Ordinanza cautelare 9 maggio 2024
Sentenza 23 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Cagliari, sez. I, sentenza 23/01/2026, n. 114 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Cagliari |
| Numero : | 114 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00114/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00266/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 266 del 2024, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Gianluigi Pellegrino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Università degli Studi -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Cagliari, domiciliataria ex lege in Cagliari, via Nuoro n. 50;
per l'annullamento
- del provvedimento adottato nei confronti del ricorrente con Decreto Rettorale Rep. n. -OMISSIS- del 13.03.2024 irrogante la sanzione disciplinare della sospensione dall''ufficio per 9 mesi senza stipendio, né maturazione di anzianità e con il divieto di accedere per 10 anni alle cariche apicali della struttura universitaria;
- di tutti gli atti antecedenti e conseguenti, anche se non conosciuti, ed in particolare dei verbali e delle conclusioni della Commissione Etica, della nota prot. ris. n. -OMISSIS- del 21.09.2023, dei verbali e delle conclusioni del Collegio di disciplina e della delibera del Consiglio di Amministrazione n. -OMISSIS-;
- per quanto occorrer possa e “in parte qua” del Regolamento universitario sul procedimento disciplinare nei confronti del personale docente allegato al Decreto Rettorale n. 15 del 5.12.2016.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 gennaio 2026 il dott. IE RA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Il ricorrente, professore -OMISSIS- nell’Università degli studi di -OMISSIS- presso il Dipartimento di -OMISSIS-, impugna il provvedimento epigrafato con cui gli è stata irrogata la sanzione disciplinare della sospensione dall’ufficio per 9 mesi senza stipendio, né maturazione di anzianità, e con l’impedimento di accedere alle cariche apicali della struttura universitaria per 10 anni.
2. In estrema sintesi e rinviando per l’approfondimento, anche in ordine allo svolgimento del procedimento, alla parte in diritto, il ricorrente ha dedotto motivi di diritto inerenti, da un lato, alla violazione del termine di trenta giorni, ritenuto perentorio, da parte del Rettore, termine decorrente dal ricevimento degli atti da parte della Commissione Etica dell’Università di -OMISSIS- (Commmissione) (21.09.2023), per trasmettere gli atti al Collegio di disciplina al fine di irrogare la sanzione trasmissione degli atti effettuata il 22.12.2023 o, comunque, il termine complessivo di decadenza di 180 giorni per l’esercizio del potere disciplinare da parte dell’Università, siccome decorrente dall’inizio o comunque dalla conclusione dell’attività della Commissione Etica; dall’altro, ha contestato nel merito l’idoneità degli elementi di fatto valutati e posti a fondamento della sanzione, sotto i profili del difetto di istruttoria e di motivazione, con riflessi sulla proporzionalità della sanzione.
3. Resiste in giudizio l’Università degli Studi di -OMISSIS-, che ha richiesto il rigetto del ricorso siccome infondato.
4. Con ordinanza cautelare n. 120 del 9 maggio 2024 è stata respinta l’istanza cautelare, in quanto:
“- in relazione alla deduzione di violazione dei termini, con particolare riferimento alla natura del termine infraprocedimentale di trenta giorni ex art. 10, comma 2, l. n. 240/2010 per la trasmissione degli atti al collegio di disciplina, la stessa non appare, allo stato, accoglibile poiché, nel contrasto giurisprudenziale in essere tra natura perentoria (Consiglio di Stato, sez. VII, 30 marzo 2023, n. 3316; TAR Lombardia, Brescia, sez. I, 20 gennaio 2022, n.54; TAR Emilia Romagna, Bologna, sez. I, 24 maggio 2021, n. 478; TAR Lombardia, Milano, 4 novembre 2016, n. 2024) o ordinatoria (Consiglio di Stato sez. VI, 12 aprile 2019, n. 2379; TAR Lombardia, Brescia, sez. I, 6 febbraio 2023, n.110; TAR Piemonte, sez. I, 26 gennaio 2023, n. 97; TAR Lazio, Roma, sez. III, 13 dicembre 2021, n.12845; TAR Emilia Romagna, Bologna, sez. I, 13 ottobre 2020, n. 612) del ridetto termine, appare al Collegio maggiormente condivisibile e argomentata la tesi sulla natura ordinatoria del termine infraprocedimentale, anche alla luce del tenore testuale del dato normativo, che qualifica come perentorio solo il termine di conclusione del procedimento (art. 10, comma 5 l. n. 240/2010, come rilevato da ultimo da TAR Emilia Romagna, Bologna, sez. I, 16 gennaio 2024, n. 43);
- né appare, allo stato, sostenibile l’individuazione anticipata del dies a quo per la decorrenza del termine di conclusione del procedimento, che decorre dall’atto di avvio del procedimento disciplinare da parte del Rettore (13.10.2023) o al più dalla ricezione degli atti della Commissione Etica (21.09.2023) sì che resta rispettato il termine di 180 giorni per la conclusione del procedimento;
- quanto al merito delle questioni mosse col ricorso non appaiono, allo stato, condivisibili le deduzioni di difetto di istruttoria e motivazione degli atti impugnati, alla luce degli atti procedimentali posti a fondamento del provvedimento impugnato, che consta di accertamenti autonomamente posti in essere dall’Amministrazione, come emerge dai verbali del Collegio di Disciplina ed ancor prima della Commissione Etica, ed essendosi sviluppato il contraddittorio procedimentale con l’interessato, di cui è stata svolta audizione e che ha depositato memorie procedimentali, risultando peraltro non smentiti numerosi elementi fattuali posti a fondamento del provvedimento, ma unicamente la loro percezione di rilevanza ex ante, così non potendo, allo stato, sostenersi in modo proficuo, infine, stante l’intima connessione tra le questioni, la censura di sproporzione della sanzione rispetto ai fatti accertati ”.
