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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 01/07/2025, n. 343 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 343 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 545/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ASTI
SEZIONE CIVILE Il Tribunale di Asti, riunito in camera di consiglio in persona dei Dottori:
Gian Andrea Morbelli Presidente
Elga Bulgarelli Giudice rel. Sara Pozzetti Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 545 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2022, rimessa in decisione come da ordinanza 12.3.2025 all'esito del deposito delle note sostitutive d'udienza ex art 127 ter c.p.c..
promossa da:
nato il [...] Parte_1
nato il [...] Persona_1
rappresentati e difesi dall'avv. Marco Raiteri del Foro di Torino giusta procura in atti;
ATTORI contro
, nata il [...] CP_1 rappresentata e difesa dall'avv. Angela Gatto del foro di Castrovillari giusta procura in atti;
CONVENUTA
avente ad oggetto: impugnazione di testamento.
CONCLUSIONI delle parti
Per parte attrice:
Voglia il Tribunale di Asti, reiectis contrariis,
- Previe le declaratorie del caso, IN VIA PRINCIPALE - accertare e dichiarare che il testamento olografo a nome del Sig. datato il 10/09/2020, depositato fiduciariamente e Parte_2 poi pubblicato a Rogito Notaio Dott.ssa di Asti (Rep. n. 1234 – raccolta n. 804) in data Persona_2
21/05/2021, ove il defunto nominava quale erede universale di tutte le proprie sostanze la Sig.ra non è stato scritto di pugno dallo stesso;
CP_1
pagina 1 di 5 - accertare e dichiarare la nullità del testamento olografo a nome del Sig. Parte_2 innanzi citato, per carenza del requisito della autografia;
IN VIA SUBORDINATA
- accertare e dichiarare l'incapacità di intendere e di volere, totale o parziale, del Sig. Parte_2
e, per l'effetto, annullare il testamento olografo oggetto della presente impugnazione per
[...] incapacità del testatore;
IN OGNI CASO
- accertare e dichiarare la devoluzione per legge, o comunque in virtù del precedente testamento olografo redatto dal de cuius, della successione per i beni morendo dismessi dal Sig. Parte_2
in capo ai Sigg.ri e , e per l'effetto la qualità di eredi
[...] Parte_1 Persona_1 universali degli odierni attori;
- accertare e dichiarare la spettanza dell'eredità del predetto de cuius, in ragione della quota indivisa di 1/2, in favore dei Sigg.ri e e, per Parte_1 Persona_1 l'effetto,
- ordinare la restituzione e la consegna di tutti i beni ereditari e dei frutti spettanti agli attori a far data dall'apertura della successione, ordinando altresì alla competente Conservatoria dei Registri Immobiliari di trascrivere la titolarità dell'immobile sito in CH d'Asti (AT), via Maresco n. 70 (Fg. 9, part. 611, sub. 1, cat. A/7, classe U, consistenza 6,5 vani), in capo ai Sigg.ri e Parte_1
; - condannare la convenuta al pagamento integrale di spese e competenze del presente Persona_1 giudizio, rimborso forfettario 15%, oltre ad IVA e CPA come per legge, oltre le successive occorrende.
Per parte convenuta: Voglia l'Ill. mo TRIBUNALE ORDINARIO DI ASTI - SEZIONE CIVILE - GIUDICE BOTTALLO MARCO - con sede in Asti (AT) - in Via Generale Giuseppre, n.
9 - C.A.P. 14100, adito contrariis reiectis, nel merito: respingere tutte le domande proposte dal Sig. e dal Sig. Parte_1 [...]
in quanto provate essere innammissibili, improcedibili e infondate in fatto e in diritto, e, Parte_3 per l'effetti, accertare e dichiaare valido solo l'ultimo Testamento Olografo del 10/09/2020, redatto dal Sig. di suo pugno innanzi al Notaio Dott. ssa presso il suo Studio Parte_2 Persona_2
Notarile con sede in Asti (AT) - in Corso Vittorio Alfieri, n. 129 - C.A.P. 14100, Tel.: 0141.1766985, E- Mail: nominando la Sig. ra di tutto il patrimonio Email_1 Parte_4 del de cuius, depositato fiduciaramente presso l'indicato Studio e depositato e pubblicato in CP_2 data 21/05/2021 alle ore 10:50 a Rogito Notaio Dott. ssa iscritta al Collegio Notarile di Persona_2 Asti con Studio Notarile con sede anche a CH d'Asti (AT) - in Via Roma, n.
