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Sentenza 20 luglio 2024
Sentenza 20 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 20/07/2024, n. 921 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 921 |
| Data del deposito : | 20 luglio 2024 |
Testo completo
N. R.G. 1919/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SASSARI
II sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Stefania Deiana, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1919/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ANTONIO Parte_1 C.F._1
FIORE
OPPONENTE contro col patrocinio degli avv.ti MARCELLO ALOISI e PIER ANDREA Controparte_1
MILANINI
OPPOSTA
CONCLUSIONI
PER L'OPPONENTE: “A) Contrariis reiectis;
b) in via preliminare revocare il decreto ingiuntivo 101 del 2022 rg 333 del 2022 tribunale di Sassari, in quanto il credito prescritto;
c) nel merito revocare il decreto ingiuntivo 101 del 2022 rg 333 del 2022 tribunale di Sassari, in quanto infondato in fatto e diritto;
d) con vittoria di spese diritti e onorari”. PER L'OPPOSTA: “Nel merito in via principale: volersi rigettare l'avversaria opposizione in quanto del tutto infondata in fatto ed in diritto, per i motivi esposti in atto, e per l'effetto volersi confermare il decreto ingiuntivo opposto e/o in ogni caso volersi condannare il Sig. al Parte_1 pagamento dell'importo ingiunto di € 23.946,44, oltre interessi, in favore di dalla Controparte_1 scadenza al saldo. Con vittoria di spese e competenze professionali. In via istruttoria: (omissis: v. foglio di precisazione delle conclusioni)”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con citazione notificata l'8 giugno 2022 proponeva tempestiva opposizione al Parte_1 decreto n.101/2022 con cui gli aveva ingiunto il pagamento della somma di Controparte_1
€23.946,44, oltre interessi e spese, che assumeva dovutale per l'inadempimento di un prestito. La società ricorrente esponeva che, rimasto il inadempiente all'obbligo di rimborso di un Pt_1 finanziamento con delegazione di pagamento stipulato con PA Banca s.p.a., questa aveva escusso la polizza assicurativa stipulata per la copertura del rischio di perdita dell'impiego, ottenendo il pagamento da parte di dell'importo residuo dovutole. Agiva quindi in sede monitoria CP_1 surrogandosi ai diritti del creditore soddisfatto, come previsto dal contratto.
pagina 1 di 4 Tanto premesso, l'opponente eccepiva preliminarmente la prescrizione del credito, assumendo che il relativo termine quinquennale, decorrente dalla surroga dell'assicuratrice risalente al 2015, fosse compiutamente decorso alla data della domanda, difettando la comunicazione di atti interruttivi anteriori.
Nel merito, contestava l'operatività della clausola relativa al diritto di surroga dell'assicuratrice, dato che il finanziamento prevedeva la copertura assicurativa del rischio da perdita di lavoro e non in ordine a quello, ricorrente nella specie, di collocamento a riposo per gravi motivi di salute, non legati a licenziamento o dimissioni del lavoratore, situazione che peraltro consentiva alla mutuante di riscuotere i ratei direttamente dall'ente previdenziale erogatore della pensione. Eccepiva infine la vessatorietà della clausola che prevedeva la surroga a favore dell'assicuratrice, osservando che il mutuatario, oltre a sostenere l'onere economico dell'assicurazione di cui pagava il premio, era rimasto privo di una reale copertura assicurativa dato che, una volta corrisposto il dovuto dall'assicuratrice alla mutuante, egli era comunque tenuto al versamento di tutti i ratei del prestito maturati e non versati. La previsione creava dunque uno squilibrio giuridico fra le rispettive prestazioni.
Sulla base di tali eccezioni chiedeva la revoca del decreto, concludendo come riportato in epigrafe.
