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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 27/11/2025, n. 1420 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 1420 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1803/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice RT ND, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 1803/2024 promossa da:
(c.f. ) con il patrocinio dell'avv. FABRIZIO Parte_1 C.F._1
BOLOGNINI
ATTORE contro
c.f. con l'avv. TEODORA TEOFILATTO CP_1 P.IVA_1
CONVENUTA
CONCLUSIONI
La parte attrice come da note finali:
Voglia l'Ill.mo Tribunale di Modena, ogni diversa istanza disattesa,
- In via preliminare e nel merito, accertata la nullità della delega rilasciata dalla cessionaria all'odierna ricorrente – opposta, stante la violazione degli articoli 2 e 3 della legge 130/1999
e ulteriormente accertato la mancanza in capo a parte opposta dei requisiti di legge, oggettivi
e statutari per lo svolgimento delle attività tutte delegatele da “ revocare il Parte_2 decreto ingiuntivo opposto – emesso dal Tribunale di Modena il 14 febbraio 2024, al n.
304/2024, nel procedimento 739/2024; - In difetto, in via preliminare e nel merito, dichiarare la carenza di “legittimazione attiva” della ricorrente – opposta quale mandataria di per le ragioni CP_1 Parte_2 tutte esposte in narrativa circa la mancanza di prova dell'effettiva cessione del “veicolo” per cui è causa e, per l'effetto, accogliere la presente opposizione e conseguentemente revocare il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Modena il 14 febbraio 2024, al n. 304/2024, nel procedimento 739/2024;
- In difetto, nel merito, accertare il reale valore dell'autovettura a detrarre dalle pretese dell'opposta e, per l'effetto, revocare – in tutto o in parte – il decreto ingiuntivo emesso
Tribunale di Modena il 14 febbraio 2024, al n. 304/2024, nel procedimento 739/2024;
Con vittoria di spese, funzioni ed onorari.
La parte convenuta come da comparsa di costituzione e risposta con richiesta ex art. 963 c.p.c.:
Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis, in accoglimento delle suesposte motivazioni, da intendersi qui per integralmente trascritte, così decidere:
a. in via preliminare: pronunciarsi in ordine alla conferma/revoca della concessa esecutorietà del decreto ingiuntivo e comunque decidere per la concessione della provvisoria esecutorietà al decreto ingiuntivo opposto n. 304/2024 (RG. 739/2024), non essendo l'opposizione fondata su prova scritta o di pronta soluzione;
b. in via principale, nel merito: rigettare integralmente la svolta opposizione poiché infondata in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo 304/2024 (RG. 739/2024), condannando l'opponente al pagamento della somma di € 18.732,31, oltre interessi e spese;
c. in ogni caso: con vittoria di spese e compensi del presente giudizio, ulteriormente aumentati del 30% ex art. 4 comma 1 bis del D.M. n. 55/2014, oltre IVA e CPA., con condanna, altresì, dell'opponente anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c.., da distrarsi a favore del procuratore antistatario.
Con riserva di ulteriormente dedurre, eccepire, concludere, produrre e articolare, anche in via istruttoria.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con citazione notificata il 2.4.2024 propone opposizione nei confronti di Parte_1 [...] avverso il decreto ingiuntivo n. 304/2024, emesso per il credito di € 18.732,31, avente titolo CP_1
2 di 9 nella locazione finanziaria 5.1.2018 n. 3402164 (proposta di contratto di BMW Bank GmbH n.
10236636/02-0) e nel prestito accessorio 5.1.2018 n. 3402165 (proposta di contratto di BMW
Bank GmbH n. 10236636/02-1).
L'opponente non contesta il titolo del rapporto, ma eccepisce: a. la nullità del mandato alla riscossione dei crediti in favore di società non iscritta nell'apposito albo (art. 106 TuB); b. la carenza di titolarità del credito, non provata dall'avviso della cessione;
c. l'assenza del contratto di cessione;
d. l'illiquidità del credito.
Costituitasi in giudizio, contesta le difese avversarie replicando, in particolare: a. di CP_1 essere sub-mandataria di (già , già mandataria di Controparte_2 Controparte_3
società veicolo di cartolarizzazione;
b. la determinazione del valore Parte_2 dell'automobile oggetto del leasing in conformità all'art. 8 delle condizioni contrattuali (doc. 7-8,
13-14 e 18 mon.; doc. 5 conv.); c. di aver pattuito per iscritto la clausola penale (quattro per cento del capitale residuo).
Dichiarata la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo con ordinanza del 13.11.2024 ed espletata la mediazione, la causa è istruita con documenti;
è discussa e posta in decisione all'udienza dell'11.11.2025 sulle conclusioni in epigrafe.
1.
La validità del mandato al recupero del credito non è inficiata dall'assenza dell'iscrizione di nell'albo degli intermediari finanziari (art. 106 TuB), poiché l'art. 26 l. 30.4.1999 n. CP_1
130 non dispone la nullità testuale del contratto (art. 14183 c.c.) né è norma imperativa del rapporto (art. 14181 c.c.), ma pertiene alla disciplina pubblicistica del sistema bancario e finanziario, presidiata da tutele penali e amministrative, le seconde rimesse al potere normativo e di controllo di Banca d'Italia; quindi, le condotte difformi degli intermediari non incidono sulla validità del contratto e/o degli atti processuali di estrinsecazione della tutela del credito (cfr. CC
III 18.3.2024 n. 7243).
2.
