Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 31/01/2025, n. 151 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 151 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANIA - SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Catania - Seconda Sezione Civile - composta da
1) Dott. Giovanni DIPIETRO Presidente
2) Dott. Maria Stella ARENA Consigliere rel. ed est
3) Dott. Massimo LO TRUGLIO Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINTIVA nella causa civile iscritta al n. 1110/2023 R.G., avente per oggetto: “divisione di beni caduti in successione”;
PROMOSSA DA
, cod. fisc. , res. in Milano, via Caduti in Parte_1 CodiceFiscale_1
Missione di Pace 9;
cod. fisc. , res. in Catania via Conte Parte_2 CodiceFiscale_2
Ruggero 2,
cod. fisc. , res. in Adrano (CT) Parte_3 CodiceFiscale_3
Piazza Leone XIII 14, rappresentati e difesi sia congiuntamente che disgiuntamente dall'avv. Giuseppe Politi
e dall'avv. Francesco Politi, giusta procura in atti;
PARTE APPELLANTE
CONTRO
nato a [...] il [...], (cod. fisc. CP_1
) ed ivi residente in [...], n.q. di C.F._4
erede di (n. Firenze 10.8.1936, deceduta il 17.5.2019), rappresentato e Persona_1
difeso dall'avv. Stefano Amato, giusta procura in atti;
APPELLATO
1
FATTO E DIRITTO
Con sentenza n. 1308/2023, pubblicata il 5.7.2023 (nel proc. n. 90300437/2010
RG), il Giudice Unico del Tribunale di Siracusa – adito da , Parte_1 Pt_2
e , quali eredi testamentari di – così
[...] Parte_3 Persona_2
statuiva:
- dichiarava aperte la successione legittima di deceduta il 28.01.2009 Persona_3
ab intestato, e la successione testamentaria del di lei marito, , Persona_2
deceduto il 05.06.2009, questa in forza di testamenti pubblici del 27.02.2009 e del
04.05.2009;
- dichiarava il diritto di , quale erede della convenuta CP_1 Persona_1
(LL di deceduta in corso di causa, alla proprietà di 1/6 dei beni Persona_3
della de cuius in comproprietà con il marito defunto Persona_3 Per_2
, e segnatamente l'immobile sito in Brucoli (SR), censito al catasto
[...]
fabbricati nel modo seguente: Foglio 33, Mapp. 295 Cat. A/7, Vani 12, Rendita €.
1.115,55;
- ordinava agli attori di liquidare alla parte convenuta la sua quota per un importo di € 16.700,00, stante l'indivisibilità dell'immobile;
- dichiarava il diritto della parte attrice alla proprietà di 5/6 dell'immobile di
Brucoli, di cui 2/6 spettanti a e i restanti 3/6 alle attrici Parte_1 Parte_2
e ; Parte_3
- accoglieva la domanda riconvenzionale di usucapione degli immobili siti in
Castiglione delle Stiviere, Via Carlo Borromeo n° 4 già via Ripa Castello s.n.c., censiti al nuovo catasto fabbricati nel seguente modo: 1°) Foglio 16, Part. 27, sub.
1, Part. 30 e 31, Sub. 2, Cat. A/4, Vani 5,5, Rendita €. 156,23; 2°) Foglio 16, Part. 43, Cat. A/7, Vani 9,5, Rendita €. 588,76, e accertava e dichiarava che, ai sensi dell'art. 1158 c.c., gli immobili in Castiglione delle Stiviere sono stati acquistati a titolo originario da;
Persona_1
2 - accertava e dichiarava che tutti i beni mobili in esso contenuti, e dichiarati di eccezionale interesse artistico, sono di proprietà della parte convenuta e per essa del figlio, suo erede, ai sensi dell'art. 1153 c.c.; CP_1
- dichiarava il diritto della parte convenuta alla quota di 1/6 delle somme contenute nel conto corrente n° 339330168410238 intestato a presso la Banca Persona_3
Agricola Popolare di Ragusa – Agenzia di Brucoli soggette al regime CP_2 della comunione legale dei coniugi, e per l'effetto condannava a Parte_1 consentire alla banca lo svincolo in favore del quale erede, dell'importo CP_1
di € 10.074,80; condannava altresì il convenuto a pagare al la somma di € Pt_3
1250,00 a titolo di rimborso delle spese per la denunzia di successione di Per_3
, da lui anticipate;
[...]
