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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 17/03/2025, n. 1208 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1208 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI SALERNO
Seconda Sezione civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott. Giulio Fortunato,
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2016 il 18 marzo 2016 al numero 2865 avente per oggetto una controversia in materia di compravendita
TRA
, rappresentato e difeso, in virtù di procura a Parte_1
margine dell'atto di citazione, dall' avv. Luigi Cacciatore, presso il cui studio in Salerno, alla via Giovanni Margotta n.18, è elettivamente domiciliato;
ATTORE – RICORRENTE IN RIASSUNZIONE
E
e Controparte_1 [...]
, nella qualità di eredi di Controparte_2 [...]
, tutti rappresentati e difesi, Persona_1
giusta procura in calce della comparsa di costituzione e risposta depositata il
16 ottobre 2024, dall'avv. Giovanni Clemente ed elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in Eboli, Viale Amendola, 84
1 RESISTENTI IN RIASSUNZIONE
All'udienza del 31 ottobre 2024 le parti hanno rassegnato le proprie conclusioni, integralmente richiamate in questa sede, e il giudice ha disposto lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica ai sensi dell'art. 190 c.p.c.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 14 marzo 2016 ha Parte_1
convenuto in giudizio, dinanzi al Tribunale di Salerno, Persona_1
premettendo: 1) di aver condotto in affitto, con contratto
[...]
in deroga ex art. 45 della legge 203 del 1982, unitamente a , Persona_2
una porzione, ben distinta, del fondo rustico appartenente in via esclusiva al ridetto di , fondo sito in agro di Persona_1
Pontecagnano – Faiano, località Picciola, contraddistinto in catasto terreni al foglio 13, particella 533, seminativo irriguo di terza classe, esteso ha
12.46,98, r. d. € 1.899,83 e r.a. euro 1.288,02; 2) che, in particolare, il proprietario , gli aveva concesso in Controparte_1 Persona_1
affitto parte della particella 533, estesa ha 6.23.49 e che, all'altro conduttore,
, era stata concessa in godimento parte della particella 533, Persona_2
estesa ha 6.23.59; 3) che, nel corso del rapporto, in data 16 maggio 2013,
unitamente a , aveva proposto al proprietario l'acquisto del Persona_2
fondo; 4) che tale proposta era stata accettata da Persona_1
5) che la proposta di acquisto aveva ad oggetto il fondo
[...]
agricolo condotto in affitto, unitamente alla residua parte di proprietà del concedente inclusi i due fabbricati rurali, “recentemente costruiti”; 6) che dall'oggetto della compravendita era stata esclusa la casa padronale e l'annessa area pertinenziale di circa mille metri quadri;
7) che era stato
2 convenuto il prezzo complessivo di euro 3.450.000,00, di cui euro
200.000,00 versati al momento della proposta a titolo di caparra confirmatoria e anticipo prezzo, euro 500.000,00 da versarsi alla sottoscrizione del contratto preliminare di compravendita entro il 30 giugno
2013 sempre a titolo di caparra confirmatoria e anticipo prezzo, euro
1.000.000,00 da versarsi entro il 31 dicembre 2013 a titolo di caparra confirmatoria e anticipo prezzo, euro 1.200.000,00 da versarsi entro il 31
marzo 2014 a titolo di caparra confirmatoria e anticipo prezzo ed euro
550.000,00 da versarsi alla sottoscrizione del rogito definitivo da avvenire entro e non oltre il 31 luglio 2014; 8) che l'accettata proposta di acquisto aveva racchiuso, quindi, tutti gli elementi essenziali del contratto definitivo,
quali le generalità di parte acquirente e di parte alienante, l'esatta individuazione del soggetto proprietario dell'immobile da compravendere, i dati catastali dell'immobile stesso (per relationem contenuti nel richiamato contratto di affitto), il prezzo di acquisto, le modalità ed i termini di pagamento e la data entro la quale si sarebbe dovuto procedere alla stipula del contratto definitivo di compravendita;
9) che la completa definizione del contenuto patrimoniale del regolamento d'interessi aveva reso, dunque,
inutile il perfezionamento di una successiva “scrittura di puntuazione”
diversa dal rogito notarile;