Si costituiva e contestava le ragioni dell'opposizione, osservando che il termine Controparte_1 decennale di prescrizione non era decorso, dato che l'inadempimento del risaliva all'aprile del Pt_1
2014 e nel novembre del 2015 la compagnia aveva saldato alla mutuante il debito residuo. Rilevava come l'assicurazione del prestito fosse imposta dalla legge, a garanzia del regolare e compiuto rimborso del dovuto, ex art. 54 del DPR n.180/1950. Sottolineava al riguardo come, per effetto della surroga, il diritto esercitato dall'assicuratore fosse il medesimo dell'assicurata PA, con conseguente identica decorrenza e durata del relativo termine prescrizionale.
Ribadiva la legittimità della previsione contrattuale della surroga legale da parte dell'assicuratrice e rilevava come non risultasse specificamente addebitato al alcun importo a titolo di premio per la Pt_1 polizza rischio impiego, negando la vessatorietà della clausola e precisando che il pagamento in favore di PA era stato necessario, dato che l'INPS aveva negato il versamento dei ratei dovuti in sostituzione dell'amministrazione delegata.
Concludeva per il rigetto dell'opposizione.
La causa, istruita solo con produzioni documentali, veniva in decisione all'udienza cartolare del 18 gennaio 2024, previa assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190, c.p.c.
***
L'opposizione non è fondata e dev'essere disattesa. Il credito azionato in monitorio dall'assicuratrice opposta è adeguatamente provato sulla base del corredo documentale allegato e, in particolare, della quietanza di pagamento rilasciata dalla mutuante originaria PA s.p.a. (doc. 7) e datata 1° febbraio 2016, da cui risulta che le aveva CP_1 corrisposto, a seguito della perdita dell'impiego del mutuatario e dell'interruzione dei pagamenti da parte dell'amministrazione delegata, la somma oggetto del decreto ingiuntivo, di € 23.046,44, pari al debito residuo maturato a carico del mutuatario e rimasto insoluto, con conseguente decadenza dal beneficio del termine. Debito derivante dal finanziamento stipulato in data 17 dicembre 2012 (doc. 1) fra la PA s.p.a. e il sig. all'epoca militare in servizio presso l'Arma dei Carabinieri. Pt_1
Il mutuo, assistito da delegazione di pagamento all'amministrazione datrice di lavoro, prevedeva come per legge la stipulazione, fra l'altro, di una polizza “impiego” il cui premio, peraltro, come risulta dal pagina 2 di 4 testo del relativo contratto (v. lett. L del finanziamento), non era stato posto a carico del mutuatario, che lo aveva versato solamente per la differente polizza “vita” (lett. I), bensì della stessa mutuante che deve, anche per questo, reputarsi beneficiaria della garanzia. Il certificato di polizza (doc.2) conferma come assicurata fosse appunto la stessa PA, erogatrice del prestito, dovendo pertanto escludersi che il contratto di assicurazione fosse stato stipulato a favore del mutuatario.
Beneficiaria della polizza era dunque la PA che, onerata del pagamento del premio assicurativo, tale risulta dalla richiamata certificazione. La surroga dell'assicuratrice che aveva versato i ratei scaduti del prestito (essendo stata vana la richiesta di subentro inoltrata all'INPS, ente erogatore della pensione, come pure documentato: v. all. 9) appare dunque validamente pattuita ed operante, secondo quanto espressamente previsto nel contratto di mutuo dalla clausola sub 16. Clausola che non può reputarsi vessatoria, tanto più che, nel prevedere come l'assicurazione sia stipulata a copertura del rischio gravante sulla mutuante, conferma la qualificazione dell'accordo come concluso nell'interesse del finanziatore.
L'assetto dei documentati rapporti contrattuali, di finanziamento e di assicurazione, pare dunque sovrapponibile a quello esaminato dalla recente pronuncia della Cassazione, n. 9866/2022, che, nel confermare la qualificazione dell'assicurazione come stipulata in favore della società finanziatrice, ha escluso la ricorrenza del denunciato difetto di causa nella relativa clausola contrattuale. Tanto più che nella specie, lo si ribadisce, il premio era a carico della stessa assicurata PA s.p.a. e non del mutuatario. Non si ravvisa, di conseguenza, alcuno squilibrio giuridico ai sensi dell'art. 33 del CdC, tenuto conto che in ordine a detto rapporto non è imposta al consumatore alcuna prestazione, che questi non stipula né paga il premio di alcuna copertura del rischio in suo favore e che a seguito della surroga la sua posizione non subisce un significativo aggravio, restando sotto il profilo oggettivo immutato il suo obbligo di pagamento del debito residuo che vede solamente mutarne il destinatario.