-accertava il diritto della parte convenuta alla quota di 1/6 del valore dell'immobile sito in Brucoli c.da Bongiovanni, che liquidava in € 16.700,00 e ordinava alle parti attrici di pagare alla parte convenuta l'importo di € 16.700,00 quale liquidazione della quota di proprietà di tale immobile con conseguente accrescimento proporzionale delle quote di proprietà di , e Parte_1 Parte_2 [...]
solo a seguito dell'avvenuto pagamento di tale importo, regolarmente Parte_3
quietanzato;
- condannava infine gli attori alla rifusione delle spese del giudizio in favore della parte convenuta, che liquidava in € 10.860,00, oltre spese generali, IVA e Cpa come per legge, che poneva a carico degli attori in parti uguali.
Avverso tale sentenza hanno proposto appello gli originari attori, , Parte_1
e , formulando tre motivi di censura. Parte_2 Parte_3
Si è costituito quale erede di e ha chiesto, in via CP_1 Persona_1
pregiudiziale, la sospensione del giudizio ex art. 295 c.p.c., ha poi eccepito l'inammissibilità dell'appello e, nel merito, ne ha chiesto il rigetto per infondatezza.
In esito all'udienza di discussione del 5.11.2024, la causa è stata posta in decisione.
^^^ Preliminarmente, va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello per asserita mancanza dei requisiti prescritti dall'art. 342 c.p.c., così come riformulato dalla legge
134/2012, dato che emergono con precisione dall'atto di appello le parti del
3 provvedimento oggetto di censura, le ragioni di fatto e di diritto su cui le censure sono fondate, nonché il risultato cui condurrebbe l'accoglimento delle stesse e il progetto di decisione alternativa proposta.
Nel merito, con il primo motivo di appello parte appellante deduce la nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c. per mancata corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, nonché la nullità della sentenza per ultrapetizione ed extrapetizione;
in particolare, sostiene che il giudice ha dichiarato l'intervenuta usucapione in favore della convenuta degli immobili siti in Castiglione delle Stiviere, in difetto di domanda, poiché la convenuta aveva chiesto in via riconvenzionale non già l'usucapione degli immobili, bensì soltanto l'usucapione dei beni mobili ivi contenuti.
A questo riguardo, deve essere anzitutto disattesa l'istanza dell'appellato di sospensione del presente procedimento sino alla definizione del procedimento di usucapione dei beni immobili di Castiglione delle Stiviere, da lui asseritamente
“azionato”.
In primo luogo, la difesa dell'appellato non ha dedotto, né tantomeno documentato, l'inizio di un giudizio di usucapione di detti immobili, bensì soltanto l'avvio di un procedimento preventivo di mediazione.
Non risultando dunque la pendenza di altro procedimento giudiziale in tesi legato da rapporto di pregiudizialità, deve escludersi che ricorrano i presupposti per l'invocata sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c..
Inoltre, ed in ogni caso, va rilevato che la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “in tema di sospensione necessaria del processo, qualora il diritto dedotto in un separato giudizio, dalla cui definizione dipende la decisione della causa, tragga origine da un fatto impeditivo, modificativo o estintivo del diritto azionato in via
principale, è necessario, affinché si instauri un rapporto di pregiudizialità sul piano processuale, che tale fatto sia stato ritualmente e tempestivamente dedotto nel
processo dipendente, in quanto solo in tal caso il giudice è tenuto a tenerne conto, non
potendosi, attraverso l'istituto della sospensione, introdurre una domanda o un'eccezione preclusa”(v. Cassazione civile sez. I - 19/01/2010, n. 818).
