Ordinanza cautelare 24 agosto 2023
Ordinanza cautelare 7 febbraio 2024
Sentenza 12 giugno 2024
Parere definitivo 22 ottobre 2025
Rigetto
Sentenza 24 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 24/02/2026, n. 1469 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1469 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01469/2026REG.PROV.COLL.
N. 00578/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 578 del 2025, proposto da I.T.R. S.r.l. – International Tele Radio S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Massimo Oddo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero delle Imprese e del Made in Italy, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
Teleuniverso S.r.l., non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta) n. 11867/2024.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero delle Imprese e del Made in Italy;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 febbraio 2026 il Cons. IL LO e udito per la parte appellata l’avvocato dello Stato Luigi Simeoli.
Viste le conclusioni delle parti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso introduttivo di primo grado International Tele Radio S.r.l. (I.T.R. S.r.l.) ha impugnato davanti al Tar Lazio il decreto direttoriale del 25 maggio 2023 ed il relativo allegato del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, recante l’approvazione degli indennizzi per gli operatori di rete in ambito locale che hanno rilasciato le frequenze per il servizio televisivo digitale terrestre oggetto di diritto d’uso.
Con ricorso per motivi aggiunti la società ha impugnato anche il decreto direttoriale del 20 novembre 2023 ed il relativo allegato, con cui il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha ripartito le ulteriori somme residue spettanti a titolo di indennizzo per gli operatori di rete in ambito locale che hanno rilasciato le frequenze per il servizio televisivo digitale terrestre oggetto di diritto d’uso.
Con sentenza n. 11867 del 12 giugno 2024 il Tar Lazio, dopo avere rilevato la questione d’ufficio ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., ha dichiarato il ricorso introduttivo ed i motivi aggiunti inammissibili per difetto di interesse, derivante dalla mancata impugnazione del decreto direttoriale del 19 ottobre 2022.
In particolare il Tribunale ha evidenziato che l’atto concretamente lesivo delle ragioni della società ricorrente è rappresentato dal decreto direttoriale del 19 ottobre 2022, non impugnato, e non dal successivo decreto del 25 maggio 2023, con cui il Ministero ha rideterminato l’indennizzo solo con riferimento ad alcuni operatori di rete che avevano presentato istanza di autotutela, né dal decreto del 20 novembre 2023, che ha ripartito le somme residue sulla base del calcolo contenuto nel decreto direttoriale non impugnato del 19 ottobre 2022.
Avverso la predetta sentenza ha proposto appello la I.T.R. S.r.l. deducendo violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, nullità per violazione dell’art. 73 d.lgs. n. 104/2010 ed erroneità dei presupposti.
Al riguardo parte appellante censura la sentenza nella parte in cui, in violazione dell’art. 73 c.p.a., ha rilevato d’ufficio l’inammissibilità delle parti in assenza di alcun effettivo contraddittorio con la parte ricorrente la quale, avendo depositato istanza di passaggio in decisione, non è comparsa all’udienza del 21 maggio 2024. La società appellante contesta, inoltre, la decisione di inammissibilità rappresentando che: essa, nel censurare il provvedimento del 25 maggio 2023 con cui l’amministrazione ha rettificato l’importo spettante ad altre emittenti, ha lamentato che un’analoga favorevole revisione non sia stata operata, sulla scorta dei medesimi criteri, anche nei suoi confronti; in ogni caso il decreto del 19 ottobre 2022 non riguardava gli impianti della regione Abruzzo.
Per il caso di accoglimento dell’appello senza rinvio al giudice di primo grado, parte appellante ripropone quindi i motivi assorbiti dal Tar in conseguenza della declaratoria di inammissibilità del ricorso e dei motivi aggiunti.
Si è costituito in giudizio il Ministero appellato, difendendo la correttezza della sentenza impugnata e chiedendo la reiezione del motivo di appello e, in subordine, dei motivi riproposti.
Dopo il deposito di memorie, all’udienza del 12 febbraio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
2. Il motivo di appello è infondato.
2.1. Questo collegio ritiene che non vi sia stata alcuna violazione dell’art. 73, comma 3, c.p.a.
Nel caso in esame la questione della inammissibilità del ricorso per difetto di interesse è stata indicata in udienza ed è stata ampiamente verbalizzata, come emerge dall’esame del verbale del 21 maggio 2024.
Deve pertanto ritenersi rispettato l’art. 73, comma 3, c.p.a., che prevede semplicemente che il giudice se “ritiene di porre a fondamento della sua decisione una questione rilevata d’ufficio, il giudice la indica in udienza dandone atto a verbale”.
La necessità di dare avviso alle parti con ordinanza e di dar loro un termine per dedurre in ordine alla questione rilevata d’ufficio è prevista solamente per la diversa ipotesi in cui la questione stessa sia rilevata dopo il passaggio in decisione (art. 73, comma 3, secondo periodo, c.p.a.) e non è possibile estendere questa formalità, che comporta un apprezzabile aggravio dei tempi del processo, a casi non previsti, anche considerato che il rinvio dell’udienza può essere disposto solo in presenza di ragioni eccezionali (art. 72 bis , comma 1, terzo periodo, c.p.a.).
Inoltre, la scelta del difensore di non partecipare all’udienza (eventualmente a seguito del deposito dell’istanza di passaggio in decisione senza preventiva discussione, come avvenuto nel caso di specie) rappresenta una scelta processuale del difensore medesimo che, così facendo, rinuncia a svolgere le proprie difese orali anche con riferimento alle eventuali questioni sollevate d’ufficio dal giudice (v. tra le tante Cons. Stato, sez. IV, 24 novembre 2022, n. 10348, richiamata anche da Cons. Stato, sez. VI, 10 dicembre 2024, n. 9918).