10) che la parte alienante, al momento dell'accettazione della proposta, non gli aveva rappresentato le seguenti circostanze: a) che le particelle 1253 e 199 del foglio 13 (derivanti dal frazionamento della particella 1229, a sua volta derivante dal frazionamento della particella 533) erano già asservite alla licenza edilizia n. 50/84 rilasciata dal Comune di Pontecagnano-Faiano all'alienante; b) l'inesistenza del certificato di agibilità dei due fabbricati “recentemente costruiti”, c) la
3 mancata corrispondenza dei due corpi di fabbrica ai grafici di progetto assentiti (sui fronti più lunghi dei fabbricati erano presenti degli sbalzi a mo'
di balconi privi unicamente della balaustra in luogo delle rampe di accesso di adeguata pendenza per l'accesso di mezzi agricoli ai locali di piano rialzato;
presenza di muretto di sbarramento in calcestruzzo al locale seminterrato del corpo B lato sud impeditivo di qualsiasi possibile transito;
altezza al livello di colmo dei fabbricati di mt 5,40 al posto di mt 5,20 come dai grafici di progetto con difformità volumetrica); d) la presenza di vizi e e dei difetti costruttivi dei fabbricati tali da pregiudicarne la funzionalità (distacco della pavimentazione del marciapiede dal perimetro esterno dei fabbricati con cedimento e dissesto del sottofondo;
carenza di impermeabilizzazione alle pareti perimetrali dei locali seminterrati comportanti infiltrazioni d'acqua piovana con macchie di umidità sia alle pareti che alla pavimentazione); e) il mancato accatastamento dei fabbricati alla data della proposta accettata,
nonché al 30 giugno 2013, data prevista per la stipula del preliminare;
f) la difformità della superficie da quella dichiarata nel progetto per l'edificazione dei due fabbricati;
g) l'esistenza di una servitù di passaggio in danno del fondo oggetto di vendita per accedere al fabbricato escluso dalla vendita;
h)
l'inesistenza di titolo di provenienza certo e incontestabile relativo alle particelle 197 e 198; i) l'edificazione sul fondo di diversi fabbricati con relativi lotti, tra i quali i due “recentemente costruiti”, in palese violazione della normativa edificatoria della zona e della norma che vieta ogni forma di lottizzazione;
10) di aver rappresentato le suddette contestazioni al convenuto e che quest'ultimo, con missiva del 29 ottobre 2013, gli aveva comunicato di intendere risolto il contratto del 16 maggio 2013 trattenendo a titolo di penale l'importo versato pari ad euro 200.000,00, ridotto ad euro 100.000,00 avendo
4 alienato la metà del fondo all'altro acquirente, ; 11) che Persona_2
l'inadempimento agli obblighi scaturenti dal contratto del 16 maggio 2013
era imputabile a , il quale non avrebbe Persona_1
potuto alienare il fondo né alla data del 16 maggio 2013 né a quella del 30
giugno 2013 né, infine, a quella del 31 marzo 2014; 12) che tale grave inadempimento gli aveva causato ingenti danni avendo fatto affidamento sulla possibilità di divenire proprietario del fondo, che era stato costretto a rilasciare, avendo, poi, rottamato gli impianti serricoli ivi esistenti.
Sulla scorta di siffatte premesse, ha chiesto: a) in via Parte_1
principale, l'accertamento della nullità del contratto di compravendita stipulato in data 16 maggio 2013, in quanto contrario a norme imperative;
b)
in via subordinata, la risoluzione giudiziale del contratto di compravendita per grave e colpevole inadempimento del convenuto;
c) la condanna di quest'ultimo alla restituzione della somma di euro 100.000,00 e al risarcimento dei danni nella misura di euro 500.000,00 o nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, “con rivalutazione monetaria e interessi
legali dalla domanda all'effettivo pagamento”.
In data 3 giugno 2016 ha accettato il contraddittorio Persona_1
, pretendendo il rigetto della pretesa attorea e spiegando
[...]
una pretesa riconvenzionale tesa ad ottenere la declaratoria della legittimità
della ritenzione dell'importo di euro 100.000,00, versato a titolo di caparra, al momento della formulazione della proposta di acquisto, dalla parte attrice, in ragione dell'inadempimento di quest'ultima dell'impegno assunto di avviare la contrattazione preliminare e versare l'ulteriore somma, già prevista a titolo di caparra.