1 - C.A.P. 14025, in virtù del VERBALE DI DEPOSITO E PUBBLICAZIONE DI TESTAMENTO OLOGRAFO
Repertorio n. 1234 e Raccolta n. 804, registrato ad Asti in data 03/06/2021 al numero 4079, e dichiarare la Sig. ra dell'intero patrimonio del Sig. Parte_4 Parte_2
in virtù delle genuine ed incontestabili prove, prodotte e confluite nel Fascicolo Telematico
[...] del Procedimento Civile n. 545/2022 R.G., per gli esposti, gravi e comprovati motivi di cui alla Difesa.
Con vittoria delle spese, competenze e onorari del presente Giudizio, oltre rimborso forfettario del 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge, oltre successive occorrende.”, (CONCLUSIONI) rassegnate nella COMPARSA DI COSTITUZIONE E RISPOSTA del 13/05/2022, i cui contenuti si intendono integralmente richiamati e trascritti anche nella presente e ulteriore Sede Processuale, e
(CONCLUSIONI) ribadite anche nelle MEMORIE DIFENSIVE EX ART. 183, CO. VI, N. 1, 2 E 3,
C.P.C., rigettando quanto rappresentato, ecceoito e argomentato dagli attori, e chiede che la causa sia trattenuta a sentenza, concedendo i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito della comparsa conclusionale e della memoria di replica
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 2 di 5 Premesso di essere rispettivamente figlioccio e nipote di nato il [...] e Parte_2 deceduto in Asti l'11.10.2020, di essere stati nominati eredi universali dal con testamento Pt_2 olografo 7.1.2016, di essere il stato da ultimo assistito, per le varie necessità e per la gestione Pt_2 delle emergenze, da , madre del nonché consorte di a sua Persona_3 Per_1 Controparte_3 volta fratello della defunta consorte del , nonché, per l'assistenza quotidiana, da tale Pt_2 [...] socia della Santa Lucia Impresa Cooperativa Sociale, di essere, in data 21.5.2021, stato Pt_4 pubblicato dal Notaio un altro testamento olografo, apparentemente redatto dal Persona_2 Pt_2 in data 10.9.2020, con il quale la era nominata erede universale, e Pt_4 Parte_1 Per_1 propongono azione di impugnazione del testamento da ultimo pubblicato sostenendone la non
[...] riconducibilità al per non essere da lui stesso redatto ovvero per essere stato il , al Pt_2 Pt_2 momento della redazione, incapace di intendere e di volere.
si costituisce in giudizio sostenendo la piena validità del testamento redatto in data Parte_4 10.9.2020, per essere stato redatto di pugno dal , all'epoca dei fatti pienamente capace di Pt_2 autodeterminarsi.
Concessi i termini di trattazione, esperita istruttoria orale e licenziata CTU grafologica, la causa era rimessa in decisione sulle conclusioni di cui in epigrafe, con concessione dei termini per memorie conclusive ex art 190 c.p.c. (peraltro depositate tardivamente dalle parti).
