Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 21/01/2025, n. 29 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 29 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 1294/2017 R.G.A.C.
Tribunale Ordinario di Lagonegro
SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza
Il giorno 21/01/2025, alle ore 11:22 nella SEZIONE civile del Tribunale di Lagonegro all'udienza del Giudice dott. Maurizio Ferrara, è presente l'avv. Marino Marina per delega orale dell'avv. Benigni per a quale si riporta ai propri atti. Controparte_1
Nessuno compare per le altri parti.
Il Giudice invita le parti alla discussione della causa. L'avv. Marino si riporta ai propri atti ed alle conclusioni appena rassegnate.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio.
All'esito, in assenza dei difensori non più presenti, il Giudice decide la causa dando lettura, ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., del seguente dispositivo e della concisa esposizione delle ra- gioni di fatto e di diritto della decisione redatti sul presente verbale nella parte che segue.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LAGONEGRO
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica e nella persona del dott. Maurizio FERRARA, al termine dell'udienza di discussione orale del 21 gennaio 2024, pronunzia, mediante lettura del dispo- sitivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 1294 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno
2017, vertente
TRA
(C.F. , (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
); C.F._2 Parte_3
(P.I. in persona del legale rapp.te p.t., con sede
[...] P.IVA_1 Parte_1
legale in Salerno (SA), alla via R. Santamaria n.86, tutti rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'avv. Eugenio MAFFEI (C.F. ) con cui elettivamente do- C.F._3
miciliano presso lo studio dell'avv. Antonietta LATRONICO, sito in Fardella (PZ) alla via
Donadio n 4
ATTORI
E
P.I. ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2
rapp.te p.t., con sede legale in Roma, alla piazza della Croce Rossa n.1
CONVENUTA CONTUMACE
NONCHE'
(P.I. ) società per azioni soggetta al coordinamento ex Controparte_1 P.IVA_3
art 2947 sexies c.c. e d.lgs. 112/2015 di con sede legale in Controparte_2
Roma, alla piazza della Croce Rossa n 1, in persona del suo procuratore speciale avv.
[...]
quale legale rapp.te p.t. della Società, rappresentata e difesa giusta procura in at- CP_3 ti, dall'avv. Angelo BEGNINI ( C.F. ) elettivamente domiciliato C.F._4 presso lo studio dell'avv. Vincenza Guerra sito in Polla (SA) , Via Vittorio Emanuele n.82
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CONVENUTA
Oggetto: risarcimento danni
Conclusioni: come da atti e verbale di udienza.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. regolarmente notificato, , Parte_1 Parte_4
e la i e citavano in giudizio
[...] Parte_3 Pt_1 Parte_2
l fine di accertare la Controparte_2 Controparte_1
loro responsabilità relativamente all'incendio sviluppatosi in data 06/05/2017 alla località
del Comune di Vibonati (SA), a loro dire, dovuto al blocco di una ruota del con- Parte_3
voglio ferroviario ivi transitante che aveva interessato il soprassuolo forestale e parte di un'area verde di proprietà dei ricorrenti antistante la loro abitazione. I ricorrenti esponevano che immediatamente allertate le autorità competenti provvedevano a sporgere denuncia presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lagonegro;
che i danni conseguenti all'incendio erano stati oggetto di accurata relazione tecnica ed avevano riguardato i seguenti riferimenti catastali: foglio 17p.lle100-101-104-551-552-553-664-665-666-668- 669-685-
1114 ed ammontavano ad un totale di€ 65.650,10; che per i fatti per cui è causa, parte ricor- rente era costretta a sostenere le spese per la sostituzione delle staccionate (importo fatture €
7.558,85 al netto dell'Iva), per la tinteggiatura della facciata (importo fattura € 4.300,00 al netto dell'Iva) per la pulitura, preparazione del fondo e tinteggiatura del muro di sostegno
(importo fattura € 5.805,00 al netto dell'Iva). Tutto ciò premesso i ricorrenti chiedevano la condanna delle parti convenute in solido tra loro ad eseguire un urgente e indifferibile inter- vento di ripristino della stabilità del versante consistente nelle seguenti operazioni : “ imme- diato taglio di tutte le piante morte, iniziando da quelle prossime alla struttura ferroviaria, che rappresentano un reale rischio per la tramatura delle ceppaie per favorire un immediato
e numeroso ricaccio di polloni, il risarcimento di piante in fitocelle di specie autoctone per colmare le aree denudate dalla morte delle porzioni ipogee e il ripristino di tutti i muretti a secco presenti;
cippatura dei residui di lavorazione ( rametti/tronchetti fino a un diametro di
10 cm) da spargere in modo omogeneo al suolo per ridurre il fenomeno dell'erosione e resti- tuire sostanza organica al suolo;
realizzazione di una solida barriera paramassi a protezione della linea ferrata nel tratto non delimitato da muri di contenimento”; la condanna delle parti convenute in solido tra loro al risarcimento dei danni patiti e patenti dalle parti ricorrenti quantificati in euro 65.650,10 oltre al rimborso delle spese sostenute quantificate in euro
17.663,85 oltre iva, nonché i danni all'immagine e i danni estetici per il pregiudizio economi- co sofferto dalla distruzione del bosco circostante;
con vittoria di spese di lite con attribuzione
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al procuratore antistatario.
