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Sentenza 20 febbraio 2024
Sentenza 20 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 20/02/2024, n. 162 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 162 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2024 |
Testo completo
N. R.G. 1 /2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI
SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Matteo Aranci ha pronunciato la seguente
SENTENZA resa ex artt. 127-ter – 281-sexies – 352 u.c. c.p.c. nella causa di secondo grado iscritta al n. RG 1 / 22, introdotta da:
(c.f. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
08/12/1939, con il patrocinio dell'Avv. RAMAIOLI PAOLO GIOVANNI e domicilio eletto presso lo studio del difensore.
ATTORE
CONTRO
(c.f. , in persona del l.r.p.t. con il CP P.IVA_1 Controparte_2 patrocinio dell'Avv. RAMERA ANTONIO e dell'Avv. GILIBERTO ANDREA e domicilio eletto presso lo studio del difensore.
CONVENUTO
CONCLUSIONI DELLE PARTI.
PARTE ATTRICE:
In via principale e nel merito:
- previo ogni più opportuno accertamento e declaratoria del caso e di legge, in riforma della sentenza n. 604/2021 del Giudice di Pace di Lodi, emessa in data 30.06.2021, depositata il 02.11.2021, accertare e dichiarare, per tutti i motivi di cui in narrativa,
l'illegittimità e/o l'infondatezza della pretesa creditoria formulata dalla società “ CP
, in persona del legale rappresentante pro tempore;
[...]
- conseguentemente dichiarare nullo e/o inefficace il decreto ingiuntivo n. 1108/2020 emesso dal Giudice di Pace di Lodi in data 07.10.2020 e depositato in cancelleria in data
08.10.2020 e, per l'effetto, procedere alla sua revoca;
- rigettare tutte le domande proposte dalla società in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, in quanto infondate in fatto ed in diritto per i motivi dedotti in narrativa.
Pag. 1 In ogni caso, con vittoria di spese di lite di entrambi i gradi di giudizio e della fase monitoria, oltre spese generali 15%, iva e cpa come per legge.
PARTE CONVENUTA:
In via principale: Rigettare il gravame proposto dal signor poiché Parte_1 infondato in fatto ed in diritto per i motivi tutti di cui al presente atto e per l'effetto confermare la sentenza n. 604/2021, pronunciata dal Giudice di Pace di Lodi in data 30 giugno 2021 a definizione del giudizio di primo grado iscritto al N.R.G. 2458/2020.
In via subordinata: Nella denegata e non creduta ipotesi di riforma, anche solo parziale, della sentenza impugnata, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui integralmente si riportano:
“In via principale: Rigettare le domande tutte formulate dall'attore in opposizione perché infondate e/o non provate per tutti i motivi di cui alla narrativa del presente atto, confermando in ogni sua parte il decreto ingiuntivo n. 1108/2020 emesso dal Giudice di
Pace di Lodi in data 07 ottobre 2020 e, per l'effetto, condannare parte attrice opponente, ai sensi dell'art 96 c.p.c., al pagamento di una somma da liquidarsi d'ufficio in via equitativa, considerata la manifesta e consapevole infondatezza dell'opposizione svolta.
In via subordinata Accertare e dichiarare che la è creditrice dell'odierno Controparte_1 attore opponente della somma di euro 3.922,30 e/o della diversa somma risultante di giustizia, oltre interessi legali dal 21 gennaio 2020 al deposito del ricorso e interessi moratori ex art. 1284 c.c. dalla proposizione della domanda giudiziale al soddisfo e, per l'effetto, condannare a corrispondere alla la somma da Parte_1 Controparte_1 esso dovuta.
In via ulteriormente subordinata: Accertare e dichiarare che, a fronte delle opere eseguite da sia derivato, da un lato, l'arricchimento del signor e, Controparte_1 Parte_1 dall'altro, la diminuzione patrimoniale di per l'effetto: condannare il signor Controparte_1 lla corresponsione a titolo di indennità in favore di della Parte_1 Controparte_1 somma di euro 3.922,30, o della diversa maggiore e/o minore somma accertata nel corso del giudizio, il tutto oltre agli interessi di legge dal dovuto sino alla data dell'effettivo pagamento, anche in applicazione dell'art. 1284 c.c.
In via istruttoria […]
In ogni caso: Con vittoria di spese, diritti e onorari di entrambi i gradi di giudizio.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
DELLA DECISIONE (artt. 132 c.p.c. – 118 disp. att. c.p.c.)
