CASS
Sentenza 4 luglio 2023
Sentenza 4 luglio 2023
Massime • 1
In tema di aggio per l'attività di riscossione, la conciliazione giudiziale con cui venga ridotta la pretesa impositiva, non avendo natura novativa, non fa venir meno il diritto al pagamento dell'aggio ed il contribuente ha diritto al rimborso di quanto versato sulla base della cartella provvisoria, solo ove la misura richiesta non sia più adeguata alla minore pretesa concordata tra le parti.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 04/07/2023, n. 18916 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18916 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 22159 del ruolo generale dell’anno 2017 proposto da: Agenzia delle entrate-riscossione, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, è domiciliata;
- ricorrente -
contro Oggetto: aggio di riscossione – conciliazione giudiziale - diritto al rimborso – Civile Sent. Sez. 5 Num. 18916 Anno 2023 Presidente: VIRGILIO BIAGIO Relatore: TRISCARI GIANCARLO Data pubblicazione: 04/07/2023 2 Banco BPM s.p.a., già Banca Popolare di Milano s.c. a r.l., quale società derivante dalla fusione per unione di Banca Popolare di Milano s.c. a r.l. e Banca Popolare Società Cooperativa, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli Avv.ti NC PP, EP ZO e EP SO AC per procura speciale a margine del controricorso, elettivamente domiciliata in Roma, via della Scrofa, n. 57, presso lo studio del primo difensore;
- controricorrente -
per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia, n. 691/17/2017, depositata in data 23 febbraio 2017; udita la relazione svolta nella udienza camerale non partecipata del 7 marzo 2023 dal Consigliere NC Triscari;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Roberto Mucci, che ha chiesto il rigetto del ricorso. Fatti di causa Dalla esposizione in fatto della sentenza impugnata si evince che: la Banca Popolare di Milano s.c. a r.l. (ora Banco BPM s.p.a.) aveva proposto ricorso avverso il diniego di rimborso della somma corrisposta a titolo di aggio richiesto con la notifica di una cartella di pagamento da parte del concessionario per la riscossione a seguito di iscrizione a ruolo a titolo provvisorio in conseguenza della notifica di un avviso di accertamento nei confronti della medesima società; in particolare, dopo avere eseguito il pagamento della somma iscritta a ruolo comprensiva dell’aggio, la società aveva proposto ricorso avverso l’avviso di accertamento;
la controversia con l’Agenzia delle entrate era stata definita con un conciliazione giudiziale, in conseguenza della quale la società aveva richiesto al concessionario per la a riscossione il rimborso di quanto versato a titolo di aggio;
la Commissione tributaria provinciale di Milano aveva accolto il ricorso;
3 avverso la pronuncia del giudice di primo grado il concessionario per la riscossione aveva proposto appello. La Commissione tributaria regionale della Lombardia ha rigettato l’appello, in particolare ha ritenuto che, poiché la conciliazione giudiziale ha natura novativa, per effetto di essa era venuta meno l’originaria pretesa e, pertanto, ne conseguiva il diritto al rimborso dell’aggio. L’Agenzia delle entrate-riscossione ha quindi proposto ricorso per la cassazione della sentenza affidato a due motivi di ricorso, cui ha resistito la società depositando controricorso. Il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Roberto Mucci, ha depositato le proprie conclusioni con le quali ha chiesto il rigetto del ricorso. Ragioni della decisione Con il primo motivo di ricorso si censura la sentenza ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3), cod. proc. civ., per violazione e falsa applicazione dell’art. 17, comma 1, d.lgs. n. 112/1999, in materia di presupposti per il pagamento dell’aggio da parte dell’agente della riscossione. In particolare si evidenzia che il compenso per la riscossione in favore dell’agente della riscossione era stato richiesto a seguito della notifica della cartella di pagamento avvenuta nel corso del giudizio di impugnazione dell’avviso di accertamento;
