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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. I, sentenza 02/02/2026, n. 601 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 601 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 601/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 1, riunita in udienza il 27/01/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
VASATURO IMMACOLATAMARIA, Giudice monocratico in data 27/01/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6785/2024 depositato il 31/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- ATTI RELATIVI OPERAZIONI CATASTALI n. SA0113069 CATASTO-ESTIMI CATASTALI E
CLASSAMENTO
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 528/2025 depositato il
28/01/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato all'Agenzia delle Entrate – DP di Salerno – Ufficio provinciale del Territorio il 02/10/2024, depositato il 31/10/2024 ed iscritto al n.6785/2024 del RGR, la sig.ra Ricorrente_1 impugnava l'avviso di accertamento catastale n. 2024SA0113069, notificato il 05/07/2024, con cui l'Agenzia delle Entrate aveva rettificato in cat A/4 classe 3 il classamento proposto (cat. A/2, classe 1) per l'immobile sito in Ravello alla
Indirizzo_1 snc, censito al foglio Dat.Cat_1, vani 6, attribuendo una r.c. di euro 1.022,58 in luogo di quella proposta, pari ad euro 356,36.
La ricorrente deduceva l'illegittimità dell'avviso e ne chiedeva l'annullamento per i seguenti motivi:
- carenza di motivazione ed erroneità della r.c. accertata. La contribuente si doleva delle tariffe/rendite catastali vigenti per il comune di Ravello in base alle quali immobili situati al centro aveva r.c. inferiori a quelli, come il cespite di cui era comproprietaria, che si trovavano in zona decentrata.
Allegava perizia asseverata in cui il tecnico illustrava lo stato di fatiscenza del bene e sottolineava le incongruenze delle tariffe catastali applicabili per la determinazione delle r.c. nel Comune di Ravello.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate che controdeduceva, evidenziando che:
- con la rettifica l'Ufficio aveva assegnato al cespite la stessa r.c. che aveva prima della denuncia di variazione per diversa distribuzione degli spazi interni, come da visura catastale storica allegata;
- la fascia territoriale, in cui era ubicato l'immobile in esame, era quella maggiormente urbanizzata e sviluppata;
- l'immobile presentava caratteristiche notevoli per la sua categoria di appartenenza (A/4): al piano terra,
c'era l'abitazione di tipo polare con ingresso principale, piccola aiuola esclusiva, e 2 terrazzini, con un bagno ben disimpegnato con luce propria ed un vano molto ampio (cucina) con ingresso autonomo, ben illuminato ed areato. Al piano seminterrato si riscontrava un portico. Quindi l'immobile presentava accessori significativi per la categoria A/4 (terrazzi, ripostiglio, portico, aiuola…ecc), tutti dotati di finestra.
- l'unità immobiliare Dat.Cat_1 (a cui era graffata la particella in esame Dat.Cat_1), risultava avere anche il D.Cat_2 (graffato con la particella D.Cat_2) avente il medesimo classamento accertato con l'atto impugnato (r.c. di euro 1.022,58).
Concludeva chiedendo il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva il Collegio che il ricorso è infondato per quanto di seguito rappresentato, e va rigettato.
Va respinta di carenza di motivazione, perché la rettifica del classamento segue la Docfa presentata dallo stesso contribuente, che quindi ha già tutti gli elementi necessari per comprendere la motivazione della maggiore rendita accertata e svolgere efficacemente le proprie difese (ex multis, Cass. sent. nn. 6970/2023
e 33098/2022).
Quanto alla pretesa erroneità del classamento attribuito all'unità immobiliare, l'Ufficio, sebbene non abbia depositato fotografie né esposto analiticamente le r.c. di immobili aventi le stesse caratteristiche e situati nella stessa zona, in realtà ha dimostrato che la rendita catastale accertata è uguale a quella antecedente la presentazione della docfa (solo per diversa distribuzione degli spazi interni), nonché a quello dell'immobile graffato;
invece, la perizia asseverata depositata dalla ricorrente risulta piuttosto generica e non è corredata da fotografie dell'immobile, che ne avrebbero potuto documentare il preteso stato di fatiscenza.
In considerazione delle caratteristiche dell'immobile, come attestate dall'AdE, e dell'effettiva varietà delle tariffe catastali applicabili alle categorie A/2 ed A/4 per il Comune di Ravello, si ritiene giustificata la compensazione delle spese.
P.Q.M.
LA CORTE RIGETTA IL RICORSO. SPESE COMPENSATE.
