Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 25/02/2025, n. 350 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 350 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
n. 32/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
__________________
La Corte di Appello di Firenze, Sezione I Civile, riunita in Camera di Consiglio e composta dai SIg.ri Magistrati: dott.ssa Daniela LOCOCO Presidente dott. EO SCIONTI Consigliere rel. dott.ssa Chiara ERMINI Consigliere ha pronunciato la seguente
- S E N T E N Z A -
nella causa di grado di appello iscritta a ruolo il 05.01.2024 al n. 32 del R.G. Affari Contenziosi dell'anno 2024 avverso la sentenza definitiva del Tribunale di Firenze n. 3286 del 10.11.2023, promossa da in proprio e altresì nell'interesse del figlio , Parte_1 Parte_2 elettivamente domiciliata in Firenze, viale S. Lavagnini n. 45 presso e nello studio dell'Avv. Manuela Montagni e Lisabetta Rocchi che la rappresenta e difende come da mandato in atti
- appellante - contro
, elettivamente domiciliato in Firenze, via Masaccio n. 116 presso e nello CP_1 studio dell'Avv. Silvia Barbacci che lo rappresenta e difende come da mandato in atti
- appellato / appellante incidentale -
e
, elettivamente domiciliato in SIna, via Alfonsine n. 8 presso e nello CP_2 studio dell'Avv. Annalisa Baroncelli che lo rappresenta e difende come da mandato in atti
- terzo intervenuto volontario -
e elettivamente domiciliato in Firenze, piazza S. Felice n. 8 presso e nello _3 studio degli Avv.ti Anna Chiara Paoli e Paolo Paoli che la rappresentano e difendono come da mandato in atti
- terza intervenuta volontario - in contraddittorio con
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA, in sede,
- interveniente ex lege - avente ad oggetto: modifica delle condizioni di divorzio.
“…In Via preliminare affinché venga sospesa l'efficacia della sentenza Pt_1
impugnata e della medesima sentenza di divorzio di secondo grado di cui era stata chiesta la revisione. In via Istruttoria affinché vengano ammesse le prove richieste;
Nel merito affinché la Corte di Appello di Firenze, preso atto della previsione di periodi di rientro di EO in famiglia e della necessità che detti rientri avvengano nella attuale casa familiare, Voglia riformare sul punto la sentenza del Tribunale di
Firenze e in accoglimento della richiesta di revisione della sentenza della Corte di
Appello n. 629-2023 del 10 marzo 2023, riassegnare la suddetta casa familiare alla medesima sig.ra e/o allo stesso in modo da Parte_1 Parte_2
consentire al medesimo, in occasione dei suoi rientri in famiglia, di poter stare nella casa familiare. Con vittoria di spese e di onorari…”; per l'appellato CP_4
“…confermare in toto la sentenza n. 3286/2023 del Tribunale di Firenze. Nella denegata ipotesi che il presente appello sia ritenuto ammissibile Voglia: in via preliminare: dichiarare il difetto di rappresentanza in giudizio d Parte_1
nei confronti del figli sottoposto ad ADS;
sempre in via preliminare: Parte_2
dichiarare il difetto di legittimazione passiva d non potendo egli disporre CP_1
dell'immobile di proprietà del di lui padre come argomentato in CP_2
narrativa; - nel merito per tutti i motivi sopra esposti: - respingere la domanda di assegnazione della casa familiare e conseguentemente confermare la sentenza n.
629/2023 della Corte di Appello di Firenze;
In via di appello incidentale Revocare
l'assegno divorzile disposto a favore d dichiarandolo non dovuto Parte_1
per mancanza dei relativi presupposti come dedotto nella narrativa che precede e con consequenziale condanna della medesima alla restituzione delle eventuali Pt_1
somme già corrisposte. Con vittoria di spese ed onorari di entrambi i gradi di giudizio…”; per il terzo intervenuto A. “…IN VIA PRELIMINARE: A. Pt_2
dichiarare l'ammissibilità dell'intervento spiegato nel presente giudizio;
B. revocare il provvedimento del 7/2/2024 con cui veniva sospesa l'esecutività della sentenza impugnata laddove stabilisce la restituzione al Pini della casa familiare, per i motivi di
2 cui in parte narrativa;
NEL MERITO: C. In tesi: confermare la sentenza 3286/2023 del
Tribunale di Firenze per i motivi di cui in parte narrativa;
D. Nella denegata ipotesi in cui venga dichiarato il difetto di legittimazione passiva del SI. in CP_1
riferimento alla domanda di assegnazione della ex casa coniugale formulata dalla SI.ra
, accertato il bisogno urgente e imprevisto del SI. Parte_1 CP_2
condannare e/o ordinare alla SI.r la restituzione immediata al SI. Parte_1
dell'immobile posto in SIna Via delle Molina 140 per i motivi di cui in CP_2
parte narrativa;
E. In ogni caso, con vittoria di spese e competenze di lite…”; per la terza intervenuta G. “…preliminarmente sospendere l'esecutività della sentenza Pt_2
impugnata; provvedere ex art 473 bis.8 lett. c) e 78 c.p.c. alla nomina di un procuratore speciale di e disporre che il contraddittorio sia integrato col suo Parte_2
intervento in giudizio;
nel merito: accogliere le domande proposte d ed _3
in riforma della sentenza appellata modificare quanto disposto dalla sentenza 629 pronunciata il 10/3/2023 dalla Corte di Appello di Firenze ed assegnare la casa familiare di Via delle Molina 140, SIna al nucleo familiare composto d _3
da sua madre e dal suo fratello disabile Parte_1 Parte_2
condannare ed a rifondere a le spese del CP_1 CP_2 _3
giudizio con distrazione a favore dei suoi difensori…”; per il Pubblico Ministero interveniente: “Visto per intervento”.