pertanto, la notifica della cartella non era avvenuta in forza dell’accordo di conciliazione avvenuto in udienza, ma a seguito della richiesta da parte dell’ente impositore di iscrizione a titolo provvisorio dell’importo dovuto, sicché il successivo accordo conciliativo non ha fatto venire meno il diritto al pagamento dell’aggio, poiché questo ha la funzione di remunerare l’attività dell’agente della riscossione non in relazione alla singola attività compiuta nei confronti di un contribuente ma al costo complessivo del servizio svolto, sicché il diritto all’aggio sussiste per il solo fatto che è stato attivato il procedimento di riscossione mediante la notifica della cartella di pagamento. 4 Il motivo è fondato. La questione di fondo della presente controversia attiene al fatto se la natura novativa della conciliazione giudiziale, cui consegue l’estinzione della pretesa originaria, determini la sopravvenuta illegittimità anche degli oneri di riscossione che sono accessori alla pretesa. Il giudice del gravame, a tal proposito, ha ritenuto che, poiché la conciliazione giudiziale ha effetto novativo, è questa che costituisce il titolo fondante la pretesa che, eventualmente, può essere fatta valere dall’ente impositore, sicché sarebbe venuto meno il diritto al pagamento dell’aggio poiché relativo ad una pretesa, quella contenuta nell’avviso di accertamento, che è venuta meno per effetto della conciliazione giudiziale. La suddetta affermazione non è corretta. Nella disciplina applicabile ratione temporis, l'aggio era strutturato come un meccanismo di finanziamento ordinario dell'intera attività di riscossione, la quale vede nel rischio della "mancata esazione" uno dei suoi principali "fattori di costo". La pronuncia della Corte Costituzionale n. 120/2021 (che, pur riscontrando profili di vulnus a valori costituzionali, ha comunque pronunciato l’inammissibilità della questione di incostituzionalità, perché le esigenze prospettate, pur meritevoli di considerazione, implicavano una modifica rientrante nell'ambito delle scelte riservate alla discrezionalità del legislatore), ha comunque precisato, in via interpretativa, che la sua funzione consiste nella remunerazione dei costi che l'agente della riscossione sconta in relazione alle operazioni che si rivelano infruttuose e ciò in base alla precisa scelta di politica fiscale di far gravare l'onere complessivo della riscossione sui soggetti morosi piuttosto che farlo ricadere interamente sulla fiscalità generale e, dunque, anche sui contribuenti in regola con gli adempimenti fiscali. Pertanto, la legittimità dell’aggio non può essere valutato in relazione alla singola attività posta in essere, ma alla luce di una scelta 5 discrezionale del legislatore di far gravare l’onere complessivo della riscossione sui soggetti morosi, i quali sono anche coloro che, raggiunti da una cartella di pagamento, adempiono nel termine di sessanta giorni dalla sua notifica, nonché quelli che decidono di ricorrere per contestare la correttezza della pretesa tributaria e assolvono l'esecuzione provvisoria: a tali "contribuenti solventi" viene quindi addossato, attraverso l'aggio, il costo delle esecuzioni infruttuose. Il titolo, quindi, da cui deriva la richiesta di pagamento dell’aggio trova fondamento sulla pretesa contenuta nell’avviso di accertamento e sulla conseguente notifica di una cartella di pagamento iscritta a titolo provvisorio, ai sensi dell’art. 15, d.P.R. n. 602/1973. In questo ambito, la richiesta di pagamento dell’aggio a seguito della notifica della cartella di pagamento trova la sua fonte legittimante nella precedente pretesa contenuta nell’avviso di accertamento in precedenza notificato: pertanto, la sua legittimità è strettamente correlata alle sorti della pretesa dell’ente creditore. Questo perché l’aggio, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, deve essere inteso come finalizzato non tanto a remunerare le singole attività compiute dal soggetto incaricato della riscossione, ma a coprire i costi complessivi del servizio (Cass., civ., 3 dicembre 2020, n. 27650) e assume natura retributiva e non tributaria (Cass. civ., 12 febbraio 2020, n. 3416), trattandosi del compenso per l'attività esattoriale (Cass. civ., 11 maggio 2020, n. 8714), avente natura accessoria al tributo (Cass. civ., 12 febbraio 2020, n. 3416). Attesa, quindi, la legittimità della notifica della cartella di pagamento contenente anche la richiesta di pagamento dell’aggio, in quanto basata su di un titolo, l’avviso di accertamento, di per sé idoneo a legittimare la iscrizione a ruolo a titolo provvisorio, si pone, quindi, la questione di stabilire quali effetti si producano sulla legittimità della pretesa al pagamento dell’aggio quando, in giudizio, la suddetta pretesa dell’amministrazione finanziaria subisca delle modifiche, sia 6 per intervenuta pronuncia giudiziale che per accordo giudiziale, che ne riducano l’importo. Rilevanti, dunque, sono gli esiti del giudizio dinanzi al quale si è stata contestata la legittimità della pretesa impositiva dell’amministrazione finanziaria. Sotto tale profilo, assume rilievo la disciplina di cui all’art. 68, d.lgs. n. 546/1992, che stabilisce come deve essere regolata la pretesa dell’amministrazione finanziaria in relazione agli esiti dei giudizi di merito. In particolare, questa Corte ha precisato che, qualora intervenga una sentenza del giudice