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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 13/02/2025, n. 43 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 43 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.VG. 2033/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
Sezione civile
Il Tribunale di TR, sezione civile, riunito in camera di consiglio, e composto dai sigg. magistrati:
Dott. Massimo Lento Presidente- est
Dott.ssa Maria Assunta Pacelli Giudice
Dott.Gianluca Di Giovanni Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 2033/2024 promossa da:
nato a [...] il [...] con il Parte_1 patrocinio dell'avv.MARCOVICCHIO ANTONELLA
PARTE RICORRENTE contro
nata a [...] il [...] con il patrocinio Controparte_1 dell'avv. MARCOVICCHIO ANTONELLA
PARTE RESISTENTE
Oggetto: separazione consensuale
Ragioni della decisione
Con ricorso depositato il 19/11/2024 e Parte_1 Controparte_1
esponevano di avere contratto, in data 4/9/1988, matrimonio concordatario, che dalla unione erano nati tre figli maggiorenni ed economicamente autosufficienti e rappresentavano di voler separarsi alle condizioni specificamente indicate.
Fissata l'udienza di comparizione, sostituita dal deposito telematico di note scritte di cui all'articolo 127 ter cpc e preso atto dell'intenzione delle parti di non volersi riconciliare, la causa veniva decisa dal collegio alla scadenza dei termini di legge.
Tenuto conto delle concordi dichiarazioni e del comportamento delle parti, accertato che le condizioni pattuite non contrastano con le vigenti disposizioni in materia, deve essere pronunciata la separazione dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso di seguito trascritte:
I coniugi vivranno separatamente con obbligo del reciproco rispetto;
“La casa sita nel Comune di San Lorenzo del Vallo (Cs) alla via Enrico Berlinguer, già adibita
a casa coniugale di proprietà dell' ed assegnata al per volontà CP_2 Parte_1
del medesimo resterà nella disponibilità della , con tutti gli arredi e Controparte_1
complementi ivi esistenti,
Che per espressa volontà del , il contratto di locazione con l Parte_1 CP_2
venga volturato in favore della di lui moglie;
Controparte_1
I coniugi non sono cointestatari di nessun conto corrente né libretto postale e/o bancario;
Le parti non sono cointestatarie di nessun autoveicolo o bene mobile o immobile;
I coniugi hanno già suddiviso i risparmi senza rivendicazioni reciproche;
Vi è reciproca rinuncia dei coniugi a contributi di mantenimento;
Le parti si dichiarano reciprocamente soddisfatte con la firma del presente accordo circa le
reciproche pretese, senza null'altro a pretendere l'uno dall'altro e dichiarano espressamente di rinunciare ad ogni e qualsivoglia azione giudiziaria derivante dal rapporto di coniugio e/o
da fatti e atti verificatisi sino alla data di sottoscrizione del presente atto.”
Tenuto conto dell'esito del giudizio e dell'accordo raggiunto, va disposta l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Omologa la separazione dei coniugi nato a [...] Parte_1
CALABRO (CS) il 12/03/1965 e nata a [...] il Controparte_1
29/07/1970 alle condizioni riportate in parte motiva che qui si intendono interamente richiamate e trascritte.
Dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le parti.
TR , 13 febbraio 2025
Il Presidente- estensore
Massimo Lento
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
Sezione civile
Il Tribunale di TR, sezione civile, riunito in camera di consiglio, e composto dai sigg. magistrati:
Dott. Massimo Lento Presidente- est
Dott.ssa Maria Assunta Pacelli Giudice
Dott.Gianluca Di Giovanni Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 2033/2024 promossa da:
nato a [...] il [...] con il Parte_1 patrocinio dell'avv.MARCOVICCHIO ANTONELLA
PARTE RICORRENTE contro
nata a [...] il [...] con il patrocinio Controparte_1 dell'avv. MARCOVICCHIO ANTONELLA
PARTE RESISTENTE
Oggetto: separazione consensuale
Ragioni della decisione
Con ricorso depositato il 19/11/2024 e Parte_1 Controparte_1
esponevano di avere contratto, in data 4/9/1988, matrimonio concordatario, che dalla unione erano nati tre figli maggiorenni ed economicamente autosufficienti e rappresentavano di voler separarsi alle condizioni specificamente indicate.
Fissata l'udienza di comparizione, sostituita dal deposito telematico di note scritte di cui all'articolo 127 ter cpc e preso atto dell'intenzione delle parti di non volersi riconciliare, la causa veniva decisa dal collegio alla scadenza dei termini di legge.
Tenuto conto delle concordi dichiarazioni e del comportamento delle parti, accertato che le condizioni pattuite non contrastano con le vigenti disposizioni in materia, deve essere pronunciata la separazione dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso di seguito trascritte:
I coniugi vivranno separatamente con obbligo del reciproco rispetto;
“La casa sita nel Comune di San Lorenzo del Vallo (Cs) alla via Enrico Berlinguer, già adibita
a casa coniugale di proprietà dell' ed assegnata al per volontà CP_2 Parte_1
del medesimo resterà nella disponibilità della , con tutti gli arredi e Controparte_1
complementi ivi esistenti,
Che per espressa volontà del , il contratto di locazione con l Parte_1 CP_2
venga volturato in favore della di lui moglie;
Controparte_1
I coniugi non sono cointestatari di nessun conto corrente né libretto postale e/o bancario;
Le parti non sono cointestatarie di nessun autoveicolo o bene mobile o immobile;
I coniugi hanno già suddiviso i risparmi senza rivendicazioni reciproche;
Vi è reciproca rinuncia dei coniugi a contributi di mantenimento;
Le parti si dichiarano reciprocamente soddisfatte con la firma del presente accordo circa le
reciproche pretese, senza null'altro a pretendere l'uno dall'altro e dichiarano espressamente di rinunciare ad ogni e qualsivoglia azione giudiziaria derivante dal rapporto di coniugio e/o
da fatti e atti verificatisi sino alla data di sottoscrizione del presente atto.”
Tenuto conto dell'esito del giudizio e dell'accordo raggiunto, va disposta l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Omologa la separazione dei coniugi nato a [...] Parte_1
CALABRO (CS) il 12/03/1965 e nata a [...] il Controparte_1
29/07/1970 alle condizioni riportate in parte motiva che qui si intendono interamente richiamate e trascritte.
Dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le parti.
TR , 13 febbraio 2025
Il Presidente- estensore
Massimo Lento