Oltre alla cessione del 22.7.2020-13.7.2022 (doc. 2-2 bis mon.) sono documentati la ricognizione della cedente del 9.8.2022 (doc. 19 mon.) e l'avviso pubblico della cessione (GU II
8.11.2022 n. 130), indicante i criteri che consentono di identificare univocamente le parti e l'oggetto della cessione nonché di includervi il credito controverso (doc. 3 bis mon.: «[…]
(il “Cessionario”) […] comunica che, nell'ambito di un'operazione di Parte_2 cartolarizzazione […] in forza di un contratto di cessione di crediti […] concluso in data 22
3 di 9 luglio 2020 e successivamente integrato con l'Accordo Modificativo del 13 luglio 2022, ha acquistato pro-soluto da BMW Bank GmbH – CC LI (il “Cedente”) in data 29 luglio 2022, 1° settembre 2022 e 4 ottobre 2022 (ciascuna, una “Data di Efficacia Giuridica”):
[…] (ii) sono altresì oggetto di cessione i Crediti originati da contratti di leasing, sia finanziario che operativo, ovvero da contratti di finanziamento (i “Crediti Ulteriori”) che, ove non altrimenti specificato, alla relativa Data di Efficacia Giuridica, appartengano ad una delle seguenti categorie: […] d) crediti derivanti da contratti di finanziamento risultanti dalla comunicazione inviata da almeno 35 (trentacinque) e non oltre 95 (novantacinque) giorni di calendario al Debitore ceduto contenente il debito residuo dovuto ai sensi del contratto di finanziamento (debito residuo composto dalle voci: capitale residuo ancora non rimborsato, maggiorato della relativa indennità, rate scadute e non pagate, comprensive degli interessi moratori maturati, spese di recupero sostenute oltre a qualsiasi ulteriore onere previsto dal contratto di finanziamento) successivamente allo storno del valore di mercato del bene riconsegnato o comunque recuperato a seguito della risoluzione del contratto di finanziamento, come risultante dal valore di apposita perizia, al lordo dell'IVA. Unitamente a tali crediti principali, sono altresì oggetto di cessione i crediti derivanti da eventuali contratti di finanziamento accessori al contratto di finanziamento principale, il cui saldo debitore è costituito dalle voci: rate scadute e non pagate, comprensive degli interessi moratori maturati fino alla data di risoluzione nella misura convenzionalmente pattuita, capitale residuo non rimborsato, maggiorato della relativa indennità commisurata allo stesso e spese di recupero addebitate» (cfr.
CC I 29.12.2017 n. 31188; CC III 13.6.2019 n. 15884).
La titolarità del credito de quo in capo alla convenuta è ulteriormente riscontrata (cfr. CC VI
13.5.2021 n. 12739; CC VI 5.11.2020 n. 24798; CC I 2.3.2016 n. 4116), dalla disponibilità dei contratti, dei piani rateali, degli estratti contabili e delle diffide (doc.
6-19 mon.).
3.
Il titolo del rapporto ed il perfezionamento del contratto con la messa a disposizione dei fondi sono incontroversi e/o documentati (doc.
6-10 mon.) al pari della morosità dell'opponente (doc.
16 mon.).
Il leasing (TAn: 3,30%; TAeg: 4,42%) prevede il pagamento da parte di di € Parte_1
18.722,64 contestualmente alla conclusione del contratto (€ 14.754,10 oltre imposta: € 18.000,00;
€ 592,33 oltre imposta: € 722,64) e di cinquantanove ratei di € 722,64 ciascuno in sessanta mesi
(doc. 7 mon.); il prestito (TAn 5,99%; TAeg 6,21%) prevede, invece, la consegna a di Parte_1
4 di 9 € 14.591,00 (TAn 5,99% e TAeg 6,21%) da restituirsi in sessanta ratei di € 282,02 ciascuno (doc.
8 mon.).
Quindi, BMW Bank GmbH mette a disposizione di l'autoveicolo (doc. 12 mon.) e la Parte_1 maggior parte (€ 14.591,00 su € 18.722,64) dei fondi necessari al pagamento della prima tranche di corrispettivo mentre si obbliga al pagamento dei canoni del leasing (€ 722,64 Parte_1 ciascuno) e dei ratei del mutuo (€ 282,02 ciascuno).
Dopo il pagamento di ventisette canoni (contratto n. 3402164) e di ventisei ratei (contratto n.
3402165) le parti sospendono concordemente l'adempimento dell'opponente dall'1.4.2020 al
30.6.2021 nel periodo della crisi pandemica.
Alla scadenza della moratoria l'ingiunto si rende moroso (contratto n. 3401264: dal ventottesimo al quarantaduesimo rateo e dal quarantatreesimo al quarantanovesimo;
contratto n.
3402165: dal ventisettesimo al quarantunesimo e dal quarantatreesimo al quarantottesimo).
Nell'intimargli la risoluzione dei contratti con atto del 26.1.2022 (doc. 16 mon.), la cui consegna è incontroversa, BMW Bank GmbH informa che imputerà al credito residuo Parte_1 il corrispettivo imponibile della vendita del veicolo o dalla sua riallocazione secondo il bollettino
EU (art. 8: «L'importo di cui innanzi sarà rettificato, con l'eventuale conguaglio a favore del Cliente: […] b) in diminuzione, dall'importo incassato dalla Società (al netto di tutti i relativi costi sostenuti per recupero, ripristino, manutenzione, provvigioni per la vendita o rilocazione, ecc.) a seguito della vendita o comunque della rilocazione del bene se restituito dal Cliente, oppure a seguito dell'eventuale indennizzo assicurativo se incassato dalla Società»).
