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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XVII, sentenza 26/01/2026, n. 862 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 862 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 862/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 17, riunita in udienza il
23/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
MAISANO GIULIO, Presidente
CIARDIELLO STEFANO, EL
VERRONE FILIPPO, Giudice
in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3161/2025 depositato il 28/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Villa Di Briano - Piazza Municipio 81030 Villa Di Briano CE
elettivamente domiciliato presso Email_2
So.ge.r.t. Spa - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 4056/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CASERTA sez.
1 e pubblicata il 10/10/2024
Atti impositivi: - SOLL. DI PAGAME n. 768 - 2024 IMU 2018
- SOLL. DI PAGAME n. 768 - 2024 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 489/2026 depositato il
26/01/2026
Richieste delle parti:
La parti si riportano ai rispettivi atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Impugna il sigRicorrente_1 (CF CF_Ricorrente_1), difeso dall'avv.to Difensore_1, la sentenza n.4056/1/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di Caserta, con cui veniva rigettato il ricorso proposta avverso il sollecito di pagamento n. 2024/768 del 15/01/2024, notificato il 06/02/2024, emesso dalla concessionaria per la riscossione per il Comune di Villa di Briano (CE), per imposta IMU per gli anni 2018 e 2019 portata dagli avvisi di accertamento esecutivo n. 1029 e 1035, presuntivamente notificati il 5/6/2023.
Contestava il ricorrente l'omessa notifica dei prodromici avvisi di accertamento esecutivi dell'imposta IMU su indicati, la difformità fra gli atti originali e gli atti notificati stante la mancata attestazione della conformità dei suddetti atti, l'inesistenza della notifica in quanto proveniente da un indirizzo non censito nei Pubblici
Registri, il decorso del termine prescrizionale quinquennale, il difetto di motivazione dell'atto impugnato e per i suddetti motivi chiedeva l'annullamento del sollecito di pagamento.
Si era costituita la Resistente_1 spa spa che depositava agli atti del procedimento le copie dei due su indicati avvisi di accertamento inviati per il tramite del servizio postale all'indirizzo del ricorrente in Nominativo_2 (CE) al Indirizzo_1 e la cui notifica si era perfezionata per compiuta giacenza stante il mancato ritiro del plico postale nel termine dei dieci giorni dal deposito presso l'Ufficio postale, essa contestava, quindi, la definitività della pretesa impositiva, la legittimità dell'atto impositivo e chiedeva il rigetto del ricorso.
Non si era costituito il Comune di Villa di Briano (CE).
Con successive memorie il ricorrente depositava certificato di residenza storico da cui si evinceva che la propria residenza era già dal 17/01/2023 alla Indirizzo_2 in Villa di Briano laddove la notifica dei due su indicati avvisi di accertamento era stata erroneamente effettuata in data 5/6/2023 in Nominativo_2 al Indirizzo_1 ed insisteva, pertanto, per l'accoglimento del ricorso.
La Corte di Giustizia di primo grado di Caserta con la su richiamata sentenza rigettava il ricorso statuendo sulla regolarità della notifica di entrambi gli avvisi di accertamento e sulla loro tempestività.
Impugna la suddetta statuizione l'appellante in epigrafe indicato rilevando l'erroneità della sentenza in quanto non ha preso atto dell'erroneità della notifica di entrambi gli avvisi di accertamento in quanto effettuata presso un indirizzo di residenza diverso da quella effettiva, così come attestato dal certificato di residenza già depositato nel procedimento di primo grado e di cui il Giudice non aveva in alcun modo tenuto conto, per cui la suddetta notifica non poteva certamente intendersi perfezionata per compiuta giacenza, ripropone, altresì, gli altri motivi di ricorso che si intendono richiamati nell'atto di appello su cui il Giudice di primo grado non si era in alcun modo espresso.
Si è costituita la resistente So.Ge.R.T. spa che rileva l'inammissibilità del ricorso proponendo l'appellante i medesimi motivi del ricorso originale su cui il Giudice di primo grado si è espresso, ribadisce la legittimità della pretesa impositiva e la sua definitività stante la regolare e tempestiva notifica degli atti prodromici, la regolarità della notifica telematica ed il mancato decorso del termine prescrizionale.
Non si è costituito il Comune di Villa di Briano (CE).
La causa è stata discussa all'udienza del 23 gennaio 2026 ove è stata trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e va accolto.
Dalla documentazione versata in atti dall'appellante risulta che alla data della notifica (23/5/2023) dei prodromici avvisi di accertamento (accertamenti esecutivi n. 1029 e 1035) l'indirizzo di residenza dell'appellante era in Villa di Briano (CE) alla Indirizzo_3.
Gli accertamenti risultano notificati entrambi per il tramite del servizio postale all'errato indirizzo in
Nominativo_2 (CE) Indirizzo_1 e la notifica appare perfezionatasi per compiuta giacenza stante il mancato ritiro del plico postale in quanto inviato ad un indirizzo diverso da quello effettivo.
Risulta, pertanto, come contestato dall'appellante non provata in alcun modo la conoscibilità dell'atto impositivo.
Da tanto in sede di giudizio di primo grado andava accolta l'eccezione principale relativa alla mancata notifica dei prodromici atti.
In applicazione della conforme giurisprudenza della Corte di Cassazione per cui la nullità della notifica del prodromico avviso di accertamento si propaga alla conseguenziale e successiva procedura esecutiva
(Cassazione 12932/2022) in quanto “in materia di riscossione delle imposte, atteso che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario, l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato. Poiché tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta, consentita dall'art. 19, comma 3, del D.L.vo 31 dicembre
1992 n. 546, di impugnare solo l'atto consequenziale notificatogli (avviso di mora, cartella di pagamento, avviso di liquidazione), facendo valere il vizio derivante dall'omessa notifica dell'atto presupposto, o di impugnare cumulativamente anche quello presupposto (nell'ordine, cartella di pagamento, avviso di accertamento o avviso di liquidazione) non notificato, facendo valere i vizi che inficiano quest'ultimo, per contestare radicalmente la pretesa tributaria spetterà al giudice di merito, interpretando la domanda, verificare la scelta compiuta dal contribuente, con la conseguenza che, nel primo caso, dovrà verificare solo la sussistenza o meno del difetto di notifica al fine di pronunciarsi sulla nullità dell'atto consequenziale (con eventuale estinzione della pretesa tributaria a seconda se i termini di decadenza siano o meno decorsi), nel secondo la pronuncia dovrà riguardare l'esistenza, o no, di tale pretesa” (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 18 gennaio 2018, n. 1144; Cass., Sez. Un., 15 aprile 2021, n. 10012) l'appello va accolto e la sentenza di primo grado riformata.
L'accoglimento del motivo principale di appello determina l'assorbimento degli altri motivi di appello.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie l'appello; Condanna le parti appellate al pagamento delle spese dei giudizio liquidate in complessivi € 400,00 oltre accessori quanto al primo grado ed in complessivi € 500,00 oltre accessori quanto al grado di appello, spese da attribuirsi all'avv. Difensore_1.
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 17, riunita in udienza il
23/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
MAISANO GIULIO, Presidente
CIARDIELLO STEFANO, EL
VERRONE FILIPPO, Giudice
in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3161/2025 depositato il 28/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Villa Di Briano - Piazza Municipio 81030 Villa Di Briano CE
elettivamente domiciliato presso Email_2
So.ge.r.t. Spa - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 4056/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CASERTA sez.
1 e pubblicata il 10/10/2024
Atti impositivi: - SOLL. DI PAGAME n. 768 - 2024 IMU 2018
- SOLL. DI PAGAME n. 768 - 2024 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 489/2026 depositato il
26/01/2026
Richieste delle parti:
La parti si riportano ai rispettivi atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Impugna il sigRicorrente_1 (CF CF_Ricorrente_1), difeso dall'avv.to Difensore_1, la sentenza n.4056/1/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di Caserta, con cui veniva rigettato il ricorso proposta avverso il sollecito di pagamento n. 2024/768 del 15/01/2024, notificato il 06/02/2024, emesso dalla concessionaria per la riscossione per il Comune di Villa di Briano (CE), per imposta IMU per gli anni 2018 e 2019 portata dagli avvisi di accertamento esecutivo n. 1029 e 1035, presuntivamente notificati il 5/6/2023.
Contestava il ricorrente l'omessa notifica dei prodromici avvisi di accertamento esecutivi dell'imposta IMU su indicati, la difformità fra gli atti originali e gli atti notificati stante la mancata attestazione della conformità dei suddetti atti, l'inesistenza della notifica in quanto proveniente da un indirizzo non censito nei Pubblici
Registri, il decorso del termine prescrizionale quinquennale, il difetto di motivazione dell'atto impugnato e per i suddetti motivi chiedeva l'annullamento del sollecito di pagamento.
Si era costituita la Resistente_1 spa spa che depositava agli atti del procedimento le copie dei due su indicati avvisi di accertamento inviati per il tramite del servizio postale all'indirizzo del ricorrente in Nominativo_2 (CE) al Indirizzo_1 e la cui notifica si era perfezionata per compiuta giacenza stante il mancato ritiro del plico postale nel termine dei dieci giorni dal deposito presso l'Ufficio postale, essa contestava, quindi, la definitività della pretesa impositiva, la legittimità dell'atto impositivo e chiedeva il rigetto del ricorso.
Non si era costituito il Comune di Villa di Briano (CE).
Con successive memorie il ricorrente depositava certificato di residenza storico da cui si evinceva che la propria residenza era già dal 17/01/2023 alla Indirizzo_2 in Villa di Briano laddove la notifica dei due su indicati avvisi di accertamento era stata erroneamente effettuata in data 5/6/2023 in Nominativo_2 al Indirizzo_1 ed insisteva, pertanto, per l'accoglimento del ricorso.
La Corte di Giustizia di primo grado di Caserta con la su richiamata sentenza rigettava il ricorso statuendo sulla regolarità della notifica di entrambi gli avvisi di accertamento e sulla loro tempestività.
Impugna la suddetta statuizione l'appellante in epigrafe indicato rilevando l'erroneità della sentenza in quanto non ha preso atto dell'erroneità della notifica di entrambi gli avvisi di accertamento in quanto effettuata presso un indirizzo di residenza diverso da quella effettiva, così come attestato dal certificato di residenza già depositato nel procedimento di primo grado e di cui il Giudice non aveva in alcun modo tenuto conto, per cui la suddetta notifica non poteva certamente intendersi perfezionata per compiuta giacenza, ripropone, altresì, gli altri motivi di ricorso che si intendono richiamati nell'atto di appello su cui il Giudice di primo grado non si era in alcun modo espresso.
Si è costituita la resistente So.Ge.R.T. spa che rileva l'inammissibilità del ricorso proponendo l'appellante i medesimi motivi del ricorso originale su cui il Giudice di primo grado si è espresso, ribadisce la legittimità della pretesa impositiva e la sua definitività stante la regolare e tempestiva notifica degli atti prodromici, la regolarità della notifica telematica ed il mancato decorso del termine prescrizionale.
Non si è costituito il Comune di Villa di Briano (CE).
La causa è stata discussa all'udienza del 23 gennaio 2026 ove è stata trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e va accolto.
Dalla documentazione versata in atti dall'appellante risulta che alla data della notifica (23/5/2023) dei prodromici avvisi di accertamento (accertamenti esecutivi n. 1029 e 1035) l'indirizzo di residenza dell'appellante era in Villa di Briano (CE) alla Indirizzo_3.
Gli accertamenti risultano notificati entrambi per il tramite del servizio postale all'errato indirizzo in
Nominativo_2 (CE) Indirizzo_1 e la notifica appare perfezionatasi per compiuta giacenza stante il mancato ritiro del plico postale in quanto inviato ad un indirizzo diverso da quello effettivo.
Risulta, pertanto, come contestato dall'appellante non provata in alcun modo la conoscibilità dell'atto impositivo.
Da tanto in sede di giudizio di primo grado andava accolta l'eccezione principale relativa alla mancata notifica dei prodromici atti.
In applicazione della conforme giurisprudenza della Corte di Cassazione per cui la nullità della notifica del prodromico avviso di accertamento si propaga alla conseguenziale e successiva procedura esecutiva
(Cassazione 12932/2022) in quanto “in materia di riscossione delle imposte, atteso che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario, l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato. Poiché tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta, consentita dall'art. 19, comma 3, del D.L.vo 31 dicembre
1992 n. 546, di impugnare solo l'atto consequenziale notificatogli (avviso di mora, cartella di pagamento, avviso di liquidazione), facendo valere il vizio derivante dall'omessa notifica dell'atto presupposto, o di impugnare cumulativamente anche quello presupposto (nell'ordine, cartella di pagamento, avviso di accertamento o avviso di liquidazione) non notificato, facendo valere i vizi che inficiano quest'ultimo, per contestare radicalmente la pretesa tributaria spetterà al giudice di merito, interpretando la domanda, verificare la scelta compiuta dal contribuente, con la conseguenza che, nel primo caso, dovrà verificare solo la sussistenza o meno del difetto di notifica al fine di pronunciarsi sulla nullità dell'atto consequenziale (con eventuale estinzione della pretesa tributaria a seconda se i termini di decadenza siano o meno decorsi), nel secondo la pronuncia dovrà riguardare l'esistenza, o no, di tale pretesa” (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 18 gennaio 2018, n. 1144; Cass., Sez. Un., 15 aprile 2021, n. 10012) l'appello va accolto e la sentenza di primo grado riformata.
L'accoglimento del motivo principale di appello determina l'assorbimento degli altri motivi di appello.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie l'appello; Condanna le parti appellate al pagamento delle spese dei giudizio liquidate in complessivi € 400,00 oltre accessori quanto al primo grado ed in complessivi € 500,00 oltre accessori quanto al grado di appello, spese da attribuirsi all'avv. Difensore_1.