Non è pertanto ravvisabile quel significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi nascenti dal contratto che dà luogo alla qualifica della clausola in termini di vessatorietà.
Non è infine fondata l'eccezione di prescrizione, non essendo decorso, alla data della domanda, nella specie coincidente con quella di notificazione del ricorso e del decreto ingiuntivo, il termine ordinario decennale entro cui l'assicuratrice, che agisce facendo valere il medesimo diritto al rimborso del prestito già esistente in capo alla mutuante, deve esercitare la sua pretesa, sorta non prima dell'aprile
2014 (e in data anteriore al febbraio 2016, data della quietanza di pagamento sopra richiamata), ossia a seguito dell'inadempimento quale risultante dal “conteggio di estinzione” (doc.11) contenente il prospetto riepilogativo dei pagamenti effettuati in favore di PA, pagamento documentato anche dal mandato-avviso di liquidazione n. 738 del 2015 (doc. 5), sottolineandosi come il contesti Pt_1 solo genericamente la decorrenza dell'inadempimento e la data dell'eseguito pagamento da parte dell'assicuratrice a fronte della valenza probatoria dei documenti allegati al riguardo dall'opposta in base ai quali questo risale a data non anteriore all'anno 2015 (come peraltro affermato nella citazione).
Al rigetto dell'opposizione consegue la condanna dell'opponente alla rifusione delle spese di lite, liquidate come in dispositivo secondo la soccombenza.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra e contraria istanza, rigetta l'opposizione proposta da
, confermando per l'effetto il decreto ingiuntivo opposto, e lo condanna alla Parte_1
pagina 3 di 4 rifusione in favore di delle spese processuali, liquidate in complessivi € 3.400,00, Controparte_1 oltre rimborso forfetario ed oneri di legge.
Sassari, 19 luglio 2024
Il giudice
Stefania Deiana
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SASSARI
II sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Stefania Deiana, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1919/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ANTONIO Parte_1 C.F._1
FIORE
OPPONENTE contro col patrocinio degli avv.ti MARCELLO ALOISI e PIER ANDREA Controparte_1
MILANINI
OPPOSTA
CONCLUSIONI
PER L'OPPONENTE: “A) Contrariis reiectis;
b) in via preliminare revocare il decreto ingiuntivo 101 del 2022 rg 333 del 2022 tribunale di Sassari, in quanto il credito prescritto;
c) nel merito revocare il decreto ingiuntivo 101 del 2022 rg 333 del 2022 tribunale di Sassari, in quanto infondato in fatto e diritto;
d) con vittoria di spese diritti e onorari”. PER L'OPPOSTA: “Nel merito in via principale: volersi rigettare l'avversaria opposizione in quanto del tutto infondata in fatto ed in diritto, per i motivi esposti in atto, e per l'effetto volersi confermare il decreto ingiuntivo opposto e/o in ogni caso volersi condannare il Sig. al Parte_1 pagamento dell'importo ingiunto di € 23.946,44, oltre interessi, in favore di dalla Controparte_1 scadenza al saldo. Con vittoria di spese e competenze professionali. In via istruttoria: (omissis: v. foglio di precisazione delle conclusioni)”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con citazione notificata l'8 giugno 2022 proponeva tempestiva opposizione al Parte_1 decreto n.101/2022 con cui gli aveva ingiunto il pagamento della somma di Controparte_1
€23.946,44, oltre interessi e spese, che assumeva dovutale per l'inadempimento di un prestito. La società ricorrente esponeva che, rimasto il inadempiente all'obbligo di rimborso di un Pt_1 finanziamento con delegazione di pagamento stipulato con PA Banca s.p.a., questa aveva escusso la polizza assicurativa stipulata per la copertura del rischio di perdita dell'impiego, ottenendo il pagamento da parte di dell'importo residuo dovutole. Agiva quindi in sede monitoria CP_1 surrogandosi ai diritti del creditore soddisfatto, come previsto dal contratto.
pagina 1 di 4 Tanto premesso, l'opponente eccepiva preliminarmente la prescrizione del credito, assumendo che il relativo termine quinquennale, decorrente dalla surroga dell'assicuratrice risalente al 2015, fosse compiutamente decorso alla data della domanda, difettando la comunicazione di atti interruttivi anteriori.
