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Sentenza 27 gennaio 2025
Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 27/01/2025, n. 33 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 33 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE composta dai MAGISTRATI:
Maria Teresa Spanu Presidente
Donatella Aru Consigliere relatore
Grazia Maria Bagella Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
OGGETTO: simulazione nelle due cause riunite la prima iscritta al n. 112 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2022, promossa da:
, nata a [...] il [...] e residente in [...]CP_1
Sant'Elena, C.F. , titolare della ditta MP Steak CodiceFiscale_1
House di LA BR, corrente in Quartu S.E. Via Mascagni n. 18, elettivamente domiciliata in Samassi Corso Repubblica n. 67 presso lo studio legale dell'Avv. Salviano Urraci che la rappresenta e difende in forza di procura speciale margine della comparsa di costituzione e risposta del primo grado del giudizio in data 13.12.2019;
APPELLANTE
CONTRO
, nato a [...] il [...], C.F. Controparte_2
, elettivamente domiciliato in Cagliari viale Regina C.F._2
Margherita n. 26 presso lo studio dell'avv. Marinella Collu che lo rappresenta e difende in forza di procura speciale in calce alla comparsa di costituzione;
, contumace Controparte_3
APPELLATI la seconda iscritta al n. 112 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2022, promossa da: , nato a [...] il [...], C.F. Controparte_2
, elettivamente domiciliato in Cagliari viale Regina C.F._2
Margherita n. 26, presso lo studio dell'avv. Marinella Collu che lo rappresenta e difende in forza di procura speciale in calce all'atto di appello;
APPELLANTE
CONTRO
, C.F. , residente in Controparte_3 C.F._3
Quartu Sant'Elena, elettivamente domiciliata in Cagliari, al Corso Vittorio
Emanuele 1 presso lo studio dell'avv. prof. Corrado Chessa che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale allegata alla comparsa di costituzione;
, contumace CP_1
APPELLATI
All'udienza del 12 aprile 2024 la causa è stata tenuta a decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'appellante (come da atto di appello): CP_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Cagliari, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, in accoglimento dell'appello proposto ed in totale riforma dell'impugnata sentenza:
In Via preliminare e pregiudiziale: […]
In via principale e nel merito: accogliere, per i motivi dedotti in narrativa, il proposto appello e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza n.401/2022 pubb. Il 16.02.2022 nel proc. R.G. n. 9181/2018, rigettare in toto la domanda della sig.ra poiché priva di ogni fondamento Controparte_3
sia in fatto che giuridico, con vittoria di spese e compensi del doppio grado del giudizio;
In via subordinata, nell'ipotesi in cui l'Ecc.ma Corte d'Appello, non dovesse ritenere meritevole di accoglimento il proposto appello per la signora
[...]
ritenere non sussistere i presupposti per la condanna ex art. 96 c.p.c. CP_1
e, per l'effetto, revocare la relativa condanna.
In via istruttoria, ammettere, come da superiore istanza, la prova per testi dedotta nella memoria ex art. 183 VI c. n. 2 c.p.c. e fissare l'udienza per l'espletamento della prova.”
Nell'interesse dell'appellante (come da atto di appello): CP_2 “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, contrariis reiectis, in accoglimento del presente appello e in riforma della sentenza impugnata n. 401/2022, pronunciata dal Tribunale di Cagliari, in composizione monocratica Giudice, dott. Riccardo Ariu, pubblicata il 16.02.2022 e notificata il 22.02.2022,
• In via preliminare e pregiudiziale: […]
• In via principale e nel merito : accogliere, per i motivi dedotti superiormente, il presente appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, revocarla, rigettando in toto la domanda della poiché priva di ogni CP_3
fondamento giuridico;
con vittoria di spese e onorari del doppio grado del giudizio.
