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Sentenza 10 gennaio 2025
Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 10/01/2025, n. 77 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 77 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 7973/2024
Tribunale Ordinario di Catania
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Concetta Ruggeri, in esito all'udienza del 10 gennaio 2025 sostituita con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni sì come prescritto dall'art. 127 ter c.p.c. ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 7973/2024 R.G. e vertente
TRA
( nato a [...] il [...], residente in [...]Parte_1 CodiceFiscale_1
c.da San Leo s.n., con domicilio elettivo in via G. Matteotti n.275 Misterbianco presso lo studio dell'avv. Antonino Licciardello che lo rappresenta e difende per procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
in persona del suo Presidente pro tempore, CF , Via Ciro il Grande 21, CP_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avvocato Vagliasindi ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura distrettuale INPS - Piazza della Repubblica n. 26 – Catania
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione ad avviso di addebito
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 13 agosto 2024 parte ricorrente ha chiesto “1)
Preliminarmente sospendere il provvedimento impugnato e la sua efficacia, ex art.24, comma VI, del D.lgs 26.02.1999. 2) Nel merito dichiarare inefficace e invalidare/annullare
pagina 1 di 3 l'avviso di addebito n. 59320190004040786000 formato il 24.06.2019 e notificato il
25.07.2024 per contributi di € 2.049,68 come da causali esposte e qui ribadite”, instando per la rifusione delle spese di lite da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
CP_ L' costituitosi tempestivamente con memoria depositata in data 20 novembre
2024, ha chiesto “… In via preliminare e/o pregiudiziale, verificare la propria competenza territoriale e per materia, nonché accertare l'eventuale nullità e/o l'inesistenza non sanabile della notifica dell'avverso ricorso. Ancora in via preliminare e/o pregiudiziale, ove sia accertata la tardività dell'avversa opposizione ex art. 24, comma 5°, D.Lgs. n. 46/1999, dichiarare l'inammissibilità del ricorso di controparte. In via principale, dichiarare la cessazione della materia del contendere in relazione all'avviso di addebito ex adverso opposto n. 593 2019 00040407 86. In via subordinata, in caso di ulteriori contestazioni, dichiarare l'infondatezza di ogni altra avversa domanda proposta nei confronti dell' , CP_1
instando per la compensazione delle spese di lite.
In esito all'udienza del 10 gennaio 2025 sostituita con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni sì come prescritto dall'art. 127 ter c.p.c., a seguito di deposito di note delle parti, la causa – istruita documentalmente - viene decisa a mezzo della presente sentenza con motivazione contestuale.
Occorre dare atto della cessazione della materia del contendere.
Parte ricorrente preso atto della cancellazione retroattiva dalla gestione commercianti ha tuttavia insistito nella richiesta di annullamento dell'avviso di addebito per cui è causa.
Al riguardo, come dedotto e documentato dall'istituto resistente, l'avviso di addebito n. 59320190004040786000 risulta essere stato totalmente annullato e/o sgravato, in seguito al provvedimento di cancellazione retroattiva di controparte dalla Gestione CP_1
Commercianti, come da documentazione allegata alla memoria difensiva (allegati 2, 2b, 3 memoria ). CP_1
Quanto alle spese di lite, va disposta la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti, tenuto conto da una parte dell'inammissibilità del ricorso, attesa l'asserita notifica dell'avviso di addebito in data 25 luglio 2019 (pagina 1 ricorso) e la mancanza di prova in ordine all'eventuale successiva notifica di detto avviso e d'altra parte della cancellazione retroattiva dalla gestione commercianti nel maggio 2024 e del conseguente sgravio del provvedimento impugnato, in data quasi certamente anteriore allo stesso deposito del ricorso.
pagina 2 di 3
P.Q.M.