5. All’udienza pubblica del 14 gennaio 2026, in vista della quale le parti hanno depositato memorie e repliche, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. In primo luogo, giova dare atto dello svolgimento del procedimento, che può essere sintetizzato come segue:
- in data 5 febbraio 2023 veniva acquisita una segnalazione da parte di una studentessa del corso di laurea in -OMISSIS-in relazione a comportamenti del ricorrente, la quale studentessa veniva audita dalla Commissione Etica dell’Università di -OMISSIS- in data 13 luglio 2023;
- la Commissione Etica ha esaminato poi ulteriori atti istruttori (testimonianze scritte, slides proiettate a lezione; segnalazioni espresse nelle schede di valutazione anonime) e, su tali basi, nella seduta del 1° agosto 2023 ha ritenuto il comportamento del ricorrente “ non rispettoso né dei compiti didattici né dell'immagine dell'Istituzione, configuranti un abuso di posizione ai sensi dell'art. 10 del Codice etico d'Ateneo, (…) in contrasto con i valori fondanti la comunità universitaria e le regole di condotta dei suoi componenti, espressi nel Codice etico d'Ateneo e, in particolare, con le regole di cui al titolo III ”, nonché “ la violazione delle regole di cui al titolo II, segnatamente delle regole e dei principi di cui agli artt. 4 e 5: rispetto dei diritti individuali e divieto di discriminazione ”, richiamando la giurisprudenza della Corte di Cassazione in merito al concetto di molestia;
- con nota rep.-OMISSIS-del 13.10.2023 il Rettore ha inviato la contestazione degli addebiti, ove, richiamando tutti gli elementi accertati in fatto e nel dettaglio, ha in particolare contestato:
“ l’abituale mancanza dei doveri d’ufficio, l’abituale irregolarità della condotta, la commissione di atti in genere, che comunque ledano la dignità o l’onore del professore ai sensi dell’art. 89 del R.D. 31 agosto 1933, n. 1592, la violazione dei principi etici generali dell’Università, e del divieto di discriminazione ai sensi degli artt. 4 e 5 del Codice Etico d’Ateneo approvato con D.R. n. 274 del 12 marzo 2019, la violazione delle regole di condotta di cui agli artt. 9, “Condanna delle molestie sessuali”, 10, “condanna dell’abuso di posizione”, 12 “rispetto del nome e della reputazione dell’Università” del Codice Etico d’Ateneo, per aver rivolto agli stessi, in particolar modo alle studentesse, commenti di contenuto sessuale, osservazioni misogine e domande di carattere personale, anche in aula, davanti ad altri studenti, di cui al punto n. 1 lett. a; per aver rivolto alle studentesse attenzioni indesiderate, inviti inopportuni e aver tenuto atteggiamenti molesti e lesivi della riservatezza personale, di cui al punto n. 1 lett. b; per aver assunto un comportamento denigratorio nei confronti degli studenti, chiedendo di presentarsi indicando il proprio segno zodiacale, commentandone le relazioni sentimentali, l’aspetto, il carattere, rivolgendo insulti a studenti e specializzandi di cui al punto n. 1 lett. c.; per aver schernito i pazienti con commenti e imitazioni del loro stato fisico davanti agli studenti e ai pazienti stessi, utilizzando, inoltre, termini impropri per le patologie sofferte, di cui al punto n. 1 lett. d; per aver assunto atteggiamenti razzisti e xenofobi con commenti ed imitazioni degli accenti di persone appartenenti a culture diverse, di cui al punto n. 1 lett. e; per aver abitualmente utilizzato durante le lezioni e consegnato agli studenti, come materiale didattico, delle slides denominate “La mammella” contenenti immagini inadeguate e inopportune, e precisamente le fotografie di n. 3 donne in lingerie (pg. 4) e la fotografia di una maschera di carnevale che rappresenterebbe un macchinario per la “mammografia gratis” (pg 42), accompagnando le stesse da commenti e osservazioni percepite dagli studenti come offensive e disturbanti, come indicato al punto n. 2;
- l’abituale mancanza dei doveri d’ufficio, l’abituale irregolarità della condotta, la commissione di atti in genere, che comunque ledano la dignità o l’onore del professore ai sensi dell’art. 89 del R.D. 31 agosto 1933, n. 1592, la violazione dei principi etici generali dell’Università di cui all’art. 4 del Codice Etico d’Ateneo approvato con D.R. n. 274 del 12 marzo 2019, la violazione delle regole di condotta di cui all’art. 12 “rispetto del nome e della reputazione dell’Università” del Codice Etico d’Ateneo, per aver omesso di trattare gli argomenti del corso per affrontare, invece, tematiche che esulavano dalla programmazione didattica (sport, musica, filosofia, cinema), e non avrebbe fornito materiale adeguato all’apprendimento, come rilevato al punto n. 3 ”;
- il ricorrente ha trasmesso memoria difensiva in data 25.10.2023;
- con nota rep. 30 del 13.11.2023 è stata trasmessa dal Rettore una integrazione alla contestazione già operata, avente ad oggetto “ la commissione di atti in genere, che comunque ledano la dignità o l’onore del professore ai sensi dell’art. 89 del R.D. 31 agosto 1933, n. 1592, la violazione dei principi etici generali dell’Università, ai sensi dell’art. 4 del Codice Etico d’Ateneo approvato con D.R. n. 274 del 12 marzo 2019, la violazione delle regole di condotta di cui agli artt. 9, “Condanna delle molestie sessuali”, 10, “condanna dell’abuso di posizione”, 12 “rispetto del nome e della reputazione dell’Università” del Codice Etico d’Ateneo, per aver rivolto alle studentesse domande inopportune, ed aver tenuto atteggiamenti, come attenzioni non desiderate, sguardi insistenti e proposte di incontri diretti alla studentessa -OMISSIS-, ingiustificati e non sostenuti da motivi legati al corso di studi, che hanno ingenerato nella studentessa una forte condizione di disagio psicologico, tale da compromettere la frequenza delle lezioni tenute dalla S.V. con la dovuta serenità ”;
