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Sentenza 10 settembre 2025
Sentenza 10 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 10/09/2025, n. 724 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 724 |
| Data del deposito : | 10 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 2928/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COMO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il tribunale, nella persona del giudice Giulia Rachele Bignami, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 2928/2024 promossa da:
(C.F./P.I. ), rappresentato e difeso dall'avv. GEROSA Parte_1 P.IVA_1
VITTORIO, elettivamente domiciliato presso l'indirizzo telematico Email_1
ATTORE contro
(C.F./P.I. , CP_1 P.IVA_2
CONVENUTO CONTUMACE
OGGETTO: Appalto: altre ipotesi ex art. 1655 e ss. cc (ivi compresa l'azione ex 1669cc)
CONCLUSIONI
Per parte attrice: “previa ogni opportuna statuizione, condannare (titolare di Azienda CP_1
Multifunzionale Il Parrucchiere del Verde, con sede in 22040 Monguzzo, Via G. Donizetti 2, p.iva P.IVA_2
- al pagamento in favore di dell'importo di euro 23.412,98 o comunque Email_2 Parte_1 dell'importo ritenuto dovuto per le causali di cui al ricorso introduttivo, oltre sanzione ex art. 12 bis Dlgs 28/2010 ed interessi di legge sino al saldo effettivo”.
FATTO E DIRITTO
pagina 1 di 4 con ricorso ex art. 281-decies c.p.c. depositato il 20/09/2024 avanti il Tribunale di Como,
[...] ha citato in giudizio rappresentando: 1) che con contratto 10.1.2022 Parte_1 CP_1
commissionava a i lavori aventi ad oggetto la ristrutturazione Parte_2 Parte_1 edilizia ed impiantistica dell'unità immobiliare sita in Santa Teresa di Gallura, per il corrispettivo di euro 80.000,00; 2) che nell'ambito del predetto contratto affidava la posa delle Parte_1 pavimentazioni per la superficie di 150 mq a (titolare di Azienda Multifunzionale Il CP_1
Parrucchiere del Verde) con corrispettivo di euro 8.300,00 come da proposta sottoscritta per accettazione in data 17.5.2023 ; 3) che provvedeva all'acquisto delle piastrelle e di tutto il Pt_1 materiale occorrente, consegnandolo direttamente in cantiere e per il costo di complessivi euro
4.295,20 + iva come da dichiarazione del 6.7.2023, fatture e documenti di trasporto (doc. 3, 4 e 5); 4) che eseguiva i lavori con decorrenza dal maggio 2023; 5) che corrispondeva a CP_1 Pt_1
acconti sull'importo concordato per complessivi euro 4.150,00 come da fatture 17.5 e CP_1
30.5.2023 (doc. 6) e contabili bancarie per i relativi bonifici (doc. 7); 6) che i lavori eseguiti da CP_1
risultavano gravati da vizi e difetti contestati quindi con lettera 28.6.2023 (doc. 8) e descritti
[...] anche con relazione geometra 7.7.2023 (doc. 9), 7) che veniva promosso nei Parte_3 confronti della controparte, avanti il Tribunale di Como, un procedimento ex art. 696 e 696 bis c.p.c.,
a conclusione del quale il CTU constatava la sussistenza dei vizi e difformità lamentati, quantificando danni per l'ammontare di euro 17.177,60.
Sulla base di tali allegazioni, ha chiesto di accertare l'inadempimento del Parte_1 convenuto e per l'effetto condannarlo al risarcimento dei danni subiti, quantificati nella complessiva somma di euro 23.412,98 o, di cui euro 6.235,38 oltre iva di legge per le spese di consulenza tecnica preventiva, e alle spese e competenze del presente giudizio e del procedimento ex art. 696-696-bis c.p.c.
Fissata l'udienza di comparizione delle parti, il ricorso e il decreto ex art. 281-undecies c.p.c. sono stati ritualmente notificati in data 05/12/2024 a convenuto il quale non si è costituito ed è stato dichiarato contumace.