Il credito ingiunto, incontroverso, è pari ad € 18.732,31 di cui:
a. € 9.134,84 aventi titolo nel leasing (€ 3.985,53 canoni insoluti, € 8.868,30 canoni sospesi, €
86,97 interessi sul solo capitale, € 630,24 spese, € 18.211,34 capitale residuo, € 728,45 penale)
a dedursi il valore di realizzo della vendita di € 23.375,99;
b. € 9.597,47 aventi titolo nel prestito (€ 9.395,43 ratei scaduti, inclusivi di € 133,07 di penale, €
90,54 interessi di mora al 9.8.2022, data dell'estratto contabile).
3.1.
L'opponente assume la contrarietà della penale all'art. 1138 l.
4.8.2017 n. 124, che non ne prevede il pagamento («In caso di risoluzione del contratto per l'inadempimento dell'utilizzatore ai sensi del comma 137, il concedente ha diritto alla restituzione del bene ed è tenuto a corrispondere all'utilizzatore quanto ricavato dalla vendita o da altra collocazione del bene, effettuata ai valori di mercato, dedotte la somma pari all'ammontare dei canoni scaduti e non
5 di 9 pagati fino alla data della risoluzione, dei canoni a scadere, solo in linea capitale, e del prezzo pattuito per l'esercizio dell'opzione finale di acquisto, nonché le spese anticipate per il recupero del bene, la stima e la sua conservazione per il tempo necessario alla vendita. Resta fermo nella misura residua il diritto di credito del concedente nei confronti dell'utilizzatore quando il valore realizzato con la vendita o altra collocazione del bene è inferiore all'ammontare dell'importo dovuto dall'utilizzatore a norma del periodo precedente»).
Il rilievo è infondato, poiché la l.
4.8.2017 n. 124 regola il contenuto delle obbligazioni restitutorie nascenti dalla risoluzione del leasing senza precludere alle parti il potere di prevedere una clausola penale (art. 1382 c.c.), il cui scopo è rafforzare il vincolo contrattuale con la forfettizzazione di un danno presunto (cfr. CC VI-3 26.7.2021 n. 21398).
Diverso è il profilo (artt. 1382 c.c. e 332 lett. f d. lgs.
6.9.2005 n. 206) della sua eventuale eccessività, dedotto in forma genericissima (prima memoria integrativa, p. 7).
Il parametro dell'eccessività è l'interesse all'adempimento che il creditore ha al momento della conclusione del contratto;
non va trascurata, però, la valutazione della clausola al momento della sua applicazione, poiché la prestazione promessa, pur potendo essere eccessiva al tempo del contratto, potrebbe non esserlo al tempo posteriore della sua esecuzione, nel qual caso lo scarto denoterebbe solo un errore, irrilevante, di previsione delle parti, non l'iniquità della clausola (cfr.
CC I 4.10.2023 n. 28037).
Lo scrutinio di abusività della clausola non è precluso (CG I 21.1.2015, C-482/13, C-484/13,
C-485/13 e C-487/13, dalla liceità (artt. 1815 c.c. e 644 c.p.) del Controparte_4 saggio degli interessi di mora (7%), compiutamente allegata (ricorso per decreto ingiuntivo, p. 3), incontroversa e riscontrata dal suo confronto con il limite di usurarietà (17,145625%;
19,62325%) vigente al momento della conclusione del contratto per il leasing aeronavale e su autoveicoli ed il credito finalizzato (doc. 11 mon.), ossia il tasso effettivo globale medio
(6,4165%; 9,3986%) incrementato della sua maggiorazione statistica (art. 34 D.M. 21.12.2017: leasing 4,1%; prestiti 3,1%; cfr. CC SU 18.9.2020 n. 19597) e della maggiorazione stabilita dall'art. 24 l.
7.3.1996 n. 108 (1,25 + 4%).
Gli interessi di mora (7%) e la penale (4%), aventi finalità e discipline diverse (cfr. CC III
21.2.2023 n. 5379), si computano su valori diversi, ossia i ratei scaduti di capitale (artt.
3.2 e 8.3)
e il capitale residuo non rimborsato (art. 8.3).
6 di 9 Le rispettive aliquote (7% e 4%) sono sensibilmente inferiori al tasso effettivo globale medio
(TEgm) del leasing (12,0206%) e del credito finalizzato (15,7482%) e neppure la loro aggregazione, resa impropria dalla disomogeneità delle voci su cui sono applicate, lo supera.
Dei crediti di € 9.134,84 ed € 9.597,47, la penale è pari solo ad € 728,45 ed € 133,07, mentre gli interessi di mora sono pari solo ad € 86,97 ed € 90,54; quindi, la valutazione globale delle prestazioni alternativamente o cumulativamente esigibili dal consumatore in caso di suo inadempimento (art. 4 dir.
5.4.1993 n. 93/13/CEE; art. 341 d.lgs.
6.9.2005 n.206) consente di escludere indubbiamente l'abusività della penale.
3.2.
I criteri contrattuali (art. 9.4: «Nei casi di decadenza dal beneficio del termine o di risoluzione del Contratto, di cui alla clausola 5.1 di quest'ultimo, il Cliente si impegna fin d'ora a mettere il
Veicolo a disposizione della Società, conferendo alla stessa idonea procura irrevocabile a vendere il Veicolo e ad incassarne il relativo ricavato. Il prezzo di vendita sarà determinato sulla base del listino EU blu al netto dei danni eventualmente riscontrati sul veicolo come esposti
e valorizzati nella perizia che sarà effettuata da società terza di primario standing e comprovata esperienza nel settore, debitamente incaricata a tal fine dalla Società. L'importo del prezzo di vendita non verrà pagato al Cliente ma verrà trattenuto dalla Società a decurtazione del proprio credito ex clausola risolutiva espressa, salvo il riconoscimento al Cliente dell'eventuale eccedenza») sono conformi alla disciplina legale (art. 1139 l.
