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Sentenza 29 novembre 2025
Sentenza 29 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 29/11/2025, n. 1522 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1522 |
| Data del deposito : | 29 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6781/2025
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa ME EL Presidente dott.ssa Claudia Bonomi Giudice dott.ssa LB RA Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 21.10.2025 tra
(C.F. ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
e (C.F. ), nata a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Tiziana Bongo, elettivamente domiciliati in Pisa, Via R. Fucini n. 49, presso e nello studio del predetto difensore, giusta procura in atti;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA PROCURA DELLA REPUBBLICA DI MONZA
OGGETTO: Separazione Consensuale
CONCLUSIONI CONGIUNTE dichiarare la separazione personale dei coniugi e ai Parte_2 Parte_1 sensi dell'art. 151, 1° comma, cod. civ.;
ordinare al Comune di Nova Milanese di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
OMOLOGARE le seguenti condizioni della separazione:
CONDIZIONI
1) I coniugi vivranno separatamente nel mutuo rispetto, con obbligo di comunicarsi eventuali mutamenti di residenza.
2) La casa coniugale, sita a Nova Milanese (MB), in piazza Gioia n. 1 e dalla quale il marito si è già allontanato, è assegnata alla moglie, la quale ivi abiterà con il figlio. 3) Il figlio minore è affidato in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocazione Per_1 prevalente presso la madre nella già casa coniugale.
3.1) Avendo entrambi i genitori identica responsabilità genitoriale nei confronti del figlio, le decisioni di maggiore importanza -riguardanti istruzione, educazione e salute- saranno assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio, mentre le questioni che attengono all'organizzazione della vita quotidiana saranno assunte autonomamente da ciascun genitore nei periodi di tempo coincidenti con la permanenza del minore presso di sé; in caso di disaccordo sulle scelte di carattere straordinario, i genitori dovranno rivolgersi al giudice competente per accertare quale sia il prevalente interesse del figlio in merito.
3.2) I genitori, consapevoli che la responsabilità genitoriale deve essere esercitata in spirito di leale cooperazione e nell'esclusivo interesse della crescita serena del figlio, si obbligano reciprocamente a:
a) favorire e agevolare in ogni modo i rapporti tra il minore e l'altro genitore, riconoscendo che la continuità degli affetti è condizione imprescindibile per il suo benessere;
b) vivere i reciproci rapporti personali con atteggiamento rispettoso e collaborativo, così da consentire l'integrazione armoniosa delle due figure genitoriali, entrambe indispensabili per lo sviluppo equilibrato del figlio;
c) astenersi dal denigrare, svalutare o rappresentare negativamente l'altro genitore agli occhi del figlio, impegnandosi piuttosto a valorizzarne il ruolo, l'importanza e la funzione educativa;
d) non coinvolgere il figlio in eventuali conflitti o tensioni personali;
e) condividere con tempestività tutte le informazioni utili per la sana ed equilibrata crescita del minore (andamento scolastico, relazioni con insegnanti, attività extrascolastiche, amicizie, salute, ecc.);
f) contattarsi immediatamente in caso di emergenze che riguardino il figlio;
g) non utilizzare il minore come strumento di comunicazione, messaggero o veicolo di consegne;
h) non manifestare rabbia, sarcasmo o comportamenti irrispettosi in presenza del figlio, in particolare nei momenti di passaggio da una casa all'altra, così da preservarne la serenità emotiva.
4) A garanzia del diritto del minore a mantenere rapporti significativi ed equilibrati con entrambi i genitori, il padre avrà ampia facoltà di vedere e tenere con sé il figlio durante i giorni infrasettimanali, ma sempre previo accordo con la madre e compatibilmente con gli impegni e le esigenze del minore, nonché a fine settimana alternati dal sabato mattina alla domenica sera.
In caso di disaccordo sui periodi di competenza di ciascun genitore, si stabilisce che il padre terrà con sé il minore nei seguenti tempi di frequentazione:
durante il proprio giorno di riposo dal lavoro, con obbligo di preavviso alla madre circa orari di presa in consegna e riconsegna;
a weekend alternati, dalla mattina del sabato sino alla sera della domenica. 4.1) Durante le vacanze scolastiche natalizie, in difetto di altri accordi, ad anni alterni, il minore starà con un genitore il 24 dicembre -dal pomeriggio del 24 dicembre sino alle ore
11.00 del 25 dicembre- e con l'altro il 25 dicembre -dalle ore 11.00 del 25 dicembre sino all'ora di cena del 26 dicembre-, così come ad anni alterni trascorrerà il 31 dicembre con un genitore e il giorno di capodanno con l'altro.
4.2) Durante le vacanze scolastiche pasquali, in difetto di altri accordi, il minore trascorrerà con ciascun genitore tre giorni delle festività scolastiche pasquali, comprendenti ad anni alterni il giorno di Pasqua o di Pasquetta.
4.3) Con riguardo alle vacanze scolastiche estive, in deroga al calendario ordinario e salvi diversi accordi, il minore starà con ciascun genitore due settimane, anche non consecutive, in un periodo che dovrà essere individuato di comune accordo entro il 30 marzo di ogni anno, compatibilmente al proprio periodo di ferie, giacché, in caso di disaccordo, negli anni pari avrà prevalenza di scelta la madre e negli anni dispari il padre.