- il ricorrente ha trasmesso una nuova memoria difensiva il 28.11.2023;
- con nota rep. 41 del 22.12.2023 il Rettore ha trasmesso al Collegio di disciplina, “ considerato che quanto dichiarato dal docente non è idoneo a giustificare i comportamenti riportati nelle segnalazioni, che hanno causato disagio alla studentessa (…) e a numerosi altri studenti dei suoi corsi, compromettendo non solo il rapporto di fiducia con i discenti, ma anche la funzionalità dell’attività didattica e, infine, la credibilità dell’Ateneo ” la proposta di applicazione della sanzione della sospensione dall’ufficio e dallo stipendio fino ad un anno;
- in data 27 gennaio 2024 è stato audito dal Collegio di disciplina il ricorrente con l’assistenza del difensore nominato;
- con provvedimento -OMISSIS- del 8 febbraio 2024 il Collegio di disciplina ha, in sintesi conclusiva, ritenuto che “ vi siano precise e concordanti indicazioni sulla gravità e abitualità dei comportamenti del Prof. -OMISSIS- non rispettosi dei doveri formativi e dell'immagine dell'Istituzione, ai sensi dell'art. 89 del R.D. 31 agosto 1933, n. 1592, e degli artt. 4, 5, 9, 10 e 12 del Codice Etico d'Ateneo approvato con D.R. n. 274 del 12 marzo 2019. Il Collegio ritiene che il comportamento del Prof. -OMISSIS- sia in contrasto con i valori fondanti la comunità Universitaria e le regole di condotta dei suoi componenti, espressi nel Codice Etico di Ateneo. Il Collegio considera oltremodo grave la violazione delle regole sul rispetto dei diritti individuali e sul divieto di discriminazione, avendo il Prof. -OMISSIS- posto in essere comportamenti indesiderati che hanno avuto l'effetto di violare la dignità della studentessa -OMISSIS-, la quale ha denunciato un clima di disagio e paura, avvalorato dalle numerose segnalazioni riportate nei questionari di valutazione degli studenti agli atti del procedimento. Dalle stesse segnalazioni anonime vengono evidenziati comportamenti di scherno nei confronti di pazienti in virtù del loro stato fisico, utilizzando termini impropri riferiti alla patologia dagli stessi sofferta. II Prof. -OMISSIS-, nelle sue memorie difensive e in sede di audizione giustifica questi gravi comportamenti derubricandoli al tentativo di creare un clima confidenziale e a utilizzare un linguaggio vicino al sentire dei più giovani, dimostrando di non aver compreso la gravità dei suoi comportamenti. Non assume rilievo, infine, il fatto che gli studenti non avessero manifestato in maniera diretta il proprio disagio rispetto a quanto indicato nelle segnalazioni, sia anonime che sottoscritte, in quanto tale comportamento ben può essere ricondotto alla difficoltà di approcciarsi alla figura del docente, che si trova in una necessaria posizione di preminenza rispetto a quella dello studente ”;
- il Consiglio di amministrazione ha quindi deliberato in conformità con la delibera n. -OMISSIS-, resa nella seduta del 27.02.2024 esprimendosi per l’irrogazione della sanzione proposta dal Collegio di disciplina, e analogamente ha decreto il Rettore con il provvedimento impugnato Rep. n. -OMISSIS- del 13.03.2024, irrogando anche la pena accessoria di dieci anni di interdizione dall’assunzione di cariche di vertice nell’Ateneo.
2. Così ricostruito il lungo iter procedimentale ed esposti in sintesi i fatti addebitati al ricorrente, può procedersi con l’esame delle censure formulate in ricorso che, ad avviso del Collegio, non sono fondate e debbono essere rigettate.
3. In relazione allo svolgimento del procedimento, con il primo motivo di ricorso, il ricorrente ha contestato la violazione del termine di trenta giorni, ritenuto perentorio, da parte del Rettore, termine decorrente dal ricevimento degli atti da parte della Commissione Etica dell’Università di -OMISSIS- (21.09.2023), per trasmettere gli atti al Collegio di disciplina al fine di irrogare la sanzione, la quale trasmissione degli atti è stata effettuata solo il 22.12.2023.
3.1. L’art. 10, comma 2 l. n. 240 del 2010 dispone che “ l’avvio del procedimento disciplinare spetta al rettore che, per ogni fatto che possa dar luogo all'irrogazione di una sanzione più grave della censura tra quelle previste dall'articolo 87 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore di cui al regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, entro trenta giorni dal momento della conoscenza dei fatti, trasmette gli atti al collegio di disciplina, formulando motivata proposta ”.
In merito alla natura perentoria o ordinatoria di tale termine di trenta giorni, come già evidenziato in sede cautelare, si riscontrano effettivamente due orientamenti giurisprudenziali.
3.1.1. Secondo una prima tesi, posta a fondamento del ricorso, il termine avrebbe natura perentoria, in ragione “ della consistenza delle situazioni giuridiche soggettive che vengono in rilievo e della incidenza – puntualmente rilevata dal primo giudice – che il termine in argomento riveste sul diritto di difesa del dipendente sottoposto a procedimento disciplinare, nell’equilibrio complessivo del procedimento stesso ” (Consiglio di Stato, sez. VII, 30 marzo 2023, n. 3316; TAR Lombardia, Brescia, sez. I, 20 gennaio 2022, n.54; TAR Emilia Romagna, Bologna, sez. I, 24 maggio 2021, n. 478; TAR Lombardia, Milano, 4 novembre 2016, n. 2024).
3.1.2. Il Collegio ritiene invece di aderire e dare continuità alla diversa tesi che afferma la natura ordinatoria di detto termine.