***
La presente controversia ha ad oggetto la domanda volta a far dichiarare la nullità, per difetto dei requisiti di cui all'art. 602 c.c. ed in particolare per mancanza di autografia, del testamento olografo, depositato fiduciariamente e poi pubblicato in data 21.5.2021 a rogito notaio dott.ssa in Persona_2
Asti, rep 1234, racc. 804, con il quale il , deceduto in data 11.10.2020, ha costituito quale Pt_2 erede universale la Pt_4 Per orientamento consolidato della Suprema Corte di Cassazione, “la parte che contesti l'autenticità del testamento olografo deve proporre domanda di accertamento negativo della provenienza della scrittura e l'onere della relativa prova, secondo i principi generali dettati in tema di accertamento negativo, grava sulla parte stessa” (Cass. SSUU 12307/2015). Nel caso di specie la parte attrice ha sostenuto la apocrifia del testamento del 2020 ed ha versato in atti il testamento olografo redatto dal in data 7.1.2016, parimenti depositato fiduciariamente Pt_2 presso notaio atto che, su accordo delle parti, è stato utilizzato quale scrittura di comparazione (cfr. verbale di udienza del 13.11.2023). Nel corso del giudizio è stata dunque disposta, con riferimento al testamento de quo, consulenza tecnica d'ufficio, in esito alla quale il consulente incaricato, ha così concluso: Le notevoli discordanze rilevate, tra le autografe A/A, del e la Scheda Testamentaria in verifica X Parte_2 olografa datata “Astii 10. 0920220” – per cui è causa - sono tali e numerose da indurre la sottoscritta a ritenere che tale Scheda Testamentaria non sia ascrivibile alla mano del signor Parte_2
, portando alla conclusione di , sia per quanto riguarda il testo alfanumerico
[...] Parte_5 che la sottoscrizione ivi presente.
Più specificamente la consulente, utilizzando quali scritture di comparazione – su accordo delle parti
(cfr. verbale di udienza del 13.11.2023) - il già detto testamento olografo del 2016, la carta di identità del nonché cartelle cliniche del de cuius (in particolare numerosi documenti medici Pt_2 contenenti consenso informato sottoscritto di pugno dal negli anni compresi tra il 2010 e il Pt_2 2020, trattasi, complessivamente, di 20 firme autografe, su cui cfr. la relazione in atti), ed all'esito di pagina 3 di 5 attenta e compiuta analisi, ha concluso nel senso della insussistenza di affinità tra il documento in esame e le scritture citate concludendo nel senso già detto della apocrifia del testamento impugnato. Nessuna delle parti ha sollevato contestazioni di sorta sull'esito della CTU, che il Collegio condivide e fa propria. E' ben vero, si aggiunga ad abundantiam, che la Dott.ssa Notaio, sentita quale teste, e Per_2 consultato il fascicolo del proprio ufficio, oltre ad aver confermato di aver pubblicato il testamento olografo per cui è causa come da doc. 4 conv, ha altresì riferito che una persona qualificatasi come si era recata presso il suo studio in data 10.9.2020, si era seduta nella sala d'attesa Parte_2 dove una segretaria gli aveva portato un foglio per scrivere, ed aveva poi presentato un testamento indicato come proprio, ma è altresì vero che la stessa Dott.ssa ha ribadito di non aver proceduto alla identificazione della persona – in quanto, trattandosi di testamento olografo, il notaio non ha l'obbligo di accertare la identità del testatore né di chi presenta il documento - e di non poter affermare di aver visto detta persona scrivere alcunchè, di tal che le riferite circostanze non possono ritenersi determinanti nel senso voluto dalla convenuta.
In ragione di quanto ora esposto deve dunque ritenersi accertata e dichiararsi la falsità del testamento oggetto di impugnazione, e dunque la nullità dello stesso ex art. 606 c.c. (e disporsi la trasmissione degli atti al PM in sede per la valutazione circa la sussistenza di eventuali ipotesi di reato). Conseguentemente deve altresì darsi atto che risultano allo stato chiamati alla eredità gli odierni attori, istituiti eredi universali in forza del testamento olografo del 7.1.2016 (doc. 1).
Ed ancora dichiararsi la loro qualità di eredi del (dovendo ritenersi manifestata, in forza delle Pt_2 difese svolte nella presente causa, la loro volontà di accettare la eredità, ed ancora pacifico essendo che la pubblicazione del testamento olografo – pubblicazione nel caso di specie mancante - non è requisito di validità dell'atto ma ne condiziona la mera esecuzione, ex multis Cass. 3636/2004). Stante la, già detta, mancata pubblicazione attuale del suddetto testamento olografo del 2016, e dunque la non eseguibilità dello stesso, ritiene inoltre il Collegio la insussistenza dei presupposti di accoglimento della domanda di restituzione dei beni ereditari (e dei frutti da questi derivanti).