4.8.2017 n. 124: «Ai fini di cui al comma 138, il concedente procede alla vendita o ricollocazione del bene sulla base dei valori risultanti da pubbliche rilevazioni di mercato elaborate da soggetti specializzati. Quando non è possibile far riferimento ai predetti valori, procede alla vendita sulla base di una stima effettuata da un perito scelto dalle parti di comune accordo nei venti giorni successivi alla risoluzione del contratto o, in caso di mancato accordo nel predetto termine, da un perito indipendente scelto dal concedente in una rosa di almeno tre operatori esperti, previamente comunicati all'utilizzatore, che può esprimere la sua preferenza vincolante ai fini della nomina entro dieci giorni dal ricevimento della predetta comunicazione. Il perito è indipendente quando non è legato al concedente da rapporti di natura personale o di lavoro tali da compromettere
l'indipendenza di giudizio. Nella procedura di vendita o ricollocazione il concedente si attiene a criteri di celerità, trasparenza e pubblicità adottando modalità tali da consentire
l'individuazione del migliore offerente possibile, con obbligo di informazione dell'utilizzatore»), come evincibile dal compendio istruttorio (7, 8, 14, 15, 17 e 18 mon.).
7 di 9 Nell'intimare la risoluzione dei contratti la concedente (doc. 15 mon.) preavverte la controparte delle modalità di stima del veicolo («Una volta restituito il veicolo, in base alle stesse pattuizioni contrattuali, l'importo complessivo relativo al contratto di leasing verrà diminuito dell'importo ricavato dalla vendita del veicolo o dalla sua riallocazione in base al bollettino
EU, importo al netto di IVA e di eventuali danni e/o eccedenze chilometriche riportate nel verbale di riconsegna o nell'eventuale perizia. A tale proposito La informiamo che in sede di restituzione il nostro incaricato al ritiro Le sottoporrà l'alternativa di scegliere un perito da incaricare di comune accordo oppure di voler ricevere un elenco di tre periti indipendenti tra i quali scegliere e a cui la nostra società quale concedente, darà incarico per la perizia»).
Al momento della riconsegna (12.5.2022) l'opponente aderisce alla nomina di un perito comune, TÜV SÜD Auto Plus GmbH Car Business Services (doc. 9 att.) e il 31.5.2022 la concedente vende la proprietà del veicolo ad Autoclub s.p.a. (doc. 17 mon.) per € 23.375,99
(oltre imposta: € 28.679,91).
L'opponente deduce: a. di non aver ricevuto la stima del perito;
b. che l'auto è stata concessa in leasing a per € 40.900,00 (+ € 12.220,09; doc. 8 att.: visura del Pubblico Persona_1
Registro Automobilistico), conformemente al suo valore di mercato (doc.
6-7 att.: offerte al pubblico di analoghi veicoli usati); c. che le quotazioni EU sono calmierate.
EU è un indicatore notorio di valore nel mercato automobilistico, fondato su dati statistici aggiornati periodicamente;
è indubbio, perciò, che possa essere considerato una pubblica rilevazione di mercato di natura specialistica.
Il corrispettivo riscosso è conforme alla quotazione ufficiale (doc. 5 conv.: € 28.700,00) e allo stato del bene, il cui verbale di riconsegna indica graffi del tetto e carrozzeria sporca, che hanno reso necessarie spese documentate di € 2.180,14 per la sua sistemazione (doc. 6 conv.).
La determinazione dell'arbitro, essendo fondata su un parametro legale (art. 1139 l.
4.8.2017 n.
124), non è erronea né manifestamente iniqua (artt. 13491 e 1473 c.c.); quindi, non è suscettibile di revisione né configura un inadempimento di BMW Bank GmbH nella riallocazione del bene, ma, eventualmente, di TÜV SÜD Auto Plus GmbH Car Business Services nella sottostima del suo valore. Ne discende la conferma del decreto ingiuntivo.
4.
Le spese, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario, seguono la soccombenza e sono regolate secondo i parametri del D.M. 10.3.2014 n. 55, considerati il valore reale della
8 di 9 controversia, la natura documentale dell'istruttoria e le prestazioni difensive rese (studio e introduzione: valori medi;
trattazione e decisione: valori inferiori).
L'art. 961 c.p.c. richiede la prova di uno specifico danno che nessuna delle parti ha allegato
(CC III 27.10.2015 n. 21798). L'art. 963 c.p.c., invece, stabilisce una sanzione la cui natura non è intrinsecamente difforme dal danno punitivo (CC VI-3 21.2.2018 n. 4136). La temerarietà della lite, però, sottende la consapevolezza dell'infondatezza delle domande proposte e delle tesi sostenute o l'inosservanza della normale diligenza per l'acquisizione di tale coscienza;
non è sufficiente, invece, la mera opinabilità del diritto fatto valere (CC I 9.2.2017 n. 3464). Ne consegue il rigetto della richiesta ex art. 96 c.p.c. della convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena:
1- rigetta l'opposizione di nei confronti di avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_1 CP_1
n. 304/2024, già esecutivo;
2- rigetta la richiesta ex art. 96 c.p.c. di CP_1
3- condanna al pagamento in favore di delle spese processuali, che liquida Parte_1 CP_1 in € 3.800,00 per compensi, oltre spese forfettarie (quindici per cento dei compensi) e accessori, distraendole in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Modena, 27 novembre 2025
Il Giudice
RT ND
9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice RT ND, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 1803/2024 promossa da:
(c.f. ) con il patrocinio dell'avv. FABRIZIO Parte_1 C.F._1
BOLOGNINI
ATTORE contro
c.f. con l'avv. TEODORA TEOFILATTO CP_1 P.IVA_1
CONVENUTA
CONCLUSIONI
La parte attrice come da note finali:
Voglia l'Ill.mo Tribunale di Modena, ogni diversa istanza disattesa,
- In via preliminare e nel merito, accertata la nullità della delega rilasciata dalla cessionaria all'odierna ricorrente – opposta, stante la violazione degli articoli 2 e 3 della legge 130/1999
e ulteriormente accertato la mancanza in capo a parte opposta dei requisiti di legge, oggettivi
e statutari per lo svolgimento delle attività tutte delegatele da “ revocare il Parte_2 decreto ingiuntivo opposto – emesso dal Tribunale di Modena il 14 febbraio 2024, al n.
