TRIB
Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 28/11/2025, n. 5661 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 5661 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTER-
NAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Gabriella Favero, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al N. 1722/2024 promossa con ricorso ai sensi dell'art. 281 de- cies c.p.c. da:
Controparte_1 [...]
Parte_1
[...]
,
[...] Controparte_2
, CP_3 Controparte_2 minorenne rappresentata dai genitori e Parte_1 Controparte_4
,
[...]
Controparte_5
[...] minorenne rappresentata dai genitori e Controparte_5 Persona_1 tutti rappresentati ed assistiti dall'avv. Giovanni De Micco Padula del Foro di Roma
contro
resistente contumace Controparte_6
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vene- zia.
Oggetto: accertamento dello status di cittadinanza italiana
1 Con ricorso proposto ai sensi dell'art. 281 decies e ss. c.p.c., i ricorrenti hanno convenu- to in giudizio il al fine di veder riconosciuta la propria cittadinan- Controparte_6 za italiana rispettivamente: (1) iure sanguinis, relativamente ad Parte_1
, , ,
[...] Parte_1 Persona_2 CP_3
, e , in quanto discendenti in li- Controparte_2 Controparte_5 CP_5 nea retta di , nato il [...] a [...], che suc- Persona_3 cessivamente emigrava in Brasile ed in data 01/12/1923 contraeva matrimonio con dalla cui unione aveva origine l'odierna discendenza;
e (2) per matri- Persona_4 monio quanto ad , coniugatasi in data 19/07/1969 Persona_5 con . Persona_6
Il è rimasto contumace in giudizio. Controparte_6
Il Pubblico Ministero, cui gli atti sono stati comunicati trattandosi di procedimento atti- nente lo status della persona, ha formulato la propria presa d'atto senza precisazione di conclusioni.
All'udienza del 18/11/2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. la causa è passata in decisione sulle conclusioni come precisate dai ricorrenti nelle relative note di trattazione scritta.
Va preliminarmente richiamata la normativa di riferimento rilevando come prima della riforma avvenuta nel 1992 l'istituto della cittadinanza fosse regolato dalla Legge
n.555/1912. Tale legge all'art. 1 confermava il principio del riconoscimento della cittadi- nanza italiana per esclusiva derivazione paterna al figlio del cittadino a prescindere dal luogo di nascita, come già stabilito nel Codice Civile del 1865 che all'art. 4 statuiva: “Art.
4. È cittadino il figlio di padre cittadino.”, salva la previsione residuale di cui all'art.7, al cui primo comma era stabilito che : “Art.
7. Quando il padre sia ignoto, è cittadino il fi- glio nato da madre cittadina”.
Il contrasto normativo sviluppatosi con la legge del 1912 e il contenuto della medesima legge venivano superati successivamente dai principi enunciati dalla Carta Costituzionale del 1948. Infatti, l'illegittimità costituzionale di alcune disposizioni normative, in partico- lare per violazione del principio di eguaglianza tra uomo e donna ex art. 3 della Costitu- zione, ha nel tempo indotto il legislatore ad apportare talune modifiche ed integrazioni, ad esempio con la Legge n. 123 del 21 aprile 1983 e la Legge n. 180 del 15 maggio 1986.
La riforma organica in materia di cittadinanza si è ottenuta, poi, con l'entrata in vigore della Legge n.91 del 05.02.1992, che ha espressamente abrogato la previgente legge del
2 1912, dove si è affermato che ha diritto alla cittadinanza il figlio di padre o madre citta- dini o di genitori ignoti, se nasce sul territorio nazionale (L. 5 febbraio 1992, n. 91, art. 1), confermando il principio cardine dello ius sanguinis e nella via residuale dello ius soli.
La legge del 1992 ha rivalutato il peso della volontà individuale nell'acquisto e nella per- dita della cittadinanza e ha riconosciuto il diritto alla titolarità contemporanea di più cit- tadinanze. Altra importante novità nella struttura legislativa, introdotta anch'essa dalla legge del 1992, è la trasmissione dello status civitatis anche per via materna, avendo re- cepito nel suo contenuto normativo sia gli orientamenti giurisprudenziali più recenti (in particolare le sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983), sia la circolare n. K. 28.1 dell'8 aprile 1991.