1. Con decreto ingiuntivo n. 1108/2020, il Giudice di Pace di Lodi ha ingiunto, su ricorso e in favore di il pagamento di 3.922,30 euro, oltre interessi, oneri e spese, a Controparte_1 quale importo a titolo di capitale dovuto per la fattura n. 11 del Parte_1
20.1.2020.
i è opposto ex art. 645 c.p.c. e, nel procedimento che ne è conseguito, Parte_1 il Giudice di Pace di Lodi, con sentenza n. 604/2021 emessa a definizione del procedimento 2458/2021, ha respinto l'opposizione e confermato il decreto ingiuntivo.
Pag. 2 Avverso tale sentenza ha proposto appello, con atto di citazione notificato il Pt_1
29.12.2021 e iscritto a ruolo presso questo Tribunale il 4.1.2022, per i motivi che seguono:
(i) nullità della sentenza per contraddittorietà e/o apparenza della motivazione, in spregio agli art. 132 c.p.c. e 111 Cost., in quanto il Giudice di Pace avrebbe male inteso l'e-mail del 9.9.2019 (in quanto l'appellante non sarebbe nemmeno stato coinvolto in tale scambio epistolare con e, soprattutto, avrebbe ritenuto erroneamente che Controparte_1 Pt_1 fosse a conoscenza dell'incarico conferito alla società appellata (con conseguente condivisione di tale contratto anche per sé);
(ii) insufficienza e/o contraddittorietà e/o erroneità nella motivazione per travisamento di fatti e circostanze relativamente ai lavori di ripristino in Castiraga Vidardo, rispetto ai quali mai avrebbe assunto alcun obbligo nei confronti di Parte_1 Controparte_1
(iii) omessa pronuncia del Giudice di Pace in ordine alla quantificazione dell'importo dovuto, in quanto basato sulla mera fattura emessa da e posta a fondamento Controparte_1 del decreto ingiuntivo;
(iv) mancata prova del credito azionato.
Si è costituita in giudizio l'appellata, la quale ha insistito per il rigetto dell'appello e, in ogni caso, ha domandato l'accoglimento delle domande già svolte in via subordinata in primo grado e ritenute assorbite in ragione dell'esito del giudizio di prime cure.
All'esito della prima udienza di comparizione, il giudice precedente titolare del fascicolo ha ammesso le prove orali richieste dalle parti.
Si è svolta ampia istruttoria orale, nel corso di questo giudizio, alle udienze del 25.11.2022,
19.5.2023, 25.5.2023 e 13.10.2023.
La causa è stata quindi rinviata per discussione e decisione (artt. 352-281 sexies u.c.
c.p.c.) all'udienza del giorno 8.2.2024, poi sostituita – senza che vi fosse opposizione alcuna delle parti – con il deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c.
La sentenza è depositata nel termine successivo dei 30 giorni di cui all'art. 127-ter c.p.c.
2. Prima di esaminare i motivi di appello, si impone una breve ricostruzione della vicenda di fatto oggetto di causa, alla luce dell'istruttoria svolta nel corso del giudizio d'appello (il
Giudice di Pace, infatti, aveva ritenuto la causa di mero tenore documentale).
(odierno appellante), e sono Parte_1 _3 Controparte_4 comproprietari – per la metà il primo, per un quarto gli altri due – di un fondo in Castiraga
Vidardo.
A causa di una tromba d'aria, verificatasi nell'agosto 2019, alcuni alberi, insistenti nella proprietà dei sono caduti e hanno danneggiato alcuni immobili limitrofi, ossia tre Pt_1 ville di proprietà di tali , e Le ville, in passato, erano state in Pt_2 Pt_3 Per_1 passato realizzate da su appalto di una società riconducibile a Controparte_1 Parte_1
e su progetto di
[...] _3
A seguito dell'evento atmosferico, – in proprio e in nome della sorella _3
, comproprietaria – si è rivolto a per ottenerne l'intervento ai fini _4 Controparte_1 di ripristino/messa in sicurezza delle abitazioni coinvolte.
Pag. 3 In tal senso, è opportuno richiamare lo scambio di e-mail tra (che, sentito _3 come teste, ha confermato la riconducibilità a sé di tali messaggi) e la tra il Controparte_1
3.9.2019 e il 9.9.2019.