Nel merito, contestava l'operatività della clausola relativa al diritto di surroga dell'assicuratrice, dato che il finanziamento prevedeva la copertura assicurativa del rischio da perdita di lavoro e non in ordine a quello, ricorrente nella specie, di collocamento a riposo per gravi motivi di salute, non legati a licenziamento o dimissioni del lavoratore, situazione che peraltro consentiva alla mutuante di riscuotere i ratei direttamente dall'ente previdenziale erogatore della pensione. Eccepiva infine la vessatorietà della clausola che prevedeva la surroga a favore dell'assicuratrice, osservando che il mutuatario, oltre a sostenere l'onere economico dell'assicurazione di cui pagava il premio, era rimasto privo di una reale copertura assicurativa dato che, una volta corrisposto il dovuto dall'assicuratrice alla mutuante, egli era comunque tenuto al versamento di tutti i ratei del prestito maturati e non versati. La previsione creava dunque uno squilibrio giuridico fra le rispettive prestazioni.
Sulla base di tali eccezioni chiedeva la revoca del decreto, concludendo come riportato in epigrafe.
Si costituiva e contestava le ragioni dell'opposizione, osservando che il termine Controparte_1 decennale di prescrizione non era decorso, dato che l'inadempimento del risaliva all'aprile del Pt_1
2014 e nel novembre del 2015 la compagnia aveva saldato alla mutuante il debito residuo. Rilevava come l'assicurazione del prestito fosse imposta dalla legge, a garanzia del regolare e compiuto rimborso del dovuto, ex art. 54 del DPR n.180/1950. Sottolineava al riguardo come, per effetto della surroga, il diritto esercitato dall'assicuratore fosse il medesimo dell'assicurata PA, con conseguente identica decorrenza e durata del relativo termine prescrizionale.
Ribadiva la legittimità della previsione contrattuale della surroga legale da parte dell'assicuratrice e rilevava come non risultasse specificamente addebitato al alcun importo a titolo di premio per la Pt_1 polizza rischio impiego, negando la vessatorietà della clausola e precisando che il pagamento in favore di PA era stato necessario, dato che l'INPS aveva negato il versamento dei ratei dovuti in sostituzione dell'amministrazione delegata.
Concludeva per il rigetto dell'opposizione.
La causa, istruita solo con produzioni documentali, veniva in decisione all'udienza cartolare del 18 gennaio 2024, previa assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190, c.p.c.
***
L'opposizione non è fondata e dev'essere disattesa. Il credito azionato in monitorio dall'assicuratrice opposta è adeguatamente provato sulla base del corredo documentale allegato e, in particolare, della quietanza di pagamento rilasciata dalla mutuante originaria PA s.p.a. (doc. 7) e datata 1° febbraio 2016, da cui risulta che le aveva CP_1 corrisposto, a seguito della perdita dell'impiego del mutuatario e dell'interruzione dei pagamenti da parte dell'amministrazione delegata, la somma oggetto del decreto ingiuntivo, di € 23.046,44, pari al debito residuo maturato a carico del mutuatario e rimasto insoluto, con conseguente decadenza dal beneficio del termine. Debito derivante dal finanziamento stipulato in data 17 dicembre 2012 (doc. 1) fra la PA s.p.a. e il sig. all'epoca militare in servizio presso l'Arma dei Carabinieri. Pt_1
Il mutuo, assistito da delegazione di pagamento all'amministrazione datrice di lavoro, prevedeva come per legge la stipulazione, fra l'altro, di una polizza “impiego” il cui premio, peraltro, come risulta dal pagina 2 di 4 testo del relativo contratto (v. lett. L del finanziamento), non era stato posto a carico del mutuatario, che lo aveva versato solamente per la differente polizza “vita” (lett. I), bensì della stessa mutuante che deve, anche per questo, reputarsi beneficiaria della garanzia. Il certificato di polizza (doc.2) conferma come assicurata fosse appunto la stessa PA, erogatrice del prestito, dovendo pertanto escludersi che il contratto di assicurazione fosse stato stipulato a favore del mutuatario.