definitivamente pronunziando sulle domande proposte da con ricorso depositato Parte_1 in data 13 agosto 2024 nei confronti dell' in persona del legale rappresentante pro CP_1
tempore, uditi i procuratori delle parti e disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- dichiara la cessazione della materia del contendere;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Catania, 10 gennaio 2025 il giudice del lavoro dott.ssa Concetta Ruggeri
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Tribunale Ordinario di Catania
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Concetta Ruggeri, in esito all'udienza del 10 gennaio 2025 sostituita con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni sì come prescritto dall'art. 127 ter c.p.c. ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 7973/2024 R.G. e vertente
TRA
( nato a [...] il [...], residente in [...]Parte_1 CodiceFiscale_1
c.da San Leo s.n., con domicilio elettivo in via G. Matteotti n.275 Misterbianco presso lo studio dell'avv. Antonino Licciardello che lo rappresenta e difende per procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
in persona del suo Presidente pro tempore, CF , Via Ciro il Grande 21, CP_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avvocato Vagliasindi ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura distrettuale INPS - Piazza della Repubblica n. 26 – Catania
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione ad avviso di addebito
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 13 agosto 2024 parte ricorrente ha chiesto “1)
Preliminarmente sospendere il provvedimento impugnato e la sua efficacia, ex art.24, comma VI, del D.lgs 26.02.1999. 2) Nel merito dichiarare inefficace e invalidare/annullare
pagina 1 di 3 l'avviso di addebito n. 59320190004040786000 formato il 24.06.2019 e notificato il
25.07.2024 per contributi di € 2.049,68 come da causali esposte e qui ribadite”, instando per la rifusione delle spese di lite da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
CP_ L' costituitosi tempestivamente con memoria depositata in data 20 novembre
2024, ha chiesto “… In via preliminare e/o pregiudiziale, verificare la propria competenza territoriale e per materia, nonché accertare l'eventuale nullità e/o l'inesistenza non sanabile della notifica dell'avverso ricorso. Ancora in via preliminare e/o pregiudiziale, ove sia accertata la tardività dell'avversa opposizione ex art. 24, comma 5°, D.Lgs. n. 46/1999, dichiarare l'inammissibilità del ricorso di controparte. In via principale, dichiarare la cessazione della materia del contendere in relazione all'avviso di addebito ex adverso opposto n. 593 2019 00040407 86. In via subordinata, in caso di ulteriori contestazioni, dichiarare l'infondatezza di ogni altra avversa domanda proposta nei confronti dell' , CP_1
instando per la compensazione delle spese di lite.
In esito all'udienza del 10 gennaio 2025 sostituita con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni sì come prescritto dall'art. 127 ter c.p.c., a seguito di deposito di note delle parti, la causa – istruita documentalmente - viene decisa a mezzo della presente sentenza con motivazione contestuale.
Occorre dare atto della cessazione della materia del contendere.
Parte ricorrente preso atto della cancellazione retroattiva dalla gestione commercianti ha tuttavia insistito nella richiesta di annullamento dell'avviso di addebito per cui è causa.
Al riguardo, come dedotto e documentato dall'istituto resistente, l'avviso di addebito n. 59320190004040786000 risulta essere stato totalmente annullato e/o sgravato, in seguito al provvedimento di cancellazione retroattiva di controparte dalla Gestione CP_1
Commercianti, come da documentazione allegata alla memoria difensiva (allegati 2, 2b, 3 memoria ). CP_1
Quanto alle spese di lite, va disposta la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti, tenuto conto da una parte dell'inammissibilità del ricorso, attesa l'asserita notifica dell'avviso di addebito in data 25 luglio 2019 (pagina 1 ricorso) e la mancanza di prova in ordine all'eventuale successiva notifica di detto avviso e d'altra parte della cancellazione retroattiva dalla gestione commercianti nel maggio 2024 e del conseguente sgravio del provvedimento impugnato, in data quasi certamente anteriore allo stesso deposito del ricorso.
pagina 2 di 3
P.Q.M.
definitivamente pronunziando sulle domande proposte da con ricorso depositato Parte_1 in data 13 agosto 2024 nei confronti dell' in persona del legale rappresentante pro CP_1
tempore, uditi i procuratori delle parti e disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- dichiara la cessazione della materia del contendere;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Catania, 10 gennaio 2025 il giudice del lavoro dott.ssa Concetta Ruggeri
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