Ricevuti i diversi preventivi (uno per ogni unità interessata dai lavori), il _3
9.9.2019, alle ore 9.40 (doc. 11 , ha inoltrato i preventivi a tale CP Persona_2
(figlio di ) e alla sorella . Alle successive ore 10.17, con separato Pt_1 _4 messaggio e con indicazione in CC di ulteriori indirizzi e-mail (nessuno dei quali ascrivibile a , così scrive: “Con la presente invio approvazione dei Parte_1 _3 preventivi allegati. Ricordo che la fatturazione dovrà avvenire secondo le percentuali di proprietà della sponda e più precisamente: De VI LO 25% De VI AR 25%
De VI PE 50%. A tale proposito mi rendo disponibile a confronto telefonico per le modalità di pagamento per e , vi rimando invece direttamente a _3 _4 Parte_1 che ci legge in copia) per le modalità di pagamento di quanto di sua competenza”.
[...]
I lavori preventivati sono poi stati realizzati da (v. testi , Controparte_1 Tes_1 Tes_2
, che ha emesso tre fatture, una per ciascun comproprietario. _3
Quella emessa nei confronti di costituisce, appunto, l'oggetto della Parte_1 causa.
3. Il primo motivo di appello non merita accoglimento.
La sentenza appellata, infatti, dà conto – sia pure con modalità sintetiche e concise – delle ragioni che hanno condotto al rigetto del decreto ingiuntivo opposto, così non ponendosi al di sotto dello standard minimo desunto dall'art. 111, co. 6, Cost. (sul punto, cfr. Cass.
18795/21). Il Giudice di Pace, infatti, ha ritenuto di desumere, dalla documentazione prodotta, l'effettivo svolgimento delle lavorazioni affidate a da parte dei Controparte_1 [...]
e, sulla base dei contenuti dell'e-mail del 9.9.2019 innanzi citata, che anche Pt_1 osse parte dell'unico contratto perfezionatosi con lo scambio epistolare Parte_1 innanzi citato.
Perciò, l'iter logico che ha condotto alla decisione è comprensibile: ad avviso del giudice di prime cure, vrebbe sostanzialmente avallato, in quanto reso edotto Parte_1 dal nipote i preventivi sottoposti da _3 Controparte_1
4. Il secondo motivo d'appello è fondato, nella misura in cui censura l'erroneità della valutazione del materiale probatorio da parte del Giudice di Pace.
Infatti, come è poi meglio emerso dall'istruttoria orale che è stata svolta in sede d'appello
(in assenza di escussioni testimoniali in primo grado), non può ritenersi integrato alcun rapporto negoziale tra e la Parte_1 Controparte_1
Nel messaggio del 9.9.2019, – quando ha approvato i preventivi – fa _3 Pt_1 chiaramente intendere di operare soltanto nell'interesse proprio e della sorella _4
(inserita tra i destinatari), invitando – in almeno due passaggi del testo – la Controparte_1 ad acquisire l'assenso da parte di Parte_1
sentito a teste, ha riferito che lo zio non disponeva di una casella di posta _3 elettronica e di aver indirizzato in CC i messaggi ai figli dell'appellante, ossia e Per_2
Pag. 4 Giovanni. Peraltro, lo stesso – che era amministratore di – ha Tes_1 Controparte_1 riferito di non aver mai conferito con n merito ai lavori da svolgere e di Parte_1 aver avuto mere interlocuzioni con i di lui figli.
Risulta quindi chiaro, a giudizio di chi scrive, l'errore in cui è incorso il Giudice di Pace: mai stato direttamente contattato da per acquisire l'assenso Parte_1 Controparte_1 ai preventivi esaminati e approvati pro quota soltanto da e Controparte_4 _3
Né, alla luce dell'istruttoria, può ritenersi che i sia obbligato con
[...] Parte_1 assenso orale (pur possibile, trattandosi di contratto per cui la legge non impone forma scritta) o per fatti concludenti: infatti, è stato lo stesso VA a riferire che mai vi è stato alcun contatto con l'appellante in ordine a questa vicenda.
Non risulta, poi, che o alcuno dei figli di fossero _3 Parte_1 rappresentanti e/o mandatari di quest'ultimo, sicché non può neppure prospettarsi la produzione di effetti giuridici vincolanti in capo a per una di queste Parte_1 ipotesi.
Tali ragioni impongono la revoca del decreto ingiuntivo, in quanto non risulta alcuna prova del legame contrattuale che avrebbe dovuto legare le odierne parti.
5. Neppure possono essere accolte le ulteriori prospettazioni avanzate da Controparte_1 per ottenere una condanna di corrispondere egualmente il prezzo pro Parte_1 quota delle opere di ripristino realizzate.
