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Sentenza 10 gennaio 2025
Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Arezzo, sentenza 10/01/2025, n. 14 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Arezzo |
| Numero : | 14 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 640/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AREZZO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Lucia Faltoni Presidente relatore ed estensore dott.ssa Alessia Caprio Giudice dott.ssa Cristina Colombo Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 640/2024 promossa da:
), rappresentato e difeso dall'Avv. PIERA SANTORO Parte_1 C.F._1
ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Arezzo, Via Montefalco, n. 38;
PARTE RICORRENTE
CONTRO
( ), rappresentata e difesa dall'Avv. NERI FRANCESCA CP_1 C.F._2
ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Arezzo, Via Garbasso, n. 42/A;
PARTE RESISTENTE
Con l'intervento del Procuratore della Repubblica di Arezzo
INTERVENUTO
OGGETTO: ricorso in materia di regolamentazione delle condizioni dell'esercizio della responsabilità genitoriale
CONCLUSIONI
Come da conclusioni congiunte concordemente rassegnate all'udienza del 28.11.2024. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 337-ter e ssgg. c.c., con richiesta di provvedimenti indifferibili ex art. 473 bis,
n.15, c.p.c., depositato in data 21.3.2024, il ricorrente ha chiesto che il Tribunale Parte_1
regolamentasse le condizioni di esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti del figlio minore , nato il [...], dalla relazione more uxorio intrattenuta con la Persona_1
resistente , al fine di regolamentare le condizioni dell'esercizio della potestà genitoriale CP_1
sul minore.
In particolare, il ricorrente ha chiesto preliminarmente l'adozione di provvedimenti ex art. 473 bis n.
15 c.p.c., e, nelle more, la possibilità di vedere il bambino almeno due pomeriggi a settimana dall'uscita da scuola fino alle 21:30 e, nel merito, l'affido condiviso con collocamento del minore presso la madre, la condivisione di ogni decisione inerente il minore sulle questioni fondamentali e un ampiamento dei tempi di frequentazione padre figlio, attualmente consistenti in un pomeriggio infrasettimanale e in un giorno durante il fine settimana, con alternanza.
Sul punto, il ha rappresentato di essere stato pressoché tagliato fuori dalla vita del figlio, Pt_1
avendo la madre di questi deciso unilateralmente di lasciare la casa familiare per tornare col bambino dai genitori, senza preavviso, altresì imponendo i ristretti tempi di frequentazione padre-figlio sopra riportati e prendendo di sola propria iniziativa scelte importanti per la vita del bambino, come quella di iscriverlo a una nuova scuola.
Infine, quanto alle condizioni economiche, il ricorrente ha proposto di versare per il figlio la somma di euro 200, 00 mensili, con equa suddivisione al 50% delle spese straordinarie, come da Protocollo attualmente in uso presso questo Tribunale.
Con memoria difensiva depositata in data 7.5.2024, la resistente ha chiesto anch'essa CP_1
l'affido condiviso del figlio con collocamento presso di sé, con la predisposizione temporanea di un regime di frequentazione padre-figlio consistente in due pomeriggi infrasettimanali, dall'uscita di scuola/ ore 09:00 in periodo non scolastico sino alle ore 21:00 e un giorno nel fine settimana dalla
09:00 alle 21:00, in entrambi i casi alternando i giorni, rimandando la predisposizione di u regime di visita definitivo all'esito di un percorso di sostegno alla genitorialità per entrambi, che ugualmente domanda di disporre. Infine, in merito alle questioni economiche ha domandato un contributo mensile ordinario di euro 300,00, con il 70% delle spese straordinarie a carico del ricorrente e la possibilità di richiedere in via esclusiva l'Assegno Unico, con detrazione equamente suddivisa tra le parti in misura del 50%.
Nello specifico, la resistente ha rappresentato una situazione relazionale e familiare alquanto accidentata, costellata di litigi, in particolare riferendo la mancanza di collaborazione del nella Pt_1 gestione del bambino, le sue difficoltà in tal senso e finanche il persistere di comportamenti pericolosi per il minore, come lasciare in giro per casa, accessibili al figlio, medicinali ed integratori che il ricorrente assume regolarmente per l'insonnia di cui soffre.