304/2024, nel procedimento 739/2024; - In difetto, in via preliminare e nel merito, dichiarare la carenza di “legittimazione attiva” della ricorrente – opposta quale mandataria di per le ragioni CP_1 Parte_2 tutte esposte in narrativa circa la mancanza di prova dell'effettiva cessione del “veicolo” per cui è causa e, per l'effetto, accogliere la presente opposizione e conseguentemente revocare il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Modena il 14 febbraio 2024, al n. 304/2024, nel procedimento 739/2024;
- In difetto, nel merito, accertare il reale valore dell'autovettura a detrarre dalle pretese dell'opposta e, per l'effetto, revocare – in tutto o in parte – il decreto ingiuntivo emesso
Tribunale di Modena il 14 febbraio 2024, al n. 304/2024, nel procedimento 739/2024;
Con vittoria di spese, funzioni ed onorari.
La parte convenuta come da comparsa di costituzione e risposta con richiesta ex art. 963 c.p.c.:
Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis, in accoglimento delle suesposte motivazioni, da intendersi qui per integralmente trascritte, così decidere:
a. in via preliminare: pronunciarsi in ordine alla conferma/revoca della concessa esecutorietà del decreto ingiuntivo e comunque decidere per la concessione della provvisoria esecutorietà al decreto ingiuntivo opposto n. 304/2024 (RG. 739/2024), non essendo l'opposizione fondata su prova scritta o di pronta soluzione;
b. in via principale, nel merito: rigettare integralmente la svolta opposizione poiché infondata in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo 304/2024 (RG. 739/2024), condannando l'opponente al pagamento della somma di € 18.732,31, oltre interessi e spese;
c. in ogni caso: con vittoria di spese e compensi del presente giudizio, ulteriormente aumentati del 30% ex art. 4 comma 1 bis del D.M. n. 55/2014, oltre IVA e CPA., con condanna, altresì, dell'opponente anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c.., da distrarsi a favore del procuratore antistatario.
Con riserva di ulteriormente dedurre, eccepire, concludere, produrre e articolare, anche in via istruttoria.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con citazione notificata il 2.4.2024 propone opposizione nei confronti di Parte_1 [...] avverso il decreto ingiuntivo n. 304/2024, emesso per il credito di € 18.732,31, avente titolo CP_1
2 di 9 nella locazione finanziaria 5.1.2018 n. 3402164 (proposta di contratto di BMW Bank GmbH n.
10236636/02-0) e nel prestito accessorio 5.1.2018 n. 3402165 (proposta di contratto di BMW
Bank GmbH n. 10236636/02-1).
L'opponente non contesta il titolo del rapporto, ma eccepisce: a. la nullità del mandato alla riscossione dei crediti in favore di società non iscritta nell'apposito albo (art. 106 TuB); b. la carenza di titolarità del credito, non provata dall'avviso della cessione;
c. l'assenza del contratto di cessione;
d. l'illiquidità del credito.
Costituitasi in giudizio, contesta le difese avversarie replicando, in particolare: a. di CP_1 essere sub-mandataria di (già , già mandataria di Controparte_2 Controparte_3
società veicolo di cartolarizzazione;
b. la determinazione del valore Parte_2 dell'automobile oggetto del leasing in conformità all'art. 8 delle condizioni contrattuali (doc. 7-8,
13-14 e 18 mon.; doc. 5 conv.); c. di aver pattuito per iscritto la clausola penale (quattro per cento del capitale residuo).
Dichiarata la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo con ordinanza del 13.11.2024 ed espletata la mediazione, la causa è istruita con documenti;
è discussa e posta in decisione all'udienza dell'11.11.2025 sulle conclusioni in epigrafe.
1.
La validità del mandato al recupero del credito non è inficiata dall'assenza dell'iscrizione di nell'albo degli intermediari finanziari (art. 106 TuB), poiché l'art. 26 l. 30.4.1999 n. CP_1
130 non dispone la nullità testuale del contratto (art. 14183 c.c.) né è norma imperativa del rapporto (art. 14181 c.c.), ma pertiene alla disciplina pubblicistica del sistema bancario e finanziario, presidiata da tutele penali e amministrative, le seconde rimesse al potere normativo e di controllo di Banca d'Italia; quindi, le condotte difformi degli intermediari non incidono sulla validità del contratto e/o degli atti processuali di estrinsecazione della tutela del credito (cfr. CC
III 18.3.2024 n. 7243).
2.