In primo luogo, con riferimento alla prospettata ipotesi di rappresentanza apparente, è sufficiente ricordare il consolidato insegnamento di legittimità per cui (Cass. 27349/23 e altri ivi richiamati) il contraente può invocare “i principi dell'apparenza del diritto e dell'affidamento incolpevole allorché vi sia, da un lato, la buona fede del terzo che ha stipulato con il falso rappresentante e, dall'altro, anche un comportamento colposo del rappresentato, tale da ingenerare nel terzo la ragionevole convinzione che il potere di rappresentanza sia stato effettivamente e validamente conferito al rappresentante apparente”.
Nella fattispecie in esame, non si comprende come versasse in buona fede Controparte_1
a fronte dei richiami di alla necessità di acquisire, da parte di _3 Pt_1 Parte_1
il proprio assenso ai preventivi. Mai ha speso il nome dello zio o ha
[...] _3 indotto la controparte ad agire sul presupposto che l'odierno appellante avesse espresso la propria adesione al programma negoziale. Né, in ogni caso, si può riscontrare alcun comportamento colposo da parte dell'appellante, di cui anzi si afferma – da parte di tutti i soggetti coinvolti in questa vicenda – la più totale inerzia.
Anche l'evocata prospettiva della negotiorum gestio non può trovare condivisione.
La dottrina e la giurisprudenza (Cass. 18626/03; 23823/04; 12280/07) individua tradizionalmente i presupposti della gestione d'affari altrui in un requisito di ordine soggettivo ed in quattro requisiti di ordine oggettivo, ovverosia, nell'ordine, l'intenzione di gestire un affare altrui (animus aliena negotia gerendi), la spontaneità dell'intervento,
Pag. 5 l'impossibilità di intervenire da parte del diretto interessato (absentia domini), l'alienità dell'affare e l'utilità dell'inizio della gestione (utiliter coeptum).
Nel caso in esame, risulta pacificamente provata l'assenza, in capo a di _3 qualsiasi volontà di gestione di un affare di competenza dello zio comproprietario: anzi, egli stesso ha scritto nella già menzionata e-mail e ribadito, una volta escusso a teste, di non aver voluto in alcun modo assumere decisioni/obblighi che coinvolgessero altri se non nell'interesse proprio e della sorella . _4
Infine, quanto all'ultima delle causae petendi gradatamente prospettate da Controparte_1
– ossia l'arricchimento senza causa –, non si vede in quali termini possa configurarsi un incremento patrimoniale a favore di Le opere sono state svolte in Parte_1 favore di soggetti terzi – ossia i proprietari delle ville danneggiate – e, anche a voler ammettere che vi sia stato un risparmio di spesa da parte dell'appellante, non è possibile ritenere che l'evento generatore del contrapposto arricchimento/impoverimento sia rappresentato dalla volontà di non stipulare il contratto con altrimenti, egli Controparte_1 finirebbe per trovarsi vincolato a un rapporto negoziale perfezionato inter alios e da lui non voluto.
Per le superiori ragioni, tutte le domande avanzate in via subordinata da nel Controparte_1 giudizio di prime cure e qui (correttamente) riproposte devono intendersi respinte.
6. Le spese seguono la soccombenza per entrambi i gradi di giudizio;
si liquidano in 870,00 euro per il primo grado e in 2.000,00 euro per questo giudizio, oltre 49,00 euro per esborsi del primo grado e 147,00 euro per il secondo grado (contributi unificati), oltre spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Lodi, in persona del Giudice dott. Matteo Aranci, provvedendo in secondo grado nella causa iscritta al n. 1/2022 R.G., così decide:
1. in accoglimento del secondo motivo d'appello promosso da contro Parte_1 la sentenza n. 604/2021 emessa dal Giudice di Pace di Lodi, a integrale riforma di tale sentenza, REVOCA il decreto ingiuntivo emesso n. 1108/2020, emesso nei confronti di dal Giudice di Pace di Lodi;
Parte_1
2. RESPINGE ogni altra domanda di nei confronti di Controparte_1 Parte_1
3. CONDANNA alla rifusione delle spese di lite sostenute da Controparte_1 Parte_1
liquidate in 870,00 euro per il primo grado e in 2.000,00 euro per questo giudizio,
[...] oltre 49,00 euro per esborsi del primo grado e 147,00 euro per il secondo grado (contributi unificati), oltre spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a.