Regolarmente citata, non si costituiva nei Controparte_2
termini previsti.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 30/04/2018, si costituiva CP_1 che sosteneva che l'incendio non era addebitabile al malfunzionamento di una ruota
[...]
del treno in transito essendo stato provocato dall'azione di più ignoti tra il km 98 + 600 e il
Cont km 101 + 400 della tratta Policastro – Sapri come dichiarato anche dal dipendente on in- carico di nella denuncia di reato. Aggiun- Parte_5 Controparte_5
geva che a seguito di tale evento venne interrotta la circolazione dei treni sia sul binario pari che su quello dispari;
che sul luogo dell'intervento erano giunti i Vigili del Fuoco che, come si evince dal Rapporto di intervento allegato agli atti, erano stati chiamati da un soggetto di- verso dai ricorrenti per spegnere l'incendio, la cui origine era ignota e i relativi danni erano stati quantificati in circa tre ettari di bosco.
Disposto il mutamento del rito da sommario a ordinario di cognizione, istruita la causa con prove documentali ed orali, dopo una serie di rinvii a causa del carico del ruolo, il Giudice rinviava la precisazione delle conclusioni a discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 21.01.2025, assegnando termine fino a trenta giorni prima per il deposito di note difensive.
2. In via preliminare va dichiarata la contumacia di la quale Controparte_2
sebbene ritualmente evocata in giudizio non si è costituita.
3. Tanto premesso il Tribunale ritiene che la domanda promossa dagli attori vada qualificata come domanda di risarcimento danni ai sensi dell'articolo 2051 c.c.
L'art 2051 c.c. afferma che “ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito “.
L'orientamento dominante in giurisprudenza individua in tale norma un'ipotesi di responsabi- lità oggettiva per la quale ai fini della sua applicazione” è sufficiente riscontrare l'esistenza del nesso causale tra il bene in custodia e la conseguenza dannosa, senza che assuma rilievo la condotta del custode e l'osservanza o meno di uno specifico obbligo di vigilanza da parte sua.” (Cass. n 15383/2006), come confermato anche dalla Corte di Cassazione a Sezioni
Unite n. 20493 del 2022.
Sul custode grava quindi una presunzione di responsabilità che può venir meno solo nel caso in cui dà prova del caso fortuito definito generalmente inteso come evento interruttivo del nesso causale tra la cosa in custodia ed evento dannoso (Cassazione n. 25460/2020, Cass. n
31884/2019).
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Al danneggiato, invece, spetterà provare il nesso di causalità tra la cosa in custodia e i danni.
Secondo la Cassazione n 25885 del 2022 “il nesso di causa è provato quando la tesi a favore
(del fatto che un evento sia causa di un altro) è più probabile di quella contraria (che quell'evento non sia causa dell'altro): il che si esprime con la formula del più probabile che non”.
