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Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 22/01/2025, n. 739 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 739 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. 13382/2022
TRIBUNALE DI NAPOLI
Sezione Nona Civile
PROSIEGUO VERBALE DI UDIENZA DEL 22/01/2025
Il Giudice, nella persona del dott. Vincenzo Trinchillo, all'esito della camera di consiglio, ritenuta la causa matura per la decisione ed ascoltata la discussione, procede, conformemente al rito, alla lettura ed al deposito della sentenza con la quale definisce il giudizio e che costituisce parte integrante del presente verbale di udienza.
Napoli, 22/01/2025
Il Giudice
Dott. Vincenzo Trinchillo
R.G. 13382/2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Sezione Nona civile
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Giudice Dott. Vincenzo Trinchillo
1 Il Giudice del Tribunale di Napoli, nella persona del dott. Vincenzo Trinchillo ha pronunciato, mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione, all'udienza del 22/01/2025 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 13382/2022 R.G.
TRA
Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. MANFREDONIA CLAUDIO, come da procura in atti.
ATTRICE
E
RI SS
CONTUMACE
OGGETTO: Occupazione senza titolo di immobile
CONCLUSIONI: come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, l'odierna attrice ha convenuto dinanzi Questo Tribunale parte convenuta per la declaratoria di detenzione sine titulo dell'unità immobiliare di sua proprietà e, conseguentemente, per sentire ordinare a quest'ultima il rilascio immediato dello stesso in favore dell'attore nonché per sentirla condannare al pagamento dell'indennità per la illegittima occupazione dee bene.
A sostegno della loro domanda deduceva con svariate argomentazioni:
di essere coerede nonché amministratrice della relativa comunione ereditaria dell'immobile sito in Napoli, alla via Silio Italico n. 35, identificato al catasto alla Sez. CHI, foglio 20, p.lla 198, sub 6, zona 10/A;
che l'immobile era occupato illegittimamente dal 09.01.2019 dal;
CP_1
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2 che la detta circostanza emergeva in seguito ad un sopralluogo tenutosi nell'anno 2019 a seguito della caduta di calcinacci dallo stabile del quale fa parte l'immobile;
che veniva sporta formale denuncia/querela presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli;
che vani sono risultati i tentativi di bonario componimento della lite.
Con ulteriori argomentazioni, variamente articolate, concludeva come in atti:
“1) accertare e dichiarare che l'Occupante (ii sig. , n. Napoli ii 22.12.1959 CF: CP_1
) ha occupato ed occupa illegittimamente ed abusivamente senza titolo C.F._1 alcuno dal 9.1.2019 - e/o la di versa data che risulterà all'esito del giudizio - e che, comunque, quantomeno da tale data ininterrottamente occupa in modo illegittimo ed abusivo ed in assenza di un titolo che potesse consentirlo l'immobile di cui l'istante e comproprietaria ed amministratrice, per i titoli indicati in premessa, sito in Napoli, alla via Silio ltalico, 35, p.2, int. 11, con i seguenti identificativi catastali: Sez. CHI, Foglio, 20, p.lla 198, sub 6, zona 10/A di mq 100 r.c. 343,44;
2) per l'effetto condannare ii medesimo Occupante sia a rilasciarlo immediatamente in favore dello stesso libero e vuoto di persone e cose fissando, ove fosse necessario, la data di esecuzione, nonché a pagare, ai sensi dell'art. 614 bis cpc la somma di € 50,00 giornalieri - ovvero quella diversa, anche maggiore, che sarà ritenuta equa - per ogni giorno di ritardo nella riconsegna;
3) condannare, inoltre, l'Occupante a pagargli a titolo di indennità di occupazione e/o di risarcimento danni, ovvero subordinatamente a titolo di perdita di chance, la somma di €
20.300,00 - ovvero quella diversa, anche maggiore, che dovesse risultare dovuta maturata, per effetto della illegittima occupazione (almeno sin) dal 9.1.2019 al 9.5.2022, ovvero dalla ed alla diversa data che risulterà all'esito del giudizio;
4) condannare ii medesimo Occupante a pagargli le ulteriori somme che dovessero maturare e che risulteranno dovute per l'occupazione successiva e, dunque, dal mese di giugno (incluso)
2022 al di del rilascio ovvero quelle diverse, anche maggiori, che gli risulteranno dovute e delle quali in subordine chiede determinarne l'ammontare in via equitativa;
5) il tutto con la condanna del medesimo Occupante al pagamento delle spese giudizio maggiorate di sg. iva e cpa;
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3 6) dichiarare la pronunzia sub 2) opponibile agli eventuali aventi causa dal medesimo e/o ad eventuali soggetti che all'atto dell'esecuzione del provvedimento di rilascio si trovassero al I' interno dell' immobile.”