Sentenza depositata nel termine di cui all'art. 127-ter c.p.c. a Lodi il 19/02/2024
Il Giudice
(dott. Matteo Aranci)
Pag. 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI
SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Matteo Aranci ha pronunciato la seguente
SENTENZA resa ex artt. 127-ter – 281-sexies – 352 u.c. c.p.c. nella causa di secondo grado iscritta al n. RG 1 / 22, introdotta da:
(c.f. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
08/12/1939, con il patrocinio dell'Avv. RAMAIOLI PAOLO GIOVANNI e domicilio eletto presso lo studio del difensore.
ATTORE
CONTRO
(c.f. , in persona del l.r.p.t. con il CP P.IVA_1 Controparte_2 patrocinio dell'Avv. RAMERA ANTONIO e dell'Avv. GILIBERTO ANDREA e domicilio eletto presso lo studio del difensore.
CONVENUTO
CONCLUSIONI DELLE PARTI.
PARTE ATTRICE:
In via principale e nel merito:
- previo ogni più opportuno accertamento e declaratoria del caso e di legge, in riforma della sentenza n. 604/2021 del Giudice di Pace di Lodi, emessa in data 30.06.2021, depositata il 02.11.2021, accertare e dichiarare, per tutti i motivi di cui in narrativa,
l'illegittimità e/o l'infondatezza della pretesa creditoria formulata dalla società “ CP
, in persona del legale rappresentante pro tempore;
[...]
- conseguentemente dichiarare nullo e/o inefficace il decreto ingiuntivo n. 1108/2020 emesso dal Giudice di Pace di Lodi in data 07.10.2020 e depositato in cancelleria in data
08.10.2020 e, per l'effetto, procedere alla sua revoca;
- rigettare tutte le domande proposte dalla società in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, in quanto infondate in fatto ed in diritto per i motivi dedotti in narrativa.
Pag. 1 In ogni caso, con vittoria di spese di lite di entrambi i gradi di giudizio e della fase monitoria, oltre spese generali 15%, iva e cpa come per legge.
PARTE CONVENUTA:
In via principale: Rigettare il gravame proposto dal signor poiché Parte_1 infondato in fatto ed in diritto per i motivi tutti di cui al presente atto e per l'effetto confermare la sentenza n. 604/2021, pronunciata dal Giudice di Pace di Lodi in data 30 giugno 2021 a definizione del giudizio di primo grado iscritto al N.R.G. 2458/2020.
In via subordinata: Nella denegata e non creduta ipotesi di riforma, anche solo parziale, della sentenza impugnata, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui integralmente si riportano:
“In via principale: Rigettare le domande tutte formulate dall'attore in opposizione perché infondate e/o non provate per tutti i motivi di cui alla narrativa del presente atto, confermando in ogni sua parte il decreto ingiuntivo n. 1108/2020 emesso dal Giudice di
Pace di Lodi in data 07 ottobre 2020 e, per l'effetto, condannare parte attrice opponente, ai sensi dell'art 96 c.p.c., al pagamento di una somma da liquidarsi d'ufficio in via equitativa, considerata la manifesta e consapevole infondatezza dell'opposizione svolta.
In via subordinata Accertare e dichiarare che la è creditrice dell'odierno Controparte_1 attore opponente della somma di euro 3.922,30 e/o della diversa somma risultante di giustizia, oltre interessi legali dal 21 gennaio 2020 al deposito del ricorso e interessi moratori ex art. 1284 c.c. dalla proposizione della domanda giudiziale al soddisfo e, per l'effetto, condannare a corrispondere alla la somma da Parte_1 Controparte_1 esso dovuta.
In via ulteriormente subordinata: Accertare e dichiarare che, a fronte delle opere eseguite da sia derivato, da un lato, l'arricchimento del signor e, Controparte_1 Parte_1 dall'altro, la diminuzione patrimoniale di per l'effetto: condannare il signor Controparte_1 lla corresponsione a titolo di indennità in favore di della Parte_1 Controparte_1 somma di euro 3.922,30, o della diversa maggiore e/o minore somma accertata nel corso del giudizio, il tutto oltre agli interessi di legge dal dovuto sino alla data dell'effettivo pagamento, anche in applicazione dell'art. 1284 c.c.
In via istruttoria […]
In ogni caso: Con vittoria di spese, diritti e onorari di entrambi i gradi di giudizio.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
DELLA DECISIONE (artt. 132 c.p.c. – 118 disp. att. c.p.c.)