Per espresso accordo tra i coniugi, ciascun genitore dovrà inoltre comunicare all'altro l'indirizzo dell'alloggio dove porterà il minore in vacanza;
laddove si intenda trascorrere le vacanze con il minore all'estero, tale decisione dovrà essere altresì previamente concordata con l'altro genitore, il cui dissenso può essere giustificato solo da motivi di sicurezza internazionale oppure se la località di villeggiatura è insicura o insalubre per il figlio ovvero se sussista il fondato pericolo che il genitore intenda trasferirsi stabilmente all'estero portando il figlio con sé.
4.4) In occasione di comunioni/cresime, saggi, incontri con la scuola, gare sportive e in tutti gli altri eventi che vedono il figlio in qualche modo protagonista, il minore starà con entrambi i genitori compatibilmente con gli impegni di ciascuno, ad eccezione delle feste di compleanno del figlio, che saranno organizzate tenendo conto dei desideri del figlio e valorizzando la ricorrenza.
4.5) In deroga alle regole ordinarie, la madre avrà la facoltà di trascorrere con il figlio il giorno del di lei compleanno e la festa della mamma, anche se giorni riservati all'altro genitore, così come il padre avrà la facoltà di trascorrere con il figlio il giorno del di lui compleanno e la festa del papà anche se giorni riservati alla madre.
4.6) Il padre, qualora possibile, si renderà disponibile a sostituire la madre -in luogo di parenti o babysitter- ogniqualvolta la stessa, per sopravvenute esigenze di lavoro o altri imprevisti personali, non possa occuparsi del figlio;
ove il padre non possa intervenire, le spese per l'eventuale ricorso a una babysitter resteranno integralmente a carico della madre.
Resta inteso, tuttavia, che in caso di malattia della madre -genitore collocatario prevalente-
o del minore, nonché in presenza di eventi straordinari (quali lockdown, scioperi generali, emergenze analoghe), qualora il padre non possa sostituirsi alla madre e non vi siano alternative gratuite, i costi imprevisti della babysitter saranno suddivisi tra entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno.
4.7) In deroga alla regola ordinaria, qualora il padre -per motivi di salute, esigenze lavorative o altri eventi straordinari- non possa tenere con sé il figlio nei giorni a lui spettanti, il minore resterà con la madre, fermo restando il diritto/dovere del padre di recuperare i giorni non goduti nello stesso mese o, al più, in quello successivo, previo accordo con la madre;
nel caso in cui anche la madre, per impegni improrogabili, non possa occuparsi del figlio, le spese per l'eventuale babysitter saranno integralmente a carico del padre.
4.8) Durante tutti i trasferimenti da una casa all'altra, la madre garantirà che il figlio abbia un abbigliamento adeguato ed effetti personali per tutta la durata della frequentazione con l'altro genitore, mentre quest'ultimo farà in modo che il figlio ritorni pulito, nutrito, con i vestiti effetti personali e giocattoli che avrà eventualmente portato con sé.
4.9) Ciascun genitore, nel proprio periodo di competenza, si assicurerà che il figlio svolga i compiti scolastici e avrà cura di accompagnare il figlio ove abbia necessità di recarsi per svolgere attività sportive, extrascolastiche e/o ricreative.
5) In caso di malattia del minore, il genitore che lo ha in custodia avvertirà tempestivamente l'altro genitore, garantendogli accesso a tutta la documentazione medica completa e a tutte le relative notizie.
6) Ciascun genitore avrà diritto di mantenere contatti audio-video con il figlio, anche tramite il telefono dell'altro genitore, restando inteso che in caso di necessità urgenti -in particolare se connesse alla salute del minore- tali comunicazioni potranno avvenire in qualsiasi momento.
È parimenti riconosciuto al figlio il diritto di contattare liberamente l'altro genitore ogniqualvolta lo desideri.
7) I genitori si impegnano a garantire al figlio la continuità di rapporti significativi con i nonni e con i parenti di entrambi i rami familiari, ciascuno nei periodi di propria competenza, riconoscendo che la trasmissione di valori, affetti e tradizioni costituisce elemento essenziale per la formazione della sua identità.
8) Qualora uno dei genitori intraprenda una nuova relazione sentimentale, entrambi concordano che l'introduzione del nuovo partner nella vita del minore avverrà con gradualità, nel rispetto dei tempi psicologici propri della sua età; tale passaggio sarà preceduto da un avviso all'altro genitore e da un confronto sulle modalità e cautele più idonee, con particolare attenzione a far comprendere al figlio che le nuove figure affettive non si sostituiscono a quelle genitoriali e che l'amore per lui resterà immutato.
9) I genitori si prestano reciproco consenso al rilascio e al rinnovo del passaporto e degli altri documenti di espatrio del figlio, autorizzandone l'utilizzo per motivi di studio o vacanza. Tali documenti saranno conservati presso il genitore collocatario prevalente.