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo in applicazione del DM 55/2014 tenuto conto del valore della lite, della non particolare complessità della stessa e delle attività svolte, nonché alla luce e nei limiti della nota spese pur tardivamente depositata, sono poste a carico di parte convenuta in applicazione del principio di soccombenza.
Le spese di CTU, liquidate con separato provvedimento, seguono, parimenti, la soccombenza della parte convenuta.
PQM
Il Tribunale di Asti, definitivamente pronunciando, ogni diversa o ulteriore istanza, eccezione, domanda, assorbita o respinta, accerta e dichiara la nullità per apocrifica, del testamento olografo attribuito a , Parte_2 deceduto in data 11.10.2020, pubblicato in data 21.5.2021 a rogito notaio dott.ssa in Asti, Persona_2 rep 1234, racc. 804, e, per l'effetto, visto il testamento olografo 7.1.2016, dichiara l'acquisto della qualità di eredi in capo agli attori e Parte_1 Persona_1 dichiara la inammissibilità delle altre domanda proposte da parte attrice, dichiara tenuta e condanna parte convenuta a versare agli attori, a titolo di spese di lite euro 7100,00 per compensi oltre euro 570,90 per esposti, oltre 15% rimborso forfettario spese generali IVA e CPA,
pagina 4 di 5 pone le spese di CTU, liquidate con separato provvedimento, a carico di parte convenuta.
Dispone la trasmissione degli atti al PM in sede per la valutazione circa la sussistenza di eventuali ipotesi di reato.
Così deciso in Asti, all'esito della camera di consiglio del 18 giugno 2025
Il Giudice
Elga Bulgarelli
Il Presidente
Gian Andrea Morbelli
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ASTI
SEZIONE CIVILE Il Tribunale di Asti, riunito in camera di consiglio in persona dei Dottori:
Gian Andrea Morbelli Presidente
Elga Bulgarelli Giudice rel. Sara Pozzetti Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 545 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2022, rimessa in decisione come da ordinanza 12.3.2025 all'esito del deposito delle note sostitutive d'udienza ex art 127 ter c.p.c..
promossa da:
nato il [...] Parte_1
nato il [...] Persona_1
rappresentati e difesi dall'avv. Marco Raiteri del Foro di Torino giusta procura in atti;
ATTORI contro
, nata il [...] CP_1 rappresentata e difesa dall'avv. Angela Gatto del foro di Castrovillari giusta procura in atti;
CONVENUTA
avente ad oggetto: impugnazione di testamento.
CONCLUSIONI delle parti
Per parte attrice:
Voglia il Tribunale di Asti, reiectis contrariis,
- Previe le declaratorie del caso, IN VIA PRINCIPALE - accertare e dichiarare che il testamento olografo a nome del Sig. datato il 10/09/2020, depositato fiduciariamente e Parte_2 poi pubblicato a Rogito Notaio Dott.ssa di Asti (Rep. n. 1234 – raccolta n. 804) in data Persona_2
21/05/2021, ove il defunto nominava quale erede universale di tutte le proprie sostanze la Sig.ra non è stato scritto di pugno dallo stesso;
CP_1
pagina 1 di 5 - accertare e dichiarare la nullità del testamento olografo a nome del Sig. Parte_2 innanzi citato, per carenza del requisito della autografia;
IN VIA SUBORDINATA
- accertare e dichiarare l'incapacità di intendere e di volere, totale o parziale, del Sig. Parte_2
e, per l'effetto, annullare il testamento olografo oggetto della presente impugnazione per
[...] incapacità del testatore;
IN OGNI CASO
- accertare e dichiarare la devoluzione per legge, o comunque in virtù del precedente testamento olografo redatto dal de cuius, della successione per i beni morendo dismessi dal Sig. Parte_2
in capo ai Sigg.ri e , e per l'effetto la qualità di eredi
[...] Parte_1 Persona_1 universali degli odierni attori;
- accertare e dichiarare la spettanza dell'eredità del predetto de cuius, in ragione della quota indivisa di 1/2, in favore dei Sigg.ri e e, per Parte_1 Persona_1 l'effetto,
- ordinare la restituzione e la consegna di tutti i beni ereditari e dei frutti spettanti agli attori a far data dall'apertura della successione, ordinando altresì alla competente Conservatoria dei Registri Immobiliari di trascrivere la titolarità dell'immobile sito in CH d'Asti (AT), via Maresco n. 70 (Fg. 9, part. 611, sub. 1, cat. A/7, classe U, consistenza 6,5 vani), in capo ai Sigg.ri e Parte_1
; - condannare la convenuta al pagamento integrale di spese e competenze del presente Persona_1 giudizio, rimborso forfettario 15%, oltre ad IVA e CPA come per legge, oltre le successive occorrende.