1. Con decreto ingiuntivo n. 1108/2020, il Giudice di Pace di Lodi ha ingiunto, su ricorso e in favore di il pagamento di 3.922,30 euro, oltre interessi, oneri e spese, a Controparte_1 quale importo a titolo di capitale dovuto per la fattura n. 11 del Parte_1
20.1.2020.
i è opposto ex art. 645 c.p.c. e, nel procedimento che ne è conseguito, Parte_1 il Giudice di Pace di Lodi, con sentenza n. 604/2021 emessa a definizione del procedimento 2458/2021, ha respinto l'opposizione e confermato il decreto ingiuntivo.
Pag. 2 Avverso tale sentenza ha proposto appello, con atto di citazione notificato il Pt_1
29.12.2021 e iscritto a ruolo presso questo Tribunale il 4.1.2022, per i motivi che seguono:
(i) nullità della sentenza per contraddittorietà e/o apparenza della motivazione, in spregio agli art. 132 c.p.c. e 111 Cost., in quanto il Giudice di Pace avrebbe male inteso l'e-mail del 9.9.2019 (in quanto l'appellante non sarebbe nemmeno stato coinvolto in tale scambio epistolare con e, soprattutto, avrebbe ritenuto erroneamente che Controparte_1 Pt_1 fosse a conoscenza dell'incarico conferito alla società appellata (con conseguente condivisione di tale contratto anche per sé);
(ii) insufficienza e/o contraddittorietà e/o erroneità nella motivazione per travisamento di fatti e circostanze relativamente ai lavori di ripristino in Castiraga Vidardo, rispetto ai quali mai avrebbe assunto alcun obbligo nei confronti di Parte_1 Controparte_1
(iii) omessa pronuncia del Giudice di Pace in ordine alla quantificazione dell'importo dovuto, in quanto basato sulla mera fattura emessa da e posta a fondamento Controparte_1 del decreto ingiuntivo;
(iv) mancata prova del credito azionato.
Si è costituita in giudizio l'appellata, la quale ha insistito per il rigetto dell'appello e, in ogni caso, ha domandato l'accoglimento delle domande già svolte in via subordinata in primo grado e ritenute assorbite in ragione dell'esito del giudizio di prime cure.
All'esito della prima udienza di comparizione, il giudice precedente titolare del fascicolo ha ammesso le prove orali richieste dalle parti.
Si è svolta ampia istruttoria orale, nel corso di questo giudizio, alle udienze del 25.11.2022,
19.5.2023, 25.5.2023 e 13.10.2023.
La causa è stata quindi rinviata per discussione e decisione (artt. 352-281 sexies u.c.
c.p.c.) all'udienza del giorno 8.2.2024, poi sostituita – senza che vi fosse opposizione alcuna delle parti – con il deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c.
La sentenza è depositata nel termine successivo dei 30 giorni di cui all'art. 127-ter c.p.c.
2. Prima di esaminare i motivi di appello, si impone una breve ricostruzione della vicenda di fatto oggetto di causa, alla luce dell'istruttoria svolta nel corso del giudizio d'appello (il
Giudice di Pace, infatti, aveva ritenuto la causa di mero tenore documentale).
(odierno appellante), e sono Parte_1 _3 Controparte_4 comproprietari – per la metà il primo, per un quarto gli altri due – di un fondo in Castiraga
Vidardo.
A causa di una tromba d'aria, verificatasi nell'agosto 2019, alcuni alberi, insistenti nella proprietà dei sono caduti e hanno danneggiato alcuni immobili limitrofi, ossia tre Pt_1 ville di proprietà di tali , e Le ville, in passato, erano state in Pt_2 Pt_3 Per_1 passato realizzate da su appalto di una società riconducibile a Controparte_1 Parte_1
e su progetto di
[...] _3
A seguito dell'evento atmosferico, – in proprio e in nome della sorella _3
, comproprietaria – si è rivolto a per ottenerne l'intervento ai fini _4 Controparte_1 di ripristino/messa in sicurezza delle abitazioni coinvolte.
Pag. 3 In tal senso, è opportuno richiamare lo scambio di e-mail tra (che, sentito _3 come teste, ha confermato la riconducibilità a sé di tali messaggi) e la tra il Controparte_1
3.9.2019 e il 9.9.2019.
