Articolo 21 della Legge 8 marzo 1968, n. 257
Articolo 20Articolo 22
Versione
16 aprile 1968
Art. 21. I residui attivi alla chiusura dell'eserci-
zio finanziario 1965 risultano stabiliti in.. L. 7.213.325
dei quali nell'esercizio 1966 furono riscossi
e versati.................................... " 7.213.325
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e rimasero da riscuotere al 31 dicembre 1966. L. -
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Entrata in vigore il 16 aprile 1968