La resistente ha altresì contestato di tenere un atteggiamento ostativo alla frequentazione padre-figlio, rappresentando anzi di essersi da subito e costantemente adoperata per raggiungere un'intesa bonaria in tal senso e di essere guidata nelle proprie scelte non da un desiderio di esclusività nei confronti del figlio, quanto piuttosto dai rappresentati timori delle difficoltà gestionale da parte del padre e, soprattutto, dalla sua noncuranza nel tenere comportamenti potenzialmente pericolosi per il bambino, come farlo salire su mezzi agricoli e, come già detto, lasciare medicinali incustoditi con il rischio che il minore possa assumerli, come riferisce essere già accaduto.
All'udienza del 13.06.2024 le parti, dato atto di avere intrapreso un percorso di sostegno alla genitorialità presso un professionista di fiducia, chiedevano apposito rinvio volto a verificare, all'esito di detto percorso, la possibilità di addivenire a conclusioni congiunte.
Alla successiva udienza del 28.11.2024, evidenziate alcune difficoltà in merito ai pernottamenti del minore presso il padre, rappresentato di stare proseguendo il percorso di genitorialità di cui sopra con riscontri positivi, le parti, dopo lunga discussione, addivenivano a condizioni condivise, facendo sempre salvi diversi e migliori accordi, chiedendo pertanto che il Tribunale disponesse in conformità alla volontà congiunta manifestata dalle stesse parti (cfr. verbale d'udienza del 28.11.2024).
Pertanto, acquisito il parere favorevole del Pubblico Ministero, la causa è stata trattenuta per la decisione collegiale.
Nello specifico, le parti hanno chiesto che il Tribunale accogliesse le conclusioni congiuntamente rassegnate all'udienza del 28.11.2024, alla quale le parti sono addivenute alle seguenti conclusioni:
“1) affido condiviso di ad entrambi i genitori e collocamento prevalente presso la madre;
Per_1
2) il padre terrà con sé : Per_1
a) tutti i martedì pomeriggio dall'uscita di scuola, o nei periodi non scolastici entro le ore 10:00 presso l'abitazione dei nonni materni ad Arezzo fino alle ore 22:00 quando lo riaccompagnerà sempre ad Arezzo presso i nonni materni;
a.1) il venerdì pomeriggio, nella settimana con i fine settimana di spettanza materna, dall'uscita di scuola, o nei periodi non scolastici entro le ore 10:00 presso l'abitazione dei nonni materni ad
Arezzo, fino alle ore 22:00 quando lo riaccompagnerà sempre ad Arezzo presso i nonni materni;
b) a fine settimana alternati dal sabato mattina quando lo prenderà entro le ore 10:00 presso
l'abitazione dei nonni materni ad Arezzo, fino alle ore 22:00 della domenica quando lo riaccompagnerà sempre ad Arezzo presso i nonni materni;
c) a partire da giugno 2025 tutti i martedì pomeriggio dall'uscita di scuola, o nei periodi non scolastici entro le ore 10:00 presso l'abitazione dei nonni materni ad Arezzo, riaccompagnandolo il mercoledì mattina a scuola o, nei periodi non scolastici, entro le ore 10:00 ad Arezzo presso i nonni materni;
d) a partire da giugno 2025, sempre a fine settimana alternati dal sabato mattina quando lo prenderà entro le ore 10:00 presso l'abitazione dei nonni materni ad Arezzo, fino alle ore 22:00 quando lo riaccompagnerà sempre ad Arezzo presso i nonni materni;
e) durante le prossime festività natalizie il padre terrà : Per_1
e.1) il giorno del 24 dicembre, prelevandolo dall'abitazione dei nonni materni entro le ore 10:00 e riaccompagnandovelo la mattina del 25 dicembre entro le ore 11:00;
e.2) il 31 dicembre prelevandolo dall'abitazione dei nonni materni entro le ore 10:00 e riaccompagnandovelo la mattina del 1 gennaio entro le ore 12;
e.3) il giorno 6 gennaio con il padre dalle ore 10:00 alle ore 22:00, prelevandolo e riaccompagnandolo dai nonni materni;