5 Concessi i termini di cui all'art. 183, sesto comma c.p.c. la causa è stata istruita mediante l'espletamento della consulenza tecnica di ufficio.
Con note depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. il 12 marzo 2024, alle ore
17,05, il procuratore del convenuto, avv. Giovanni Clemente, ha dichiarato il decesso del proprio assistito, pretendendo la declaratoria d'interruzione del processo ai sensi dell'art. 300 c.p.c.
Con ordinanza del 27 marzo 2024 – resa a scioglimento della riserva automaticamente assunta alla scadenza del termine perentorio imposto alle parti per il deposito delle ridette note sostitutive – il Tribunale ha dichiarato l'interruzione del processo.
Il giudizio è stato, quindi, riassunto dall'attore mercé Parte_1
ricorso del 25 giugno 2024, depositato il 25 giugno 2024, alle ore 20,34, e notificato agli eredi del defunto collettivamente e impersonalmente nell'ultimo domicilio del defunto ai sensi dell'art. 303, comma secondo,
c.p.c.
In data 16 ottobre 2024 hanno accettato il contraddittorio in sede di riassunzione e Controparte_1 Controparte_2
, dichiarandosi unici eredi del defunto, reiterando l'impianto
[...]
difensivo sviluppato dal de cuius e insistendo per l'accoglimento della domanda riconvenzionale già esperita dal genitore.
Infine, all'esito dell'udienza 31 ottobre 2024 – svolta in presenza -, è stato disposto lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica ai sensi dell'art 190 c.p.c.
In limine, va rilevato, sul piano generale, che, qualora l'atto riassuntivo sia stato notificato agli eredi della parte defunta collettivamente ed impersonalmente nell'anno della morte del "de cuius", a norma dell'art. 303,
6 comma secondo, c.p.c. – come nel caso in esame (si veda la relazione di notificazione) - tutti gli eredi, noti od ignoti, sono partecipi del giudizio,
sicché coloro che non si sono costituiti devono essere dichiarati contumaci,
non venendo in rilievo un obbligo d'integrazione del contraddittorio (Cass. n.
6905 del 1986). A ciò si aggiunga che, nel caso in cui venga riassunto il processo con atto notificato, a norma dell'art. 303, collettivamente ed impersonalmente agli eredi nell'ultimo domicilio del defunto, colui il quale si costituisce quale erede del defunto convenuto ed eccepisce l'esistenza di altri eredi, nonché la divisione pro quota del debito ereditario, ha, al fine di fare acquisire la qualità di parte agli altri coeredi ed estendere ad essi l'efficacia della sentenza, l'onere di provare detta eccezione, ossia l'esistenza, il numero,
il titolo alla successione e la stessa qualifica di coeredi;
ne consegue che la suddetta prova non può ritenersi raggiunta qualora l'erede costituito si limiti a fornire in giudizio la mera elencazione di alcuni soggetti che egli indica quali coeredi del convenuto defunto, stante la inidoneità di una allegazione di parte a radicare in altri la qualifica di erede, e correttamente il giudice di merito limita la sua pronuncia al solo soggetto che, costituendosi quale erede del defunto convenuto, ha autodeterminato la propria legittimazione passiva (si confronti Cass. n. 6905 del 1986).
Nel caso in esame, come anticipato, si sono costituiti nel giudizio riassunto
(solo) e Controparte_1 Controparte_2
, i quali non hanno neppure eccepito l'esistenza di altri eredi,
[...]
dichiarandosi, piuttosto, unici eredi del de cuius (“Poiché il ha Pt_1
notificato l'atto di riassunzione, i comparenti germani Controparte_1
ed – quali unici eredi del genitore in quanto il
[...] CP_2
coniuge superstite ha rinunciato all'eredità - si costituiscono in giudizio e -
7 nel richiamare tutto quanto dedotto, allegato, dichiarato e documentato dal
loro dante causa”) e autodeterminando così, in modo univoco, la propria esclusiva legittimazione passiva.