- FATTO E DIRITTO -
I. Fatto e giudizio di primo grado. (nata a [...] il Parte_1
05.10.1965) proponeva con ricorso depositato in data 03.07.2023, dinanzi al Tribunale di Firenze domanda, ex art. 473-bis.29 c.p.c., nei confronti di (nato a CP_1
Firenze il 06.01.1960) avente ad oggetto la modifica delle condizioni di divorzio rese con la sentenza n. 629/2023 emessa in data 10/03/2023 dalla Corte di Appello di
Firenze in parziale riforma della sentenza definitiva di divorzio del Tribunale di
Firenze n. 373/2022, con riferimento specifico alla revoca di assegnazione a lei e ai figli conviventi della casa familiare. Va premesso che in fatto, emerge dagli atti che e lei medesima avevano contratto matrimonio in SIna in data 06.07.1986 CP_1
3 con rito concordatario;
che dalla unione coniugale erano nati due figli: _3
(22.10.1990) e EO (19.07.1993), al quale ultimo, ben presto, era stata diagnosticata una grave forma di autismo con riconoscimento di invalidità al 100%; in data 08.11.2006 il Tribunale di Firenze omologava la separazione consensuale dei coniugi;
in data 16.03.2022 il medesimo Tribunale pronunciava sentenza definitiva sulle condizioni conseguenti alla dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio (n. 737/2022 del 16.03.2022, anticipata da precedente sentenza non definitiva sullo status), con la quale, per quel che qui interessa, era disposto assegno divorzile a carico di in favore della ex coniuge per € 50,00= mensili;
assegno di CP_1
contributo al mantenimento di EO (per lui, in favore della madre) a carico di per € 250,00= mensili, nonché il collocamento del figlio EO presso la CP_1
madre, alla quale era assegnata la casa familiare di Via della Molina n. 140 a SIna (FI),
interamente di proprietà di padre di;
in data 28.03.2023 era CP_2 CP_1
intervenuta sentenza di questa Corte (n. 629/23 del 28.03.2023) che, pronunciandosi sull'appello principale di e incidentale di sempre per Parte_1 CP_1
quel che qui interessa e stante il ricovero di EO in struttura, revocava l'assegnazione della casa familiare a revocava il contributo al Parte_1
mantenimento a carico di e aumentava l'assegno divorzile, a carico del medesimo, CP_1
in favore della ex coniuge fino a € 200,00= mensili.
I.
1. In particolare, la ricorrente lamentava nel ricorso dinanzi al Tribunale che la sentenza di appello sul divorzio aveva revocato l'assegnazione della ex casa familiare, che invece il Tribunale aveva disposto a proprio favore in quanto madre collocataria del figlio (19/07/1993), maggiorenne e affetto da una grave Parte_2
forma di autismo per la quale era stato dichiarato invalido 100%, come tale destinatario – ex art. 337-septies, comma 2, c.c. – delle medesime disposizioni applicabili ai figli minori, casa nella quale ella viveva, altresì, assieme alla figlia primogenita (22/10/1990); che la Corte aveva motivato la disposta revoca sul _3
presupposto che EO, nel mese di ottobre 2022, era stato inserito nella struttura denominata Opera Diocesana di Accoglienza (ODA), sita in Diacceto, con percorso
4 terapeutico che prevedeva soltanto saltuari rientri e dovendo pertanto ritenersi venuti meno i presupposti per il mantenimento di detta assegnazione, tenuto anche conto che la casa era di proprietà del padre di Si costituiva che CP_1 CP_1
contestava quanto dedotto in ricorso dalla ricorrente, chiedendone pertanto la reiezione: in particolare, eccepiva 1) l'inammissibilità/improcedibilità del ricorso avversario, atteso che la richiesta di riforma della sentenza n. 629/2023 della Corte
d'Appello di Firenze sarebbe stata formulata a distanza di soli quattro mesi dalla pubblicazione ed in totale assenza di fatti nuovi sopravvenuti;
2) il difetto di legittimazione passiva, atteso che l'immobile de quo è di proprietà del padre, CP_2
il quale aveva rappresentato la necessità di rientrarne in possesso (v. doc. 1),
[...]
stante il precario stato di salute della moglie con conseguente necessità Persona_1
di rientrare a vivere in città; 3) nel merito, comunque, l'infondatezza della domanda attorea di assegnazione della ex casa familiare, con conseguente conferma della sentenza della Corte di Appello di Firenze. In via riconvenzionale, chiedeva la revoca dell'assegno divorzile stabilito in favore di in quanto non dovuto Parte_1
per mancanza dei presupposti, previa condanna della ricorrente alla restituzione delle somma già corrisposte.
I.
2. Svolta istruttoria documentale e sentite le Parti, il Tribunale così decideva:
“…- dichiara l'inammissibilità del ricorso;
- condann a rifondere Parte_1
le spese di lite che vengono liquidate in € 3.640,50 per compensi, oltre CP_1
al 15% per spese generali, IVA e CAP come per legge…”. Osservava il Tribunale che da un lato, la Corte d'Appello aveva debitamente disposto la revoca della assegnazione della casa ex familiare, in ragione della avvenuta cessazione della convivenza madre/figlio che la giustificava e, dall'altro, non risultava possibile intraprendere un nuovo giudizio di revisione delle condizioni di divorzio a distanza di soli quattro mesi dal pronunciamento del giudice di secondo grado, tenuto conto che la non Pt_1
aveva introdotto alcun elemento di novità rispetto alla situazione fattuale conosciuta e valutata dalla Corte e che all'epoca della sentenza d'appello era (come Parte_2
lo è tuttora) ricoverato presso la struttura ODA di Diacceto, in quanto inserito in un
5 percorso riabilitativo residenziale;
che, pertanto, difettava il presupposto essenziale per il proposto ricorso ex art. 473-bis.29 c.p.c.- Di qui, la pronunciata inammissibilità.