10) Tenuto conto della situazione reddituale delle parti ed in particolare del fatto che la madre non sostiene spese abitative e percepirà integralmente l'assegno unico per i figli nonché dei tempi di permanenza del minore presso ciascun genitore, il signor , entro il Parte_1 giorno 15 di ogni mese, corrisponderà alla signora € 250,00 (euro Parte_2 duecentocinquanta,zerozero), a titolo di concorso con la madre nel mantenimento ordinario del figlio, con decorrenza dalla data di pubblicazione della sentenza di separazione, mediante versamento sul conto bancario indicato. 10.1) L'importo del suddetto assegno sarà successivamente rivalutato ogni anno secondo la variazione degli indici del costo della vita rilevati dall'ISTAT, per le famiglie di operai ed impiegati, verificatesi nell'anno precedente, con decorrenza dalla data di pubblicazione della sentenza di separazione.
10.2) I coniugi dichiarano che nell'importo del predetto assegno di mantenimento si intendono ricomprese solo le seguenti spese ordinarie del figlio, quali: vitto, alloggio, farmaci da banco, vestiario, spese per il cambio di stagione, materiale didattico e di cancelleria per la scuola successivo al corredo di inizio anno.
Per espresso accordo tra i genitori, ed in ossequio al principio di proporzionalità nel mantenimento della prole, si conviene che, anche qualora rientranti nella categoria delle spese ordinarie, non sono comunque comprese nel suddetto assegno di mantenimento le seguenti spese, da considerarsi a carico di entrambi i genitori pro quota:
- mensa scolastica: vi provvederanno entrambi i genitori in ragione del 50% ciascuno, senza necessità di previo concerto;
- spese per la frequenza del cd. tempo prolungato, del cd. pre-scuola o del cd. doposcuola: vi provvederanno entrambi i genitori in ragione del 50% ciascuno, senza necessità di previo concerto;
- spese per i trattamenti per la cura della persona (parrucchiere ed estetista): vi provvederà ciascun genitore nei periodi di rispettiva frequentazione e permanenza, tenendo a proprio carico la spesa;
- spese collegate ad occasionali attività ludiche (quali ad es. alla partecipazione a compleanni e a riunioni tra amici) ovvero a regali d'uso per i compagni di scuola amici e insegnanti: vi provvederanno entrambi i genitori in ragione del 50% ciascuno senza necessità di previo concerto;
- spese per animali domestici già presenti prima della separazione: vi provvederanno entrambi i genitori, in ragione del 50% ciascuno, senza necessità di previo concerto;
- paghette/pocket money: vi provvederanno entrambi i genitori, compatibilmente alle proprie condizioni reddituali e alle esigenze dei figli.
11) Le spese straordinarie per i figli che debbano ritenersi obbligatorie perché necessarie
(quali, ad esempio, libri scolastici e vaccinazioni), ovvero caratterizzate da tale urgenza da non consentire un previo accordo tra i genitori (quali accesso al pronto soccorso o prestazioni mediche d'emergenza), nonché quelle derivanti da scelte già condivise (quali iscrizione a scuole private già frequentate o attività sportive già intraprese), saranno sostenute da entrambi i genitori in misura paritaria (50% ciascuno), senza necessità di ulteriore accordo preventivo, fatta eccezione per quelle spese che, per loro natura, richiedono il previo consenso di entrambi i genitori in forza dell'affidamento condiviso.
11.1) In caso di disaccordo sulle spese straordinarie da erogarsi nell'interesse della prole, al fine di evitare il ricorso all'Autorità Giudiziaria, i genitori convengono di assumere come riferimento “Le linee guida condivise concernenti le spese per figli”, sottoscritte anche dal
Tribunale di Monza il 7 maggio 2018, che distinguono le spese straordinarie rispetto a quelle ordinarie, precisando quali di esse possano essere erogate senza necessità di consenso dell'altro genitore e quali invece richiedano il preventivo concerto, nonché stabiliscono le modalità di manifestazione del consenso e quelle relative all'erogazione e al rimborso.
Pertanto, tra le spese straordinarie da annoverarsi fra quelle erogabili senza il preventivo accordo, vi sono le seguenti spese:
a) quanto alle spese mediche: ticket dovuti in relazione a farmaci richiedenti prescrizione medica (esclusi farmaci da banco), nonché ad esami diagnostici non invasivi, a trattamenti sanitari ovvero a visite specialistiche, se prescritti dal medico curante e eseguiti presso strutture pubbliche o convenzionate;
spese per acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa (ad es. occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative ecc.) se prescritte dal medico, nei limiti di un costo medio di mercato;
spese per accertamenti e trattamenti sanitari non invasivi anche non erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale se prescritti dal medico curante (es.: fisioterapia); spese mediche urgenti.
b) quanto alle spese scolastiche e di istruzione: iscrizione o contributi obbligatori per la scuola pubblica;
libri di testo, materiali di cancelleria e attrezzature didattiche e informatiche di inizio anno, anche in caso di scuola privata;
per le sole materie tecniche o artistiche, materiali e attrezzature didattiche e informatiche richiesti dalla scuola anche in corso di anno;
corsi di recupero e lezioni private in caso di valutazioni scolastiche o di voti inferiori alla sufficienza;
partecipazione a gite scolastiche senza pernottamento;
frequentazione di centri estivi gestiti da ente pubblico (es. Comune) o da suoi delegati ovvero da istituti religiosi senza fine di lucro (es. oratori).