• In via subordinata e, salvo gravame , nella denegata ipotesi in cui l'Ecc.ma
Corte d'Appello adita dovesse rigettare l'appello proposto nell'interesse di
, riformare il capo della sentenza che “revoca l'ammissione Controparte_2 di al beneficio del patrocinio a spese dello Stato” Controparte_2
revocando detto capo e revocare altresì la condanna di quest'ultimo, ex art. 96
c.p.c., al pagamento di € 5.900,00 in favore dell'attrice.
• In via istruttoria: ammettere la prova per testi dedotta nella seconda e terza memoria ex art. 183, VI co. c.p.c. depositata nell'interesse dell' e CP_2 fissare l'udienza per l'espletamento della prova.”
Nell'interesse dell'appellata (come da comparsa di costituzione): CP_3
“L'Ecc.ma Corte di Appello di Cagliari, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, voglia:
1) in via pregiudiziale dichiarare inammissibile l'appello avverso e disporne il rigetto confermando la sentenza appellata;
2) in via gradata, nel merito, rigettare l'avversa impugnazione confermando la sentenza appellata;
3) in via ulteriormente gradata, nella non creduta ipotesi di accoglimento delle avverse istanze istruttorie per le quali si domanda il rigetto, si chiede, in via istruttoria, l'ammissione di prova per interrogatorio formale dei sigg.ri e e, in caso di risposte evasive s/o negative, Controparte_2 CP_1
prova per testimoni sulle seguenti circostanze:
a) vero che fin dall'ottobre dell'anno 2014 e fino alla data odierna il sig. si occupa continuativamente e in via esclusiva Controparte_2 dell'amministrazione della ditta MP Steak House di LA BR corrente in Quartu Sant'Elena via Mascagni 118.
b) vero che dal 2014 ad oggi opera stabilmente sui conti Controparte_2
correnti bancari della ditta MP Steak House di negoziando, per CP_1 conto di quest'ultima, le condizioni praticate dalla Banca, effettuando prelievi e versamenti e concordando con l'istituto di credito l'autorizzazione a sconfinamenti e/o affidamenti;
c) vero che dal 2014 ad oggi gestisce in via esclusiva e Controparte_2
stabilmente i rapporti con il commercialista della ditta MP di CP_1
occupandosi della raccolta dei dati per il bilancio di esercizio annuale, della dichiarazione dei redditi della ditta, della trasmissione al professionista delle spese inerenti la contabilità della ditta ed assume, in relazione a ciascuno di tali incombenti, ogni più opportuna decisione per conto della ditta MP.
d) vero che dal 2014 ad oggi intrattiene stabilmente e in Controparte_2
via esclusiva, per conto della ditta MP di LA BR, i rapporti con il consulente del lavoro di quest'ultima assumendo ogni opportuna decisione inerente il personale dipendente e occupandosi dei pagamenti delle retribuzioni, delle richieste di cassa integrazione in deroga, delle ferie e dei contributi previdenziali.
e) vero che dal 2014 ad oggi gestisce in via esclusiva e Controparte_2
stabilmente, per conto della ditta MP di LA BR, i rapporti commerciali tra quest'ultima e l'abituale fornitore di bevande della medesima azienda di ristorazione concordando i prezzi delle forniture, le modalità di pagamento e impartendo, volta per volta, gli ordini di acquisto.
f) vero che dall'ottobre dell'anno 2014 e fino alla data odierna la signora si è sempre astenuta dal compimento di atti di gestione della CP_1 ditta MP Steak House di LA BR corrente in Quartu Sant'Elena via
Mascagni 118, disinteressandosi dei rapporti bancari con gli istituti di credito, dei rapporti con il commercialista e con il consulente del lavoro nonché dei rapporti con i fornitori.”
4) condannare l'appellante al risarcimento del danno da lite temeraria ex art. 96, comma 1°, cpc.
5) condannare controparte al pagamento delle spese processuali.”