II. Il giudizio di secondo grado. Appellava la sentenza la Parte_1
quale dopo aver ripercorso le vicende coniugali, familiari e quelle personali del figlio
EO, nonché il sempre crescente disinteresse del padre per le sorti e per le necessità di quest'ultimo, correlate alla grave patologia autistica diagnosticatagli, evidenziava che successivamente alla sentenza della Corte era intervenuta la relazione di monitoraggio del Dott. che già aveva svolto CTU nel Persona_2
procedimento relativo alla Amministrazione di sostegno di nella quale Parte_2
era evidenziata al GT la necessità che EO frequentasse la sua famiglia, ossia essenzialmente la madre e la sorella, tornando periodicamente nella casa familiare di
Via delle Molina a SIna. Lamentava, quindi, erroneità della sentenza di primo grado laddove da un lato aveva attribuito valore dirimente alla brevità del tempo intercorso tra la sentenza di divorzio della Corte (marzo 2023) e il ricorso in modifica (luglio
2023) e dall'altro lato non aveva considerato il quid novi della Relazione medio tempore intervenuta. Contestava infine la ritenuta necessità di abitazione nella casa del padre di proprietario dell'immobile. Concludeva come in epigrafe, CP_1
anche per la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di prime cure.
II.
1. A seguito di specifica istanza, la Presidente disponeva la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza con provvedimento inaudita altera parte, poi revocato in sede di conferma dal Collegio.
II.
2. Si costituiva in giudizio il quale eccepiva in rito il difetto di CP_1
rappresentanza della controparte sul figlio EO atteso che allo stesso fin dal 2011 era stato nominato un ADS con tutti i poteri conseguenti all'incapacità totale del ragazzo beneficiario. Eccepiva comunque l'inammissibilità del ricorso per assenza dei presupposti, carenza di legittimazione passiva propria non essendo proprietario dell'immobile de quo ed avendo il padre necessità di rientrare nella disponibilità dell'immobile attese l'età avanzata che non gli consente di abitare in una casa isolata e comunque anche il proprio stato di prostrazione a causa della morte della coniuge
6 nell'aprile 2024. Nel merito si soffermava sulla situazione personale del figlio
EO, il quale nel luglio 2021, all'esito di un episodio violento - tanto che la era stata costretta a far intervenire la forza pubblica ed il 118 – veniva Pt_1
ricoverato con urgenza presso l'ospedale psichiatrico Oblate di Careggi per i suoi comportamenti aggressivi, dove permaneva per quasi due mesi. Successivamente a tale grave episodio gli operatori sanitari concludevano sulla necessità di inserire EO in struttura residenziale per un miglior trattamento farmacologico ed educativo e tale inserimento era da ritenersi ormai definitivo. Insisteva, infine, sull'appello incidentale riferito all'assegno di divorzio in favore della ex coniuge in ordine al quale lamentava l'insussistenza dei presupposti, anche per il caso di conferma della sentenza di revoca dell'assegnazione della casa familiare.
II.
3. Si costituiva altresì il quale dopo aver ripercorso le CP_2
problematiche di salute di lui e della coniuge, nel frattempo deceduta, lamentava che egli doveva continuare a privarsi della propria casa, della vicinanza al figlio , CP_1
del suo aiuto per lo stato di salute in cui si trova ed al suo supporto psicologico e morale nell'elaborazione del lutto della moglie con cui aveva trascorso la vita insieme, il tutto unicamente per avvantaggiare la nuora che – nella prospettazione indicata – “…si sta approfittando dello stesso senza alcun ritegno e strumentalizzando il figlio EO per cercare di restare in casa…”. Concludeva pertanto come in premessa affinché, nel caso di accertata carenza di legittimazione passiva del figlio, fosse ordinata all'appellante la restituzione immediata dell'immobile in suo favore.
II.
4. Interveniva, infine, la quale escludeva la propria autosufficienza _3
economica e sottolineava il diritto di mantenere la residenza di fatto e di diritto nella casa familiare e di utilizzarla come bene primario indispensabile per consentirle di sostenere, con le sue poche risorse, le necessità fondamentali della sua “sfortunata famiglia” (pag. 5); definiva al contrario “senza limiti” (pag. 10) il coraggio del padre che per un verso aveva negato la propria legittimazione passiva in merito alle domande relative alla casa familiare e, per altro verso, aveva chiesto, addirittura con l'assistenza della Forza Pubblica, di ottenere con lo sfratto da lui intimato, la consegna di essa.
7 II.
5. La Corte istruiva la causa con CTU che descrivesse e chiarisse ogni aspetto rilevante e utile in ordine al quadro psichico attuale di EO, con particolare riferimento agli effetti relativi alla previsione di eventuali rientri presso la vecchia abitazione. Depositata la Relazione, la causa era rinviata all'odierna udienza per l'ulteriore corso. Le Parti discutevano in udienza e concludevano come in atti. La
difesa dell'appellato eccepiva l'inammissibilità dell'intervento di CP_1 _3
fra l'altro depositato in data 05.02.2025, vale a dire due giorni prima dell'udienza,
[...]
in quanto ormai autosufficiente dal punto di vista economico e per la quale già in sede di udienza presidenziale era stato revocato l'assegno di mantenimento a carico del padre, che pertanto non poteva più essere ristabilito sotto alcuna forma. La Corte si riservava.
III. Le questioni pregiudiziali e preliminari: la modalità di costituzione di gli interventi dei terzi e la legittimazione passiva di Deve, Parte_2 CP_1
innanzitutto, essere chiarito che la patologia di EO presenta caratteri di evidente gravità. Il CTU delinea così il suo quadro: “…disturbo dello spettro dell'autismo di grado in comorbidità con disabilità intellettiva di grado apparentemente moderato- grave. A latere del quadro è segnalata la presenza di alterazioni del tono dell'umore, numerose stereotipie motorie e verbali, segni di ansia e disregolazione emotiva sul piano prevalentemente comportamentale. Il paziente presenta sintomi ossessivi e compulsioni che sotto il profilo nosografico soddisfano i criteri per il Disturbo ossessivo compulsivo. Il quadro descritto compromette significativamente il funzionamento sociale, affettivo ed occupazionale e rende necessario aiuto, assistenza e supervisione continua per il compimento di tutti gli atti della vita quotidiana. Il paziente è destinatario della misura di protezione dell'Amministrazione di SO, attualmente affidata all'avv. Gioffrè…”.
III.
1. Tanto premesso, in ordine ad alcune questioni pregiudiziali e preliminari,
va innanzitutto, dichiarata l'inammissibilità della costituzione di Parte_1
nella qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sul figlio EO. La
valutazione del quadro patologico, come sopra delineata dal CTU in uno alla
8 documentazione medica che ne costituisce supporto, mostra con evidenza che
Cont l'Amministratore di SO ( non ha mero carattere di affiancamento alla volontà del ma di sostanziale “supervisione” nell'adozione delle scelte anche di CP_1
minore importanza per la vita del ragazzo che – di fatto – comunica con l'esterno con grande difficoltà. Ne consegue che lo stesso se da un lato non può stare in giudizio personalmente, dall'altro lato (semmai dietro autorizzazione del Giudice Tutelare come dal combinato disposto dagli artt. 374 e 411 c.c.) dovrebbe costituirsi in giudizio ed essere rappresentato proprio dal suo Amministratore, non avendo provato la madre che, nonostante l'Istituto di sostegno in atto, abbia preservato, proprio lei, la rappresentanza dell'incapace con facoltà di introdurre giudizi in suo nome e per suo conto, non giustificata come nei casi ordinari dal mero esercizio della responsabilità
genitoriale del minorenne, peraltro in capo ad ambedue i genitori. Dunque, per quanto sopra, neppure potrebbe essere accolta l'istanza di nomina di Curatore Speciale non ravvisandosene i presupposti di legge ex art. 473-bis.8 c.p.c., fra essi neppure quelli specificamente richiamati dall'istanza relativa avanzata da (vale a dire _3
l'inadeguata rappresentanza processuale da parte di entrambi i genitori). A ben vedere, seppure da dichiararsi inammissibile la costituzione di EO in persona della madre, non risulta comunque indispensabile l'integrazione del contraddittorio in quanto la presenza processuale di non è – a parere di questa Corte – Parte_2
necessaria ai fini della materia del contendere. E, difatti, in primo grado egli non era
Parte, la madre era costituita soltanto in proprio, nessuna Parte aveva rilevato la carenza di contraddittorio né il giudice aveva rilevato la questione d'ufficio. E ciò non casualmente: non deve, infatti, essere perso di vista che il presente giudizio ha per oggetto la domanda di modifica di condizioni di divorzio tra i genitori che, certo (come quasi sempre accade) interessa profili di rilevanza per il figlio processualmente incapace (in questo caso legale), quali l'assegnazione della casa familiare, ma quest'ultimo, in generale, anche quando minore, mai è costituito in giudizio in tali procedure, risultando piuttosto mero beneficiario della misura per cui è lite fra i genitori, da valutarsi nel suo superiore interesse.
9 III.
2. Ancora, va dichiarata l'inammissibilità dell'intervento svolto da _3
sia in quanto svolto in violazione dell'art. 344 c.p.c. non essendo la medesima intervenuta in primo grado sia, comunque, nella misura in cui la Parte intervenuta fa valere non un mero interesse ad adiuvandum, bensì un diritto proprio a continuare ad abitare la casa familiare quale figlia non economicamente autosufficiente (cfr. comparsa di intervento, in particolare pag. 7: “…GI a diritto a risiedere nella Pt_2
casa di famiglia perché resa non “autosufficiente” dalle necessità familiari…”). Ad abundantiam, osserva questa Corte, l'interveniente è maggiore di età (nata nel 1990)
e non è più destinataria di contributo al mantenimento da parte dei genitori e la cessazione del contributo ha ormai efficacia di giudicato. Ne consegue che, anche il venir meno delle condizioni di autosufficienza economica non costituisce titolo idoneo – in sé – a far risorgere il diritto al mantenimento nell'alveo delle tipiche misure economiche di supporto familiare nei casi di crisi della famiglia (e l'assegnazione della casa familiare è senza dubbio una di esse, alla stregua del mantenimento e quale forma di esso), quanto piuttosto elemento da valutarsi per una misura di sussidio alimentare, ai sensi degli artt. 433 ss. c.c., a carico dei parenti prossimi che ne hanno obbligo, nella accertata sussistenza dei relativi presupposti.
III.
3. Ancora, deve essere disattesa l'eccezione di carenza di legittimazione passiva svolta da in ordine alla domanda di assegnazione della casa CP_1
familiare svolta dalla ex coniuge. La domanda, per come prospettata, introdotta e qualificata, fa sorgere un giudizio di modifica delle condizioni di divorzio in ordine al quale non è alcun dubbio circa la sussistenza di legittimazione a contraddire di CP_1
[...]
III.
4. Infine, deve essere dichiarata l'inammissibilità, ex art. 344 c.p.c., dell'intervento di non costituito in primo grado e facente, anch'egli, CP_2
valere in questo grado un diritto autonomo nei confronti dell'appellante principale,
seppure subordinatamente condizionato all'eventuale dichiarazione di carenza di legittimazione passiva del figlio.