tributario, anche non passata in giudicato, che annulla in tutto o in parte tale atto, l'ente impositore, così come il giudice dinanzi al quale sia stata impugnata la relativa cartella di pagamento, ha l'obbligo di agire in conformità della statuizione giudiziale, adottando i consequenziali provvedimenti di sgravio, o eventualmente di rimborso dell'eccedenza versata (Cass., Sez. Un., 13 gennaio 2017, n. 758; Cass. civ., 15 gennaio 2019, n. 740; Cass. civ., 27 luglio 2012, n. 13445). Orbene, nella vicenda in esame, è incontroverso che, una volta notificato alla società un avviso di accertamento per maggiori redditi ai fini IRAP, sulla scorta del ruolo provvisorio, in pendenza del giudizio di primo grado di impugnazione del detto avviso di accertamento, venne notificata dall'agente della riscossione una cartella di pagamento provvisoria alla medesima società, che provvide al suo integrale pagamento. La successiva conciliazione giudiziale ha avuto l’effetto di ridurre la pretesa impositiva: l’effetto di tale accordo giudiziale, dunque, non è stato quello di eliminare in toto la pretesa, ma di definire in via consensuale l’esatto importo dovuto. Non è, dunque, questione di natura novativa del titolo consensuale intervenuto nel corso del giudizio, ma della incidenza dello stesso sulla pretesa originaria e sulla accessorietà ad essa dell’aggio richiesto con la cartella di pagamento. 7 Per effetto della conciliazione giudiziale, invero, il pagamento eseguito dalla società in forza della cartella provvisoria si mostra solo parzialmente indebito, sicchè la stessa ha diritto al rimborso di quanto versato sulla base della ridetta cartella provvisoria, ma solo ove la misura richiesta non sia più adeguata alla minore pretesa concordata tra le parti in sede di conciliazione giudiziale. Per completezza, va osservato che non trova applicazione, al caso di specie, la pronuncia di questa Corte 12 novembre 2014, n. 24092, valorizzata dal Pubblico Ministero con le proprie conclusioni scritte. In quel caso, come si evince dal contenuto della suddetta pronuncia, le cartelle di pagamento, sulla cui base era stato intimato il pagamento di interessi e aggio, erano state notificate dopo la sentenza, passata in giudicato, che aveva riconosciuto fondati, almeno in parte, gli assunti dei contribuenti, ordinando all'ufficio di procedere alla riliquidazione dell'imposta sulla base di quanto statuito e, quindi, per la riscossione dell'imposta sulla base dell'originario e già caducato avviso di liquidazione, senza tenere conto della suddetta pronuncia. In quel caso, dunque, la illegittimità delle cartelle di pagamento è derivata dalla considerazione che, con le stesse, era stata chiesta l'imposta sulla base dell'originario e tuttavia caducato avviso di liquidazione: in applicazione dei principi generali, questa Corte ha ritenuto che l’intimazione contenuta nelle cartelle di pagamento aveva a presupposto la persistente validità delle stesse, mentre, in coerenza con la natura sostitutiva della sentenza del giudice tributario, le cartelle erano da ritenere caducate a seguito dell'ordine di adeguamento impartito nella sentenza emessa a conclusione del relativo giudizio, posto che un titolo annullato non può costituire base di un'intimazione avente data dalla sua notifica, poiché viene meno la legittimità dell'iscrizione a ruolo e, di conseguenza, l'onere di pagamento da essa derivante, ivi compreso quello relativo all'aggio. 8 Il caso in esame, come detto, ha riguardo alla diversa ipotesi di una notifica di una cartella di pagamento successiva alla notifica dell’avviso di accertamento la cui pretesa è stata ridimensionata per effetto dell’accordo giudiziale con il quale le stesse parti avevano stabilito quale fosse l’esatta misura da corrispondere. Con il secondo motivo di ricorso si censura la sentenza ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 5), cod. proc. civ., per omesso esame di fatti decisivi per la controversia che avrebbero dovuto indurre il giudice del gravame a ritenere che la riscossione aveva avuto inizio con la cartella di pagamento, sicchè è da considerarsi legittima la richiesta di addebito dei diritti di riscossione. L’accoglimento del primo motivo di ricorso comporta l’assorbimento del presente motivo. In conclusione, è fondato il primo motivo, assorbito il secondo, con conseguente cassazione della sentenza e rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese di lite del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte: accoglie il primo motivo, assorbito il secondo, cassa la sentenza censurata e rinvia alla Corte di giustizia di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese di lite del presente giudizio. Così deciso in Roma, addì 7 marzo 2023.
