Articolo 23 della Legge 3 giugno 1975, n. 160
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20 giugno 1975
Art. 23. Fonti di copertura e interventi finanziari delle gestioni previdenziali

All'onere derivante al bilancio dello Stato dall'applicazione degli articoli 4, 5 e 6 della presente legge, valutato per l'anno 1975 in lire 55 miliardi, si provvede con corrispondente riduzione del capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso anno.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale fara' fronte agli oneri derivanti dalla presente legge:
a) con il maggior gettito conseguente agli aumenti dei contributi disposti con gli articoli 12, 13, 17 e 21;
b) con le maggiori entrate derivanti dall'aumento dei minimali di retribuzione stabilito dall'articolo 14;
c) con il trasferimento dalla gestione disoccupazione delle economie di cui all'articolo 15;
d) con le disponibilita' della gestione del fondo sociale.
Entrata in vigore il 20 giugno 1975
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