Oltre alle decisioni già richiamate in sede cautelare (Consiglio di Stato sez. VI, 12 aprile 2019, n. 2379; TAR Lombardia, Brescia, sez. I, 6 febbraio 2023, n.110; TAR Piemonte, sez. I, 26 gennaio 2023, n. 97; TAR Lazio, Roma, sez. III, 13 dicembre 2021, n.12845; TAR Emilia Romagna, Bologna, sez. I, 13 ottobre 2020, n. 612), il Consiglio di Stato ha assai di recente avuto modo di enucleare quattro ragioni per le quali i termini di legge che scandiscono i tempi e le fasi del procedimento disciplinare nei confronti dei docenti universitari - sia quelli relativi all’avvio della procedura, che quelli riferibili al tempo in cui deve intervenire il parere del Collegio di disciplina, rispettivamente dettati dal comma 2 e dal comma 3 dell’art.10 della L. n.240 del 2010 - abbiano natura ordinatoria:
“[la] prima delle quali è rappresentata dalla diversa struttura testuale che i citati commi 2 e 3 presentano, rispetto al comma 5 del medesimo articolo 10 L. 240 del 2010, che prevede il termine di centottanta giorni per l’emanazione della decisione disciplinare di competenza del Consiglio di amministrazione. Quest’ultima disposizione, infatti, diversamente dalle prime due, “tipizza” i casi in cui è possibile sospendere il ridetto termine, lasciando così intendere, in via deduttiva, che la relativa previsione ha natura tassativa.
Nessuna delle altre due norme, per contro, contiene previsioni analoghe, il che, in applicazione del criterio interpretativo dell’”ubi lex voluit, dixit” fa propendere per la natura ordinatoria delle indicazioni contenute, sia nel comma 2 che nel comma 3, del ridetto articolo 10.
La suddetta interpretazione, peraltro, in entrambi i casi, trova altresì rispondenza in una considerazione logico-sistematica, evincibile dalla complessiva ratio dell’ordito normativo in esame; infatti sia al momento della decisione dell’organo apicale in ordine al se avviare l’azione disciplinare (comma 2 art.10 citato), che in quello consimile che riguarda la determinazione del collegio di disciplina (comma 3 art.10 citato), potrebbero verosimilmente ricorrere (meglio: il più delle volte ricorrono) ragioni, legate alla necessità di più attente valutazioni, suscettibili di indurre gli organi procedenti a ulteriori approfondimenti. Pertanto, in questo contesto, ritenere che i termini per l’esercizio delle relative facoltà e poteri siano perentori, nuocerebbe senz’altro alla completezza degli accertamenti, con conseguente danno, sia dell’interesse pubblico che di quello dello stesso incolpato, anch’egli titolare di una pretesa giuridicamente rilevante ad ottenere un accertamento quanto più possibile esaustivo e definito.
Quest’ultima considerazione trova un’indiretta conferma – a parere del Collegio – proprio nella vicenda qui controversa dove il rettore, che pure incontestatamente aveva già ricevuto notizia dei fatti illeciti riguardanti la parte appellante, ha preferito attendere gli esiti delle indagini penali, da lui stesso propiziate con la trasmissione degli atti alla competente A.G., prima di elevare formale contestazione nei confronti del medesimo.
Oltre ad essere comprensibile, la suddetta scelta si rivela anche ragionevole, perché – anche se i due giudizi non collidono perfettamente e sono diversi quanto a funzione ed a tecniche di accertamento – sono dati di esperienza comune i seguenti: 1. che i più penetranti poteri di cui dispone il magistrato penale, oltre che le più specialistiche competenze che questi possiede in tema di ricostruzione dei fatti illeciti commessi in danno della P.A., consentono, nel giudizio penale, di ottenere una ricostruzione del fatto storico per cui entrambe procedono, più adeguata rispetto a quella acquisibile nel giudizio disciplinare; 2. che di questa migliore funzionalità, evidentemente, può utilmente giovarsi la seconda - pur nel rispetto del principio del contraddittorio e delle altre garanzie a tutela dell’incolpato – la quale ultima può, nel caso, attendere gli esiti delle indagini, prima di dare ulteriore corso alla procedura connessa al rapporto di servizio, senza che questo si configuri come un improprio rallentamento dell’attività.
Se così non fosse, del resto, non si giustificherebbe la regola della cd. “pregiudizialità penale” che l’organo disciplinare ha rispettato, anche dopo, nella vicenda che ci occupa, con scelta che non è stata contestata dalla parte appellante.
In definitiva, ritiene il Collegio che l’opzione prescelta dal rettore di attendere l’emersione di un quadro indiziario più nitido - che prevedibilmente si sarebbe avuta con lo sviluppo delle preliminari indagini e che egli ha in effetti ottenuto solo dopo l’applicazione della misura interdittiva nei confronti della parte appellante – prima di avviare il procedimento disciplinare, non solo non sia stata illegittima, ma non possa dirsi neppure impropria, essendo fondata, come appena osservato, su considerazioni ragionevoli e basate su massime di comune esperienza.
Aggiungasi, e vale quale terza ragione a suffragio della tesi della natura ordinatoria dei termini de quibus, che l’interesse pubblico all’accertamento dei fatti, a tutela del prestigio dell’amministrazione di appartenenza dell’incolpato, rappresenta la causa attributiva del potere disciplinare, oltre ad essere la finalità da ultimo perseguita da quest’ultimo, rispetto alla quale, a determinate condizioni, l’interesse del dipendente ad ottenere una rapida definizione del processo può anche essere ritenuto recessivo.
Infine, la quarta ragione per la quale i ridetti termini vanno ritenuti ordinatori si trae dalla giurisprudenza maggioritaria di questo plesso giurisdizionale, alla quale ha prestato recentemente adesione anche questa sezione, dai cui approdi non vi è motivo di discostarsi e che ha affermato, per l’appunto, che i termini previsti dalla normativa della legge n.240/2010 in tema di procedimento disciplinare sono tutti di natura ordinatoria, eccezion fatta per quello di centottanta giorni dalla data di avvio del procedimento di cui al comma 5 dell’art.10, e cioè del termine, entro il quale il procedimento disciplinare, a pena di decadenza, deve essere concluso.