IN FATTO E IN DIRITTO Con atto di citazione del 23 ottobre 2018 ha Controparte_3
convenuto in giudizio davanti al Tribunale di Cagliari e Controparte_2 al fine di “accertare la simulazione relativa ovvero, CP_1
subordinatamente, l'interposizione fittizia di persona tra Controparte_2
e diretta ad intestare a quest'ultima la titolarità formale della CP_1 ditta MP Steak House di BR LA, ma con l'intento di riservare al solo la titolarità, la gestione effettiva ed i ricavi dell'attività Controparte_2
commerciale, e di dichiarare conseguentemente che la ditta MP Steak House di LA BR appartiene a ” (così sentenza). Controparte_2
L'attrice ha, in particolare, esposto che:
- pendeva il giudizio di divorzio tra lei e l' obbligato al pagamento CP_2
della somma di euro 1.200,00 mensili a titolo di mantenimento suo e dei due figli, assegno peraltro mai versato regolarmente, con conseguente sussistenza di un suo debito pari ad oltre euro 38.000,00;
- durante il rapporto matrimoniale essi coniugi gestivano congiuntamente il noto ristorante “La Capannina” sito in Quartu Sant'Elena, via Mascagni
n.118, dapprima attraverso la società Controparte_4
e successivamente, fino alla separazione, attraverso la ditta individuale
[...]
Controparte_5
- essa aveva cessato ogni collaborazione col ristorante dopo la separazione personale talché l'attività imprenditoriale era stata continuata dal marito il quale, al fine di sottrarsi ai propri di mantenimento, ne aveva fittiziamente trasferito la titolarità a dipendente per diversi anni del CP_1
ristorante, la quale era diventata datrice di lavoro del suo titolare dal
12.2.2015 al 31.12.2016;
- la titolarità fittizia dell'azienda in capo alla convenuta era stata già accertata nel giudizio di modifica dell'entità dell'assegno di mantenimento e comunque era di essa indicativo il fatto che i periodici bonifici delle somme pagate a titolo di mantenimento da provenivano proprio dal conto Controparte_2
corrente della ditta MP Steak House di . CP_1
Costituitisi in giudizio, e hanno Controparte_2 CP_1 concluso per il rigetto della domanda dell'attrice, negando che l' CP_2
fosse l'effettivo titolare dell'azienda e che l'intestazione della stessa costituisse una fictio iuris. Con sentenza n.401/2022 pubblicata il 16 febbraio 2022 il Tribunale di Cagliari ha così statuito:
“Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1) accerta e dichiara che l'impresa MP Steak House di BR LA è fittiziamente intestata a e che in realtà il titolare della stessa CP_1
è, fin dalla sua iscrizione nel registro delle imprese, Controparte_2
2) per l'effetto accerta e dichiara che l'impresa MP Steak House di LA
BR e i ricavi della stessa appartengono fin dalla sua iscrizione nel registro delle imprese a Controparte_2
3) revoca l'ammissione di al beneficio del patrocinio a Controparte_2
spese dello Stato;
4) condanna i convenuti, in solido tra loro, a rifondere all'attrice le spese del giudizio, che si liquidano in euro 5900,00 per compenso al difensore ed euro
545,00 per spese, oltre spese generali, cpa e Iva;
5) condanna a pagare all'attrice la ulteriore somma di Controparte_2
euro 5900,00;
6) condanna a pagare all'attrice la ulteriore somma di euro CP_1
5900,00.”
Il giudice di prime cure ha ritenuto che “la fondatezza della domanda
è chiaramente desumibile dai documenti prodotti da tutte le parti, compresi i convenuti, e dalla successione temporale degli eventi portati all'attenzione del tribunale;
elementi che, di conseguenza e allo stesso tempo, palesano
l'infondatezza della grottesca ed inverosimile ricostruzione offerta dai convenuti, frutto del malcelato e male imbastito tentativo di consentire al convenuto di affrancarsi dall'obbligo di mantenimento della moglie CP_2
e dei figli e di sottrarre il suo patrimonio alle ragioni di credito della prima.”