Nonostante la regolarità della notifica non si costituiva in giudizio il convenuto e, pertanto, deve dichiararsi la contumacia dello stesso.
La causa veniva istruita documentalmente, nonché attraverso conferimento di incarico peritale ed interrogatorio formale.
Esaurita integralmente l'attività istruttoria, all'odierna udienza, celebratasi ex art. 281 sexies c.p.c., ascoltata la discussione di sola parte attrice, unica che partecipava all'udienza, Questo Giudice, all'esito della camera di consiglio, procede alla decisione del giudizio con la presente sentenza che costituisce parte integrante del verbale di udienza.
La domanda è fondata e deve essere accolta.
In via preliminare si impone una perimetrazione oggettiva dell'
[...]
. CP_2
In primo luogo – come fatto palese senza particolare apprensione ermeneutica, dalle conclusioni rassegnate - la parte attrice agisce, in estrema sostanza, al fine di accertare l'assenza di qualsivoglia “titolo” in forza del quale la parte convenuta occupa l'immobile di cui è causa assumendone l'occupazione cd. arbitraria ed illegittima e, per l'effetto del detto accertamento, al fine di veder ordinato il rilascio immediato dello stesso libero da cose e persone.
Siffatta domanda spiegata impone, ad avviso del Tribunale, una riflessione circa la natura della stessa, nonché i relativi risvolti in tema di onere probatorio.
In proposito occorre - atteso che la parte attrice, per sua stessa prospettazione deduce l'esistenza di una cd. occupazione abusiva tout court senza allegare il venire meno di un pregresso “titolo” in capo al resistente per l'eventuale detenzione ( circostanza che imporrebbe – giova rilevarlo anche al fine di
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4 distinguere la pretesa da ben diverse ipotesi ) – far riferimento all' autorevole insegnamento delle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione secondo cui: “ "l'azione personale di restituzione è destinata a ottenere l'adempimento dell'obbligazione di ritrasferire una cosa che è stata in precedenza volontariamente trasmessa dall'attore al convenuto, in forza di negozi che non presuppongono necessariamente nel tradens la qualità di proprietario, con la conseguenza che le difese di carattere pretorio opposte a un'azione di rilascio o consegna non comportano la trasformazione in reale della domanda che sia stata proposta e mantenuta ferma dall'attore come personale. Tuttavia,
l'azione personale di restituzione non può surrogare l'azione di rivendicazione, con elusione del relativo rigoroso onere probatorio, quando la condanna al rilascio o alla consegna venga chiesta nei confronti di chi dispone di fatto del bene nell'assenza anche originaria di ogni titolo. In questo caso, infatti, la domanda è da qualificarsi come di rivendicazione, poiché il suo fondamento risiede non in un rapporto obbligatorio personale inter partes, ma nel diritto di proprietà tutelato erga omnes, del quale occorre quindi che venga data la piena dimostrazione, mediante la probatio diabolica" (cfr. In tal senso Cass.
SS. UU. 7305/2014 con sottolineato n.d.r.).
Nella consapevolezza di tale onere va detto che la parte attrice ha adempiuto allo stesso.