Per parte convenuta: Voglia l'Ill. mo TRIBUNALE ORDINARIO DI ASTI - SEZIONE CIVILE - GIUDICE BOTTALLO MARCO - con sede in Asti (AT) - in Via Generale Giuseppre, n.
9 - C.A.P. 14100, adito contrariis reiectis, nel merito: respingere tutte le domande proposte dal Sig. e dal Sig. Parte_1 [...]
in quanto provate essere innammissibili, improcedibili e infondate in fatto e in diritto, e, Parte_3 per l'effetti, accertare e dichiaare valido solo l'ultimo Testamento Olografo del 10/09/2020, redatto dal Sig. di suo pugno innanzi al Notaio Dott. ssa presso il suo Studio Parte_2 Persona_2
Notarile con sede in Asti (AT) - in Corso Vittorio Alfieri, n. 129 - C.A.P. 14100, Tel.: 0141.1766985, E- Mail: nominando la Sig. ra di tutto il patrimonio Email_1 Parte_4 del de cuius, depositato fiduciaramente presso l'indicato Studio e depositato e pubblicato in CP_2 data 21/05/2021 alle ore 10:50 a Rogito Notaio Dott. ssa iscritta al Collegio Notarile di Persona_2 Asti con Studio Notarile con sede anche a CH d'Asti (AT) - in Via Roma, n.
1 - C.A.P. 14025, in virtù del VERBALE DI DEPOSITO E PUBBLICAZIONE DI TESTAMENTO OLOGRAFO
Repertorio n. 1234 e Raccolta n. 804, registrato ad Asti in data 03/06/2021 al numero 4079, e dichiarare la Sig. ra dell'intero patrimonio del Sig. Parte_4 Parte_2
in virtù delle genuine ed incontestabili prove, prodotte e confluite nel Fascicolo Telematico
[...] del Procedimento Civile n. 545/2022 R.G., per gli esposti, gravi e comprovati motivi di cui alla Difesa.
Con vittoria delle spese, competenze e onorari del presente Giudizio, oltre rimborso forfettario del 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge, oltre successive occorrende.”, (CONCLUSIONI) rassegnate nella COMPARSA DI COSTITUZIONE E RISPOSTA del 13/05/2022, i cui contenuti si intendono integralmente richiamati e trascritti anche nella presente e ulteriore Sede Processuale, e
(CONCLUSIONI) ribadite anche nelle MEMORIE DIFENSIVE EX ART. 183, CO. VI, N. 1, 2 E 3,
C.P.C., rigettando quanto rappresentato, ecceoito e argomentato dagli attori, e chiede che la causa sia trattenuta a sentenza, concedendo i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito della comparsa conclusionale e della memoria di replica
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 2 di 5 Premesso di essere rispettivamente figlioccio e nipote di nato il [...] e Parte_2 deceduto in Asti l'11.10.2020, di essere stati nominati eredi universali dal con testamento Pt_2 olografo 7.1.2016, di essere il stato da ultimo assistito, per le varie necessità e per la gestione Pt_2 delle emergenze, da , madre del nonché consorte di a sua Persona_3 Per_1 Controparte_3 volta fratello della defunta consorte del , nonché, per l'assistenza quotidiana, da tale Pt_2 [...] socia della Santa Lucia Impresa Cooperativa Sociale, di essere, in data 21.5.2021, stato Pt_4 pubblicato dal Notaio un altro testamento olografo, apparentemente redatto dal Persona_2 Pt_2 in data 10.9.2020, con il quale la era nominata erede universale, e Pt_4 Parte_1 Per_1 propongono azione di impugnazione del testamento da ultimo pubblicato sostenendone la non
[...] riconducibilità al per non essere da lui stesso redatto ovvero per essere stato il , al Pt_2 Pt_2 momento della redazione, incapace di intendere e di volere.