e.4) i genitori si dichiarano d'accordo a che il padre, durante uno dei fine settimana di sua spettanza, porti con sé dai nonni e parenti paterni a Treviso, dal venerdì pomeriggio fino alla domenica Per_1
sera;
f) durante le festività pasquali del 2025 trascorrerà il giorno di Pasqua con il padre dalle Per_1
ore 10:00 fino alle ore 22:00 e quello di Pasquetta con la madre;
g) di anno in anno le festività natalizie e pasquali come sopra regolate verranno alternate fra i genitori;
h) durante le vacanze estive dell'anno 2025, il padre trascorrerà cinque giorni con , da Per_1 concordare con la madre entro il 30 giugno, mentre a partire dall'estate 2026 potrà trascorrere con
quindici giorni sempre da concordare con la madre entro il 31 maggio di ogni anno;
Per_1
i) il padre contribuirà al mantenimento ordinario di versando alla madre, ogni mese entro il Per_1
giorno 10, euro 200,00, rivalutabili annualmente, oltre 50% delle spese straordinarie come da
Protocollo in uso presso questo Tribunale, oltre al 50% della retta mensile della mensa scolastica;
l) l'assegno unico continuerà ad essere percepito in via esclusiva dalla madre, collocataria prevalente;
m) entrambi i genitori si impegnano a proseguire il percorso di sostegno alla genitorialità;
n) spese di lite compensate.
Esaminate le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti all'udienza del 28.11.2024 e ritenuto che non vi siano motivi ostativi, anche nell'interesse della prole, all'accoglimento delle stesse, il
Tribunale provvede in conformità.
P.Q.M.
Il Tribunale di Arezzo, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così provvede:
- dispone in conformità alle conclusioni concordemente rassegnate all'udienza del
28.11.2024, che devono ritenersi parte integrante della presente sentenza;
-
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Arezzo, nella camera di consiglio del 10.01.2025.
Il Presidente est. dott.ssa Lucia Faltoni
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AREZZO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Lucia Faltoni Presidente relatore ed estensore dott.ssa Alessia Caprio Giudice dott.ssa Cristina Colombo Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 640/2024 promossa da:
), rappresentato e difeso dall'Avv. PIERA SANTORO Parte_1 C.F._1
ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Arezzo, Via Montefalco, n. 38;
PARTE RICORRENTE
CONTRO
( ), rappresentata e difesa dall'Avv. NERI FRANCESCA CP_1 C.F._2
ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Arezzo, Via Garbasso, n. 42/A;
PARTE RESISTENTE
Con l'intervento del Procuratore della Repubblica di Arezzo
INTERVENUTO
OGGETTO: ricorso in materia di regolamentazione delle condizioni dell'esercizio della responsabilità genitoriale
CONCLUSIONI
Come da conclusioni congiunte concordemente rassegnate all'udienza del 28.11.2024. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 337-ter e ssgg. c.c., con richiesta di provvedimenti indifferibili ex art. 473 bis,
n.15, c.p.c., depositato in data 21.3.2024, il ricorrente ha chiesto che il Tribunale Parte_1
regolamentasse le condizioni di esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti del figlio minore , nato il [...], dalla relazione more uxorio intrattenuta con la Persona_1
resistente , al fine di regolamentare le condizioni dell'esercizio della potestà genitoriale CP_1
sul minore.
In particolare, il ricorrente ha chiesto preliminarmente l'adozione di provvedimenti ex art. 473 bis n.
15 c.p.c., e, nelle more, la possibilità di vedere il bambino almeno due pomeriggi a settimana dall'uscita da scuola fino alle 21:30 e, nel merito, l'affido condiviso con collocamento del minore presso la madre, la condivisione di ogni decisione inerente il minore sulle questioni fondamentali e un ampiamento dei tempi di frequentazione padre figlio, attualmente consistenti in un pomeriggio infrasettimanale e in un giorno durante il fine settimana, con alternanza.