Tanto premesso il Tribunale ritiene che all'esito dell'istruttoria non sia emerso prova idonea del nesso di causalità tra il bene in custodia e l'evento dannoso. Non è stato nello specifico provato che l'incendio che si è pacificamente sviluppato in Vibonati (SA) alla località Canni- celle il 6.05.2017 sia stato effettivamente innescato, come sostengono i ricorrenti, da un bloc- co di una ruota del convoglio ferroviario dal quale sarebbero uscite scintille. In primo luogo il
Tribunale osserva che non appare verosimile che un incendio di così vaste proporzioni (circa
3 ettari di bosco, come accertato dai Vigili del Fuoco – vedi pag. 2 del rapporto di intervento, all. n. 3 prod. e che ha causato i danni indicati dagli attori possa essere stato Controparte_1
causato da alcune scintille provocate dal convoglio ferroviario. In secondo luogo la tesi degli attori appare in contrasto con la dichiarazione del teste , escusso all'udienza Controparte_5
del 19.10.2022, secondo cui i focolai dell'incendio erano localizzati in più punti anche distanti dalla sede ferroviaria e discostanti tra loro. Tanto emerge altresì dalla denuncia proposta pro- prio da (all. n. 4 prod. subito dopo il sinistro. Del resto Controparte_5 Controparte_1
nulla in merito a tale presunta causa dell'incendio emerge dal rapporto redatti dai Vigili del
Fuoco intervenuto al momento dell'incendio. Infine non può sottacersi che, come eccepito da non voi è alcuna prova della presentazione di una denuncia da parte degli at- Controparte_1
tori a seguito dei fatti di causa.
Per quanto attiene le dichiarazioni della teste escussa all'udienza del 19.10.2022, Tes_1
il Tribunale osserva che la teste pur avendo dichiarato di aver visto il convoglio con uno sciame di scintille tra le ruote e la rotaia e di aver sentito un rumore di ferraglia nulla ha di- chiarato in merito alla circostanza che da tale scintille si sarebbe poi generato un incendio ad anzi la teste ha espressamente dichiarato: “Io non sono stata sul posto tutta la mattina non ho visto le fiamme, ho visto che i Vigili del Fuoco stavano intervenendo e so che ci sono dei vi- deo che ho visto su you tube”.
Ebbene, alla luce delle valutazioni sopra esposte, le dichiarazioni del teste appaiono generiche e ad ogni modo non sufficienti per ritenere provato il nesso di causalità, non avendo la teste rese dichiarazioni specifiche in merito al fatto che proprio dal guasto ferroviario sarebbe poi sorto l'incendio che ha colpito anche la proprietà degli attori. Nessun altro dei testi escussi ha reso dichiarazioni utili sotto tale profilo.
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Da ultimo il Tribunale rileva l'inutilizzabilità della documentazione depositata tardivamente da parte attrice con la comparsa conclusionale e ribadisce l'inammissibilità della richiesta di acquisizione di “copia del procedimento penale pendente dinanzi alla Procura della Repubbli- ca presso il Tribunale di Lagonegro” e di copia del rapporto dei carabinieri forestali stazione di Sapri non avendo la parte istante indicato in modo specifico i documenti da acquisire e non avendo provato né allegato l'impossibilità di acquisire la documentazione oggetto dell'istanza.
La domanda e è infondata anche per la mancata prova dei danni che gli attori sostengono di aver patito. Innanzitutto non vi è alcuna prova dei presunti danneggiamenti agli immobili di proprietà degli attori ad eccezione della staccionata e di quelli riguardanti la vegetazione. Gli attori hanno prodotto in giudizio una serie di fatture il cui pagamento non è provato. Ad ogni modo per quanto riguarda i danni alla vegetazione sarebbe stato onere degli attori chiedere prima del giudizio un accertamento tecnico preventivo per una valutazione dei danni dal mo- mento che per la natura dei beni in questione non avrebbe avuto alcuna utilità una ctu disposta nel corso del giudizio ordinario a notevole distanza di tempo dai fatti di causa.
Per tutti i motivi esposti la domanda di risarcimento danni proposta dagli attori va rigettata.
4. Le spese di lite nei rapporti tra gli attori e seguono la soccombenza e sono Controparte_1 liquidate d'ufficio in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022, tenuto conto del valore della controversia, con riduzione ex art 4 co. 1 del cit. decreto per tutte le fasi in considerazione della natura non complessa delle questioni di diritto affrontate. Per quanto attiene i rapporti tra parte attrice e ferrovia dello Stato italiane s.p.a. le spese vanno dichiarate compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lagonegro, in composizione monocratica definitivamente pronunciando disat- tesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1) rigetta la domanda di parte attrice;
2) condanna gli attori in solido al pagamento delle spese in giudizio in favore di
[...] liquidate nell'importo di euro 7.716,00 a titolo di compensi oltre rimborso CP_6
forfettario nella misura del 15 % sui compensi, IVA e CPA come per legge;
3) compensa le spese di lite tra parte attrice e Ferrovia dello Stato italiane s.p.a..
Lagonegro, 21.01.2025
Il GIUDICE dott. Maurizio Ferrara
La presente sentenza è sottoscritta con firma digitale.
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