Gli elementi valorizzati dal Tribunale sono i seguenti:
- costituiva fatto pacifico nonché fatto notorio che fosse il Controparte_2 titolare del famoso e rinomato ristorante “La Capannina”, gestito nel locale di via Mascagni n. 118 di Quartu Sant'Elena di proprietà dei suoi genitori, sebbene esso fosse gestito prima dalla società Controparte_4
e poi, a seguito della cancellazione di detta società dal registro Controparte_4 delle imprese, su domanda del 13.6.2013, dalla ditta individuale
[...]
Controparte_5
- in forza dei provvedimenti presidenziali del 30.6.2014 l' era stato CP_2
condannato a pagare per il mantenimento della moglie e dei figli la somma di euro 1000,00;
- la dipendente iscritta nel registro delle imprese il CP_1
9.10.2014, era diventata titolare del rinomato ristorante senza corrispondere alcunché per assumerne la gestione, ricevendo dai genitori dell' in CP_2 comodato gratuito l'immobile nel quale veniva esercitata l'attività di ristorazione, comodato convenuto per un solo anno ma ancora condotto gratuitamente;
- il 12.2.2015 ella aveva assunto con la qualifica di cameriere part-time l' con uno stipendio di euro 500,00 mensili per poi licenziarlo CP_2
definitivamente, lasciandolo in una condizione di totale indigenza, il
31.1.2018;
- nella gestione del ristorante non vi era stata alcuna soluzione di continuità, essendo il ristorante rimasto sempre lo stesso così come era rimasta identica la sua denominazione, rappresentata anche dall'insegna all'esterno del locale;
- anche successivamente al licenziamento del 31.1.2018, i pagamenti parziali dell'assegno di mantenimento posto a suo carico, erano stati eseguiti dall' utilizzando il conto corrente bancario della impresa di CP_2 [...]
fino al mese di ottobre 2019. CP_1
L'inverosimiglianza degli accadimenti conduceva necessariamente a ritenere che il fine dei convenuti fosse stato quello di far apparire che la gestione del ristorante “La Capannina” fosse in capo a CP_1 dissimulando la concreta ed effettiva titolarità dell'impresa in capo all' che ne è stato in realtà sempre titolare senza soluzione di CP_2 continuità, al fine di farlo apparire come “un uomo improvvisamente caduto in disgrazia senza più un centesimo”, al fine sia di giustificare l'inadempimento agli obblighi di mantenimento posti a suo carico sia di ottenere una modifica delle condizioni di separazione e sottrarre i propri beni alle legittime pretese esecutive della moglie.
Con atti di citazione notificati il 23 marzo 2022 propongono appello
(Rac. n. 112/2022) e (Rac. n.118/2022). CP_1 Controparte_2 si è costituita esclusivamente nel giudizio Controparte_3 promosso dall' CP_2
Riuniti i due procedimenti, rigettata con ordinanza del 18 luglio 2022
l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza, all'udienza del 12 aprile 2024 la causa è trattenuta a decisione con la concessione dei termini di legge per il deposito di atti difensivi finali.