Tanto puntualizzato, va dichiarata l'estinzione del processo ai sensi dell'art. 307, comma terzo, c.p.c., processo che, invero, non è stato riassunto entro il termine perentorio di tre mesi (ratione temporis applicabile al caso di specie,
considerato che il giudizio è stato introdotto nell'anno 2016) – calcolati ex
nominatione dierum – dalla dichiarazione del decesso di Persona_1
, espressa dal suo procuratore in data 12 marzo 2024 (art.
[...]
305 c.p.c., testo vigente dal 4 luglio 2009: “Il processo deve essere
proseguito o riassunto entro il termine perentorio di tre mesi
dall'interruzione, altrimenti si estingue”).
In tema, va premesso che, secondo la giurisprudenza consolidata cui questo giudice presta adesione, nell'ipotesi di morte o perdita della capacità della parte costituita, la dichiarazione dell'evento interruttivo può essere validamente effettuata dal difensore della parte colpita da esso al difensore della controparte, ai sensi del combinato disposto degli artt. 170 e 300 c.p.c.,
decorrendo il termine di tre mesi ex art. 305 c.p.c. per la prosecuzione o riassunzione da tale data, nella quale si realizza la conoscenza legale dell'evento interruttivo, e non da quella della successiva formale dichiarazione di interruzione del processo, avente natura meramente ricognitiva, senza che tale disciplina incida negativamente sul diritto di difesa delle parti (ex multis si vedano Cass. n. 16797 del 2022, Cass. n. 7443 del
2008; Cass. n. 21375 del 2017; Cass. n. 773 del 2013). Del resto, dichiarata dal procuratore la morte della parte costituita, si determina (già) la preclusione di ogni ulteriore attività processuale, con conseguente nullità di
8 tutti gli atti eventualmente compiuti prima che sia stata dichiarata l'interruzione del processo (ex multis Cass. n. 19267 del 2015).
In particolare, la Corte di cassazione, occupandosi dello scambio di note scritte durante il periodo emergenziale COVID-19 – ipotesi del tutto assimilabile, sul piano effettuale, a quella del deposito di note scritte ai sensi del nuovo art. 127 ter c.p.c. -, ha statuito che “L'evento della morte della
parte costituita, che sia dichiarato in udienza mediante nota scritta
scambiata e depositata in telematico nell'ambito dello svolgimento
dell'udienza in forma cartolare, secondo le modalità previste dalle
disposizioni per l'esercizio dell'attività giurisdizionale nella vigenza
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, produce, ai sensi dell'art. 300,
comma 2, c.p.c., l'effetto automatico dell'interruzione del processo dal
momento di tale dichiarazione, e il conseguente termine per la prosecuzione
o riassunzione, come previsto dall'art. 305 c.p.c., decorre dal momento in cui
interviene la dichiarazione del procuratore nei confronti delle altre parti,
senza che rilevi, a tal fine, il momento nel quale venga adottato il successivo
provvedimento giudiziale dichiarativo dell'intervenuta interruzione, avente
natura meramente ricognitiva” (Cass. n. 16797 cit.).
Quanto precede non appare affatto in contrasto con il principio espresso, di recente, da Cass. n. 30729 del 2024. Ed infatti, se è vero, da un lato, che la
Suprema Corte ha statuito che il deposito nel fascicolo informatico, pur se in astratto rende conoscibile l'evento, da parte di tutti coloro che vi hanno accesso o vi possono avere accesso, non è equiparabile ad una forma di comunicazione in senso proprio, è altrettanto vero che, tra le pieghe motivazionali della pronuncia innanzi citata, è stato anche evidenziato che il deposito ben può costituire una valida forma di comunicazione dell'evento
9 interruttivo – ai fini del decorso del termine – allorquando la funzione comunicativa sia attribuita dalla legge [“Il deposito nel fascicolo informatico,
pur se in astratto rende conoscibile l'evento, da parte di tutti coloro che vi
hanno accesso o vi possono avere accesso, non è equiparabile ad una forma
di comunicazione in senso proprio, come correttamente ritenuto dalla Corte
di appello, salvo che non sia esplicitamente prevista tale funzione (come, per
esempio, ad opera del nuovo art. 370 c.p.c., introdotto dal decreto legislativo
10 ottobre 2022, n. 149, che prevede il solo deposito e non la notifica, del
controricorso nel giudizio di cassazione”)].
