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Sentenza 22 aprile 2025
Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 22/04/2025, n. 868 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 868 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
Proc. nr. 4006/2024 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI
SEZIONE PRIMA CIVILE composto dai seguenti magistrati:
Dott. Riccardo Massera Presidente
Dott. Marco Valecchi Giudice Rel.
Dott. Prisca Picalarga Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento, ex art. 473 bis.51, comma 5, c.p.c., iscritto al n. r.g.v.g. 4006/2024 promosso congiuntamente da:
nata a [...] il [...] (c.f. rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Maria Teresa Paoli (c.f. – PEC C.F._2
) e nato a [...] il [...] (c.f. Email_1 Parte_2
), rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente dagli Avv.ti Monica C.F._3
Simeoni (c.f. – PEC ) e Florina C.F._4 Email_2
Claudia Spiridon (c.f. – PEC ); C.F._5 Email_3
RICORRENTI
OGGETTO: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti del figlio nato fuori dal matrimonio su domanda congiunta
CONCLUSIONI DELLE PARTI come da note in sostituzione dell'udienza del 7.4.2025.
Per il P.M. Visto per l'intervento in data 8.4.2025
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso congiunto ai sensi dell'art. 473 bis n. 51 c.p.c., sottoscritto da entrambe le parti e depositato in data 29.10.2024, i signori e premesso che, dalla Parte_1 Parte_2
loro convivenza more uxorio era nata la figlia (n. a Roma il 29.10.2015) e che, a seguito Per_1
pagina 1 di 4 dell'interruzione della prefata relazione, adivano l'intestato Tribunale, chiedendo di voler sostituire l'udienza di comparizione con il deposito di note scritte e disciplinare la responsabilità genitoriale con riferimento alla figlia minore alle seguenti condizioni concordate e: “1. l'affidamento della figlia sarà condiviso, con residenza della stessa presso l'abitazione paterna, sita in Persona_2
Ciampino (RM) Via Alcide De Gasperi n. 2; 2. durante la settimana la figlia starà con uno dei genitori dal sabato pomeriggio al successivo venerdì mattina;
trascorrerà generalmente la giornata del venerdì presso i nonni materni, con pernottamento presso gli stessi ed il sabato seguente starà con l'altro genitore, fino al successivo venerdì mattina, per mantenere le abitudini sino ad oggi seguite. In tal modo, anche i fine settimana saranno alternati tra i genitori. Durante le vacanze estive per il periodo di ferie, ciascun genitore comunicherà all'altro il luogo in cui si recherà in vacanza con la figlia entro il 31 maggio di ciascun anno;
durante le vacanze natalizie: ad anni alterni, la figlia trascorrerà la sera del 24 dicembre con il padre ed il giorno del 25 dicembre con la madre, salvo diverso accordo tra le parti, e trascorrerà con il padre il giorno del
31 dicembre, pernottando presso lo stesso e il 01 gennaio con la madre;
infine, sempre ad anni alterni, la minore trascorrerà il 26 dicembre con la madre ed il 06 gennaio con il padre;
durante le vacanze pasquali: alternativamente, la madre passerà con il giorno di Pasqua e il padre Per_1
quello di Pasquetta;
in caso di malattia della figlia e/o di chiusura straordinaria della scuola durante l'anno scolastico (ponti, scioperi ecc.) i genitori valuteranno, di volta in volta, chi dei due resterà con la minore, impegnandosi a collaborare nella gestione dei giorni di assenza della stessa da scuola.
Resta inteso che i coniugi si impegnano a venire incontro alle reciproche esigenze e potranno concordare diverse modalità di visita e/o permanenza della minore presso di loro, qualora sorgessero imprevisti di carattere lavorativo e/o personale, tenuto conto anche e soprattutto dell'età della bambina.
3. Il padre corrisponderà alla madre, per il mantenimento della figlia di €.
200,00, rivalutabili annualmente secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'Istat, da versarsi a mezzo bonifico bancario, del quale verranno fornite le coordinate, oppure brevi manu con rilascio di attestazione di versamento, entro e non oltre il giorno 05 di ogni mese, oltre al pagamento della mensa scolastica. Quanto alle spese straordinarie - per l'elencazione delle quali si rinvia al Protocollo d'Intesa tra l'intestato Tribunale ed il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Velletri – ciascun genitore verserà il 50% delle spese straordinarie mediche, specialistiche, scolastiche ludiche (centro estivo, gite ecc.), culturali, su presentazione da parte dell'altro genitore di regolare attestazione di pagamento. Resta inteso che le spese straordinarie che attengano a decisioni di maggior interesse per la figlia nonché quelle che comportino notevoli pagina 2 di 4 oneri economici, con un livello di spesa superiore ad €. 300,00 verranno prese dai genitori di comune accordo. In tal caso, il genitore, a fronte della richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto entro e non oltre dieci giorni;
in mancanza, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. L'Assegno Unico (e/o qualsiasi altra forma di sostegno economico per le famiglie con figli a carico) verrà percepito dalle parti al 50%. Finché la madre non presenterà apposita domanda, il sig. verserà il 50% dell'importo Parte_2 dell'assegno attualmente erogato interamente allo stesso;
4. Le decisioni di maggior interesse per la minore relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute saranno prese di comune accordo tra i genitori tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della stessa;
per le decisioni di ordinaria amministrazione inerenti all'istruzione, all'educazione e alla salute della figlia, la responsabilità genitoriale potrà essere esercitata disgiuntamente;
5. I genitori si impegnino a comunicare tempestivamente l'uno all'altro ogni circostanza rilevante sullo stato fisico, psichico, scolastico della figlia;
collaborano per infondere nel minore i valori della parità genitoriale, anche e soprattutto nel rispetto della loro condizione di genitori non conviventi;
i genitori si impegnano, altresì, ad agevolare i rapporti della figlia con le rispettive famiglie di origine;
6. I genitori si prestano reciproco consenso sin da ora per l'espatrio e per il rilascio/rinnovo dei passaporti o di altro documento valido per l'espatrio e si impegnano a comunicarsi, reciprocamente, entro 30 giorni, l'avvenuto cambiamento di residenza e/o di domicilio”.
2. Alla successiva udienza del 7.4.2025, tenutasi ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., considerata la dichiarazione di non voler comparire in udienza e di non volersi riconciliare, le parti hanno insistito sulla loro volontà di ottenere la pronuncia domandata alle condizioni di cui al libello introduttivo, rinunciando all'impugnazione della emananda sentenza. Il Giudice relatore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
3. Tanto premesso, ritiene il Collegio che le condizioni dell'accordo corrispondano all'interesse preminente della minore e che, non presentando profili di contrarietà a norme imperative e all'ordine pubblico, possano essere poste a fondamento della richiesta pronuncia. Vi è accordo anche con riferimento agli aspetti economici.
4. La natura del procedimento, le istanze esposte dalle parti e le conclusioni concordate assunte sono tali da giustificare la totale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale, nella composizione collegiale che precede, pronunciando sulla causa avente R.G.V.G.
n. 4006/2024, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:
pagina 3 di 4 a) omologa l'accordo tra le parti e, per l'effetto, dispone in conformità alle condizioni concordate di cui in motivazione;
b) compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Velletri, nella camera di consiglio del 14 aprile 2025
Il Presidente Il Giudice Re l.
Dott. Riccardo Massera Dott. Marco Valecchi
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