Art. 3. 1. L'atto di cessione, da approvare con decreto del Ministro delle finanze, deve essere stipulato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e deve contemplare la risoluzione del negozio, ipso iure, in caso di mancata utilizzazione per gli scopi di cui all'articolo 2.
Articolo 3 della Legge 28 dicembre 1989, n. 420
Articolo 2Articolo 4
- Legge 28 dicembre 1989, n. 420
Articolo 3 della Legge 28 dicembre 1989, n. 420
Versione
3 gennaio 1990
3 gennaio 1990