Va osservato, infatti, che la citata “titolarità” risulta documentalmente provata dagli atti di provenienza prodotti.
In particolare la parte attrice ha puntualmente ed analiticamente allegato: che il citato bene immobile era precedentemente appartenuto ad , de CP_3 cuius e propria dante causa, (cfr. allegato 4), in forza di atto per notar Per_1
in Napoli del maggio 1972 ( sottolineato n.d.r.) rep. racc 31239/1760
[...] reg. al n. 11820 del 10.06.1972 (cfr. docc.4bis,4ter); che in relazione allo stesso il 31.1.2022 ha presentato denuncia di successione e richiesta di voltura catastale (doc.5), ottenendo la relativa variazione in suo favore;
e, da ultimo,
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5 circostanza sopravvenuta nelle more del giudizio ma che corrobora ancora le precedenti risultanze, definitivamente attribuitole, in forza di successivo atto
Notaio di Napoli del 21.4.2023 rep.racc.48579/11984 in forza del quale _2
, AU e , unici eredi della sig.ra , hanno Parte_1 CP_4 Persona_3 proceduto allo scioglimento della relativa comunione ereditaria, con l'assegnazione dell'immobile per cui è causa alla parte attrice.
Nella determinazione contumaciale della parte convenuta non sono emerse fatti rilevabili ex che possano contrastare il citato onere certamente Pt_2 assolto dalla parte attrice in forza del citato iter descritto circa i profili dominicali dell'immobile di cui è causa.
D'altro canto, al fine della declaratoria di “occupazione abusiva” e del preteso
“rilascio”, appare necessario la prova di un ulteriore fatto costitutivo ovvero l'effettività della dedotta occupazione.
Anche tale onere è stato puntualmente assolto dalla parte attrice.
Va notato, infatti, che la stessa occupazione risulta provata da plurime circostanze: dalla notifica dell'atto di citazione ricevuta a mani proprie dal convenuto in ragione del certificato di residenza dello stesso;
dal verbale redatto dalla Polizia Giudiziaria nell'ambito del procedimento penale 533185/21 in cui lo stesso convenuto dichiarava di occupare l'immobile senza “contratto di affitto” ( cfr. allegato 10 alla citazione ); ancora la circostanza che lo stesso
CTU - nominato da Questo Tribunale - recatosi sui luoghi per la perizia espressamente attestava in perizia che “ Giunto sui luoghi ritrovai il sig. CP_1
avvisato con lettera raccomandata a/r, il quale mi consentì
[...] regolarmente l'accesso al cespite..”.
A fronte di tale compendio probatorio circa l'assoluta effettività dell'occupazione, da ultimo ma non per ultimo in una prospettiva di corroborazione probatoria – deve evidenziarsi la mancata risposta
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6 all'interrogatorio formale disposto dal Tribunale e, come detto, correttamente notificato alla stessa resistente.
In proposito circa la mancata risposta all'interrogatorio formale va detto che l'art. 232 c.p.c. sancisce che 'se la parte non si presenta o si rifiuta di rispondere senza giustificato motivo, il collegio valutato ogni altro elemento di prova può ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio'. Il giudice, quindi, in caso di mancata presentazione della parte chiamata a rendere interrogatorio formale può, sulla base del proprio prudente apprezzamento, dare rilievo a tutti gli elementi di prova in suo possesso per ritenere come ammesse le circostanze dedotte nell'interrogatorio.
Ancora va, sottolineato, però che la mancata risposta non equivale ad una confessione, ma può assurgere a prova dei fatti dedotti secondo il prudente apprezzamento del giudice (art. 116 cod. proc. civ.), il quale può trarre elementi di convincimento in tal senso non solo dalla concomitante presenza di elementi di prova indiziaria dei fatti medesimi, ma anche dalla mancata proposizione di prove in contrario.
In tale senso, a più riprese, si è espresse la Suprema Corte di Cassazione (Cfr.