Devono in via preliminare essere rigettate le istanze istruttorie dei due appellanti. Esse, non ammesse e non espletate nel corso del giudizio di primo grado, non sono state riproposte nelle conclusioni rassegnate davanti al Tribunale (vedasi verbale dell'udienza dell'1.10.2021). Si richiamano sulla questione le seguenti pronunce del Supremo Collegio: sent. n. 16886/2016: “Le istanze istruttorie non accolte in primo grado e reiterate con l'atto di appello, ove non siano state riproposte in sede di precisazione delle conclusioni, sia in primo grado che nel giudizio di gravame, devono reputarsi rinunciate, a prescindere da ogni indagine sulla volontà della parte interessata, così da esonerare il giudice del gravame dalla valutazione sulla relativa ammissione o dalla motivazione in ordine alla loro mancata ammissione.”. ord. n. 10767/2022: “Le istanze istruttorie rigettate dal giudice del merito devono essere riproposte con la precisazione delle conclusioni in modo specifico e non soltanto con il generico richiamo agli atti difensivi precedenti, dovendosi, in difetto, ritenere abbandonate e non riproponibili con
l'impugnazione; tale presunzione può, tuttavia, ritenersi superata qualora emerga una volontà inequivoca di insistere nella richiesta istruttoria in base ad una valutazione complessiva della condotta processuale della parte o dalla connessione tra la richiesta probatoria non esplicitamente riproposta con le conclusioni e la linea difensiva adottata nel processo;
della valutazione compiuta il giudice è tenuto a dar conto, sia pure sinteticamente, nella motivazione.” Al riguardo si osserva che dalla lettura delle richiamate note conclusionali e dal verbale dell'udienza del 1.10.2021 non emerge in alcun modo la volontà di insistere sulla richiesta istruttoria.
Avendo l'appellata dedotto la prova testimoniale solo per CP_3
l'ipotesi di accoglimento delle istanze istruttorie degli appellanti, nessuna pronuncia su di esse è dovuta. Nel merito, gli appelli sono infondati e devono essere rigettati.
L' e la censurano la ricostruzione della vicenda di CP_2 CP_1
cui alla sentenza impugnata contrapponendo una versione dei fatti volta a sostenere la realità dell'intestazione dell'attività imprenditoriale del ristorante in capo alla CP_1
Costei ha allegato che, a seguito del calo di attività del ristorante, dopo che la sua gestione era stata assunta dalla ditta individuale a nome della ella, che era dipendente da diversi anni come cameriera, ha chiesto CP_3
ed ottenuto di provare in proprio la gestione, ottenendo dai genitori dell' il comodato dei locali al fine di non veder morire un'azienda CP_2
fino ad allora florida. Ella aveva mantenuto quale lavoratore part-time l' al fine di ottenere sia collaborazione con l'attività lavorativa sia un CP_2 sostegno sulle modalità di esercizio dell'attività nel periodo di avviamento.
L' più diffusamente, ha dedotto che a seguito della condotta CP_2
infedele della moglie che aveva condotto alla separazione, era rimasto distrutto fisicamente e psichicamente tanto da non avere più la forza di lavorare nel locale;
per tale ragione i genitori avevano quindi deciso, nella speranza che egli riacquistasse nel tempo la serenità, l'equilibrio e la salute perduti, di reperire una persona di fiducia, individuata nella dipendente
[...]
al fine di proseguire l'attività di ristorazione, senza farla morire, al CP_1 fine di salvaguardare quello che era stato l'unico lavoro del figlio. Egli, dopo un iniziale periodo, non aveva più potuto lavorare neppure part-time a causa dei problemi di salute psico-fisica conseguenti al tradimento della moglie e aveva ripreso solo nel marzo 2021 al fine di evitare la vendita dei locali da parte dei suoi genitori.
Ad avviso della Corte, la decisione del Tribunale deve essere condivisa in quanto la ricostruzione della vicenda è fondata su elementi gravi, precisi e concordanti che conducono a ritenere che la abbia offerto CP_3
la prova che con ogni ragionevole presunzione ricorresse la denunciata intestazione fittizia dell'attività di ristorazione per cui è causa.
Gli elementi più significativi, che non hanno trovato convincente spiegazione negli atti difensivi delle parti appellanti e che conducono a ritenere accettabilmente probabile la ricostruzione effettuata dal Tribunale e l'esistenza del fatto da provare, sono i seguenti: - la vicinanza temporale, circa quattro mesi, tra i provvedimenti giudiziali assunti in sede di separazione, in forza dei quali l' era debitore di un CP_2
assegno di mantenimento per moglie e figli, e l'intestazione dell'attività alla senza soluzione di continuità nella sua gestione;
CP_1
- la dazione in comodato dei locali da parte dei genitori dell' alla CP_2
e, soprattutto, che tale situazione si sia protratta nel tempo senza che CP_1
nessuna prova sia stata offerta dell'andamento dell'attività di ristorazione e della necessità per la prosecuzione dell'attività di un così importante atto di liberalità da parte dei comodanti;
- il pagamento delle somme dovute dall' alla con fondi CP_2 CP_3
provenienti dalla anche successivamente alla cessazione del rapporto CP_1
di lavoro.