Ricevuti i diversi preventivi (uno per ogni unità interessata dai lavori), il _3
9.9.2019, alle ore 9.40 (doc. 11 , ha inoltrato i preventivi a tale CP Persona_2
(figlio di ) e alla sorella . Alle successive ore 10.17, con separato Pt_1 _4 messaggio e con indicazione in CC di ulteriori indirizzi e-mail (nessuno dei quali ascrivibile a , così scrive: “Con la presente invio approvazione dei Parte_1 _3 preventivi allegati. Ricordo che la fatturazione dovrà avvenire secondo le percentuali di proprietà della sponda e più precisamente: De VI LO 25% De VI AR 25%
De VI PE 50%. A tale proposito mi rendo disponibile a confronto telefonico per le modalità di pagamento per e , vi rimando invece direttamente a _3 _4 Parte_1 che ci legge in copia) per le modalità di pagamento di quanto di sua competenza”.
[...]
I lavori preventivati sono poi stati realizzati da (v. testi , Controparte_1 Tes_1 Tes_2
, che ha emesso tre fatture, una per ciascun comproprietario. _3
Quella emessa nei confronti di costituisce, appunto, l'oggetto della Parte_1 causa.
3. Il primo motivo di appello non merita accoglimento.
La sentenza appellata, infatti, dà conto – sia pure con modalità sintetiche e concise – delle ragioni che hanno condotto al rigetto del decreto ingiuntivo opposto, così non ponendosi al di sotto dello standard minimo desunto dall'art. 111, co. 6, Cost. (sul punto, cfr. Cass.
18795/21). Il Giudice di Pace, infatti, ha ritenuto di desumere, dalla documentazione prodotta, l'effettivo svolgimento delle lavorazioni affidate a da parte dei Controparte_1 [...]
e, sulla base dei contenuti dell'e-mail del 9.9.2019 innanzi citata, che anche Pt_1 osse parte dell'unico contratto perfezionatosi con lo scambio epistolare Parte_1 innanzi citato.
Perciò, l'iter logico che ha condotto alla decisione è comprensibile: ad avviso del giudice di prime cure, vrebbe sostanzialmente avallato, in quanto reso edotto Parte_1 dal nipote i preventivi sottoposti da _3 Controparte_1
4. Il secondo motivo d'appello è fondato, nella misura in cui censura l'erroneità della valutazione del materiale probatorio da parte del Giudice di Pace.
Infatti, come è poi meglio emerso dall'istruttoria orale che è stata svolta in sede d'appello
(in assenza di escussioni testimoniali in primo grado), non può ritenersi integrato alcun rapporto negoziale tra e la Parte_1 Controparte_1
Nel messaggio del 9.9.2019, – quando ha approvato i preventivi – fa _3 Pt_1 chiaramente intendere di operare soltanto nell'interesse proprio e della sorella _4
(inserita tra i destinatari), invitando – in almeno due passaggi del testo – la Controparte_1 ad acquisire l'assenso da parte di Parte_1
sentito a teste, ha riferito che lo zio non disponeva di una casella di posta _3 elettronica e di aver indirizzato in CC i messaggi ai figli dell'appellante, ossia e Per_2
Pag. 4 Giovanni. Peraltro, lo stesso – che era amministratore di – ha Tes_1 Controparte_1 riferito di non aver mai conferito con n merito ai lavori da svolgere e di Parte_1 aver avuto mere interlocuzioni con i di lui figli.
Risulta quindi chiaro, a giudizio di chi scrive, l'errore in cui è incorso il Giudice di Pace: mai stato direttamente contattato da per acquisire l'assenso Parte_1 Controparte_1 ai preventivi esaminati e approvati pro quota soltanto da e Controparte_4 _3
Né, alla luce dell'istruttoria, può ritenersi che i sia obbligato con
[...] Parte_1 assenso orale (pur possibile, trattandosi di contratto per cui la legge non impone forma scritta) o per fatti concludenti: infatti, è stato lo stesso VA a riferire che mai vi è stato alcun contatto con l'appellante in ordine a questa vicenda.
Non risulta, poi, che o alcuno dei figli di fossero _3 Parte_1 rappresentanti e/o mandatari di quest'ultimo, sicché non può neppure prospettarsi la produzione di effetti giuridici vincolanti in capo a per una di queste Parte_1 ipotesi.
Tali ragioni impongono la revoca del decreto ingiuntivo, in quanto non risulta alcuna prova del legame contrattuale che avrebbe dovuto legare le odierne parti.
5. Neppure possono essere accolte le ulteriori prospettazioni avanzate da Controparte_1 per ottenere una condanna di corrispondere egualmente il prezzo pro Parte_1 quota delle opere di ripristino realizzate.