10 IV. Il merito. L'appello principale: l'assegnazione della casa familiare. Scendendo
finalmente al merito in senso stretto, il gravame di in proprio è Parte_1
infondato e va respinto. La domanda di modifica è sostanzialmente basata sulla circostanza della necessità – scaturita dal monitoraggio più volte citato all'indomani della sentenza di appello che aveva revocato l'assegnazione – di consentire che l'immobile già adibito a casa familiare torni a disposizione di EO (ma anche di lei e della figlia che con EO convivono), non soltanto per finalità di _3
abitazione, avendone EO il diritto quale figlio maggiorenne ma incapace e potendo essere prossimi le dimissioni dalla struttura e un suo conseguente rientro nella casa, ma altresì per finalità terapeutiche, dal momento che EO cerca proprio quella abitazione in quanto “sua” e dal suo rientro in essa trarrebbe certo giovamento.
Ritiene la Corte che la Consulenza svolta in questa sede, proprio al fine di meglio e più approfonditamente comprendere la situazione personale di EO e la nuova circostanza evidenziata dalla madre a sostegno della domanda, non consente di seguire l'impostazione prospettata. Il CTU ha per la verità svolto un'approfondita indagine,
sentendo non soltanto tutti i familiari, ma – soprattutto – tutte le figure professionali coinvolte a vario titolo nella gestione della patologia di EO e finanche il dott.
il cui monitoraggio – come già sopra detto – era stato posto a fondamento Per_2
della domanda di In sede di valutazioni conclusive il CTU, tirando Parte_1
le fila della lunga indagine svolta, ha inteso distinguere tra specifici temi: 1) il quadro psichico di EO;
2) Il legame con la ex casa familiare;
3) le previsioni di eventuali rientri di EO presso la vecchia abitazione. Ritiene necessario, la Corte, lasciare alle parole dello stesso CTU la trattazione degli argomenti.
IV.
1. Sul primo punto, osserva il CTU: “…Dall'ottobre del 2022 il sig. è CP_1
inserito in un programma residenziale presso l'Opera Diocesana di Diacceto, a cui ha fatto accesso a seguito dell'esaurimento delle risorse di supporto presenti nel contesto di vita domestico. L'accesso alla struttura ha previsto un preliminare ricovero in SPDC per il contenimento della sintomatologia, che ha richiesto una decisa stabilizzazione mediante il ricorso ad adeguata terapia farmacologica. Il piano farmacologico è stato
11 mantenuto durante il soggiorno presso ODA e messo a punto dal dott. in CP_6
accordo con la dott.ss , responsabile ASL del trattamento del paziente. Persona_3
Nel corso della degenza presso il centro i vari operatori sanitari coinvolti hanno osservato un discreto miglioramento delle condizioni cliniche del paziente. Il sig CP_1
attualmente riesce ad interagire all'interno di relazioni sociali, anche se manifesta una spiccata dipendenza delle figure di accudimento. Benché rarefatte, EO è riuscito a compiere delle uscite di gruppo con gli altri ospiti del centro e a rientrare in struttura senza manifestare segni di discontrollo. Tali occasioni di socialità, ad avviso della dott.ss che segue il paziente fin dai tempi in cui era in carico alla NPI, Persona_3
erano precedentemente “sporadiche se non assenti”. Le difficoltà che il paziente manifesta nel cambiamento tra un'attività e l'altra sono attualmente gestite in maniera efficace dagli operatori dell'ODA, che utilizzano strategie volte a rassicurare il paziente senza esercitare pressioni. Sotto questo profilo, il miglioramento comportamentale del paziente è stato descritto come soddisfacente da tutti gli operatori che lavorano a stretto contatto con lui. Il sig. attualmente mostra di CP_1
accettare molto di più i cambiamenti rispetto al momento del suo ingresso in struttura, benché permangano marcati tratti ossessivi che lo ancorano alle routine giornaliere.
Tali routine sono scandite con il ricorso alla tecnica delle agende, nelle quali il paziente trova riportate le varie attività previste per la giornata e che segue soddisfacendo il bisogno di schematicità tipico del disturbo del neurosviluppo da cui
è affetto. La mancata esecuzione, o il cambio repentino delle attività previste, determina stati di disregolazione emotiva che producono comportamenti variabilmente dirompenti: durante gli episodi più intensi EO può arrivare ad agiti auto ed eterolesivi di elevata gravità, come quando ha fratturato il setto nasale dell'educatrice con la quale aveva il rapporto più significativo. Gli operatori del centro prevengono tali episodi facendo in modo che le informazioni date al paziente abbiano un riscontro coerente in tempi brevi. Nel corso della degenza il sig ha ridotto il CP_1
controllo ossessivo del cibo che manifestava al suo ingresso in istituto;
ne è conseguita una dieta maggiormente differenziata ed un significativo calo ponderale. L'intervento
12 ai denti effettuato nel corso della degenza ha permesso di monitorare la condizione odontoiatrica del paziente. Il piano farmacologico predisposto ha permesso una buona stabilizzazione del quadro ed attualmente il paziente riesce a sottoporsi a prelievi ematici senza particolari agiti oppositivi. Il quadro internistico è monitorato dal MMG dott.ss che valuta di volta in volta i trattamenti medici da erogare nei suoi Per_4
confronti. Tutti gli operatori ascoltati hanno invariabilmente rappresentato un netto miglioramento del quadro sanitario complessivo del sig a far data dal suo ingresso CP_1
in istituto nell'ottobre del 2022. Permangono serie difficoltà nell'implementazione di programmi sul territorio, principalmente a causa delle tensioni presenti tra i genitori del paziente, di cui la presente valutazione è la manifestazione più direttamente osservabile, avendo come oggetto la disputa sulla revoca o il mantenimento della ex casa familiare per la sig.r la figlia e, eventualmente ”. Pt_1 Per_5
IV.