- ricorrente -
contro Oggetto: aggio di riscossione – conciliazione giudiziale - diritto al rimborso – Civile Sent. Sez. 5 Num. 18916 Anno 2023 Presidente: VIRGILIO BIAGIO Relatore: TRISCARI GIANCARLO Data pubblicazione: 04/07/2023 2 Banco BPM s.p.a., già Banca Popolare di Milano s.c. a r.l., quale società derivante dalla fusione per unione di Banca Popolare di Milano s.c. a r.l. e Banca Popolare Società Cooperativa, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli Avv.ti NC PP, EP ZO e EP SO AC per procura speciale a margine del controricorso, elettivamente domiciliata in Roma, via della Scrofa, n. 57, presso lo studio del primo difensore;
- controricorrente -
per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia, n. 691/17/2017, depositata in data 23 febbraio 2017; udita la relazione svolta nella udienza camerale non partecipata del 7 marzo 2023 dal Consigliere NC Triscari;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Roberto Mucci, che ha chiesto il rigetto del ricorso. Fatti di causa Dalla esposizione in fatto della sentenza impugnata si evince che: la Banca Popolare di Milano s.c. a r.l. (ora Banco BPM s.p.a.) aveva proposto ricorso avverso il diniego di rimborso della somma corrisposta a titolo di aggio richiesto con la notifica di una cartella di pagamento da parte del concessionario per la riscossione a seguito di iscrizione a ruolo a titolo provvisorio in conseguenza della notifica di un avviso di accertamento nei confronti della medesima società; in particolare, dopo avere eseguito il pagamento della somma iscritta a ruolo comprensiva dell’aggio, la società aveva proposto ricorso avverso l’avviso di accertamento;
la controversia con l’Agenzia delle entrate era stata definita con un conciliazione giudiziale, in conseguenza della quale la società aveva richiesto al concessionario per la a riscossione il rimborso di quanto versato a titolo di aggio;
la Commissione tributaria provinciale di Milano aveva accolto il ricorso;
3 avverso la pronuncia del giudice di primo grado il concessionario per la riscossione aveva proposto appello. La Commissione tributaria regionale della Lombardia ha rigettato l’appello, in particolare ha ritenuto che, poiché la conciliazione giudiziale ha natura novativa, per effetto di essa era venuta meno l’originaria pretesa e, pertanto, ne conseguiva il diritto al rimborso dell’aggio. L’Agenzia delle entrate-riscossione ha quindi proposto ricorso per la cassazione della sentenza affidato a due motivi di ricorso, cui ha resistito la società depositando controricorso. Il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Roberto Mucci, ha depositato le proprie conclusioni con le quali ha chiesto il rigetto del ricorso. Ragioni della decisione Con il primo motivo di ricorso si censura la sentenza ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3), cod. proc. civ., per violazione e falsa applicazione dell’art. 17, comma 1, d.lgs. n. 112/1999, in materia di presupposti per il pagamento dell’aggio da parte dell’agente della riscossione. In particolare si evidenzia che il compenso per la riscossione in favore dell’agente della riscossione era stato richiesto a seguito della notifica della cartella di pagamento avvenuta nel corso del giudizio di impugnazione dell’avviso di accertamento;
pertanto, la notifica della cartella non era avvenuta in forza dell’accordo di conciliazione avvenuto in udienza, ma a seguito della richiesta da parte dell’ente impositore di iscrizione a titolo provvisorio dell’importo dovuto, sicché il successivo accordo conciliativo non ha fatto venire meno il diritto al pagamento dell’aggio, poiché questo ha la funzione di remunerare l’attività dell’agente della riscossione non in relazione alla singola attività compiuta nei confronti di un contribuente ma al costo complessivo del servizio svolto, sicché il diritto all’aggio sussiste per il solo fatto che è stato attivato il procedimento di riscossione mediante la notifica della cartella di pagamento. 