Oltre alla cessione del 22.7.2020-13.7.2022 (doc. 2-2 bis mon.) sono documentati la ricognizione della cedente del 9.8.2022 (doc. 19 mon.) e l'avviso pubblico della cessione (GU II
8.11.2022 n. 130), indicante i criteri che consentono di identificare univocamente le parti e l'oggetto della cessione nonché di includervi il credito controverso (doc. 3 bis mon.: «[…]
(il “Cessionario”) […] comunica che, nell'ambito di un'operazione di Parte_2 cartolarizzazione […] in forza di un contratto di cessione di crediti […] concluso in data 22
3 di 9 luglio 2020 e successivamente integrato con l'Accordo Modificativo del 13 luglio 2022, ha acquistato pro-soluto da BMW Bank GmbH – CC LI (il “Cedente”) in data 29 luglio 2022, 1° settembre 2022 e 4 ottobre 2022 (ciascuna, una “Data di Efficacia Giuridica”):
[…] (ii) sono altresì oggetto di cessione i Crediti originati da contratti di leasing, sia finanziario che operativo, ovvero da contratti di finanziamento (i “Crediti Ulteriori”) che, ove non altrimenti specificato, alla relativa Data di Efficacia Giuridica, appartengano ad una delle seguenti categorie: […] d) crediti derivanti da contratti di finanziamento risultanti dalla comunicazione inviata da almeno 35 (trentacinque) e non oltre 95 (novantacinque) giorni di calendario al Debitore ceduto contenente il debito residuo dovuto ai sensi del contratto di finanziamento (debito residuo composto dalle voci: capitale residuo ancora non rimborsato, maggiorato della relativa indennità, rate scadute e non pagate, comprensive degli interessi moratori maturati, spese di recupero sostenute oltre a qualsiasi ulteriore onere previsto dal contratto di finanziamento) successivamente allo storno del valore di mercato del bene riconsegnato o comunque recuperato a seguito della risoluzione del contratto di finanziamento, come risultante dal valore di apposita perizia, al lordo dell'IVA. Unitamente a tali crediti principali, sono altresì oggetto di cessione i crediti derivanti da eventuali contratti di finanziamento accessori al contratto di finanziamento principale, il cui saldo debitore è costituito dalle voci: rate scadute e non pagate, comprensive degli interessi moratori maturati fino alla data di risoluzione nella misura convenzionalmente pattuita, capitale residuo non rimborsato, maggiorato della relativa indennità commisurata allo stesso e spese di recupero addebitate» (cfr.
CC I 29.12.2017 n. 31188; CC III 13.6.2019 n. 15884).
La titolarità del credito de quo in capo alla convenuta è ulteriormente riscontrata (cfr. CC VI
13.5.2021 n. 12739; CC VI 5.11.2020 n. 24798; CC I 2.3.2016 n. 4116), dalla disponibilità dei contratti, dei piani rateali, degli estratti contabili e delle diffide (doc.
6-19 mon.).
3.
Il titolo del rapporto ed il perfezionamento del contratto con la messa a disposizione dei fondi sono incontroversi e/o documentati (doc.
6-10 mon.) al pari della morosità dell'opponente (doc.
16 mon.).
Il leasing (TAn: 3,30%; TAeg: 4,42%) prevede il pagamento da parte di di € Parte_1
18.722,64 contestualmente alla conclusione del contratto (€ 14.754,10 oltre imposta: € 18.000,00;
€ 592,33 oltre imposta: € 722,64) e di cinquantanove ratei di € 722,64 ciascuno in sessanta mesi
(doc. 7 mon.); il prestito (TAn 5,99%; TAeg 6,21%) prevede, invece, la consegna a di Parte_1
4 di 9 € 14.591,00 (TAn 5,99% e TAeg 6,21%) da restituirsi in sessanta ratei di € 282,02 ciascuno (doc.
8 mon.).
Quindi, BMW Bank GmbH mette a disposizione di l'autoveicolo (doc. 12 mon.) e la Parte_1 maggior parte (€ 14.591,00 su € 18.722,64) dei fondi necessari al pagamento della prima tranche di corrispettivo mentre si obbliga al pagamento dei canoni del leasing (€ 722,64 Parte_1 ciascuno) e dei ratei del mutuo (€ 282,02 ciascuno).
Dopo il pagamento di ventisette canoni (contratto n. 3402164) e di ventisei ratei (contratto n.
3402165) le parti sospendono concordemente l'adempimento dell'opponente dall'1.4.2020 al
30.6.2021 nel periodo della crisi pandemica.
Alla scadenza della moratoria l'ingiunto si rende moroso (contratto n. 3401264: dal ventottesimo al quarantaduesimo rateo e dal quarantatreesimo al quarantanovesimo;
contratto n.
3402165: dal ventisettesimo al quarantunesimo e dal quarantatreesimo al quarantottesimo).
Nell'intimargli la risoluzione dei contratti con atto del 26.1.2022 (doc. 16 mon.), la cui consegna è incontroversa, BMW Bank GmbH informa che imputerà al credito residuo Parte_1 il corrispettivo imponibile della vendita del veicolo o dalla sua riallocazione secondo il bollettino
EU (art. 8: «L'importo di cui innanzi sarà rettificato, con l'eventuale conguaglio a favore del Cliente: […] b) in diminuzione, dall'importo incassato dalla Società (al netto di tutti i relativi costi sostenuti per recupero, ripristino, manutenzione, provvigioni per la vendita o rilocazione, ecc.) a seguito della vendita o comunque della rilocazione del bene se restituito dal Cliente, oppure a seguito dell'eventuale indennizzo assicurativo se incassato dalla Società»).
