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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. XI, sentenza 16/02/2026, n. 950 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 950 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 950/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 11, riunita in udienza il 13/02/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
LA MANTIA NICOLA, Giudice monocratico in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7002/2025 depositato il 15/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina
Email_2elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. XH2025011SC0000000260002 IMPOSTA DI REGI
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 741/2026 depositato il 13/02/2026 IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ritualmente proposto Ricorrente_1 impugnava l'avviso di liquidazione imposta di registro su provvedimento giudiziario n. AVVISO NUM. 2025/011/SC/000000026/0/002 / prot. TXH2025011SC0000000260002 – registro ufficiale 178792 del 15/09/2025 – RIF [361854744 |
352532810], notificato via PEC in data 15/09/2025 ore 14:08 dell'importo complessivo di € 208,75 (€
200 imposta + € 8,75 spese) e deduceva di nulla dovere per avere già provveduto al relativo pagamento.
Si costituiva Agenzia delle Entrate per rappresentare di avere accertato la fondatezza di quanto dedotto dal ricorrente e per chiedere, quindi, la declaratoria di cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
AdER, pur citato, non si costituiva.
In data 1.2.2026 il ricorrente ha depositato una memoria con la quale, pur aderendo alla richiesta di estinzione del giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere, ha insistito per la condanna dei resistenti al pagamento delle spese.
All'esito dell'odierna udienza il ricorso è stato posto in decisione.
Tanto esposto, è opinione di questa Corte di giustizia tributaria che nella specie vada dichiarata l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere atteso quanto esposto dall'Agenzia delle Entrate.
Le spese vanno regolate secondo il principio della soccombenza virtuale tenendo conto che, prima della proposizione del presente ricorso, il ricorrente ha depositato istanza di estinzione in autotutela, che non è stata esaminata dall'AF.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina, in persona del Giudice monocratico, dichiara estinto il giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere.
Condanna i resistenti, in solido, al pagamento delle spese processuali in favore del ricorrente liquidate in euro 150,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA ed oltre CU.
Messina 13.2.2026
IL PRESIDENTE
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 11, riunita in udienza il 13/02/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
LA MANTIA NICOLA, Giudice monocratico in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7002/2025 depositato il 15/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina
Email_2elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. XH2025011SC0000000260002 IMPOSTA DI REGI
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 741/2026 depositato il 13/02/2026 IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ritualmente proposto Ricorrente_1 impugnava l'avviso di liquidazione imposta di registro su provvedimento giudiziario n. AVVISO NUM. 2025/011/SC/000000026/0/002 / prot. TXH2025011SC0000000260002 – registro ufficiale 178792 del 15/09/2025 – RIF [361854744 |
352532810], notificato via PEC in data 15/09/2025 ore 14:08 dell'importo complessivo di € 208,75 (€
200 imposta + € 8,75 spese) e deduceva di nulla dovere per avere già provveduto al relativo pagamento.
Si costituiva Agenzia delle Entrate per rappresentare di avere accertato la fondatezza di quanto dedotto dal ricorrente e per chiedere, quindi, la declaratoria di cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
AdER, pur citato, non si costituiva.
In data 1.2.2026 il ricorrente ha depositato una memoria con la quale, pur aderendo alla richiesta di estinzione del giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere, ha insistito per la condanna dei resistenti al pagamento delle spese.
All'esito dell'odierna udienza il ricorso è stato posto in decisione.
Tanto esposto, è opinione di questa Corte di giustizia tributaria che nella specie vada dichiarata l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere atteso quanto esposto dall'Agenzia delle Entrate.
Le spese vanno regolate secondo il principio della soccombenza virtuale tenendo conto che, prima della proposizione del presente ricorso, il ricorrente ha depositato istanza di estinzione in autotutela, che non è stata esaminata dall'AF.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina, in persona del Giudice monocratico, dichiara estinto il giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere.
Condanna i resistenti, in solido, al pagamento delle spese processuali in favore del ricorrente liquidate in euro 150,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA ed oltre CU.
Messina 13.2.2026
IL PRESIDENTE