4 Il motivo è fondato. La questione di fondo della presente controversia attiene al fatto se la natura novativa della conciliazione giudiziale, cui consegue l’estinzione della pretesa originaria, determini la sopravvenuta illegittimità anche degli oneri di riscossione che sono accessori alla pretesa. Il giudice del gravame, a tal proposito, ha ritenuto che, poiché la conciliazione giudiziale ha effetto novativo, è questa che costituisce il titolo fondante la pretesa che, eventualmente, può essere fatta valere dall’ente impositore, sicché sarebbe venuto meno il diritto al pagamento dell’aggio poiché relativo ad una pretesa, quella contenuta nell’avviso di accertamento, che è venuta meno per effetto della conciliazione giudiziale. La suddetta affermazione non è corretta. Nella disciplina applicabile ratione temporis, l'aggio era strutturato come un meccanismo di finanziamento ordinario dell'intera attività di riscossione, la quale vede nel rischio della "mancata esazione" uno dei suoi principali "fattori di costo". La pronuncia della Corte Costituzionale n. 120/2021 (che, pur riscontrando profili di vulnus a valori costituzionali, ha comunque pronunciato l’inammissibilità della questione di incostituzionalità, perché le esigenze prospettate, pur meritevoli di considerazione, implicavano una modifica rientrante nell'ambito delle scelte riservate alla discrezionalità del legislatore), ha comunque precisato, in via interpretativa, che la sua funzione consiste nella remunerazione dei costi che l'agente della riscossione sconta in relazione alle operazioni che si rivelano infruttuose e ciò in base alla precisa scelta di politica fiscale di far gravare l'onere complessivo della riscossione sui soggetti morosi piuttosto che farlo ricadere interamente sulla fiscalità generale e, dunque, anche sui contribuenti in regola con gli adempimenti fiscali. Pertanto, la legittimità dell’aggio non può essere valutato in relazione alla singola attività posta in essere, ma alla luce di una scelta 5 discrezionale del legislatore di far gravare l’onere complessivo della riscossione sui soggetti morosi, i quali sono anche coloro che, raggiunti da una cartella di pagamento, adempiono nel termine di sessanta giorni dalla sua notifica, nonché quelli che decidono di ricorrere per contestare la correttezza della pretesa tributaria e assolvono l'esecuzione provvisoria: a tali "contribuenti solventi" viene quindi addossato, attraverso l'aggio, il costo delle esecuzioni infruttuose. Il titolo, quindi, da cui deriva la richiesta di pagamento dell’aggio trova fondamento sulla pretesa contenuta nell’avviso di accertamento e sulla conseguente notifica di una cartella di pagamento iscritta a titolo provvisorio, ai sensi dell’art. 15, d.P.R. n. 602/1973. In questo ambito, la richiesta di pagamento dell’aggio a seguito della notifica della cartella di pagamento trova la sua fonte legittimante nella precedente pretesa contenuta nell’avviso di accertamento in precedenza notificato: pertanto, la sua legittimità è strettamente correlata alle sorti della pretesa dell’ente creditore. Questo perché l’aggio, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, deve essere inteso come finalizzato non tanto a remunerare le singole attività compiute dal soggetto incaricato della riscossione, ma a coprire i costi complessivi del servizio (Cass., civ., 3 dicembre 2020, n. 27650) e assume natura retributiva e non tributaria (Cass. civ., 12 febbraio 2020, n. 3416), trattandosi del compenso per l'attività esattoriale (Cass. civ., 11 maggio 2020, n. 8714), avente natura accessoria al tributo (Cass. civ., 12 febbraio 2020, n. 3416). Attesa, quindi, la legittimità della notifica della cartella di pagamento contenente anche la richiesta di pagamento dell’aggio, in quanto basata su di un titolo, l’avviso di accertamento, di per sé idoneo a legittimare la iscrizione a ruolo a titolo provvisorio, si pone, quindi, la questione di stabilire quali effetti si producano sulla legittimità della pretesa al pagamento dell’aggio quando, in giudizio, la suddetta pretesa dell’amministrazione finanziaria subisca delle modifiche, sia 6 per intervenuta pronuncia giudiziale che per accordo giudiziale, che ne riducano l’importo. Rilevanti, dunque, sono gli esiti del giudizio dinanzi al quale si è stata contestata la legittimità della pretesa impositiva dell’amministrazione finanziaria. Sotto tale profilo, assume rilievo la disciplina di cui all’art. 68, d.lgs. n. 546/1992, che stabilisce come deve essere regolata la pretesa dell’amministrazione finanziaria in relazione agli esiti dei giudizi di merito. In particolare, questa Corte ha precisato che, qualora intervenga una sentenza del giudice tributario, anche non passata in giudicato, che annulla in tutto o in parte tale atto, l'ente impositore, così come il giudice dinanzi al quale sia stata impugnata la relativa cartella di pagamento, ha l'obbligo di agire in conformità della statuizione giudiziale, adottando