Sul punto, il ha rappresentato di essere stato pressoché tagliato fuori dalla vita del figlio, Pt_1
avendo la madre di questi deciso unilateralmente di lasciare la casa familiare per tornare col bambino dai genitori, senza preavviso, altresì imponendo i ristretti tempi di frequentazione padre-figlio sopra riportati e prendendo di sola propria iniziativa scelte importanti per la vita del bambino, come quella di iscriverlo a una nuova scuola.
Infine, quanto alle condizioni economiche, il ricorrente ha proposto di versare per il figlio la somma di euro 200, 00 mensili, con equa suddivisione al 50% delle spese straordinarie, come da Protocollo attualmente in uso presso questo Tribunale.
Con memoria difensiva depositata in data 7.5.2024, la resistente ha chiesto anch'essa CP_1
l'affido condiviso del figlio con collocamento presso di sé, con la predisposizione temporanea di un regime di frequentazione padre-figlio consistente in due pomeriggi infrasettimanali, dall'uscita di scuola/ ore 09:00 in periodo non scolastico sino alle ore 21:00 e un giorno nel fine settimana dalla
09:00 alle 21:00, in entrambi i casi alternando i giorni, rimandando la predisposizione di u regime di visita definitivo all'esito di un percorso di sostegno alla genitorialità per entrambi, che ugualmente domanda di disporre. Infine, in merito alle questioni economiche ha domandato un contributo mensile ordinario di euro 300,00, con il 70% delle spese straordinarie a carico del ricorrente e la possibilità di richiedere in via esclusiva l'Assegno Unico, con detrazione equamente suddivisa tra le parti in misura del 50%.
Nello specifico, la resistente ha rappresentato una situazione relazionale e familiare alquanto accidentata, costellata di litigi, in particolare riferendo la mancanza di collaborazione del nella Pt_1 gestione del bambino, le sue difficoltà in tal senso e finanche il persistere di comportamenti pericolosi per il minore, come lasciare in giro per casa, accessibili al figlio, medicinali ed integratori che il ricorrente assume regolarmente per l'insonnia di cui soffre.
La resistente ha altresì contestato di tenere un atteggiamento ostativo alla frequentazione padre-figlio, rappresentando anzi di essersi da subito e costantemente adoperata per raggiungere un'intesa bonaria in tal senso e di essere guidata nelle proprie scelte non da un desiderio di esclusività nei confronti del figlio, quanto piuttosto dai rappresentati timori delle difficoltà gestionale da parte del padre e, soprattutto, dalla sua noncuranza nel tenere comportamenti potenzialmente pericolosi per il bambino, come farlo salire su mezzi agricoli e, come già detto, lasciare medicinali incustoditi con il rischio che il minore possa assumerli, come riferisce essere già accaduto.
All'udienza del 13.06.2024 le parti, dato atto di avere intrapreso un percorso di sostegno alla genitorialità presso un professionista di fiducia, chiedevano apposito rinvio volto a verificare, all'esito di detto percorso, la possibilità di addivenire a conclusioni congiunte.
Alla successiva udienza del 28.11.2024, evidenziate alcune difficoltà in merito ai pernottamenti del minore presso il padre, rappresentato di stare proseguendo il percorso di genitorialità di cui sopra con riscontri positivi, le parti, dopo lunga discussione, addivenivano a condizioni condivise, facendo sempre salvi diversi e migliori accordi, chiedendo pertanto che il Tribunale disponesse in conformità alla volontà congiunta manifestata dalle stesse parti (cfr. verbale d'udienza del 28.11.2024).
Pertanto, acquisito il parere favorevole del Pubblico Ministero, la causa è stata trattenuta per la decisione collegiale.