2. In riferimento al secondo punto – legame con la ex casa familiare – osserva ancora il CTU quanto segue: “…Nel verbale di nomina mi è stato affidato l'incarico di indagare e meglio verificare il legame d con la ex casa familiare alla Parte_2
luce dell'andamento del percorso presso la struttura ODA, descrivendo e chiarendo ogni aspetto rilevante e utile con particolare riferimento agli effetti relativi alla previsione di suoi eventuali rientri presso la vecchia abitazione. La ex casa familiare è
l'abitazione in cui EO è nato e cresciuto ed ha vissuto fino al momento del suo inserimento presso l'ODA di Diacceto. La famiglia al suo interno ha visto un mutamento di configurazione quando il padre ha cambiato domicilio in seguito alla separazione dalla sig.r Da quel momento in poi gli episodi in cui EO Pt_1
ha incontrato il padre si sono rarefatti, anche come effetto dell'inasprimento del conflitto tra lui e la sig.r Come osservato dal dott infatti, il sig. Pt_1 Per_2
si è ritirato dalla vita del figlio anche per incompatibilità con la madre e non CP_1
avrebbe facilmente accettato che la donna scandisse momenti e modalità dei suoi incontri con EO. La donna ha sicuramente assistito EO fin dalla più tenera età, arrivando al punto di individuare ed anticipare i suoi bisogni all'interno di una dinamica fusionale che non è raro riscontrare tra soggetti affetti da disturbi del
13 neurosviluppo ed il loro principale care giver. Il ritiro dall'attività lavorativa della donna sottolinea una volta di più come il prendersi cura di un figlio con un simile quadro possa giungere a comportare un impegno totalizzante, quanto meno nella percezione del care giver, che può perdurare anche oltre all'interruzione della convivenza (…). La ex casa familiare costituisce il setting entro cui queste dinamiche si sono strutturate e mantenute. A far data dal suo ingresso in istituto EO non vi ha più fatto ritorno e ad avviso delle diverse persone ascoltate nel corso della CTU questa decisione trova giustificazione nelle difficoltà che ne scaturirebbero al momento di tornare in istituto. Come rappresentato dal dott. infatti, CP_7
l'ipotesi di un rientro nella casa familiare, seppur breve, determinerebbe al momento del rientro in ODA le stesse problematiche che si sono verificate al suo primo ingresso in istituto, che si rese possibili solo a seguito di un ricovero in SPDC. La presenza in casa di oggetti controfobici renderebbe estremamente difficoltoso il successivo distacco, e questo non farebbe che rendere più difficoltoso il proseguimento del percorso residenziale di EO, che la maggior parte degli operatori ascoltati ha ipotizzato si rivelerà a lungo termine. Sentito a colloquio, il dott. non ha Per_2
escluso che i timori degli operatori possano essere fondati, così come non ha escluso che il giovane possa non riconoscere la casa;
tuttavia, a suo avviso ha dichiarato che al momento non è possibile valutare con esattezza se il giovane si troverà bene in una casa diversa da quella in cui è cresciuto. Questo dato può essere corroborato da alcune evidenze presenti in letteratura, nella misura in cui la ricerca effettivamente
“evidenzia una lacuna nella comprensione dell'esperienza di trasloco degli adulti autistici”. EO sembra indirizzare molti dei suoi pensieri ossessivi all'idea di rientrare a casa, anche se non è facile stabilire se con “kè, ossia casa” il giovane intenda il luogo fisico o piuttosto il luogo in cui può ritrovare la famiglia. La stragrande maggioranza dei disegni che produce all'interno del centro hanno come soggetto la casa e l'auto necessaria a raggiungerla e le richieste che pone alla madre quando va a fargli visita vanno in questa direzione…”.
14 IV.
3. Quanto al terzo punto – previsioni di un rientro nella vecchia abitazione – il CTU osserva: “…Prima di trattare il caso concreto è necessario fornire una breve panoramica in astratto di questo tema. L'ipotesi di rientri presso la vecchia abitazione, in generale, non è astrusa. Il trattamento del paziente, anche con quadri gravi come quello di EO, deve necessariamente privilegiare un reinserimento del soggetto nel proprio contesto di vita. Gli stessi operatori ascoltati, infatti, hanno riferito che in condizioni simili a quella di EO è possibile ipotizzare l'interruzione del percorso residenziale e l'attivazione di un centro diurno o semi residenziale in un lasso di tempo pari a 3 anni. Tuttavia, in tal caso è necessario che venga soddisfatto il criterio del raggiungimento degli obiettivi del piano riabilitativo. Queste considerazioni valgono nel caso in cui l'ambiente di vita del paziente rappresenti una concreta e sufficiente rete di supporto e riesca a garantire un adeguato set di risorse. Allo stesso modo, in generale, è possibile affermare che soggetti affetti da autismo in comorbidità con disabilità intellettiva possono efficacemente affrontare dei mutamenti, anche significativi, del proprio contesto di vita, come ad esempio il trasloco da un'abitazione ad un'altra. Nello specifico, il caso di EO risulta caratterizzato da un empasse insormontabile;
la famiglia si mostra bloccata in una tappa precedente a quella attuale, in cui le condizioni di contesto potrebbero mutare drasticamente, ed i tentativi della sig.r possono essere letti alla luce della necessità di mantenere lo status quo. Pt_1
Non è possibile scindere le legittime pretese della sig.r di avere con sé il figlio Pt_1
