Articolo 3 della Legge 28 dicembre 1989, n. 420
Articolo 2Articolo 4
Versione
3 gennaio 1990
Art. 3. 1. L'atto di cessione, da approvare con decreto del Ministro delle finanze, deve essere stipulato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e deve contemplare la risoluzione del negozio, ipso iure, in caso di mancata utilizzazione per gli scopi di cui all'articolo 2.
Entrata in vigore il 3 gennaio 1990