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Sentenza 5 dicembre 2024
Sentenza 5 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Campobasso, sentenza 05/12/2024, n. 345 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Campobasso |
| Numero : | 345 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CAMPOBASSO
Il Tribunale di Campobasso, in persona della dott.ssa Laura
Scarlatelli, in funzione di Giudice del lavoro, all'esito della udienza a trattazione cartolare del 3.12.24 ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa n.388/24 RG
TRA
difesa da avv.to C. Izzi Parte_1
RICORRENTE
E
Controparte_1
RESISTENTE
Oggetto: carta elettronica del docente
Conclusioni: come da note
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
La ricorrente, allegando di aver prestato servizio con plurimi contratti a tempo determinato in qualità di educatore e di non aver beneficiato della c.d. Carta elettronica del docente, sostiene l'illegittima sua esclusione dai destinatari del beneficio chiedendo pertanto accertarsi il proprio diritto ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui con conseguente condanna del CP_1 convenuto.
Il resistente non si è costituito. CP_1
**********
In rito va dichiarata la contumacia del che non ha inteso CP_1 costituirsi nonostante regolare notificazione pec in atti.
Nel merito la domanda va accolta (salvo che per un anno scolastico come si dirà infra) alla luce dei recenti pronunciamenti della S.C.
pagina 1 di 4 (sentenza n.29961/23 del 27.10.23 quanto ai docenti e n.32104/22 quanto agli educatori) in relazione alla questione del riconoscimento della carta docente in favore dei supplenti (cd. precari) che hanno svolto servizio in relazione alle supplenze fino al 30.6 ovvero al
31.8.
La pronuncia del 2023 ha affermato che:
-l'art.1 comma 121 della legge n.107/15 attributiva del beneficio della carta elettronica docente deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui ne limita il riconoscimento ai solo insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali (L. 124 del 1999, art. 4, comma 1) o fino al termine delle attività didattiche (L. 124 del 1999, art. 1, comma 2);
-ai predetti docenti il beneficio spetta in misura piena;
-trattasi di un'obbligazione, sotto il profilo sostanziale, di pagamento;
-la cessazione dal servizio per qualsiasi causa comporta che
"la Carta non è più fruibile" e quindi si realizza l'estinzione del diritto a utilizzare gli importi eventualmente ancora non consumati dal docente;
-il diritto è connesso strettamente dal sistema allo svolgimento di attività di didattica nell'anno di riferimento, ma l'esercizio di tale diritto può essere spalmato anche sull'anno successivo;
-l'accredito non ha natura retributiva a fini fiscali;
-il beneficio (già) maturato può essere richiesto dal supplente fino a quando resta iscritto nelle graduatorie (ad esaurimento, provinciali o di istituto) per le supplenze con azione di adempimento in forma specifica per un importo pari al valore che spettava (mentre nel caso di cancellazione resta solo il diritto al risarcimento del danno);
-non rileva la presentazione, a suo tempo, della domanda al
; CP_1
pagina 2 di 4 -la prescrizione è quinquennale quanto all'azione di adempimento specifico con decorrenza dal momento in cui il diritto può essere fatto valere (ovverosia, rispetto alle supplenze di cui alla L. 124 del 1999, art. 4, comma 1 e 2, dal momento del conferimento degli incarichi o, se il conferimento degli incarichi sia anteriore, dall'eventualmente successivo momento in cui, per l'annata di riferimento, sia consentito anche ai docenti di ruolo, secondo il sistema di cui al D.P.C.M. del 2016, procedere alla registrazione telematica onde fruire del beneficio), decennale quella del risarcimento del danno in favore del docente che sia fuoriuscito dal sistema scolastico con decorrenza dalla data di cessazione dal servizio.
La pronuncia del 2022 (specifica per gli educatori) consente di estendere il beneficio anche ai predetti soggetti avendo la S.C. chiarito come il beneficio economico utilizzabile per l'acquisto di materiale o per la partecipazione ad iniziative utili all'aggiornamento professionale, spetta anche al personale educativo, atteso che questo, seppur impegnato in una funzione differente rispetto a quella propriamente didattica e di istruzione, tipica del personale docente, partecipa al processo di formazione e di educazione degli allievi ed è soggetto a precisi oneri formativi.