La causa è stata istruita con l'acquisizione del fascicolo di A.T.P. R.G. n. 2610/2023 svolto avanti il
Tribunale di Como, nonché dei documenti prodotti dal ricorrente, e giunge in decisione sulle conclusioni precisate come in atti, previa discussione orale nelle forme di cui all'art. 281 sexies c.p.c.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Il rapporto dedotto in giudizio, in forza del quale il convenuto si è obbligato ad eseguire, presso l'immobile di la posa delle pavimentazioni per la superficie risulta provato Parte_2
pagina 2 di 4 documentalmente dalla proposta sottoscritta per accettazione in data 17.5.2023 (doc. 2); oltre ad emergere dagli atti del fascicolo relativo al procedimento per A.T.P. R.G. n. 32610/2023 svolto avanti il Tribunale di Como, in seno al quale qui contumace, si era invece costituito e CP_1 difeso.
A seguito del ricorso ex art. 696 e 696 bis c.p.c. proposto da è stata ammessa una Parte_1 consulenza tecnica preventiva volta a verificare la sussistenza dei vizi e difetti lamentati dal ricorrente,
a quantificare il costo degli interventi necessari per eliminarli.
Dalla relazione del geom. depositata il 15/04/2024, risulta che: a) la cronologia delle CP_2 operazioni peritali, svolte a lla personale presenza di , di e dell'avvocato Controparte_3 CP_1 di quest'ultimo (pag. 3); ° l'esito negativo del tentativo di conciliazione ( pag. 5); b) i vizi ed i difetti riscontrati in loco, relativi a posa pavimentazione (pag. 6), incollaggio piastrelle (pag. 7 e 11), fugatura e stuccatura (pag. 8 e 12), complanarità (pag. 9 e 13), pendenze (pag. 13); c) la conseguente valutazione ed i relativi costi, o ve “la somma di tutti i vizi riscontrati, legali alla loro sinergia d'insieme, porta a valutare del tutto compromessa l'intera pavimentazione, e quindi l'intervento valutato tecnicamente opportuno ed economicamente preferibile, per il raggiungimento di una corretta realizzazione, è il suo completo rifacimento” (pag.
18); d) gli ulteriori interventi necessitanti ed i relati vi costi per rivestimento gradini (pag. 19), nicchia doccia (pag. 20), scala (pag. 21), masso esistente (pag. 26) e pulizia finale (pag. 26) con gli analitici costi;
e) il quadro economico riassunto finale per quantifiare l'importo complessivo di rifacimento in euro 14.080,00 (tabella pag. 26) e quindi in euro 17.177,60 aggiunta l'iva.
Le valutazioni del CTU appaiono del tutto condivisibili, e non vi è ragione di discostarsi dal suo apprezzamento e dalle sue indicazioni, ritenendo convincenti le conclusioni a cui perviene, tanto più che nessuna delle parti ha avanzato osservazioni.
Poiché all'esito dell'A.T.P. risultano accertati i vizi lamentati da parte ricorrente, inadempimento di deve ritenersi provato. In mancanza di diversa evidenza, che era onere del convenuto CP_1 dimostrare, quest'ultimo è tenuto a rispondere dei danni cagionati dal suo inadempimento.
Con riferimento al quantum debeatur, si ritiene corretta e condivisibile la stima dei costi di ripristino, come svolta dal CTU, dovendo quindi accertarsi che il ricorrente, in conseguenza dell'avverso inadempimento, ha patito un danno complessivo pari ad euro 17.177,60.
In conclusione, il ricorrente ha diritto a vedersi riconosciuto dal convenuto l'importo di euro
17.177,60, a titolo risarcitorio.
Le spese seguono la soccombenza del convenuto, tenuto alla refusione in favore del ricorrente delle spese di lite del presente giudizio ed anche del procedimento di A.T.P., che si liquidano come da pagina 3 di 4 dispositivo, tenuto conto dei parametri di cui al D.M. 55/2014 e succ. modif., del valore della causa e dell'attività difensiva in concreto svolta. dovrà altresì rifondere al ricorrente le spese erogate al C.T.U, come liquidate dal giudice CP_1 nell'A.T.P.
P.Q.M.
Il Tribunale di Como, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: in accoglimento della domanda del ricorrente, condanna a pagare a CP_1 Parte_1 la somma di euro 17.177,60; condanna a rifondere a le spese di lite, liquidate quanto alla fase di CP_1 Parte_1
A.T.P., in euro 286,00 per esborsi ed euro 2.337,00 per compensi, e quanto al presente giudizio in euro 264,00 per esborsi ed euro 3.397,00 per compensi, il tutto oltre spese generali 15% e oneri accessori come per legge, nonché alla refusione delle spese erogate al CTU per il procedimento di
A.T.P. R.G. n. 2610/2023 come liquidate dal giudice e anticipate dal ricorrente.