Cass. 7208/2004) : "La facoltà di trarre argomenti sfavorevoli alla parte dalla sua mancata risposta all'interrogatorio formale, o dalla sua mancata comparizione al fine di rendere interrogatorio libero, e di ritenere o meno valido il motivo dedotto a giustificazione della mancata comparizione, rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, e non è suscettibile di sindacato in sede di legittimità". Ed ancora( Cass. 15389/2005) : “ "La valutazione, ai sensi dell'art. 232 cod.proc.civ., della mancata risposta all'interrogatorio formale rientra nell'ampia facoltà del giudice di merito di desumere argomenti di prova dal comportamento delle parti nel processo, a norma dell'art. 116 cod.proc.civ.: in particolare, il giudice può ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio stesso quando la parte non si presenti a rispondere senza giustificato motivo, valutando ogni altro elemento probatorio, che non
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7 deve risultare "ex se" idoneo a fornire la prova del fatto contestato, poiché in tal caso sarebbe superflua ogni considerazione circa la mancata risposta all'interrogatorio, ma deve soltanto fornire elementi di giudizio integrativi, idonei a determinare il convincimento dei giudice sui fatti dedotti nell'interrogatorio medesimo …"
A ciò si aggiunga ancora, a riprova della diffusività del vaglio che si intende sottolineare, che la parte ricorrente ha, altresì, prodotto – come detto supra - certificato di residenza della convenuto presso l'immobile di cui è causa.
Nella scelta contumaciale del convenuto non sono emerse – anche in relazione all'esistenza di un eventuale titolo per l'occupazione - circostanze, rilevabili ex
, che possano evidenziare ed inverare fatti impeditivi od estintivi alla Pt_2 detta pretesa.
Alla luce delle descritte risultanze istruttorie, non può che pronunciarsi la declaratoria di occupazione senza titolo in capo alla parte convenuta e, pertanto, condannata la stessa all'immediato rilascio dell'unità immobiliare de qua.
Resta da analizzare la domanda, pur formulata dalla parte ricorrente di pagamento di un indennizzo per il mancato godimento dell'immobile che la parte attrice avrebbe ricavato se avesse potuto fruire dello stesso.
In proposito va assolutamente sottolineato - che non sfugge affatto a Questo
Tribunale - l'attualissima questione oggetto di particolare riflessione giurisprudenziale circa la “natura” del danno da cd. occupazione sine titulo ed, in particolare, circa i risvolti in tema di oneri processuali.
La questione, proprio in ragione del serio “travaglio” giurisprudenziale, è stata oggetto di riflessione autorevolissima delle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione che si sono pronunciate con la sentenza del 15/11/2022,
n.33645.
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8 Il Supremo Consesso nomofilattico ha, proprio in ragione di tale ultima funzione ed investita della questione “se il danno da occupazione sine titulo costituisca danno in re ipsa”, enunciato due fondamentali principi in materia che occorre espressamente – manifestando in Questa Sede adesione agli stessi
– riportare: “Nel caso di occupazione senza titolo di bene immobile da parte di un terzo, fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da perdita subita è la concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto mediante concessione del godimento ad altri dietro corrispettivo, che è andata perduta.”
In secondo luogo nel caso di occupazione senza titolo di un bene immobile da parte di un terzo, se il danno da perdita subita di cui il proprietario chieda il risarcimento non può essere provato nel suo preciso ammontare, esso è liquidato dal giudice con valutazione equitativa, se del caso mediante il parametro del canone locativo di mercato.
Attraverso una autorevolissima ed articolata ricostruzione le Sezioni Unite, in merito alla configurabilità del cd. danno in re ipsa nell'ipotesi di occupazione senza titolo dell'immobile – come oggetto dell'Odierna Vicenda processuale – si sono interrogate sull'individuazione dell'esistenza di un danno risarcibile per il sol fatto che il proprietario sia stato privato a causa della citata occupazione dell'oggetto del suo diritto.