Applicando i predetti principi alla fattispecie in esame si può rilevare come:
-al momento della presente pronuncia la ricorrente risulta titolare di supplenza (cfr. c.t.d. in atti);
-per gli anni scolastici 2021/22 e 2022/23 risultano svolte supplenze fino al 30.6.
Al contrario non si ritiene possibile riconoscere l'importo della carta elettronica per l'a.s. 2020/21 atteso che dalla documentazione in atti risultano nel 2020 ben 10 contratti di supplenza di brevissima durata (tranne l'ultimo scaduto il 31.5.) e tutti intervallati tra di loro (annualità quindi non equiparabile alle precedenti sotto il profilo evidenziato dalla pronuncia della SC
pagina 3 di 4 citata - punto 5.3 della motivazione- in ordine alla ratio del beneficio che si basa su “una scelta di discrezionalità normativa, finalizzata al miglior perseguimento dell'interesse del servizio scolastico” per fornire un sostegno formativo all'intera attività didattica su un piano di durata almeno “annuale” e secondo il principio di non discriminazione).
Va di conseguenza dichiarato il diritto della ricorrente ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui, tramite la
“Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente”, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, vale a dire con le medesime modalità con cui è stata attribuita ai docenti a tempo indeterminato, e pertanto mediante accreditamento sulla Carta elettronica del Docente della somma di € 500,00 per ciascun anno di servizio prestato e sopra indicato, per un totale di euro 1.000,00 oltre interessi o rivalutazione, ai sensi della L. n.
724 del 1994, art. 22, comma 36 dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione, con conseguente condanna del CP_1 convenuto a provvedervi in conformità.
Le spese di lite vanno compensate atteso il parziale accoglimento.
PQM
accerta e dichiara il diritto della ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015 e conseguentemente condanna il alla corresponsione in suo Controparte_1 favore della somma di euro 1.000,00 oltre interessi o rivalutazione, ai sensi della L. n. 724 del 1994, art. 22, comma 36 dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
compensa le spese di lite.
Campobasso 5.12.24 il Giudice del lavoro
Laura Scarlatelli
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CAMPOBASSO
Il Tribunale di Campobasso, in persona della dott.ssa Laura
Scarlatelli, in funzione di Giudice del lavoro, all'esito della udienza a trattazione cartolare del 3.12.24 ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa n.388/24 RG
TRA
difesa da avv.to C. Izzi Parte_1
RICORRENTE
E
Controparte_1
RESISTENTE
Oggetto: carta elettronica del docente
Conclusioni: come da note
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
La ricorrente, allegando di aver prestato servizio con plurimi contratti a tempo determinato in qualità di educatore e di non aver beneficiato della c.d. Carta elettronica del docente, sostiene l'illegittima sua esclusione dai destinatari del beneficio chiedendo pertanto accertarsi il proprio diritto ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui con conseguente condanna del CP_1 convenuto.
Il resistente non si è costituito. CP_1
**********
In rito va dichiarata la contumacia del che non ha inteso CP_1 costituirsi nonostante regolare notificazione pec in atti.
Nel merito la domanda va accolta (salvo che per un anno scolastico come si dirà infra) alla luce dei recenti pronunciamenti della S.C.
pagina 1 di 4 (sentenza n.29961/23 del 27.10.23 quanto ai docenti e n.32104/22 quanto agli educatori) in relazione alla questione del riconoscimento della carta docente in favore dei supplenti (cd. precari) che hanno svolto servizio in relazione alle supplenze fino al 30.6 ovvero al
31.8.