4 Nella specie, dunque, anche qualora sia stato introdotto un autonomo giudizio di usucapione, non ricorrerebbero i presupposti per la sospensione necessaria di questo processo, stante che la domanda di usucapione, essendo incompatibile con quella di scioglimento della comunione sui medesimi beni, avrebbe dovuto essere necessariamente proposta nel presente giudizio.
Ciò posto, nel merito il motivo è fondato.
Va osservato che con la comparsa di costituzione nel giudizio di Persona_1
primo grado, ha agito in via riconvenzionale per l'accertamento della proprietà esclusiva unicamente “dei beni mobili e degli arredi tutti siti all'interno dell'abitazione di via Castiglione delle Stiviere, via Carlo Borromeo n. 4”, deducendo di averli acquistati e pagati con denaro proprio, “e anche per effetto di usucapione”; non ha chiesto invece di accertarsi anche l'usucapione degli immobili, ed anzi ha espressamente chiesto di procedersi alla divisione degli stessi.
E' allora evidente l'errore di ultrapetizione in cui è incorso il primo giudice con la sentenza impugnata, che va dunque annullata nella parte in cui accoglie la domanda di usucapione dell'immobile (rectius, degli immobili) in Castiglione delle Stiviere, via
Carlo Borromeo n. 4, e dichiara che sono stati acquistati a titolo originario, ai sensi dell'art. 1158 c.c., da Persona_1
Con il secondo motivo di gravame, l'appellante critica la decisione del giudice che altresì dichiarato l'usucapione breve, in capo alla dei beni mobili contenuti Per_1
negli immobili di Castiglione delle Stiviere, con conseguente esclusione di tali beni dall'asse ereditario.
Deduce, in particolare, l'appellante: a) la violazione e falsa applicazione dell'art. 1153 c.c. in quanto non è stato né allegato né provato alcun atto di alienazione da chi non è proprietario, per mezzo di un titolo astrattamente idoneo, secondo la previsione codicistica;
b) che il compendio mobiliare in questione costituisce un'universalità (ex art. 816 c.c.), che si sottrae pertanto all'applicazione della norma richiamata dal giudice (cfr. art 1156 c.c.) ma soggiace all'ordinario termine ventennale, nella specie non decorso;
c) che non vi è prova di un possesso utile al fine dell'usucapione né di
5 atti di interversione del possesso nei confronti dei coeredi;
d) che l'intervento del provvedimento del Ministero dei Beni Culturali del 16.2.2020, che ha riconosciuto l'eccezionale interesse culturale di alcuni di detti beni, non può valere ad attribuire la totalità dei beni in questione alla (e ora al suo erede). Per_1
Detto motivo, così come articolato in diversi profili, appare fondato e meritevole di accoglimento.
Ed invero, quanto alla regola cd. “del possesso vale titolo” espressa dalla norma di cui all'art. 1153 c.c. applicata dal primo giudice, giova ricordare che l'acquisto della proprietà a titolo originario è subordinato alla ricorrenza di tre presupposti: 1) il possesso di buona fede del bene mobile, 2) l'acquisto a non domino e 3) l'esistenza di un titolo idoneo al trasferimento della proprietà.
Tuttavia, l'originaria convenuta, non ha neanche allegato Persona_1
l'intervento di un acquisto da parte di chi non era proprietario né l'esistenza di un titolo idoneo, ma soltanto la ricorrenza degli elementi essenziali di una situazione di fatto possessoria e della buona fede, consistenti nella materiale disponibilità dei beni in questione atteso che, dopo la morte dei genitori (avvenuta, rispettivamente, nel 1992 e nel 1998), lei aveva vissuto da sola nell'abitazione di Castiglione delle Stiviere ove la LL (la de cuius non faceva più ritorno. Persona_3
Ne segue che, non ricorrendo i tre citati presupposti previsti dall'art. 1153,
l'acquisto dell'esclusiva proprietà dei beni in forza di legge non può dirsi verificato, e va dunque riformata la pronuncia di segno contraria emessa dal Tribunale, fondata soltanto sul possesso di buona fede.