Como, 10/09/2025
Il giudice
Giulia Rachele Bignami
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COMO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il tribunale, nella persona del giudice Giulia Rachele Bignami, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 2928/2024 promossa da:
(C.F./P.I. ), rappresentato e difeso dall'avv. GEROSA Parte_1 P.IVA_1
VITTORIO, elettivamente domiciliato presso l'indirizzo telematico Email_1
ATTORE contro
(C.F./P.I. , CP_1 P.IVA_2
CONVENUTO CONTUMACE
OGGETTO: Appalto: altre ipotesi ex art. 1655 e ss. cc (ivi compresa l'azione ex 1669cc)
CONCLUSIONI
Per parte attrice: “previa ogni opportuna statuizione, condannare (titolare di Azienda CP_1
Multifunzionale Il Parrucchiere del Verde, con sede in 22040 Monguzzo, Via G. Donizetti 2, p.iva P.IVA_2
- al pagamento in favore di dell'importo di euro 23.412,98 o comunque Email_2 Parte_1 dell'importo ritenuto dovuto per le causali di cui al ricorso introduttivo, oltre sanzione ex art. 12 bis Dlgs 28/2010 ed interessi di legge sino al saldo effettivo”.
FATTO E DIRITTO
pagina 1 di 4 con ricorso ex art. 281-decies c.p.c. depositato il 20/09/2024 avanti il Tribunale di Como,
[...] ha citato in giudizio rappresentando: 1) che con contratto 10.1.2022 Parte_1 CP_1
commissionava a i lavori aventi ad oggetto la ristrutturazione Parte_2 Parte_1 edilizia ed impiantistica dell'unità immobiliare sita in Santa Teresa di Gallura, per il corrispettivo di euro 80.000,00; 2) che nell'ambito del predetto contratto affidava la posa delle Parte_1 pavimentazioni per la superficie di 150 mq a (titolare di Azienda Multifunzionale Il CP_1
Parrucchiere del Verde) con corrispettivo di euro 8.300,00 come da proposta sottoscritta per accettazione in data 17.5.2023 ; 3) che provvedeva all'acquisto delle piastrelle e di tutto il Pt_1 materiale occorrente, consegnandolo direttamente in cantiere e per il costo di complessivi euro
4.295,20 + iva come da dichiarazione del 6.7.2023, fatture e documenti di trasporto (doc. 3, 4 e 5); 4) che eseguiva i lavori con decorrenza dal maggio 2023; 5) che corrispondeva a CP_1 Pt_1
acconti sull'importo concordato per complessivi euro 4.150,00 come da fatture 17.5 e CP_1
30.5.2023 (doc. 6) e contabili bancarie per i relativi bonifici (doc. 7); 6) che i lavori eseguiti da CP_1
risultavano gravati da vizi e difetti contestati quindi con lettera 28.6.2023 (doc. 8) e descritti
[...] anche con relazione geometra 7.7.2023 (doc. 9), 7) che veniva promosso nei Parte_3 confronti della controparte, avanti il Tribunale di Como, un procedimento ex art. 696 e 696 bis c.p.c.,
a conclusione del quale il CTU constatava la sussistenza dei vizi e difformità lamentati, quantificando danni per l'ammontare di euro 17.177,60.
Sulla base di tali allegazioni, ha chiesto di accertare l'inadempimento del Parte_1 convenuto e per l'effetto condannarlo al risarcimento dei danni subiti, quantificati nella complessiva somma di euro 23.412,98 o, di cui euro 6.235,38 oltre iva di legge per le spese di consulenza tecnica preventiva, e alle spese e competenze del presente giudizio e del procedimento ex art. 696-696-bis c.p.c.
Fissata l'udienza di comparizione delle parti, il ricorso e il decreto ex art. 281-undecies c.p.c. sono stati ritualmente notificati in data 05/12/2024 a convenuto il quale non si è costituito ed è stato dichiarato contumace.
La causa è stata istruita con l'acquisizione del fascicolo di A.T.P. R.G. n. 2610/2023 svolto avanti il
Tribunale di Como, nonché dei documenti prodotti dal ricorrente, e giunge in decisione sulle conclusioni precisate come in atti, previa discussione orale nelle forme di cui all'art. 281 sexies c.p.c.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Il rapporto dedotto in giudizio, in forza del quale il convenuto si è obbligato ad eseguire, presso l'immobile di la posa delle pavimentazioni per la superficie risulta provato Parte_2
pagina 2 di 4 documentalmente dalla proposta sottoscritta per accettazione in data 17.5.2023 (doc. 2); oltre ad emergere dagli atti del fascicolo relativo al procedimento per A.T.P. R.G. n. 32610/2023 svolto avanti il Tribunale di Como, in seno al quale qui contumace, si era invece costituito e CP_1 difeso.