In tal senso, vale ricordare la sentenza del Consiglio di Stato n. 2379/2019 della VI Sezione e la sentenza n.1426/2023 della VII sezione secondo le quali: “ [ad eccezione dei termini di cui al comma V NdR] tutti gli altri termini stabiliti dalle norme di settore, nella specie l’art. 10, comma 3, l. 240/2010, con riferimento alla fase (istruttoria) precedente al momento di avvio del procedimento disciplinare, coincidente con la comunicazione della contestazione degli addebiti, debbono considerarsi ordinatori, tenuto conto che il legislatore espressamente non li qualifica come perentori e che la fase pre-procedimentale non può giuridicamente equipararsi a quella realmente procedimentale» ” (Cons. Stato, sez. VII, 10 febbraio 2025, n. 1090).
3.1.3. L’ampiezza delle argomentazioni esposte dalla più recente giurisprudenza del Consiglio di Stato ora richiamate consente al Collegio di fare ad esse rimando ai sensi dell’art. 88, comma 2, lett. d) c.p.a. al fine di motivare nel caso di specie il convincimento in ordine alla natura ordinatoria del termine per la trasmissione degli atti al Collegio di disciplina da parte del Rettore, con conseguente sicura infondatezza del primo motivo di ricorso.
4. Con il secondo e terzo motivo di ricorso, il ricorrente ha dedotto la violazione del termine complessivo di decadenza di 180 giorni per l’esercizio del potere disciplinare da parte dell’Università, siccome decorrente dall’inizio o comunque dalla conclusione dell’attività della Commissione Etica.
4.1. La tesi non persuade il Collegio, che ritiene invece di affermare che il termine generale di conclusione del procedimento disciplinare decorra dall’atto di avvio del procedimento disciplinare da parte del Rettore (nel caso di specie, 13.10.2023) (o al più dalla ricezione degli atti della Commissione Etica da parte del medesimo Rettore (nel caso di specie, 21.09.2023)) sì che resta rispettato il termine di 180 giorni per la conclusione del procedimento.
4.2. Il dato normativo di riferimento è già di ausilio in tal senso.
Ed invero, l’art. 10 della l. n. 240 del 2010, al già citato comma 2, evidenzia come “ l’avvio del procedimento disciplinare spetta al rettore ” il quale “ trasmette gli atti al collegio di disciplina, formulando motivata proposta ”.
Il chiaro tenore letterale della norma in discorso àncora il momento formale dell’avvio del procedimento, al quale il comma 5 della medesima norma fa riferimento ove afferma che “ il procedimento si estingue ove la decisione di cui al comma 4 non intervenga nel termine di centottanta giorni dalla data di avvio del procedimento stesso ”.
4.3. Ciò è dirimente ma, peraltro, risulta del tutto conforme al ruolo e alla funzione della Commissione Etica, in senso contrario a quanto sostenuto dal ricorrente, secondo il quale la scelta dell’Università di istituire una Commissione Etica, organo non necessario, la cui presenza determinerebbe un aggravamento e pregiudizio delle “ garanzie circa i tempi di esercizio dell’azione disciplinare ” (p. 10 ricorso).
La Commissione Etica, come risulta dallo Statuto, è “ organismo con funzioni consultive, di ricerca e di controllo in merito all’attuazione e al rispetto delle norme del Codice Etico e delle prassi interpretative ” e, al più, “ rimette gli atti al Rettore qualora ravvisi comportamenti sanzionabili con procedimenti disciplinari ”.
L’attività che tale Commissione svolge non avvia in alcun modo il procedimento disciplinare, ma è una più generale attività di controllo in ordine alla “vita” del Codice Etico nell’ambito dell’attività universitaria e nel quale svolgimento, laddove incidentalmente dovesse riscontrare violazioni di esso tali da poter assumere rilevanza disciplinare, lo segnala al Rettore, organo appunto deputato, in via esclusiva, dalla legge, all’avvio dell’azione disciplinare con il provvedimento di contestazione.
La presenza della Commissione Etica perciò non indebolisce di certo, come non ha fatto neppure nel caso di specie, le garanzie che debbono necessariamente assistere i lavoratori in relazione ai profili disciplinarmente rilevanti, ma – a tutto voler concedere – le aumenta, attraverso una eventuale fase preliminare di miglior valutazione di fatti che, peraltro solo incidentalmente, viene a conoscere in relazione alla propria generale attività di vigilanza sull’attuazione del Codice Etico.
Anche i motivi sub. II e III sono perciò infondati e devono essere rigettati.
5. Venendo alle censure di merito (motivo IV del ricorso), le stesse sono infondate alla luce dei dettagliati riscontri acquisiti in sede procedimentale ed oggetto di ampia motivazione negli atti che hanno costituito il procedimento.