La cittadinanza italiana è riconosciuta dalla nascita essendo questo uno status derivante dalla discendenza in linea retta da cittadino italiano;
con la conseguenza che il procedi- mento per il riconoscimento della cittadinanza deve essere esperito a ritroso (spesso in svariati passaggi generazionali) perché se il genitore è stato riconosciuto cittadino italia- no, anche i discendenti in linea retta dovranno godere del medesimo status.
Va preliminarmente osservato che il capostipite nacque a Monteforte Persona_3
d'AL (VR) in data 02/07/1894 e quindi dopo l'annessione del Veneto al Regno
d'Italia (22.10.1866): fu pertanto cittadino italiano.
E' documentato altresì che , emigrato in Brasile, non si naturalizzò mai cit- Persona_3 tadino brasiliano, come risulta dal certificato di mancata naturalizzazione prodotto in giudizio, talché avendo sempre conservato la cittadinanza italiana il medesimo l'aveva a propria volta trasmessa ai propri discendenti.
La linea di trasmissione della cittadinanza vede pressoché subito un passaggio genera- zionale per linea femminile attraverso la figlia del capostipite, Persona_7
(n.09/01/1925), ed il figlio di questa, , nato il [...] e dunque in Persona_6 epoca anteriore alla promulgazione ed entrata in vigore della Costituzione italiana.
Sulla base della normativa all'epoca vigente, ciò determinava l'impossibilità della trasmis- sione della cittadinanza italiana iure sanguinis ai figli di madre italiana e ciò per un duplice ordine di motivi, ovvero perché: (1) salvo in alcuni casi, questa era prevista unicamente per via paterna (così l'art. 1, comma primo n. 1, della L. 555 del 13.06.1912 - Disposi- zioni in materia di cittadinanza italiana, statuiva che “è cittadino per nascita il figlio di padre cittadino”), escludendo quindi che la cittadinanza potesse essere acquisita per parte di
3 madre;
(2) l'art. 10 della L. 555/1912 stabiliva, inoltre, la perdita della cittadinanza italia- na per la donna che si univa in matrimonio con cittadino straniero.
La signora non avrebbe quindi potuto trasmettere la cittadinanza italiana Persona_7 ai figli (nati anteriormente al 01 gennaio 1948) e di conseguenza non vi sarebbe stata la trasmissione neanche agli ulteriori discendenti, compresi parte degli odierni ricorrenti.
Ai fini della decisione restano, tuttavia, dirimenti i fondamentali interventi della Corte
Costituzionale con le storiche sentenze n.87 del 1975 e n.30 del 1983 (cui ha fatto segui- to nel 1992 l'intervento del nostro legislatore con la legge n.91 che ha riformato la disci- plina della cittadinanza) nonché in epoca più recente le pronunce della Corte di Cassa- zione ed in particolare la sentenza a Sezioni Unite n. 4466 del 25.02.2009.
La Corte Costituzionale, infatti, con la sopra richiamata sentenza n. 30 del 1983 ha di- chiarato l'illegittimità costituzionale - per violazione degli artt. 3, comma primo e 29 comma secondo della Costituzione – del ridetto art. 1, comma primo n.1 della Legge n.
555/1912 "nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadi- na”.
Ed in precedenza, la medesima Corte con la sentenza n. 87 del 16.04.1975, aveva dichia- rato costituzionalmente illegittimo l'art. 10, comma terzo, della stessa L. 555/1912 nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla vo- lontà della donna che si sposava con un cittadino straniero. La Corte, inter alia, ha ritenu- to che la norma violasse palesemente l'art. 29 della Costituzione, comminando una gra- vissima disuguaglianza morale, giuridica e politica dei coniugi e poneva la donna in una condizione di evidente inferiorità, privandola automaticamente, per il solo fatto del ma- trimonio, dei diritti del cittadino italiano.
In seguito è intervenuto anche il legislatore con la Legge 05.02.1992 n.91 (Nuove norme sulla cittadinanza) che all'art. 1, comma prima lett. a) statuisce che “è cittadino per nasci- ta…il figlio di padre o di madre cittadini”.