Sono, invece, spese mediche da concordarsi preventivamente quelle per: esami diagnostici, trattamenti sanitari ovvero visite specialistiche presso strutture private non convenzionate, salvo urgenze;
cure dentistiche o ortodontiche, pur se presso strutture pubbliche, anche ai fini del consenso informato;
interventi chirurgici, accertamenti e trattamenti invasivi, anche se eseguiti presso strutture pubbliche, salvo urgenze, anche ai fini del consenso informato: farmaci omeopatici, di medicina alternativa o sperimentali;
Infine, sono spese per le quali è necessario il preventivo accordo quelle per: gite scolastiche e viaggi di istruzione con pernottamento;
iscrizione e oneri di frequenza per istituti scolastici privati;
iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi extrascolastici (es. lingue, informatica, attività artistiche) ovvero successivi alla scuola secondaria superiore;
iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi universitari o post-universitari; alloggio e permanenza presso la sede universitaria;
iscrizione, corsi, oneri di frequenza e attrezzature per attività sportive;
viaggi e vacanze trascorse senza i genitori;
acquisto e utilizzo di mezzi di trasporto a motore (conseguimento della patente di guida, assicurazione, tassa di proprietà, carburanti, manutenzione).
11.2) Ogni spesa per la quale si intenda richiedere il contributo o il rimborso, indipendentemente dalla necessità di consenso o meno, dovrà essere provata a mezzo di idonea documentazione. 11.3) Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, la richiesta di consenso dovrà essere inoltrata alla controparte in forma scritta anche a mezzo di comunicazione telematica
(posta elettronica, sms, messaggio whatsapp), in modo che sia ricevuta dal destinatario con un anticipo di almeno giorni quindici -salvo urgenze- rispetto al momento in cui dovrà essere compiuta l'attività dalla quale derivi la spesa.
In tale comunicazione dovranno essere quantificati espressamente gli oneri derivanti dalla attività.
Entro giorni sette dalla comunicazione l'altro genitore dovrà manifestare il proprio eventuale dissenso, con indicazione specifica dei motivi del dissenso stesso;
in mancanza, la spesa si intenderà approvata ad ogni effetto.
Nel medesimo termine, ove lo ritenga, potrà produrre eventuali diversi preventivi, a parità di condizioni.
11.4) Il genitore che anticipa le cd spese straordinarie è tenuto ad inviare all'altro genitore i conteggi di dare e avere tendenzialmente con cadenza mensile, prospettando mese per mese le spese di competenza.
A tal fine, il genitore che anticipa le spese è tenuto ad inviare la propria richiesta di rimborso in forma scritta anche con mezzo (posta elettronica, sms, messaggio whatsapp), con i relativi giustificativi, almeno quindici giorni prima della scadenza prevista per il versamento del mantenimento ordinario: in tal caso il pagamento avverrà unitamente a quest'ultimo; le richieste inviate oltre tale termine saranno soddisfatte unitamente al versamento per il mantenimento ordinario del mese successivo.
In caso di spese superiori a euro 500, ciascuno dei genitori dovrà anticipare -e quindi versare prima che sia sostenuta la spesa- la relativa quota di propria spettanza.
12) Il c.d. assegno unico e universale per i figli a carico spetta alla madre in ragione del 100%
13) Le deduzioni fiscali per le spese e gli oneri per il figlio devono essere suddivise tra i due genitori in ragione della quota corrisposta e il relativo documento fiscale dovrà essere intestato al figlio.
14) Non vi è luogo per l'assegno di mantenimento per essi coniugi in quanto entrambi i coniugi godono di adeguati redditi.
15) Al fine di disciplinare i reciproci rapporti patrimoniali, i coniugi dichiarano di aver già proceduto, in via bonaria, alla divisione di tutti i beni comuni e personali, conseguentemente, ad eccezione degli obblighi assunti con il presente accordo, essi dichiarano di non avere null'altro a pretendere l'uno dall'altro, a qualsiasi titolo. rinunciano ad impugnare l'emananda sentenza;
Motivi della decisione
I coniugi e i quali hanno contratto matrimonio Parte_1 Parte_2 in Nova Milanese in data 24.8.2023 (Atto n. 22, Parte I, Anno 2023 degli atti del Comune di
Nova Milanese) - con ricorso ex art. 473-bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato telematicamente hanno congiuntamente chiesto la pronuncia della separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui alle conclusioni congiunte sopra richiamate, come confermate dalle parti con note scritte depositate in vista dell'udienza del 24.11.2025.
La domanda di separazione personale dei coniugi merita di essere accolta stante l'intollerabilità della convivenza ex art. 151, comma 1 c.c. come dedotta dalle parti.
Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi come richiamate possono essere omologate nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e materiali del figlio (Fabio 24.8.2021) e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
Spese di lite compensate tenuto conto della natura del presente giudizio e degli accordi raggiunti.
P Q M
Il Tribunale definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
e osì provvede: Parte_2
1. Pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2 he hanno contratto matrimonio in Nova Milanese in data 24.8.2023.
[...]
2. Omologa le condizioni di separazione concordate tra le parti come recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte.
3. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Nova Milanese, affinchè sia annotata a margine dell'atto di matrimonio.