si costituisce in giudizio sostenendo la piena validità del testamento redatto in data Parte_4 10.9.2020, per essere stato redatto di pugno dal , all'epoca dei fatti pienamente capace di Pt_2 autodeterminarsi.
Concessi i termini di trattazione, esperita istruttoria orale e licenziata CTU grafologica, la causa era rimessa in decisione sulle conclusioni di cui in epigrafe, con concessione dei termini per memorie conclusive ex art 190 c.p.c. (peraltro depositate tardivamente dalle parti).
***
La presente controversia ha ad oggetto la domanda volta a far dichiarare la nullità, per difetto dei requisiti di cui all'art. 602 c.c. ed in particolare per mancanza di autografia, del testamento olografo, depositato fiduciariamente e poi pubblicato in data 21.5.2021 a rogito notaio dott.ssa in Persona_2
Asti, rep 1234, racc. 804, con il quale il , deceduto in data 11.10.2020, ha costituito quale Pt_2 erede universale la Pt_4 Per orientamento consolidato della Suprema Corte di Cassazione, “la parte che contesti l'autenticità del testamento olografo deve proporre domanda di accertamento negativo della provenienza della scrittura e l'onere della relativa prova, secondo i principi generali dettati in tema di accertamento negativo, grava sulla parte stessa” (Cass. SSUU 12307/2015). Nel caso di specie la parte attrice ha sostenuto la apocrifia del testamento del 2020 ed ha versato in atti il testamento olografo redatto dal in data 7.1.2016, parimenti depositato fiduciariamente Pt_2 presso notaio atto che, su accordo delle parti, è stato utilizzato quale scrittura di comparazione (cfr. verbale di udienza del 13.11.2023). Nel corso del giudizio è stata dunque disposta, con riferimento al testamento de quo, consulenza tecnica d'ufficio, in esito alla quale il consulente incaricato, ha così concluso: Le notevoli discordanze rilevate, tra le autografe A/A, del e la Scheda Testamentaria in verifica X Parte_2 olografa datata “Astii 10. 0920220” – per cui è causa - sono tali e numerose da indurre la sottoscritta a ritenere che tale Scheda Testamentaria non sia ascrivibile alla mano del signor Parte_2
, portando alla conclusione di , sia per quanto riguarda il testo alfanumerico
[...] Parte_5 che la sottoscrizione ivi presente.