Il credito ingiunto, incontroverso, è pari ad € 18.732,31 di cui:
a. € 9.134,84 aventi titolo nel leasing (€ 3.985,53 canoni insoluti, € 8.868,30 canoni sospesi, €
86,97 interessi sul solo capitale, € 630,24 spese, € 18.211,34 capitale residuo, € 728,45 penale)
a dedursi il valore di realizzo della vendita di € 23.375,99;
b. € 9.597,47 aventi titolo nel prestito (€ 9.395,43 ratei scaduti, inclusivi di € 133,07 di penale, €
90,54 interessi di mora al 9.8.2022, data dell'estratto contabile).
3.1.
L'opponente assume la contrarietà della penale all'art. 1138 l.
4.8.2017 n. 124, che non ne prevede il pagamento («In caso di risoluzione del contratto per l'inadempimento dell'utilizzatore ai sensi del comma 137, il concedente ha diritto alla restituzione del bene ed è tenuto a corrispondere all'utilizzatore quanto ricavato dalla vendita o da altra collocazione del bene, effettuata ai valori di mercato, dedotte la somma pari all'ammontare dei canoni scaduti e non
5 di 9 pagati fino alla data della risoluzione, dei canoni a scadere, solo in linea capitale, e del prezzo pattuito per l'esercizio dell'opzione finale di acquisto, nonché le spese anticipate per il recupero del bene, la stima e la sua conservazione per il tempo necessario alla vendita. Resta fermo nella misura residua il diritto di credito del concedente nei confronti dell'utilizzatore quando il valore realizzato con la vendita o altra collocazione del bene è inferiore all'ammontare dell'importo dovuto dall'utilizzatore a norma del periodo precedente»).
Il rilievo è infondato, poiché la l.
4.8.2017 n. 124 regola il contenuto delle obbligazioni restitutorie nascenti dalla risoluzione del leasing senza precludere alle parti il potere di prevedere una clausola penale (art. 1382 c.c.), il cui scopo è rafforzare il vincolo contrattuale con la forfettizzazione di un danno presunto (cfr. CC VI-3 26.7.2021 n. 21398).
Diverso è il profilo (artt. 1382 c.c. e 332 lett. f d. lgs.
6.9.2005 n. 206) della sua eventuale eccessività, dedotto in forma genericissima (prima memoria integrativa, p. 7).
Il parametro dell'eccessività è l'interesse all'adempimento che il creditore ha al momento della conclusione del contratto;
non va trascurata, però, la valutazione della clausola al momento della sua applicazione, poiché la prestazione promessa, pur potendo essere eccessiva al tempo del contratto, potrebbe non esserlo al tempo posteriore della sua esecuzione, nel qual caso lo scarto denoterebbe solo un errore, irrilevante, di previsione delle parti, non l'iniquità della clausola (cfr.
CC I 4.10.2023 n. 28037).
Lo scrutinio di abusività della clausola non è precluso (CG I 21.1.2015, C-482/13, C-484/13,
C-485/13 e C-487/13, dalla liceità (artt. 1815 c.c. e 644 c.p.) del Controparte_4 saggio degli interessi di mora (7%), compiutamente allegata (ricorso per decreto ingiuntivo, p. 3), incontroversa e riscontrata dal suo confronto con il limite di usurarietà (17,145625%;
19,62325%) vigente al momento della conclusione del contratto per il leasing aeronavale e su autoveicoli ed il credito finalizzato (doc. 11 mon.), ossia il tasso effettivo globale medio
(6,4165%; 9,3986%) incrementato della sua maggiorazione statistica (art. 34 D.M. 21.12.2017: leasing 4,1%; prestiti 3,1%; cfr. CC SU 18.9.2020 n. 19597) e della maggiorazione stabilita dall'art. 24 l.
7.3.1996 n. 108 (1,25 + 4%).
Gli interessi di mora (7%) e la penale (4%), aventi finalità e discipline diverse (cfr. CC III
21.2.2023 n. 5379), si computano su valori diversi, ossia i ratei scaduti di capitale (artt.
3.2 e 8.3)
e il capitale residuo non rimborsato (art. 8.3).
6 di 9 Le rispettive aliquote (7% e 4%) sono sensibilmente inferiori al tasso effettivo globale medio
(TEgm) del leasing (12,0206%) e del credito finalizzato (15,7482%) e neppure la loro aggregazione, resa impropria dalla disomogeneità delle voci su cui sono applicate, lo supera.
Dei crediti di € 9.134,84 ed € 9.597,47, la penale è pari solo ad € 728,45 ed € 133,07, mentre gli interessi di mora sono pari solo ad € 86,97 ed € 90,54; quindi, la valutazione globale delle prestazioni alternativamente o cumulativamente esigibili dal consumatore in caso di suo inadempimento (art. 4 dir.
5.4.1993 n. 93/13/CEE; art. 341 d.lgs.
6.9.2005 n.206) consente di escludere indubbiamente l'abusività della penale.
3.2.
I criteri contrattuali (art. 9.4: «Nei casi di decadenza dal beneficio del termine o di risoluzione del Contratto, di cui alla clausola 5.1 di quest'ultimo, il Cliente si impegna fin d'ora a mettere il
Veicolo a disposizione della Società, conferendo alla stessa idonea procura irrevocabile a vendere il Veicolo e ad incassarne il relativo ricavato. Il prezzo di vendita sarà determinato sulla base del listino EU blu al netto dei danni eventualmente riscontrati sul veicolo come esposti
e valorizzati nella perizia che sarà effettuata da società terza di primario standing e comprovata esperienza nel settore, debitamente incaricata a tal fine dalla Società. L'importo del prezzo di vendita non verrà pagato al Cliente ma verrà trattenuto dalla Società a decurtazione del proprio credito ex clausola risolutiva espressa, salvo il riconoscimento al Cliente dell'eventuale eccedenza») sono conformi alla disciplina legale (art. 1139 l.