da quelle di vedersi riassegnare la ex casa familiare. Proprio questa spinta della donna a riavere con sé il figlio, così da vedere soddisfatti i suoi due bisogni principali, passare più tempo col figlio e mantenere la ex casa familiare, stanno minando alle basi il percorso terapeutico del giovane. L'interpretatività con cui la donna vive il comportamento degli operatori coinvolti ha determinato una rottura dell'alleanza terapeutica della famiglia con i servizi, per cui ogni perplessità degli operatori a predisporre dei rientri a casa di EO viene da lei vissuta come un tentativo di sfrattarla da casa. Ecco che la sig.r accusa chiunque di avergli messo in bocca Pt_1
promesse che non ha mai fatto a EO. Nel corso della CTU la sua CT ha più volte
15 sottolineato che la donna non avrebbe mai comunicato al figlio un suo imminente rientro a casa. La donna, inoltre, vive in maniera persecutoria le disposizioni del
Giudice Tutelare, che nell'affidare all'avv. il ruolo di Amministratore di CP_8
SO di EO l'avrebbe esautorata del suo ruolo di protettrice del figlio. Ogni operatore ascoltato ha invariabilmente riferito che allo stato attuale non è possibile stabilire con certezza i tempi in cui dei rientri a casa di EO possano generare più benefici dei rischi ad essi connaturati, e la difficoltà della presente valutazione risiede proprio nel fatto che le tempistiche per una ragionevole prognosi appaiono incompatibili con quelle proprie della valutazione tecnicogiuridica. Lo stesso grado di accordo tra professionisti è stato rilevato nel valutare i rientri a casa di EO come del tutto inappropriati allo stato attuale. Sebbene nessuno degli operatori ascoltati abbia chiaramente riferito che il percorso residenziale di EO durerà sine die, molte delle dichiarazioni rese sembrano deporre per questa ipotesi. Allo stato attuale non è possibile ipotizzare un mutamento in senso migliorativo del contesto di vita di
EO, ossia quello stesso contesto che ha reso necessario il suo inserimento in struttura. Al contrario, è lecito ipotizzare che con l'invecchiamento della madre l'intera struttura di supporto su cui ha sempre contato EO inizierà a mostrare delle crepe, come già accaduto prima del suo ingresso nell'ODA. Naturalmente questo tema è fonte di enorme sofferenza per la donna, che ha dedicato la sua vita e strutturato la sua identità intorno all'encomiabile volontà di assistere il figlio fino allo stremo delle forze. Tuttavia, sul lungo periodo sarà inevitabile una presa in carico continua residenziale del giovane, specie in un futuro remoto che lo vedrà assistito anche “dopo la madre”, a meno che tale responsabilità non venga completamente addossata alla sorell , che dovrebbe abdicare ai suoi progetti di vita per dedicarsi _3
all'accudimento del fratello. L'eventualità che EO possa abitare in pianta stabile in struttura è percepita in modi nettamente diversi dai suoi genitori: il padre ha riferito di accettare tale possibilità; la madre, invece, ha mostrato di vivere con estrema angoscia questo scenario (“mio figlio è in riabilitazione, non in RSA”). Gli operatori ascoltati non hanno escluso futuri periodici rientri di EO presso l'abitazione
16 della madre. In tale scenario, però, hanno valutato che non sarà tanto la casa in cui effettuare i rientri ad avere importanza, quanto piuttosto la struttura familiare che il giovane troverà al suo interno. La dott.ssa , responsabile ASL del Persona_3
trattamento di EO, ha dichiarato che un rientro di EO nella sua vecchia casa sarebbe confusivo e destabilizzante, ragione per cui sarebbe da privilegiare un ambiente neutro. Anche la dott.ssa ha valutato un eventuale rientro di Tes_1
EO nella sua vecchia casa come foriero di difficoltà, in quanto l'ambiente presentava marcate criticità e potrebbe ancora scatenare in EO ricordi ed emozioni difficili da gestire. È pur vero che soggetti con quadri psicopatologici simili a quello di EO mostrano difficoltà di adattamento a nuovi ambienti di vita (…), ma nel caso specifico il paziente ha mostrato un positivo adattamento all'ambiente quando è stato inserito all'ODA e per questo motivo è lecito ipotizzare che potrà adattarsi altrettanto efficacemente ad un nuovo ambiente se e quando vi farà degli sporadici o stabili rientri, purché al suo interno ritrovi lo stesso nucleo familiare che trasforma un semplice “edificio” in una “casa”. Per quanto impenetrabile possa apparire il sistema di pensiero di un soggetto come è possibile Parte_2
ipotizzare, come sostenuto dalla CT di part che quando EO disegna la Pt_1
casa e la macchina stia in realtà rappresentando la sig.r la madre e care giver Pt_1
di cui il paziente ha bisogno, come se non distinguesse le persone delle cose, o almeno che non si preoccupasse di questa distinzione. Come già discusso in precedenza, la disputa intorno alla ex casa familiare sta attualmente limitando il ventaglio di opzioni terapeutiche disponibili per EO e sta limitando i benefici che il giovane ottiene dall'attuale trattamento residenziale. Gli operatori ascoltati ed i dati ricavati dalle relazioni presenti in atti evidenziano momenti di crisi del paziente nei giorni successivi alle visite della madre, che nel rappresentargli un suo imminente rientro a casa determina un'inevitabile frustrazione del figlio quando questi non vede realizzarsi la promessa fatta e questo in considerazione della necessità di EO di ottenere riscontri rapidi e coerenti delle informazioni che riceve. I sanitari ascoltati hanno dichiarato che allo stato attuale la priorità è rappresentata dallo stabilirsi di un
17 clima di collaborazione con i genitori del paziente, e solo in un secondo momento può essere efficacemente affrontata la questione dei rientri a casa di EO, che sia nella sua vecchia abitazione o in un'altra…”.
IV.