A seguito del ricorso ex art. 696 e 696 bis c.p.c. proposto da è stata ammessa una Parte_1 consulenza tecnica preventiva volta a verificare la sussistenza dei vizi e difetti lamentati dal ricorrente,
a quantificare il costo degli interventi necessari per eliminarli.
Dalla relazione del geom. depositata il 15/04/2024, risulta che: a) la cronologia delle CP_2 operazioni peritali, svolte a lla personale presenza di , di e dell'avvocato Controparte_3 CP_1 di quest'ultimo (pag. 3); ° l'esito negativo del tentativo di conciliazione ( pag. 5); b) i vizi ed i difetti riscontrati in loco, relativi a posa pavimentazione (pag. 6), incollaggio piastrelle (pag. 7 e 11), fugatura e stuccatura (pag. 8 e 12), complanarità (pag. 9 e 13), pendenze (pag. 13); c) la conseguente valutazione ed i relativi costi, o ve “la somma di tutti i vizi riscontrati, legali alla loro sinergia d'insieme, porta a valutare del tutto compromessa l'intera pavimentazione, e quindi l'intervento valutato tecnicamente opportuno ed economicamente preferibile, per il raggiungimento di una corretta realizzazione, è il suo completo rifacimento” (pag.
18); d) gli ulteriori interventi necessitanti ed i relati vi costi per rivestimento gradini (pag. 19), nicchia doccia (pag. 20), scala (pag. 21), masso esistente (pag. 26) e pulizia finale (pag. 26) con gli analitici costi;
e) il quadro economico riassunto finale per quantifiare l'importo complessivo di rifacimento in euro 14.080,00 (tabella pag. 26) e quindi in euro 17.177,60 aggiunta l'iva.
Le valutazioni del CTU appaiono del tutto condivisibili, e non vi è ragione di discostarsi dal suo apprezzamento e dalle sue indicazioni, ritenendo convincenti le conclusioni a cui perviene, tanto più che nessuna delle parti ha avanzato osservazioni.
Poiché all'esito dell'A.T.P. risultano accertati i vizi lamentati da parte ricorrente, inadempimento di deve ritenersi provato. In mancanza di diversa evidenza, che era onere del convenuto CP_1 dimostrare, quest'ultimo è tenuto a rispondere dei danni cagionati dal suo inadempimento.
Con riferimento al quantum debeatur, si ritiene corretta e condivisibile la stima dei costi di ripristino, come svolta dal CTU, dovendo quindi accertarsi che il ricorrente, in conseguenza dell'avverso inadempimento, ha patito un danno complessivo pari ad euro 17.177,60.
In conclusione, il ricorrente ha diritto a vedersi riconosciuto dal convenuto l'importo di euro
17.177,60, a titolo risarcitorio.
Le spese seguono la soccombenza del convenuto, tenuto alla refusione in favore del ricorrente delle spese di lite del presente giudizio ed anche del procedimento di A.T.P., che si liquidano come da pagina 3 di 4 dispositivo, tenuto conto dei parametri di cui al D.M. 55/2014 e succ. modif., del valore della causa e dell'attività difensiva in concreto svolta. dovrà altresì rifondere al ricorrente le spese erogate al C.T.U, come liquidate dal giudice CP_1 nell'A.T.P.
P.Q.M.
Il Tribunale di Como, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: in accoglimento della domanda del ricorrente, condanna a pagare a CP_1 Parte_1 la somma di euro 17.177,60; condanna a rifondere a le spese di lite, liquidate quanto alla fase di CP_1 Parte_1
A.T.P., in euro 286,00 per esborsi ed euro 2.337,00 per compensi, e quanto al presente giudizio in euro 264,00 per esborsi ed euro 3.397,00 per compensi, il tutto oltre spese generali 15% e oneri accessori come per legge, nonché alla refusione delle spese erogate al CTU per il procedimento di
A.T.P. R.G. n. 2610/2023 come liquidate dal giudice e anticipate dal ricorrente.
Como, 10/09/2025
Il giudice
Giulia Rachele Bignami
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