5.1. Sul punto infatti, non risultano smentiti dal contenuto del ricorso le chiare risultanze istruttorie compendiate nella motivazione del provvedimento del Collegio di disciplina, che debbono qui richiamarsi:
“- l’aver rivolto a studenti e maggiormente a studentesse i commenti e le osservazioni descritte all'interno della contestazione addebiti del 13/10/2023, e indicate nei questionari anonimi, sia un comportamento lesivo della riservatezza e del pudore degli stessi. Ritiene, nondimeno, che tale comportamento leda l'immagine, il decoro e l'onorabilità del docente, nel suo doppio ruolo di educatore e di medico. Rileva, inoltre, che lo stesso docente, sia nelle memorie scritte (All. n. 7) che in sede di audizione, ha confermato quanto riportato dagli studenti nei questionari anonimi. L'utilizzo di simili espressioni non appare in alcun modo giustificabile né dal punto di vista del contesto, come quello didattico, né dal punto di vista del contenuto, posto che è teso a svilire la sensibilità, la personalità e gli interessi sia delle figure maschili che di quelle femminili. Le segnalazioni, pur anonime, appaiono fondate su elementi di fatto precisi e concordanti rispetto al contesto, pertanto, vengono ritenute rilevanti ai fini della decisione;
- l’utilizzare espressioni ambigue e indesiderate nei confronti delle studentesse, avanzare proposte fuori dai canoni dell'insegnamento, non sia accettabile. Il docente ha dichiarato, sia nelle memorie difensive (All. n. 7) sia nel corso dell'audizione, che con tale comportamento intendeva mostrare una forma di attenzione e di riguardo nei confronti degli studenti, senza alcun secondo fine. Tale giustificazione, ad avviso del Collegio, non è condivisibile. Commentare l'aspetto fisico principalmente delle studentesse, l'abbigliamento dalle stesse indossato, usare espressioni di linguaggio colloquiale nelle osservazioni dirette alle studentesse, non denotano un'attenzione sana e comprensibile di un soggetto nei confronti di un altro soggetto, al contrario generano imbarazzo e soggezione negli studenti, ledendo il rapporto di fiducia che deve essere mantenuto tra docente e studente. Tali comportamenti gravi e reiterati risultano, quindi, in totale contrasto rispetto agli obblighi a cui è tenuto un docente universitario, obblighi che non si limitano all'adempimento dei compiti strettamente formativi, ma si estendono al rispetto dell'identità individuale della persona e al dovere di non travalicare il limite della riservatezza personale. Le segnalazioni, pur anonime, anche in questo caso appaiono fondate su elementi di fatto precisi e concordanti rispetto al contesto e, pertanto, vengono ritenute rilevanti ai fini della decisione;
- l'invito, rivolto agli studenti, a presentarsi indicando il proprio segno zodiacale, inopportuno e lesivo della riservatezza personale degli stessi. Il docente, nell'intento dallo stesso dichiarato di non farsi condizionare da legami di parentela, individuabili dal cognome, e di rendere l'ambiente meno formale, più disteso, determina, invece, l'effetto opposto. L'Università rappresenta un luogo di studio, di confronto, di crescita delle persone e in tale contesto non può in alcun modo trovare spazio la differenziazione degli studenti per sesso, credenze, opinioni, razza e origine. Ogni studente, associato ad un segno zodiacale, acquisisce inevitabilmente una caratterizzazione rispetto agli altri. Tale caratterizzazione non si esaurisce, ma anzi si amplifica, con i commenti sull'aspetto, sulle relazioni ed il carattere dei medesimi studenti. Analoghe considerazioni valgono, a parere del Collegio, in ordine ai commenti ed alle imitazioni degli accenti degli abitanti di altre nazioni o paesi. Il professore, come rilevato nei questionari anonimi, si inserisce nella sfera privata altrui in maniera inammissibile rispetto al proprio ruolo di educatore ed abusando della propria posizione di potere. La volontà di creare un clima disteso e sereno con gli studenti viene, inoltre, sconfessata dall'utilizzo di epiteti ed espressioni non consone, finanche offensive, nei confronti degli studenti tirocinanti e specializzandi durante la frequentazione del reparto. Il docente riconduce tali episodi a delle particolari situazioni di stress che si sono verificate durante l'attività in reparto. Il Collegio evidenzia che perdere la calma nelle situazioni di particolare tensione di certo non rappresenta un buon esempio per coloro i quali, da futuri medici, dovranno imparare ad affrontare con lucidità le situazioni di tensione che si verificheranno nel corso della vita lavorativa. Le segnalazioni, pur anonime, anche in questo caso appaiono fondate su elementi di fatto precisi e concordanti rispetto al contesto e, pertanto, vengono ritenute rilevanti ai fini della decisione;
- il fatto di rivolgersi ai pazienti con commenti ed epiteti impropri sia lesivo della riservatezza e della dignità degli stessi pazienti, nondimeno lede l'immagine, il decoro e l'onorabilità del docente, nella sua duplice veste di educatore e di medico. Il rapporto tra medico e paziente deve caratterizzarsi per fiducia e rispetto reciproco, un rispetto che deve essere instillato e rafforzato negli studenti, ma che risulta essere venuto meno secondo quanto rilevato nelle segnalazioni anonime. Il Collegio rileva, inoltre, che lo stesso docente ha confermato quanto riportato dagli studenti nei questionari anonimi. L'utilizzo di termini, come ad esempio "cicciopatico", viene motivato dal docente con la necessità di "introdurre leggerezza al tema", come riportato nelle memorie scritte (All. n. 7). L'eventuale mancata manifestazione di disagio o di fastidio da parte dei pazienti non giustifica l'uso di tali espressioni, considerata la condizione di fragilità della posizione del paziente rispetto al medico curante. Non appare, inoltre, giustificabile l'utilizzo di paragoni e similitudini tra il seno delle pazienti e quello di modelle. Tale comportamento, avvenuto in presenza degli studenti, oltre ad essere totalmente inconferente rispetto all'attività didattica, contribuisce a svilire la posizione del paziente e della figura femminile. Per quanto riguarda le imitazioni della mimica, linguaggio e postura dei pazienti affetti da ictus, il Collegio ritiene che tale comportamento non sia giustificabile, né sia riconducibile ad un intento scientifico, tantomeno educativo. Rileva, inoltre, una contraddizione tra le dichiarazioni rese dal docente nelle memorie scritte, in cui conferma l'episodio e fornisce numerosi dettagli sull'accaduto, e quanto riportato in sede di audizione, dove sostiene che non si sia mai verificato. Le segnalazioni, pur anonime, anche in questo caso, appaiono fondate su elementi di fatto precisi e concordanti rispetto al contesto e, pertanto, vengono ritenute rilevanti ai fini della decisione;