4.8.2017 n. 124: «Ai fini di cui al comma 138, il concedente procede alla vendita o ricollocazione del bene sulla base dei valori risultanti da pubbliche rilevazioni di mercato elaborate da soggetti specializzati. Quando non è possibile far riferimento ai predetti valori, procede alla vendita sulla base di una stima effettuata da un perito scelto dalle parti di comune accordo nei venti giorni successivi alla risoluzione del contratto o, in caso di mancato accordo nel predetto termine, da un perito indipendente scelto dal concedente in una rosa di almeno tre operatori esperti, previamente comunicati all'utilizzatore, che può esprimere la sua preferenza vincolante ai fini della nomina entro dieci giorni dal ricevimento della predetta comunicazione. Il perito è indipendente quando non è legato al concedente da rapporti di natura personale o di lavoro tali da compromettere
l'indipendenza di giudizio. Nella procedura di vendita o ricollocazione il concedente si attiene a criteri di celerità, trasparenza e pubblicità adottando modalità tali da consentire
l'individuazione del migliore offerente possibile, con obbligo di informazione dell'utilizzatore»), come evincibile dal compendio istruttorio (7, 8, 14, 15, 17 e 18 mon.).
7 di 9 Nell'intimare la risoluzione dei contratti la concedente (doc. 15 mon.) preavverte la controparte delle modalità di stima del veicolo («Una volta restituito il veicolo, in base alle stesse pattuizioni contrattuali, l'importo complessivo relativo al contratto di leasing verrà diminuito dell'importo ricavato dalla vendita del veicolo o dalla sua riallocazione in base al bollettino
EU, importo al netto di IVA e di eventuali danni e/o eccedenze chilometriche riportate nel verbale di riconsegna o nell'eventuale perizia. A tale proposito La informiamo che in sede di restituzione il nostro incaricato al ritiro Le sottoporrà l'alternativa di scegliere un perito da incaricare di comune accordo oppure di voler ricevere un elenco di tre periti indipendenti tra i quali scegliere e a cui la nostra società quale concedente, darà incarico per la perizia»).
Al momento della riconsegna (12.5.2022) l'opponente aderisce alla nomina di un perito comune, TÜV SÜD Auto Plus GmbH Car Business Services (doc. 9 att.) e il 31.5.2022 la concedente vende la proprietà del veicolo ad Autoclub s.p.a. (doc. 17 mon.) per € 23.375,99
(oltre imposta: € 28.679,91).
L'opponente deduce: a. di non aver ricevuto la stima del perito;
b. che l'auto è stata concessa in leasing a per € 40.900,00 (+ € 12.220,09; doc. 8 att.: visura del Pubblico Persona_1
Registro Automobilistico), conformemente al suo valore di mercato (doc.
6-7 att.: offerte al pubblico di analoghi veicoli usati); c. che le quotazioni EU sono calmierate.
EU è un indicatore notorio di valore nel mercato automobilistico, fondato su dati statistici aggiornati periodicamente;
è indubbio, perciò, che possa essere considerato una pubblica rilevazione di mercato di natura specialistica.
Il corrispettivo riscosso è conforme alla quotazione ufficiale (doc. 5 conv.: € 28.700,00) e allo stato del bene, il cui verbale di riconsegna indica graffi del tetto e carrozzeria sporca, che hanno reso necessarie spese documentate di € 2.180,14 per la sua sistemazione (doc. 6 conv.).
La determinazione dell'arbitro, essendo fondata su un parametro legale (art. 1139 l.
4.8.2017 n.
124), non è erronea né manifestamente iniqua (artt. 13491 e 1473 c.c.); quindi, non è suscettibile di revisione né configura un inadempimento di BMW Bank GmbH nella riallocazione del bene, ma, eventualmente, di TÜV SÜD Auto Plus GmbH Car Business Services nella sottostima del suo valore. Ne discende la conferma del decreto ingiuntivo.
4.
Le spese, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario, seguono la soccombenza e sono regolate secondo i parametri del D.M. 10.3.2014 n. 55, considerati il valore reale della
8 di 9 controversia, la natura documentale dell'istruttoria e le prestazioni difensive rese (studio e introduzione: valori medi;
trattazione e decisione: valori inferiori).
L'art. 961 c.p.c. richiede la prova di uno specifico danno che nessuna delle parti ha allegato
(CC III 27.10.2015 n. 21798). L'art. 963 c.p.c., invece, stabilisce una sanzione la cui natura non è intrinsecamente difforme dal danno punitivo (CC VI-3 21.2.2018 n. 4136). La temerarietà della lite, però, sottende la consapevolezza dell'infondatezza delle domande proposte e delle tesi sostenute o l'inosservanza della normale diligenza per l'acquisizione di tale coscienza;
non è sufficiente, invece, la mera opinabilità del diritto fatto valere (CC I 9.2.2017 n. 3464). Ne consegue il rigetto della richiesta ex art. 96 c.p.c. della convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena:
1- rigetta l'opposizione di nei confronti di avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_1 CP_1
n. 304/2024, già esecutivo;
2- rigetta la richiesta ex art. 96 c.p.c. di CP_1
3- condanna al pagamento in favore di delle spese processuali, che liquida Parte_1 CP_1 in € 3.800,00 per compensi, oltre spese forfettarie (quindici per cento dei compensi) e accessori, distraendole in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Modena, 27 novembre 2025
Il Giudice
RT ND
9 di 9