Non può d'altronde tacersi che:
- la non ha offerto alcuna prova delle ragioni addotte a fondamento CP_1
del fatto che essa aveva assunto la gestione, ovvero del calo di attività che avrebbe caratterizzato la gestione allegato senza alcuna prova CP_3 anche dall' e che avrebbe indotto i genitori di costui a cercare una CP_2
persona di fiducia per salvarne le sorti;
- l' benché nel suo atto difensivo faccia continuo riferimento al CP_2
medico ed allo psicologo che lo seguivano, non ha offerto alcuna prova della compromissione del suo stato di salute psico-fisica che, a suo dire, avrebbe imposto, per salvare l'attività di ristorazione che rappresentava il suo unico lavoro, il suo affidamento ad una persona di fiducia. Al riguardo non può tacersi che egli stesso ha allegato che essi si erano separati di fatto nell'estate
2013 e, quindi, appare ancor più significativo il fatto, già sopra evidenziato, che l'intestazione alla sia dell'ottobre 2014, dopo che nel giugno CP_1
2014 l'ordinanza presidenziale aveva statuito sulle condizioni economiche.
Alla luce delle esposte considerazioni nel merito, gli appelli devono essere rigettati e deve trovare conferma l'impugnata sentenza.
Considerata la particolare situazione della già dipendente CP_1 dell' e la sua estraneità ai rapporti tra i due ex coniugi, si ritiene di CP_2 accogliere l'appello avverso la sua condanna al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. che si conferma, pertanto, nei soli confronti dell' CP_2 Deve altresì essere dichiarato inammissibile l'appello dell' CP_2 avverso la disposta revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, dovendosi richiamare l'ordinanza della Suprema Corte n. 10487/2020:
“L'adozione del provvedimento di revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato con la pronuncia che definisce il giudizio di merito, anziché con separato decreto, come previsto dall'art. 136 del d.P.R. n. 115 del 2002, non ne comporta mutamenti nel regime impugnatorio, che resta quello, ordinario e generale, dell'opposizione ex art. 170 dello stesso d.P.R., dovendosi escludere che quel provvedimento sia impugnabile immediatamente con il ricorso per cassazione.”
Le spese di lite del presente procedimento seguono la soccombenza nel rapporto processuale Parte_1
Esse sono liquidate secondo i valori minimi relativi allo scaglione valore indeterminabile complessità bassa per le fasi di studio, introduttiva, di trattazione e decisionale, considerate le caratteristiche dell'attività prestata.
Si dichiarano compensate le spese di lite nel rapporto processuale che non si è costituita, rimanendo contumace nel giudizio CP_1 CP_3
proposto dalla prima.
Spese compensate tra la e l' CP_1 CP_2
PER QUESTI MOTIVI
La Corte d'Appello definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione, in parziale riforma della sentenza che per il resto conferma:
1. Annulla il capo 6 del dispositivo della sentenza n. 410/2022 del Tribunale di Cagliari;
2. Condanna alla rifusione delle spese di lite del presente Controparte_2
giudizio in favore di che liquida in euro 4996,00, oltre Controparte_3
spese generali, Iva e cpa;
3. Da atto della sussistenza dei presupposti processuali, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater DPR n.115/2002, per il versamento, da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in Controparte_2
misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13. Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione Civile della
Corte d'Appello il 9 gennaio 2025.
Il Presidente
Maria Teresa Spanu
Il Consigliere relatore
Donatella Aru