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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 06/10/2025, n. 958 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 958 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 1081 /2024 R.G.
TRIBUNALE DI PATTI REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati:
Dott. RI AM Presidente
Dott.ssa Rossella Busacca Giudice
Dott.ssa SA RU MI Giudice rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al N. 1081/2024 R.G., promosso
da
, c.f. , nata in [...] il [...] e residente a Parte_1 C.F._1
LI (ME) via G. Amodeo n. 96, elettivamente domiciliata in CO (ME) via F. Faranda n. 89
presso lo studio legale dell'avv. Rosanna Sofia (c.f. - pec: C.F._2
che la rappresenta e difende per procura in atti Email_1
nei confronti di
c.f. , nato in [...] il [...] e ivi Controparte_1 C.F._3
residente in [...], elettivamente domiciliato in LI (ME) via Rosate n. 4 presso lo studio legale dell'avv. Francesca La Rosa (c.f. - pec: C.F._4
che lo rappresenta e difende per procura in atti. Email_2
con l'intervento
del PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Patti.
1 Oggetto: separazione giudiziale con richiesta di divorzio.
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato il 14.10.2024 – premesso di avere contratto, in Parte_1
data 15.07.2015 a Kutaisi (Georgia), matrimonio con (atto iscritto al Controparte_1
numero 68153000766 del Registro Civile dell'Agenzia dello Sviluppo e dei servizi statali di Kutaisi,
nonché tradotto in italiano, con apposizione di apostille e trascritto nei registri dello Stato civile del
Comune di LI al numero 15, parte II, serie C); che dal matrimonio non sono nati figli;
che i rapporti tra i coniugi, stante anche i maltrattamenti inflitti dal marito, si sono incrinati al punto da far venir meno l'affectio coniugalis e determinare l'interruzione della convivenza – ha chiesto la separazione personale tra i coniugi con assegnazione della casa coniugale sita in LI via Amodeo,
e senza alcun obbligo di mantenimento reciproco tra le parti;
ha chiesto, inoltre, pronunziarsi sentenza di divorzio dopo il passaggio in giudicato della sentenza di separazione. Il tutto con vittoria di spese e compensi.
Con comparsa, depositata il 19.09.2025, si è costituito aderendo a tutte Controparte_1
le domande formulate dalla ricorrente e chiedendo la vittoria di spese e compensi.
Tanto premesso, va rilevato che sussiste la giurisdizione ed è applicabile la legge italiana in materia di separazione e divorzio in base al c.d. Regolamento Roma III.
Sulla base del regolamento i coniugi possono scegliere la legge applicabile al divorzio in quella dello
Stato di ultima residenza abituale se uno di essi vi risiede ancora.
Nel caso in esame, tuttavia, non è stata fatta una espressa scelta della legge applicabile (sebbene dal contenuto degli atti pare emergere la volontà di applicare la legge italiana).
In caso di mancata scelta, il Regolamento prevede che il divorzio sia regolato dalla legge dello Stato
in cui i coniugi hanno avuto l'ultima residenza comune, purché uno di essi ancora vi risieda.
La ricorrente è residente ancora in Italia mentre il resistente si trova in Georgia in forza di decreto di espulsione.
2 Ciò posto, risulta applicabile la legge italiana.
Stante l'adesione del resistente alle domande della ricorrente, va dichiarata la separazione personale tra i coniugi alle condizioni concordate (assegnazione della casa familiare -sita in LI via Amodeo
n.96- alla ricorrente e rinuncia reciproca a qualsivoglia contributo al mantenimento essendo i coniugi economicamente autonomi)
Da ultimo, atteso che la ricorrente ha chiesto -secondo quanto previsto dall'art. 473 bis.49 c.p.c.- la pronunzia di divorzio e stante l'adesione del resistente, la causa deve essere rimessa sul ruolo del
Giudice relatore affinché questi -trascorsi sei mesi dalla data di comparizione in sede di separazione-
provveda ad acquisire, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto indicato nell'art. 2 della L. 898/70. A tale proposito il Collegio sin da ora ritiene opportuno precisare che la modifica unilaterale di tali condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473-bis.19, 2°comma, c.p.c.