Appare fondato anche l'ulteriore profilo di censura che attiene alla mancanza di prova di atti di interversio possessionis nei riguardi dei coeredi.
Com'è noto, l'usucapione da parte di uno dei comproprietari dell'intera proprietà di un bene comune presuppone necessariamente l'esclusività, ad opera dello stesso comproprietario, del possesso ventennale del bene (esclusività, nella specie, contestata e non provata).
6 In particolare, il comproprietario che pretende di aver usucapito il bene comune deve dimostrare, non solo di avere goduto del bene in via d'esclusività, ma anche di averlo fatto escludendo gli altri comproprietari, cioè apertamente contrastando il loro comune diritto, così da evidenziare un'inequivoca volontà di possedere uti dominus e non più uti condominus (Cass. n. 26751/2018; Cass. n. 1062/2020).
L'onere della prova del dominio esclusivo sulla res comune grava su colui che ha manifestato la palese volontà di possedere uti dominus e non uti condominus, in modo da escludere gli altri dalla possibilità di instaurare analogo rapporto con il bene.
Nel caso di specie, deve ritenersi carente la (necessaria) prova dell'esclusività, da parte di del possesso dei beni mobili comuni in questione (arredi, ma Persona_1
soprattutto opere d'arte e la biblioteca cd. , intesa nei predetti termini di attività Per_1
durevole, apertamente contrastante e incompatibile con il possesso altrui.
E invero, né i fatti (dedizione e cura nella conservazione delle opere d'arte realizzate dal padre - esponente del “chiarismo”, corrente artistica lombardo- Persona_4
veneta- e da altri autori) indicati dal primo giudice a sostegno del possesso esclusivo ultradecennale da parte di né le circostanze riferite dai testimoni Persona_1
assunti in primo grado forniscono univoci e decisivi elementi di prova della detta esclusività del possesso, apparendo, tali fatti e circostanze, riconducibili a un uso semplicemente più intenso del bene comune da parte di una dei comproprietari (senza incompatibilità con il compossesso altrui) e/o a un'attività di conservazione e di cura migliorativa, di per sè inidonea a superare la presunzione (iuris tantum) che la medesima comproprietaria abbia agito in tale sua qualità.
Del resto, trattandosi di comunione ereditaria non è univocamente significativo che la coerede abbia utilizzato e amministrato i beni ereditari e che l'altra Persona_1
coerede, la LL , si sia astenuta da analoghe attività, sussistendo anche in tal Per_3
caso la presunzione iuris tantum che essa abbia agito nella qualità e abbia operato nell'interesse anche degli altri coeredi, specie tenuto conto che la LL si era traferita a vivere in Sicilia (per alcune affermazioni giurisprudenziali in tal senso, v. Cass. n.
966/2019; Cass. n. 10734/2018; Cass. n. 7221/2009).
Appare fondato, infine, anche l'ultimo profilo di censura del motivo in esame (sub d).
7 Il decreto del Ministero per i beni culturali - emesso a conclusione di un procedimento che ha riguardato un più vasto e generico complesso di beni esistenti nell'immobile di
Castiglione delle Stiviere - ha dichiarato di “eccezionale interesse culturale” ai sensi degli artt. 10, co. 3 lett. e) e 13 del Codice dei beni culturali, non già tutti i beni esistenti in detto immobile, bensì unicamente “la Collezione di 142
(centoquarantadue) opere chiariste raccolte dal professore, artista e critico d'arte
(padre delle sorelle ndr) e conservata all'interno della propria Persona_4 Per_1 casa/studio sita in via San Carlo Borromeo n. 4 a Castiglione delle Stiviere (MN)”, analiticamente individuata negli atti allegati al decreto (relazione storico-artistica della
Soprintendenza ed ”Elenco”), versati agli atti del giudizio.