Beneficiaria della polizza era dunque la PA che, onerata del pagamento del premio assicurativo, tale risulta dalla richiamata certificazione. La surroga dell'assicuratrice che aveva versato i ratei scaduti del prestito (essendo stata vana la richiesta di subentro inoltrata all'INPS, ente erogatore della pensione, come pure documentato: v. all. 9) appare dunque validamente pattuita ed operante, secondo quanto espressamente previsto nel contratto di mutuo dalla clausola sub 16. Clausola che non può reputarsi vessatoria, tanto più che, nel prevedere come l'assicurazione sia stipulata a copertura del rischio gravante sulla mutuante, conferma la qualificazione dell'accordo come concluso nell'interesse del finanziatore.
L'assetto dei documentati rapporti contrattuali, di finanziamento e di assicurazione, pare dunque sovrapponibile a quello esaminato dalla recente pronuncia della Cassazione, n. 9866/2022, che, nel confermare la qualificazione dell'assicurazione come stipulata in favore della società finanziatrice, ha escluso la ricorrenza del denunciato difetto di causa nella relativa clausola contrattuale. Tanto più che nella specie, lo si ribadisce, il premio era a carico della stessa assicurata PA s.p.a. e non del mutuatario. Non si ravvisa, di conseguenza, alcuno squilibrio giuridico ai sensi dell'art. 33 del CdC, tenuto conto che in ordine a detto rapporto non è imposta al consumatore alcuna prestazione, che questi non stipula né paga il premio di alcuna copertura del rischio in suo favore e che a seguito della surroga la sua posizione non subisce un significativo aggravio, restando sotto il profilo oggettivo immutato il suo obbligo di pagamento del debito residuo che vede solamente mutarne il destinatario.
Non è pertanto ravvisabile quel significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi nascenti dal contratto che dà luogo alla qualifica della clausola in termini di vessatorietà.
Non è infine fondata l'eccezione di prescrizione, non essendo decorso, alla data della domanda, nella specie coincidente con quella di notificazione del ricorso e del decreto ingiuntivo, il termine ordinario decennale entro cui l'assicuratrice, che agisce facendo valere il medesimo diritto al rimborso del prestito già esistente in capo alla mutuante, deve esercitare la sua pretesa, sorta non prima dell'aprile
2014 (e in data anteriore al febbraio 2016, data della quietanza di pagamento sopra richiamata), ossia a seguito dell'inadempimento quale risultante dal “conteggio di estinzione” (doc.11) contenente il prospetto riepilogativo dei pagamenti effettuati in favore di PA, pagamento documentato anche dal mandato-avviso di liquidazione n. 738 del 2015 (doc. 5), sottolineandosi come il contesti Pt_1 solo genericamente la decorrenza dell'inadempimento e la data dell'eseguito pagamento da parte dell'assicuratrice a fronte della valenza probatoria dei documenti allegati al riguardo dall'opposta in base ai quali questo risale a data non anteriore all'anno 2015 (come peraltro affermato nella citazione).
Al rigetto dell'opposizione consegue la condanna dell'opponente alla rifusione delle spese di lite, liquidate come in dispositivo secondo la soccombenza.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra e contraria istanza, rigetta l'opposizione proposta da
, confermando per l'effetto il decreto ingiuntivo opposto, e lo condanna alla Parte_1
pagina 3 di 4 rifusione in favore di delle spese processuali, liquidate in complessivi € 3.400,00, Controparte_1 oltre rimborso forfetario ed oneri di legge.
Sassari, 19 luglio 2024
Il giudice
Stefania Deiana
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