In primo luogo, con riferimento alla prospettata ipotesi di rappresentanza apparente, è sufficiente ricordare il consolidato insegnamento di legittimità per cui (Cass. 27349/23 e altri ivi richiamati) il contraente può invocare “i principi dell'apparenza del diritto e dell'affidamento incolpevole allorché vi sia, da un lato, la buona fede del terzo che ha stipulato con il falso rappresentante e, dall'altro, anche un comportamento colposo del rappresentato, tale da ingenerare nel terzo la ragionevole convinzione che il potere di rappresentanza sia stato effettivamente e validamente conferito al rappresentante apparente”.
Nella fattispecie in esame, non si comprende come versasse in buona fede Controparte_1
a fronte dei richiami di alla necessità di acquisire, da parte di _3 Pt_1 Parte_1
il proprio assenso ai preventivi. Mai ha speso il nome dello zio o ha
[...] _3 indotto la controparte ad agire sul presupposto che l'odierno appellante avesse espresso la propria adesione al programma negoziale. Né, in ogni caso, si può riscontrare alcun comportamento colposo da parte dell'appellante, di cui anzi si afferma – da parte di tutti i soggetti coinvolti in questa vicenda – la più totale inerzia.
Anche l'evocata prospettiva della negotiorum gestio non può trovare condivisione.
La dottrina e la giurisprudenza (Cass. 18626/03; 23823/04; 12280/07) individua tradizionalmente i presupposti della gestione d'affari altrui in un requisito di ordine soggettivo ed in quattro requisiti di ordine oggettivo, ovverosia, nell'ordine, l'intenzione di gestire un affare altrui (animus aliena negotia gerendi), la spontaneità dell'intervento,
Pag. 5 l'impossibilità di intervenire da parte del diretto interessato (absentia domini), l'alienità dell'affare e l'utilità dell'inizio della gestione (utiliter coeptum).
Nel caso in esame, risulta pacificamente provata l'assenza, in capo a di _3 qualsiasi volontà di gestione di un affare di competenza dello zio comproprietario: anzi, egli stesso ha scritto nella già menzionata e-mail e ribadito, una volta escusso a teste, di non aver voluto in alcun modo assumere decisioni/obblighi che coinvolgessero altri se non nell'interesse proprio e della sorella . _4
Infine, quanto all'ultima delle causae petendi gradatamente prospettate da Controparte_1
– ossia l'arricchimento senza causa –, non si vede in quali termini possa configurarsi un incremento patrimoniale a favore di Le opere sono state svolte in Parte_1 favore di soggetti terzi – ossia i proprietari delle ville danneggiate – e, anche a voler ammettere che vi sia stato un risparmio di spesa da parte dell'appellante, non è possibile ritenere che l'evento generatore del contrapposto arricchimento/impoverimento sia rappresentato dalla volontà di non stipulare il contratto con altrimenti, egli Controparte_1 finirebbe per trovarsi vincolato a un rapporto negoziale perfezionato inter alios e da lui non voluto.
Per le superiori ragioni, tutte le domande avanzate in via subordinata da nel Controparte_1 giudizio di prime cure e qui (correttamente) riproposte devono intendersi respinte.
6. Le spese seguono la soccombenza per entrambi i gradi di giudizio;
si liquidano in 870,00 euro per il primo grado e in 2.000,00 euro per questo giudizio, oltre 49,00 euro per esborsi del primo grado e 147,00 euro per il secondo grado (contributi unificati), oltre spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Lodi, in persona del Giudice dott. Matteo Aranci, provvedendo in secondo grado nella causa iscritta al n. 1/2022 R.G., così decide:
1. in accoglimento del secondo motivo d'appello promosso da contro Parte_1 la sentenza n. 604/2021 emessa dal Giudice di Pace di Lodi, a integrale riforma di tale sentenza, REVOCA il decreto ingiuntivo emesso n. 1108/2020, emesso nei confronti di dal Giudice di Pace di Lodi;
Parte_1
2. RESPINGE ogni altra domanda di nei confronti di Controparte_1 Parte_1
3. CONDANNA alla rifusione delle spese di lite sostenute da Controparte_1 Parte_1
liquidate in 870,00 euro per il primo grado e in 2.000,00 euro per questo giudizio,
[...] oltre 49,00 euro per esborsi del primo grado e 147,00 euro per il secondo grado (contributi unificati), oltre spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a.
Sentenza depositata nel termine di cui all'art. 127-ter c.p.c. a Lodi il 19/02/2024
Il Giudice
(dott. Matteo Aranci)
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