2.2. Il collegio ritiene inoltre condivisibile la declaratoria di inammissibilità del giudice di primo grado.
Si osserva al riguardo che, come correttamente evidenziato nella sentenza appellata, la quantificazione dell’indennizzo spettante all’odierna appellante ai sensi dell’art. 1, comma 1039, lettera b), l. n. 205/2017, è stato effettuato con il decreto direttoriale del 16 ottobre 2022, con cui è stato riconosciuto l’indennizzo per i canali 35, 39 e 25 relativamente alle Province di Roma, Viterbo, Rieti e Frosinone per complessivi euro 369.707,00.
Tale provvedimento non è mai stato impugnato dalla società interessata.
Il provvedimento impugnato nel presente giudizio con il ricorso principale è invece il decreto direttoriale del 25 maggio 2023, con cui l’amministrazione ha modificato il precedentemente decreto del 16 ottobre 2022, limitatamente alla posizione di alcune società che avevano presentato istanza di autotutela o rispetto alle quali l’amministrazione si era avveduta di errori nella liquidazione dell’indennizzo.
La posizione della società appellante non è stata invece in alcun modo presa in considerazione da decreto del 25 maggio 2023, come risulta chiaramente dalla lettura delle premesse di tale atto e dell’allegato indicante la rettifica degli indennizzi.
Da quanto appena esposto consegue, quindi, che l’annullamento di tale atto non può arrecare alcuna utilità alla società appellante, la cui posizione risulta oramai cristallizzata nel decreto del 16 ottobre 2022 mai impugnato.
Ad una diversa conclusione non può giungersi valorizzando quanto affermato nell’atto di appello e cioè che, mediante l’impugnazione decreto direttoriale del 25 maggio 2023, I.T.R. S.r.l. ha censurato che un’analoga revisione non sia stata effettuata, sulla scorta dei medesimi criteri, anche nei suoi confronti.
Al riguardo il collegio osserva infatti che:
- non risulta che l’odierna appellante abbia mai presentato, analogamente alle altre società la cui posizione è stata riesaminata, un’istanza di autotutela diretta ad ottenere una revisione dell’indennizzo ottenuto con il decreto del 16 ottobre 2022;
- in ogni caso, le situazioni delle imprese destinatarie del decreto del 25 maggio 2023 sono tra di loro estremamente diversificate e riguardano specifiche vicende che non sono sovrapponibili a quella dell’odierna appellante e che, peraltro, in molti casi hanno comportato una riduzione dell’indennizzo precedentemente riconosciuto. In particolare, come si evince dalle premesse dell’atto impugnato, nessun indennizzo è stato rettificato per erroneo calcolo dell’indennizzo in relazione alla popolazione nelle Province del Lazio, doglianza avanzata dall’odierna appellante nel presente giudizio; inoltre, la mancata considerazione ai fini della quantificazione dell’indennizzo del canale 29, relativo alla regione Lazio, è connessa ad una vicenda del tutto peculiare dell’appellante, non sovrapponibile a quelle delle altre società destinatarie del provvedimento del 25 maggio 2023.
Contrariamente a quanto affermato da parte appellante, non è poi possibile ritenere che il ricorso fosse ammissibile limitatamente all’indennizzo spettante alla società in relazione ai canali relativi alla Regione Abruzzo atteso che il provvedimento del 16 ottobre 2022 non riguarda affatto tale regione.
Il collegio rileva, infatti, che l’eventuale circostanza che il decreto direttoriale non avesse ad oggetto gli indennizzi relativi alla regione Abruzzo non può comportare l’interesse ad impugnare un atto, quello del 25 maggio 2023, riguardante altri soggetti, altre vicende e, anche in tal caso, regioni diverse dall’Abruzzo, dal cui annullamento, come sopra esposto, l’appellante non potrebbe ricavare alcuna utilità. Al più, ove la società avesse ritenuto che l’amministrazione non si fosse specificamente pronunciata sulla sua richiesta di liquidazione dell’indennizzo relativamente alla regione Abruzzo, avrebbe semmai dovuto attivare i rimedi avverso l’inerzia dell’amministrazione medesima.
Infine, il collegio condivide anche la pronuncia di inammissibilità relativa ai motivi aggiunti, peraltro non contestata in modo specifico da parte appellante, atteso che con l’atto del 20 novembre 2023 sono state ripartite solamente le somme ancora residue, in base ai medesimi criteri di calcolo già impiegati nel decreto del 16 ottobre 2022 e quindi in proporzione agli indennizzi già liquidati mediante tale atto, che come sopra detto non è stato mai impugnato.
3. Per tutte le ragioni sopra esposte l’appello va respinto.
4. Le spese processuali, in base al criterio della soccombenza, vanno poste a carico di parte appellante e in favore dell’amministrazione appellata e si liquidano nella somma di euro 3.000,00 a titolo di compensi professionali, oltre accessori come per legge.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna parte appellante al pagamento in favore del Ministero appellato della somma di euro 3.000,00 a titolo di compensi professionali, oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
SE De CE, Presidente
Roberto Caponigro, Consigliere
Giovanni Gallone, Consigliere
Stefano Lorenzo Vitale, Consigliere
IL LO, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IL LO | SE De CE |
IL SEGRETARIO