i consequenziali provvedimenti di sgravio, o eventualmente di rimborso dell'eccedenza versata (Cass., Sez. Un., 13 gennaio 2017, n. 758; Cass. civ., 15 gennaio 2019, n. 740; Cass. civ., 27 luglio 2012, n. 13445). Orbene, nella vicenda in esame, è incontroverso che, una volta notificato alla società un avviso di accertamento per maggiori redditi ai fini IRAP, sulla scorta del ruolo provvisorio, in pendenza del giudizio di primo grado di impugnazione del detto avviso di accertamento, venne notificata dall'agente della riscossione una cartella di pagamento provvisoria alla medesima società, che provvide al suo integrale pagamento. La successiva conciliazione giudiziale ha avuto l’effetto di ridurre la pretesa impositiva: l’effetto di tale accordo giudiziale, dunque, non è stato quello di eliminare in toto la pretesa, ma di definire in via consensuale l’esatto importo dovuto. Non è, dunque, questione di natura novativa del titolo consensuale intervenuto nel corso del giudizio, ma della incidenza dello stesso sulla pretesa originaria e sulla accessorietà ad essa dell’aggio richiesto con la cartella di pagamento. 7 Per effetto della conciliazione giudiziale, invero, il pagamento eseguito dalla società in forza della cartella provvisoria si mostra solo parzialmente indebito, sicchè la stessa ha diritto al rimborso di quanto versato sulla base della ridetta cartella provvisoria, ma solo ove la misura richiesta non sia più adeguata alla minore pretesa concordata tra le parti in sede di conciliazione giudiziale. Per completezza, va osservato che non trova applicazione, al caso di specie, la pronuncia di questa Corte 12 novembre 2014, n. 24092, valorizzata dal Pubblico Ministero con le proprie conclusioni scritte. In quel caso, come si evince dal contenuto della suddetta pronuncia, le cartelle di pagamento, sulla cui base era stato intimato il pagamento di interessi e aggio, erano state notificate dopo la sentenza, passata in giudicato, che aveva riconosciuto fondati, almeno in parte, gli assunti dei contribuenti, ordinando all'ufficio di procedere alla riliquidazione dell'imposta sulla base di quanto statuito e, quindi, per la riscossione dell'imposta sulla base dell'originario e già caducato avviso di liquidazione, senza tenere conto della suddetta pronuncia. In quel caso, dunque, la illegittimità delle cartelle di pagamento è derivata dalla considerazione che, con le stesse, era stata chiesta l'imposta sulla base dell'originario e tuttavia caducato avviso di liquidazione: in applicazione dei principi generali, questa Corte ha ritenuto che l’intimazione contenuta nelle cartelle di pagamento aveva a presupposto la persistente validità delle stesse, mentre, in coerenza con la natura sostitutiva della sentenza del giudice tributario, le cartelle erano da ritenere caducate a seguito dell'ordine di adeguamento impartito nella sentenza emessa a conclusione del relativo giudizio, posto che un titolo annullato non può costituire base di un'intimazione avente data dalla sua notifica, poiché viene meno la legittimità dell'iscrizione a ruolo e, di conseguenza, l'onere di pagamento da essa derivante, ivi compreso quello relativo all'aggio. 8 Il caso in esame, come detto, ha riguardo alla diversa ipotesi di una notifica di una cartella di pagamento successiva alla notifica dell’avviso di accertamento la cui pretesa è stata ridimensionata per effetto dell’accordo giudiziale con il quale le stesse parti avevano stabilito quale fosse l’esatta misura da corrispondere. Con il secondo motivo di ricorso si censura la sentenza ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 5), cod. proc. civ., per omesso esame di fatti decisivi per la controversia che avrebbero dovuto indurre il giudice del gravame a ritenere che la riscossione aveva avuto inizio con la cartella di pagamento, sicchè è da considerarsi legittima la richiesta di addebito dei diritti di riscossione. L’accoglimento del primo motivo di ricorso comporta l’assorbimento del presente motivo. In conclusione, è fondato il primo motivo, assorbito il secondo, con conseguente cassazione della sentenza e rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese di lite del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte: accoglie il primo motivo, assorbito il secondo, cassa la sentenza censurata e rinvia alla Corte di giustizia di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese di lite del presente giudizio. Così deciso in Roma, addì 7 marzo 2023.