La pronuncia del 2023 ha affermato che:
-l'art.1 comma 121 della legge n.107/15 attributiva del beneficio della carta elettronica docente deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui ne limita il riconoscimento ai solo insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali (L. 124 del 1999, art. 4, comma 1) o fino al termine delle attività didattiche (L. 124 del 1999, art. 1, comma 2);
-ai predetti docenti il beneficio spetta in misura piena;
-trattasi di un'obbligazione, sotto il profilo sostanziale, di pagamento;
-la cessazione dal servizio per qualsiasi causa comporta che
"la Carta non è più fruibile" e quindi si realizza l'estinzione del diritto a utilizzare gli importi eventualmente ancora non consumati dal docente;
-il diritto è connesso strettamente dal sistema allo svolgimento di attività di didattica nell'anno di riferimento, ma l'esercizio di tale diritto può essere spalmato anche sull'anno successivo;
-l'accredito non ha natura retributiva a fini fiscali;
-il beneficio (già) maturato può essere richiesto dal supplente fino a quando resta iscritto nelle graduatorie (ad esaurimento, provinciali o di istituto) per le supplenze con azione di adempimento in forma specifica per un importo pari al valore che spettava (mentre nel caso di cancellazione resta solo il diritto al risarcimento del danno);
-non rileva la presentazione, a suo tempo, della domanda al
; CP_1
pagina 2 di 4 -la prescrizione è quinquennale quanto all'azione di adempimento specifico con decorrenza dal momento in cui il diritto può essere fatto valere (ovverosia, rispetto alle supplenze di cui alla L. 124 del 1999, art. 4, comma 1 e 2, dal momento del conferimento degli incarichi o, se il conferimento degli incarichi sia anteriore, dall'eventualmente successivo momento in cui, per l'annata di riferimento, sia consentito anche ai docenti di ruolo, secondo il sistema di cui al D.P.C.M. del 2016, procedere alla registrazione telematica onde fruire del beneficio), decennale quella del risarcimento del danno in favore del docente che sia fuoriuscito dal sistema scolastico con decorrenza dalla data di cessazione dal servizio.
La pronuncia del 2022 (specifica per gli educatori) consente di estendere il beneficio anche ai predetti soggetti avendo la S.C. chiarito come il beneficio economico utilizzabile per l'acquisto di materiale o per la partecipazione ad iniziative utili all'aggiornamento professionale, spetta anche al personale educativo, atteso che questo, seppur impegnato in una funzione differente rispetto a quella propriamente didattica e di istruzione, tipica del personale docente, partecipa al processo di formazione e di educazione degli allievi ed è soggetto a precisi oneri formativi.
Applicando i predetti principi alla fattispecie in esame si può rilevare come:
-al momento della presente pronuncia la ricorrente risulta titolare di supplenza (cfr. c.t.d. in atti);
-per gli anni scolastici 2021/22 e 2022/23 risultano svolte supplenze fino al 30.6.
Al contrario non si ritiene possibile riconoscere l'importo della carta elettronica per l'a.s. 2020/21 atteso che dalla documentazione in atti risultano nel 2020 ben 10 contratti di supplenza di brevissima durata (tranne l'ultimo scaduto il 31.5.) e tutti intervallati tra di loro (annualità quindi non equiparabile alle precedenti sotto il profilo evidenziato dalla pronuncia della SC
pagina 3 di 4 citata - punto 5.3 della motivazione- in ordine alla ratio del beneficio che si basa su “una scelta di discrezionalità normativa, finalizzata al miglior perseguimento dell'interesse del servizio scolastico” per fornire un sostegno formativo all'intera attività didattica su un piano di durata almeno “annuale” e secondo il principio di non discriminazione).
Va di conseguenza dichiarato il diritto della ricorrente ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui, tramite la
“Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente”, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, vale a dire con le medesime modalità con cui è stata attribuita ai docenti a tempo indeterminato, e pertanto mediante accreditamento sulla Carta elettronica del Docente della somma di € 500,00 per ciascun anno di servizio prestato e sopra indicato, per un totale di euro 1.000,00 oltre interessi o rivalutazione, ai sensi della L. n.
724 del 1994, art. 22, comma 36 dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione, con conseguente condanna del CP_1 convenuto a provvedervi in conformità.
Le spese di lite vanno compensate atteso il parziale accoglimento.
PQM
accerta e dichiara il diritto della ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015 e conseguentemente condanna il alla corresponsione in suo Controparte_1 favore della somma di euro 1.000,00 oltre interessi o rivalutazione, ai sensi della L. n. 724 del 1994, art. 22, comma 36 dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
compensa le spese di lite.
Campobasso 5.12.24 il Giudice del lavoro
Laura Scarlatelli
pagina 4 di 4