4. Conclusivamente, non può ritenersi raggiunta la prova dei fatti come prospettati né sotto l'aspetto di una certa previsione di periodi di rientro di EO
in famiglia né sotto l'aspetto della accertata necessità che detti rientri avvengano nella attuale casa familiare. Con la premessa che tutte le opinioni prognostiche rappresentate tali restano – seppure sulla base di studi specifici, approfonditi e aggiornati di settore cui lo stesso CTU ha dato evidenza – e che solo lo sviluppo clinico della patologia di EO potrà nel tempo dare risposte certe, ma sempre sul passato e non mai su previsione future, con tale premessa – si diceva – la Consulenza ha semmai dato conto del fatto che da un lato la condotta della madre,
inconsapevolmente, paradossalmente sembra allontanare la previsione di rientri residenziali di EO, nel momento in cui si affanna a prospettare al figlio imminenti rientri in casa, proprio in quella familiare, ma di fatto irreali (per ragioni cliniche connesse esclusivamente allo stato di salute del ragazzo e – non da ultimo – anche alla carica di violenza che potenzialmente, ma talvolta anche di fatto, egli sprigiona su se stesso e su terzi), tuttavia con ciò ingenerando in EO, come si è
appena letto (e come in altri passi della CTU risalta), false aspettative, ansia, delusione e nervosismo per il mancato avveramento, circostanze tutto che arrivano anche a compromettere il percorso clinico rincorso dai professionisti che ne hanno cura in struttura;
dall'altro lato, questi stessi professionisti coinvolti hanno indicato come non indispensabile, fors'anche addirittura dannosa, l'ipotesi che l'eventuale rientro in ambito residenziale di EO, non si sa addirittura se e in quali tempi, avvenga proprio nella vecchia abitazione. Di qui, l'insussistenza dei presupposti di mutamenti,
ancor meno concreti e reali, delle circostanze poste a fondamento della domanda. Né
le prove orali richieste dall'appellante sul punto, in riferimento alle cure prestate al figlio da lei e dalla sorella nonché sulle reazioni, anche violente di EO _3
(capi 1-11 dell'atto di appello), sarebbero idonee a modificare tale accertamento.
18 V. Segue. l'appello incidentale: l'assegno divorzile. Esso è svolto, esplicitamente,
anche per il caso di reiezione dell'appello principale. Il gravame è infondato.
Presupposto della domanda, già svolta in primo grado sulla quale il Tribunale ha effettivamente mancato di esplicitare la decisione, è che la ex coniuge “…non ha dimostrato di avere i presupposti necessari che danno diritto all'erogazione di un assegno divorzile a carico del Non possiamo non rilevare che anche in questa CP_1
sede, come in tutte le altre, la non ha mai prodotto in giudizio la Pt_1
documentazione INPS attestante la sua situazione reddituale dopo il licenziamento nonché lavorativa, non avendo dato alcun conto – sebbene espressamente richiesto in ogni fase del giudizio di divorzio anche in sede di appello - né della NASPI percepita, né se ella abbia reperito un nuovo lavoro, se sia iscritta al Centro per l'Impiego ovvero sia andata in pensione…”. Di qui, la domanda di ripetizione dell'indebito. Trattasi, con tutta evidenza non della prospettazione di un fatto nuovo, specificamente dedotto e provato, che renderebbe attuale l'istanza di modifica, quanto piuttosto di una censura mossa addirittura all'originaria decisione divorzile di primo grado che aveva stabilito l'assegno divorzile – senza che la b initio ne avesse titolo, dunque – e a quella Pt_1
di appello che lo ha aumentato nel quantum. Con tutta evidenza, però, tali statuizioni sono ormai coperte da giudicato, seppure rebus sic stantibus, di talché le relative censure dovevano semmai percorrere la strada del ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello. In questa sede, resta soltanto l'infondatezza del gravame sulle domande reiterate di cessazione dell'erogazione del titolo e di contestuale ripetizione di indebito.
VI. Le spese. La natura specifica della lite ed i concreti interessi coinvolti con riferimento agli intervenienti e per le Parti principali altresì la soccombenza reciproca,
integrano gravi ed eccezionali ragioni, alla stregua di quanto contenuto in CC n.
77/2018, per la compensazione totale delle spese di lite fra tutte le Parti. Le spese di
CTU saranno poste invece a carico solidale delle sole Parti principali (internamente con ripartizione paritaria) che sostanzialmente ne hanno cagionato principale occasione.
19 -
PER QUESTI MOTIVI
-
La Corte di Appello di Firenze, ogni altra domanda reietta, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da in proprio e quale genitore Parte_1
esercente la responsabilità genitoriale su nei confronti di Parte_2 CP_1
avverso la sentenza del Tribunale di Firenze n. 3286/23 del 10.11.2023, con l'intervento in causa di e così provvede: CP_2 _3
1) dichiara l'inammissibilità dell'appello principale proposto da Parte_1
nella qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sul figlio Parte_2
2) dichiara l'inammissibilità dell'intervento svolto da _3
3) dichiara l'inammissibilità dell'intervento svolto da CP_2
4) respinge l'appello principale proposto da in proprio, nei Parte_1
confronti di CP_1
5) respinge l'appello incidentale proposto da nei confronti di CP_1 Parte_1
[...]
6) dichiara interamente compensate le spese di lite tra tutte le Parti in causa;
spese di
CTU a carico esclusivo delle sole Parti principali, e , in solido tra Pt_1 CP_1
loro e internamente, in misura paritaria, spese liquidate in favore del CTU come da separato decreto;
7) dà atto che sussistono, nei confronti di tutte le Parti private in causa, i presupposti per l'applicazione dell'art. 13/1quater dPR n. 115/2002 in materia di spese di giustizia.
8) dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle persone in esso menzionate ai sensi dell'art. 52 del d.l.vo 30.06.2003 n.196.
Firenze, 07.02.2025
IL CONSIGLIERE Est. LA PRESIDENTE
EO Scionti Daniela Lococo
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