In tale ottica, dunque, deve certamente riconoscersi al deposito del 12 marzo
2024 un'attitudine comunicativa della morte della parte, rilevante ai fini dell'adozione del provvedimento d'interruzione, rappresentando, in effetti,
detto deposito, l'unico strumento azionabile ex lege per partecipare a un processo rispetto al quale il Tribunale ha previsto la sostituzione dell'udienza nei temini e i modi indicati dall'art. 127 ter c.p.c. Detto altrimenti, il deposito della nota del 12 marzo 2024 (denominata “deposito note scritte in
sostituzione udienza da parte di avv. Clemente Giovanni”) ha rappresentato una forma di comunicazione prevista e disciplinata dal d.lgs. n. 149 del 2022,
costituendo, a ben vedere, l'unico strumento che il procuratore avrebbe potuto ritualmente attivare – come, poi, effettivamente fatto - per veicolare le proprie deduzioni difensive, compresa la dichiarazione della morte di
[...]
. Persona_1
Dalla verifica che questo giudice ha operato sul programma SICID, che assicura la funzionalità del PCT gestendo i registri informatici per il contenzioso civile, è emersa, poi, effettivamente, la registrazione del deposito del ricorso per la riassunzione del processo, interrotto il 27 marzo 2024,
10 (solo) in data 25 giugno 2024 [per accertare il rispetto del termine perentorio si considera il giorno del deposito del ricorso (Cass. n. 6325 del 2010)], ben oltre, dunque – si ripeta -, il termine di tre mesi - da calcolarsi ex nominatione
dierum e decorrente dalla dichiarazione della morte della parte (si veda
supra) – fissato dalla disposizione normativa di cui all'art. 305 c.p.c., come modificata dall'art. 46 della legge n. 69 del 2009, che ha sostituito le parole
“sei mesi” con le parole “tre mesi”, termine scaduto, a ben vedere, il giorno mercoledì 12 giugno 2024 [a ciò si aggiunga che il ricorso per la riassunzione appare essere stato collazionato proprio in data 25 giugno 2024 (si veda la data apposta in calce)].
Il mancato rispetto del termine per la riassunzione del processo implica l'inidoneità ab origine dell'atto di riassunzione a produrre gli effetti a esso propri, in relazione all'intervenuta decadenza, e non consente l'applicazione della sanatoria contemplata dall' art. 156 c.p.c. (Cass. sez. un. n. 9342 del
1997).
Ancora, deve segnalarsi che, ai sensi dell'ult. co. dell'art. 307 c.p.c.,
l'estinzione opera di diritto ed è dichiarata, anche d'ufficio.
In definitiva, deve dichiararsi l'estinzione del processo, che, una volta interrotto, non è stato riassunto entro il termine perentorio di tre mesi decorrente dalla dichiarazione della morte del convenuto, espressa,
validamente ed efficacemente, dal suo procuratore in data 12 marzo 2024
(termine scaduto mercoledì 12 giugno 2024).
L'estinzione, chiaramente, coinvolge anche la causa introdotta con la domanda riconvenzionale esperita dal convenuto, atteso che, sebbene non sia richiesto che ognuna delle parti delle cause riunite proceda formalmente ad un autonomo atto di riassunzione (è sufficiente allo scopo la dichiarazione
11 inequivoca della volontà di costituirsi per proseguire il processo,
riproponendo tutte le proprie domande), è comunque necessario che venga proposta un'idonea iniziativa ad opera di almeno una di esse (arg. da Cass. n.
11686 del 2014).
Questo giudice ritiene altresì che, in casi come quello in esame, non sorga la necessità di applicare l'art. 101, comma secondo, c.p.c., secondo cui " Se
ritiene di porre a fondamento della decisione una questione rilevata d'ufficio,
il giudice riserva la decisione, assegnando alle parti, a pena di nullità, un
termine, non inferiore a venti giorni e non superiore a quaranta giorni dalla
comunicazione, per il deposito di memorie contenenti osservazioni sulla
medesima questione".