- l’utilizzo delle slide contenenti immagini esplicite di donne in lingerie, e l'immagine della maschera di carnevale per la "mammografia gratis", sia privo di giustificazione didattica o scientifica. II docente ha dichiarato nelle memorie scritte che le immagini della biancheria intima servivano per invitare gli studenti "a pensare che la mammella ha un valore simbolico importante per una donna: la cura nella scelta dell'intimo era proposta come un semplice segno di ciò"; mentre la fotografia della maschera per la mammografia avrebbe il fine di ribadire "l'importanza di dare la debita attenzione alla salute del seno" (All. n. 7). Tali affermazioni vengono sostanzialmente confermate anche in sede di audizione. La motivazione indicata dal Prof. -OMISSIS- non trova rispondenza nel contenuto delle diapositive, in quanto le immagini utilizzate non portano alcun contributo scientifico e didattico, anzi presentano un chiaro contenuto sessuale e/o umoristico, che nulla ha a che vedere con la prevenzione dei tumori. Dal punto di vista prettamente educativo, inoltre, il Collegio rileva che l'utilizzo di simili immagini svilisce la personalità delle donne e che la proiezione e consegna di tale materiale durante la lezione non è rispettoso della dignità delle studentesse e degli studenti. Detto comportamento lede la dignità e il decoro del professore insieme all'immagine e alla reputazione pubblica dell'Ateneo;
- quanto riportato dalla studentessa -OMISSIS- nella segnalazione diretta al Comitato Etico costituisca un comportamento deplorevole e altamente inopportuno per un docente universitario. Posto che il rapporto tra docente e studente, pur potendo esplicarsi in toni informali, deve sempre mantenersi su un campo di neutralità e di non coinvolgimento nelle vicende personali dei soggetti, è evidente che in questa situazione è venuto meno il rispetto e la fiducia dovuti alla differenza di ruoli e al contesto formativo universitario. La studentessa descrive puntualmente una te sequenza di attenzioni e approcci non cercati che anno ingenerato un crescente senso di disagio e imbarazzo e che sono culminati nell'invito a recarsi nello studio del docente per ritirare una cassetta. Tale sensazione di difficoltà è stata tale da spingerla a segnalare l'accaduto in prima persona agli organismi che potevano assumere delle decisioni nei confronti del docente, assumendosi la responsabilità di esporsi personalmente. I gravi fatti dichiarati dalla studentessa, inoltre, trovano positivo riscontro nelle dichiarazioni del docente, che non li nega, ma anzi li conferma. Il disagio patito dalla studentessa, causato dalle continue ed indesiderate attenzioni rivolte dal docente alla studentessa, non è in nessun modo giustificabile. Detti comportamenti si configurano come lesivi della riservatezza e del pudore della studentessa, dell'immagine, del decoro e dell'onorabilità del professore e della reputazione pubblica dell'Ateneo ”.
Peraltro, lo stesso Collegio di disciplina, anche a dimostrazione dell’accuratezza dell’istruttoria, ha invece ritenuto non fondata, per assenza di congrui elementi di prova, la contestazione “ per aver omesso di trattare gli argomenti del corso per affrontare, invece, tematiche che esulavano dalla programmazione didattica (sport, musica filosofia, cinema), e non avrebbe fornito materiale adeguato all'apprendimento ”.
5.2. L’ampiezza delle motivazioni rese dal Collegio di disciplina ne ha imposto il richiamo al fine di evidenziare l’evidente infondatezza delle deduzioni attoree in merito alla sufficienza e congruità del supporto motivazionale offerto al provvedimento disciplinare, nonché in ordine alla proporzionalità della sanzione disciplinare assunta alla luce dei fatti addebitati.
5.2.1. In merito, vale peraltro ricordare che “ l'individuazione della sanzione applicabile in ragione dell'illecito disciplinare nonché la valutazione in ordine alla gravità dei fatti addebitati costituisce, nell'ambito delle indicazioni fornite dal legislatore, espressione di un potere discrezionale dell'Amministrazione, censurabile da parte del giudice amministrativo in sede di giudizio di legittimità, solo per difetto di motivazione ovvero per eccesso di potere per illogicità o irragionevolezza, escludendo ogni sostituzione e/o sovrapposizione di criteri valutativi diversi ” (cfr. Consiglio di Stato sez. IV, 02/03/2020, n. 1499; Consiglio di Stato sez. II, 12/02/2020, n. 1094).
6. Ciò posto, il ricorrente pare più contestare l’interpretazione di rilevanza dei fatti addebitati data dal Collegio di disciplina, che però ha congruamente e non illogicamente motivato in merito ad essi.
Così come si appalesano infondate le deduzioni attoree ove ritengano inveritieri i richiami fatti dal Collegio di disciplina alle affermazioni dallo stesso rese in sede di audizione.
Dall’esame dello stesso verbale dell’audizione del ricorrente da parte del Collegio di disciplina, risultano comprovate le motivazioni poste a fondamento del parere vincolate dello stesso Collegio, poiché il ricorrente, pur contestando alcuni dei fatti risultanti dagli atti e documenti istruttori, contesta principalmente la portata lesiva dei comportamenti dallo stesso tenuti, della quale non avrebbe avuto contezza, ma non già i fatti stessi, taluni dei quali, come ad esempio le slides proiettate a lezione, restano peraltro documentalmente provati, anche in giudizio (doc. 6 Università).