4. Compensa interamente le spese di lite
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 27.11.2025
Il Presidente
ME EL
Il Giudice est.
LB RA
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa ME EL Presidente dott.ssa Claudia Bonomi Giudice dott.ssa LB RA Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 21.10.2025 tra
(C.F. ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
e (C.F. ), nata a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Tiziana Bongo, elettivamente domiciliati in Pisa, Via R. Fucini n. 49, presso e nello studio del predetto difensore, giusta procura in atti;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA PROCURA DELLA REPUBBLICA DI MONZA
OGGETTO: Separazione Consensuale
CONCLUSIONI CONGIUNTE dichiarare la separazione personale dei coniugi e ai Parte_2 Parte_1 sensi dell'art. 151, 1° comma, cod. civ.;
ordinare al Comune di Nova Milanese di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
OMOLOGARE le seguenti condizioni della separazione:
CONDIZIONI
1) I coniugi vivranno separatamente nel mutuo rispetto, con obbligo di comunicarsi eventuali mutamenti di residenza.
2) La casa coniugale, sita a Nova Milanese (MB), in piazza Gioia n. 1 e dalla quale il marito si è già allontanato, è assegnata alla moglie, la quale ivi abiterà con il figlio. 3) Il figlio minore è affidato in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocazione Per_1 prevalente presso la madre nella già casa coniugale.
3.1) Avendo entrambi i genitori identica responsabilità genitoriale nei confronti del figlio, le decisioni di maggiore importanza -riguardanti istruzione, educazione e salute- saranno assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio, mentre le questioni che attengono all'organizzazione della vita quotidiana saranno assunte autonomamente da ciascun genitore nei periodi di tempo coincidenti con la permanenza del minore presso di sé; in caso di disaccordo sulle scelte di carattere straordinario, i genitori dovranno rivolgersi al giudice competente per accertare quale sia il prevalente interesse del figlio in merito.
3.2) I genitori, consapevoli che la responsabilità genitoriale deve essere esercitata in spirito di leale cooperazione e nell'esclusivo interesse della crescita serena del figlio, si obbligano reciprocamente a:
a) favorire e agevolare in ogni modo i rapporti tra il minore e l'altro genitore, riconoscendo che la continuità degli affetti è condizione imprescindibile per il suo benessere;
b) vivere i reciproci rapporti personali con atteggiamento rispettoso e collaborativo, così da consentire l'integrazione armoniosa delle due figure genitoriali, entrambe indispensabili per lo sviluppo equilibrato del figlio;
c) astenersi dal denigrare, svalutare o rappresentare negativamente l'altro genitore agli occhi del figlio, impegnandosi piuttosto a valorizzarne il ruolo, l'importanza e la funzione educativa;
d) non coinvolgere il figlio in eventuali conflitti o tensioni personali;
e) condividere con tempestività tutte le informazioni utili per la sana ed equilibrata crescita del minore (andamento scolastico, relazioni con insegnanti, attività extrascolastiche, amicizie, salute, ecc.);
f) contattarsi immediatamente in caso di emergenze che riguardino il figlio;
g) non utilizzare il minore come strumento di comunicazione, messaggero o veicolo di consegne;
h) non manifestare rabbia, sarcasmo o comportamenti irrispettosi in presenza del figlio, in particolare nei momenti di passaggio da una casa all'altra, così da preservarne la serenità emotiva.
4) A garanzia del diritto del minore a mantenere rapporti significativi ed equilibrati con entrambi i genitori, il padre avrà ampia facoltà di vedere e tenere con sé il figlio durante i giorni infrasettimanali, ma sempre previo accordo con la madre e compatibilmente con gli impegni e le esigenze del minore, nonché a fine settimana alternati dal sabato mattina alla domenica sera.
In caso di disaccordo sui periodi di competenza di ciascun genitore, si stabilisce che il padre terrà con sé il minore nei seguenti tempi di frequentazione:
durante il proprio giorno di riposo dal lavoro, con obbligo di preavviso alla madre circa orari di presa in consegna e riconsegna;
a weekend alternati, dalla mattina del sabato sino alla sera della domenica. 4.1) Durante le vacanze scolastiche natalizie, in difetto di altri accordi, ad anni alterni, il minore starà con un genitore il 24 dicembre -dal pomeriggio del 24 dicembre sino alle ore
11.00 del 25 dicembre- e con l'altro il 25 dicembre -dalle ore 11.00 del 25 dicembre sino all'ora di cena del 26 dicembre-, così come ad anni alterni trascorrerà il 31 dicembre con un genitore e il giorno di capodanno con l'altro.
4.2) Durante le vacanze scolastiche pasquali, in difetto di altri accordi, il minore trascorrerà con ciascun genitore tre giorni delle festività scolastiche pasquali, comprendenti ad anni alterni il giorno di Pasqua o di Pasquetta.
4.3) Con riguardo alle vacanze scolastiche estive, in deroga al calendario ordinario e salvi diversi accordi, il minore starà con ciascun genitore due settimane, anche non consecutive, in un periodo che dovrà essere individuato di comune accordo entro il 30 marzo di ogni anno, compatibilmente al proprio periodo di ferie, giacché, in caso di disaccordo, negli anni pari avrà prevalenza di scelta la madre e negli anni dispari il padre.