La questione di fondo posta, in estrema sostanza, alle Sezioni Unite attiene al fatto se la violazione del contenuto del diritto, in quanto integrante essa stessa un danno risarcibile, sia suscettibile di tutela non solo reale ma anche risarcitoria.
Le Sezioni Unite forniscono risposta affermativa alla luce dei citati principi enunciati non, però, giova assolutamente rilevarlo con una sorta di “rinascita” della figura del “danno in re ipsa”, piuttosto con quella di "danno presunto" o
"danno normale", privilegiando la prospettiva della presunzione basata su
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9 specifiche circostanze da cui inferire il pregiudizio allegato (Cass. 7 gennaio
2021, n. 39; 20 gennaio 2022, n. 4936; 22 aprile 2022, n. 12865).
Del resto – appare giusto sottolinearlo – nella direzione del cd. danno presunto
(da allegare, dunque, nella sua dimensione fattuale che impone, pur sempre, alla parte che intende invocarlo quanto meno un specifica allegazione dei fatti) si era già pronunciato Questo Stesso Giudicante in diverse precedenti occasioni anche antecedenti all'insegnamento delle Sezioni Unite.
Va detto, infatti, che nell'occupazione abusiva d'immobile è, pur sempre, richiesta, come si è visto, l'allegazione della concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento che è andata persa.
Non è il mero “non uso” ad essere oggetto della pretesa risarcitoria, bensì la perdita subita che attiene alla compressione e compromissione del godimento, diretto od anche indiretto mediante il corrispettivo dello stesso godimento concesso ad altri.
In sostanza l'attore deve, pur sempre, allegare che intendeva godere del proprio diritto “usando”, in estrema sostanza, lo stesso, circostanza che gli è stata impedita dalla condotta occupativa del convenuto. Non è la mera inerzia ad essere risarcita, ma la negazione, per effetto dell'altrui condotta, della facoltà di utilizzo manifestazione primaria del diritto di proprietà.
In forza dei citati principi delle Sezioni Unite che si è ritenuto fondamentale richiamare va detto che, nella specificità della Cognizione di merito proprio della Presente Sede, la domanda tesa ad ottenere il risarcimento del danno appare fondata.
Va sottolineato, infatti, che, ad avviso del Giudicante, la stessa parte attrice ha correttamente nell'odierna vicenda (giova rilevarlo anche per sottolineare la diversità rispetto ad altre fattispecie ) allegato la volontà di fruire del bene ed, in sede di discussione, aspetto che non sfugge al Giudicante, non ha semplicemente richiamato la dommatica del danno in re ipsa ma, al contrario,
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10 ha evidenziato la pretesa al danno da mancata fruizione per effetto della condotta occupativa della resistente.
A ciò si aggiunga – a mero fine di completezza – che – fermo quanto detto circa la messa in mora – la notifica dell'atto di citazione odierno senza dubbio corrobora l'effettiva manifestazione della volontà di fruizione dell'immobile.
In forza di tale riflessione deve dirsi acclarato l'an del diritto al risarcimento da occupazione senza titolo.
A questo punto occorre soffermarsi sull'arco temporale della pretesa alla detta indennità. Per quanto attiene al dies a quo dello stesso pregiudizio lo stesso deve individuarsi dal 09.01 2019, come da certificato di residenza storica del convenuto in atti, ma anche data in cui la parte attrice ha avuto contezza certa dell'effettiva occupazione a seguito di accertamento della Polizia locale per la caduta di calcinacci e con l'individuazione nell'immobile appunto della persona convenuto ( cfr. allegato alla citazione ).
La volontà della parte attrice – a partire da tale punctum temporis – di fruire del bene è evidente, finanche, dalla “denuncia- querela” sporta dall'attrice che, senza dubbio, evidenzia la determinazione della stessa nel poter godere della disponibilità effettiva dell'immobile occupato dal convenuto ( cfr. allegato in atti).
Individuato, dunque, l'an del diritto all'indennità ed il dies a quo dello stesso occorre interrogarsi sul quantum risarcitorio.