Tale legge, tuttavia, che abroga espressamente le disposizioni sopracitate (art. 26 comma
1: “…Sono abrogati la legge 13 giugno 1912, n. 555…”), non contiene disposizioni "transito- rie" ed esclude esplicitamente effetti retroattivi della nuova disciplina (art. 20: “Salvo che sia espressamente previsto, lo stato di cittadinanza acquisito anteriormente alla presente legge non si mo- difica se non per fatti posteriori alla data di entrata in vigore della stessa”).
La disciplina applicabile alla fattispecie in esame non può conseguentemente che essere rappresentata dall'(abrogato) art. 1, comma primo, n. 1 della L.555/1912 ma nel testo
4 risultante dalla sentenza di illegittimità costituzionale n. 30 del 1983, che comporta dun- que l'acquisto della cittadinanza italiana per nascita a chi è figlio di padre cittadino o di madre cittadina (la disposizione è stata poi de plano trasposta nel richiamato e vigente art. 1 della legge n. 91 del 1992).
Quanto sopra valutato, si pone pertanto l'ulteriore questione se tale dichiarazione di in- costituzionalità esplichi effetti nelle ipotesi in cui, come nella fattispecie per cui è causa, il soggetto reclamante lo status civitatis italiano sia discendente di soggetti nati in data an- teriore all'entrata in vigore della Costituzione Repubblicana.
Su tale tema si è pronunciata la Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza n.4466 del 25.02.2009, che ha riconosciuto come anche per le situazioni preesistenti all'entrata in vigore della Costituzione debba ritenersi che il diritto di cittadinanza sia uno status permanente ed imprescrittibile, giustiziabile in ogni tempo se la sua illegittima privazione perdura anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione a causa di una nor- ma discriminatoria dichiarata incostituzionale.
Così infatti secondo i principi ivi espressi dalla Suprema Corte “La titolarità della citta- dinanza italiana va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendentemente dalla dichiarazio- ne resa dall'interessata ai sensi della L.151/1975 (art. 219) dalla donna che l'ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al 01 gennaio 1948, in quanto la perdita senza la volontà della titolare della cittadinanza è effetto perdurante, dopo la data indicata, della norma anticostituzionale, effetto che contrasta con il principio della parità dei sessi e della uguaglianza giuridica morale dei coniugi (artt. 3 e 29 Cost.). Per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1 gennaio 1948 anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della L. n. 555/1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la tra- smissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria” (Cass. SS. UU. N. 4466/2009). Ed ancora “Lo stato di cittadino è per- manente ed ha effetti perduranti nel tempo che si manifestano nell'esercizio dei diritti conseguenti;
esso, come si è rilevato, può perdersi solo per rinuncia, così come anche nella legislazione previgente (art. 8 n.2 L. 555/1912). …(omissis) … Perciò correttamen- te si afferma che lo stato di cittadino, effetto della condizione di figlio, come questa, co- stituisce una qualità essenziale della persona, con caratteri di assolutezza, originarietà, indisponibilità ed imprescrittibilità, che lo rendono giustiziabile in ogni tempo e di regola
5 non definibile come esaurito o chiuso, se non quando risulti denegato o riconosciuto da sentenza passata in giudicato”.
In ragione di tutto quanto sopra esposto e quindi dei richiamati interventi della Corte
Costituzionale e della Corte di Cassazione, la titolarità della cittadinanza italiana deve ri- tenersi riconosciuta anche ai figli di madre cittadina italiana che non l'avevano acquistata in quanto nati anteriormente al 01 gennaio 1948 e va conseguentemente riconosciuta anche ai loro discendenti.
Tutto ciò considerato, la domanda dei ricorrenti , Parte_1
, , Parte_1 Persona_2 Parte_2
[.
, e va pertanto accolta. Controparte_5 CP_5
La linea di discendenza, come visto, ha infatti trovato esatto riscontro nella documenta- zione versata in atti, che del pari conferma come l'antenato capostipite non si fosse mai naturalizzato cittadino brasiliano e, conseguentemente, non avesse mai perso la cittadi- nanza italiana, trasmettendola quindi "iure sanguinis" ai propri discendenti e così di segui- to nei successivi passaggi generazionali e sino agli odierni ricorrenti.
