la disapplicazione: essi fondano la loro tesi sull’assunto che tale regolamento recepirebbe le precedenti transazioni nei termini da loro prospettati, ma in realtà la citata sentenza n. 5018/2013 ne ha dato una diversa interpretazione, che questo Collegio condivide, in forza della quale è proprio il regolamento a frapporsi alla pretesa.
Il mezzo è quindi infondato alla luce di una lettura dell’art. 5, co. 2, d.P.R. n. 394/1995 in chiave perequativa, a beneficio di chi cessa da servizi “speciali” e torna alla sola indennità di base, al fine di attenuare la riduzione reddituale.
Tale interpretazione risulta conforme alla soppressione della nota a) della Tabella I, al divieto di cumulo di cui all’art 17 L. n. 78/1983, nonché all’art 3 co. 72 L. 350/2003 che prevede le maggiorazioni esclusivamente per i percettori della sola indennità di base.
L’accordo transattivo non ha infatti l’effetto di derogare a tale assetto normativo.
Come ha notato la più volte citata sentenza 5018/2013, “ rileva inoltre la disposizione di cui al D.P.R. 16 marzo 1999, n. 255, in base alla quale il personale militare che cambi condizione di impiego può optare tra l’indennità speciale spettante nella nuova posizione e “qualora più favorevole” l’indennità operativa di base maggiorata ex art. 5, comma 2, D.P.R. n. 394 del 1955”. Ne consegue che chi passa ad un nuovo impiego deve necessariamente optare tra l’uno e l’altro trattamento, restando esclusa la possibilità del cumulo; - infine la legge finanziaria per il 2004, all’articolo 3, comma 72, che detta l’interpretazione autentica dell’articolo 5, ha espressamente previsto che le maggiorazioni di cui al comma 2 spettano esclusivamente ai percettori della sola indennità operativa di base di cui alla Tabella riportata al comma 1 del medesimo articolo 5 ”.
Peraltro va ulteriormente considerato che in argomento la sentenza di questo Consiglio di Stato, Sez. II, 6 maggio 2019, n. 2903 ha chiarito che “ la disciplina contenuta dall’art. 5, comma 2, del d.P.R. n. 394 del 1995 è essenzialmente volta a garantire la conservazione di un emolumento compensativo nei confronti del militare il quale passi ad altra attività con ridotta connotazione operativa e divenga quindi destinatario di un’indennità di minore importo o della sola indennità di impiego operativo. Diversamente opinando – infatti - risulterebbe incomprensibile il disposto dell’art. 4, comma 2, del d.P.R. 16 marzo 1999, n. 255, il quale prevede, a favore del personale militare che cambi condizione di impiego, la possibilità di optare tra l’indennità speciale spettante nella nuova posizione e, qualora più favorevole, l’indennità operativa di base maggiorata ex art. 5, comma 2, d.P.R. n. 394 del 1995. Lo stesso ius superveniens depone dunque nel senso che la maggiorazione di cui al surrichiamato art. 5, comma 2, non incide sulla determinazione dell’indennità speciale per il personale tuttora impiegato in attività di aeronavigazione o simili ma, più limitatamente, attenua i pericoli di reformatio in peius allorquando il militare, passando ad attività meno operativa, si trovi a perdere il diritto al più favorevole trattamento indennitario in precedenza eventualmente percepito.– per l’appunto “più favorevole” (cfr. sul punto Cons. Stato, Sez. IV, 6 aprile 2004, n. 1884 e 20 aprile 2004, n. 2179) ”.
La giurisprudenza di questo Consiglio di Stato, che il Collegio condivide e alla quale si riporta, è pertanto univoca nell’escludere la fondatezza degli argomenti sui quali poggia il ricorso in appello.
7. Dalle superiori considerazioni discende dunque l’infondatezza del gravame ed il suo rigetto, con conferma della sentenza impugnata.
Le spese di lite possono essere compensate ai sensi degli articoli 26 del codice del processo amministrativo e 92 del codice di procedura civile, come risultante dalla sentenza della Corte Costituzionale, 19 aprile 2018, n. 77 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di quest'ultima disposizione nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni, da individuarsi nella peculiarità della fattispecie dedotta.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
FA NCniero, Presidente FF
Giordano Lamberti, Consigliere
Davide Ponte, Consigliere
NI UL, Consigliere, Estensore
Roberta Ravasio, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NI UL | FA NCniero |
IL SEGRETARIO