Nello specifico, le parti hanno chiesto che il Tribunale accogliesse le conclusioni congiuntamente rassegnate all'udienza del 28.11.2024, alla quale le parti sono addivenute alle seguenti conclusioni:
“1) affido condiviso di ad entrambi i genitori e collocamento prevalente presso la madre;
Per_1
2) il padre terrà con sé : Per_1
a) tutti i martedì pomeriggio dall'uscita di scuola, o nei periodi non scolastici entro le ore 10:00 presso l'abitazione dei nonni materni ad Arezzo fino alle ore 22:00 quando lo riaccompagnerà sempre ad Arezzo presso i nonni materni;
a.1) il venerdì pomeriggio, nella settimana con i fine settimana di spettanza materna, dall'uscita di scuola, o nei periodi non scolastici entro le ore 10:00 presso l'abitazione dei nonni materni ad
Arezzo, fino alle ore 22:00 quando lo riaccompagnerà sempre ad Arezzo presso i nonni materni;
b) a fine settimana alternati dal sabato mattina quando lo prenderà entro le ore 10:00 presso
l'abitazione dei nonni materni ad Arezzo, fino alle ore 22:00 della domenica quando lo riaccompagnerà sempre ad Arezzo presso i nonni materni;
c) a partire da giugno 2025 tutti i martedì pomeriggio dall'uscita di scuola, o nei periodi non scolastici entro le ore 10:00 presso l'abitazione dei nonni materni ad Arezzo, riaccompagnandolo il mercoledì mattina a scuola o, nei periodi non scolastici, entro le ore 10:00 ad Arezzo presso i nonni materni;
d) a partire da giugno 2025, sempre a fine settimana alternati dal sabato mattina quando lo prenderà entro le ore 10:00 presso l'abitazione dei nonni materni ad Arezzo, fino alle ore 22:00 quando lo riaccompagnerà sempre ad Arezzo presso i nonni materni;
e) durante le prossime festività natalizie il padre terrà : Per_1
e.1) il giorno del 24 dicembre, prelevandolo dall'abitazione dei nonni materni entro le ore 10:00 e riaccompagnandovelo la mattina del 25 dicembre entro le ore 11:00;
e.2) il 31 dicembre prelevandolo dall'abitazione dei nonni materni entro le ore 10:00 e riaccompagnandovelo la mattina del 1 gennaio entro le ore 12;
e.3) il giorno 6 gennaio con il padre dalle ore 10:00 alle ore 22:00, prelevandolo e riaccompagnandolo dai nonni materni;
e.4) i genitori si dichiarano d'accordo a che il padre, durante uno dei fine settimana di sua spettanza, porti con sé dai nonni e parenti paterni a Treviso, dal venerdì pomeriggio fino alla domenica Per_1
sera;
f) durante le festività pasquali del 2025 trascorrerà il giorno di Pasqua con il padre dalle Per_1
ore 10:00 fino alle ore 22:00 e quello di Pasquetta con la madre;
g) di anno in anno le festività natalizie e pasquali come sopra regolate verranno alternate fra i genitori;
h) durante le vacanze estive dell'anno 2025, il padre trascorrerà cinque giorni con , da Per_1 concordare con la madre entro il 30 giugno, mentre a partire dall'estate 2026 potrà trascorrere con
quindici giorni sempre da concordare con la madre entro il 31 maggio di ogni anno;
Per_1
i) il padre contribuirà al mantenimento ordinario di versando alla madre, ogni mese entro il Per_1
giorno 10, euro 200,00, rivalutabili annualmente, oltre 50% delle spese straordinarie come da
Protocollo in uso presso questo Tribunale, oltre al 50% della retta mensile della mensa scolastica;
l) l'assegno unico continuerà ad essere percepito in via esclusiva dalla madre, collocataria prevalente;
m) entrambi i genitori si impegnano a proseguire il percorso di sostegno alla genitorialità;
n) spese di lite compensate.
Esaminate le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti all'udienza del 28.11.2024 e ritenuto che non vi siano motivi ostativi, anche nell'interesse della prole, all'accoglimento delle stesse, il
Tribunale provvede in conformità.
P.Q.M.
Il Tribunale di Arezzo, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così provvede:
- dispone in conformità alle conclusioni concordemente rassegnate all'udienza del
28.11.2024, che devono ritenersi parte integrante della presente sentenza;
-
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Arezzo, nella camera di consiglio del 10.01.2025.
Il Presidente est. dott.ssa Lucia Faltoni