Per espresso accordo tra i coniugi, ciascun genitore dovrà inoltre comunicare all'altro l'indirizzo dell'alloggio dove porterà il minore in vacanza;
laddove si intenda trascorrere le vacanze con il minore all'estero, tale decisione dovrà essere altresì previamente concordata con l'altro genitore, il cui dissenso può essere giustificato solo da motivi di sicurezza internazionale oppure se la località di villeggiatura è insicura o insalubre per il figlio ovvero se sussista il fondato pericolo che il genitore intenda trasferirsi stabilmente all'estero portando il figlio con sé.
4.4) In occasione di comunioni/cresime, saggi, incontri con la scuola, gare sportive e in tutti gli altri eventi che vedono il figlio in qualche modo protagonista, il minore starà con entrambi i genitori compatibilmente con gli impegni di ciascuno, ad eccezione delle feste di compleanno del figlio, che saranno organizzate tenendo conto dei desideri del figlio e valorizzando la ricorrenza.
4.5) In deroga alle regole ordinarie, la madre avrà la facoltà di trascorrere con il figlio il giorno del di lei compleanno e la festa della mamma, anche se giorni riservati all'altro genitore, così come il padre avrà la facoltà di trascorrere con il figlio il giorno del di lui compleanno e la festa del papà anche se giorni riservati alla madre.
4.6) Il padre, qualora possibile, si renderà disponibile a sostituire la madre -in luogo di parenti o babysitter- ogniqualvolta la stessa, per sopravvenute esigenze di lavoro o altri imprevisti personali, non possa occuparsi del figlio;
ove il padre non possa intervenire, le spese per l'eventuale ricorso a una babysitter resteranno integralmente a carico della madre.
Resta inteso, tuttavia, che in caso di malattia della madre -genitore collocatario prevalente-
o del minore, nonché in presenza di eventi straordinari (quali lockdown, scioperi generali, emergenze analoghe), qualora il padre non possa sostituirsi alla madre e non vi siano alternative gratuite, i costi imprevisti della babysitter saranno suddivisi tra entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno.
4.7) In deroga alla regola ordinaria, qualora il padre -per motivi di salute, esigenze lavorative o altri eventi straordinari- non possa tenere con sé il figlio nei giorni a lui spettanti, il minore resterà con la madre, fermo restando il diritto/dovere del padre di recuperare i giorni non goduti nello stesso mese o, al più, in quello successivo, previo accordo con la madre;
nel caso in cui anche la madre, per impegni improrogabili, non possa occuparsi del figlio, le spese per l'eventuale babysitter saranno integralmente a carico del padre.
4.8) Durante tutti i trasferimenti da una casa all'altra, la madre garantirà che il figlio abbia un abbigliamento adeguato ed effetti personali per tutta la durata della frequentazione con l'altro genitore, mentre quest'ultimo farà in modo che il figlio ritorni pulito, nutrito, con i vestiti effetti personali e giocattoli che avrà eventualmente portato con sé.
4.9) Ciascun genitore, nel proprio periodo di competenza, si assicurerà che il figlio svolga i compiti scolastici e avrà cura di accompagnare il figlio ove abbia necessità di recarsi per svolgere attività sportive, extrascolastiche e/o ricreative.
5) In caso di malattia del minore, il genitore che lo ha in custodia avvertirà tempestivamente l'altro genitore, garantendogli accesso a tutta la documentazione medica completa e a tutte le relative notizie.
6) Ciascun genitore avrà diritto di mantenere contatti audio-video con il figlio, anche tramite il telefono dell'altro genitore, restando inteso che in caso di necessità urgenti -in particolare se connesse alla salute del minore- tali comunicazioni potranno avvenire in qualsiasi momento.
È parimenti riconosciuto al figlio il diritto di contattare liberamente l'altro genitore ogniqualvolta lo desideri.
7) I genitori si impegnano a garantire al figlio la continuità di rapporti significativi con i nonni e con i parenti di entrambi i rami familiari, ciascuno nei periodi di propria competenza, riconoscendo che la trasmissione di valori, affetti e tradizioni costituisce elemento essenziale per la formazione della sua identità.
8) Qualora uno dei genitori intraprenda una nuova relazione sentimentale, entrambi concordano che l'introduzione del nuovo partner nella vita del minore avverrà con gradualità, nel rispetto dei tempi psicologici propri della sua età; tale passaggio sarà preceduto da un avviso all'altro genitore e da un confronto sulle modalità e cautele più idonee, con particolare attenzione a far comprendere al figlio che le nuove figure affettive non si sostituiscono a quelle genitoriali e che l'amore per lui resterà immutato.
9) I genitori si prestano reciproco consenso al rilascio e al rinnovo del passaporto e degli altri documenti di espatrio del figlio, autorizzandone l'utilizzo per motivi di studio o vacanza. Tali documenti saranno conservati presso il genitore collocatario prevalente.