In merito, si legge in tale verbale di audizione che:
“- il professore traccia, quindi, un parallelo tra la sensibilità degli studenti e le intolleranze alimentari, affermando, infine, di non aver percepito alcun segnale che lo portasse ad accorgersi di questa particolare sensibilità degli studenti nei confronti dei suoi comportamenti. Prosegue precisando che nessuno studente aveva mai palesato tale sentimento di disagio nei suoi confronti. Afferma che la maggior parte delle segnalazioni contenute nei questionari di valutazione degli studenti sono afferenti a sensibilità di cui non era consapevole;
- le immagini miravano a colmare un gap formativo circa l'argomento della lezione, introduce le prime due slide della lezione per arrivare a quella contestata per la quale spiega che le immagini della biancheria intima servivano a testimoniare il grande valore simbolico del seno per una donna nella nostra società e quindi la delicatezza della malattia trattata. In merito alla diapositiva finale afferma l'intenzione di ribadire l'importanza della prevenzione attraverso esami regolari a dispetto del possibile imbarazzo che questi esami possono provocare;
- dichiara che rientrava nella sua normale attività di docenza trovare con gli studenti dei punti di interesse comune, chiedendo a tutta la classe quali fossero i film preferiti, e di non potersi ritenere responsabile del fatto che avesse risposto proprio la studentessa -OMISSIS-. Rimarca il fatto che il commentare le vicende degli studenti e avere dei riguardi nei loro confronti sono da lui considerati come dei normali segni di attenzione e sensibilità;
- Per quanto riguarda l'interazione fuori dall'ambito della lezione il docente afferma di aver scambiato con -OMISSIS- qualche parola su una studentessa assente, per informarsi del suo stato di salute, e sui film, in una zona di passaggio della Facoltà in cui gli studenti sono soliti riunirsi. Dichiara, inoltre, che dopo la conversazione sui film preferiti avrebbe portato alla studentessa la cassetta del suo film preferito, "Gilda". In riferimento all'invito rivolto alla sig.na -OMISSIS- di vedere la videocassetta insieme ritiene che lo stesso sia inverosimile dal momento che attualmente tale supporto non viene più utilizzato;
- la Prof.ssa -OMISSIS- chiede al docente di confermare se ha portato la cassetta alla studentessa -OMISSIS-. Il Prof. -OMISSIS- spiega che c'era stato uno scambio di pareri sui film e che per mostrare attenzione rispetto alla conversazione avvenuta con la studentessa, si era premurato di portare la cassetta del suo film preferito. Tale supporto video, aggiunge, era sempre nella sua disponibilità, per cui ha ritenuto che fosse un comportamento normale concludere tale conversazione con la proposta di consegna della cassetta. Ribadisce che non era sua intenzione voler comunicare altri significati con quel gesto ” (doc. 24 Ministero).
Appare al Collegio perciò come anche dall’audizione del ricorrente in sede procedimentale non risultino smentiti i fatti addebitati, ma solo la loro – soggettiva – rilevanza disciplinare; è quindi infondata la deduzione attorea per cui il Collegio di disciplina “ ha dato come per ammessi fatti che non sono stati minimamente tali dall’accusato, ma anzi recisamente contestati ” (p. 19 ricorso), non potendosi dimenticare peraltro che il verbale dell’audizione costituisce atto pubblico facente fede fino a querela di falso.
7. Ciò è peraltro confermato anche dall’esame delle memorie procedimentali che il ricorrente ha trasmesso a seguito della trasmissione dell’atto di contestazione degli addebiti.
Ed infatti, nella memoria del 25.10.2023 (doc. 7 ricorrente), si legge quanto segue.
In relazione alla contestazione per cui egli avrebbe affermato “ si sa, il cervello di un maschio è tutto calcio e sesso e quello di una donna tutto moda e bellezza ” il ricorrente replica in memoria che “ Faccio riferimento a Google, inteso come strumento che chiunque – a prescindere da eta’, sesso, livello di istruzione, ecc – e’ abituato a consultare ed utilizzare nella vita quotidiana. Se su Google scriviamo “cervello maschile e femminile humor” → Immagini: le prime due immagini che appaiono in alto a sinistra sono il riferimento umoristico cui la mia battuta, riportata in ben altro modo, faceva riferimento ”.
Ancora, in merito all’aver assunto un comportamento denigratorio nei confronti degli studenti, chiedendo di presentarsi indicando il proprio segno zodiacale, ha confermato tale fatto, pur ritenendolo non rilevante.
Sul punto, è ben chiara e non illogica la valutazione di rilevanza disciplinare della condotta spiegata dal Collegio di disciplina, sopra riportata.
Infine, almeno, in ordine alla denominazione data ad un paziente affetto da obesità di “ cicciopatico ”, il ricorrente afferma in memoria che “ Di per sè il termine dà, al contrario, un po’ di leggerezza ad una condizione clinica complessa, anche per le interazione tra fattori socio-comportamentali e corpo che la sottendono. Avete avuto davanti gli occhi di studentesse e studenti francamente sovrappeso quando si menziona e/o si discute tale argomento? Sguardo che comincia ad essere diretto altrove, frequenti “reazioni di arresto”. Introdurre leggerezza al tema riduce il pathos e consente di concentrarsi sul da farsi ”.
8. La lettura dei questionari anonimi che gli studenti redigono in corso di svolgimento dell’attività universitaria, valutati dal Collegio di disciplina e depositati in giudizio (doc. 7 Ministero), si pone quale ulteriore elemento, non esclusivo, di valutazione della congruità, gravità e precisione degli elementi di prova posti a fondamento del provvedimento impugnato.
La pretesa del ricorrente di escludere qualsivoglia rilievo a tali questionari poiché anonimi non può evidentemente trovare accoglimento, in quanto, escluso che tali questionari siano stati autonomamente posti a fondamento della sanzione disciplinare, gli stessi restituiscono un quadro istruttorio coerente con le acquisizioni istruttorie ulteriori rispetto ai fatti verificatisi nel tempo.
E tanto conduce ad escludere alcun difetto istruttorio o di motivazione, non essendo ragioni di illegittimità le diverse valutazioni soggettive che il ricorrente svolge in ricorso in ordine alla rilevanza disciplinare dei fatti addebitatigli.
9. In conclusione e per tutte le superiori ragioni, il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna il ricorrente alla rifusione, in favore dell’Università degli -OMISSIS-, delle spese del giudizio, che liquida in euro 2.000,00, oltre accessori di legge se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
Marco LI, Presidente
IE RA, Primo Referendario, Estensore
Roberto Montixi, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IE RA | Marco LI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.