Più specificamente la consulente, utilizzando quali scritture di comparazione – su accordo delle parti
(cfr. verbale di udienza del 13.11.2023) - il già detto testamento olografo del 2016, la carta di identità del nonché cartelle cliniche del de cuius (in particolare numerosi documenti medici Pt_2 contenenti consenso informato sottoscritto di pugno dal negli anni compresi tra il 2010 e il Pt_2 2020, trattasi, complessivamente, di 20 firme autografe, su cui cfr. la relazione in atti), ed all'esito di pagina 3 di 5 attenta e compiuta analisi, ha concluso nel senso della insussistenza di affinità tra il documento in esame e le scritture citate concludendo nel senso già detto della apocrifia del testamento impugnato. Nessuna delle parti ha sollevato contestazioni di sorta sull'esito della CTU, che il Collegio condivide e fa propria. E' ben vero, si aggiunga ad abundantiam, che la Dott.ssa Notaio, sentita quale teste, e Per_2 consultato il fascicolo del proprio ufficio, oltre ad aver confermato di aver pubblicato il testamento olografo per cui è causa come da doc. 4 conv, ha altresì riferito che una persona qualificatasi come si era recata presso il suo studio in data 10.9.2020, si era seduta nella sala d'attesa Parte_2 dove una segretaria gli aveva portato un foglio per scrivere, ed aveva poi presentato un testamento indicato come proprio, ma è altresì vero che la stessa Dott.ssa ha ribadito di non aver proceduto alla identificazione della persona – in quanto, trattandosi di testamento olografo, il notaio non ha l'obbligo di accertare la identità del testatore né di chi presenta il documento - e di non poter affermare di aver visto detta persona scrivere alcunchè, di tal che le riferite circostanze non possono ritenersi determinanti nel senso voluto dalla convenuta.
In ragione di quanto ora esposto deve dunque ritenersi accertata e dichiararsi la falsità del testamento oggetto di impugnazione, e dunque la nullità dello stesso ex art. 606 c.c. (e disporsi la trasmissione degli atti al PM in sede per la valutazione circa la sussistenza di eventuali ipotesi di reato). Conseguentemente deve altresì darsi atto che risultano allo stato chiamati alla eredità gli odierni attori, istituiti eredi universali in forza del testamento olografo del 7.1.2016 (doc. 1).
Ed ancora dichiararsi la loro qualità di eredi del (dovendo ritenersi manifestata, in forza delle Pt_2 difese svolte nella presente causa, la loro volontà di accettare la eredità, ed ancora pacifico essendo che la pubblicazione del testamento olografo – pubblicazione nel caso di specie mancante - non è requisito di validità dell'atto ma ne condiziona la mera esecuzione, ex multis Cass. 3636/2004). Stante la, già detta, mancata pubblicazione attuale del suddetto testamento olografo del 2016, e dunque la non eseguibilità dello stesso, ritiene inoltre il Collegio la insussistenza dei presupposti di accoglimento della domanda di restituzione dei beni ereditari (e dei frutti da questi derivanti).
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo in applicazione del DM 55/2014 tenuto conto del valore della lite, della non particolare complessità della stessa e delle attività svolte, nonché alla luce e nei limiti della nota spese pur tardivamente depositata, sono poste a carico di parte convenuta in applicazione del principio di soccombenza.
Le spese di CTU, liquidate con separato provvedimento, seguono, parimenti, la soccombenza della parte convenuta.
PQM
Il Tribunale di Asti, definitivamente pronunciando, ogni diversa o ulteriore istanza, eccezione, domanda, assorbita o respinta, accerta e dichiara la nullità per apocrifica, del testamento olografo attribuito a , Parte_2 deceduto in data 11.10.2020, pubblicato in data 21.5.2021 a rogito notaio dott.ssa in Asti, Persona_2 rep 1234, racc. 804, e, per l'effetto, visto il testamento olografo 7.1.2016, dichiara l'acquisto della qualità di eredi in capo agli attori e Parte_1 Persona_1 dichiara la inammissibilità delle altre domanda proposte da parte attrice, dichiara tenuta e condanna parte convenuta a versare agli attori, a titolo di spese di lite euro 7100,00 per compensi oltre euro 570,90 per esposti, oltre 15% rimborso forfettario spese generali IVA e CPA,
pagina 4 di 5 pone le spese di CTU, liquidate con separato provvedimento, a carico di parte convenuta.
Dispone la trasmissione degli atti al PM in sede per la valutazione circa la sussistenza di eventuali ipotesi di reato.
Così deciso in Asti, all'esito della camera di consiglio del 18 giugno 2025
Il Giudice
Elga Bulgarelli
Il Presidente
Gian Andrea Morbelli
pagina 5 di 5