Il CTU – ing. - attraverso una dettagliata ricostruzione dello Persona_4 stato dei luoghi e tenuto conto della “collocazione” geografica dell'immobile stesso individuava un'indennità mensile pari ad euro € 520,00.
La detta somma è già espressiva del valore locativo effettivo ed attualizzata.
La detta relazione, ancorata a validi criteri di calcolo e supportata da un adeguato ragionamento specialistico circa i parametri di quantificazione del
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11 valore locativo anche in ragione dell'espresso quesito formulato, appare condivisibile dal Tribunale fornendo - in considerazione del luogo in cui si trova l'immobile, dei parametri di canoni di locazione forniti per analoghi immobili - un computo della detta indennità che appare scevra da errori logici e che
“fotografa” puntualmente e seriamente il valore locatizio.
In tale prospettiva - assunto come parametro del valore locativo di € 520,00 mensili - può passarsi alla quantificazione dello stesso in ragione dell'arco temporale considerato.
Per tal ragioni nel fornire analitica contezza anche del quantum della pretesa considerando l'arco temporale dal gennaio 2019 alla data odierna – avendo la parte attrice allegato la perduranza dell'occupazione anche in sede di odierna discussione - per le ragioni espresse ed ancorando lo stesso arco temporale al valore – correttamente quantificato dal CTU sulla base del quesito fornito dal
Tribunale in euro 520,00 la parte convenuta dovrà essere condannata al pagamento della somma di euro € 37.440,00, come del resto correttamente evidenziato dalla difesa di parte convenuta nella memorie di discussione.
Sono dovuti interessi legali dalla presente sentenza al soddisfo.
Resta da analizzare il tema del governo delle spese di lite.
Le spese seguono la soccombenza vengono liquidate come da dispositivo, in ragione dei parametri di cui al DM 55/2014 come aggiornato ex D.M. 147/2022 al “relativo scaglione di valore di riferimento” considerando lo svolgimento della fase istruttoria e la natura delle questioni affrontate. Il computo delle spese avviene sulla base dei valori cd. medi e per la sola fase di discussione, comportante un minore impegno difensivo rispetto alle altre fasi, sulla base del valore cd. minimo di cui al citato d.m.
p.q.m.
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12 Il Tribunale di Napoli, IX Sezione Civile, , nella persona del dott. Vincenzo
Trinchillo, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. Accoglie integralmente la domanda della parte attrice e, per l'effetto, accerta e dichiara l'occupazione senza titolo da parte del convenuto – compiutamente identificato in atti – dell'immobile sito in Napoli, alla Silio
Italico, 35, p.2, int. 11, con i seguenti identificativi catastali: Sez. CHI, Foglio,
20, p.lla 198, sub 6, zona 10/A di mq 100 r.c. 343,44– compiutamente individuato e descritto in atti e nella relazione del CTU nell'odierno giudizio – e per l'effetto
2. condanna il convenuto a rilasciare, immediatamente, il detto immobile libero e vuoto da persone e cose, in favore della parte attrice;
3. dichiara il convenuto tenuto al risarcimento del danno derivante dall'illegittima occupazione dell'immobile oggetto di causa – per le motivazioni espresse - per l'arco temporale dal gennaio 2019 e fino alla dell'odierna pronuncia – quantificato nella somma di euro € 37.440,00, oltre interessi legali dalla presente pronuncia fino al soddisfo effettivo;
4. condanna il convenuto al pagamento delle spese di lite, liquidate nell'importo di euro 563,27 per spese ed euro 4.358,00 per compensi oltre rimborso spese generali nella misura del 15% ed accessori se dovuto come per legge;
5. pone le spese di consulenza, come già liquidate con separato decreto, a carico della parte convenuta con conseguente diritto della parte attrice alla ripetizione di quanto già versato a tale titolo.
E' verbale.
Napoli, 22/01/2025
Il Giudice
Dott. Vincenzo Trinchillo
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