Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 24/02/2026, n. 1469
TAR
Ordinanza cautelare 24 agosto 2023
>
TAR
Ordinanza cautelare 7 febbraio 2024
>
TAR
Sentenza 12 giugno 2024
>
CS
Parere definitivo 22 ottobre 2025
>
CS
Rigetto
Sentenza 24 febbraio 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Rigettato
    Violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato

    Il collegio ritiene che la questione dell'inammissibilità del ricorso per difetto di interesse è stata indicata in udienza e verbalizzata, rispettando l'art. 73, comma 3, c.p.a. La mancata partecipazione all'udienza da parte del difensore rappresenta una scelta processuale.

  • Rigettato
    Nullità per violazione dell'art. 73 d.lgs. n. 104/2010

    Il collegio ritiene che la questione dell'inammissibilità del ricorso per difetto di interesse è stata indicata in udienza e verbalizzata, rispettando l'art. 73, comma 3, c.p.a. La mancata partecipazione all'udienza da parte del difensore rappresenta una scelta processuale.

  • Rigettato
    Erroneità dei presupposti

    Il collegio ritiene condivisibile la declaratoria di inammissibilità del giudice di primo grado. La quantificazione dell'indennizzo è avvenuta con decreto del 16 ottobre 2022, mai impugnato. Il decreto del 25 maggio 2023 ha modificato l'indennizzo solo per alcune società che avevano presentato istanza di autotutela o rispetto alle quali si erano accorti di errori. La situazione dell'appellante non è stata presa in considerazione da tale decreto. L'appellante non ha presentato istanza di autotutela e le situazioni delle altre imprese sono diversificate. Il decreto del 16 ottobre 2022 non riguarda la regione Abruzzo, quindi l'impugnazione del decreto del 25 maggio 2023 non arreca utilità all'appellante.

  • Rigettato
    Mancata impugnazione del decreto direttoriale del 16 ottobre 2022

    Il collegio condivide la pronuncia di inammissibilità relativa ai motivi aggiunti, atteso che con l'atto del 20 novembre 2023 sono state ripartite solamente le somme ancora residue, in base ai medesimi criteri di calcolo già impiegati nel decreto del 16 ottobre 2022 e quindi in proporzione agli indennizzi già liquidati mediante tale atto, che non è stato mai impugnato.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 24/02/2026, n. 1469
    Giurisdizione : Consiglio di Stato
    Numero : 1469
    Data del deposito : 24 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo