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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 20/11/2025, n. 683 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 683 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
N. 166/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Siena
Sezione Unica Civile
Il Tribunale Ordinario di Siena, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Marianna Serrao Presidente
Dott. Michele Moggi Giudice Relatore
Dott.ssa Marta Dell'Unto Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 166/2025 R.G. promossa da
(C.F.: ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F.: ), entrambi rappresentati e difesi, per mandato in
[...] C.F._2 calce al ricorso congiunto, dall'Avv. Luca Piselli, presso il cui studio in Pienza (SI), Via degli
Archi n. 22, sono elettivamente domiciliati
RICORRENTI
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO avente ad oggetto: Separazione consensuale e divorzio congiunto (Scioglimento matrimonio)
CONCLUSIONI
Nel termine ex. art. 127-ter c.p.c. del 18.11.2025, per e l'Avv. Luca Piselli si riporta Parte_1 Parte_2 alle conclusioni in punto di scioglimento del matrimonio di cui al ricorso introduttivo, di seguito riprodotte:
1. I coniugi vivranno separati portandosi reciproco rispetto e con l'obbligo di comunicarsi l'un l'altro ogni cambiamento di residenza. Al riguardo si dichiara che la signora
[...]
manterrà la propria residenza in Pienza (Si) alla Via dell'Abbandono n. 4, Parte_1 2 / 5
nell'immobile adibito a casa coniugale, mentre il signor trasferirà la Parte_2 propria residenza quanto prima e comunque entro il prossimo 28.02.2025, con impegno a comunicare immediatamente il nuovo luogo di residenza;
lo stesso nel frattempo continuerà ad abitare nella casa coniugale fino a quando non avrà trovato altra sistemazione e comunque entro e non oltre il prossimo 28.02.2025 quando dovrà lasciare tale immobile;
2. La casa coniugale posta in Pienza (Si) alla Via dell'Abbandono n. 4 condotta in locazione con contratto del 01.12.2023 (reg.to c/o Ag. Entrate Montepulciano in data 11.12.2023 al n.
2091 serie 3T) intestato a viene assegnata alla signora Parte_2 [...]
che vi abiterà con i figli e con ogni arredo e corredo esistente con Parte_1 Per_1 Per_2 conseguente subentro ex lege nel contratto di locazione con voltura dello stesso e delle utenze;
Le parti danno atto che il signor provvederà ad asportare dalla stessa tutti i Parte_2 beni e gli effetti personali entro il termine di cui sopra.
3. I figli e di cui la prima maggiorenne ma economicamente non indipendente Per_1 Per_2 in quanto studente, verranno affidati congiuntamente ad entrambi i coniugi ma con collocazione presso la madre nell'immobile in Pienza (Si) alla Via dell'Abbandono n. 4 ove gli stessi abiteranno;
Entrambi i genitori conservano l'obbligo di educarli, di mantenerli e di facilitarne ogni possibile rapporto con l'altro genitore ed il padre avrà il diritto ed il dovere di vivere un significativo rapporto con i propri figli.
4. Quanto alla frequentazione dei figli, anche per le varie festività, i genitori convengono che, in considerazione dei loro turni di lavoro che variano settimanalmente e delle condizioni abitative e personali, saranno concordate tra di loro di volta in volta e/o periodicamente tenendo conto delle varie esigenze di studio, di svago ed altro dei figli e del preminente interesse dei medesimi;
per quanto concerne la figlia , vista la sua maggiore età, per le frequentazioni Per_1 potrà comunque accordarsi di volta in volta con i rispettivi genitori.
5. I coniugi si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo dei figli con ciascuno di essi e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
6. Per il mantenimento della figlia , maggiorenne ma studente e economicamente non Per_1 autosufficiente, viene concordato a carico del padre, un assegno mensile di € 200,00=, che verrà versato direttamente alla stessa entro il giorno 15 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario, sul conto corrente che verrà aperto a suo nome e che sarà opportunamente comunicato, con 3 / 5
decorrenza dalla data della sentenza di separazione e rivalutato di anno in anno secondo gli indici ISTAT a partire da detta data. I genitori convengono che le spese straordinarie, secondo il protocollo di intesa in essere al Tribunale di Siena, di cui le parti dichiarano di averne preso visione, comunque opportunamente documentate e previamente concordate, sono a carico dei coniugi nella misura del 50% ciascuno,
7. Per il mantenimento del figlio viene concordato a carico del padre, un assegno Per_2 mensile di € 150,00= che verrà versato alla madre entro il giorno 15 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario, sul conto corrente intestato alla stessa, che sarà opportunamente comunicato, con decorrenza dalla data della sentenza di separazione e rivalutato di anno in anno secondo gli indici ISTAT a partire da detta data. I genitori convengono che le spese straordinarie, secondo il protocollo di intesa in essere al Tribunale di Siena, di cui le parti dichiarano di averne preso visione, comunque opportunamente documentate e previamente concordate, sono a carico dei coniugi nella misura del 50% ciascuno;
8. Entrambi i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e rinunciano reciprocamente a qualsiasi assegno di mantenimento o contribuzione a qualsivoglia titolo.
9. I coniugi prestano sin d'ora, il loro reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto, nonché della carta di identità valida anche per l'espatrio, consentendo l'uno l'espatrio dell'altro.
10. L'assegno unico viene riconosciuto di spettanza esclusiva della signora
[...]
e sarà dunque percepito esclusivamente dalla stessa, qualsivoglia sia la misura Parte_1 annuale riconosciuta, la cui eventuale variazione negli anni non influirà sulla determinazione dell'importo di contribuzione al mantenimento dei figli. Allo scopo si Parte_2 impegna sin d'ora ad adoperarsi, e dunque, a sottoscrivere, ogni atto necessario e/o anche solo utile perché la madre possa percepire il medesimo, nonché a fornire annualmente la documentazione necessaria per l'ottenimento e la determinazione dell'assegno unico universale in favore esclusivo della madre.
11. I coniugi riconoscono e dichiarano reciprocamente di aver definito concordemente tra loro ogni e qualsiasi rapporto economico e di non avere nulla da chiedere e/o pretendere l'uno dall'altro ad alcun titolo e ragione, fatti salvi gli accordi di cui al presente ricorso, dichiarandosi pienamente soddisfatti di ogni diritto che potesse loro competere e di ogni pattuizione raggiunta. 4 / 5
Pubblico Ministero: visto in data 21.2.2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 24.1.2025 dinanzi al Tribunale Ordinario di Siena,
[...]
e esponevano che avevano contratto matrimonio Parte_1 Parte_2 in Pienza (SI) il 24.4.2010, atto trascritto nei registri di Stato Civile del Comune di Pienza al n. 2
Parte I Ufficio 1, stabilendo la casa familiare in Pienza, Via dell'Abbandono n. 4, e che dal matrimonio erano nati, in Montepulciano (SI) in data 7.6.2006 la figlia ed in data Per_1
7.1.2014 il figlio evidenziavano che il rapporto coniugale si era deteriorato e che la Per_2 convivenza era diventata intollerabile;
concludevano chiedendo di dichiarare la separazione, alle condizioni concordate, indicate supra, e, cumulativamente, lo scioglimento del matrimonio, alle stesse condizioni.
Il Tribunale di Siena, con sentenza n. 191/2025 del 24.3.2025, omologava la separazione consensuale e, con separata ordinanza, rimetteva la causa sul ruolo ai fini del divorzio.
Nel termine ex art. 127-ter c.p.c. del 18.11.2025, i coniugi, con note scritte, dichiaravano di rinunciare alla comparizione personale, confermavano le condizioni contenute nel ricorso e ribadivano la propria volontà di non riconciliarsi.
Il procuratore delle parti precisava le conclusioni, come in epigrafe riportate, ed il Giudice
Istruttore rimetteva la causa al collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorrenti e hanno chiesto la pronuncia della Separazione Parte_1 Pt_2 consensuale e divorzio congiunto (Scioglimento matrimonio).
Tale domanda cumulata è ammissibile, per come affermato dalla giurisprudenza, secondo cui, in tema di crisi familiare, pur in mancanza di un'espressa previsione legislativa, contenuta nell'art. 473-bis.49 c.p.c. solo con riferimento ai procedimenti contenziosi, nell'ambito del procedimento di cui all'art. 473-bis.51 c.p.c., è ammissibile il ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio (in tal senso, cfr. Cassazione civile, sez. I, 16 ottobre 2023, n. 28727).
Nel merito, dalla documentazione in atti risulta che è trascorso il periodo di separazione previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b) Legge 1° dicembre 1970 n. 898, che deve presumersi non interrotto, almeno a far data dalla sentenza n. 191/2025 del 24.3.2025 con cui il Tribunale di Siena ha omologato la separazione consensuale delle parti. 5 / 5
La concorde richiesta di scioglimento del vincolo fa presumere l'impossibilità per i coniugi di ricostituire la comunione materiale e spirituale.
Per quanto riguarda le condizioni di divorzio, si richiamano i patti espressi dai coniugi, che appaiono legittimi, conformi ai principi di ordine pubblico morale e familiare e confacenti alle esigenze affettive ed evolutive dei figli.
La natura del procedimento giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siena, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando dichiara lo scioglimento del matrimonio tra (C.F.: Parte_1
) e (C.F.: ), C.F._1 Parte_2 C.F._2 celebrato in Pienza (SI) il 24.4.2010, atto trascritto nei registri di Stato Civile del Comune di
Pienza al n. 2 Parte I Ufficio 1, alle condizioni concordate;
spese compensate.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di procedere alla trascrizione della presente sentenza sui pubblici registri.
Manda alla cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di legge.
Così deciso in Siena, all'esito della camera di consiglio del 19 novembre 2025
Il Presidente Relatore Dott. Michele Moggi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Siena
Sezione Unica Civile
Il Tribunale Ordinario di Siena, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Marianna Serrao Presidente
Dott. Michele Moggi Giudice Relatore
Dott.ssa Marta Dell'Unto Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 166/2025 R.G. promossa da
(C.F.: ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F.: ), entrambi rappresentati e difesi, per mandato in
[...] C.F._2 calce al ricorso congiunto, dall'Avv. Luca Piselli, presso il cui studio in Pienza (SI), Via degli
Archi n. 22, sono elettivamente domiciliati
RICORRENTI
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO avente ad oggetto: Separazione consensuale e divorzio congiunto (Scioglimento matrimonio)
CONCLUSIONI
Nel termine ex. art. 127-ter c.p.c. del 18.11.2025, per e l'Avv. Luca Piselli si riporta Parte_1 Parte_2 alle conclusioni in punto di scioglimento del matrimonio di cui al ricorso introduttivo, di seguito riprodotte:
1. I coniugi vivranno separati portandosi reciproco rispetto e con l'obbligo di comunicarsi l'un l'altro ogni cambiamento di residenza. Al riguardo si dichiara che la signora
[...]
manterrà la propria residenza in Pienza (Si) alla Via dell'Abbandono n. 4, Parte_1 2 / 5
nell'immobile adibito a casa coniugale, mentre il signor trasferirà la Parte_2 propria residenza quanto prima e comunque entro il prossimo 28.02.2025, con impegno a comunicare immediatamente il nuovo luogo di residenza;
lo stesso nel frattempo continuerà ad abitare nella casa coniugale fino a quando non avrà trovato altra sistemazione e comunque entro e non oltre il prossimo 28.02.2025 quando dovrà lasciare tale immobile;
2. La casa coniugale posta in Pienza (Si) alla Via dell'Abbandono n. 4 condotta in locazione con contratto del 01.12.2023 (reg.to c/o Ag. Entrate Montepulciano in data 11.12.2023 al n.
2091 serie 3T) intestato a viene assegnata alla signora Parte_2 [...]
che vi abiterà con i figli e con ogni arredo e corredo esistente con Parte_1 Per_1 Per_2 conseguente subentro ex lege nel contratto di locazione con voltura dello stesso e delle utenze;
Le parti danno atto che il signor provvederà ad asportare dalla stessa tutti i Parte_2 beni e gli effetti personali entro il termine di cui sopra.
3. I figli e di cui la prima maggiorenne ma economicamente non indipendente Per_1 Per_2 in quanto studente, verranno affidati congiuntamente ad entrambi i coniugi ma con collocazione presso la madre nell'immobile in Pienza (Si) alla Via dell'Abbandono n. 4 ove gli stessi abiteranno;
Entrambi i genitori conservano l'obbligo di educarli, di mantenerli e di facilitarne ogni possibile rapporto con l'altro genitore ed il padre avrà il diritto ed il dovere di vivere un significativo rapporto con i propri figli.
4. Quanto alla frequentazione dei figli, anche per le varie festività, i genitori convengono che, in considerazione dei loro turni di lavoro che variano settimanalmente e delle condizioni abitative e personali, saranno concordate tra di loro di volta in volta e/o periodicamente tenendo conto delle varie esigenze di studio, di svago ed altro dei figli e del preminente interesse dei medesimi;
per quanto concerne la figlia , vista la sua maggiore età, per le frequentazioni Per_1 potrà comunque accordarsi di volta in volta con i rispettivi genitori.
5. I coniugi si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo dei figli con ciascuno di essi e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
6. Per il mantenimento della figlia , maggiorenne ma studente e economicamente non Per_1 autosufficiente, viene concordato a carico del padre, un assegno mensile di € 200,00=, che verrà versato direttamente alla stessa entro il giorno 15 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario, sul conto corrente che verrà aperto a suo nome e che sarà opportunamente comunicato, con 3 / 5
decorrenza dalla data della sentenza di separazione e rivalutato di anno in anno secondo gli indici ISTAT a partire da detta data. I genitori convengono che le spese straordinarie, secondo il protocollo di intesa in essere al Tribunale di Siena, di cui le parti dichiarano di averne preso visione, comunque opportunamente documentate e previamente concordate, sono a carico dei coniugi nella misura del 50% ciascuno,
7. Per il mantenimento del figlio viene concordato a carico del padre, un assegno Per_2 mensile di € 150,00= che verrà versato alla madre entro il giorno 15 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario, sul conto corrente intestato alla stessa, che sarà opportunamente comunicato, con decorrenza dalla data della sentenza di separazione e rivalutato di anno in anno secondo gli indici ISTAT a partire da detta data. I genitori convengono che le spese straordinarie, secondo il protocollo di intesa in essere al Tribunale di Siena, di cui le parti dichiarano di averne preso visione, comunque opportunamente documentate e previamente concordate, sono a carico dei coniugi nella misura del 50% ciascuno;
8. Entrambi i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e rinunciano reciprocamente a qualsiasi assegno di mantenimento o contribuzione a qualsivoglia titolo.
9. I coniugi prestano sin d'ora, il loro reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto, nonché della carta di identità valida anche per l'espatrio, consentendo l'uno l'espatrio dell'altro.
10. L'assegno unico viene riconosciuto di spettanza esclusiva della signora
[...]
e sarà dunque percepito esclusivamente dalla stessa, qualsivoglia sia la misura Parte_1 annuale riconosciuta, la cui eventuale variazione negli anni non influirà sulla determinazione dell'importo di contribuzione al mantenimento dei figli. Allo scopo si Parte_2 impegna sin d'ora ad adoperarsi, e dunque, a sottoscrivere, ogni atto necessario e/o anche solo utile perché la madre possa percepire il medesimo, nonché a fornire annualmente la documentazione necessaria per l'ottenimento e la determinazione dell'assegno unico universale in favore esclusivo della madre.
11. I coniugi riconoscono e dichiarano reciprocamente di aver definito concordemente tra loro ogni e qualsiasi rapporto economico e di non avere nulla da chiedere e/o pretendere l'uno dall'altro ad alcun titolo e ragione, fatti salvi gli accordi di cui al presente ricorso, dichiarandosi pienamente soddisfatti di ogni diritto che potesse loro competere e di ogni pattuizione raggiunta. 4 / 5
Pubblico Ministero: visto in data 21.2.2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 24.1.2025 dinanzi al Tribunale Ordinario di Siena,
[...]
e esponevano che avevano contratto matrimonio Parte_1 Parte_2 in Pienza (SI) il 24.4.2010, atto trascritto nei registri di Stato Civile del Comune di Pienza al n. 2
Parte I Ufficio 1, stabilendo la casa familiare in Pienza, Via dell'Abbandono n. 4, e che dal matrimonio erano nati, in Montepulciano (SI) in data 7.6.2006 la figlia ed in data Per_1
7.1.2014 il figlio evidenziavano che il rapporto coniugale si era deteriorato e che la Per_2 convivenza era diventata intollerabile;
concludevano chiedendo di dichiarare la separazione, alle condizioni concordate, indicate supra, e, cumulativamente, lo scioglimento del matrimonio, alle stesse condizioni.
Il Tribunale di Siena, con sentenza n. 191/2025 del 24.3.2025, omologava la separazione consensuale e, con separata ordinanza, rimetteva la causa sul ruolo ai fini del divorzio.
Nel termine ex art. 127-ter c.p.c. del 18.11.2025, i coniugi, con note scritte, dichiaravano di rinunciare alla comparizione personale, confermavano le condizioni contenute nel ricorso e ribadivano la propria volontà di non riconciliarsi.
Il procuratore delle parti precisava le conclusioni, come in epigrafe riportate, ed il Giudice
Istruttore rimetteva la causa al collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorrenti e hanno chiesto la pronuncia della Separazione Parte_1 Pt_2 consensuale e divorzio congiunto (Scioglimento matrimonio).
Tale domanda cumulata è ammissibile, per come affermato dalla giurisprudenza, secondo cui, in tema di crisi familiare, pur in mancanza di un'espressa previsione legislativa, contenuta nell'art. 473-bis.49 c.p.c. solo con riferimento ai procedimenti contenziosi, nell'ambito del procedimento di cui all'art. 473-bis.51 c.p.c., è ammissibile il ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio (in tal senso, cfr. Cassazione civile, sez. I, 16 ottobre 2023, n. 28727).
Nel merito, dalla documentazione in atti risulta che è trascorso il periodo di separazione previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b) Legge 1° dicembre 1970 n. 898, che deve presumersi non interrotto, almeno a far data dalla sentenza n. 191/2025 del 24.3.2025 con cui il Tribunale di Siena ha omologato la separazione consensuale delle parti. 5 / 5
La concorde richiesta di scioglimento del vincolo fa presumere l'impossibilità per i coniugi di ricostituire la comunione materiale e spirituale.
Per quanto riguarda le condizioni di divorzio, si richiamano i patti espressi dai coniugi, che appaiono legittimi, conformi ai principi di ordine pubblico morale e familiare e confacenti alle esigenze affettive ed evolutive dei figli.
La natura del procedimento giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siena, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando dichiara lo scioglimento del matrimonio tra (C.F.: Parte_1
) e (C.F.: ), C.F._1 Parte_2 C.F._2 celebrato in Pienza (SI) il 24.4.2010, atto trascritto nei registri di Stato Civile del Comune di
Pienza al n. 2 Parte I Ufficio 1, alle condizioni concordate;
spese compensate.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di procedere alla trascrizione della presente sentenza sui pubblici registri.
Manda alla cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di legge.
Così deciso in Siena, all'esito della camera di consiglio del 19 novembre 2025
Il Presidente Relatore Dott. Michele Moggi