Osserva la Corte che, come dedotto dagli appellanti, il regime di tutela che discende da tale decretazione non rileva ai fini della titolarità dei beni facenti parte della
“collezione”, anche se di essa deve certamente tenersi conto in sede di divisione, in guisa da evitarne lo smembramento.
Ne deriva che, una volta esclusa, per le suesposte considerazioni, la configurabilità dell'usucapione della proprietà degli immobili comuni a , Parte_4
nonché di tutti beni mobili ivi esistenti, dovrà procedersi ad una divisione che comprenda anche detti beni, diversamente da quanto fatto da Tribunale che ha limitato la comunione ereditaria ai beni ubicati in Sicilia.
Ciò posto, quanto alle modalità di scioglimento della comunione, si osserva che il
CTU nominato in primo grado, ing. , con la relazione depositata in quel grado Per_5 si è limitato unicamente a suggerire due “ipotesi divisionali” che appaiono però generiche e non sviluppate in concreti progetti.
La parte appellante, dal canto suo, ha formulato, sin dal primo grado, una proposta di divisione che, benchè appaia in gran parte condivisibile, non si presta tuttavia a poter essere recepita da questa Corte perché prevede l'attribuzione a dell'intero Parte_1
appartamento facente parte della villetta plurifamiliare a Castiglione delle Stiviere, comprensivo dunque anche della quota (del 50%) non nella titolarità della de cuius, e dunque non rientrante nella comunione ereditaria;
né può attribuirsi all'istante la quota
8 di di detto immobile perché in tal modo si lascerebbe lo stesso in Persona_3
comunione con il erede di CP_1 Persona_1
Oltretutto i valori delle quote spettanti ai condividenti sembrano determinati con riferimento alla stima degli interi immobili e non già della sola quota nella titolarità di
(v. tab 25 della relazione di CTU) che costituisce l'asse da dividere Persona_3
oggetto della presente causa.
La causa va dunque rimessa sul ruolo per la necessaria istruttoria sulla determinazione delle concrete modalità di scioglimento della comunione.
La statuizione sulle spese processuali va riservata alla sentenza definitiva, mentre si provvede con separata ordinanza alla disciplina del prosieguo.
P.Q.M.
La Corte, non definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n.
1110/2023 R.G., in parziale riforma della sentenza appellata n. 1308/2023 del
Tribunale di Siracusa, così statuisce:
-annulla il capo di sentenza con cui, in accoglimento della domanda riconvenzionale di usucapione degli immobili sito in Castiglione delle Stiviere, Via
Carlo Borromeo n° 4 già via Ripa Castello s.n.c. censiti al nuovo catasto fabbricati: A)
Foglio 16, Part. 27, sub. 1, Part. 30 e 31, Sub. 2; B) Foglio 16, Part. 43, il primo giudice accerta e dichiara che ai sensi dell'art. 1158 c.c. gli stessi immobili sono stati acquistati a titolo originario da (e per essa dal suo erede;
Persona_1 CP_1
-rigetta la domanda riconvenzionale del di accertamento dell'acquisto ai CP_1
sensi dell'art. 1153 c.c. dei beni mobili contenuti negli immobili di cui sopra, dichiarati di eccezionale interesse artistico e, per l'effetto, annulla il relativo capo della sentenza appellata;
-rimette la causa in istruttoria come da separata ordinanza di pari data;
-spese al definitivo.
9 Così deciso in Catania il 23 gennaio 2025 nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte di Appello.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
(dott.ssa Maria Stella Arena) (dott. Giovanni Dipietro)
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