Versione
3 gennaio 1990
3 gennaio 1990
Art. 3. 1. L'atto di cessione, da approvare con decreto del Ministro delle finanze, deve essere stipulato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e deve contemplare la risoluzione del negozio, ipso iure, in caso di mancata utilizzazione per gli scopi di cui all'articolo 2.