Si osserva, peraltro, quanto ad eventuali leggeri mutamenti delle generalità o meglio una lieve alterazione delle stesse e conseguentemente nei cognomi/nomi dei discendenti, ciò può eventualmente essere frutto di un adattamento fonetico dei grafemi italiani ai fone- mi della lingua del paese di emigrazione, fenomeno piuttosto diffuso e che si ritiene non possa precludere la trasmissione della cittadinanza in assenza di dubbi e contestazioni sull'identità delle persone nella linea di discendenza.
Quanto all'interesse all'azione giudiziale qui proposta va considerato il fatto in sé diri- mente della discendenza per linea femminile in epoca anteriore all'entrata in vigore della
Costituzione italiana, che non consentirebbe in ogni caso il positivo perseguimento dell'accertamento e riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis per via amministrati- va.
Tutto quanto sopra premesso e considerato, va da ultimo rilevato che mentre i ricorrenti hanno provato la catena di discendenza dall'antenato capostipite italiano e ciò con la produzione dei certificati anagrafici, debitamente tradotti e apostillati, non risulta vice- versa eccepito né, conseguentemente, provato dal alcun evento Controparte_6 interruttivo.
La Suprema Corte, peraltro, ha recentemente ribadito in tal senso il principio di diritto in tema di ripartizione dell'onere della prova, così statuendo: “In tema di diritti di citta-
6 dinanza italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale l. n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario "iure sanguinis", e lo "status" di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
ne consegue che a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla
contro
- parte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva.”
(Cass. Sez, Unite n. 25317/2022).
La domanda avanzata dai ricorrenti va pertanto accolta, dichiarando che i medesimi so- no cittadini italiani dalla nascita e disponendo l'adozione da parte del
[...]
dei provvedimenti conseguenti. CP_6
Quanto alla ricorrente così si osserva. Persona_5
Alla donna straniera che abbia sposato un cittadino italiano prima dell'entrata in vigore della L. 123/1983, anche laddove il coniuge non avesse all'epoca effettuato alcuna pro- cedura di riconoscimento della cittadinanza italiana per discendenza, si applica il dispo- sto dell'art.10, comma 2 della legge 555/1912, per cui anche ad essa è riconosciuto il di- ritto alla cittadinanza italiana.
Nel caso di specie, ha dimostrato in giudizio, con la Persona_5 produzione della relativa documentazione tradotta ed apostillata (va rilevato che l'interessata ha dimesso il certificato di nascita restaurato per effetto di provvedimento giudiziario passato in giudicato in data 30/06/2023, di cui è nello stesso riportata l'annotazione), che il matrimonio con è intervenuto in data 19/07/1969 Persona_6
e quindi prima dell'entrata in vigore della L.123/1983 in data 27.04.1983. E' inoltre pro- vato in giudizio che è discendente (nipote) dell'avo capostipite Persona_6 Per_3
e conseguentemente cittadino italiano.
[...]
La domanda della ricorrente , per quanto spiegata in Persona_5 una mera nota alla narrativa del ricorso dove viene chiarito il titolo su cui la stessa si fonda, va pertanto accolta.
La particolare natura del giudizio e soprattutto il fatto che la decisione discende dall'applicazione di principi di derivazione giurisprudenziale, giustificano la compensa- zione delle spese di lite.
7
P.Q.M.
Il Tribunale Civile di Venezia, Sezione specializzata in materia di immigrazione, prote- zione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea, in composi- zione monocratica nella persona della dott.ssa Gabriella Favero, definitivamente pro- nunciando, in accoglimento del ricorso così decide:
- accoglie la domanda e per l'effetto dichiara che:
, nata il [...] in [...] ed ivi residen- Persona_5 te,
, nata il [...] in [...] ed ivi re- Parte_1 sidente,
, nato il [...] in [...] ed ivi residente, Parte_1
, nato il [...] in [...] ed ivi residente, Persona_2
, nata il [...] in [...] ed ivi residente, Parte_3
, nato il [...] in [...] ed ivi residente e Controparte_5
, nata il [...] in [...] ed ivi residente;
CP_5 sono cittadini italiani;
- ordina al e, per esso, all'Ufficiale dello Stato civile competente di Controparte_6 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Venezia, 21 Novembre 2025
Il giudice onorario dott.ssa Gabriella Favero
8