10) Tenuto conto della situazione reddituale delle parti ed in particolare del fatto che la madre non sostiene spese abitative e percepirà integralmente l'assegno unico per i figli nonché dei tempi di permanenza del minore presso ciascun genitore, il signor , entro il Parte_1 giorno 15 di ogni mese, corrisponderà alla signora € 250,00 (euro Parte_2 duecentocinquanta,zerozero), a titolo di concorso con la madre nel mantenimento ordinario del figlio, con decorrenza dalla data di pubblicazione della sentenza di separazione, mediante versamento sul conto bancario indicato. 10.1) L'importo del suddetto assegno sarà successivamente rivalutato ogni anno secondo la variazione degli indici del costo della vita rilevati dall'ISTAT, per le famiglie di operai ed impiegati, verificatesi nell'anno precedente, con decorrenza dalla data di pubblicazione della sentenza di separazione.
10.2) I coniugi dichiarano che nell'importo del predetto assegno di mantenimento si intendono ricomprese solo le seguenti spese ordinarie del figlio, quali: vitto, alloggio, farmaci da banco, vestiario, spese per il cambio di stagione, materiale didattico e di cancelleria per la scuola successivo al corredo di inizio anno.
Per espresso accordo tra i genitori, ed in ossequio al principio di proporzionalità nel mantenimento della prole, si conviene che, anche qualora rientranti nella categoria delle spese ordinarie, non sono comunque comprese nel suddetto assegno di mantenimento le seguenti spese, da considerarsi a carico di entrambi i genitori pro quota:
- mensa scolastica: vi provvederanno entrambi i genitori in ragione del 50% ciascuno, senza necessità di previo concerto;
- spese per la frequenza del cd. tempo prolungato, del cd. pre-scuola o del cd. doposcuola: vi provvederanno entrambi i genitori in ragione del 50% ciascuno, senza necessità di previo concerto;
- spese per i trattamenti per la cura della persona (parrucchiere ed estetista): vi provvederà ciascun genitore nei periodi di rispettiva frequentazione e permanenza, tenendo a proprio carico la spesa;
- spese collegate ad occasionali attività ludiche (quali ad es. alla partecipazione a compleanni e a riunioni tra amici) ovvero a regali d'uso per i compagni di scuola amici e insegnanti: vi provvederanno entrambi i genitori in ragione del 50% ciascuno senza necessità di previo concerto;
- spese per animali domestici già presenti prima della separazione: vi provvederanno entrambi i genitori, in ragione del 50% ciascuno, senza necessità di previo concerto;
- paghette/pocket money: vi provvederanno entrambi i genitori, compatibilmente alle proprie condizioni reddituali e alle esigenze dei figli.
11) Le spese straordinarie per i figli che debbano ritenersi obbligatorie perché necessarie
(quali, ad esempio, libri scolastici e vaccinazioni), ovvero caratterizzate da tale urgenza da non consentire un previo accordo tra i genitori (quali accesso al pronto soccorso o prestazioni mediche d'emergenza), nonché quelle derivanti da scelte già condivise (quali iscrizione a scuole private già frequentate o attività sportive già intraprese), saranno sostenute da entrambi i genitori in misura paritaria (50% ciascuno), senza necessità di ulteriore accordo preventivo, fatta eccezione per quelle spese che, per loro natura, richiedono il previo consenso di entrambi i genitori in forza dell'affidamento condiviso.
11.1) In caso di disaccordo sulle spese straordinarie da erogarsi nell'interesse della prole, al fine di evitare il ricorso all'Autorità Giudiziaria, i genitori convengono di assumere come riferimento “Le linee guida condivise concernenti le spese per figli”, sottoscritte anche dal
Tribunale di Monza il 7 maggio 2018, che distinguono le spese straordinarie rispetto a quelle ordinarie, precisando quali di esse possano essere erogate senza necessità di consenso dell'altro genitore e quali invece richiedano il preventivo concerto, nonché stabiliscono le modalità di manifestazione del consenso e quelle relative all'erogazione e al rimborso.
Pertanto, tra le spese straordinarie da annoverarsi fra quelle erogabili senza il preventivo accordo, vi sono le seguenti spese:
a) quanto alle spese mediche: ticket dovuti in relazione a farmaci richiedenti prescrizione medica (esclusi farmaci da banco), nonché ad esami diagnostici non invasivi, a trattamenti sanitari ovvero a visite specialistiche, se prescritti dal medico curante e eseguiti presso strutture pubbliche o convenzionate;
spese per acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa (ad es. occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative ecc.) se prescritte dal medico, nei limiti di un costo medio di mercato;
spese per accertamenti e trattamenti sanitari non invasivi anche non erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale se prescritti dal medico curante (es.: fisioterapia); spese mediche urgenti.
b) quanto alle spese scolastiche e di istruzione: iscrizione o contributi obbligatori per la scuola pubblica;
libri di testo, materiali di cancelleria e attrezzature didattiche e informatiche di inizio anno, anche in caso di scuola privata;
per le sole materie tecniche o artistiche, materiali e attrezzature didattiche e informatiche richiesti dalla scuola anche in corso di anno;
corsi di recupero e lezioni private in caso di valutazioni scolastiche o di voti inferiori alla sufficienza;
partecipazione a gite scolastiche senza pernottamento;
frequentazione di centri estivi gestiti da ente pubblico (es. Comune) o da suoi delegati ovvero da istituti religiosi senza fine di lucro (es. oratori).