Spese alla pronuncia del divorzio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Patti, sentiti il ricorrente ed il suo procuratore, udite le conclusioni del P.M.,
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da contro Parte_1
così decide: Controparte_1
1. dichiara la separazione personale tra i suddetti coniugi, alle condizioni concordate,
ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di LI (ME) di procedere all'annotazione ai sensi di legge della presente sentenza;
2. provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del giudice ai fini della pronunzia di divorzio;
Così deciso in Patti, nella Camera di Consiglio del Tribunale, il 4.10.2025
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
SA RU MI RI AM
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TRIBUNALE DI PATTI REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati:
Dott. RI AM Presidente
Dott.ssa Rossella Busacca Giudice
Dott.ssa SA RU MI Giudice rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al N. 1081/2024 R.G., promosso
da
, c.f. , nata in [...] il [...] e residente a Parte_1 C.F._1
LI (ME) via G. Amodeo n. 96, elettivamente domiciliata in CO (ME) via F. Faranda n. 89
presso lo studio legale dell'avv. Rosanna Sofia (c.f. - pec: C.F._2
che la rappresenta e difende per procura in atti Email_1
nei confronti di
c.f. , nato in [...] il [...] e ivi Controparte_1 C.F._3
residente in [...], elettivamente domiciliato in LI (ME) via Rosate n. 4 presso lo studio legale dell'avv. Francesca La Rosa (c.f. - pec: C.F._4
che lo rappresenta e difende per procura in atti. Email_2
con l'intervento
del PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Patti.
1 Oggetto: separazione giudiziale con richiesta di divorzio.
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato il 14.10.2024 – premesso di avere contratto, in Parte_1
data 15.07.2015 a Kutaisi (Georgia), matrimonio con (atto iscritto al Controparte_1
numero 68153000766 del Registro Civile dell'Agenzia dello Sviluppo e dei servizi statali di Kutaisi,
nonché tradotto in italiano, con apposizione di apostille e trascritto nei registri dello Stato civile del
Comune di LI al numero 15, parte II, serie C); che dal matrimonio non sono nati figli;
che i rapporti tra i coniugi, stante anche i maltrattamenti inflitti dal marito, si sono incrinati al punto da far venir meno l'affectio coniugalis e determinare l'interruzione della convivenza – ha chiesto la separazione personale tra i coniugi con assegnazione della casa coniugale sita in LI via Amodeo,
e senza alcun obbligo di mantenimento reciproco tra le parti;
ha chiesto, inoltre, pronunziarsi sentenza di divorzio dopo il passaggio in giudicato della sentenza di separazione. Il tutto con vittoria di spese e compensi.
Con comparsa, depositata il 19.09.2025, si è costituito aderendo a tutte Controparte_1
le domande formulate dalla ricorrente e chiedendo la vittoria di spese e compensi.
Tanto premesso, va rilevato che sussiste la giurisdizione ed è applicabile la legge italiana in materia di separazione e divorzio in base al c.d. Regolamento Roma III.
Sulla base del regolamento i coniugi possono scegliere la legge applicabile al divorzio in quella dello
Stato di ultima residenza abituale se uno di essi vi risiede ancora.
Nel caso in esame, tuttavia, non è stata fatta una espressa scelta della legge applicabile (sebbene dal contenuto degli atti pare emergere la volontà di applicare la legge italiana).
In caso di mancata scelta, il Regolamento prevede che il divorzio sia regolato dalla legge dello Stato
in cui i coniugi hanno avuto l'ultima residenza comune, purché uno di essi ancora vi risieda.
La ricorrente è residente ancora in Italia mentre il resistente si trova in Georgia in forza di decreto di espulsione.
2 Ciò posto, risulta applicabile la legge italiana.
Stante l'adesione del resistente alle domande della ricorrente, va dichiarata la separazione personale tra i coniugi alle condizioni concordate (assegnazione della casa familiare -sita in LI via Amodeo
n.96- alla ricorrente e rinuncia reciproca a qualsivoglia contributo al mantenimento essendo i coniugi economicamente autonomi)
Da ultimo, atteso che la ricorrente ha chiesto -secondo quanto previsto dall'art. 473 bis.49 c.p.c.- la pronunzia di divorzio e stante l'adesione del resistente, la causa deve essere rimessa sul ruolo del
Giudice relatore affinché questi -trascorsi sei mesi dalla data di comparizione in sede di separazione-
provveda ad acquisire, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto indicato nell'art. 2 della L. 898/70. A tale proposito il Collegio sin da ora ritiene opportuno precisare che la modifica unilaterale di tali condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473-bis.19, 2°comma, c.p.c.
Spese alla pronuncia del divorzio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Patti, sentiti il ricorrente ed il suo procuratore, udite le conclusioni del P.M.,
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da contro Parte_1
così decide: Controparte_1
1. dichiara la separazione personale tra i suddetti coniugi, alle condizioni concordate,
ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di LI (ME) di procedere all'annotazione ai sensi di legge della presente sentenza;
2. provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del giudice ai fini della pronunzia di divorzio;
Così deciso in Patti, nella Camera di Consiglio del Tribunale, il 4.10.2025
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
SA RU MI RI AM
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