Infatti, secondo il consolidato, e condiviso, indirizzo interpretativo espresso dalla giurisprudenza di legittimità, "in tema di contraddittorio, le questioni di
esclusiva rilevanza processuale, siccome inidonee a modificare il quadro
fattuale ed a determinare nuovi sviluppi della lite non presi in considerazione
dalle parti, non rientrano tra quelle che, ai sensi dell'art. 101, comma 2,
c.p.c. (…), se rilevate d'ufficio, vanno sottoposte alle parti, le quali, per altro
verso, devono avere autonoma consapevolezza degli incombenti cui la norma
di rito subordina l'esercizio delle domande giudiziali" [si confrontino ex
multis Cass. n. 6218 del 2019; Cass. n. 30716 del 2018, secondo cui l'obbligo per il giudice di indicare alle parti le questioni rilevabili d'ufficio va riferito alle sole questioni di puro fatto o miste e con esclusione, quindi, di quelle di puro diritto;
in tale ottica, non appare conferente il riferimento a Cass. n.
39170 del 2021, che, a ben vedere, si è occupata del diverso, e non assimilabile, caso della presentazione dell'istanza di estinzione “fuori
udienza” (“Venuta meno la causa di sospensione del giudizio di merito, e
12 decorso il termine trimestrale per la riassunzione senza che nessuna delle
parti vi avesse provveduto, la con istanza fuori udienza chiese al Pt_2
Tribunale di dichiarare il giudizio estinto”)].
Affermata l'estinzione del processo che ci impegna, deve precisarsi che la forma rivestita dalla presente pronuncia è quella della sentenza, in quanto nelle controversie davanti al Tribunale in composizione monocratica, quale quella in esame, vi è sovrapposizione nella medesima persona fisica del giudice istruttore e dell'organo decidente e, pertanto, non risulta configurabile il reclamo previsto dall'art. 178 c.p.c., che, invero, prevede l'impugnazione immediata al collegio della sola ordinanza del giudice istruttore che non operi in funzione di giudice unico. Ne consegue che si rende necessaria la pronuncia di una sentenza al fine di consentire l'eventuale impugnazione mediante – nel caso di specie – l'appello.
Al riguardo, deve segnalarsi come la giurisprudenza opina nel senso che la declaratoria di estinzione del processo resa dal giudice monocratico del tribunale ha natura sostanziale di sentenza, ancorché sia pronunciato in forma di ordinanza o decreto e, dunque, quando sia stata pronunciata in primo grado, è impugnabile con l'appello (si vedano in tal senso Cass. n. 6023 del
2007; Cass. n. 8041 del 2006; Cass. n. 8092 del 2004; Cass. n. 3733 del
2004; Cass. n. 14889 del 2002; nella giurisprudenza di merito vengono in rilievo le seguenti pronunce: Trib. Torino n. 6380 del 2013; Trib. Torino, ord.
14 dicembre 2007; Trib. Milano, sez. V n. 8219 del 2006; Trib. Torino, 03
dicembre 2005; Trib. di Parma, 17 gennaio 2000; Trib. Modena 15 giugno
1999; Trib. Milano, 2 giugno 1997)
Da ultimo, gli oneri di lite, ai sensi dell'art. 310, ult. co., c.p.c., rimangono a carico delle parti che li hanno anticipati. Le spese occorse alla redazione della
13 consulenza tecnica d'ufficio, come liquidate in virtù di separato decreto del 7
marzo 2021, sono poste, invece, a definitivo carico di . Parte_1
Non vi è prova della trascrizione della domanda giudiziale ai fini dell'applicazione della norma di cui all'art. 2668 c.c. (trascrizione che,
invero, non è stata neppure indicata dalle parti).
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, seconda sezione civile, in composizione monocratica,
nella persona del dott. Giulio Fortunato, in funzione di giudice unico,
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, assorbendo ogni ulteriore questione non oggetto di trattazione, così provvede:
1) dichiara l'estinzione del processo;
2) dichiara che le spese di lite sono a carico delle parti che le hanno anticipate;
3) pone le spese occorse alla redazione della consulenza tecnica, come liquidate in virtù di separato decreto, a definitivo carico di Parte_1
.
[...]
Così deciso in Salerno, in data 13 marzo 2025
Il giudice dott. Giulio Fortunato
14