Sono, invece, spese mediche da concordarsi preventivamente quelle per: esami diagnostici, trattamenti sanitari ovvero visite specialistiche presso strutture private non convenzionate, salvo urgenze;
cure dentistiche o ortodontiche, pur se presso strutture pubbliche, anche ai fini del consenso informato;
interventi chirurgici, accertamenti e trattamenti invasivi, anche se eseguiti presso strutture pubbliche, salvo urgenze, anche ai fini del consenso informato: farmaci omeopatici, di medicina alternativa o sperimentali;
Infine, sono spese per le quali è necessario il preventivo accordo quelle per: gite scolastiche e viaggi di istruzione con pernottamento;
iscrizione e oneri di frequenza per istituti scolastici privati;
iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi extrascolastici (es. lingue, informatica, attività artistiche) ovvero successivi alla scuola secondaria superiore;
iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi universitari o post-universitari; alloggio e permanenza presso la sede universitaria;
iscrizione, corsi, oneri di frequenza e attrezzature per attività sportive;
viaggi e vacanze trascorse senza i genitori;
acquisto e utilizzo di mezzi di trasporto a motore (conseguimento della patente di guida, assicurazione, tassa di proprietà, carburanti, manutenzione).
11.2) Ogni spesa per la quale si intenda richiedere il contributo o il rimborso, indipendentemente dalla necessità di consenso o meno, dovrà essere provata a mezzo di idonea documentazione. 11.3) Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, la richiesta di consenso dovrà essere inoltrata alla controparte in forma scritta anche a mezzo di comunicazione telematica
(posta elettronica, sms, messaggio whatsapp), in modo che sia ricevuta dal destinatario con un anticipo di almeno giorni quindici -salvo urgenze- rispetto al momento in cui dovrà essere compiuta l'attività dalla quale derivi la spesa.
In tale comunicazione dovranno essere quantificati espressamente gli oneri derivanti dalla attività.
Entro giorni sette dalla comunicazione l'altro genitore dovrà manifestare il proprio eventuale dissenso, con indicazione specifica dei motivi del dissenso stesso;
in mancanza, la spesa si intenderà approvata ad ogni effetto.
Nel medesimo termine, ove lo ritenga, potrà produrre eventuali diversi preventivi, a parità di condizioni.
11.4) Il genitore che anticipa le cd spese straordinarie è tenuto ad inviare all'altro genitore i conteggi di dare e avere tendenzialmente con cadenza mensile, prospettando mese per mese le spese di competenza.
A tal fine, il genitore che anticipa le spese è tenuto ad inviare la propria richiesta di rimborso in forma scritta anche con mezzo (posta elettronica, sms, messaggio whatsapp), con i relativi giustificativi, almeno quindici giorni prima della scadenza prevista per il versamento del mantenimento ordinario: in tal caso il pagamento avverrà unitamente a quest'ultimo; le richieste inviate oltre tale termine saranno soddisfatte unitamente al versamento per il mantenimento ordinario del mese successivo.
In caso di spese superiori a euro 500, ciascuno dei genitori dovrà anticipare -e quindi versare prima che sia sostenuta la spesa- la relativa quota di propria spettanza.
12) Il c.d. assegno unico e universale per i figli a carico spetta alla madre in ragione del 100%
13) Le deduzioni fiscali per le spese e gli oneri per il figlio devono essere suddivise tra i due genitori in ragione della quota corrisposta e il relativo documento fiscale dovrà essere intestato al figlio.
14) Non vi è luogo per l'assegno di mantenimento per essi coniugi in quanto entrambi i coniugi godono di adeguati redditi.
15) Al fine di disciplinare i reciproci rapporti patrimoniali, i coniugi dichiarano di aver già proceduto, in via bonaria, alla divisione di tutti i beni comuni e personali, conseguentemente, ad eccezione degli obblighi assunti con il presente accordo, essi dichiarano di non avere null'altro a pretendere l'uno dall'altro, a qualsiasi titolo. rinunciano ad impugnare l'emananda sentenza;
Motivi della decisione
I coniugi e i quali hanno contratto matrimonio Parte_1 Parte_2 in Nova Milanese in data 24.8.2023 (Atto n. 22, Parte I, Anno 2023 degli atti del Comune di
Nova Milanese) - con ricorso ex art. 473-bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato telematicamente hanno congiuntamente chiesto la pronuncia della separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui alle conclusioni congiunte sopra richiamate, come confermate dalle parti con note scritte depositate in vista dell'udienza del 24.11.2025.
La domanda di separazione personale dei coniugi merita di essere accolta stante l'intollerabilità della convivenza ex art. 151, comma 1 c.c. come dedotta dalle parti.
Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi come richiamate possono essere omologate nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e materiali del figlio (Fabio 24.8.2021) e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
Spese di lite compensate tenuto conto della natura del presente giudizio e degli accordi raggiunti.
P Q M
Il Tribunale definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
e osì provvede: Parte_2
1. Pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2 he hanno contratto matrimonio in Nova Milanese in data 24.8.2023.
[...]
2. Omologa le condizioni di separazione concordate tra le parti come recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte.
3. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Nova Milanese, affinchè sia annotata a margine dell'atto di matrimonio.
4. Compensa interamente le spese di lite
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 27.11.2025
Il Presidente
ME EL
Il Giudice est.
LB RA