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 1, riunita in udienza il 27/01/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
VASATURO IMMACOLATAMARIA, Giudice monocratico in data 27/01/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6785/2024 depositato il 31/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- ATTI RELATIVI OPERAZIONI CATASTALI n. SA0113069 CATASTO-ESTIMI CATASTALI E
CLASSAMENTO
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 528/2025 depositato il
28/01/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato all'Agenzia delle Entrate – DP di Salerno – Ufficio provinciale del Territorio il 02/10/2024, depositato il 31/10/2024 ed iscritto al n.6785/2024 del RGR, la sig.ra Ricorrente_1 impugnava l'avviso di accertamento catastale n. 2024SA0113069, notificato il 05/07/2024, con cui l'Agenzia delle Entrate aveva rettificato in cat A/4 classe 3 il classamento proposto (cat. A/2, classe 1) per l'immobile sito in Ravello alla
Indirizzo_1 snc, censito al foglio Dat.Cat_1, vani 6, attribuendo una r.c. di euro 1.022,58 in luogo di quella proposta, pari ad euro 356,36.
La ricorrente deduceva l'illegittimità dell'avviso e ne chiedeva l'annullamento per i seguenti motivi:
- carenza di motivazione ed erroneità della r.c. accertata. La contribuente si doleva delle tariffe/rendite catastali vigenti per il comune di Ravello in base alle quali immobili situati al centro aveva r.c. inferiori a quelli, come il cespite di cui era comproprietaria, che si trovavano in zona decentrata.
Allegava perizia asseverata in cui il tecnico illustrava lo stato di fatiscenza del bene e sottolineava le incongruenze delle tariffe catastali applicabili per la determinazione delle r.c. nel Comune di Ravello.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate che controdeduceva, evidenziando che:
- con la rettifica l'Ufficio aveva assegnato al cespite la stessa r.c. che aveva prima della denuncia di variazione per diversa distribuzione degli spazi interni, come da visura catastale storica allegata;
- la fascia territoriale, in cui era ubicato l'immobile in esame, era quella maggiormente urbanizzata e sviluppata;
- l'immobile presentava caratteristiche notevoli per la sua categoria di appartenenza (A/4): al piano terra,
c'era l'abitazione di tipo polare con ingresso principale, piccola aiuola esclusiva, e 2 terrazzini, con un bagno ben disimpegnato con luce propria ed un vano molto ampio (cucina) con ingresso autonomo, ben illuminato ed areato. Al piano seminterrato si riscontrava un portico. Quindi l'immobile presentava accessori significativi per la categoria A/4 (terrazzi, ripostiglio, portico, aiuola…ecc), tutti dotati di finestra.
- l'unità immobiliare Dat.Cat_1 (a cui era graffata la particella in esame Dat.Cat_1), risultava avere anche il D.Cat_2 (graffato con la particella D.Cat_2) avente il medesimo classamento accertato con l'atto impugnato (r.c. di euro 1.022,58).
Concludeva chiedendo il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva il Collegio che il ricorso è infondato per quanto di seguito rappresentato, e va rigettato.
Va respinta di carenza di motivazione, perché la rettifica del classamento segue la Docfa presentata dallo stesso contribuente, che quindi ha già tutti gli elementi necessari per comprendere la motivazione della maggiore rendita accertata e svolgere efficacemente le proprie difese (ex multis, Cass. sent. nn. 6970/2023
e 33098/2022).
Quanto alla pretesa erroneità del classamento attribuito all'unità immobiliare, l'Ufficio, sebbene non abbia depositato fotografie né esposto analiticamente le r.c. di immobili aventi le stesse caratteristiche e situati nella stessa zona, in realtà ha dimostrato che la rendita catastale accertata è uguale a quella antecedente la presentazione della docfa (solo per diversa distribuzione degli spazi interni), nonché a quello dell'immobile graffato;
invece, la perizia asseverata depositata dalla ricorrente risulta piuttosto generica e non è corredata da fotografie dell'immobile, che ne avrebbero potuto documentare il preteso stato di fatiscenza.
In considerazione delle caratteristiche dell'immobile, come attestate dall'AdE, e dell'effettiva varietà delle tariffe catastali applicabili alle categorie A/2 ed A/4 per il Comune di Ravello, si ritiene giustificata la compensazione delle spese.
P.Q.M.
LA CORTE RIGETTA IL RICORSO. SPESE COMPENSATE.